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Testo senza carattere di ufficialità
- Note Legali - Pubblicato nel: gennaio 2006 - FONTE: www.garanteprivacy.it |
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Autorizzazione
n. 4/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte dei
liberi professionisti (G.U.
n. 2 del 3-1-2006 Suppl. Ordinario n.1) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In
data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente,
del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali; Visto,
in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice,
il quale individua i dati sensibili; Considerato
che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti
privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati
sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove
necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla
legge e dai regolamenti; Visto
il comma 4, lett. c), del medesimo art. 26, il quale stabilisce
che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il
trattamento medesimo è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre
2000, n. 397 o, comunque per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento, e che, quando i dati siano idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale il diritto sia di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consista in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
inviolabile; Considerato
che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato
dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale,
relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti
(art. 40 del Codice); Considerato
che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate
sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi
a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la
richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte
di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto
opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di
quelle in scadenza il 31 dicembre 2005, armonizzando le prescrizioni
già impartite alla luce dell’esperienza maturata; Ritenuto
opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie
e a tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5,
del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi; Considerata
la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti
a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti
potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per
il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art.
1 del Codice; Considerato
che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato
da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali
per l'espletamento delle rispettive attività professionali; Visto
l'art. 167 del Codice; Visto
l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti
gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico
di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole
sulle misure di sicurezza; Visto
l'art. 41 del Codice; Visti
gli atti d'ufficio; Viste
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore
il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
i
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali
a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett.
d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima
di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art.
3 del Codice. 1)
Ambito di applicazione Sono
equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei
corrispondenti albi o elenchi speciali istituiti anche ai sensi
dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento
della professione di avvocato. L'autorizzazione
è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano
con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del Codice
civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista,
qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento
o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. Il
presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati
sensibili effettuato: a)
dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi,
dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione,
ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2005; b)
per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione
di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti
sopra indicati, alla quale si riferisce l'autorizzazione generale
n. 1/2005; c)
da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai
giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di
cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. 2)
Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati I
dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove
ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche
prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati
e legittimi. In
ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non
eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere
svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa. Il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della
citata autorizzazione generale n. 2/2005. 3)
Finalità del trattamento a)
per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza
ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti
che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo,
ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina
la professione di consulente del lavoro; b)
ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a
mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo
in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure
di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa
comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi.
Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve
essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile; c)
per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti
in materia, salvo quanto previsto dall'art. 60 del Codice in
relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale. 4)
Modalità di trattamento Restano
fermi gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice,
nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato
B) al medesimo Codice. Restano
inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato ai sensi
dell'art. 13, commi 1, 4 e 5, del Codice, anche quando i dati
sono raccolti presso terzi, e di acquisire, ove necessario,
il consenso scritto. Se
i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria
o per le indagini difensive (punto 3), lettera b), l'informativa
relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto,
sono necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore
a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità,
oppure per altre finalità con esse non incompatibili. Le
informative devono permettere all'interessato di comprendere
agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo professionista
o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi
di contitolarità tra più liberi professionisti o di esercizio
della professione in forma societaria ai sensi del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 96. Resta
ferma la facoltà del libero professionista di designare quali
responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari,
i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista,
i quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente
pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Analoga
cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati
del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi. 5)
Conservazione dei dati A
tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente
le prestazioni e gli adempimenti. I
dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono
essere mantenuti se pertinenti, non eccedenti e indispensabili
rispetto a successivi incarichi. 6)
Comunicazione e diffusione dei dati I
dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati
solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia. I
dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non
possono essere diffusi. 7)
Richieste di autorizzazione Le
richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,
devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo. Il
Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione
per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41
del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze
del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione. 8)
Norme finali Restano
fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione
senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle
notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi
deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure
professionali. 9)
Efficacia temporale e disciplina transitoria La
presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
21 dicembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL
SEGRETARIO GENERALE |
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senza carattere di ufficialità - ©
Giuseppe Briganti - Note Legali |
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