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Testo senza carattere di ufficialità - Note Legali - Pubblicato nel: giugno 2004 - FONTE: www.gazzettaufficiale.it
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
22 Marzo 2004, n. 72 (Decreto Urbani)


Testo del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004), coordinato con la legge di
conversione  21  maggio  2004,  n.  128 (GU n. 119 del 22-5-2004)

recante:  «Interventi  per contrastare la
diffusione  telematica  abusiva  di  opere  dell'ingegno,  nonche'  a
sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo»
 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
 
        
      
 
                               Art. 1.
       Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
                        di opere dell'ingegno
((    1.  Al  fine  di  promuovere  la  diffusione  al  pubblico e la
fruizione  per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere
le  violazioni  del  diritto  d'autore, l'immissione in un sistema di
reti  telematiche  di  un'opera  dell'ingegno,  o  parte  di essa, e'
corredata  da  un  idoneo  avviso circa l'avvenuto assolvimento degli
obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi.   La   comunicazione,  di  adeguata  visibilita',  contiene
altresi'  l'indicazione  delle  sanzioni  previste, per le specifiche
violazioni,  dalla  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e  successive
modificazioni.  Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati
sono  definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di  concerto  con  il  Ministro  delle  comunicazioni,  sulla base di
accordi  tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le
associazioni  delle  categorie interessate. Fino all'adozione di tale
decreto,   l'avviso  deve  avere  comunque  caratteristiche  tali  da
consentirne  l'immediata  visualizzazione.  ))  Sono  fatti salvi gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-&ter della legge 22 aprile 1941,
n.  633,  e  successive  modificazioni, nonche' quanto previsto dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
((    2.  Al comma 1 dell'art. 171-ter )) della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a fini di lucro» sono
sostituite dalle seguenti: «per trarne profitto».
((    3.  Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
    «a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica
al  pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni  di  qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;».
  4.   Il   Dipartimento   della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno  raccoglie  le  segnalazioni  di interesse in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del  comma  2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive    modificazioni,   assicurando   il   raccordo   con   le
Amministrazioni interessate.
  5.   A  seguito  di  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  i
prestatori  di  servizi  della  societa' dell'informazione, di cui al
decreto  legislativo  9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita'
di    polizia    le    informazioni   in   proprio   possesso   utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
  6.  A  seguito  di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni  commesse per via telematica di cui al presente decreto, i
prestatori  di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli  articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n.  70,  pongono  in  essere  tutte  le  misure  dirette  ad impedire
l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.
  7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
Alle  violazioni  di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste
dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
  8.  All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d)   memorie   digitali  idonee  per  audio  e  video,  fisse  o
trasferibili,  quali  flash  memory  e  cartucce  per  lettori  MP3 e
analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte»;
    b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
    «h-bis)  apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione
di  supporti  DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3
per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore».
  9.  All'art.  71-septies  della  legge  22  aprile  1941, n. 633, e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3.  Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati  nel  comma  1.  I  predetti soggetti devono presentare alla
Societa'  italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione  dalla  quale  risultino  le  cessioni  effettuate  e i
compensi  dovuti,  che  devono essere contestualmente corrisposti. In
caso  di  mancata  corresponsione  del  compenso,  e' responsabile in
solido  per  il  pagamento  il  distributore  degli  apparecchi o dei
supporti di registrazione.
  4.  La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio  del  compenso
dovuto,   nonche',  nei  casi  piu'  gravi  o  di  recidiva,  con  la
sospensione    della    licenza    o   autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  commerciale  o  industriale  da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.».
))

      
 
                               Art. 2.
        Disposizioni relative alle attivita' cinematografiche
                          e allo spettacolo
((    01. All'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Con  decreto  del  Ministro sono stabilite, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le modalita' tecniche di
gestione   del   Fondo  di  cui  al  comma  1  e  di  erogazione  dei
finanziamenti  e  dei  contributi,  nonche'  le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi»;
  1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Le  istanze  per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
imprese  di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'art.
27  ed all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni,  sono  valutate secondo la disciplina risultante dalla
medesima  normativa  e  dai  relativi decreti di attuazione, qualora,
prima  della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, esse
abbiano  gia'  ottenuto  il  riconoscimento  dell'interesse culturale
nazionale  e  relativamente  ad  esse  sia stato depositato presso la
competente     Direzione    generale    il    risultato    dell'esame
tecnico-economico  del  preventivo  e  del  piano  finanziario di cui
all'art.  2,  comma  5,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in data 24 marzo 1994, concernente «Norme di attuazione del
decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in
favore  del  cinema»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
15 aprile  1994.  Le  istanze  relative ai progetti filmici che, alla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il
riconoscimento   dell'interesse   culturale  nazionale  e  non  siano
corredate  dell'esame  tecnico-economico  del  preventivo e del piano
finanziario,  possono  essere  nuovamente  presentate  ai  sensi  del
presente  decreto.  Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con
priorita'   di  trattazione  rispetto  alle  altre  istanze,  l'esito
positivo  della  valutazione  per  il  riconoscimento  dell'interesse
culturale, ai sensi dell'art. 8, con esclusivo riferimento ai criteri
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 8.»;
    b) al  comma  8,  dopo  le  parole:  «decreto  legislativo»  sono
inserite le seguenti: «non hanno natura regolamentare e». ))
  2.  Le risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  per  l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90
milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche
di  funzionamento,  del  settore dello spettacolo (( e della Societa'
per  lo  sviluppo  dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus
S.p.a.». In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita'
di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione
del  decreto  di  cui al medesimo comma 83 dell'art. 3 della legge n.
662 del 1996.
  3. L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le
risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
riassegnate  al  Fondo  di  cui  all'art.  12 del decreto legislativo
22 gennaio   2004,   n.   28,   ferma  restando  la  loro  natura  di
finanziamenti.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  3-bis.  All'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  3.   Lo   statuto   deve   prevedere   altresi'   le  modalita'  di
partecipazione  dei  fondatori privati, il cui apporto complessivo al
patrimonio  della fondazione non puo' superare la misura del quaranta
per  cento  del  patrimonio  stesso.  Lo statuto prevede altresi' che
possono  nominare  un rappresentante nel consiglio di amministrazione
fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al
patrimonio,  assicurano  per  almeno  due anni consecutivi un apporto
annuo  non  inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti
pubblici  erogati  per  la  gestione dell'attivita' della fondazione,
verificato  con  riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso
nella  fondazione,  fermo  restando  quanto  previsto  in  materia di
composizione  del  consiglio  di  amministrazione.  La permanenza nel
consiglio   di   amministrazione   dei  rappresentanti  nominati  dai
fondatori  privati  e'  subordinata all'erogazione da parte di questi
dell'apporto  annuo  per  la gestione dell'ente. Per raggiungere tale
entita'  dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per
atto  scritto  di  voler  concorrere  collettivamente  alla  gestione
dell'ente  nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato
non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
  3-ter.  L'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  24  (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della  quota  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni  lirico-sinfoniche  sono  determinati  ogni  tre  anni con
decreto  del  Ministro per i beni e le attivita' culturali non avente
natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio 2005.
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1  deve  attenersi ai seguenti
principi:
    a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
    b) caratteristiche  dei  progetti e dei programmi di attivita' di
ciascuna  delle  fondazioni  sulla  base  degli  obiettivi  specifici
concordati  in  sede  convenzionale  ai sensi dell'art. 17, anche con
riferimento  al  volume  dell'attivita'  produttiva  ed  allo  spazio
riservato alle giovani generazioni di artisti;
    c) misura   degli  investimenti  destinati  alla  promozione  del
pubblico,  anche  attraverso  un'idonea  politica dei prezzi, nonche'
alla formazione del pubblico giovanile;
    d) grado  di  raggiungimento degli obiettivi specifici concordati
in sede convenzionale;
    e) valutazione    degli    organici    artistici,    tecnici   ed
amministrativi  necessari  al  conseguimento dei fini istituzionali e
dei  relativi  costi  come  derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale.  Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono
previamente  definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto
della   peculiarita'  dei  singoli  enti,  anche  in  relazione  alla
eventuale  presenza  di corpi di ballo e di laboratori di costruzione
sceno-tecnica;
    f) valutazione  della entita' della partecipazione dei privati al
patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
  3.  Il  principio  di  cui  al  comma  2, lettera b), dovra' essere
valutato  secondo  criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di
standardizzazione  di  costi  e di determinazione degli indicatori di
rilevazione.
  4.  Il  principio  di  cui  al  comma  2, lettera d), dovra' essere
valutato  secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di
rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni
hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  una  dettagliata  relazione  circa  lo stato di
raggiungimento degli obiettivi concordati.
  5.  Gli  elementi  indicati  dal  comma  2, lettera f), sono tenuti
presenti  in  sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo
spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25.
  6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in
conseguenza  della  ripartizione  della  quota  di cui al comma 1, e'
determinata  ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico
per lo spettacolo.
  7.  Per  l'anno  2004  sono  validi i criteri di cui al decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239».
  3-quater.  Al  comma  4  dell'art.  2 del decreto-legge 24 novembre
2000,  n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
2001,  n.  6, le parole: «, ovvero hanno una partecipazione inferiore
al  dodici  per cento dei finanziamenti statali per la gestione della
propria attivita',» sono soppresse.
  3-quinquies.  All'art.  1  della legge 11 novembre 2003, n. 310, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Per  l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione
di  cui  al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse
di  cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni.  A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione
concorre  al  riparto  ordinario  delle  risorse assegnate al settore
delle fondazioni lirico-sinfoniche».
  3-sexies.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  risorse  finanziarie  occorrenti agli impegni economici
derivanti  dal  rinnovo  delle  contrattazioni  integrative aziendali
delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo
reperimento,  nel  rispetto  del  principio  di pareggio del bilancio
della  fondazione.  Di  tali risorse non possono comunque far parte i
contributi dei fondatori pubblici e privati.
  3-septies.   Le  fondazioni  lirico-sinfoniche  adeguano  i  propri
statuti  alle  disposizioni  del  presente  articolo entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
 
        
      
 
                               Art. 3.
          Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura
                  e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»
  1.  In  attesa  dell'adozione  del  regolamento di cui all'art. 60,
comma  4,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  individua i limiti di impegno di cui
all'art.  13,  comma  1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi
agli  esercizi  finanziari  2003  e  2004,  sui  quali  va  calcolata
l'aliquota del tre per cento prevista dall'art. 60 della citata legge
n.  289  del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
alle  conseguenti  variazioni  di  bilancio in termini di residui, di
competenza e di cassa.
  2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per
i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  approvato  il programma degli
interventi  da  finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1.
Tale  programma  puo'  ricomprendere  anche interventi a favore delle
attivita'  culturali  e dello spettacolo. (( Il Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali  presenta  al Parlamento una relazione sugli
interventi realizzati ai sensi del presente comma. ))
  3.  Con  apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui
al  comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e  dello  spettacolo  «Arcus  S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le
attivita'  culturali  e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sono
disciplinati  i  criteri  e  le  modalita' per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.
  4.  All'art.  10,  comma  6,  della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e
successive  modificazioni,  dopo  le parole: Ministro per i beni e le
attivita'  culturali, sono inserite le seguenti: , di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
 
        
      
 
                               Art. 4.
     Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali
                            e dello sport
  1.  Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali
e  dello  sport  e'  autorizzata  la  spesa di 31 milioni di euro per
l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di
euro per l'anno 2006.
  2.   E'   assegnato  a  Cinecitta'  Holding  S.p.a.  un  contributo
straordinario  per  spese  di investimento di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  3.   E'   assegnato   alla   Fondazione   Centro   sperimentale  di
cinematografia  un contributo straordinario per spese di investimento
di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  4.  Gli interventi di cui al comma 1, sono definiti con decreto del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, da adottare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e  possono  essere  direttamente effettuati da soggetti o istituzioni
proprietari,  possessori  e  detentori  dei beni, od organizzatori di
eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
((    4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa
di  450  mila euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita'
celebrative  inerenti  il  cinquantenario  della conquista del K2. Il
contributo  e'  erogato  agli  enti  organizzatori,  in  Italia  e in
Pakistan,  su  deliberazione  di  un  Comitato  composto da tre saggi
nominati  rispettivamente  dal  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni
e le attivita' culturali. ))
  5.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
35  milioni  di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno
2005  e  a  25  milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
((   5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari
a  450 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero. ))
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((    6-bis.  All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma
17,  lettera c), dopo le parole: «societa' sportiva di capitali» sono
inserite le seguenti parole: «o cooperativa».
  6-ter.  All'art.  90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma
18 e' sostituito dai seguenti:
  «18.  Le  societa'  e  le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono  con  atto  scritto  nel  quale deve tra l'altro essere
indicata  la  sede  legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
    a) la denominazione;
    b) l'oggetto   sociale   con  riferimento  all'organizzazione  di
attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
    c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
    d) l'assenza  di  fini  di  lucro  e la previsione che i proventi
delle  attivita'  non  possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
    e) le  norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a  principi di
democrazia  e  di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la  previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le
societa'  sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa'
di  capitali  o cooperative per le quali si applicano le disposizioni
del codice civile;
    f) l'obbligo  di  redazione  di  rendiconti economico-finanziari,
nonche'  le  modalita'  di  approvazione  degli stessi da parte degli
organi statutari;
    g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
    h) l'obbligo  di  devoluzione  ai fini sportivi del patrimonio in
caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni.
  18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle
associazioni  sportive  dilettantistiche  di  ricoprire  la  medesima
carica  in  altre  societa'  o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito   della   medesima   federazione  sportiva  o  disciplina
associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
  18-ter.  Le  societa'  e  le associazioni sportive dilettantistiche
che,  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono in
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  18,  possono provvedere
all'integrazione  della  denominazione  sociale  di  cui  al comma 17
attraverso   verbale   della  determinazione  assunta  in  tal  senso
dall'assemblea dei soci.».
  6-quater. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi
20, 21 e 22 sono abrogati. ))
 
        
      
 
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
 

 

 

 

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Testo senza carattere di ufficialità - © Giuseppe Briganti - Note Legali

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