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2 luglio 2004 - NORMATIVA - Codice privacy: proroga dei termini (D.L. 158/2004)





2 luglio 2004 - NORMATIVA
Codice privacy: proroga dei termini (D.L. 158/2004)

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Con il Decreto-Legge 24 giugno 2004, n.158 (Permanenza in carica degli attuali   consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali; GU 25 giugno 2004, n. 147), ritenuta "la  straordinaria  necessità ed  urgenza  di prorogare  i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di  protezione  dei  dati  personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi  alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonché alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili" è stato previsto quanto segue (art. 3):

"Al  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo  180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

b) all'articolo  180,  comma  3,  le  parole:  «entro  un  anno dall'entrata  in  vigore  del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;

c) all'articolo  181,  comma  1,  lettera  a),  le  parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»".

Pertanto, la nuova formulazione dell'art. 180 del Codice risulta, allo stato, essere la seguente:

"Art. 180
Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre 2004.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2005".

Come può vedersi, la proroga concerne non tutte le misure minime di sicurezza previste dal Codice, bensì solo quelle nuove misure che da detto provvedimento sono state introdotte rispetto a quelle già contemplate dall'abrogato DPR 318/1999.

Per approfondimenti si rimanda a:

Avv. Giuseppe Briganti



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