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Commercio elettronico

Sommario 2002
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Anno 2002

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© Giuseppe Briganti -
Note Legali

9 dicembre 2002 - NORMATIVA - Rettifica della direttiva europea sul commercio elettronico

2 dicembre 2002 - DOCUMENTI ON-LINE - E-Commerce: Its regulatory legal framework and the law governing electronic transactions - The situation in Italy (C. Rizzi su Diritto&Diritti)

11 novembre 2002 - NEWSLETTER GARANTE - E-COMMERCE: NIENTE REGISTRI INUTILI PER LO SPAMMING. SERVE IL CONSENSO DEL CONSUMATORE

29 ottobre 2002 - DOCUMENTI ON-LINE - La direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002)

3 settembre 2002 - NORME - IL MINISTRO MARZANO ANNUNCIA LA PRIMA DISCIPLINA ORGANICA SUL COMMERCIO ELETTRONICO

20 agosto 2002 - DOCUMENTI ON-LINE - Appunti sul commercio elettronico

20 agosto 2002 - DOCUMENTI ON-LINE - Profili costituzionalistici del commercio elettronico

22 luglio 2002 - DOCUMENTI ON-LINE - La circolare ministeriale del 17 giugno 2002 sulle aste on-line

15 luglio 2002 - DOCUMENTI ON-LINE - Introduzione alla direttiva sul commercio elettronico

11 giugno 2002 - SITI WEB - Commissione europea: il sito della società dell'informazione

15 aprile 2002 - DOCUMENTI ON-LINE - GUIDA AL COMMERCIO ELETTRONICO: vademecum per acquistare on line con sicurezza

28 marzo 2002 - NORME - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge comunitaria 2001, contenente la delega al Governo per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico

21 marzo 2002 - NORME - Legge comunitaria 2001: delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/31/CE

 



9 dicembre 2002 - NORMATIVA
Rettifica della direttiva europea sul commercio elettronico

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FONTE: EUR-Lex APPROFONDIMENTI: La direttiva europea sul commercio elettronico


Rettifica della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GUCE L 178 del 17/07/2000)
Gazzetta Ufficiale CE L 285 del 23/10/2002

A pagina 4, considerando 18:
anziché: "... sostituiscono ...",
leggi: "... costituiscono ...";

A pagina 4, considerando 22:
anziché: "... per tutti cittadini ...",
leggi: "... per tutti i cittadini ...";

A pagina 6, considerando 39:
anziché: "... relative ai conclusi ...",
leggi: "... relative ai contratti conclusi ...";

A pagina 8, articolo 1, paragrafo 1:
anziché: "... del mercato garantendo ...",
leggi: "... del mercato interno garantendo ...";

A pagina 9, articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), primo trattino:
anziché: "..., investigazione individuazione ...",
leggi: "..., investigazione, individuazione ...";

A pagina 11, articolo 9, paragrafo 1:
anziché: "..., assicurano a che ...",
leggi: "..., assicurano che ...";

A pagina 12, articolo 10, paragrafo 2:
anziché: "... cui aderisca ...",
leggi: "... cui aderisce ...";

A pagina 13, articolo 13, paragrafo 1, lettera c) in fine:
anziché: "... del settore,",
leggi: "... del settore; ";

A pagina 13, articolo 14, paragrafo 3:
anziché:
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca ...,
leggi:
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine ...;

A pagina 15:
a) Articolo 21, paragrafo 1:
anziché:
1. Entro il 17 luglio 2000, ...,
leggi:
1. Entro il 17 luglio 2003, ...;

b) Articolo 22, paragrafo 1:
anziché: "... entro il 17 gennaio 2000. (...)",
leggi: "... entro il 17 gennaio 2002. (...)";

A pagina 16, allegato, primo trattino:
anziché: "..., diritti vicini ...",
leggi: "..., diritti connessi ...".



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2 dicembre 2002 - DOCUMENTI ON-LINE
E-Commerce: Its regulatory legal framework and the law governing electronic transactions - The situation in Italy
(C. Rizzi su Diritto&Diritti)
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FONTE: Diritto&Diritti, www.diritto.it


E-Commerce: Its regulatory legal framework and the law governing electronic transactions - The situation in Italy

Submitted by Cristiano Rizzi to the University of Exeter as a dissertation towards the degree of Master of Law by advanced study in International Business Legal Studies, September 2002 [...] Vai al documento



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11 novembre 2002 - NEWSLETTER GARANTE
E-COMMERCE: NIENTE REGISTRI INUTILI PER LO SPAMMING. SERVE IL CONSENSO DEL CONSUMATORE

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FONTE: Garante per la protezione dei dati personali, newsletter 28 ottobre - 3 novembre 2002, www.garanteprivacy.it APPROFONDIMENTI: La direttiva europea sul commercio elettronico - Le comunicazioni elettroniche indesiderate - Spamming e diritto


Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso perplessità sull’istituzione, presso i propri uffici, di un registro nazionale al quale possano iscriversi i soggetti che non si oppongono a ricevere e - mail commerciali e che dovrebbe essere consultato dalle società che operano in Internet prima di inviare comunicazioni promozionali.

Tale modalità sarebbe infatti in contrasto con la scelta sia del legislatore italiano, sia di quello europeo che hanno adottato il sistema opposto (già in vigore in Italia da anni) che si fonda sulla raccolta del consenso preventivo dell’interessato.

La presa di posizione è contenuta nel parere che l’Autorità Garante ha reso al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri che sta predisponendo un decreto legislativo in attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico nel mercato interno (2000/31/CE).

L’istituzione di tale registro - ha rilevato l’Autorità che pure ha dato atto della collaborazione richiesta - sarebbe anzitutto fuori "delega".

Infatti, sia in base all’ espressa disposizione della direttiva europea sul commercio elettronico, sia in base ai riferimenti contenuti nella legge delega, il legislatore italiano non ha "competenza" ad introdurre disposizioni che incidano sul trattamento dei dati personali nell’ambito della disciplina riguardante il commercio elettronico.

L’Italia , come altri Paesi, poi, ha da tempo introdotto la regola secondo cui le comunicazioni on-line commerciali o pubblicitarie richiedono il consenso preventivo del destinatario, piuttosto che la successiva opposizione ad ulteriori invii (opt out).

Tale sistema basato sul cosiddetto "opt in", già in vigore in cinque Paesi europei, è stato prescelto quest’anno come regola comune a livello comunitario ed è ora "obbligatorio" per i Paesi membri dell’Unione europea, a seguito della recente adozione delle direttiva 2002/58/CE sulle comunicazioni elettroniche (che sostituisce la 97/66/CE).

Solo in sede di recepimento di questa direttiva - ha sottolineato il Garante - potranno prevedersi disposizioni più articolate, mentre lo schema attuale di decreto legislativo sul commercio elettronico potrebbe, al massimo, rinviare alle disposizioni nazionali sulla privacy.

Il sistema ipotizzato nei primi lavori preparatori sul commercio elettronico imporrebbe, quindi, un inutile obbligo di consultare il registro da parte di chiunque desidera inviare e-mail commerciali ovvero di milioni di persone, non potendo incidere sulle norme vigenti che impongono alle società di raccogliere il preventivo consenso informato dei destinatario.

Oltre a queste contraddizioni, il Garante evidenzia anche insuperabili difficoltà di realizzazione del meccanismo proposto.

Difficoltà di aggiornamento, praticamente quotidiano, e di consultazione imporrebbero ingenti oneri finanziari, sia sotto il profilo delle spese da sostenere per la gestione del sistema, sia per le risorse umane da dedicare al suo funzionamento, tali da renderlo da subito del tutto ingestibile.



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29 ottobre 2002 - DOCUMENTI ON-LINE
La direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002)
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Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002

concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE


Il testo del provvedimento disponibile su Iusreporter.it, al link


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3 settembre 2002 - NORME
IL MINISTRO MARZANO ANNUNCIA LA PRIMA DISCIPLINA ORGANICA SUL COMMERCIO ELETTRONICO

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Ministero delle Attività Produttive
COMUNICATO STAMPA

IL MINISTRO MARZANO ANNUNCIA LA PRIMA DISCIPLINA ORGANICA SUL COMMERCIO ELETTRONICO

Il ministro delle Attività produttive, Antonio Marzano, annuncia che dopo “e-shop” è stata varata una nuova iniziativa nel settore del commercio elettronico: il completamento della procedura di recepimento della Direttiva 2000/31/CE.

Si tratta della prima disciplina organica in materia, che equilibra le esigenze di garanzia per il destinatario del servizio con la flessibilità per il prestatore del servizio.

Auspicio del ministro Marzano è che con questo provvedimento si possa dare impulso alla promozione dei servizi della società dell’informazione, grazie a regole trasparenti, minori costi di produzione, maggiore facilità di accesso a prodotti o servizi di qualità garantita.

La flessibilità del provvedimento è il primo dei requisiti di una disposizione che deve armonizzare la disciplina del settore in ambito comunitario. Per questo il settore regolamentato è legato ad una serie di indicazioni minime per il prestatore, ma inderogabili per la tutela del destinatario. La trasparenza è garantita con l’esatta identificazione del luogo di stabilimento del prestatore del servizio, nonché con il volume delle informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario, che in caso di controversia consentono facilmente di identificarlo.

Anche le comunicazioni commerciali dovranno essere chiaramente identificabili, così come il soggetto per cui conto sono effettuate; le comunicazioni commerciali non sollecitate, nel caso di invio per e-mail, dovranno essere codificate già nell’oggetto della posta elettronica.

Le garanzie per il destinatario del servizio provengono dagli obblighi per il prestatore di comunicare preventivamente i termini dell’acquisto, i mezzi di pagamento, il diritto di recesso e le fasi tecniche per la conclusione del contratto.

Il 68% dei navigatori lamenta possibili truffe in rete, per questo il provvedimento, oltre a consentire facilmente l’identificazione del venditore, permette la composizione extragiudiziale delle controversie anche per via telematica. Gli organi di composizione potranno essere inseriti nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.

Per la tutela della privacy, verrà istituito presso l’Autorità garante per la protezione dei dati personali un registro in cui si iscriveranno tutti coloro che non vogliono essere disturbati da pubblicità non richiesta.

Infine, si lascia ampia libertà alle associazioni di redigere codici di condotta anche se se ne stimola la promozione; una volta realizzati, i codici di condotta dovranno essere accessibili per via telematica e dovranno rappresentare la prima comunicazione rinvenibile sul sito del prestatore che vi aderisce.

Con questo provvedimento si intende offrire alle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, l’opportunità di avere una vetrina virtuale che dia accesso a nuovi mercati di sbocco e quindi incentivi l’occupazione e la crescita del Paese.

Roma, 5 agosto 2002



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20 agosto 2002 - DOCUMENTI ON-LINE
Appunti sul commercio elettronico
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FONTE: www.artigianato.marche.it


Appunti sul commercio elettronico

La guida, ralizzata dal Prof. Enzo Maria Tripodi e dal Dott. Massimiliano Granieri, è stata presentata a San Benedetto del Tronto nell'ambito di un convegno sul commercio elettronico organizzato dalla CCIAA di Ascoli Piceno.

INDICE - SOMMARIO

INTRODUZIONE
Una nuova frontiera per il diritto: le regole giuridiche per il commercio elettronico
I "confini" del commercio elettronico
Un campionario delle problematiche del commercio elettronico
La legge applicabile al commercio elettronico
Segue: i conflitti di legislazione
Il bene da tutelare: l'affidamento delle parti
La tutela della riservatezza

PARTE I
Profili giuridici del commercio elettronico tra imprese e consumatori
La definizione giuridica di commercio elettronico
La tutela dei consumatori: il D.Lgs. n. 50/92
Il D.Lgs. 185/1999 sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
Le altre regole che riguardano i consumatori: le clausole vessatorie
La pubblicità ingannevole
Alcune regole generali previste dal codice civile

PARTE II
La tutela dei nomi di dominio
Premessa
I nomi di dominio
Segue: le indicazioni della giurisprudenza
Cenni bibliografici

PARTE III
La privacy in rete
Introduzione
Il versante pubblicistico
Segue: le applicazioni al commercio elettronico

PARTE IV
Gli aspetti amministrativi del commercio elettronico
Il presupposto: la registrazione di un sito
Le indicazioni del D.Lgs. n. 114/1999
Un modello di comunicazione per il commercio elettronico
Il valore e gli effetti della comunicazione
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20 agosto 2002 - DOCUMENTI ON-LINE
Profili costituzionalistici del commercio elettronico
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Università degli Studi di Camerino - Scuola di Specializzazione in Diritto civile
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Documentazione Giuridica di Firenze

DOCUMENTI INFORMATICI FIRMA DIGITALE E COMMERCIO ELETTRONICO
Camerino, 29-30 ottobre 1999

PASQUALE COSTANZO

PROFILI COSTITUZIONALISTICI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Sommario: 1. Premessa. - 2 . Commercio elettronico e libertà di comunicazione. - 3. Commercio elettronico e libertà d'informazione. - 4. Commercio elettronico e riservatezza personale. - 5. Commercio elettronico e libertà economica. - 6. Alcune conclusioni. Vai al documento



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22 luglio 2002 - DOCUMENTI ON-LINE
La circolare ministeriale del 17 giugno 2002 sulle aste on-line

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Con la circolare del 17 giugno 2002, n. 3547/C, il Ministero delle attività produttive è intervenuto nella discussa materia delle aste on-line fornendo alcune indicazioni sulla disciplina ad esse applicabile.

L'attività commerciale svolta su Internet mediante un sito web (e-commerce), come già indicato dal Ministero con circolare del primo giugno 2000, ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del D.L.vo 114/1998 ed all'obbligo della previa comunicazione al Comune.

Detto art. 18, al comma 5, contiene come noto una disposizione che recita:

"Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate".

La questione della disciplina applicabile alle aste on-line si è posta proprio con riferimento alla norma citata, il cui tenore letterale ha fatto ritenere vietata in modo assoluto l'attività di vendita all'asta realizzata tramite la Rete.

In attesa della definizione di un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme questo rilevante fenomeno economico - soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico - la circolare in esame interviene dunque per chiarire i limiti e la portata del divieto relativo alle aste on-line.

Avv. Giuseppe Briganti


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15 luglio 2002 - DOCUMENTI ON-LINE
Introduzione alla direttiva sul commercio elettronico

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FONTE: Filodiritto, www.filodiritto.com - AUTORE: Avv. Carlo Eligio Mezzetti


Introduzione alla direttiva sul commercio elettronico
(Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000)

Sommario:
1) I motivi e gli obiettivi della direttiva.
2) Le parole chiave della direttiva.
3) Libera circolazione dei servizi.
4) Comunicazioni commerciali.
5) Contratti per via telematica.
6) La responsabilità dei providers.
7) Composizione delle controversie.
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11 giugno 2002 - SITI WEB
Commissione europea: il sito della società dell'informazione

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FONTE: http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm


The information society, by its very nature, cuts across traditional boundaries.

This website is a guide through its many and various aspects, covering for example:

the impact of the Information Society on citizenship, education, culture, business and much more (see ‘Topics’)

relevant European Commission programmes and initiatives, hosted both here and elsewhere, such as the eEurope action plan, ISTweb, eContent, Ten-telecom, IDA (Interchange of Data between Administrations), the Internet Action Plan and others (see ‘Programmes’)

international aspects of the information society (see ‘International’)


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15 aprile 2002 - DOCUMENTI ON-LINE
GUIDA AL COMMERCIO ELETTRONICO
Vademecum per acquistare on line con sicurezza

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FONTE: Camera di Commercio di Milano, www.mi.camcom.it


Sommario della guida a cura della Camera di Commercio di Milano:

1. L'ACQUISTO 1.1 Perché comprare on line? 1.2 Scegliere il sito 1.3 Consigli per gli acquisti 1.4 Qualche attenzione in più per gli acquisti all’estero 1.5 I metodi di pagamento 1.6 La conclusione del contratto

2. DOPO L'ACQUISTO 2.1 La consegna 2.2 Annullare un ordine 2.3 Ricezione di merce non richiesta 2.4 Ricezione di un prodotto difettoso, danneggiato, o differente da quello che era stato ordinato. 2.5 In caso di controversia

3. LA TUTELA DELLA PRIVACY 3.1 L'autorizzazione al trattamento dei dati personali 3.2 Difendersi dallo "spamming" 3.3 I cookies 3.4 La segretezza delle proprie comunicazioni: i sistemi di criptazione

4. LA SICUREZZA 4.1 Transazioni sicure 4.2 Le password 4.3 Difendersi dai virus 4.4 Difendersi dai "pirati informatici" 4.5 La firma digitale 4.6 Difendere i minori dalle insidie della rete

5. PER SAPERNE DI PIU' SUI VOSTRI DIRITTI 5.1 Le norme 5.2 I settori del commercio elettronico per i quali sono vigenti norme specifiche 5.3 Le aste 5.4 Tutte le informazioni che devono essere fornite al consumatore 5.5 I prodotti per i quali è escluso il diritto di recesso 5.6 Cosa è vietato vendere su internet 5.7 Le clausole vessatorie

6. GLOSSARIO

7. LE ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO IN RELAZIONE AL COMMERCIO ELETTRONICO


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28 marzo 2002 - NORME
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge comunitaria 2001, contenente la delega al Governo per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico
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FONTE: GazzettaUfficiale.it, www.gazzettaufficiale.it, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Testo non ufficiale, consultazione gratuita)


Legge 1 marzo 2002, n. 39, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001 (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, Suppl. Ordinario n. 54)

Si riporta il testo dell’art. 31 della legge:

Art. 31. 
(Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE,  relativa a taluni aspetti
giuridici   dei   servizi   della   societa'   dell'informazione,  in 
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).
 
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il termine e con le
modalita'  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno  2000,  relativa a taluni
aspetti  giuridici  dei  servizi della societa' dell'informazione, in
particolare  il  commercio  elettronico,  nel  mercato  interno,  nel
rispetto   dei   principi   e   criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
 
a)  definire  le informazioni obbligatorie generali che devono essere
fornite  dal  prestatore  di  un servizio ai destinatari del servizio
stesso  ed  alle  competenti  autorita'  da  designare ai sensi della
normativa  vigente  nonche' le modalita' per renderle accessibili, in
modo  facile,  diretto  e  permanente;  in particolare, devono essere
indicati  in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche
riguardo  alle  imposte  e  ai  costi  di consegna e deve essere reso
esplicito  che  l'obbligo  di  registrazione della testata editoriale
telematica  si  applica  esclusivamente alle attivita' per le quali i
prestatori   del   servizio  intendano  avvalersi  delle  provvidenze
previste  dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano
specifica richiesta;
 
b)  definire  gli  obblighi  di informazione sia per la comunicazione
commerciale  che  per  la  comunicazione  non  sollecitata;  quanto a
quest'ultima,  ai  sensi  della  normativa  sul  trattamento dei dati
personali,   devono  essere  incoraggiati  ed  agevolati  sistemi  di
filtraggio   da  parte  delle  imprese.  In  ogni  caso,  l'invio  di
comunicazioni  non  sollecitate  per  posta elettronica non deve dare
luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;
 
c)   definire  l'impiego  di  comunicazioni  commerciali  fornite  da
soggetti  che  esercitano una professione regolamentata, nel rispetto
delle  relative  norme  applicabili,  nonche'  forme  e  procedure di
consultazione  e  cooperazione  con  gli  ordini  professionali,  nel
rispetto   della   loro   autonomia,  per  la  predisposizione  delle
pertinenti  norme  e  per  incoraggiare  l'elaborazione  di codici di
condotta  a  livello  comunitario  che  precisino le informazioni che
possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali;
 
d)  disciplinare  la  responsabilita' dei prestatori intermediari con
riferimento  all'attivita'  di semplice trasporto; in particolare, il
prestatore  non  sara'  considerato  responsabile  delle informazioni
trasmesse a condizione che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse;
 
e)  disciplinare  la  responsabilita'  dei prestatori con riferimento
alla  memorizzazione  temporanea  detta  "caching"; il prestatore non
sara'   considerato  responsabile  della  memorizzazione  automatica,
intermedia  e  temporanea  di  tali  informazioni, effettuata al solo
scopo  di  rendere  piu'  efficace  il  successivo  inoltro  ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4)  indichi  tali  informazioni  in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
5)  non  interferisca  con  l'uso  lecito delle tecnologie ampiamente
riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle stesse informazioni;
6)   agisca   prontamente   per  rimuovere  le  informazioni  che  ha
memorizzato   o   per   disabilitarne  l'accesso,  non  appena  venga
effettivamente  a conoscenza del fatto che le informazioni sono state
rimosse  dal  luogo  dove  si trovavano inizialmente sulla rete o che
l'accesso  alle  informazioni  e'  stato  disabilitato  oppure che un
organo  giurisdizionale  o un'autorita' amministrativa ne ha disposto
la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;
 
f)  disciplinare  la  responsabilita'  dei prestatori con riferimento
all'attivita'  cosiddetta  di  "hosting";  il  prestatore  non  sara'
considerato  responsabile  delle informazioni memorizzate a richiesta
di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
1)  non  sia  effettivamente  al corrente del fatto che l'attivita' o
l'informazione e' illecita;
2)  per  quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente
dei  fatti  o  di  circostanze  che  rendano  manifesta l'illegalita'
dell'attivita' o dell'informazione;
3)  non  appena  al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
 
g)  disciplinare  le  modalita'  con le quali i prestatori di servizi
delle  societa'  dell'informazione  sono  tenuti  ad  informare senza
indugio  la  pubblica  autorita'  competente  di presunte attivita' o
informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare
alle   autorita'  competenti,  a  loro  richiesta,  informazioni  che
consentano  l'identificazione  dei  destinatari dei loro servizi, con
cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;
 
h)   favorire   l'elaborazione,   da   parte  di  associazioni  o  di
organizzazioni  imprenditoriali,  professionali  o di consumatori, di
codici  di  condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la
protezione dei minori e salvaguardare la dignita' umana;
 
i)   prevedere   misure   sanzionatorie  effettive,  proporzionate  e
dissuasive nei confronti delle violazioni;
 
l)  prevedere che il prestatore di servizi e' civilmente responsabile
del   contenuto   di   tali   servizi  nel  caso  in  cui,  richiesto
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente
per  impedire  l'accesso  a  detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza  del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la
dovuta diligenza;
 
m)  prevedere  che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario
del   servizio  della  societa'  dell'informazione,  la  composizione
extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche
per via elettronica.  



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21 marzo 2002 - NORME
Legge comunitaria 2001: delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/31/CE
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Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2001)
Estratto dal testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 20 febbraio 2002

Art. 31 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princípi e criteri direttivi:

a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta;

b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;

c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonché forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali;

d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all'attività di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;

e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching"; il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;
6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;

f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di "hosting"; il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita;
2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;
3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;

g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi delle società dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;

h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;

i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;

l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;

m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.


FONTE
: InterLex, www.interlex.it, www.interlex.it/testi/01comunit.htm


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