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Art. 10
1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fonogrammi".
Art. 11
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il
produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e
alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto
o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi.
Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto
contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in
uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con
alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 12
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli
artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti
di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto
ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi
a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva,
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche
feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi
altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di
tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso
con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative
modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento
e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello
Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.".
Art. 13
1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"Art. 74
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei
fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in
condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi
industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività
culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può
nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti
tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare
le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.".
Art. 14
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"Art. 75
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta
anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma
è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata
dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.".
Art. 15
1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"Art. 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti
se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo
62, in quanto applicabili.".
Art. 16
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"Art. 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che
assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei
suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni
o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene
la diretta registrazione originale.".
Art. 17
1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 78-bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive
è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.".
Art. 18
1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze
di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto
di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea
se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore
in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle
copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto
qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione
del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza
di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione
o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.".
Art. 19
1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore
degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,
degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano
l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto
esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate
su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo
qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi
di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle
fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene
in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti
individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse
effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo
di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni
o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica
e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo
e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni dalla
prima diffusione di una emissione.".
Art. 20
1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori,
i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano,
cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno,
siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche
dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle
loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma
e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché
la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni
artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di
una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata
per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico,
qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore
degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73;
qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore
degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di
cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei
diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete
o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad
un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive
o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere
un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con
terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi
tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione
degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di
messa a disposizione del pubblico.".
Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22
aprile 1941, n. 533, è sostituito dal seguente:
"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno
il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione
della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere
di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
Art. 22
1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n.
633, sostituito dal seguente:
"Art. 83
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le
prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale,
hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al
pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga
stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione,
quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.".
Art. 23
1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è inserito il seguente:
"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del
diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere
o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci
che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti
che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire
o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci
nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato
dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o
dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione
o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto,
ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie
che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi
per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere
inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché
del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali
protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico
degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano
l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro
titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere
indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei
materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni
stesse o altri elementi di identificazione.".
Art. 24
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere
che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per
ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del
compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre
alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione
dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici
giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi
che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico,
oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata
una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo
di euro 5.200,00.".
Art. 25
1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22
aprile 1941, n. 633, il n. 3) è sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore
nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile.".
Art. 26
1. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge
22 aprile 1941, ri. 633, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone
in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale
è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno
da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto
o alterato;".
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile
1941, n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio,
o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti
ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale
di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater
ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati
con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette
misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate,
o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente
a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra
questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione
di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui
all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette
a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.".
Art. 27
1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro
103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione
è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00.
La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
Art. 28
1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941,
n.633, è sostituto dal seguente:
"174-ter
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica,
riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche
è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli
171, 171-bis, 171-ter, 171quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies,
con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni
accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni
o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa
è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca
degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento
su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o
più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si
tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione
o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.".
Art. 29
1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai
sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con
decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle
campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.".
Art. 30
1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile
1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi
previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio
commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico
ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi
utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma
1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo
non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza
pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi
ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma
del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza
di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione
e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione
dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione
o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art.
45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna,
sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno
un biennio.".
Art. 31
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione
e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.".
2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n.
633, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma
1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni
ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori
della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività
ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere
l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase
di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e
via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli
apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies.
Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.".
Art. 32
1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Salve le convenzioni internazionali per la protezione
dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio
dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono
essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti
gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile
il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.".
Art. 33
1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione
di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.".
Art. 34
1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri
del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio
di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del
presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione
di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione
speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera
h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione
è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".
Art. 35
1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 194-bis
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma
4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata
al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta,
il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art.
193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o
spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni
inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta,
qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso
la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni
successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data
per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula
una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta
non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice
valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa
ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o
che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del
termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio
e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere
il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il
termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine
perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo
con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308
del codice di procedura civile.".
CAPO II
Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a
favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni
private senza scopo di lucro
Art. 36
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n.
93, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data I° settembre 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975,
i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi
degli articoli 73, comma l; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE
dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria,
i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria
alla identificazione degli aventi diritto ".
Art. 37
1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e
quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonché
la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attività
di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione
e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
CAPO III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 38
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti
alla data del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della
stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione
previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002, non sono
nuovamente protetti.
Art. 39
1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2005,
e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art.
71-septies, nelle seguenti misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e
CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi,
quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.
d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash
memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte;
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW
video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una
capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente
per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi,
quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso
è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica
o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino
al rivenditore.
Art. 40
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela
del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi
della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli
aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai
titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla
SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".
Art. 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993,
n. 159, restano abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della
legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
93.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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