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Commercio
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ARCHIVIO: 2003 - 2002 | |
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settembre 2004 l'Osservatorio si è trasferito nel Blog di Iusreporter.it!
17 luglio 2004 - SENTENZE - Responsabilità del provider per illecito in materia di diritto d'autore commesso attraverso sito internet 17 aprile 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - Le responsabilità dei providers alla luce della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale - n. 1993 del 25 febbraio 2004 (Articolo di E. Cavanna su Penale.it) 11 marzo 2004 - E-BOOK - Controversie nel commercio elettronico B2C: competenza giurisdizionale e legge applicabile (E-book di Giuseppe Briganti) 28 febbraio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - I principali strumenti diretti ad incrementare la fiducia degli utenti nel commercio elettronico (Articolo di F. Macrì su Filodiritto) 14 febbraio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - Responsabilità civili in Internet: i soggetti, i comportamenti illeciti, le tutele (Articolo di F. Di Ciommo su Altalex) |
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17
luglio 2004 - SENTENZE |
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| FONTE: Filodiritto, www.filodiritto.com | APPROFONDIMENTI: Commercio elettronico - Diritto d'autore |
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Responsabilità del provider per illecito in materia di diritto d'autore commesso attraverso sito internet |
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17
aprile 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Penale.it, www.penale.it | |
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Nel merito, il Tribunale è stato chiamato a decidere sulla responsabilità penale di un soggetto, intestatario e gestore di un sito che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe distribuito, divulgato e pubblicizzato filmati ed immagini perdo-pornografiche violando, dunque, dell'art. 600 ter, comma III, c.p. La realtà dei fatti, invero, aveva chiarito che il sito dell'imputato aveva avuto solo la funzione di service provider rispetto ad altro sito - ospitato - che aveva offerto le immagini ed i filmati illeciti. Il servizio offerto dall'imputato, infatti, si era sostanziato soltanto nel rendere pubbliche le classifiche dei siti - iscritti - più votati (tra i quali quello effettivamente responsabile della violazione dell'art. 600 ter, comma III, c.p.) analizzandone soltanto le home pages. Ebbene, dalla sola analisi della home page del sito ospitato, l'imputato non avrebbe potuto avere alcuna contezza dei contenuti non essendovi pubblicato alcun materiale pedopornografico o similia. Il Tribunale, dunque, ha concluso per l'assoluzione dell'imputato da un lato perché questi non poteva ritenersi responsabile casualmente della divulgazione delle foto e, dall'altro, perché non era emersa una conoscenza diretta del contenuto illecito divulgato dal sito ospitato sul proprio spazio. La motivazione di tale assoluzione appare del tutto condivisibile sotto diversi aspetti." [...] |
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11
marzo 2004 - E-BOOK |
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SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il decreto legislativo 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico - 3. Competenza giurisdizionale: A) la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 218/1995) - 4. Segue: B) la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il Regolamento 44/2001/CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - 5. Segue: C) i criteri per la individuazione del giudice competente in materia di contratti conclusi dai consumatori posti dal Regolamento 44/2001/CE - 6. Legge applicabile alle controversie del commercio elettronico B2C L'e-book è disponibile nella sezione Internet degli e-book di www.iusondemand.com. Per maggiori informazioni cliccare qui |
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28
febbraio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Filodiritto, www.filodiritto.com | APPROFONDIMENTO: La disciplina di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico |
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Ciò non solo ha spinto le principali aziende a proporre anche on-line i propri prodotti, ma ha inoltre favorito il fiorire di nuove realtà economiche, che hanno saputo sfruttare le potenzialità della "rete delle reti", per imporsi in breve tempo sul mercato. Tale situazione, però, si accompagna, in special modo nel nostro Paese, ad una relativamente esigua quantità di transazioni effettivamente concluse attraverso la Rete. Questo si spiega, in primo luogo, in base a fattori di tipo "culturale": i potenziali acquirenti di un bene o servizio, ad esempio, preferiscono la scelta diretta di ciò che debbono acquistare, attraverso una "reale" presa di visione della "merce". Altro ostacolo, molto importante, può rinvenirsi nel fatto che una consistente fetta della popolazione consideri "difficile" l'uso delle tecnologie necessarie per accedere alle transazioni via Web. Infine, la ragione, forse, principale di un siffatto stato di cose, deve essere rinvenuta nella generale mancanza di fiducia in Internet, ed in tutto ciò che vi accade, ivi compreso, appunto, il commercio elettronico. Una simile sensazione di sfiducia, è legata al fatto che la Rete è avvertita come un mondo "parallelo", dove, però, è sempre più difficile, per lo Stato, intervenire per "fare giustizia". L'utente "medio" si sente, così, del tutto insicuro, come se navigasse in un mare infestato da mostri e pirati. In effetti, le quotidiane notizie circa truffe, raggiri, hackers, virus informatici e pedofilia, contribuiscono non poco ad ingenerare tale senso "generalizzato" di sfiducia." [...] |
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14
febbraio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Altalex, www.altalex.com | APPROFONDIMENTO: La disciplina di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico |
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Il titolo che è stato assegnato al mio seminario poggia su due concetti che ormai siamo abituati ad accostare senza timori di sorta, ma che in realtà sono tra loro lontanissimi per una serie di ragioni. I due concetti evocati dal titolo e a cui sto facendo riferimento sono, come evidente, la “responsabilità civile” e “Internet”. Concetti antipodici, dicevo, o quantomeno assai distanti l’uno dall’altro, in primis perché uno caro alla nostra tradizione giuridica più antica, l’altro – al contrario – figlio della modernità a noi più prossima" [...] |
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