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CONVENZIONE
SULLA LEGGE APPLICABILE
ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (80/934/CEE)
Versione
consolidata CF 498Y0126(03)
Gazzetta Ufficiale CE n. L 266 del 09/10/1980
PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato,
l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità, in
particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione
delle sentenze,
DESIDEROSE d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
TITOLO
I CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle
obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto
di leggi.
2. Esse non si applicano: a) alle questioni di stato e di capacità
delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11;
b) alle obbligazioni contrattuali relative a: - testamenti e successioni,
- regimi matrimoniali,
- diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela,
di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore
dei figli naturali;
c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari
nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti
da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile;
d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni
sul foro competente;
e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni
e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica,
l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni
e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei
soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione
o persona giuridica;
f) alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario
valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale
egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una
società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte
ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica;
g) alla costituzione di «trusts» né ai rapporti che ne derivano tra
i costituenti, i «trustees» e i beneficiari;
h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 14.
3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai
contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati
nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea.
Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori,
il giudice applica la propria legge interna.
4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.
Articolo
2
Carattere universale
La legge designata dalla presente convenzione si applica anche
se è la legge di uno Stato non contraente.
TITOLO
II NORME UNIFORMI
Articolo
3
Libertà di scelta
1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La
scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo
dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono
designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una
parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre
il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza,
vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo,
vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione.
Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile,
intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia
la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica
i diritti dei terzi.
3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata
o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento
della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico
paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di
tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito
denominate «disposizioni imperative».
4. L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge
applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11.
Articolo
4
Legge applicabile in mancanza di scelta
1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia
stata scelta a norma dell'articolo 3, il contratto è regolato dalla
legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia,
qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti
un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto
potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto
presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che
deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione
del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una
società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione
centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività
economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare
è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure,
se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una
sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa
sede.
3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene
immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume,
in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento
più stretto con il paese in cui l'immobile è situato.
4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto
di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento
più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale
al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide
con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede
principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo
sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti
di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale
sia il trasporto di merci.
5. È esclusa l'applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione
caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi
2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta
che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro
paese.
Articolo
5
Contratto concluso dai consumatori
1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto
la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona,
il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua
attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento
di tale fornitura.
2. In deroga all'articolo 3, la scelta ad opera delle parti della
legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore
della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della
legge del paese nel quale risiede abitualmente: - se la conclusione
del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica
o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese
gli atti necessari per la conclusione del contratto o
- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del
consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore
si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato
l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore
per incitare il consumatore a concludere una vendita.
3. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a
norma dell'articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del
paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché
ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il presente articolo non si applica: a) al contratto di trasporto,
b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al
consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso
da quello in cui egli risiede abitualmente.
5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto
che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto
e di alloggio.
Articolo
6
Contratto individuale di lavoro
1. In deroga all'articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta
della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il
lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della
legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma
del paragrafo 2.
2. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo
3, il contratto di lavoro è regolato: a) dalla legge del paese in
cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente
il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese,
oppure
b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad
assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il
suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall'insieme
delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento
più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge
di quest'altro paese.
Articolo
7
Disposizioni imperative e legge del contratto
1. Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della
legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme
imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno
stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo
paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice
del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia
a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del
loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro
applicazione o non applicazione.
2. La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme
in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente
il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.
Articolo
8
Esistenza e validità sostanziale
1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione
si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù
della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero
validi.
2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il
suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua
residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole
stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo
la legge prevista nel paragrafo 1.
Articolo
9
Requisiti di forma
1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso
paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma
della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente
convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.
2. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti
è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della
legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione
o della legge di uno di questi paesi.
3. Quando il contratto è concluso da un rappresentante, il paese in
cui il rappresentante agisce è quello che deve essere preso in considerazione
per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso
o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti
di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza
del contratto in forza della presente convenzione o della legge del
luogo in cui detto atto è compiuto.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica
l'articolo 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'articolo 5,
paragrafo 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del
paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per
oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione
di un immobile è sottoposto alle regole imperative di forma della
legge del paese in cui l'immobile è situato sempreché, secondo questa
legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione
del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.
Articolo
10
Portata della legge del contratto
1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da
3 a 6 e dell'articolo 12 regola in particolare: a) la sua interpretazione;
b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale,
le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni,
compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme
giuridiche;
d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni
e decadenze fondate sul decorso di un termine;
e) le conseguenze della nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il
creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà
riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.
Articolo
11
Incapacità
In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso
paese, una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese,
può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto
se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente
era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata soltanto per imprudenza
da parte sua.
Articolo
12
Cessione del credito
1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono
regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si
applica al contratto tra essi intercorso.
2. La legge che regola il credito ceduto determina la credibilità
di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di
opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio
della prestazione fatta dal debitore.
Articolo
13
Surrogazione
1. Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da
contratto nei confronti di un'altra persona, il debitore, ed una terza
persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore oppure lo ha soddisfatto
in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo
del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte far
valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della
legge che regola i loro rapporti.
2. La stessa regola si applica quando più persone sono sottoposte
alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto
il creditore.
Articolo
14
Prova
1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente
convenzione è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali,
essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova
ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate
all'articolo 9 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma,
sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato
davanti al giudice adito.
Articolo
15
Esclusione del rinvio
Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della
legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore
in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale
privato.
Articolo
16
Ordine pubblico
L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente
convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente
incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Articolo
17
Applicazione nel tempo
La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai
contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato.
Articolo
18
Interpretazione uniforme
Nell'interpretazione e applicazione delle norme uniformi che
precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'opportunità
che siano interpretate e applicate in modo uniforme.
Articolo
19
Sistemi giuridici non unificati
1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna
ha le proprie norme in materia d'obbligazioni contrattuali, ogni unità
territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione
della legge applicabile secondo la presente convenzione.
2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie
norme di diritto in materia d'obbligazioni contrattuali, non sarà
tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi
che riguardano unicamente queste unità territoriali.
Articolo
20
Primato del diritto comunitario
La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni
che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo
delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati
o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni
nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
Articolo
21
Rapporti con altre convenzioni
La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni
internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte.
Articolo
22
Riserve
1. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della
ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi il diritto
di non applicare: a) l'articolo 7, paragrafo 1,
b) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e).
2. Nel notificare l'estensione dell'applicazione della convenzione
conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, ogni Stato contraente
potrà anche esprimere una o più riserve con effetto limitato ai territori
o a taluni dei territori previsti dall'estensione.
3. Ogni Stato contraente potrà in ogni momento ritirare una riserva
che avrà fatto ; l'effetto della riserva cesserà il primo giorno del
terzo mese di calendario dopo la notifica del ritiro.
TITOLO
III CLAUSOLE FINALI
Articolo
23
1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente
convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una nuova norma
di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che
rientrano nel campo di applicazione della convenzione, esso comunica
la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il tramite del segretario
generale del Consiglio delle Comunità europee.
2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al segretario
generale, ogni Stato firmatario potrà domandargli di organizzare consultazioni
tra gli Stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo.
3. Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario ha domandato
la consultazione o se, nei due anni successivi alla comunicazione
fatta al segretario generale, non è intervenuto nessun accordo in
seguito alle consultazioni, lo Stato contraente può modificare la
sua legislazione. La modificazione è comunicata agli altri Stati firmatari
per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità
europee.
Articolo
24
1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente
convenzione nei suoi confronti, desidera divenire parte di una convenzione
multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o comprende tra
i suoi oggetti principali, una disciplina di diritto internazionale
privato concernente una delle materie disciplinate dalla presente
convenzione, si applica la procedura prevista all'articolo 23. Tuttavia
il termine di due anni, previsto all'articolo 23, paragrafo 3, è ridotto
a un anno.
2. Non si segue la procedura prevista al paragrafo 1 se uno Stato
contraente o una delle Comunità europee sono già parti alla convenzione
multilaterale o se l'oggetto di questa è la revisione di una convenzione
cui lo Stato interessato è parte, ovvero se si tratta di una convenzione
conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle Comunità europee.
Articolo
25
Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata
dalla presente convenzione è compromessa dalla conclusione di accordi
non previsti all'articolo 24, paragrafo 1, esso può domandare al segretario
generale del Consiglio delle Comunità europee di organizzare consultazioni
tra gli Stati firmatari della presente convenzione.
Articolo
26
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente
convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità
europee convoca una conferenza di revisione.
Articolo
27
1. La presente convenzione si applica al territorio europeo degli
Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, e all'insieme del territorio
della Repubblica francese.
2. In deroga al paragrafo 1: a) la presente convenzione non si applica
alle Isole Færøer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca,
b) la presente convenzione non si applica ai territori europei situati
fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza
nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione contraria del Regno
Unito relativamente ad uno o più territori,
c) la presente convenzione si applica alle Antille olandesi, se il
Regno dei Paesi Bassi fa una dichiarazione a tale effetto.
3. Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni momento mediante
notifica al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
4. I procedimenti d'appello proposti nel Regno Unito avverso decisioni
pronunciate dai tribunali situati in uno dei territori di cui al paragrafo
2, lettera b), sono considerati come procedimenti pendenti davanti
a tali tribunali.
Articolo
28
1. La presente convenzione è aperta dal 19 giugno 1980 alla firma
degli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica
europea.
3. La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata
dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione
o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale
del Consiglio delle Comunità europee.
Articolo
29
1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo
mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione.
2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente,
la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo
al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo
30
1. La convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua
entrata in vigore conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, anche
per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente.
2. La convenzione si rinnoverà tacitamente di cinque anni in cinque
anni, salvo denuncia.
3. La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima della scadenza
del termine fissato in dieci o cinque anni secondo il caso, al segretario
generale del Consiglio delle Comunità europee. Essa potrà essere limitata
ad uno dei territori ai quali la convenzione sia stata estesa in applicazione
dell'articolo 27, paragrafo 2.
4. La denuncia avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato che
l'ha notificata. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati
contraenti.
Articolo
31
Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà
agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica
europea: a) le firme,
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione,
c) la data di entrata in vigore della presente convenzione,
d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25,
26, 27 e 30,
e) le riserve ed il ritiro delle riserve di cui all'articolo 22.
Articolo
32
Il protocollo allegato alla presente convenzione ne costituisce parte
integrante.
Articolo
33
La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese,
francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, ciascun
testo facente ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato
generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale
provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di
ciascuno degli Stati firmatari.
(Omissis.)
PROTOCOLLO
Le alte parti contraenti hanno convenuto la disposizione seguente
che è allegata alla convenzione:
In deroga alle disposizioni della convenzione, la Danimarca può mantenere
la disposizione di cui all'articolo 169 della «Sølov» (legislazione
marittima) concernente la legge applicabile ai problemi relativi al
trasporto di merci per mare e può modificare tale disposizioni senza
seguire la procedura di cui all'articolo 23 della convenzione.
(Omissis.)
DICHIARAZIONE
COMUNE
Al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, i governi del Regno del Belgio, del Regno
della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica
francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato
del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord,
I.
solleciti di evitare, nei limiti del possibile, la dispersione delle
norme di diritto internazionale privato in molteplici strumenti e
le divergenze tra queste norme,
esprimono il voto che le istituzioni delle Comunità europee, nell'esercizio
delle loro competenze sulla base dei trattati istitutivi, si sforzino,
all'occorrenza, d'adottare delle norme di diritto internazionale privato
che, per quanto possibile, siano in armonia con quelle della presente
convenzione;
II. dichiarano la loro intenzione di procedere, fin dalla firma della
convenzione e in attesa di essere vincolati dall'articolo 24 della
convenzione, a consultazioni reciproche nel caso in cui uno degli
Sati firmatari desiderasse diventare parte contraente di una convenzione
alla quale si applicherebbe la procedura prevista nel suddetto articolo;
III. considerando il contributo della convenzione sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali all'unificazione delle norme sui conflitti
di leggi in seno alle Comunità europee, esprimono il parere che ogni
Stato che diventerà membro delle Comunità europee dovrebbe aderire
a tale convenzione.
(Omissis.)
DICHIARAZIONE
COMUNE
I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della
Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della
Repubblica italiana, dell'Irlanda, del Granducato del Lussemburgo,
del Regno dei Paesi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord,
al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali,
desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace
delle disposizioni di detta convenzione,
solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione
che possano nuocere al suo carattere unitario,
si dichiarano pronti: 1. a esaminare la possibilità di attribuire
talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e,
all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;
2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.
(Omissis.)
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