|
IuSReporteR.it |
|
|
|
|
|
Testo senza carattere di ufficialitą
- Note Legali - Pubblicato nel: maggio 2005 - FONTE: www.gazzettaufficiale.it |
|
|
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.82 Codice dell'amministrazione digitale
Capo I
PRINCIPI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), dellaCostituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recantedisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recanteinterventi in materia di qualita' della regolazione, riassettonormativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme inmateria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante normein materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazionipubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recantedisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante normegenerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recanteattuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadrocomunitario per le firme elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codicein materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni perfavorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recanteattuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza lemodalita' di fatturazione in materia di IVA; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cuialla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo23 novembre 2000, n. 427; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensidell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,espresso nella riunione del 13 gennaio 2005; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 4 marzo 2005; Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, diconcerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministrodell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con ilMinistro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttivee con il Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei datipresenti in piu' archivi finalizzato alla verifica dellacorrispondenza delle informazioni in essi contenute; b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme didati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che nedistinguono l'identita' nei sistemi informativi, effettuataattraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezzadell'accesso; c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munitodi fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalleamministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrarel'identita' anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato susupporto informatico per consentire l'accesso per via telematica aiservizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) certificati elettronici: gli attestati elettronici checollegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche aititolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi; f) certificato qualificato: il certificato elettronico conformeai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE,rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cuiall'allegato II della medesima direttiva; g) certificatore: il soggetto che presta servizi dicertificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri serviziconnessi con queste ultime; h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiaviasimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale siappone la firma digitale sul documento informatico; i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiaviasimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale siverifica la firma digitale apposta sul documento informatico daltitolare delle chiavi asimmetriche; l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita'e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categoriedi soggetti; m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, ocomunque trattato da una pubblica amministrazione; n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati senzarestrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; p) documento informatico: la rappresentazione informatica diatti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica,allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri datielettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenutaattraverso una procedura informatica che garantisce la connessioneunivoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica,creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controlloesclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo daconsentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamentemodificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzatamediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, qualel'apparato strumentale usato per la creazione della firmaelettronica; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronicaqualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, unapubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolaretramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiavepubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare laprovenienza e l'integrita' di un documento informatico o di uninsieme di documenti informatici; t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il datoanche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altraamministrazione; u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attivita'finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche'alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento econservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalleamministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazioned'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibilerisalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti dicui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni delloStato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e leistituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato adordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblicinon economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negozialedelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300; aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la firmaelettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione dellafirma elettronica; bb) validazione temporale: il risultato della procedurainformatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documentiinformatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. Art. 2. Finalita' e ambito di applicazione 1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano ladisponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, laconservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita'digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con lemodalita' piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione. 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamentestabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunquenel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 dellaCostituzione. 3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documentiinformatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i librie le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative allaformazione, gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni dicui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informaticisi applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso aidocumenti informatici, e la fruibilita' delle informazioni digitalisi applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismidi diritto pubblico. 5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispettodella disciplina rilevante in materia di trattamento dei datipersonali e, in particolare, delle disposizioni in materia diprotezione dei dati personali approvato con decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196. 6. Le disposizioni del presente codice non si applicanolimitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di ordine esicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazionielettorali. Sezione II Diritti dei cittadini e delle imprese Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenerel'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con lepubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubbliciservizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto diaccesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'usodelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondoquanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ogni atto e documento puo' essere trasmesso alle pubblicheamministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigentenormativa. Art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalita' informatiche 1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazionicentrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazionedei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'usodelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la postaelettronica certificata, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti einformazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e chehanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di postaelettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche allepubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non siadiversamente stabilito. Art. 7. Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza 1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono allariorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale finesviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle realiesigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumentiper la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazionicentrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica eal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazionesulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza. Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazioneinformatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie arischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo deiservizi telematici delle pubbliche amministrazioni. Art. 9. Partecipazione democratica elettronica 1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie perpromuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residentiall'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio deidiritti politici e civili sia individuali che collettivi. Art. 10. Sportelli per le attivita' produttive 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto delPresidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato inmodalita' informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anchein via telematica. 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze,dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente invia telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dallepubbliche amministrazioni. 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dellosportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee direlazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato,d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o piu'modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti lemigliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilita'delle soluzioni individuate. 4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistemapubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo aiprocedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche aifini di quanto previsto all'articolo 11. Art. 11.Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese 1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale aquesto scopo del sistema informativo delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il Registroinformatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, diseguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completodegli adempimenti amministrativi previsti dalle pubblicheamministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archiviinformatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionalecon apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile,il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativamodulistica. 2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' aiconcessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizipubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delleattivita' produttive l'elenco degli adempimenti amministrativinecessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministrodelegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite lemodalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro,nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito. 4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici,individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. 5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora nonprovvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo siprovvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio2003, n. 229. Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Art. 12.Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente lapropria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazionee partecipazione. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologiedell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra lediverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misureinformatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo leregole tecniche di cui all'articolo 71. 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurarel'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' diinterazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati,qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia edella specificita' di ciascun erogatore di servizi. 4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di retitelematiche come strumento di interazione tra le pubblicheamministrazioni ed i privati. 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologiedell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispettodelle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, lacircolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonche'l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi diservizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regoletecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici 1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani dicui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai pianimedesimi, attuano anche politiche di formazione del personalefinalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologiedell'informazione e della comunicazione. Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali 1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma,lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamentoinformatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale elocale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire lasicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussiinformativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accessoai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. 2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intesee gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gliindirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazionedell'azione amministrativa coordinato e condiviso e perl'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisceorganismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali,promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce lacollaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progettia livello locale, in particolare mediante il trasferimento dellesoluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologicotra amministrazioni di diversa dimensione e collocazioneterritoriale. Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione 1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubblicheamministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cuiall'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantiscail coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. 2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioniprovvedono in particolare a razionalizzare e semplificare iprocedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, lamodulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanzeda parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzodelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga inconformita' alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regoletecniche di cui all'articolo 71. 3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dallepubbliche amministrazioni con modalita' idonee a garantire lapartecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee perlo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni deiPaesi membri dell'Unione europea. Art. 16.Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie 1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, ilPresidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato perl'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento delprocesso di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione deiprogrammi, dei progetti e dei piani di azione formulati dallepubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemiinformativi: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, lapianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologicanelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazionedella spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie perl'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazionicentrali; c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanzastrategica, di preminente interesse nazionale, con particolareattenzione per i progetti di carattere intersettoriale; d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusionedelle nuove tecnologie; e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri intema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubblicheamministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' dellaloro qualita' e relativi aspetti organizzativi e della lorosicurezza. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegatoper l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamentosullo stato di attuazione del presente codice. Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazionedelle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazionedell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predetteamministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono icompiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemiinformativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standardtecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, siainterni che esterni, forniti dai sistemi informatividell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezzainformatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici epromozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previstodalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazionedell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazionee della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazionedell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e icosti dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazionedell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazioneprevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti aifini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini eimprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa trapubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione el'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per larealizzazione e compartecipazione dei sistemi informativicooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delledirettive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalMinistro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica,protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e dellenorme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. Art. 18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica 1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazionetecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consigliodei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e letecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazionetecnologica nelle amministrazioni dello Stato. 2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e'presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio deiMinistri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalMinistro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parteil Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblicaamministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capodel Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonche' iresponsabili delle funzioni di cui all'articolo 17. 3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica siriunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato diattuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e delpiano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo12 febbraio 1993, n. 39. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegatoper l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, adisciplinare il funzionamento della Conferenza permanente perl'innovazione tecnologica. 5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica puo'sentire le organizzazioni produttive e di categoria. 6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica operasenza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolodovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presentearticolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilanciodello Stato. Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente lanormativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alledipendenze delle pubbliche amministrazioni. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dellafunzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati dicui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e dellacontrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurandoagli utenti la consultazione gratuita. 3. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo siprovvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio2003, n. 229. Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E Art. 20. Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazionesu supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematicisono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformialle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cuiall'articolo 71. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronicaqualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale dellaforma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabiliteai sensi dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilita'dell'autore e l'integrita' del documento. 3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, laduplicazione, la riproduzione e la validazione temporale deidocumenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; ladata e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibiliai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sullavalidazione temporale. 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misuretecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute neldocumento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezionedei dati personali. Art. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto 1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica,sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenutoconto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o conun altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficaciaprevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo deldipositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo chesia data prova contraria. 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitaleo di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su uncertificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale amancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunquemotivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che ilrevocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa eragia' a conoscenza di tutte le parti interessate. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se lafirma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciatoda un certificatore stabilito in uno Stato non facente partedell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre1999, ed e' accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatorestabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui allamedesima direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tral'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed allaloro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo lemodalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economiae delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e letecnologie. Art. 22. Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documentiinformatici delle pubbliche amministrazioni costituisconoinformazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, sudiversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentitidalla legge. 2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione,immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati,documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici etelematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimisistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia idati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto cheha effettuato l'operazione. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in originesu altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge,gli originali da cui sono tratte, se la loro conformita'all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegatonell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione diappartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispettodelle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione didocumenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definiteai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni ele attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificatadi cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Art. 23. Copie di atti e documenti informatici 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole:«riproduzioni fotografiche» e' inserita la seguente:«, informatiche». 2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tuttigli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di attipubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli attie documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati daidepositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno pienaefficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, sead essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce orilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 4. Le copie su supporto informatico di documenti originali nonunici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, noninformatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali dacui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicuratadal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo dellapropria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cuiall'articolo 71. 5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici,formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informaticosostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sonotratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da unnotaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, condichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondole regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cuial comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizionedell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ognieffetto di legge. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documentiprevisti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tuttigli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se leprocedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate aisensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze. |
Sezione II
Firme elettroniche e certificatori Art. 24. Firma digitale 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solosoggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta oassociata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituiscel'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi diqualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi uncertificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, nonrisulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare,secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, lavalidita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificatividel titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Art. 25. Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codicecivile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronicaqualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale acio' autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firmaelettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte delpubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza daltitolare, previo accertamento della sua identita' personale, dellavalidita' del certificato elettronico utilizzato e del fatto che ildocumento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamentogiuridico. 3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firmaelettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale hal'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegatoaltro documento formato in originale su altro tipo di supporto, ilpubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticatadell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5. Art. 26. Certificatori 1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altroStato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita diautorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se personegiuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti prepostiall'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilita'richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 deltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successivemodificazioni. 2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno deirequisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzionedell'attivita' intrapresa. 3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati chehanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non siapplicano le norme del presente codice e le relative norme tecnichedi cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme direcepimento della direttiva 1999/93/CE. Art. 27. Certificatori qualificati 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificatiqualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo26. 2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre: a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa, tecnica efinanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione; b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche,dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,in particolare della competenza a livello gestionale, dellaconoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firmeelettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezzaappropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presentecodice e le regole tecniche di cui all'articolo 71; c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestioneadeguati e conformi a tecniche consolidate; d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti daalterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittograficadei procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciutiin ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi delloschema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5; e) adottare adeguate misure contro la contraffazione deicertificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' ela sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cuiil certificatore generi tali chiavi. 3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, primadell'inizio dell'attivita', anche in via telematica, unadichiarazione di inizio di attivita' al CNIPA, attestante l'esistenzadei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice. 4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata disoggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare lasussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presentecodice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato danotificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente dettaattivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatoglidall'amministrazione stessa. Art. 28. Certificati qualificati 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguentiinformazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' uncertificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che harilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito; d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato cometale e codice fiscale del titolare del certificato; e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, comecodici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificarela firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione dellastessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo divalidita' del certificato; g) firma elettronica qualificata del certificatore che harilasciato il certificato. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva lapossibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residentiall'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deveindicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale delPaese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codiceidentificativo generale. 3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolareo dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti alloscopo per il quale il certificato e' richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza adordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso dialtre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza; b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 30,comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per iquali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. 4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensidel comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore ilmodificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazionidi cui al presente articolo. Art. 29. Accreditamento 1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento delpossesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini diqualita' e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso ilCNIPA. 2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cuiall'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicatinel medesimo articolo il profilo professionale del personaleresponsabile della generazione dei dati per la creazione e per laverifica della firma, della emissione dei certificati e dellagestione del registro dei certificati nonche' l'impegno al rispettodelle regole tecniche. 3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quantoprevisto dal comma 2, deve inoltre: a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un capitalesociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazionealla attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentantilegali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione edei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti dionorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni diamministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensidell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora nonvenga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entronovanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola voltaentro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino ocompletino la documentazione presentata e che non siano gia' nelladisponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisireautonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalladata di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA disponel'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenutodal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai finidell'applicazione della disciplina in questione. 7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come tale neirapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. 8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi delpresente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membridell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, delladirettiva 1999/93/CE. 9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa frontenell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica. Art. 30. Responsabilita' del certificatore 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificatoqualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilita' delcertificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa odolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioninecessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data delrilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per icertificati qualificati; b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato ilfirmatario detenesse i dati per la creazione della firmacorrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati oidentificati nel certificato; c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verificadella firma possano essere usati in modo complementare, nei casi incui il certificatore generi entrambi; d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previstidall'articolo 32. 2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificatoqualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che faccianoaffidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effettodella mancata o non tempestiva registrazione della revoca o nontempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto.dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'averagito senza colpa. 3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero unvalore limite per i negozi per i quali puo' essere usato ilcertificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite sianoriconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nelprocesso di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regoletecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabiledei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che eccedai limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valorelimite. Art. 31. Vigilanza sull'attivita' di certificazione 1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita'dei certificatori qualificati e accreditati. Art. 32. Obblighi del titolare e del certificatore 1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad adottare tuttele misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altried a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenzadel buon padre di famiglia. 2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misureorganizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri, iviincluso il titolare del certificato. 3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19,certificati qualificati deve inoltre: a) provvedere con certezza alla identificazione della persona chefa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico neimodi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esuccessive modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su richiestadell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri dirappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale oa cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentatadal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sullaprocedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici peraccedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso dellefirme emesse sulla base del servizio di certificazione; f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firmadel titolare; g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e dellasospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da partedel titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolaremedesimo, di perdita del possesso o della compromissione deldispositivo di firma, di provvedimento dell'autorita', diacquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' deltitolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previstodalle regole tecniche di cui all'articolo 71; h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificatielettronici sicuro e tempestivo nonche' garantire il funzionamentoefficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firmaemessi, sospesi e revocati; i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora dirilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte leinformazioni relative al certificato qualificato dal momento dellasua emissione almeno per dieci anni anche al fine di fornire provadella certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private di firma delsoggetto cui il certificatore ha fornito il servizio dicertificazione; l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte leinformazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio dicertificazione, tra cui in particolare gli esatti termini econdizioni relative all'uso del certificato, compresa ognilimitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamentofacoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione dellecontroversie; dette informazioni, che possono essere trasmesseelettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro edessere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio edil certificatore; m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro deicertificati con modalita' tali da garantire che soltanto le personeautorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, chel'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificatisiano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casiconsentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possarendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti disicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazionipossono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sulcertificato. 4. Il certificatore e' responsabile dell'identificazione delsoggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche setale attivita' e' delegata a terzi. 5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamentedalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, esoltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento delcertificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essereraccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso dellapersona cui si riferiscono. Art. 33. Uso di pseudonimi 1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportaresul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo diconservare le informazioni relative alla reale identita' del titolareper almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. Art. 34.Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documentiinformatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio deicertificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsiai sensi dell'articolo 29; tale attivita' puo' essere svoltaesclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' dicategorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificatirilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzatisoltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuoridei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzionepubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministriinteressati, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche deicertificati qualificati; b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo lavigente normativa in materia di contratti pubblici. 2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documentiinformatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascunaamministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cuiall'articolo 72. 3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblicoufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali,l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanatecon decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per lafunzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altriMinistri di volta in volta interessati, sulla base dei principigenerali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. 4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche dicui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia difirme digitali. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delpresente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idoneeprocedure informatiche e strumenti software per la verifica dellefirme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cuiall'articolo 71. Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per lagenerazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza talida garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protettada contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'usoda parte di terzi. 2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devonogarantire l'integrita' dei documenti informatici a cui la firma siriferisce. I documenti informatici devono essere presentati altitolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senzaambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di generarela firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cuiall'articolo 71. 3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme appostecon procedura automatica. L'apposizione di firme con proceduraautomatica e' valida se l'attivazione della procedura medesima e'chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare e lo stessorenda palese la sua adozione in relazione al singolo documentofirmato automaticamente. 4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione ecertificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per lavalutazione e certificazione di sicurezza nel settore dellatecnologia dell'informazione di cui al comma 5. 5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per lacreazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III delladirettiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base allo schemanazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nelsettore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, delMinistro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con iMinistri delle comunicazioni, delle attivita' produttive edell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazionenon deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio delloStato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare icentri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e lacertificazione relativamente ad ulteriori criteri europei edinternazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferential settore suddetto. 6. La conformita' ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuriper la creazione di una firma qualificata a quanto prescrittodall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre riconosciutase certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Statomembro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1,lettera b), della direttiva stessa. Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' delcertificatore salvo quanto previsto dal comma 2; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimentodell'autorita'; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o delterzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita'previste nel presente codice; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative dellacapacita' del titolare o di abusi o falsificazioni. 2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato osospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo71. 3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato,qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazionedella lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deveessere attestato mediante adeguato riferimento temporale. 4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regoletecniche di cui all'articolo 71. Art. 37. Cessazione dell'attivita' 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessarel'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data dicessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio ititolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti icertificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. 2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente larilevazione della documentazione da parte di altro certificatore ol'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatoresostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti almomento della cessazione. 3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario delregistro dei certificati e della relativa documentazione. 4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attivita' delcertificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29,comma 6. Sezione III Contratti, pagamenti, libri e scritture Art. 38. Pagamenti informatici 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubblicheamministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondole regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concertocon i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia edell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezionedei dati personali e la Banca d'Italia. Art. 39. Libri e scritture 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelliprevisti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivinotarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati econservati su supporti informatici in conformita' alle disposizionidel presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensidell'articolo 71. Capo IIIFORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorsetecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezziinformatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e leregole tecniche di cui all'articolo 71. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione didocumenti originali su supporto cartaceo, nonche' la copia didocumenti informatici sul medesimo supporto e' consentita solo overisulti necessaria e comunque nel rispetto del principiodell'economicita'. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalladata di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta deiMinistri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e letecnologie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sonoindividuate le categorie di documenti amministrativi che possonoessere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazioneal particolare valore di testimonianza storica ed archivistica chesono idonei ad assumere. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale deglialbi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di daticoncernenti stati, qualita' personali e fatti gia' realizzati dalleamministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registricartacei. Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimentiamministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento puo'raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e idati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto dellacomunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati lemodalita' per esercitare in via telematica i diritti di cuiall'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazionicoinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svoltaavvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempie le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime. Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tracosti e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti edegli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna laconservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti pianidi sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nelrispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, lacorrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta laconservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supportiinformatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, sela riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformita'dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nelrispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritturecontabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia'conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supportoottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' deidocumenti agli originali. 3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazioneper legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenzecorrenti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modopermanente con modalita' digitali. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i benie le attivita' culturali sugli archivi delle pubblicheamministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevoleinteresse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42. Art. 44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 1. Il sistema di conservazione dei documenti informaticigarantisce: a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato ildocumento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogeneadi riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l'integrita' del documento; c) la leggibilita' e l'agevole reperibilita' dei documenti edelle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione edi classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagliarticoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, edal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. Capo IVTRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblicaamministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivicompreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissionenon deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intendespedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intendeconsegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzoelettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronicadel destinatario messa a disposizione dal gestore. Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili ogiudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informaticitrasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematicapossono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti equalita' personali previste da legge o da regolamento eindispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sonoacquisite. Art. 47.Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioniavvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; essesono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che nesia verificata la provenienza. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sonovalide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firmaelettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti laprovenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalleregole tecniche di cui all'articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronicacertificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica11 febbraio 2005, n. 68. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delpresente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronicaistituzionale ed una casella di posta elettronica certificata aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tral'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme inmateria di protezione dei dati personali e previa informativa agliinteressati in merito al grado di riservatezza degli strumentiutilizzati. Art. 48. Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano diuna ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediantela posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, neicasi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo dellaposta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documentoinformatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sonoopponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decretodel Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed allerelative regole tecniche. Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematicadi atti, dati e documenti formati con strumenti informatici nonpossono prendere cognizione della corrispondenza telematica,duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titoloinformazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza osul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessiper via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loronatura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essererese pubbliche. 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documentitrasmessi per via telematica si considerano, nei confronti delgestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta'del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE Art. 50. Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologiedell'informazione e della comunicazione che ne consentano lafruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissatedall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni edai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei datiprevisti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia diprotezione dei dati personali ed il rispetto della normativacomunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settorepubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con leesclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previstidall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispettodella normativa in materia di protezione dei dati personali, e' resoaccessibile e fruibile alle altre amministrazioni quandol'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento deicompiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri acarico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costieccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunquesalvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica deidati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informaticidi altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei datipredispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scoponecessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico diconnettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. Art. 51. Sicurezza dei dati 1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cuiall'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilita',l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devonoessere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre alminimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato onon consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. Art. 52.Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e'disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizionidel presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e diregolamento in materia di protezione dei dati personali, di accessoai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto didivulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del dirittodi accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per viatelematica. Art. 53. Caratteristiche dei siti 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano sitiistituzionali su reti telematiche che rispettano i principi diaccessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', ancheda parte delle persone disabili, completezza di informazione,chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di'consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. 2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sullarealizzazione e modificazione dei siti delle amministrazionicentrali. 3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e leautonomie locali affinche' realizzino siti istituzionali con lecaratteristiche di cui al comma 1. Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengononecessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzionie l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenzialenon generale, nonche' il settore dell'ordinamento giuridicoriferibile all'attivita' da essi svolta, corredati dai documentianche normativi di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascunufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per laconclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termineprocedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativaresponsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimentoprocedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, comeindividuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto1990, n. 241; c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei procedimentiindividuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronicaistituzionali attive, specificando anche se si tratta di una caselladi posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazioneprevisti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia' disponibili e deiservizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti perl'attivazione medesima. 2. Le amministrazioni che gia' dispongono di propri siti realizzanoquanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore del presente codice. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubblicheamministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senzanecessita' di autenticazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazionicontenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazionicontenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali sifornisce comunicazione tramite il sito. Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sitotelematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo,nonche' i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurandoforme di partecipazione del cittadino in conformita' con ledisposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altrisoggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza delConsiglio dei Ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi eregolamentari in vigore, nonche' i massimari elaborati da organi digiurisdizione. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sonoindividuate le modalita' di partecipazione del cittadino allaconsultazione gratuita in via telematica. Art. 56.Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi algiudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi viabbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativointerno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorita'emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo econtabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sonocontestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sitoistituzionale della rete Internet, osservando le cautele previstedalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Art. 57. Moduli e formulari 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a renderedisponibili anche per via telematica l'elenco della documentazionerichiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validiad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazionisostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive dinotorieta'. 2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delpresente codice, i moduli o i formulari che non siano statipubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativiprocedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddettimoduli o formulari.
Sezione II Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad unaltro non modifica la titolarita' del dato. 2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loroconvenzioni finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cuisiano titolari. 3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate afavorire la fruibilita' informatica dei dati tra le pubblicheamministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomielocali. Art. 59. Dati territoriali 1. Per dato territoriale si intende qualunque informazionegeograficamente localizzata. 2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui datiterritoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito didefinire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei datiterritoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei datistessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenzacon le disposizioni del sistema pubblico di connettivita' di cui aldecreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. 3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale,disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,regionale e locale, presso il CNIPA e' istituito il Repertorionazionale dei dati territoriali. 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente delConsiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro perl'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono definite la composizione e le modalita' per ilfunzionamento del Comitato di cui al comma 2. 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente delConsiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro perl'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regoletecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, esentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecnicheper la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei datiterritoriali, nonche' delle modalita' di prima costituzione e disuccessivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, ladocumentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dallesingole amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi perl'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centralie locali e da parte dei privati. 6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipodi spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventualirimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazionidirettamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinaristanziamenti di bilancio. 7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondodi finanziamento per i progetti strategici del settore informatico dicui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 60. Base di dati di interesse nazionale 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delleinformazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubblicheamministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cuiconoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni perl'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze edelle normative vigenti. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, lebasi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascunatipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene contodei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantiscel'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da partedelle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di talisistemi informativi e le modalita' di aggiornamento sono attuatesecondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' dicui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. 3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delPresidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato perl'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta involta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nellematerie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei datipersonali. Con il medesimo decreto sono altresi' individuate lestrutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base didati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui alcomma 2. 4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvedecon il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settoreinformatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio2003, n. 3. Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici 1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, ipubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati susupporti informatici in conformita' alle disposizioni del presentecodice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nelrispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codicecivile. In tal caso i predetti registri possono essere conservatianche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente. Art. 62. Indice nazionale delle anagrafi 1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con strumentiinformatici. Sezione III Servizi in rete Art. 63. Organizzazione e finalita' dei servizi in rete 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita'di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione diefficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei principi dieguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti ledimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventualedestinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni didisagio. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano iservizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenzedegli utenti, in particolare garantendo la completezza delprocedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del gradodi soddisfazione dell'utente. 3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare iprocedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gliadempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu' efficienti iprocedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idoneisistemi di cooperazione. Art. 64.Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale deiservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati inrete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessarial'autenticazione informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso aiservizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazioneinformatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita'elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' talistrumenti consentano di accertare l'identita' del soggetto cherichiede l'accesso. L'accesso con carta d'identita' elettronica ecarta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentementedalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissionitelematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze edalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa conla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque non successivaal 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e' piu' consentitol'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dallacarta nazionale dei servizi. Art. 65.Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubblicheamministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificatoe' rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistemainformatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o dellacarta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito daciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informaticocon i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limitidi quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi dellanormativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64,comma 3. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalita'previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alledichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenzadel dipendente addetto al procedimento. 3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu'consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cuial comma 1, lettera c). 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sonovalide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». Sezione IV Carte elettroniche Art. 66. Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi 1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della cartad'identita' elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato aseguito della denuncia di nascita e prima del compimento delquindicesimo anno di eta', sono definite con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezionedei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, per ladiffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definitecon uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta deiMinistri per la funzione pubblica e per l'innovazione e letecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ed'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguentiprincipi: a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, surichiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni cheintendono rilasciarla; b) l'onere economico di produzione e rilascio delle cartenazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni chele emettono; c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesseall'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti dicui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in retedevono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale deiservizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabiledel suo rilascio; e) la carta nazionale dei servizi puo' essere utilizzata ancheper i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubblicheamministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento,rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimentodel quindicesimo anno di eta', devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale. 4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento,rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimentodel quindicesimo anno di eta', possono contenere, a richiestadell'interessato ove si tratti di dati sensibili: a) l'indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, conesclusione, in ogni caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare esemplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino,anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materiadi riservatezza; e) le procedure informatiche e le informazioni che possono odebbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altrisoggetti, occorrenti per la firma elettronica. 5. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale deiservizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazionetelematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati epubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con leregole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro perl'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e dellefinanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ed'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regoletecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materialiutilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica,del documento di identita' elettronico e della carta nazionale deiservizi, nonche' le modalita' di impiego. 7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti dicui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia diprotezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentaremodalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente articoloper l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazionidello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita'elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale deiservizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizierogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE Art. 67. Modalita' di sviluppo ed acquisizione 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progettifinalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto diinnovazione tecnologica, possono selezionare uno o piu' proposteutilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decretodel Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gareaventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degliappalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensidel comma 1, previo parere tecnico di congruita' del CNIPA; allarelativa procedura e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1,qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento,programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa ditipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sulmercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spesedell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessaamministrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spesedella medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietariomediante ricorso a licenza d'uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgenteaperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui allelettere da a) a d). 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione onell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioniinformatiche che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazioneapplicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione deidati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto,salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze. 3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato datireso pubblico e documentato esaustivamente. 4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale,un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubblicheamministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati. Art. 69. Riuso dei programmi informatici 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmiapplicativi realizzati su specifiche indicazioni del committentepubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi delladocumentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubblicheamministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alleproprie esigenze, salvo motivate ragioni. 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici diproprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, neicapitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile,che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spesedell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme. 3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti perl'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausoleche garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini delriuso da parte della medesima o di altre amministrazioni. 4. Nei contratti di acquisizione di programmi informaticisviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stessepossono includere clausole, concordate con il fornitore, che tenganoconto delle caratteristiche economiche ed organizzative diquest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo,a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi checonsentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddettedefiniscono le condizioni da osservare per la prestazione dei serviziindicati. Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili 1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valutae rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubblicheamministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubblicheamministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisireprogrammi applicativi valutano preventivamente la possibilita' diriuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi delcomma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione. Capo VIIREGOLE TECNICHE Art. 71. Regole tecniche 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate,con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministrodelegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con ilMinistro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di voltain volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personalinelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnicacon le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cuiall'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, econ le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codicerestano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate aisensi del presente articolo. Capo VIIIDISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI Art. 72. Norme transitorie per la firma digitale 1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata sucertificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblicogia' tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblicaamministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firmadigitale basata su certificati rilasciati da certificatoriaccreditati. Art. 73. Aggiornamenti 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuniatti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successiviinterventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordinosiano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazionedelle disposizioni contenute nel presente codice. Art. 74. Oneri finanziari 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambitodelle risorse previste a legislazione vigente. Art. 75. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sonoabrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater;29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445 (Testo A); c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge27 dicembre 2002, n. 289; d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,n. 3; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.229. 2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), siintendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.443 (Testo B). 3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies;29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendonoriferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 444 (Testo C). Art. 76. Entrata in vigore del codice 1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore adecorrere dal 1° gennaio 2006. TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLEDISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ----> Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 35 <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 7 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Baccini, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro delle attivita' produttive Gasparri, Ministro delle comunicazioniVisto, il Guardasigilli: Castelli |
|
IuSReporteR.it |
|
|
|
|
|
Testo senza carattere di ufficialitą
- © Giuseppe Briganti - Note
Legali |
|