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Testo senza carattere di ufficialità - Note Legali - Pubblicato nel: dicembre 2005 - FONTE: www.gazzettaufficiale.it
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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206

Codice  del  consumo,  a  norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229

GU n. 235 dell'8/10/2005 (Suppl. Ord. n. 162)


 
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;
  Visto  l'articolo 117  della  Costituzione,  come  sostituito dalla
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,  con  riferimento ai
principi   di  unita',  continuita'  e  completezza  dell'ordinamento
giuridico,  nel  rispetto  dei valori di sussidiarieta' orizzontale e
verticale;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e
semplificazione  -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed in
particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu'
decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia  di  tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del
2003,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri direttivi ivi
richiamati;
  Visto   l'articolo 2   della  legge  27 luglio  2004,  n.  186,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224,  recante  attuazione  della  direttiva  85/374/CEE  relativa  al
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per
danno  da  prodotti  difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183;
  Vista   la   legge  10 aprile  1991,  n.  126,  recante  norme  per
l'informazione  del  consumatore, e successive modificazioni, nonche'
il  relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n.
101;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 gennaio  1992,  n.  50, recante
attuazione   della  direttiva  85/577/CEE  in  materia  di  contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74, recante
attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di pubblicita'
ingannevole;
  Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di  cui  al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385, come
modificato  dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto
1999, n. 342;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  111,  recante
attuazione  della  direttiva  90/314/CEE  concernente  i  viaggi,  le
vacanze ed i circuiti tutto compreso;
  Vista  la  legge  6 febbraio  1996, n. 52, recante attuazione della
direttiva  93/13/CEE  concernente  le  clausole abusive nei contratti
stipulati  con  i  consumatori  ed  in  particolare  l'articolo 25, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare
gli articoli 18 e 19;
  Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n.  281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 novembre  1998,  n. 427, recante
attuazione   della   direttiva   94/47/CE   concernente   la   tutela
dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi
all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  185, recante
attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla  protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 63, recante
attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 67, recante
attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 84, recante
attuazione  della  direttiva  98/6/CE  relativa  alla  protezione dei
consumatori,   in  materia  di  indicazione  dei  prezzi  offerti  ai
medesimi;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 luglio  2000,  n.  253, recante
attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo 15,  comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
  Visto   il   decreto  legislativo  23 aprile  2001,  n.  224,  come
modificato  dal  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante
attuazione   della   direttiva   98/27/CE  relativa  a  provvedimenti
inibitori  a  tutela  degli  interessi  dei  consumatori,  nonche' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19 gennaio  1999,  n.  20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco
delle  Associazioni  dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  24, recante
attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie di consumo;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in   materia   di   protezione   dei   dati  personali  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2004,  n.  172, recante
attuazione   della   direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza
generale dei prodotti;
  Vista   la   legge   6 aprile   2005,   n.  49,  recante  modifiche
all'articolo 7  del  decreto  legislativo  25 gennaio 1992, n. 74, in
materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi
di comunicazione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 16 dicembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale  del
20 dicembre 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei
deputati, espresso il 10 marzo 2005;
  Vista  la  segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato
in data 10 maggio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per
la  funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e della salute;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Finalita' ed oggetto
  1.  Nel  rispetto  della Costituzione ed in conformita' ai principi
contenuti  nei  trattati  istitutivi  delle  Comunita'  europee,  nel
trattato   dell'Unione   europea,  nella  normativa  comunitaria  con
particolare  riguardo  all'articolo 153 del Trattato istitutivo della
Comunita'  economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il
presente  codice  armonizza  e  riordina  le  normative concernenti i
processi  di'  acquisto  e  consumo, al fine di assicurare un elevato
livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
 
      
 
                               Art. 2.
                       Diritti dei consumatori
  1.  Sono  riconosciuti  e  garantiti  i  diritti  e  gli  interessi
individuali  e  collettivi  dei  consumatori  e  degli  utenti, ne e'
promossa  la  tutela  in  sede  nazionale  e  locale,  anche in forma
collettiva  e  associativa,  sono  favorite  le  iniziative rivolte a
perseguire   tali  finalita',  anche  attraverso  la  disciplina  dei
rapporti  tra  le  associazioni  dei  consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
  2.   Ai   consumatori   ed   agli  utenti  sono  riconosciuti  come
fondamentali i diritti:
    a) alla tutela della salute;
    b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
    c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
    d) all'educazione al consumo;
    e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti
contrattuali;
    f) alla  promozione  e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
    g) all'erogazione   di   servizi  pubblici  secondo  standard  di
qualita' e di efficienza.
 
      
 
                               Art. 3.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente codice si intende per:
    a) consumatore  o  utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei  all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
    b) associazioni  dei  consumatori  e  degli utenti: le formazioni
sociali  che  abbiano  per  scopo  statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
    c) professionista:  la  persona  fisica  o  giuridica  che agisce
nell'esercizio    della    propria    attivita'   imprenditoriale   o
professionale, ovvero un suo intermediario;
    d) produttore:  fatto  salvo  quanto stabilito nell'articolo 103,
comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del
bene  o  il  fornitore  del servizio, o un suo intermediario, nonche'
l'importatore  del  bene  o  del  servizio nel territorio dell'Unione
europea  o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta
come  produttore  identificando  il bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo;
    e) prodotto:  fatto  salvo  quanto  stabilito  nell'articolo 115,
comma 1,  qualsiasi  prodotto  destinato  al  consumatore,  anche nel
quadro  di  una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente  prevedibili,  di  essere utilizzato dal consumatore,
anche  se  non  a  lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo
oneroso   o   gratuito   nell'ambito   di  un'attivita'  commerciale,
indipendentemente  dal  fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi
d'antiquariato,  o  come  prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima   dell'utilizzazione,  purche'  il  fornitore  ne  informi  per
iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
    f) codice:  il  presente  decreto  legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
 
      
 
Parte II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA'
Titolo I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
 
                               Art. 4.
                     Educazione del consumatore
  1.  L'educazione  dei  consumatori  e  degli  utenti e' orientata a
favorire  la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo
dei   rapporti   associativi,   la   partecipazione  ai  procedimenti
amministrativi,    nonche'    la   rappresentanza   negli   organismi
esponenziali.
  2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da
soggetti  pubblici  o privati, non hanno finalita' promozionale, sono
dirette  ad  esplicitare  le  caratteristiche  di  beni e servizi e a
rendere  chiaramente  percepibili  benefici  e costi conseguenti alla
loro  scelta;  prendono,  inoltre,  in  particolare considerazione le
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
 
      
 
Titolo II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali
 
                               Art. 5.
                          Obblighi generali
  1.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1,
lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o
utente   anche   la   persona  fisica  alla  quale  sono  dirette  le
informazioni commerciali.
  2.  Sicurezza,  composizione  e qualita' dei prodotti e dei servizi
costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
  3.  Le  informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono
essere  adeguate  alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse
in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di
conclusione  del  contratto o delle caratteristiche del settore, tali
da assicurare la consapevolezza del consumatore.
 
      
 
Capo II
Indicazione dei prodotti
 
                               Art. 6.
                 Contenuto minimo delle informazioni
  1.   I   prodotti   o  le  confezioni  dei  prodotti  destinati  al
consumatore,  commercializzati  sul  territorio nazionale, riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
    a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
    b) al  nome  o  ragione  sociale o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
    c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
    d) all'eventuale  presenza  di  materiali  o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
    e) ai  materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche
del prodotto;
    f) alle   istruzioni,   alle   eventuali   precauzioni   e   alla
destinazione  d'uso,  ove  utili ai fini di fruizione e sicurezza del
prodotto.
 
      
 
                               Art. 7.
                      Modalita' di indicazione
  1.  Le  indicazioni  di  cui  all'articolo 6  devono figurare sulle
confezioni  o  sulle  etichette  dei prodotti nel momento in cui sono
posti  in  vendita  al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1,
lettera f),  dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle
confezioni  o  sulle  etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa  che  viene  fornita  in  accompagnamento  dei  prodotti
stessi.
 
      
 
                               Art. 8.
                       Ambito di applicazione
  1.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente capo i prodotti
oggetto  di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni   comunitarie   e  nelle  relative  norme  nazionali  di
recepimento.
  2.  Per  i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di
informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano
per gli aspetti non disciplinati.
 
      
 
                               Art. 9.
                   Indicazioni in lingua italiana
  1.  Tutte  le  informazioni  destinate ai consumatori e agli utenti
devono essere rese almeno in lingua italiana.
  2.  Qualora  le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte
in  piu'  lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e
con  caratteri  di  visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli
usati per le altre lingue.
  3.  Sono  consentite  indicazioni che utilizzino espressioni non in
lingua italiana divenute di uso comune.
 
      
 
                              Art. 10.
                             Attuazione
  1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della
giustizia,  sentito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate   le   norme  di  attuazione  dell'articolo 6,  al  fine  di
assicurare,  per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea,
una  applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario,
precisando  le  categorie di prodotti o le modalita' di presentazione
per  le  quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al
comma 1,  lettere a)  e  b),  dell'articolo 6.  Tali  disposizioni di
attuazione  disciplinano  inoltre  i  casi  in  cui  sara' consentito
riportare   in   lingua   originaria   alcuni  dati  contenuti  nelle
indicazioni di cui all'articolo 6.
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al
comma 1,  restano  in  vigore  le  disposizioni di cui al decreto del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio
1997, n. 101.
 
      
 
                              Art. 11.
                   Divieti di commercializzazione
  1.  E'  vietato  il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi
prodotto   o  confezione  di  prodotto  che  non  riporti,  in  forme
chiaramente   visibili  e  leggibili,  le  indicazioni  di  cui  agli
articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
 
      
 
                              Art. 12.
                              Sanzioni
  1.  Fatto  salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo
che   il   fatto   costituisca   reato,   per   quanto  attiene  alle
responsabilita'  del  produttore, ai contravventori al divieto di cui
all'articolo 11  si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a
25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo
caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed
al numero delle unita' poste in vendita.
  2.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre
1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13  della  predetta  legge  24 novembre  1981,  n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,
gli   organi   di   polizia   amministrativa.  Il  rapporto  previsto
dall'articolo 17  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  della  provincia  in  cui  vi  e' la residenza o la sede
legale del professionista.
 
      
 
Capo III
Particolari modalita' di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unita' di misura
 
                              Art. 13.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) prezzo  di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di
prodotto  o  per  una determinata quantita' del prodotto, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta;
    b) prezzo  per  unita'  di  misura: il prezzo finale, comprensivo
dell'IVA  e  di  ogni  altra  imposta, valido per una quantita' di un
chilogrammo,  di  un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un
metro  cubo  del  prodotto  o  per  una  singola  unita' di quantita'
diversa,  se  essa  e'  impiegata  generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti specifici;
    c) prodotto   commercializzato   sfuso:   un   prodotto  che  non
costituisce  oggetto  di alcuna confezione preliminare ed e' misurato
alla presenza del consumatore;
    d) prodotto  venduto  al  pezzo:  un prodotto che non puo' essere
frazionato  senza  subire  una  modifica della sua natura o delle sue
proprieta';
    e) prodotto  venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti
in un imballaggio;
    f) prodotto  preconfezionato:  l'unita'  di  vendita destinata ad
essere  presentata  come  tale  al consumatore ed alle collettivita',
costituita  da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso
prima  di  essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale  imballaggio  ma  comunque  in  modo  che il contenuto non possa
essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
 
      
 
                              Art. 14.
                        Campo di applicazione
  1.  Al  fine  di  migliorare  l'informazione  del  consumatore e di
agevolare   il   raffronto   dei   prezzi,  i  prodotti  offerti  dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo
di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo
per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
  2.  Il  prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando
e' identico al prezzo di vendita.
  3.  Per  i  prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il
prezzo per unita' di misura.
  4.  La  pubblicita'  in  tutte  le  sue forme ed i cataloghi recano
l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura quando e' indicato il
prezzo   di   vendita,  fatti  salvi  i  casi  di  esenzione  di  cui
all'articolo 16.
  5. Il codice non si applica:
    a) ai  prodotti  forniti  in  occasione  di  una  prestazione  di
servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
    b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
    c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
 
      
 
                              Art. 15.
      Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
  1.  Il  prezzo  per  unita' di misura si riferisce ad una quantita'
dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
  2.  Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
si  applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
  3.  Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido
di  governo,  anche  congelati  o  surgelati, il prezzo per unita' di
misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
  4.  E'  ammessa  l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura di
multipli  o  sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi
in   cui   taluni   prodotti   sono   generalmente   ed  abitualmente
commercializzati in dette quantita'.
  5.  I  prezzi  dei  prodotti  petroliferi  per uso di autotrazione,
esposti   e   pubblicizzati   presso   gli   impianti  automatici  di
distribuzione  dei  carburanti,  devono  essere esclusivamente quelli
effettivamente  praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre
in  modo  visibile  dalla  carreggiata stradale i prezzi praticati al
consumo.
 
      
 
                              Art. 16.
                              Esenzioni
  1.  Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita'
di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo  della  loro natura o della loro destinazione, o sia di natura
tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti:
    a) prodotti  commercializzati  sfusi  che,  in  conformita'  alle
disposizioni  di  esecuzione  della  legge  5 agosto  1981, n. 441, e
successive  modificazioni,  recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
    b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
    c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
    d) prodotti  destinati ad essere mescolati per una preparazione e
contenuti in un unico imballaggio;
    e) prodotti  preconfezionati  che  siano esentati dall'obbligo di
indicazione   della   quantita'   netta   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 9  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive  modificazioni,  concernenti  l'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
    f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da
due  o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che
necessitano  di  lavorazione  da  parte  del consumatore per ottenere
l'alimento finito;
    g) prodotti di fantasia;
    h) gelati monodose;
    i) prodotti  non alimentari che possono essere venduti unicamente
al pezzo o a collo.
  2.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive, con proprio decreto,
puo'  aggiornare  l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche'
indicare   espressamente   prodotti   o  categorie  di  prodotti  non
alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
 
      
 
                              Art. 17.
                              Sanzioni
  1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non
lo  indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla
sanzione  di  cui  all'articolo 22,  comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
 
      
 
Titolo III
PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Capo I
Disposizioni generali
 
                              Art. 18.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma
di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.
  2.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1,
lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o
utente  anche  la  persona  fisica  o  giuridica  cui sono dirette le
comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.
 
      
 
Capo II
Caratteri della pubblicita'
Sezione I
Pubblicita' ingannevole e comparativa
 
                              Art. 19.
                              Finalita'
  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  hanno  lo  scopo di
tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali
i  soggetti  che  esercitano  un'attivita'  commerciale, industriale,
artigianale   o  professionale,  i  consumatori  e,  in  genere,  gli
interessi  del  pubblico  nella  fruizione  di messaggi pubblicitari,
nonche'  di  stabilire  le  condizioni  di liceita' della pubblicita'
comparativa.
  2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.
 
      
 
                              Art. 20.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente sezione si intende:
    a) per pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso,
in   qualsiasi  modo,  nell'esercizio  di  un'attivita'  commerciale,
industriale,  artigianale o professionale allo scopo di promuovere la
vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento
di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di
servizi;
    b) per  pubblicita'  ingannevole:  qualsiasi  pubblicita'  che in
qualunque  modo,  compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre
in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che
essa  raggiunge  e  che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare  il  loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea ledere un concorrente;
    c) per   pubblicita'   comparativa:   qualsiasi  pubblicita'  che
identifica  in  modo  esplicito  o  implicito un concorrente o beni o
servizi offerti da un concorrente;
    d) per  operatore  pubblicitario:  il  committente  del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta
all'identificazione  di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio  pubblicitario  e'  diffuso  ovvero  il  responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.
 
      
 
                              Art. 21.
                       Elementi di valutazione
  1.  Per  determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono
considerare  tutti  gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
    a) alle  caratteristiche  dei  beni  o dei servizi, quali la loro
disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo,
gli  usi,  la  quantita',  la  descrizione,  l'origine  geografica  o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o
i  risultati  e  le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
    b) al  prezzo  o  al  modo  in cui questo viene calcolato ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
    c) alla  categoria,  alle  qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario,  quali  l'identita',  il  patrimonio,  le capacita', i
diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
 
      
 
                              Art. 22.
        Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa
  1.  Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e'
lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) non e' ingannevole ai sensi del presente codice;
    b) confronta  beni  o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o
si propongono gli stessi obiettivi;
    c) confronta    oggettivamente   una   o   piu'   caratteristiche
essenziali,  pertinenti,  verificabili  e  rappresentative,  compreso
eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
    d) non   ingenera   confusione   sul   mercato   fra  l'operatore
pubblicitario  ed  un  concorrente  o  tra i marchi, le denominazioni
commerciali,   altri   segni   distintivi,   i   beni   o  i  servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
    e) non  causa  discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali,  altri  segni  distintivi,  beni,  servizi,  attivita' o
circostanze di un concorrente;
    f) per  i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
    g) non  trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al
marchio,   alla  denominazione  commerciale  ovvero  ad  altro  segno
distintivo  di  un  concorrente  o  alle  denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
    h) non   presenta  un  bene  o  un  servizio  come  imitazione  o
contraffazione  di  beni  o  servizi  protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
  2.   Il   requisito   della  verificabilita'  di  cui  al  comma 1,
lettera c),   si   intende  soddisfatto  quando  i  dati  addotti  ad
illustrazione  della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato
sono suscettibili di dimostrazione.
  3.  Qualunque  raffronto  che  fa riferimento a un'offerta speciale
deve  indicare  in  modo  chiaro  e  non  equivoco  il termine finale
dell'offerta  oppure,  nel  caso  in  cui  l'offerta speciale non sia
ancora  cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale
si  applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se
del  caso,  che  l'offerta  speciale dipende dalla disponibilita' dei
beni e servizi.
 
      
 
                              Art. 23.
                    Trasparenza della pubblicita'
  1.  La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La  pubblicita'  a  mezzo  di  stampa deve essere distinguibile dalle
altre  forme  di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di
evidente percezione.
  2.  I termini Ğgaranziağ, Ğgarantitoğ e simili possono essere usati
solo  se  accompagnati  dalla  precisazione  del  contenuto  e  delle
modalita'  della  garanzia  offerta. Quando la brevita' del messaggio
pubblicitario   non   consente   di   riportare   integralmente  tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita'
della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un   testo  facilmente  conoscibile  dal  consumatore  in  cui  siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
  3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.
 
      
 
                              Art. 24.
Pubblicita'  di  prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei
                             consumatori
  1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita'  che, riguardando
prodotti  suscettibili  di porre in pericolo la salute e la sicurezza
dei  consumatori,  ometta  di  darne  notizia  in  modo  da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
 
      
 
                              Art. 25.
                        Bambini e adolescenti
  1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita',  che,  in quanto
suscettibile  di  raggiungere  bambini  ed  adolescenti, possa, anche
indirettamente,  minacciare  la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale  credulita'  o  mancanza  di  esperienza  o  che, impiegando
bambini  ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di
cui  all'articolo 10,  comma 3,  della  legge  3 maggio 2004, n. 112,
abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.
 
      
 
                              Art. 26.
               Tutela amministrativa e giurisdizionale
  1.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, istituita
dall'articolo 10  della  legge  10 ottobre  1990,  n. 287, di seguito
chiamata  Autorita'  nella presente sezione, esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo.
  2.   I   concorrenti,   i  consumatori,  le  loro  associazioni  ed
organizzazioni,  il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere  all'Autorita'  che  siano  inibiti  gli atti di pubblicita'
ingannevole  o  di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi
della  presente  sezione, che sia inibita la loro continuazione e che
ne siano eliminati gli effetti.
  3.   L'Autorita'   puo'  disporre  con  provvedimento  motivato  la
sospensione   provvisoria   della  pubblicita'  ingannevole  o  della
pubblicita'  comparativa  ritenuta  illecita,  in caso di particolare
urgenza.   In   ogni   caso,   comunica  l'apertura  dell'istruttoria
all'operatore  pubblicitario  e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario  ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita'
puo'   inoltre  richiedere  all'operatore  pubblicitario,  ovvero  al
proprietario  del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di
esibire  copia  del  messaggio  pubblicitario  ritenuto ingannevole o
illecito,  anche  avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri
previsti  dall'articolo 14,  commi 2,  3  e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
  4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca
prove  sull'esattezza  materiale  dei  dati  di fatto contenuti nella
pubblicita'  se,  tenuto  conto  dei  diritti  o  interessi legittimi
dell'operatore   pubblicitario  e  di  qualsiasi  altra  parte  nella
procedura,  tale  esigenza  risulti giustificata, date le circostanze
del  caso  specifico.  Se  tale  prova  e'  omessa  o  viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
  5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso
attraverso   la   stampa   periodica  o  quotidiana  ovvero  per  via
radiofonica   o   televisiva  o  altro  mezzo  di  telecomunicazione,
l'Autorita',  prima  di provvedere, richiede il parere dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
  6.  L'Autorita'  provvede  con  decisione  motivata.  Se ritiene la
pubblicita'  ingannevole  o  il  messaggio di pubblicita' comparativa
illecito  accoglie  il  ricorso  vietando  la  pubblicita' non ancora
portata  a  conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia'
iniziata.  Con  la  decisione di accoglimento puo' essere disposta la
pubblicazione   della   pronuncia,   anche   per  estratto,  nonche',
eventualmente,  di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da
impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita'
comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
  7.  Con  la  decisione  che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone
inoltre  l'applicazione  di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata
della  violazione.  Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di
cui  agli  articoli 5  e  6  la  sanzione non puo' essere inferiore a
25.000 euro.
  8.  Nei  casi  riguardanti  messaggi  pubblicitari  inseriti  sulle
confezioni  di  prodotti,  l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati  nei  commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine
che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
  9.  La  procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato
ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  in  modo  da  garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
  10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori  o  di  rimozione  degli  effetti,  l'Autorita' applica una
sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei
casi   di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita'  puo'  disporre  la
sospensione  dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
  11.  In  caso  di  inottemperanza  alle  richieste  di  fornire  le
informazioni  o  la  documentazione  di  cui  al comma 3, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro.  Qualora  le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 euro a 40.000 euro.
  12.   I   ricorsi  avverso  le  decisioni  adottate  dall'Autorita'
rientrano  nella  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni
del   presente  decreto  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  contenute  nel  capo I, sezione I, e negli articoli 26,
27,  28  e  29  della  legge  24 novembre  1981, n. 689, e successive
modificazioni.  Il  pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
presente  articolo deve  essere  effettuato entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento dell'Autorita'.
  13.  Ove  la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con provvedimento
amministrativo,  preordinato  anche  alla  verifica del carattere non
ingannevole  della  stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'
comparativa,  la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni  e  organizzazioni  e' esperibile in via giurisdizionale
con   ricorso   al   giudice   amministrativo   avverso  il  predetto
provvedimento.
  14.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in  materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del  codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la pubblicita'
comparativa,   in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione  della
disciplina  sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n.  633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto
a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni,  nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette  in  Italia  e  di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
 
      
 
                              Art. 27.
                           Autodisciplina
  1.  Le  parti  interessate  possono  richiedere  che sia inibita la
continuazione  degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'
comparativa  ritenuta  illecita,  ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
  2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva.
  3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto
o  venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni
interessato   puo'   richiedere   all'Autorita'  la  sospensione  del
procedimento    in   attesa   della   pronuncia   dell'organismo   di
autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte  le  circostanze, puo'
disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore
a trenta giorni.
 
      
 
Capo III
Particolari modalita' della comunicazione pubblicitaria
Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
 
                              Art. 28.
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite,
come   definite   nel   regolamento   in   materia   di   pubblicita'
radiotelevisiva   e   televendite,  adottato  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e
di   servizi   relativi   a  concorsi  o  giochi  comportanti  ovvero
strutturati  in  guisa  di  pronostici.  Le  medesime disposizioni si
applicano altresi' agli spot di televendita.
 
      
 
                              Art. 29.
                            Prescrizioni
  1.  Le  televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione,  della  credulita' o della paura, non devono contenere
scene  di  violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
 
      
 
                              Art. 30.
                               Divieti
  1.  E'  vietata  la  televendita  che  offenda  la  dignita' umana,
comporti  discriminazioni  di  razza,  sesso  o nazionalita', offenda
convinzioni   religiose   e   politiche,   induca   a   comportamenti
pregiudizievoli  per  la  salute  o  la  sicurezza  o  la  protezione
dell'ambiente.  E'  vietata  la  televendita  di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.
  2.   Le   televendite   non   devono   contenere   dichiarazioni  o
rappresentazioni  che  possono  indurre  in  errore  gli  utenti  o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni,
in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti
del  servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalita'  della  fornitura,  gli  eventuali premi, l'identita' delle
persone rappresentate.
 
      
 
                              Art. 31.
                          Tutela dei minori
  1.  La  televendita  non  deve  esortare  i  minorenni  a stipulare
contratti  di  compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.
La  televendita  non  deve  arrecare  pregiudizio  morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
    a) non  esortare  i  minorenni  ad  acquistare  un  prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
    b) non  esortare  i  minorenni  a  persuadere genitori o altri ad
acquistare tali prodotti o servizi;
    c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri;
    d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
 
      
 
                              Art. 32.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatte  salve  le
disposizioni  ed  il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a
distanza,  cosi'  come  disciplinati alla parte III, titolo III, capo
II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche'
le  ulteriori  disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle
televendite   sono   applicabili   altresi'   le   sanzioni   di  cui
all'articolo 2,  comma 20,  lettera c), della legge 14 novembre 1995,
n.  481,  e  di  cui  all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio
1997, n. 249.

 


Parte III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
Titolo I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE
 
                              Art. 33.
 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
  1.  Nel  contratto concluso tra il consumatore ed il professionista
si  considerano  vessatorie  le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano  a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
  2.  Si  presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che
hanno per oggetto, o per effetto, di:
    a) escludere  o limitare la responsabilita' del professionista in
caso  di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
    b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti   del  professionista  o  di  un'altra  parte  in  caso  di
inadempimento  totale  o  parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
    c) escludere  o  limitare l'opportunita' da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con
un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
    d) prevedere   un   impegno  definitivo  del  consumatore  mentre
l'esecuzione  della  prestazione del professionista e' subordinata ad
una  condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla sua
volonta';
    e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro
versata  dal  consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o
recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere
dal   professionista   il   doppio  della  somma  corrisposta  se  e'
quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
    f) imporre  al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento,  il  pagamento  di  una somma di denaro a titolo di
risarcimento,  clausola  penale  o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
    g) riconoscere  al solo professionista e non anche al consumatore
la   facolta'  di  recedere  dal  contratto,  nonche'  consentire  al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore  a  titolo  di  corrispettivo  per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
    h) consentire  al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato  senza  un  ragionevole  preavviso,  tranne nel caso di
giusta causa;
    i) stabilire  un  termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza  del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare
la tacita proroga o rinnovazione;
    l) prevedere   l'estensione   dell'adesione   del  consumatore  a
clausole  che  non  ha avuto la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto;
    m) consentire  al professionista di modificare unilateralmente le
clausole  del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del
servizio  da  fornire,  senza  un  giustificato  motivo  indicato nel
contratto stesso;
    n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della prestazione;
    o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o
del  servizio  senza  che  il consumatore possa recedere se il prezzo
finale  e'  eccessivamente  elevato rispetto a quello originariamente
convenuto;
    p) riservare   al   professionista  il  potere  di  accertare  la
conformita'  del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a quello
previsto   nel   contratto   o   conferirgli   il  diritto  esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
    q) limitare  la  responsabilita' del professionista rispetto alle
obbligazioni  derivanti  dai  contratti  stipulati  in  suo  nome dai
mandatari  o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalita';
    r) limitare    o    escludere    l'opponibilita'   dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
    s) consentire  al professionista di sostituire a se' un terzo nei
rapporti  derivanti  dal  contratto,  anche  nel  caso  di preventivo
consenso  del  consumatore,  qualora  risulti diminuita la tutela dei
diritti di quest'ultimo;
    t) sancire  a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita'
giudiziaria,   limitazioni   all'adduzione  di  prove,  inversioni  o
modificazioni  dell'onere  della  prova,  restrizioni  alla  liberta'
contrattuale nei rapporti con i terzi;
    u) stabilire  come  sede  del  foro competente sulle controversie
localita'  diversa  da  quella  di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
    v) prevedere  l'alienazione  di  un  diritto o l'assunzione di un
obbligo  come  subordinati  ad  una  condizione sospensiva dipendente
dalla  mera  volonta'  del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente  efficace  del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355 del codice civile.
  3.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi
finanziari  a  tempo  indeterminato il professionista puo', in deroga
alle lettere h) e m) del comma 2:
    a) recedere,   qualora  vi  sia  un  giustificato  motivo,  senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
    b) modificare,   qualora  sussista  un  giustificato  motivo,  le
condizioni  del  contratto,  preavvisando entro un congruo termine il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
  4.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi
finanziari   il  professionista  puo'  modificare,  senza  preavviso,
sempreche'  vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e
o)  del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro
onere   relativo   alla   prestazione   finanziaria   originariamente
convenuti,  dandone  immediata  comunicazione  al  consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
  5.  Le  lettere h),  m),  n)  e  o) del comma 2 non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni
di  un  corso  e  di  un  indice  di  borsa  o di un tasso di mercato
finanziario   non   controllato   dal   professionista,   nonche'  la
compravendita  di  valuta  estera,  di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
  6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione  dei  prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.
 
      
 
                              Art. 34.
           Accertamento della vessatorieta' delle clausole
  1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della
natura  del  bene  o  del  servizio  oggetto  del contratto e facendo
riferimento   alle   circostanze   esistenti  al  momento  della  sua
conclusione  ed  alle  altre  clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
  2.  La  valutazione  del  carattere  vessatorio  della clausola non
attiene   alla   determinazione   dell'oggetto   del  contratto,  ne'
all'adeguatezza  del  corrispettivo  dei  beni e dei servizi, purche'
tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
  3.  Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge  ovvero  che  siano riproduttive di disposizioni o attuative di
principi  contenuti  in  convenzioni internazionali delle quali siano
parti  contraenti  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o
l'Unione europea.
  4.  Non  sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
  5.  Nel  contratto  concluso  mediante  sottoscrizione  di moduli o
formulari   predisposti   per   disciplinare   in   maniera  uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere
di  provare  che  le  clausole,  o gli elementi di clausola, malgrado
siano  dal  medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto
di specifica trattativa con il consumatore.
 
      
 
                              Art. 35.
                       Forma e interpretazione
  1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole
siano  proposte  al  consumatore  per  iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
  2.   In   caso  di  dubbio  sul  senso  di  una  clausola,  prevale
l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.
  3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui
all'articolo 37.
 
      
 
                              Art. 36.
                       Nullita' di protezione
  1.  Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e
34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
  2.  Sono  nulle  le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
    a) escludere  o limitare la responsabilita' del professionista in
caso  di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
    b) escludere  o  limitare le azioni del consumatore nei confronti
del  professionista  o  di  un'altra  parte  in caso di inadempimento
totale   o   parziale   o   di  adempimento  inesatto  da  parte  del
professionista;
    c) prevedere  l'adesione  del  consumatore come estesa a clausole
che  non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto.
  3.  La  nullita'  opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  4.  Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore
per  i  danni  che  ha  subito  in  conseguenza della declaratoria di
nullita' delle clausole dichiarate abusive.
  5.   E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,  prevedendo
l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese
extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della
protezione   assicurata  dal  presente  capo,  laddove  il  contratto
presenti  un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
 
      
 
                              Art. 37.
                          Azione inibitoria
  1.   Le   associazioni  rappresentative  dei  consumatori,  di  cui
all'articolo 137,  le associazioni rappresentative dei professionisti
e  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura,
possono  convenire  in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti  che  utilizzano,  o  che  raccomandano  l'utilizzo di
condizioni  generali  di contratto e richiedere al giudice competente
che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita'
ai sensi del presente capo.
  2.  L'inibitoria  puo'  essere  concessa,  quando  ricorrono giusti
motivi  di  urgenza,  ai  sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
  3.  Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in
uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
  4.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente articolo, alle azioni
inibitorie  esercitate  dalle  associazioni dei consumatori di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.
 
      
 
                              Art. 38.
                               Rinvio
  1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il
consumatore  ed  il  professionista  si applicano le disposizioni del
codice civile.
 
      
 
Titolo II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
Capo I
Disposizioni generali
 
                              Art. 39.
                 Regole nelle attivita' commerciali
  1.  Le  attivita'  commerciali  sono  improntate  al  rispetto  dei
principi  di  buona fede, di correttezza e di lealta', valutati anche
alla   stregua  delle  esigenze  di  protezione  delle  categorie  di
consumatori.
 
      
 
Capo II
Promozione delle vendite
Sezione I
Credito al consumo
 
                              Art. 40.
                         Credito al consumo
  1.  Il  Comitato  interministeriale  per  il credito e il risparmio
(CICR)  provvede  ad  adeguare  la normativa nazionale alla direttiva
98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998,
che  modifica  la  direttiva  87/102/CEE,  relativa al ravvicinamento
delle  disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati  membri  in  materia  di  credito  al  consumo, con particolare
riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale
(TAEG) mediante un esempio tipico.
 
      
 
                              Art. 41.
             Tasso annuo effettivo globale e pubblicita'
  1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli
articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in
materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
1° settembre  1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie
modifiche  alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro
in  data  8 luglio  1992,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
 
      
 
                              Art. 42.
                     Inadempimento del fornitore
  1.  Nei  casi  di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il
consumatore  che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora
ha  diritto  di  agire  contro il finanziatore nei limiti del credito
concesso,  a  condizione  che  vi  sia  un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
fornitore.  La responsabilita' si estende anche al terzo, al quale il
finanziatore  abbia  ceduto  i  diritti  derivanti  dal  contratto di
concessione del credito.
 
      
 
                              Art. 43.
                   Rinvio al testo unico bancario
  Per  la  restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai
capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del
medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.
 
      
 
Titolo III
MODALITA' CONTRATTUALI
 
                              Art. 44.
         Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
  1.  Ove  non  diversamente disciplinato dal presente codice, per la
disciplina  del  settore  del  commercio  si  fa  rinvio  al  decreto
legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa  al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
      
 
Capo I
Particolari modalita' di conclusione del contratto
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
 
                              Art. 45.
                        Campo di applicazione
  1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista
ed  un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione
di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
    a) durante   la   visita  del  professionista  al  domicilio  del
consumatore  o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del
consumatore  o  nei  locali  nei quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
    b) durante  una  escursione  organizzata dal professionista al di
fuori dei propri locali commerciali;
    c) in   area   pubblica   o   aperta  al  pubblico,  mediante  la
sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
    d) per  corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il
consumatore  ha  avuto  modo  di  consultare  senza  la  presenza del
professionista.
  2.  Le  disposizioni  della presente sezione si applicano anche nel
caso  di  proposte  contrattuali  sia  vincolanti  che non vincolanti
effettuate   dal   consumatore   in   condizioni  analoghe  a  quelle
specificate  nel  comma 1,  per  le  quali non sia ancora intervenuta
l'accettazione del professionista.
  3.  Ai  contratti  di  cui al comma 1, lettera d), si applicano, se
piu' favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.
 
      
 
                              Art. 46.
                             Esclusioni
  1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente
sezione:
    a) i  contratti  per  la costruzione, vendita e locazione di beni
immobili  ed  i  contratti relativi ad altri diritti concernenti beni
immobili,  con  eccezione  dei  contratti  relativi alla fornitura di
merci  e  alla  loro  incorporazione in beni immobili e dei contratti
relativi alla riparazione di beni immobili;
    b) i  contratti  relativi alla fornitura di prodotti alimentari o
bevande  o  di  altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a
scadenze frequenti e regolari;
    c) i contratti di assicurazione;
    d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
  2.  Sono  esclusi  dall'applicazione della presente sezione anche i
contratti  aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di
servizi  per  i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato
da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo
di  oneri  fiscali  ed  al  netto  di  eventuali spese accessorie che
risultino  specificamente  individuate  nella  nota  d'ordine  o  nel
catalogo  o  altro  documento  illustrativo,  con  indicazione  della
relativa   causale.  Si  applicano  comunque  le  disposizioni  della
presente sezione nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente
tra  le  medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale,
indipendentemente   dall'importo   dei   singoli   contratti,  superi
l'importo di 26 euro.
 
      
 
                              Art. 47.
                 Informazione sul diritto di recesso
  1.  Per  i  contratti  e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare
il  consumatore  del  diritto  di  cui  agli  articoli da  64  a  67.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
    a) l'indicazione  dei  termini, delle modalita' e delle eventuali
condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
    b) l'indicazione  del  soggetto nei cui riguardi va esercitato il
diritto  di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di societa' o
altra  persona  giuridica,  la  denominazione e la sede della stessa,
nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il
prodotto eventualmente gia' consegnato, se diverso.
  2.  Qualora  il  contratto  preveda  che l'esercizio del diritto di
recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalita', l'informazione
deve  comunque  contenere  gli elementi indicati nella lettera b) del
comma 1.
  3.  Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b)
e  c),  qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione,
una  nota  d'ordine,  comunque  denominata,  l'informazione di cui al
comma 1   deve   essere   riportata  nella  suddetta  nota  d'ordine,
separatamente  dalle  altre  clausole  contrattuali  e  con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati
nel  documento.  Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione
del  luogo  e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al
consumatore.
  4.  Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione
deve  essere  comunque  fornita  al  momento  della  stipulazione del
contratto   ovvero   all'atto   della  formulazione  della  proposta,
nell'ipotesi  prevista  dall'articolo 45,  comma 2,  ed  il  relativo
documento  deve  contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre
agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data
in   cui  viene  consegnato  al  consumatore,  nonche'  gli  elementi
necessari  per  identificare  il  contratto.  Di  tale  documento  il
professionista   puo'   richiederne   una   copia   sottoscritta  dal
consumatore.
  5.  Per  i  contratti  di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d),
l'informazione  sul  diritto  di  recesso  deve  essere riportata nel
catalogo  o  altro  documento illustrativo della merce o del servizio
oggetto  del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri
tipografici  uguali  o  superiori  a  quelli delle altre informazioni
concernenti  la  stipulazione del contratto, contenute nel documento.
Nella  nota  d'ordine,  comunque, in luogo della indicazione completa
degli  elementi  di  cui  al  comma 1,  puo' essere riportato il solo
riferimento   al   diritto   di   esercitare   il   recesso,  con  la
specificazione  del  relativo  termine  e con rinvio alle indicazioni
contenute  nel  catalogo o altro documento illustrativo della merce o
del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
  6.   Il   professionista   non   potra'   accettare,  a  titolo  di
corrispettivo,  effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a
quindici  giorni  dalla  stipulazione  del  contratto  e  non  potra'
presentali allo sconto prima di tale termine.
 
      
 
                              Art. 48.
                       Esclusione del recesso
  1.  Per  i  contratti  riguardanti  la  prestazione  di servizi, il
diritto  di  recesso  non  puo' essere esercitato nei confronti delle
prestazioni che siano state gia' eseguite.
 
      
 
                              Art. 49.
                          Norme applicabili
  1.  Alle  vendite  di  cui  alla  presente  sezione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
 
      
 
Sezione II
Contratti a distanza
 
                              Art. 50.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a) contratto  a  distanza: il contratto avente per oggetto beni o
servizi  stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito
di  un  sistema  di  vendita  o  di prestazione di servizi a distanza
organizzato  dal  professionista  che,  per  tale  contratto, impiega
esclusivamente  una  o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
    b) tecnica  di  comunicazione  a  distanza:  qualunque mezzo che,
senza  la  presenza  fisica  e  simultanea  del  professionista e del
consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le
dette parti;
    c) operatore  di  tecnica  di  comunicazione: la persona fisica o
giuridica,   pubblica  o  privata,  la  cui  attivita'  professionale
consiste  nel  mettere  a  disposizione dei professionisti una o piu'
tecniche di comunicazione a distanza.
 
      
 
                              Art. 51.
                        Campo di applicazione
  1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti
a distanza, esclusi i contratti:
    a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali
e' riportato nell'allegato I;
    b) conclusi  tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
    c) conclusi  con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
    d) relativi  alla  costruzione  e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
    e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
 
      
 
                              Art. 52.
                   Informazioni per il consumatore
  1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
    a) identita'  del  professionista  e,  in  caso  di contratti che
prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
    b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
    c) prezzo  del  bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le
imposte;
    d) spese di consegna;
    e) modalita'  del  pagamento,  della  consegna  del  bene o della
prestazione  del  servizio  e  di  ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
    f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso,
ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
    g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
    h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
    i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
    l) durata  minima  del  contratto  in  caso  di  contratti per la
fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
  2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere  inequivocabile,  devono  essere  fornite  in  modo  chiaro  e
comprensibile,  con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a  distanza  impiegata, osservando in particolare i principi di buona
fede  e  di  lealta'  in materia di transazioni commerciali, valutati
alla   stregua  delle  esigenze  di  protezione  delle  categorie  di
consumatori particolarmente vulnerabili.
  3.   In   caso   di   comunicazioni  telefoniche,  l'identita'  del
professionista  e lo scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati  in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con
il consumatore, a pena di nullita' del contratto. In caso di utilizzo
della   posta   elettronica   si   applica   la  disciplina  prevista
dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
  4.  Nel  caso  di  utilizzazione  di  tecniche  che  consentono una
comunicazione  individuale,  le  informazioni  di cui al comma 1 sono
fornite,  ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale
caso,  sono  fornite  nella  stessa  lingua  anche  la  conferma e le
ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.
  5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti
dal  professionista  vanno  integrati  con  le  informazioni previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
 
      
 
                              Art. 53.
                 Conferma scritta delle informazioni
  1.  Il  consumatore  deve  ricevere  conferma per iscritto o, a sua
scelta,  su  altro  supporto  duraturo  a  sua  disposizione ed a lui
accessibile,  di  tutte  le  informazioni  previste dall'articolo 52,
comma 1,  prima  od  al momento della esecuzione del contratto. Entro
tale  momento  e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
    a) un'informazione  sulle  condizioni e le modalita' di esercizio
del  diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo,
inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;
    b) l'indirizzo  geografico della sede del professionista a cui il
consumatore puo' presentare reclami;
    c) le  informazioni  sui  servizi  di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
    d) le  condizioni  di  recesso  dal  contratto  in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
  2.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi  la  cui  esecuzione  e'  effettuata  mediante una tecnica di
comunicazione  a  distanza,  qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica  soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione.  Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo  geografico  della  sede  del professionista cui poter
presentare reclami.
 
      
 
                              Art. 54.
                      Esecuzione del contratto
  1.  Salvo  diverso  accordo  tra  le  parti, il professionista deve
eseguire  l'ordinazione  entro  trenta  giorni a decorrere dal giorno
successivo  a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione
al professionista.
  2.  In  caso  di  mancata  esecuzione dell'ordinazione da parte del
professionista,  dovuta  alla indisponibilita', anche temporanea, del
bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di
cui  al  comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cui
all'articolo 53,   comma 1,   e  provvede  al  rimborso  delle  somme
eventualmente  gia'  corrisposte  per  il  pagamento della fornitura.
Salvo  consenso  del  consumatore,  da  esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere
eseguendo  una  fornitura  diversa  da  quella  pattuita, anche se di
valore e qualita' equivalenti o superiori.
 
      
 
                              Art. 55.
                             Esclusioni
  1.  Il  diritto  di  recesso  previsto agli articoli 64 e seguenti,
nonche'  gli  articoli 52  e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si
applicano:
    a) ai  contratti  di fornitura di generi alimentari, di bevande o
di  altri  beni  per  uso  domestico  di  consumo corrente forniti al
domicilio  del  consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo
di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
    b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti,  alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
  2.  Salvo  diverso  accordo  tra  le parti, il consumatore non puo'
esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti
nei casi:
    a) di  fornitura  di  servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo  del consumatore, prima della scadenza del termine previsto
dall'articolo 64, comma 1;
    b) di  fornitura  di  beni  o  servizi  il cui prezzo e' legato a
fluttuazioni  dei tassi del mercato finanziario che il professionista
non e' in grado di controllare;
    d) di  fornitura  di  beni  confezionati  su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
    d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
    e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
    f) di servizi di scommesse e lotterie.
 
      
 
                              Art. 56.
                      Pagamento mediante carta
  1.  Il  consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove
cio'  sia  previsto  tra  le modalita' di pagamento, da comunicare al
consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
  2.  L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore   i  pagamenti  dei  quali  questi  dimostri  l'eccedenza
rispetto  al  prezzo  pattuito  ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento   della   propria   carta   di  pagamento  da  parte  del
professionista   o   di   un   terzo,   fatta   salva  l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di
emissione  della  carta  di  pagamento  ha  diritto  di addebitare al
professionista le somme riaccreditate al consumatore.
 
      
 
                              Art. 57.
                       Fornitura non richiesta
  1.  E'  vietata  la  fornitura  di beni o servizi al consumatore in
mancanza  di  una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.
  2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in  caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta
non significa consenso.
 
      
 
                              Art. 58.
  Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
  1.  L'impiego  da  parte  di  un professionista del telefono, della
posta   elettronica,  di  sistemi  automatizzati  di  chiamata  senza
l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo
del consumatore.
  2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma 1,  qualora  consentano  una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
 
      
 
                              Art. 59.
     Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi
  1.  Nel  caso  di  contratti a distanza riguardanti la fornitura di
beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al
pubblico  tramite  il  mezzo  televisivo  o altri mezzi audiovisivi e
finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche'
nel   caso   di   contratti  conclusi  mediante  l'uso  di  strumenti
informatici  e  telematici,  l'informazione sul diritto di recesso di
cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli
articoli 64   e   seguenti,  deve  essere  fornita  nel  corso  della
presentazione  del  prodotto  o  del  servizio oggetto del contratto,
compatibilmente    con    le   particolari   esigenze   poste   dalle
caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni
tecnologiche.  Per  i  contratti  negoziati sulla base di una offerta
effettuata  tramite  il  mezzo  televisivo l'informazione deve essere
fornita  all'inizio  e  nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute  le  offerte.  L'informazione  sul  diritto di recesso deve
essere  altresi'  fornita  per  iscritto,  con  le modalita' previste
dall'articolo 52,  non  oltre  il  momento in cui viene effettuata la
consegna  della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per
l'esercizio    del    diritto    di   recesso   decorre,   ai   sensi
dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.
 
      
 
                              Art. 60.
                             Riferimenti
  1.  Il  contratto  a  distanza  deve  contenere il riferimento alle
disposizioni della presente sezione.
 
      
 
                              Art. 61.
                               Rinvio
  1. Ai contratti a distanza si applicano altresi' le disposizioni di
cui  all'articolo 18  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al commercio.
 
      
 
Sezione III
Disposizioni comuni
 
                              Art. 62.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato il professionista che
contravviene  alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce
l'informazione   al  consumatore,  ovvero  ostacola  l'esercizio  del
diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o
comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore
secondo  le  modalita' di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non
rimborsa  al  consumatore  le  somme  da questi eventualmente pagate,
nonche'  nei  casi  in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto
gli  effetti  cambiari  prima  che  sia  trascorso  il termine di cui
all'articolo 64,  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.
  2.  Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo
e  massimo  della  sanzione  indicata al comma 1 sono raddoppiati. La
recidiva  si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.
  3.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre
1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13    della   predetta   legge   n.   689   del   1981,
all'accertamento   delle   violazioni   provvedono,  d'ufficio  o  su
denunzia,  gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
alla  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia   in   cui  vi  e'  la  residenza  o  la  sede  legale  del
professionista,   ovvero,   limitatamente   alla  violazione  di  cui
all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.
 
      
 
                              Art. 63.
                           Foro competente
  1.   Per  le  controversie  civili  inerenti  all'applicazione  del
presente  capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
 
      
 
Sezione IV
Diritto di recesso
 
                              Art. 64.
                  Esercizio del diritto di recesso
  1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero
negoziati  fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di
recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro
il  termine  di  dieci  giorni  lavorativi,  salvo  quanto  stabilito
dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
  2.  Il  diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini
previsti  dal  comma 1,  di  una  comunicazione scritta alla sede del
professionista    mediante   lettera raccomandata   con   avviso   di
ricevimento.  La  comunicazione  puo' essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a
condizione  che  sia  confermata  mediante  lettera raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  entro  le  quarantotto  ore  successive;  la
raccomandata   si  intende  spedita  in  tempo  utile  se  consegnata
all'ufficio  postale accettante entro i termini previsti dal codice o
dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque,
condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
  3.  Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente  il  diritto  di  recesso,  in  luogo  di  una  specifica
comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui
al comma 1, della merce ricevuta.
 
      
 
                              Art. 65.
                             Decorrenze
  1.  Per  i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei
locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso
di cui all'articolo 64 decorre:
    a) dalla  data  di  sottoscrizione della nota d'ordine contenente
l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia
predisposta    una   nota   d'ordine,   dalla   data   di   ricezione
dell'informazione  stessa, per i contratti riguardanti la prestazione
di  servizi  ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni,
qualora   al   consumatore   sia  stato  preventivamente  mostrato  o
illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
    b) dalla  data  di  ricevimento della merce, se successiva, per i
contratti  riguardanti  la  fornitura di beni, qualora l'acquisto sia
stato  effettuato  senza  la  presenza  del professionista ovvero sia
stato  mostrato  o  illustrato  un prodotto di tipo diverso da quello
oggetto del contratto.
  2.  Per  i  contratti  a  distanza,  il termine per l'esercizio del
diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
    a) per  i  beni,  dal  giorno  del  loro ricevimento da parte del
consumatore  ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione
di  cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti,  qualora  cio' avvenga dopo la conclusione del contratto
purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
    b) per  i  servizi,  dal giorno della conclusione del contratto o
dal   giorno   in   cui  siano  stati  soddisfatti  gli  obblighi  di
informazione  di  cui  all'articolo 52,  qualora cio' avvenga dopo la
conclusione  del  contratto  purche' non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa.
  3.  Nel  caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i
contratti  o  le  proposte  contrattuali  negoziati  fuori dei locali
commerciali  gli  obblighi  di  informazione  di cui all'articolo 47,
ovvero,  per  i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di
cui  agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o
di  novanta  giorni  e  decorre,  per  i  beni,  dal  giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in
cui  il  professionista fornisca una informazione incompleta o errata
che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
  5. Le parti possono convenire garanzie piu' ampie nei confronti dei
consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
 
      
 
                              Art. 66.
                   Effetti del diritto di recesso
  1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione
di  cui  all'articolo 64,  le  parti  sono  sciolte  dalle rispettive
obbligazioni  derivanti  dal contratto o dalla proposta contrattuale,
fatte  salve,  nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state
nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni
di cui all'articolo 67.
 
      
 
                              Art. 67.
                 Ulteriori obbligazioni delle parti
  1.  Qualora  sia  avvenuta  la  consegna del bene il consumatore e'
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o
della  persona  da  questi designata, secondo le modalita' ed i tempi
previsti  dal  contratto. Il termine per la restituzione del bene non
puo'  comunque  essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla  data  del  ricevimento  del  bene.  Ai fini della scadenza del
termine  la  merce  si  intende  restituita  nel momento in cui viene
consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
  2.  Per  i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia
stata  la consegna della merce, la sostanziale integrita' del bene da
restituire  e'  condizione  essenziale per l'esercizio del diritto di
recesso.  E'  comunque  sufficiente  che  il  bene  sia restituito in
normale  stato  di  conservazione,  in  quanto sia stato custodito ed
eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.
  3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto
di  recesso  a  norma  del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione  del  bene  al  mittente, ove espressamente previsto dal
contratto.
  4.   Se  il  diritto  di  recesso  e'  esercitato  dal  consumatore
conformemente   alle   disposizioni   della   presente   sezione,  il
professionista   e'  tenuto  al  rimborso  delle  somme  versate  dal
consumatore,  ivi  comprese  le somme versate a titolo di caparra. Il
rimborso  deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in
ogni  caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e'
venuto  a  conoscenza  dell'esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta
non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
  5.  Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo
di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati
all'incasso,   deve  procedersi  alla  loro  restituzione.  E'  nulla
qualsiasi  clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti
del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del
diritto di recesso.
  6.  Qualora  il  prezzo  di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto  di  cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente
coperto  da  un  credito  concesso al consumatore, dal professionista
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista,
il  contratto  di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalita',  nel  caso  in  cui  il consumatore eserciti il diritto di
recesso  conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.
E'  fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente
il  credito  l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso
il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui
ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del  consumatore  sono  rimborsate al terzo dal professionista, senza
alcuna  penalita',  fatta  salva  la  corresponsione  degli interessi
legali maturati.
 
      
 
Capo II
Commercio elettronico
 
                              Art. 68.
                               Rinvio
  1.  Alle  offerte  di  servizi  della  societa'  dell'informazione,
effettuate  ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli
aspetti  non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della
direttiva   2000/31/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'8 giugno  2000,  relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della   societa'   dell'informazione,  in  particolare  il  commercio
elettronico, nel mercato interno.
 
      
 
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Capo I
Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento
ripartito di beni immobili
 
                              Art. 69.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) contratto:  uno  o  piu'  contratti della durata di almeno tre
anni   con  i  quali,  verso  pagamento  di  un  prezzo  globale,  si
costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire,
direttamente  o  indirettamente,  un  diritto  reale  ovvero un altro
diritto  avente  ad oggetto il godimento di uno o piu' beni immobili,
per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad
una settimana;
    b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce,
si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto;
    c) venditore:  la  persona  fisica  o  giuridica che, nell'ambito
della   sua   attivita'  professionale,  costituisce,  trasferisce  o
promette  di  costituire  o  di  trasferire  il  diritto  oggetto del
contratto;  al  venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del
codice  colui  che,  a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il
trasferimento  o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del
contratto;
    d) bene   immobile:   un   immobile,   anche   con   destinazione
alberghiera,   o  parte  di  esso,  per  uso  abitazione  o  per  uso
alberghiero  o  per  uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto
oggetto del contratto.
 
      
 
                              Art. 70.
                        Documento informativo
  1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede
informazioni  sul  bene immobile un documento informativo in cui sono
indicati con precisione i seguenti elementi:
    a) il  diritto  oggetto  del  contratto, con specificazione della
natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in
cui e' situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte
o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
    b) l'identita'  ed il domicilio del venditore, con specificazione
della  sua  qualita'  giuridica,  l'identita'  ed  il  domicilio  del
proprietario;
    c) se l'immobile e' determinato:
      1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
      2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo
edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con
destinazione   turistico-ricettiva   e,   per  gli  immobili  situati
all'estero,   gli   estremi  degli  atti  che  garantiscano  la  loro
conformita' alle prescrizioni vigenti in materia;
    d) se l'immobile non e' ancora determinato:
      1)  gli  estremi  della  concessione  edilizia  e  delle  leggi
regionali   che   regolano   l'uso   dell'immobile  con  destinazione
turistico-ricettiva  e,  per  gli  immobili  situati  all'estero, gli
estremi   degli  atti  che  garantiscano  la  loro  conformita'  alle
prescrizioni  vigenti in materia, nonche' lo stato di avanzamento dei
lavori  di  costruzione  dell'immobile  e  la  data entro la quale e'
prevedibile il completamento degli stessi;
      2)  lo  stato  di  avanzamento  dei lavori relativi ai servizi,
quali   il   collegamento   alla   rete   di  distribuzione  di  gas,
elettricita', acqua e telefono;
      3)  in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie
relative  al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita' di
applicazione di queste garanzie;
    e) i  servizi  comuni  ai  quali l'acquirente ha o avra' accesso,
quali  luce,  acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative
condizioni di utilizzazione;
    f) le  strutture  comuni  alle  quali  l'acquirente  ha  o  avra'
accesso,  quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di
utilizzazione;
    g) le  norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione
dell'immobile, nonche' in materia di amministrazione e gestione dello
stesso;
    h) il  prezzo  globale,  comprensivo  di  IVA,  che  l'acquirente
versera'  quale  corrispettivo;  la stima dell'importo delle spese, a
carico  dell'acquirente,  per  l'utilizzazione  dei  servizi  e delle
strutture  comuni  e  la  base  di  calcolo  dell'importo degli oneri
connessi  all'occupazione  dell'immobile  da  parte  dell'acquirente,
delle  tasse  e imposte, delle spese amministrative accessorie per la
gestione,  la  manutenzione  e  la  riparazione, nonche' le eventuali
spese di trascrizione del contratto;
    i) informazioni  circa  il  diritto  di recesso dal contratto con
l'indicazione  degli elementi identificativi della persona alla quale
deve  essere  comunicato  il  recesso stesso, precisando le modalita'
della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando
quelle  che  l'acquirente  in caso di recesso e' tenuto a rimborsare;
informazioni  circa  le  modalita'  per  risolvere  il  contratto  di
concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
    l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il
venditore  offre  al pubblico un diritto che attribuisce il godimento
su uno o piu' beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o
altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo
deve  essere  consegnato  per  ciascuno  dei  beni  immobili  oggetto
dell'offerta.
  3.  Il  venditore  non  puo'  apportare modifiche agli elementi del
documento  di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a
circostanze   indipendenti  dalla  sua  volonta';  in  tale  caso  le
modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della
conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la
consegna  del  documento informativo, le parti possono accordarsi per
modificare il documento stesso.
  4.  Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua
o  in  una  delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona
interessata  oppure,  a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una
delle  lingue  dello  Stato  di  cui  la persona stessa e' cittadina,
purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
  5.  Restano  salve  le  disposizioni  previste  dal codice dei beni
culturali  e  del  paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
 
      
 
                              Art. 71.
                       Requisiti del contratto
  1.  Il  contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto  a  pena di
nullita';  esso  e'  redatto  nella  lingua italiana e tradotto nella
lingua  o  in  una  delle  lingue  dello  Stato membro in cui risiede
l'acquirente  oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una
delle  lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti
di lingue ufficiali dell'Unione europea.
  2.  Il  contratto  contiene,  oltre  a  tutti  gli  elementi di cui
all'articolo 70,  comma 1,  lettere da  a) a i), i seguenti ulteriori
elementi:
    a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;
    b) la  durata  del contratto ed il termine a partire dal quale il
consumatore puo' esercitare il suo diritto di godimento;
    c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per
l'acquirente   altri  oneri,  obblighi  o  spese  diversi  da  quelli
stabiliti nel contratto;
    d) la possibilita' o meno di partecipare ad un sistema di scambio
ovvero  di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche' i costi
eventuali  qualora  il  sistema  di  scambio  ovvero  di  vendita sia
organizzato  dal  venditore  o  da  un  terzo da questi designato nel
contratto;
    e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
  3.  Il  venditore  deve  fornire  all'acquirente  la traduzione del
contratto  nella  lingua dello Stato membro in cui e' situato il bene
immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea.
 
      
 
                              Art. 72.
                  Obblighi specifici del venditore
  1.  Il  venditore utilizza il termine multiproprieta' nel documento
informativo,  nel  contratto e nella pubblicita' commerciale relativa
al  bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e'
un diritto reale.
  2.  La  pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare
riferimento   al   diritto  di  ottenere  il  documento  informativo,
indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
 
      
 
                              Art. 73.
                         Diritto di recesso
  1.  Entro  dieci  giorni lavorativi dalla conclusione del contratto
l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.
In  tale  caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e
deve  rimborsare  al  venditore solo le spese sostenute e documentate
per  la  conclusione  del  contratto e di cui e' fatta menzione nello
stesso,  purche'  si  tratti  di  spese relative ad atti da espletare
tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
  2.  Se  il  contratto  non  contiene  uno  degli  elementi  di  cui
all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i),
ed  all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data
di   cui  all'articolo 71,  comma 2,  lettera e),  l'acquirente  puo'
recedere  dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso
l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso.
  3.   Se  entro  tre  mesi  dalla  conclusione  del  contratto  sono
comunicati   gli  elementi  di  cui  al  comma 2,  l'acquirente  puo'
esercitare  il  diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1,
ed  il  termine  di  dieci  giorni  lavorativi  decorre dalla data di
ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
  4.  Se  l'acquirente  non  esercita il diritto di recesso di cui al
comma 2,  ed  il  venditore  non  effettua la comunicazione di cui al
comma 3,  l'acquirente  puo'  esercitare  il  diritto di recesso alle
condizioni  di  cui  al  comma 1,  ed  il  termine  di  dieci  giorni
lavorativi  decorre  dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi
dalla conclusione del contratto.
  5.  Il  diritto  di  recesso si esercita dandone comunicazione alla
persona  indicata  nel  contratto  e,  in  mancanza, al venditore. La
comunicazione  deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere
inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
il  termine  previsto.  Essa  puo'  essere  inviata,  entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia
confermata  con  lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
le quarantotto ore successive.
 
      
 
                              Art. 74.
                         Divieto di acconti
  1.   E'   fatto   divieto   al  venditore  di  esigere  o  ricevere
dall'acquirente  il  versamento  di  somme  di  danaro  a  titolo  di
anticipo,  di  acconto  o  di caparra, fino alla scadenza dei termini
concessi   per   l'esercizio   del   diritto   di   recesso   di  cui
all'articolo 73.
 
      
 
                              Art. 75.
Rinvio   alla  generale  disciplina  dei  contratti  con  particolari
                      modalita' di conclusione
  1.  Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati
dal   presente   capo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 64 a 67.
  2.  Ai  contratti  di  cui  al  presente  capo si applicano, ove ne
ricorrano  i  relativi  presupposti,  le piu' favorevoli disposizioni
dettate dal capo I del titolo III della parte III.
 
      
 
                              Art. 76.
                       Obbligo di fideiussione
  1.  Il  venditore  non  avente  la  forma  giuridica di societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569
euro  e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato   e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria  o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
  2.  Il  venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria  o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
  3.  Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a
pena di nullita'.
  4.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi 1  e  2  non  possono  imporre
all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.
 
      
 
                              Art. 77.
         Risoluzione del contratto di concessione di credito
  1.  Il  contratto di concessione di credito erogato dal venditore o
da  un  terzo  in  base  ad  un  accordo  tra questi ed il venditore,
sottoscritto  dall'acquirente  per  il  pagamento del prezzo o di una
parte  di  esso,  si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna
penale,  qualora  l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso
ai sensi dell'articolo 73.
 
      
 
                              Art. 78.
         Nullita' di clausole contrattuali o patti aggiunti
  1.  Sono  nulle  le  clausole  contrattuali  o  i patti aggiunti di
rinuncia  dell'acquirente  ai diritti previsti dal presente capo o di
limitazione delle responsabilita' previste a carico del venditore.
 
      
 
                              Art. 79.
                Competenza territoriale inderogabile
  1.  Per  le  controversie  derivanti dall'applicazione del presente
capo,  la  competenza  territoriale  inderogabile  e' del giudice del
luogo  di  residenza  o  di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel
territorio dello Stato.
 
      
 
                              Art. 80.
 Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
  1.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una
legislazione   diversa  da  quella  italiana,  all'acquirente  devono
comunque  essere  riconosciute  le  condizioni di tutela previste dal
presente  capo,  allorquando  l'immobile  oggetto  del  contratto sia
situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
 
      
 
                              Art. 81.
                              Sanzioni
  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  venditore  che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a),
b),  c),  numero  1),  d),  numeri  2) e 3), e), f), g), h) e i), 71,
comma 3,  72,  74  e  78,  e'  punito  con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
  2.   Si   applica   la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  dall'esercizio  dell'attivita'  da quindici giorni a tre
mesi  al  venditore  che abbia commesso una ripetuta violazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
  3.  Ai  fini  dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione
della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.
 
      
 
Capo II
Servizi turistici
 
                              Art. 82.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del  presente  capo si applicano ai pacchetti
turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel
territorio  nazionale  dall'organizzatore  o  dal  venditore,  di cui
all'articolo 84.
  2.  Il  presente  capo  si  applica altresi' ai pacchetti turistici
negoziati  al  di  fuori  dai  locali commerciali e a distanza, ferme
restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
 
      
 
                              Art. 83.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) organizzatore   di   viaggio,  il  soggetto  che  realizza  la
combinazione  degli  elementi  di cui all'articolo 84 e si obbliga in
nome  proprio  e  verso  corrispettivo forfetario a procurare a terzi
pacchetti turistici;
    b) venditore,  il  soggetto  che  vende, o si obbliga a procurare
pacchetti  turistici  realizzati  ai  sensi dell'articolo 84 verso un
corrispettivo forfetario;
    c) consumatore   di   pacchetti   turistici,   l'acquirente,   il
cessionario  di  un  pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare,  purche'  soddisfi  tutte  le  condizioni  richieste per la
fruizione   del   servizio,  per  conto  della  quale  il  contraente
principale  si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
  2.  L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o
tramite un venditore.
 
      
 
                              Art. 84.
                         Pacchetti turistici
  1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti  tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno  due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita   ad  un  prezzo  forfetario,  e  di  durata  superiore  alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
    a) trasporto;
    b) alloggio;
    c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di
cui   all'articolo 86,  lettere i)  e  o),  che  costituiscano  parte
significativa del pacchetto turistico.
  2.  La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto
turistico  non  sottrae  l'organizzatore o il venditore agli obblighi
della presente sezione.
 
      
 
                              Art. 85.
        Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
  1.  Il  contratto  di  vendita di pacchetti turistici e' redatto in
forma scritta in termini chiari e precisi.
  2.  Al  consumatore  deve essere rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
 
      
 
                              Art. 86.
      Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
  1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
    a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia
previsto  un  soggiorno  frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
    b) nome,    indirizzo,    numero    di    telefono   ed   estremi
dell'autorizzazione  all'esercizio dell'organizzatore o venditore che
sottoscrive il contratto;
    c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione,
diritti  e  tasse  sui  servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
    d) importo,  comunque  non superiore al venticinque per cento del
prezzo,  da  versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine
per  il  pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo
di  caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile
non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile,  ovvero  sia  giustificato  dal grave inadempimento della
controparte;
    e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore;
    f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di
cui all'articolo 100;
    g) mezzi,  caratteristiche  e  tipologie di trasporto, data, ora,
luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
    h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione,   la   categoria  turistica,  il  livello,  l'eventuale
idoneita'  all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali
caratteristiche,  la  conformita'  alla  regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
    i) itinerario,  visite,  escursioni  o  altri servizi inclusi nel
pacchetto  turistico,  ivi  compresa  la presenza di accompagnatori e
guide turistiche;
    l) termine   entro  cui  il  consumatore  deve  essere  informato
dell'annullamento  del  viaggio  per  la  mancata adesione del numero
minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
    m) accordi  specifici  sulle  modalita' del viaggio espressamente
convenuti  tra  l'organizzatore  o  il  venditore e il consumatore al
momento della prenotazione;
    n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione
del contratto ad un terzo;
    o) termine  entro il quale il consumatore deve presentare reclamo
per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
    p) termine  entro  il  quale  il  consumatore  deve comunicare la
propria   scelta   in   relazione  alle  modifiche  delle  condizioni
contrattuali di cui all'articolo 91.
 
      
 
                              Art. 87.
                    Informazione del consumatore
  1.  Nel  corso  delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni   di   carattere   generale  concernenti  le  condizioni
applicabili  ai  cittadini  dello Stato membro dell'Unione europea in
materia  di  passaporto  e visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio,  nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
  2.  Prima  dell'inizio  del viaggio l'organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
    a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
    b) generalita'  e recapito telefonico di eventuali rappresentanti
locali   dell'organizzatore  o  venditore  ovvero  di  uffici  locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';
    c) recapito    telefonico    dell'organizzatore    o    venditore
utilizzabile  in  caso  di  difficolta'  in assenza di rappresentanti
locali;
    d) per  i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti
telefonici  per  stabilire  un  contatto  diretto con questi o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
    e) circa   la  sottoscrizione  facoltativa  di  un  contratto  di
assicurazione  a  copertura delle spese sostenute dal consumatore per
l'annullamento  del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente
o malattia.
  3.  Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza,
le   indicazioni   contenute   nel   comma 1  devono  essere  fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
  4.  E'  fatto  comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle  modalita'  del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore.
 
      
 
                              Art. 88.
                        Opuscolo informativo
  1.  L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in
modo chiaro e preciso:
    a) la  destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto
utilizzato;
    b) la   sistemazione   in  albergo  o  altro  tipo  di  alloggio,
l'ubicazione,   la  categoria  o  il  livello  e  le  caratteristiche
principali,   la  sua  approvazione  e  classificazione  dello  Stato
ospitante;
    c) i pasti forniti;
    d) l'itinerario;
    e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino
di  uno  Stato  membro dell'Unione europea in materia di passaporto e
visto  con  indicazione  dei  termini  per  il  rilascio, nonche' gli
obblighi   sanitari   e  le  relative  formalita'  da  assolvere  per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
    f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e
le scadenze per il versamento del saldo;
    g) l'indicazione  del numero minimo di partecipanti eventualmente
necessario  per  l'effettuazione  del  viaggio  tutto  compreso e del
termine   entro   il  quale  il  consumatore  deve  essere  informato
dell'annullamento del pacchetto turistico;
    h) i  termini,  le  modalita',  il  soggetto  nei cui riguardi si
esercita  il  diritto  di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67,
nel  caso  di  contratto  negoziato  fuori dei locali commerciali o a
distanza.
  2.    Le    informazioni    contenute    nell'opuscolo    vincolano
l'organizzatore   e   il   venditore  in  relazione  alle  rispettive
responsabilita',  a  meno  che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della
stipulazione  del  contratto  o  vengano  concordate  dai contraenti,
mediante   uno   specifico   accordo  scritto,  successivamente  alla
stipulazione.
 
      
 
                              Art. 89.
                       Cessione del contratto
  1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte
le  condizioni  per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti
dal  contratto,  ove  comunichi  per  iscritto all'organizzatore o al
venditore,  entro  e  non oltre quattro giorni lavorativi prima della
partenza,  di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto
turistico e le generalita' del cessionario.
  2.  Il  cedente  ed  il  cessionario sono solidamente obbligati nei
confronti  dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo
e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
 
      
 
                              Art. 90.
                        Revisione del prezzo
  1.  La  revisione  del  prezzo  forfetario  di vendita di pacchetto
turistico  convenuto  dalle  parti  e'  ammessa solo quando sia stata
espressamente  prevista nel contratto, anche con la definizione delle
modalita'  di  calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto,  del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio,  di  sbarco  o  imbarco nei porti o negli aeroporti, del
tasso  di  cambio  applicato.  I  costi  devono  essere adeguatamente
documentati dal venditore.
  2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al
dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
  3.  Quando  l'aumento  del  prezzo  supera la percentuale di cui al
comma  2,  l'acquirente  puo' recedere dal contratto, previo rimborso
delle somme gia' versate alla controparte.
  4.  Il  prezzo  non  puo'  in  ogni caso essere aumentato nei venti
giorni che precedono la partenza.
 
      
 
                              Art. 91.
               Modifiche delle condizioni contrattuali
  1.  Prima  della  partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessita'  di  modificare  in modo significativo uno o piu' elementi
del   contratto,   ne  da'  immediato  avviso  in  forma  scritta  al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.
  2.  Ove  non  accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 92.
  3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al
venditore  entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso indicato al comma 2.
  4.  Dopo  la  partenza,  quando  una  parte  essenziale dei servizi
previsti  dal  contratto  non puo' essere effettuata, l'organizzatore
predispone  adeguate  soluzioni  alternative  per la prosecuzione del
viaggio  programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del  consumatore,  oppure  rimborsa  quest'ultimo  nei  limiti  della
differenza  tra  le  prestazioni  originariamente  previste  e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.
  5.   Se   non  e'  possibile  alcuna  soluzione  alternativa  o  il
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore
gli  mette  a  disposizione  un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno  al  luogo  di  partenza  o  ad  altro luogo convenuto, e gli
restituisce  la  differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello  delle  prestazioni  effettuate  fino  al  momento del rientro
anticipato.
 
      
 
                              Art. 92.
Diritti  del  consumatore  in  caso  di  recesso  o  annullamento del
                              servizio
  1.  Quando  il  consumatore  recede dal contratto nei casi previsti
dagli  articoli 90  e  91,  o il pacchetto turistico viene cancellato
prima  della  partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
consumatore,  questi  ha  diritto  di usufruire di un altro pacchetto
turistico  di  qualita'  equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa
restituzione  della  differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata,
entro  sette  giorni  lavorativi  dal  momento  del  recesso  o della
cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1  il consumatore ha diritto ad
essere  risarcito  di  ogni  ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del contratto.
  3.  Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico  dipende  dal  mancato  raggiungimento del numero minimo di
partecipanti  eventualmente  richiesto  ed  il  consumatore sia stato
informato  in  forma  scritta  almeno  venti  giorni prima della data
prevista  per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso
in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
 
      
 
                              Art. 93.
                   Mancato o inesatto adempimento
  1.  Fermi  restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente,
in  caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte
con   la  vendita  del  pacchetto  turistico,  l'organizzatore  e  il
venditore   sono   tenuti  al  risarcimento  del  danno,  secondo  le
rispettive  responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto
adempimento  e' stato determinato da impossibilita' della prestazione
derivante da causa a loro non imputabile.
  2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori
di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
 
      
 
                              Art. 94.
               Responsabilita' per danni alla persona
  1.  Il  danno  derivante  alla  persona  dall'inadempimento o dalla
inesatta   esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del
pacchetto   turistico  e'  risarcibile  nei  limiti  stabiliti  delle
convenzioni  internazionali  che disciplinano la materia, di cui sono
parte  l'Italia  o  l'Unione  europea, ed, in particolare, nei limiti
previsti  dalla  convenzione  di  Varsavia  del  12 ottobre  1929 sul
trasporto  aereo  internazionale,  resa esecutiva con legge 19 maggio
1932,  n.  841,  dalla  convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul
trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806,
e  dalla  convenzione  di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi
di  responsabilita'  dell'organizzatore  e  del venditore, cosi' come
recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori
convenzioni,  rese  esecutive  nell'ordinamento  italiano, alle quali
aderiscono  i  Paesi  dell'Unione  europea  ovvero  la  stessa Unione
europea.
  2.  Il  diritto  al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla  data  del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il   termine   di   diciotto   o   dodici  mesi  per  quanto  attiene
all'inadempimento  di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
  3.  E'  nullo  ogni  accordo  che stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
 
      
 
                              Art. 95.
      Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona
  1.  Le  parti  contraenti possono convenire in forma scritta, fatta
salva  in  ogni  caso  l'applicazione  degli articoli 1341 del codice
civile  e  degli  articoli da  33  a  37  del  codice, limitazioni al
risarcimento  del  danno,  diverso  dal danno alla persona, derivante
dall'inadempimento  o  dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico.
  2.  La  limitazione  di  cui  al comma 1 non puo' essere, a pena di
nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata  a  Bruxelles  il  23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge
29 dicembre 1977, n. 1084.
  3.  In  assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno
e'  ammesso  nei  limiti  previsti dall'articolo 13 della convenzione
internazionale  relativa  al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a
Bruxelles  il  23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre
1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
  4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal
rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
 
      
 
                              Art. 96.
                     Esonero di responsabilita'
  1.   L'organizzatore   ed   il   venditore   sono  esonerati  dalla
responsabilita'  di  cui  agli  articoli 94 e 95, quando la mancata o
inesatta  esecuzione  del contratto e' imputabile al consumatore o e'
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
  2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni
rimedio  utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione   del   viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il  diritto  al
risarcimento  del  danno  nel  caso in cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.
 
      
 
                              Art. 97.
                       Diritto di surrogazione
  1.   L'organizzatore   o   il  venditore  che  hanno  risarcito  il
consumatore   sono   surrogati   in  tutti  i  diritti  e  azioni  di
quest'ultimo verso i terzi responsabili.
  2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i
documenti,  le  informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
 
      
 
                              Art. 98.
                               Reclamo
  1.   Ogni   mancanza  nell'esecuzione  del  contratto  deve  essere
contestata  dal  consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore,
il   suo   rappresentante   locale   o  l'accompagnatore  vi  pongano
tempestivamente rimedio.
  2.  Il  consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio
di  una  raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o
al  venditore,  entro  e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro nel luogo di partenza.
 
      
 
                              Art. 99.
                            Assicurazione
  1.   L'organizzatore   e   il   venditore   devono  essere  coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
  2.  E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di
assistenza al turista.
 
      
 
                              Art. 100.
                          Fondo di garanzia
  1.  E'  istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un
fondo  nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o
di  fallimento  del  venditore  o dell'organizzatore, il rimborso del
prezzo  versato  ed  il  rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all'estero,   nonche'   per   fornire  una  immediata  disponibilita'
economica   in   caso   di   rientro  forzato  di  turisti  da  Paesi
extracomunitari  in  occasione  di  emergenze,  imputabili  o meno al
comportamento dell'organizzatore.
  2.  Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per
cento  dell'ammontare  del  premio  delle  polizze  di  assicurazione
obbligatoria  di  cui all'articolo 99, che e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
  3.  Il  fondo  interviene,  per le finalita' di cui al comma 1, nei
limiti  dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata
ai sensi del comma 2.
  4.  Il  fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti
del soggetto inadempiente.
  5.  Le  modalita'  di  gestione  e  di funzionamento del fondo sono
determinate  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
      
 
Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Servizi pubblici
 
                              Art. 101.
                           Norma di rinvio
  1.  Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono  i  diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso
la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti
della normativa vigente in materia.
  2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di
qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
  3.  Agli  utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la
partecipazione  alle  procedure di definizione e di valutazione degli
standard di qualita' previsti dalle leggi.
  4.  La  legge  stabilisce per determinati enti erogatori di servizi
pubblici  l'obbligo  di  adottare, attraverso specifici meccanismi di
attuazione  diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei
servizi. 

Parte IV
SICUREZZA E QUALITA'
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI
 
                              Art. 102.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1.  Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul
mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si applicano a tutti i
prodotti  definiti  all'articolo 103,  comma 1,  lettera a). Ciascuna
delle  sue  disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito
della   normativa   vigente,   disposizioni  specifiche  aventi  come
obiettivo la sicurezza dei prodotti.
  3.  Se  taluni  prodotti  sono  soggetti  a  requisiti di sicurezza
prescritti  da  normativa  comunitaria,  le disposizioni del presente
titolo  si  applicano  unicamente  per  gli  aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
  4.  Ai  prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103,
comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
  5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a
108  se  sugli  aspetti  disciplinati  da  tali articoli non esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
  6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti
alimentari  di  cui  al  regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
 
      
 
                              Art. 103.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente titolo si intende per:
    a) prodotto    sicuro:    qualsiasi   prodotto,   come   definito
all'articolo 3,  comma 1,  lettera e),  che,  in  condizioni  di  uso
normali  o  ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del
caso,  la  messa  in servizio, l'installazione e la manutenzione, non
presenti  alcun  rischio  oppure  presenti  unicamente rischi minimi,
compatibili  con  l'impiego  del  prodotto  e considerati accettabili
nell'osservanza  di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza  delle  persone  in  funzione, in particolare, dei seguenti
elementi:
      1)  delle  caratteristiche  del prodotto, in particolare la sua
composizione,  il  suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio
e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
      2)  dell'effetto  del  prodotto  su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
      3)  della  presentazione del prodotto, della sua etichettatura,
delle  eventuali  avvertenze  e  istruzioni  per  il suo uso e la sua
eliminazione,  nonche'  di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
      4)  delle categorie di consumatori che si trovano in condizione
di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori
e degli anziani;
    b) prodotto  pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla
definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
    c) rischio  grave:  qualsiasi rischio grave compreso quello i cui
effetti  non  sono immediati, che richiede un intervento rapido delle
autorita' pubbliche;
    d) produttore:   il  fabbricante  del  prodotto  stabilito  nella
Comunita'  e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno  distintivo,  o  colui  che  rimette  a  nuovo  il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella
Comunita'  o,  qualora  non  vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunita',   l'importatore   del   prodotto;   gli   altri  operatori
professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui
la  loro  attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza
dei prodotti;
    e) distributore:  qualsiasi  operatore professionale della catena
di   commercializzazione,   la   cui   attivita'   non  incide  sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
    f) richiamo:  le  misure  volte ad ottenere la restituzione di un
prodotto  pericoloso  che  il  fabbricante  o il distributore ha gia'
fornito o reso disponibile ai consumatori;
    g) ritiro:  qualsiasi  misura volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione  di  un  prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al
consumatore.
  2. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore
o  di  procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce  un  motivo  sufficiente per considerare un prodotto come
non sicuro o pericoloso.
 
      
 
                              Art. 104.
             Obblighi del produttore e del distributore
  1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
  2.  Il  produttore  fornisce  al  consumatore tutte le informazioni
utili  alla  valutazione  e  alla  prevenzione  dei  rischi derivanti
dall'uso  normale  o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non
sono  immediatamente  percettibili  senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione  contro  detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta,  comunque,  dal  rispetto  degli  altri obblighi previsti nel
presente titolo.
  3.  Il  produttore  adotta  misure  proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere  informato  sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere
le  iniziative  opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro
del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
  4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
    a) l'indicazione  in  base  al  prodotto  o  al  suo imballaggio,
dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo
di  prodotto  o,  eventualmente,  alla  partita di prodotti di cui fa
parte,  salva  l'omissione  di  tale  indicazione nei casi in cui sia
giustificata;
    b) i  controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame
dei  reclami  e,  se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
  5.   Le  misure  di  ritiro,  di  richiamo  e  di  informazione  al
consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su
richiesta  delle  competenti  autorita' a norma dell'articolo 107. Il
richiamo  interviene  quando  altre  azioni  non  siano sufficienti a
prevenire  i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano
necessario   o   vi   siano   tenuti   in   seguito  a  provvedimenti
dell'autorita' competente.
  6.  Il  distributore  deve agire con diligenza nell'esercizio della
sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
    a) a  non  fornire  prodotti  di  cui  conosce  o  avrebbe dovuto
conoscere  la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso
e nella sua qualita' di operatore professionale;
    b) a  partecipare  al controllo di sicurezza del prodotto immesso
sul  mercato,  trasmettendo  le informazioni concernenti i rischi del
prodotto  al  produttore e alle autorita' competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
    c) a  collaborare  alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando  e  fornendo  la  documentazione  idonea  a  rintracciare
l'origine  dei  prodotti  per  un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
  7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere,
sulla  base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
professionali,  che  un  prodotto  da  loro  immesso  sul  mercato  o
altrimenti  fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi  incompatibili  con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente     le     amministrazioni    competenti,    di    cui
all'articolo 106,   comma 1,  precisando  le  azioni  intraprese  per
prevenire i rischi per i consumatori.
  8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono
almeno:
    a) elementi  specifici che consentano una precisa identificazione
del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
    b) una  descrizione  completa del rischio presentato dai prodotti
interessati;
    c) tutte   le   informazioni   disponibili   che   consentono  di
rintracciare il prodotto;
    d) una  descrizione  dei  provvedimenti  adottati per prevenire i
rischi per i consumatori.
  9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori e distributori
collaborano   con   le  Autorita'  competenti,  ove  richiesto  dalle
medesime,  in  ordine  alle  azioni  intraprese  per evitare i rischi
presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
 
      
 
                              Art. 105.
               Presunzione e valutazione di sicurezza
  1.   In   mancanza   di  specifiche  disposizioni  comunitarie  che
disciplinano  gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro
quando  e'  conforme  alla legislazione vigente nello Stato membro in
cui  il  prodotto  stesso  e'  commercializzato  e con riferimento ai
requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
  2.  Si  presume  che  un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i
rischi   e  le  categorie  di  rischi  disciplinati  dalla  normativa
nazionale,  quando  e'  conforme alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono  le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati
dalla  Commissione  europea  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  a  norma  dell'articolo 4  della  direttiva  2001/95/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
  3.  In  assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del
prodotto  e'  valutata  in  base alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in
cui  il  prodotto  e'  commercializzato,  alle  raccomandazioni della
Commissione  europea relative ad orientamenti sulla valutazione della
sicurezza  dei  prodotti,  ai  codici di buona condotta in materia di
sicurezza  vigenti  nel  settore  interessato,  agli ultimi ritrovati
della  tecnica,  al  livello  di  sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi.
  4.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, le
Autorita'  competenti  adottano  le  misure necessarie per limitare o
impedire  l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo
dal  mercato  del  prodotto,  se  questo  si  rivela,  nonostante  la
conformita', pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
 
      
 
                              Art. 106.
             Procedure di consultazione e coordinamento
  1. I Ministeri delle attivita' produttive, della salute, del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  dell'interno,  dell'economia  e  delle
finanze,   delle   infrastrutture   e  trasporti,  nonche'  le  altre
amministrazioni  pubbliche  di  volta in volta competenti per materia
alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono,
nell'ambito  delle  ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le
rispettive  competenze,  alla  realizzazione di un sistema di scambio
rapido  di  informazioni  mediante  un  adeguato supporto informativo
operante  in  via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di
connettivita',  in  conformita'  alle  prescrizioni stabilite in sede
comunitaria  che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle
informazioni.
  2.   I   criteri   per  il  coordinamento  dei  controlli  previsti
dall'articolo 107  sono  stabiliti  in  una  apposita  conferenza  di
servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni
di  cui  al  comma 1,  convocata almeno due volte l'anno dal Ministro
delle  attivita'  produttive;  alla  conferenza  partecipano anche il
Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1
di volta in volta competenti per materia.
  3.  La  conferenza  di  cui  al comma 2, tiene conto anche dei dati
raccolti   ed   elaborati  nell'ambito  del  sistema  comunitario  di
informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
  4.   Alla   conferenza   di  cui  al  comma 2,  possono  presentare
osservazioni  gli  organismi  di  categoria  della produzione e della
distribuzione,  nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori    e    degli   utenti   iscritte   all'elenco   di   cui
all'articolo 137,   secondo   modalita'   definite  dalla  conferenza
medesima.
 
      
 
                              Art. 107.
                              Controlli
  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano
che  i  prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle
attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e
degli  organi  di  cui  esse  si avvalgono, aggiornato annualmente su
indicazione delle amministrazioni stesse.
  2.  Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra
l'altro le misure seguenti:
    a) per qualsiasi prodotto:
      1)  disporre,  anche  dopo che un prodotto e' stato immesso sul
mercato   come   prodotto   sicuro,   adeguate  verifiche  delle  sue
caratteristiche  di  sicurezza  fino  allo stadio dell'utilizzo o del
consumo,  anche  procedendo  ad  ispezioni presso gli stabilimenti di
produzione  e  di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e
presso i magazzini di vendita;
      2)   esigere  tutte  le  informazioni  necessarie  dalle  parti
interessate;
      3)  prelevare  campioni  di  prodotti per sottoporli a prove ed
analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale
di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
    b) per   qualsiasi   prodotto  che  possa  presentare  rischi  in
determinate condizioni:
      1)  richiedere  l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana,
di  adeguate  avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte
in modo chiaro e facilmente comprensibile;
      2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive,
in modo da renderlo sicuro;
    c) per   qualsiasi  prodotto  che  possa  presentare  rischi  per
determinati soggetti:
      1)  disporre  che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente
ed  in  una  forma  adeguata  di  tale  rischio,  anche  mediante  la
pubblicazione di avvisi specifici;
    d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:
      1)  vietare,  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento dei
controlli,  delle  verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del
prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
      2)  disporre,  entro  un  termine perentorio, l'adeguamento del
prodotto  o  di  un  lotto  di  prodotti  gia'  commercializzati agli
obblighi  di  sicurezza  previsti dal presente titolo, qualora non vi
sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;
    e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
      1)  vietarne  l'immissione  sul  mercato  e  adottare le misure
necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
    f) per  qualsiasi  prodotto  pericoloso  gia' immesso sul mercato
rispetto  al  quale  l'azione  gia'  intrapresa  dai produttori e dai
distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
      1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e
l'informazione  dei  consumatori circa i rischi da esso presentati. I
costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non sia
in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
      2)  ordinare  o  coordinare  o,  se del caso, organizzare con i
produttori  e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e
la  sua  distruzione  in  condizioni opportune. I costi relativi sono
posti a carico dei produttori e dei distributori.
  3.  Nel  caso  di  prodotti  che  presentano  un  rischio  grave le
amministrazioni  di  cui  all'articolo 106  intraprendono  le  azioni
necessarie  per  applicare, con la dovuta celerita', opportune misure
analoghe  a  quelle  previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo
conto  delle  linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all'allegato II.
  4.  Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a
quelle  di  cui  al  comma 2  ed  in particolare a quelle di cui alle
lettere d),  e)  e  f),  tenendo  conto del principio di precauzione,
agiscono   nel  rispetto  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea,  in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo
proporzionato alla gravita' del rischio.
  5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate
sulla  base  del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per
la  finanza  pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria
dei  produttori  e  dei  distributori  di  adeguamento  agli obblighi
imposti  dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione
di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
  6.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  titolo e senza oneri
aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 106,   comma 1,   si   avvalgono   della  collaborazione
dell'Agenzia  delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno
accesso  al  sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal
sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e
le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento.
  7.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo possono riguardare,
rispettivamente:
    a) il produttore;
    b) il  distributore,  e,  in  particolare,  il responsabile della
prima immissione in commercio;
    c) qualsiasi  altro  detentore  del  prodotto,  qualora  cio' sia
necessario  al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare
i rischi derivanti dal prodotto stesso.
  8.  Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente
titolo  con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di
sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero
dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile-direzione  centrale  per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, nonche' degli
organi  periferici  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
interventi  sul  territorio,  nell'ambito  delle  dotazioni organiche
esistenti  e,  comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
  9.  Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari
derivanti  dalle  norme  sulla  sicurezza dei prodotti e dal presente
titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea
e  di  frontiera  nell'ambito  delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  10.  Fatti  salvi  gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i
soggetti   di   cui  al  comma 1  sono  tenuti  a  non  divulgare  le
informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto
professionale,  a  meno  che la loro divulgazione sia necessaria alla
tutela della salute o della pubblica o privata incolumita'.
 
      
 
                              Art. 108.
                      Disposizioni procedurali
  1.  Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita
l'immissione  sul  mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo,  deve  essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei
termini  e  delle  Autorita'  competenti cui e' possibile ricorrere e
deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
  2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o
per  la  pubblica  o  privata  incolumita', prima dell'adozione delle
misure  di  cui  all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve
essere   consentito   di   partecipare  alla  fase  del  procedimento
amministrativo  e  di  presenziare  agli  accertamenti  riguardanti i
propri  prodotti,  in  base  agli  articoli 7  e seguenti della legge
7 agosto  1990,  n.  241;  in  particolare,  gli  interessati possono
presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
  3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in
seguito  all'emanazione  del  provvedimento,  anche  quando,  a causa
dell'urgenza  della  misura da adottare, non hanno potuto partecipare
al procedimento.
 
      
 
                              Art. 109.
                      Sorveglianza del mercato
  1.  Per  esercitare  un'efficace  sorveglianza del mercato, volta a
garantire  un  elevato  livello  di  protezione  della salute e della
sicurezza    dei    consumatori,    le    amministrazioni    di   cui
all'articolo 106,   anche   indipendentemente   dalla  conferenza  di
servizi, assicurano:
    a) l'istituzione,  l'aggiornamento  periodico  e  l'esecuzione di
programmi  settoriali  di sorveglianza per categorie di prodotti o di
rischi,  nonche'  il  monitoraggio  delle  attivita' di sorveglianza,
delle osservazioni e dei risultati;
    b) l'aggiornamento   delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche
relative alla sicurezza dei prodotti;
    c) esami   e   valutazioni  periodiche  del  funzionamento  delle
attivita'  di  controllo  e  della  loro efficacia, come pure, se del
caso,  la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza
messa in opera.
  2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresi',
la  gestione  dei  reclami  presentati  dai consumatori e dagli altri
interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita'
di  controllo  e  sorveglianza.  Le  modalita'  operative  di  cui al
presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
  3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di
cui  al  comma 2  vanno  rese  note  in sede di conferenza di servizi
convocata  dopo  la  data  di entrata in vigore del codice. In quella
sede  sono  definite  le  modalita'  per informare i consumatori e le
altre parti interessate delle procedure di reclamo.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
      
 
                              Art. 110.
               Notificazione e scambio di informazioni
  1.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive  notifica  alla
Commissione  europea,  precisando le ragioni che li hanno motivati, i
provvedimenti  di  cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d),
e)  e  f),  e  3,  nonche' eventuali modifiche e revoche, fatta salva
l'eventuale  normativa  comunitaria specifica vigente sulla procedura
di notifica.
  2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori,
adottati  per  limitare  o  sottoporre  a  particolari  condizioni la
commercializzazione  o  l'uso  di  prodotti che presentano un rischio
grave  per  i  consumatori, vanno notificati alla Commissione europea
secondo   le   prescrizioni   del   sistema   RAPEX,   tenendo  conto
dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
  3.  Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene
limitato  al  territorio  nazionale,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  procede,  anche  su richiesta delle altre amministrazioni
competenti,   alla  notifica  alla  Commissione  europea  qualora  il
provvedimento  contenga  informazioni  suscettibili  di presentare un
interesse,  quanto  alla  sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri,  in  particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio
nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
  4.  Ai  fini  degli  adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti
adottati  dalle  amministrazioni  competenti  di cui all'articolo 106
devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita'
produttive;  analoga  comunicazione  deve  essere  data  a cura delle
cancellerie  ovvero  delle  segreterie  degli organi giurisdizionali,
relativamente  ai  provvedimenti,  sia a carattere provvisorio, sia a
carattere   definitivo,   emanati   dagli  stessi  nell'ambito  degli
interventi di competenza.
  5.    Il    Ministero    delle    attivita'   produttive   comunica
all'amministrazione  competente  le  decisioni eventualmente adottate
dalla  Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati  membri  e  che  quindi  necessitano, entro un termine di venti
giorni,  dell'adozione  di  provvedimenti  idonei.  E' fatto salvo il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione
della Commissione europea.
  6.  Le  Autorita'  competenti  assicurano alle parti interessate la
possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione
di  cui  al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro
alla Commissione.
  7.  Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di
prodotti  pericolosi  oggetto  di  una decisione di cui al comma 5, a
meno che la decisione non disponga diversamente.
 
      
 
                              Art. 111.
                   Responsabilita' del produttore
  1.  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui al titolo secondo in
materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.
 
      
 
                              Art. 112.
                              Sanzioni
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o
il  distributore  che  immette  sul  mercato  prodotti  pericolosi in
violazione  del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e),
e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore
che  immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o
il  distributore  che  non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell'articolo 107,  comma 2,  lettere b),  numeri  1)  e 2), c) e d),
numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
  4.  Il  produttore  o  il  distributore  che non assicura la dovuta
collaborazione  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' di cui
all'articolo 107,  comma 2,  lettera a),  e'  soggetto  alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le
disposizioni  di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il
distributore  che  violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104,
commi 6,  7,  8  e  9,  sono  soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
 
      
 
                              Art. 113.
                               Rinvio
  1.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  norme  di  settore che, con
riferimento   a  particolari  categorie  merceologiche,  obbligano  a
specifici standard di sicurezza.
  2.  Sono  fatte  salve le disposizioni regionali che disciplinano i
controlli di competenza.
 
      
 
Titolo II
RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
 
                              Art. 114.
                   Responsabilita' del produttore
  1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del
suo prodotto.
 
      
 
                              Art. 115.
                              Prodotto
  1.  Prodotto,  ai  fini  del  presente titolo, e' ogni bene mobile,
anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
  2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
 
      
 
                              Art. 116.
                    Responsabilita' del fornitore
  1.  Quando  il  produttore  non sia individuato, e' sottoposto alla
stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio   di   un'attivita'   commerciale,  se  ha  omesso  di
comunicare  al  danneggiato,  entro  il  termine  di  tre  mesi dalla
richiesta,  l'identita' e il domicilio del produttore o della persona
che gli ha fornito il prodotto.
  2.  La  richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il
prodotto  che  ha  cagionato  il  danno,  il luogo e, con ragionevole
approssimazione,   la  data  dell'acquisto;  deve  inoltre  contenere
l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
  3.  Se  la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e'
stata  preceduta  dalla  richiesta prevista dal comma 2, il convenuto
puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
  4.  In  ogni  caso,  su istanza del fornitore presentata alla prima
udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo
giustificano,  puo'  fissare un ulteriore termine non superiore a tre
mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
  5.  Il  terzo  indicato come produttore o precedente fornitore puo'
essere  chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di
procedura  civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se
la   persona   indicata  comparisce  e  non  contesta  l'indicazione.
Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 3,  il  convenuto puo' chiedere la
condanna  dell'attore  al  rimborso  delle  spese  cagionategli dalla
chiamata in giudizio.
  6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto
importato   nella   Unione   europea,   quando  non  sia  individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore.
 
      
 
                              Art. 117.
                         Prodotto difettoso
  1. Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si
puo'  legittimamente  attendere tenuto conto di tutte le circostanze,
tra cui:
    a) il  modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la
sua  presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite;
    b) l'uso   al  quale  il  prodotto  puo'  essere  ragionevolmente
destinato  e  i  comportamenti  che, in relazione ad esso, si possono
ragionevolmente prevedere;
    c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
  2.  Un  prodotto  non puo' essere considerato difettoso per il solo
fatto