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Testo senza carattere di ufficialitą
- Note Legali - Pubblicato nel: ottobre 2003 |
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CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI Traduzione
italiana non ufficiale (L. 765/1985)
Preambolo Gli
Stati parte della presente convenzione PRIMA
PARTE a ) quando questi Stati sono Stati contraenti; o b ) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente. 2. Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta nè dal contratto, nè da transazioni precedenti fra le parti, nè da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto. 3. Nè la nazionalità delle parti, nè il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione. a ) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso; b ) all'asta; c ) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice; d ) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute; e ) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi; f ) di elettricità. 2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi. a ) la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, nè degli usi; b ) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute. Capitolo II Disposizioni generali 2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato. 2. Se il paragrafo precedente non è applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualità dell'altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato. 3. Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento. 2. Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato. a ) se una parte ha più di una sede di affari, sarà considerata quella collegata più strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circostanze note alle parti o da loro prese in considerazione, in un qualsiasi momento prima o al momento della conclusione del contratto; b ) se una parte non ha una sede di affari, si prenderà in considerazione la residenza abituale della parte. SECONDA PARTE FORMAZIONE DEL CONTRATTO 2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario. 2. Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta. 2. Tuttavia, un'offerta non può essere revocata: a ) se indica, fissando un termine determinato per l'accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; o b ) se era ragionevole per il destinatario considerare l'offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza. 2. L'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento in cui l'espressione del consenso perviene all'autore dell'offerta. L'accettazione non ha effetto se tale indicazione non perviene all'autore dell'offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall'autore dell'offerta. Un'offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario. 3. Se, tuttavia, in virtù dell'offerta, degli usi o consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il destinatario dell'offerta può indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione all'autore dell'offerta, l'accettazione avrà effetto nel momento in cui questo atto è compiuto, purchè lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo. 2. Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce un'accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi verbalmente le differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese nell'accettazione. 3. Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità delle merci, al luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilità di una parte riguardo all'altra o al regolamento delle controversie, sono considerate come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell'offerta. 2. I giorni festivi o non lavorativi che cadono durante il decorso del termine di accettazione vengono calcolati nel computo di detto termine. Se tuttavia la notifica non può essere consegnata all'indirizzo dell'autore dell'offerta l'ultimo giorno della scadenza, essendo questo un giorno festivo o non lavorativo, nella sede di affari dell'autore dell'offerta, il termine sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente. 2. Se la lettera o altro scritto, contenente un'accettazione tardiva, rivela che è stata inviata in condizioni tali che, se la sua trasmissione fosse stata regolare, sarebbe pervenuta in tempo all'autore dell'offerta, l'accettazione tardiva produce i suoi effetti come accettazione, a meno che, immediatamente, l'autore dell'offerta non informi verbalmente il destinatario dell'offerta che egli considera che la sua offerta era scaduta o non gli invii un avviso in questo senso. TERZA PARTE VENDITA DI MERCI Capitolo I Disposizioni generali 2. Un contratto scritto contenente una disposizione che preveda che ogni modifica o rescissione amichevole deve essere fatta per iscritto non può essere modificato o rescisso amichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, il comportamento di una delle parti può impedire di invocare tale disposizione se l'altra parte si è basata su tale comportamento. Capitolo II Obblighi del venditore Sezione I Consegna delle merci e dei documenti a ) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perchè le faccia pervenire all'acquirente; b ) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo; c ) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto. 2. Se il venditore deve prendere disposizioni per il trasporto delle merci, egli deve concludere i contratti necessari affinchè il trasporto sia effettuato fino al luogo previsto, mediante mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per tale trasporto. 3. Se il venditore non è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di trasporto, deve fornire all'acquirente, su sua domanda, tutte le informazioni di cui dispone, necessarie alla conclusione di detta assicurazione. a ) se una data è fissata per contratto o determinabile con riferimento al contratto, in tale data; b ) se un periodo di tempo è fissato per contratto o è determinabile, con riferimento ad esso, in un qualsiasi momento durante detto periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta all'acquirente scegliere una data; o c ) in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto. Sezione II Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi 2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a ) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b ) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo; c ) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d ) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle. 3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a ) a d ) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto. 2. Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche specificate. 2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione. 3. Le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione. 2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale. |
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a ) in virtù della legge dello Stato nel quale le merci devono essere rivendute o utilizzate, se le parti hanno considerato al momento della conclusione del contratto che le merci sarebbero state rivendute o utilizzate in questo Stato; o b ) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale l'acquirente ha la sua sede di affari. 2. Nei casi seguenti, il venditore non è tenuto all'obbligo previsto al paragrafo precedente: a ) se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza del diritto o della pretesa; o b ) il diritto o la pretesa risultano dal fatto che il venditore si sia adeguato alle tecniche, disegni, formule o altre specificazioni analoghe fornite dall'acquirente. 2. Il venditore non può avvalersi delle disposizioni del precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o della pretesa di terzi e della loro natura. Sezione III Mezzi di cui dispone l'acquirente in caso di inosservanza del contratto da parte del venditore a ) esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52; b ) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77. 2. L'acquirente non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo. 3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. 2. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente non può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformità costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia. 3. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente può esigere che il venditore ponga riparo al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La riparazione deve essere chiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia. 2. A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che quest'ultimo non adempirà i suoi obblighi nei termini così stabiliti, l'acquirente non può, prima dello scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia, l'acquirente non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardi nell'esecuzione. 2. Se il venditore chiede all'acquirente di comunicargli se accetta l'adempimento e se l'acquirente non gli risponde entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere ai suoi obblighi entro il termine da lui indicato nella domanda. L'acquirente non può, prima della scadenza di tale termine, avvalersi di un mezzo incompatibile con l'adempimento da parte del venditore dei suoi obblighi. 3. Quando il venditore notifica all'acquirente la sua intenzione di adempiere i suoi obblighi entro un termine fissato, si presume che chieda all'acquirente di fargli conoscere la sua decisione in conformità al precedente paragrafo. 4. Una domanda o notifica effettuata dal venditore in virtù dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo ha effetto solo se è ricevuta dall'acquirente. a ) se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o b ) in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna le merci nel termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o se dichiara che non le consegnerà entro il termine così fissato. 2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l'acquirente scade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto: a ) in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata. b ) in caso di inosservanza diversa dalla consegna tardiva, entro una scadenza ragionevole; i) a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale inosservanza; ii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi entro tale termine supplementare; o iii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare indicato dal venditore in conformità al paragrafo 2 dell'art. 48 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento degli obblighi. 2. L'acquirente può dichiarare il contratto totalmente rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformità costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto. 2. Se il venditore consegna una quantità superiore a quella prevista dal contratto, l'acquirente può accettare o rifiutare di prendere in consegna la quantità eccedente. Se l'acquirente accetta di prenderla in consegna tutta o in parte, deve pagarla secondo la tariffa del contratto. Capitolo III Obblighi dell'acquirente Sezione I Pagamento del prezzo a ) presso la sede di affari di quest'ultimo; o b ) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna. 2. Il venditore dovrà sostenere l'aumento delle spese accessorie al pagamento dovute al cambiamento della sua sede di affari dopo la conclusione del contratto. 2. Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore può effettuarne la spedizione, purchè queste o i documenti rappresentativi non siano consegnati all'acquirente che dopo pagamento del prezzo. 3. L'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di consegna o di pagamento convenute dalle parti non gliene offrano la possibilità. Sezione II Presa in consegna a ) nel compiere qualsiasi atto che ci si possa da lui ragionevolmente attendere per permettere al venditore, di effettuare la consegna; e b ) nel ritirare le merci. Sezione III Mezzi di cui dispone il venditore in caso di inadempienza del contratto da parte dell'acquirente a ) esercitare i diritti previsti agli articoli da 62 a 65; b ) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77. 2. Il venditore non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto a ricorrere ad un altro mezzo. 3. Nessun termine di grazia può essere concesso all'acquirente da un giudice o arbitro qualora il venditore si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone, in caso di inadempienza del contratto. 2. A meno che non abbia ricevuto dall'acquirente una notifica che lo informi che questi non adempirà ai suoi obblighi nel termine così fissato, il venditore non può, prima dello scadere di detto termine, avvalersi di alcun mezzo di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia il venditore non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardo nell'esecuzione. a ) se l'inadempimento da parte dell'acquirente di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o b ) se l'acquirente non adempie al suo obbligo di pagare il prezzo o non prende in consegna le merci nel termine supplementare fissato dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o se dichiara che non lo farà nel termine fissato. 2. Tuttavia, quando l'acquirente ha pagato il prezzo, il venditore decade dal diritto di dichiarare rescisso il contratto se non lo ha fatto: a ) in caso di inadempienza tardiva da parte dell'acquirente, prima di essere venuto a conoscenza che l'adempimento era avvenuto; o b ) in caso di inosservanza da parte dell'acquirente che non sia adempimento tardivo, entro un termine ragionevole: i) a partire dal momento nel quale il venditore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale inadempienza; o ii) allo spirare di ogni termine supplementare concesso dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi in questo termine supplementare. 2. Se il venditore effettua egli stesso la specificazione, deve farne conoscere le modalità all'acquirente prefissandogli un termine ragionevole per una specificazione diversa. Se, dopo ricezione della comunicazione del venditore, il compratore non utilizza tale possibilità nel termine così prefissato, la specificazione effettuata dal venditore è definitiva. Capitolo IV Trasferimento dei rischi 2. Tuttavia i rischi non saranno trasferiti all'acquirente fino al momento in cui le merci non saranno state chiaramente identificate ai fini del contratto, o mediante l'apposizione di un segno di riconoscimento sulla merce, o mediante documenti di trasporto, o avviso dato all'acquirente, o mediante qualsiasi altro mezzo. 2. Tuttavia, se l'acquirente è tenuto a prendere in consegna le merci in un luogo che non sia la sede di affari del venditore, i rischi sono trasferiti nel momento in cui la consegna deve aver luogo, e perchè l'acquirente sappia che le merci sono messe a sua disposizione in detto luogo. 3. Se la vendita concerne merci non ancora individuate, le merci sono considerate essere state messe a disposizione dell'acquirente solo quando sono chiaramente identificate ai fini del contratto. Capitolo V Disposizioni comuni agli obblighi del venditore e del compratore Sezione I Inadempienza anticipata e contratti a consegne successive a ) di una grave insufficienza della capacità di adempimento di detta parte o della sua solvibilità; o b ) del modo con cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto. 2. Se il venditore ha già spedito le merci quando si manifestano le ragioni previste al paragrafo precedente, può opporsi a che le merci siano consegnate all'acquirente, anche se questi è in possesso di un documento che gli dà diritto ad ottenerle. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti rispettivi del venditore e dell'acquirente sulle merci. 3. La parte che differisce l'esecuzione, prima o dopo la spedizione delle merci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all'altra parte, e deve procedere all'esecuzione se l'altra parte dà assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi. 2. La parte che ha intenzione di dichiarare rescisso il contratto, se dispone del tempo necessario, lo deve notificare all'altra parte, a condizioni ragionevoli per permettere di fornire assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi. 3. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se l'altra parte ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi. 2. Se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo ad una consegna può fondatamente indurre l'altra parte a ritenere che vi sarà inadempienza essenziale del contratto per quanto riguarda gli obblighi futuri, essa potrà dichiarare il contratto rescisso per il futuro, purchè lo faccia entro un termine ragionevole. 3. L'acquirente che dichiara il contratto rescisso per una consegna può, nello stesso tempo, dichiararlo rescisso per le consegne già ricevute o quelle future se, a causa della loro interdipendenza, tali consegne non possono essere utilizzate ai fini previsti dalle parti al momento della conclusione del contratto. Sezione II Danni-interessi 2. Ai fini del paragrafo precedente, il prezzo corrente è quello del luogo ove la consegna delle merci avrebbe dovuto essere effettuata, o, in mancanza di prezzo corrente in quel luogo, il prezzo corrente praticato in altro luogo che sembra ragionevole scegliere come luogo di riferimento, tenendo conto delle differenze nelle spese di trasporto delle merci. Sezione III Interessi Sezione IV Esonero 2. Se l'inadempienza di una delle parti è dovuta all'inadempienza di un terzo che ha incaricato di eseguire tutto o parte del contratto, tale parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se: a ) la parte ne sia esonerata in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente; e b ) la terza parte ne sarebbe anch'essa esonerata qualora le disposizioni di tale paragrafo le venissero applicate. 3. L'esonero previsto dal presente articolo produce effetto per tutta la durata dell'impedimento. 4. La parte che non dà esecuzione al contratto, deve avvisare l'altra parte dell'impedimento e delle sue conseguenze sulla sua capacità di esecuzione. Se l'avviso non giunge a destinazione in un termine ragionevole a partire dal momento in cui la parte che non ha dato esecuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, quest'ultima è tenuta a dare danni-interessi a causa della mancata ricezione. 5. Le disposizioni del presente articolo non vietano ad una parte di esercitare tutti i suoi diritti, oltre quelli di ottenere danni-interessi in virtù della presente convenzione. Sezione V Effetti della rescissione del contratto 2. La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto può richiedere restituzione all'altra parte di ciò che ha fornito o pagato in esecuzione del contratto. Se le due parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo devono fare contemporaneamente. 2. Il paragrafo precedente non si applica: a ) se l'impossibilità di restituire le merci o di restituirle in uno stato pressochè identico a quello nel quale l'acquirente le ha ricevute non è dovuto ad un atto od omissione da parte sua; b ) se le merci sono perdute o deteriorate, completamente o in parte, in conseguenza dell'esame prescritto all'art. 36; o c ) se l'acquirente, prima del momento nel quale ha constatato o avrebbe dovuto constatare il difetto di conformità, ha venduto tutte o parte delle merci nel quadro di un'operazione commerciale normale o ha consumato o trasformato tutte o parte delle merci in conformità all'uso normale. 2. L'acquirente deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto abbia tratto dalle merci o da una parte di esse: a ) quando deve restituirle tutte o in parte; o b ) quando è nell'impossibilità di restituirle tutte o parte delle merci o di restituirle tutte o in parte in uno stato pressochè identico a quello in cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il contratto rescisso o ha preteso dal venditore la consegna di merci sostitutive. Sezione VI Conservazione delle merci 2. Se le merci inviate all'acquirente sono state messe a sua disposizione nel loro luogo di destinazione e se l'acquirente esercita il diritto di rifiutarle, deve prenderne possesso per conto del venditore purchè possa farlo senza pagamento del prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. Tale disposizione non si applica se il venditore è presente sul luogo di destinazione o se vi è in questo luogo una persona qualificata per prendere a carico le merci per suo conto. I diritti ed obblighi dell'acquirente che prende possesso delle merci in virtù del presente paragrafo sono regolati dal paragrafo precedente. 2. Allorchè le merci sono soggette a rapido deterioramento o la loro conservazione comporta spese eccessive, la parte che è tenuta ad assicurare la conservazione delle merci conformemente agli articoli 85 e 86 deve con ragionevolezza impegnarsi a venderle. Per quanto possibile, deve notificare all'altra parte la sua intenzione di vendere. 3. La parte che vende le merci ha diritto di trattenere sul prodotto della vendita un importo uguale alle spese ragionevoli di conservazione e di vendita delle merci. Detta parte dovrà corrispondere all'altra la cifra eccedente. QUARTA PARTE DISPOSIZIONI FINALI 2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari, a partire dalla data in cui sarà aperta alla firma. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Uno Stato contraente che fa, in virtù del paragrafo precedente, una dichiarazione riguardo alla seconda o alla terza parte della presente Convenzione, non sarà considerato come uno Stato contraente, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo primo della Convenzione, per le materie regolate dalla parte della Convenzione alla quale tale dichiarazione si applica. 2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali a cui la Convenzione si applica. 3. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità al presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o più delle unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, e se la sede di affari di una parte al contratto è situata in detto Stato, tale sede di affari sarà considerata, ai fini della presente Convenzione, come non situata in uno Stato contraente, a meno che non sia situata in una unità territoriale alla quale la Convenzione viene applicata. 4. Se uno Stato contraente non fa dichiarazioni in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di questo Stato. 2. Uno Stato contraente che, in materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme giuridiche o affini a quelle di uno o più Stati non contraenti, può in qualsiasi momento dichiarare che la Convenzione non si applicherà ai contratti di vendita o, alla loro formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati. 3. Qualora uno Stato, nei cui confronti una dichiarazione è stata fatta in virtù del paragrafo precedente, diventi in seguito uno Stato contraente, la dichiarazione menzionata avrà, a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1, a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o faccia una dichiarazione unilaterale a titolo reciproco. 2. Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni saranno fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario. 3. Le dichiarazioni prenderanno effetto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario avrà ricevuto notifica formale dopo tale data avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi a partire dalla data della loro ricezione da parte del depositario. Le dichiarazioni unilaterali e reciproche fatte in virtù dell'art. 94 avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione dell'ultima dichiarazione da parte del depositario. 4. Qualsiasi Stato che effettui una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può in qualsiasi momento ritirarla mediante notifica formale indirizzata per iscritto al depositario. Tale ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. 5. Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtù dell'art. 94, renderà nulla, a partire dalla data della sua entrata in vigore, qualsiasi dichiarazione reciproca fatta da un altro Stato in virtù di questo stesso articolo. 2. Qualora uno Stato ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione, ad eccezione della parte esclusa, entrerà in vigore nei confronti di tale Stato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Ciascuno Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà e che è parte della Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di merci fatta a L'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione) o alla Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla vendita internazionale di merci fatta a L'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita), o a queste due convenzioni, denuncerà nello stesso tempo o, secondo il caso, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita o la Convenzione de L'Aja sulla formazione, o queste due Convenzioni, rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi. 4. Qualsiasi Stato parte della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà, accetterà, o approverà la presente Convenzione, o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato in virtù dell'art. 92 che non sarà vincolato dalla seconda parte della Convenzione, denuncerà, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi. 5. Ciascuno Stato parte della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato, in virtù dell'art. 92, che non è vincolato dalla terza parte della Convenzione, denuncerà, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione inviando una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi. 6. Ai fini del presente articolo, le ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni effettuate riguardo alla presente Convenzione da Stati parti alla Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione o alla Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita, entreranno in vigore solo alla data in cui le denunce eventualmente richieste da parte dei suddetti Stati riguardo a queste due Convenzioni saranno entrate in vigore. Il depositario della presente Convenzione si accorderà con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle Convenzioni del 1964, per garantire il coordinamento necessario al riguardo. 2. La presente Convenzione si applica unicamente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma a ) del paragrafo 1 dell'articolo primo o dello Stato contraente di cui al comma b ) del paragrafo 1 dell'articolo primo. 2. La denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario. Qualora un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia sia specificato nella notifica, la denuncia avrà effetto allo scadere del periodo in oggetto dopo la data di ricezione della notifica. Fatto a Vienna, l'11 aprile 1980, in un solo originale, i cui testi inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. |
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Giuseppe Briganti - Note Legali |
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