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diritto d'autore nella società dell'informazione |
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Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
del 22 maggio 2001
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto
segue:
(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione
di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel
mercato interno. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative al diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al
raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del
24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro
giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo
della società dell'informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l'altro,
l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati
o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare
tale quadro normativo. Il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante
funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la
commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo
sfruttamento del loro contenuto creativo.
(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione
delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi
fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà
intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto
d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e
prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale,
promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici,
segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e
una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la
fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in
generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà
l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e
diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento.
Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della
proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali
sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle
realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la
produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati
membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze
significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla
libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà
intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del
mercato interno nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze ed
incertezze normative diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della
società dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento
transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad
accrescersi ulteriormente. L'esistenza di sensibili differenze e incertezze
giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di
economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e
diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla
protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe, di
conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato
interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto
d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati
membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon
funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società
dell'informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali
incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario
eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul
funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della
società dell'informazione richiedono che si tenga conto della specificità del
contenuto dei prodotti e servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti
connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal
momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La
loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività
nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori,
nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto
riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del
diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica,
gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso
per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare
tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali
riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i
servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli. È necessaria
un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per
garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente
rendimento degli investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del
diritto d'autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado
di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse
necessarie nonché di preservare l'autonomia e la dignità di creatori e
interpreti o esecutori.
(12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal
diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande
importanza anche sotto il profilo culturale. L'articolo 151 del trattato obbliga
la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su
scala europea, delle misure tecniche volte a proteggere le opere e altro
materiale protetto e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti in
materia rivestono un'importanza fondamentale in quanto hanno per oggetto, in
ultima analisi, l'applicazione dei principi e delle garanzie fissati dalle
disposizioni giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere
l'apprendimento e la cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto,
ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse
del pubblico a fini educativi e d'insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici
dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato
nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato
della WIPO sul diritto d'autore" e il "Trattato della WIPO sulle
interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente
alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e
dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano
notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti
connessi anche per quanto riguarda il piano d'azione nel settore del digitale
(la cosiddetta "digital agenda") e perfezionano i mezzi per
combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte
degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le
procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare
una serie di questi nuovi obblighi internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda,
oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti,
come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi
depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio
elettronico")(4) che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici
riguardanti i servizi della società dell'informazione, compresi quelli
riguardanti il commercio elettronico. La presente direttiva dovrebbe essere
attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della direttiva
sul commercio elettronico, in quanto tale direttiva fornisce un quadro
armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti
importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le
regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal
digitale, è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei
diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più
elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le
modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore
negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono
essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle
disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere
letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e del trattato
WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali
non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole
già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive
91/250/CEE(5), 92/100/CEE(6), 93/83/CEE(7), 93/98/CEE(8) e 96/9/CE(9) e
sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società
dell'informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare
impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente
previsto nella presente direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata
degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari
e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia
di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente
promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme
illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte
abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare
ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al
pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente
tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno
origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o
ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la
radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del
materiale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante
tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non
presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l'esclusione di tutti
gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa
alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta,
su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai
diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario.
Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva
hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette
dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante
trasmissioni interattive su richiesta ("on-demand"). Tali
trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico
possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a
disposizione nei servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive
contenenti, quale parte integrante, musica proveniente da fonogrammi
commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di licenze per
agevolare la remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a
rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di
comunicazione ai sensi della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della
presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione
dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella
Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del
diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare
la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe
ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I
diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti
nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente
direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio
e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone
nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche
per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da
un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo
stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere
o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal
caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata
in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è
di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto
d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono
essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza
pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di
diritto d'autore e diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i
diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei
vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e
limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri
devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le
differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti
hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel
settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero
facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica
transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il
corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni
dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di
dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento
del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo
delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di
comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del
caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a
garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero
arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò
dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di
attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto
esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione
temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano
parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate
all'unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con
l'intervento di un intermediario o l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri
materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un
proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste
condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e
la realizzazione di copie "cache", compresi gli atti che facilitano
l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario
non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia
ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle informazioni. L'utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal
titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di
prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per
l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici
quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per
citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza
pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari
di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente
indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel
determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso
si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali
peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio
subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i
titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per
esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un
pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener
pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di
protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché
il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun
obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso
dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle
eccezioni o limitazioni che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di
reprografia non creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli
Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un'eccezione, o una
limitazione in relazione alla reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere
un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di
riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un
equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il
mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei
diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di
remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non
dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un
impatto significativo sullo sviluppo della società dell'informazione. La
realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa
con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere
debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata
analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra
loro.
(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della
limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in
debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine
alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione,
quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali
eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure
tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della
legislazione.
(40) Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una
limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per
esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti
nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati
casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o
limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della
fornitura "on-line" di opere o altri materiali protetti. La presente
direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere
deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da
istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del
Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la
concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in
modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di
diffusione.
(41) L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per
le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva
va intesa nel senso che i servizi di un'emittente comprendono quelli di persone
che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione
radiotelevisiva.
(42) Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per
finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso
l'apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell'attività in
questione dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto tale. La
struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo di cui
trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri
adottino tutte le opportune misure per favorire l'accesso alle opere da parte
dei portatori di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente
conto dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni
previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli
obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere
applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari
dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica
delle loro opere o materiali protetti. L'introduzione di tali eccezioni o
limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente
conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto
del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune
eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni
nuovi utilizzi di opere e materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5,
paragrafi 2, 3 e 4 non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle
relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei
diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.
(46) Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e
titolari dei diritti a risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe,
in cooperazione con gli Stati membri, nell'ambito del Comitato di contatto,
effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici per la
risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore e i diritti
connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei
diritti di far ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non
autorizzati dal titolare del diritto d'autore, dei diritti connessi o del
diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia il rischio di attività
illegali intese a rendere possibile o a facilitare l'elusione della protezione
tecnica offerta da tali misure. Per evitare soluzioni legislative frammentarie
che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario
prevedere una protezione giuridica armonizzata contro l'elusione di efficaci
misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a
tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere
accordata alle misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati
dai titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui
generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento
delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale
protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi,
i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti
dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui
all'articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio
della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che
hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa
dall'elusione della protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe
costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non
pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali che possono vietare il
possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti per l'elusione di misure
tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia
impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione previste dalla
direttiva 91/250/CEE. In particolare essa non si dovrebbe applicare alla tutela
delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore,
disciplinata esclusivamente da detta direttiva. Non dovrebbe inoltre ostacolare
né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi mezzo atto a eludere una
misura tecnologica se necessario per l'esecuzione degli atti da compiere ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 della direttiva
91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le
eccezioni ai diritti esclusivi applicabili ai programmi per elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si
applica senza pregiudicare l'ordine pubblico, come enunciato all'articolo 5, o
la sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adozione di
misure volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l'attuazione
di accordi fra i titolari e altre parti interessate, per tener conto, a norma
della presente direttiva della realizzazione degli obiettivi di determinate
eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un
congruo lasso di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli
Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari
forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per
fruirne, modificando una misura tecnologica già in atto o in altro modo.
Tuttavia, per scongiurare abusi relativamente alle misure prese dal titolare,
anche nel quadro di un accordo, o da uno Stato membro, tutte le misure
tecnologiche attuate in applicazione delle suddette misure dovrebbero godere di
tutela giuridica.
(52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per
riproduzioni a uso privato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera
b), gli Stati membri dovrebbero analogamente promuovere l'adozione di misure
volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o limitazioni.
Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere possibile la riproduzione
a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di tempo ragionevole,
gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire che i
beneficiari delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente.
Le misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre
parti interessate, come pure le misure prese dagli Stati membri, non
impediscono ai titolari di far uso di misure tecnologiche coerenti con le
eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad uso privato previste dalla
normativa nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione,
paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale differenziazione tra diverse condizioni
d'uso conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, come il controllo del numero
di riproduzioni. Per scongiurare abusi relativamente alle suddette misure,
tutte le misure tecnologiche di protezione dovrebbero godere di tutela
giuridica.
(53) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe
assicurare un ambiente sicuro per la fornitura di servizi interattivi su
richiesta ("on-demand"), in modo tale che il fruitore possa accedere
alle opere o ad altri materiali dal luogo e nel momento che ha scelto
individualmente. Laddove i servizi siano regolati da accordi contrattuali, il
primo ed il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, non dovrebbero
applicarsi. Le forme di uso non interattivo "on-line" dovrebbero
rimanere soggette a quelle disposizioni.
(54) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di
standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere
ed altri materiali protetti in formato digitale. Dato il sempre maggiore
sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche
potrebbero dare luogo a un'incompatibilità di sistemi all'interno della
Comunità. Dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità
dei diversi sistemi. Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di
sistemi globali.
(55) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione
delle opere, in particolare in rete, il che comporterà la necessità per i
titolari dei diritti di identificare meglio l'opera o i materiali protetti,
l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire
informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera o di altro
materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi
connessi. Si dovrebbero incoraggiare i titolari, quando mettono in rete opere o
altri materiali protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l'altro, la loro
autorizzazione, oltre alle informazioni di cui sopra.
(56) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali
intese a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del
diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a distribuire, importare a fini di
distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano
state eliminate senza autorizzazione tali informazioni. Per evitare soluzioni
legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato
interno, è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro
tutte queste attività.
(57) Le predette informazioni sul regime dei diritti
potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile
il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale
protetto da parte di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne
il comportamento "on-line". Le misure tecnologiche in oggetto devono
presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita
privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati(10).
(58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di
ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi
sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie
a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle
sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e
includere la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e,
se necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della
violazione.
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli
intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività
illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a
dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di
tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità
di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta
violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali
protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti
svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5.
Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero
essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri.
(60) La protezione prevista dalla presente direttiva non
dovrebbe ostare all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o
comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione dei
dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai documenti pubblici e la norma della
cronologia dell'utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del
diritto di autore o dei diritti connessi.
(61) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle
interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la
direttiva 93/98/CEE dovrebbero essere modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO
I
OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e
dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare
riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e
non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al
diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via
satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
Articolo 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni
delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda
l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni
delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese
le trasmissioni via cavo o via satellite.
Articolo 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere
a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare
o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle
loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza
filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle
loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda
l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni
delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese
le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico,
come indicato nel presente articolo.
Articolo 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare
o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle
loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo
altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata
dal titolare del diritto o con il suo consenso.
Articolo 5
Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti
di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico
proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di
un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario
o
b) un utilizzo legittimo
di un'opera o di altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni
o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto
riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo
di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta
eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica
per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali
a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga
conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili
al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun
vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione
radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la
conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata,
se hanno un eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni
sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali
o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni
o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico
o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi
la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato
dallo scopo non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché
l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si
limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa
a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica
politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello
stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché
si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle
opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale
nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi,
salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna,
sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente
a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità,
la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente
ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare
il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o
giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte
al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato
dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità,
la fonte, incluso il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie
ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere,
quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate
stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in
altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico
o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla
promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di
attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno
o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione,
a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su
terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo
2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione
e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui
la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse
riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione
delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre
eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione al
diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo,
essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione
di cui all'articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione
permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3
e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano
in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali
e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.
CAPO
III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI
Articolo 6
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione
di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano
ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica
contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il
noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi
commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi,
che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione,
con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente
rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la
finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di
efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche" si
intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale
corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su
opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto
d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla
legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui
l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione
dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo
delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure
volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti
interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari
mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista
dalla normativa nazionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere
a), c), d), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi
per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale
eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera
o al materiale protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del beneficiario
di un'eccezione di una limitazione prevista in conformità dell'articolo 5,
paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano già consentito
la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare
dell'eccezione o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni
dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza impedire ai
titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni
conformemente alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in attuazione
di accordi volontari e le misure tecnologiche attuate in applicazione dei
provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della protezione giuridica
di cui al paragrafo 1.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non
si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base
di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico
possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
Quando il presente articolo si applica nel contesto delle direttive 92/100/CEE
e 96/9/CE, il presente paragrafo si applica mutatis mutandis.
Articolo 7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque
compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei
diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o
televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri
materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della
direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne
diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere
che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula
una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge
o del diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, per "informazioni sul regime dei
diritti" s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti
che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla presente direttiva
o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE,
l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione
circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché
qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi degli
elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico
di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva
o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
Articolo 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso
contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente
direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione
delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste
devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari
dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata
sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un
provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine
della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui
all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere
un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi
siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.
Articolo 9
Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di
utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici,
accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione
dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale,
le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto
industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto
della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.
Articolo 10
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e
agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del 22
dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al
diritto d'autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la tutela di
cui alla presente direttiva o alle disposizioni di cui all'articolo 1,
paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti
acquisiti prima del 22 dicembre 2002.
Articolo 11
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:
a) l'articolo 7 è abrogato;
b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le
limitazioni possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non
arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei
diritti o siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali
protetti".
2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: "2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche
scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è
lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la
data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella prima frase non
sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione fonografica è
lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50
anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente
paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi
nella società dell'informazione(11) i diritti dei produttori fonografici non
sono più protetti alla data del 22 dicembre 2002 il presente paragrafo non
produce l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente."
Articolo 12
Disposizioni finali
1. Entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una
relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina, tra
l'altro, in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli
Stati membri, l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8, alla luce dello sviluppo
del mercato digitale. Nel caso dell'articolo 6 essa esamina in particolare se
tale articolo offra un livello sufficiente di protezione e se l'uso di efficaci
misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti dalla
legge. In particolare per garantire il buon funzionamento del mercato interno,
conformemente all'articolo 14 del trattato, la Commissione presenta, se del
caso, proposte di modifica della presente direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non
pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d'autore.
3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti delle
autorità competenti degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante
della Commissione e si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta
della delegazione di uno Stato membro.
4. I compiti del comitato sono i seguenti:
a) esaminare l'impatto della presente direttiva sul funzionamento del mercato
interno e segnalare le eventuali difficoltà;
b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione
della presente direttiva;
c) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della
legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici,
sociali, culturali e tecnologici;
d) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e
degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego di misure
tecnologiche.
Articolo 13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 22 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Winberg
(1)
GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6 e GU C 180 del 25.6.1999, pag. 6.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10.2.1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag.
171), posizione comune del Consiglio del 28 settembre 2000 (GU C 344
dell'1.12.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001
(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 9
aprile 2001.
(4) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(5) Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla
tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag.
42). Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE.
(6) Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al
diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del
27.11.1992, pag. 61). Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE.
(7) Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo
(GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).
(8) Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni
diritti connessi (GU L 290 del 24.11.1993 pag. 9).
(9) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del
27.3.1996, pag. 20).
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(11) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
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