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Testo senza carattere di ufficialità
- Note Legali - Pubblicato nell'ottobre 2005 su autorizzazione
dell'autore |
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La
responsabilità degli amministratori della Srl dopo la
riforma del 2003. del
Dott. Alessandro Allaria Gli
amministratori sono legati alla società da un rapporto
giuridico di incarico professionale ,secondo lo schema
pattizio del mandato, col quale si obbligano al curarne la
gestione in base alla indicazioni dell’assemblea
dei soci. Costoro sono
responsabili solidalmente verso la società per i
danni che le derivano dalla loro inosservanza
ai doveri derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo. La loro
responsabilità assume un diversa configurazione
dopo la Riforma societaria del 2003, a secondo se si
tratti di una Srl dove si fa riferimento alla
diligenza dell’uomo medio ovvero di una spa dove il
parametro di valutazione è la competenza professionale
richiesta dall’incarico. Sempre tra le
nuove disposizioni si evince la facoltà riconosciuta
ai singoli soci di effettuare ispezioni e controlli ,
anche avvalendosi dell’assistenza di un professionista
di fiducia, onde sottoporre a controllo l’operato
degli amministratori e la tenuta dei libri contabili. C’è da
precisare che l’unica beneficiaria dell’azione di responsabilità
è la società, la quale può anche rinunciarvi
ovvero di procedere ad una transazione sempre che
non vi sia l’opposizione di una parte dei soci che
rappresenti almeno 1/10 del capitale sociale. La
responsabilità degli amministratori viene meno qualora
riescano a dimostrare di essere esenti da colpa, ovvero
abbiano manifestato il proprio dissenso al compimento
dell’atto che per essere efficace deve risultare dal
libro delle decisioni degli amministratori. Importante
novità della novella del 2003 è quella di sancire la
responsabilità anche dei soci che abbiano approvato od
autorizzato gli atti di gestione, secondo un principio
per il quale la qualifica di amministratore è connessa ad
una posizione sostanziale ( c.d. Amministratore
di fatto). Per quanto
concerne i termini per l’esercizio dell’azione
di responsabilità non è sancita una precisa scadenza e,
pertanto non essendovi una disciplina derogatoria,
si applica la regola generale per la quale i diritti si
prescrivono in 5 anni. Tale termine inizia a decorrere dal
momento in cui il diritto poteva essere esercitato e
pertanto non bisogna fare riferimento al suo materiale
compimento, ma alla sua esternalizzazione,
essendo da tale momento che si produce il
danno per la società e quindi sorge il diritto a richiederne
il risarcimento Alessandro Allaria |
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Testo senza carattere di ufficialità
- © Giuseppe Briganti - Note
Legali |
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