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Commercio
elettronico |
Anno 2002 | |
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IR DOCUMENTI: documenti
pubblicati sull'argomento |
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9
dicembre 2002 - NORMATIVA |
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| FONTE: EUR-Lex | APPROFONDIMENTI: La direttiva europea sul commercio elettronico |
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A pagina
4, considerando 18: A pagina
4, considerando 22: A pagina
6, considerando 39: A pagina
8, articolo 1, paragrafo 1: A pagina
9, articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), primo trattino: A pagina
11, articolo 9, paragrafo 1: A pagina
12, articolo 10, paragrafo 2: A pagina
13, articolo 13, paragrafo 1, lettera c) in fine: A pagina
13, articolo 14, paragrafo 3: A pagina
15: b) Articolo
22, paragrafo 1: A pagina
16, allegato, primo trattino: |
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2
dicembre 2002 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Diritto&Diritti, www.diritto.it | |
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Submitted
by Cristiano Rizzi to the University of Exeter as a dissertation towards
the degree of Master of Law by advanced study in International Business
Legal Studies, September 2002 [...]
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11
novembre 2002 - NEWSLETTER GARANTE |
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| FONTE: Garante per la protezione dei dati personali, newsletter 28 ottobre - 3 novembre 2002, www.garanteprivacy.it | APPROFONDIMENTI: La direttiva europea sul commercio elettronico - Le comunicazioni elettroniche indesiderate - Spamming e diritto |
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Tale modalità sarebbe infatti in contrasto con la scelta sia del legislatore italiano, sia di quello europeo che hanno adottato il sistema opposto (già in vigore in Italia da anni) che si fonda sulla raccolta del consenso preventivo dell’interessato. La presa di posizione è contenuta nel parere che l’Autorità Garante ha reso al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri che sta predisponendo un decreto legislativo in attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico nel mercato interno (2000/31/CE). L’istituzione di tale registro - ha rilevato l’Autorità che pure ha dato atto della collaborazione richiesta - sarebbe anzitutto fuori "delega". Infatti, sia in base all’ espressa disposizione della direttiva europea sul commercio elettronico, sia in base ai riferimenti contenuti nella legge delega, il legislatore italiano non ha "competenza" ad introdurre disposizioni che incidano sul trattamento dei dati personali nell’ambito della disciplina riguardante il commercio elettronico. L’Italia , come altri Paesi, poi, ha da tempo introdotto la regola secondo cui le comunicazioni on-line commerciali o pubblicitarie richiedono il consenso preventivo del destinatario, piuttosto che la successiva opposizione ad ulteriori invii (opt out). Tale sistema basato sul cosiddetto "opt in", già in vigore in cinque Paesi europei, è stato prescelto quest’anno come regola comune a livello comunitario ed è ora "obbligatorio" per i Paesi membri dell’Unione europea, a seguito della recente adozione delle direttiva 2002/58/CE sulle comunicazioni elettroniche (che sostituisce la 97/66/CE). Solo in sede di recepimento di questa direttiva - ha sottolineato il Garante - potranno prevedersi disposizioni più articolate, mentre lo schema attuale di decreto legislativo sul commercio elettronico potrebbe, al massimo, rinviare alle disposizioni nazionali sulla privacy. Il sistema ipotizzato nei primi lavori preparatori sul commercio elettronico imporrebbe, quindi, un inutile obbligo di consultare il registro da parte di chiunque desidera inviare e-mail commerciali ovvero di milioni di persone, non potendo incidere sulle norme vigenti che impongono alle società di raccogliere il preventivo consenso informato dei destinatario. Oltre a queste contraddizioni, il Garante evidenzia anche insuperabili difficoltà di realizzazione del meccanismo proposto. Difficoltà di aggiornamento, praticamente quotidiano, e di consultazione imporrebbero ingenti oneri finanziari, sia sotto il profilo delle spese da sostenere per la gestione del sistema, sia per le risorse umane da dedicare al suo funzionamento, tali da renderlo da subito del tutto ingestibile. |
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3 settembre 2002 - NORME |
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IL MINISTRO MARZANO ANNUNCIA LA PRIMA DISCIPLINA ORGANICA SUL COMMERCIO ELETTRONICO Il ministro delle Attività produttive, Antonio Marzano, annuncia che dopo “e-shop” è stata varata una nuova iniziativa nel settore del commercio elettronico: il completamento della procedura di recepimento della Direttiva 2000/31/CE. Si tratta della prima disciplina organica in materia, che equilibra le esigenze di garanzia per il destinatario del servizio con la flessibilità per il prestatore del servizio. Auspicio del ministro Marzano è che con questo provvedimento si possa dare impulso alla promozione dei servizi della società dell’informazione, grazie a regole trasparenti, minori costi di produzione, maggiore facilità di accesso a prodotti o servizi di qualità garantita. La flessibilità del provvedimento è il primo dei requisiti di una disposizione che deve armonizzare la disciplina del settore in ambito comunitario. Per questo il settore regolamentato è legato ad una serie di indicazioni minime per il prestatore, ma inderogabili per la tutela del destinatario. La trasparenza è garantita con l’esatta identificazione del luogo di stabilimento del prestatore del servizio, nonché con il volume delle informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario, che in caso di controversia consentono facilmente di identificarlo. Anche le comunicazioni commerciali dovranno essere chiaramente identificabili, così come il soggetto per cui conto sono effettuate; le comunicazioni commerciali non sollecitate, nel caso di invio per e-mail, dovranno essere codificate già nell’oggetto della posta elettronica. Le garanzie per il destinatario del servizio provengono dagli obblighi per il prestatore di comunicare preventivamente i termini dell’acquisto, i mezzi di pagamento, il diritto di recesso e le fasi tecniche per la conclusione del contratto. Il 68% dei navigatori lamenta possibili truffe in rete, per questo il provvedimento, oltre a consentire facilmente l’identificazione del venditore, permette la composizione extragiudiziale delle controversie anche per via telematica. Gli organi di composizione potranno essere inseriti nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie. Per la tutela della privacy, verrà istituito presso l’Autorità garante per la protezione dei dati personali un registro in cui si iscriveranno tutti coloro che non vogliono essere disturbati da pubblicità non richiesta. Infine, si lascia ampia libertà alle associazioni di redigere codici di condotta anche se se ne stimola la promozione; una volta realizzati, i codici di condotta dovranno essere accessibili per via telematica e dovranno rappresentare la prima comunicazione rinvenibile sul sito del prestatore che vi aderisce. Con questo provvedimento si intende offrire alle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, l’opportunità di avere una vetrina virtuale che dia accesso a nuovi mercati di sbocco e quindi incentivi l’occupazione e la crescita del Paese. Roma, 5 agosto 2002 |
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20
agosto 2002 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: www.artigianato.marche.it | |
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La guida, ralizzata dal Prof. Enzo Maria Tripodi e dal Dott. Massimiliano Granieri, è stata presentata a San Benedetto del Tronto nell'ambito di un convegno sul commercio elettronico organizzato dalla CCIAA di Ascoli Piceno. INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE
PARTE
I PARTE
II PARTE
III PARTE
IV |
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22
luglio 2002 - DOCUMENTI ON-LINE |
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L'attività commerciale svolta su Internet mediante un sito web (e-commerce), come già indicato dal Ministero con circolare del primo giugno 2000, ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del D.L.vo 114/1998 ed all'obbligo della previa comunicazione al Comune. Detto art. 18, al comma 5, contiene come noto una disposizione che recita: "Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate". La questione della disciplina applicabile alle aste on-line si è posta proprio con riferimento alla norma citata, il cui tenore letterale ha fatto ritenere vietata in modo assoluto l'attività di vendita all'asta realizzata tramite la Rete. In attesa della definizione di un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme questo rilevante fenomeno economico - soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico - la circolare in esame interviene dunque per chiarire i limiti e la portata del divieto relativo alle aste on-line. Avv.
Giuseppe Briganti |
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15
luglio 2002 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Filodiritto, www.filodiritto.com - AUTORE: Avv. Carlo Eligio Mezzetti | |
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Sommario:
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11
giugno 2002 - SITI WEB |
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