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| ARCHIVIO: 2002 | ![]() |
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DOCUMENTI: documenti
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Dal
settembre 2004 l'Osservatorio si è trasferito nel Blog di Iusreporter.it!
26 settembre 2003 - COMUNICATO MINISTRO - Il processo telematico realizza obiettivi fondamentali, come la riduzione dei tempi e il recupero di efficienza della giustizia civile. Lucio Stanca, ministro per l'Innovazione e le Tecnologie alla prima Conferenza Europea su "Giustizia e telematica" 13 giugno
2003 - DOCUMENTI ON-LINE - La
firma digitale ed il processo telematico, la firma digitale e le recenti
riforme normative (Relazione
di F. Panuccio Dattola su Diritto&Diritti) 12 aprile
2003 - DOCUMENTI ON-LINE - Il
processo telematico (Articolo
di B. Fiammella su Diritto&Diritti) 13 marzo
2003 - DOCUMENTI ON-LINE - L'informatica
come strumento per le comunicazioni e le notificazioni nel processo
civile (Articolo
di S. Pugno su Filodiritto) 30 gennaio
2003 - DOCUMENTI ON-LINE - Processo telematico:
sentenza ipertestuale? (Articolo
di M. Barbarisi) |
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26
settembre 2003 - COMUNICATO MINISTRO |
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APPROFONDIMENTI:
Il
processo telematico (articoli e normativa)
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“Se vogliamo che la giustizia italiana divenga sempre più efficiente e veramente al servizio di tutti i cittadini dobbiamo riconoscere che l’evoluzione del contesto tecnologico e culturale nel quale essa opera impone di ammodernare i mezzi, gli strumenti e le procedure finora utilizzati”: l’invito a premere fortemente sull’acceleratore dell’innovazione al servizio della giustizia è venuto da Lucio Stanca, ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, alla 1a Conferenza Europea su “Giustizia e telematica”. Il ministro ha rilevato che “nonostante da decenni siano state promosse diverse iniziative di innovazione, la giustizia in Italia rimane un campo dove si avverte l’irrinunciabile e non più rinviabile esigenza di applicare tecnologie digitali”. In realtà, ha proseguito Stanca, “molti auspicano questa trasformazione, ma sono ancora troppi quelli che la temono. In effetti la resistenza al cambiamento è comprensibile dal momento che siamo in presenza di grandi mutazioni alle quali bisogna prepararsi”. Il ministro ha ricordato che “il processo telematico è già in fase di sperimentazione e realizza obiettivi fondamentali, come la riduzione dei tempi e il recupero di efficienza della giustizia civile. A regime esso determinerà impatti organizzativi e tecnologici rilevanti non solo sul complesso sistema-giustizia, ma anche sugli uffici legali che dovranno dotarsi di strumenti, di competenze adeguate e di una organizzazione che rifletta le nuove modalità operative e di lavoro”. “Ogni sistema complesso, giustizia compresa”, ha aggiunto Stanca, “ha nelle tecnologie della informazione e della comunicazione (ICT) una risorsa fondamentale perché esse consentono di risolvere il problema del coordinamento tra soggetti indipendenti tra loro, senza influenzarne l’autonomia ed armonizzando i processi; ma permettono anche di realizzare una maggiore integrazione tra uffici giudiziari e fra questi e gli utenti garantendo risposte e risultati in tempi molto più rapidi di quelli attuali”. Applicate all’area giustizia, quindi, “queste tecnologie consentono incisive azioni di ammodernamento sia per l’efficienza interna, snellendo le procedure amministrative, liberando risorse a supporto delle attività dei Giudici e dei Tribunali, determinando anche minori costi; sia per l’efficacia dell’attività giudiziaria nei tempi dei processi e delle procedure, a partire da quelli di adozione dei minori, all’organizzazione dell’attività dei Tribunali e dei Pubblici Ministeri, alla stessa qualità della giustizia con implicazioni sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla gestione dei servizi penitenziari e del casellario minorile. Non ultimo l’innovazione promuove la trasparenza facilitando l’accesso ai servizi ed al patrimonio giuridico, potenziando la comunicazione all’interno e all’esterno delle Pubbliche Amministrazioni”. Ricordate le recenti iniziative sia per trasferire in formato digitale i 3 milioni di avvisi di reato, con risparmi di tempo e di carta, sia per mettere on linee procedure per gli immobili soggetti ad aste giudiziarie (con effetti di trasparenza, riduzione dei tempi dagli attuali 5 anni e mezzo a meno di 2 anni e mezzo, abbattimento dei costi bancari e miglioramento delle performance di redditività), il ministro Stanca ha concluso sottolineando che “una magistratura che rendesse omaggio alla propria autonomia e indipendenza con l’inefficienza del servizio verrebbe meno alla sua funzione di rendere giustizia”. Roma,
8 settembre 2003 |
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13
giugno 2003 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Diritto&Diritti, www.diritto.it | APPROFONDIMENTI: Il processo telematico (art. e norm.) - Le firme elettroniche (art. e norm.) |
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Relazione al Corso di formazione di Reggio Calabria del febbraio 2003 organizzato da IURC, AIGA e altri |
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12
aprile 2003 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Diritto&Diritti, www.diritto.it | APPROFONDIMENTO: Il processo telematico (articolo e normativa) |
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Con il decreto del Ministro della Giustizia del 13 febbraio 2001 n. 123 il legislatore ha posto la prima pietra di quello che è stato comunemente definito 'il processo telematico'. Una piccola premessa: l’approccio dato a questo intervento è volutamente poco tecnico, in modo da consentire a tutti di iniziare ad entrare in confidenza con i nuovi concetti relativi all’informatizzazione della giustizia. Il testo in esame completa ed integra l’intera normativa sul documento informatico e sulla firma digitale e rappresenta la prima concreta applicazione, da parte dell’amministrazione della giustizia, dei principi in materia di informatizzazione nell’attività della Pubblica Amministrazione già dettati dall’articolo 15 della legge 15/03/1997 n. 59 e dal D.P.R. 513/1997 e ss. modifiche. L’espressione 'processo telematico', utilizzata dal legislatore, ha contribuito, prima facie, a far nascere un equivoco in coloro che spesso con poca attenzione si confrontano con le nuove problematiche che il diritto dell’informatica pone. Con tale
espressione infatti non si sono volute predisporre nuove regole per
la disciplina delle fasi del processo, ma si è voluta attribuire alle
parti, al giudice, ed alla cancelleria la possibilità di comunicare
e di notificare gli atti del processo come documenti informatici, introducendo
un regolamento che fosse strumentale all’uso degli strumenti informatici."
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13
marzo 2003 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Filodiritto, www.filodiritto.com | APPROFONDIMENTO: Il processo telematico (articolo e normativa) |
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Essi quindi assicurano la corretta instaurazione e mantenimento del contraddittorio e, più in generale, soddisfano l'esigenza delle comunicazioni tra parti e giudice. La comunicazione è atto tipico del cancelliere: dal cumulato disposto dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. si evince che la comunicazione è richiesta in relazione al verificarsi di determinati fatti previsti dalla legge e avviene 'a mezzo di biglietto di cancelleria, in carta non bollata' (art. 136 primo comma c.p.c.) 'che si compone di due parti, delle quali una è consegnata al destinatario e l'altra è conservata nel fascicolo d'ufficio' (art. 45 disp. att. c.p.c.). La consegna
al destinatario può avvenire brevi manu dal cancelliere al destinatario,
per posta in piego oppure a mezzo di ufficiale giudiziario (art. 136
secondo comma c.p.c.)."
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| 30
gennaio 2003 - DOCUMENTI ON-LINE Processo telematico: sentenza ipertestuale? (Articolo di M. Barbarisi) |
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APPROFONDIMENTO:
Il
processo telematico
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