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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE SULLA PRIVACY

di Giuseppe Brigantiavv.briganti@iusreporter.it

TESTI NORMATIVI: D.L.vo 467/2001
SITI WEB: GarantePrivacy.itPrivacy.it

 

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SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Ambito di applicazione della legge 675/1996 – 3. Trattamenti per fini esclusivamente personali – 4. Semplificazioni dei casi e delle modalità di notificazione – 5. Informativa all’interessato – 6. Casi di esclusione del consenso: misure precontrattuali e bilanciamento di interessi – 7. Limiti al diritto di accesso – 8. Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati – 9. Dati sensibili – 10. Verifiche preliminari (dati "semi-sensibili") – 11. Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali all’estero – 12. Misure per il trattamento illecito o non corretto – 13. Sanzioni in tema di notificazione – 14. Trattamento illecito di dati personali – 15. Omessa adozione di misure minime di sicurezza – 16. Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco – 17. False comunicazioni e dichiarazioni – 18. Adeguamento di sanzioni amministrative – 19. Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria – 20. Codici di deontologia e di buona condotta

Panoramica sulle novità introdotte con il D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 467, Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002)

 

 

© 2002 Giuseppe Briganti - Note Legali

La pubblicazione non ha carattere di ufficialità

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1. Introduzione

 

Il D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 467, introduce modifiche ed integrazioni alla nota legge sulla privacy (L. 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)[1].

 

Le disposizioni di cui al suddetto provvedimento sono entrate in vigore il primo febbraio 2002. L’art. 24 del decreto prevede però alcune disposizioni transitorie che verranno segnalate nelle sedi opportune.

 

Come illustrato nella Newsletter 21 – 27 gennaio 2002 del Garante per la protezione dei dati personali[2], queste sono, in sintesi, le maggiori novità introdotte dal provvedimento in esame:

 

 

SEMPLIFICAZIONI

 

Viene snellito il sistema delle notificazioni: il decreto prevede l’individuazione di un elenco tassativo e ristretto di categorie di soggetti tenuti all’obbligo della notificazione.

 

Vengono ampliati i casi per i quali è consentito trattare i dati senza il consenso dell’interessato.

 

Così non sarà più necessario richiedere il consenso per adempiere ad obblighi contrattuali e pre-contrattuali. L’ipotesi riguarda in particolare anche banche e assicurazioni per finalità legate all’espletamento dei servizi richiesti (le modifiche introdotte risolvono il c.d. pregresso bancario, vale a dire la mancata prestazione del consenso da parte dell’interessato alla trasmissione dei dati a terzi da parte del proprio istituto di credito).

 

I soggetti privati titolari del trattamento possono oggi procedere al trattamento dei dati senza il consenso dell’interessato quando vi sia un legittimo interesse del titolare stesso o di un terzo al quale i dati sono comunicati, qualora non prevalga un diritto fondamentale o un altro legittimo interesse della persona interessata (principio del bilanciamento di interessi, da concretizzarsi con provvedimenti del Garante).

 

Senza consenso dell’interessato, ma con l’autorizzazione del Garante, possono oggi essere raccolti ed utilizzati anche alcuni dati sensibili quando si tratti di:

1) taluni trattamenti effettuati, al loro interno, da associazioni che operano in ambito religioso, politico o sindacale, con particolare riferimento alle confessioni religiose ed in presenza di alcune garanzie;

2) trattamenti svolti in presenza di esigenze di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica;

3) trattamenti effettuati per esigenze di investigazioni difensive o per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in conformità con il codice deontologico degli avvocati e degli investigatori.

 

Il modello di informativa, con le indicazioni sull’uso che verrà fatto dei dati dell’interessato e dei diritti che può esercitare, viene snellito. Dovrà, però, essere specificato almeno un responsabile (preferibilmente quello al quale l’interessato può rivolgersi per far valere i suoi diritti).

 

RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE PER I CITTADINI

 

Diventa specifico reato la produzione di dichiarazioni o documenti falsi dinanzi all’Autorità Garante anche in fase ispettiva o l’inosservanza del divieto del Garante di proseguire un trattamento illecito, anche quando non comporti un pregiudizio rilevante.

 

Il Garante potrà bloccare o vietare ogni tipo di trattamento illecito anche in assenza di un pregiudizio rilevante per le persone interessate, diversamente da quanto era previsto in precedenza (eventualmente concedendo dapprima un termine per regolarizzare il trattamento).

 

La raccolta e l’uso di dati, anche attraverso nuove tecnologie, che possono comportare specifici rischi per i diritti e le libertà delle persone dovranno essere preventivamente esaminati dal Garante, il quale dovrà stabilire misure a accorgimenti da rispettare a garanzia delle persone (il cosiddetto prior checking).

 

La legge sulla privacy si applicherà anche alla gestione dei dati effettuata da chi, pur avendo sede in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, utilizza però, per il trattamento dei dati, strumenti situati nel nostro Paese. La norma può riferirsi, ad esempio, ai cosiddetti trattamenti invisibili, come l’invio dei cookies.

 

DEPENALIZZAZIONE


Sono state escluse specifiche conseguenze penali nel caso di trattamenti effettuati per motivi esclusivamente personali, cioè con un computer "domestico", per chi omette le misure minime di sicurezza prescritte dalla normativa sulla privacy.

 

Viene depenalizzata l’omessa, non tempestiva o incompleta notificazione (la comunicazione al Garante dell’esistenza di una banca dati), prevedendo però la pubblicazione del provvedimento dell’Autorità, per compensare l’omessa pubblicità della banca dati. Si pagherà una sanzione amministrativa da 5.164,60 a 30.987,40 euro (da 10 a 60 milioni di lire).

 

I titolari del trattamento che omettono l’adozione delle misure minime di sicurezza possono regolarizzare la loro posizione, anche a fini penali, attuando le misure e con il pagamento di una somma stabilita (il cosiddetto "ravvedimento operoso"). L’ammenda va da 5.164,60 a 41.316,60 euro (da 10 a 80 milioni di lire).

 

MULTE AUMENTATE

 

Sono stati adeguati i livelli di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, anche in riferimento alle capacità economiche del contravventore: la sanzione per la mancata informativa all’interessato arriva fino a 9.296,20 euro (18 milioni di lire) e a 15.493,70 euro (30 milioni di lire) nei casi di maggiore pregiudizio per l’interessato, mentre quella per chi omette di fornire al Garante la documentazione richieste è aumentata fino a 15.493,70 euro (30 milioni di lire).

 

UNA NUOVA CATEGORIA DI DATI: I DATI "SEMI-SENSIBILI"


Il provvedimento in esame introduce una terza categoria di dati, "semi-sensibili" a cavallo tra i "comuni" e i "sensibili" (si dovrà valutare, ad esempio, il regime applicabile a certe liste di sospettati o a nominativi inseriti nelle centrali rischi, a impronte digitali etc.) il cui trattamento potrà iniziare solo dopo che il Garante abbia stabilito preventivamente, entro il gennaio 2003, gli eventuali accorgimenti da adottare (il cosiddetto prior checking).


I CODICI DEONTOLOGICI

 

Importanti settori come Internet, la videosorveglianza, il direct marketing, il rapporto di lavoro, l’informazione commerciale, le cosiddette centrali rischi saranno disciplinati attraverso i codici di deontologia e di buona condotta, che dovranno essere promossi dal Garante entro il giugno 2002, e messi a punto dagli organismi rappresentativi dei vari settori (finora, quelli adottati, riguardano l’attività dei giornalisti, degli storici e degli statistici), previa verifica da parte dell’Autorità della loro conformità alla legge.


PRIVACY E TELECOMUNICAZIONI

 

La legge introduce altre garanzie in materia di telecomunicazioni: l’obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazioni di informare adeguatamente il pubblico circa l’identificazione della linea chiamante e l’esigenza che i fornitori stessi assicurino la disattivazione di tale servizio per le chiamate di emergenza.

I fornitori di servizi telefonici dovranno rendere effettivo l’uso di modalità di pagamento alternative alla fatturazione in modo da assicurare l’anonimato dell’utente (ad es.: carte pre-pagate)[3].

 

 

Nel prosieguo verranno succintamente presentate le novità riguardanti la materia, riportando nel loro testo vigente gli articoli della legge sulla privacy oggetto del recente intervento legislativo[4].

 

SOMMARIO

 

 

2. Ambito di applicazione della legge 675/1996

 

Il testo dell’art. 2 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

2. (Ambito di applicazione). 1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea deve designare ai fini dell’applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.

 

SOMMARIO

 

 

3. Trattamenti per fini esclusivamente personali

 

Il testo dell’art. 3 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

3. (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali). 1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15, nonché l’articolo 18.

 

L’art. 18 della legge sulla privacy dispone che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. L’art. 2050 cod. civ., com’è noto, regola la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose addossando a colui che effettua il trattamento di dati personali l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

 

L’art. 15, primo comma, L. 675/1996, relativo alla sicurezza dei dati, prevede che i dati personali oggetto di trattamento debbano essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

 

La nuova formulazione dell’art. 3 L. 675/1996 esclude invece che al trattamento di dati svolto per fini esclusivamente personali si applichi l’art. 36 della medesima legge (omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)[5].

 

SOMMARIO

 

 

4. Semplificazioni dei casi e delle modalità di notificazione

 

Il testo dell’art. 7 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

7. (Notificazione). 1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono essere indicati e deve precedere l’effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento[6].

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all’Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l’eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13[7]; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante[8].

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3[9].

5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c) e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;

b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell’articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;

c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31[10].

5-ter. Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

a) è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b);

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all’organizzazione di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e);

e) è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo;

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;

g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell’attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre autorità;

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;

q) è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;

q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31[11].

5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:

a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettera a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;

b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;

c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con i provvedimenti analoghi[12].

5-quinquies. Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta[13].

 

Si prevede altresì (art. 3, comma 4, D.L.vo 467/2001) che le disposizioni di cui:

- all’art. 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, L. 675/1996

- all’art. 13, comma 1, lett. b, L. 675/1996

- all’art. 28, comma 7, L. 675/1996

siano abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all’art. 33, comma 3, L. 675/1996 in applicazione delle modifiche introdotte dal decreto in esame all’art. 7, comma 1, della legge sulla privacy.

 

SOMMARIO

 

 

5. Informativa all’interessato

 

Il testo dell’art. 10 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

10. (Informazioni rese al momento della raccolta). 1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’articolo 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili[14].

2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

 

SOMMARIO

 

 

6. Casi di esclusione del consenso: misure precontrattuali e bilanciamento di interessi

 

Il testo dell’art. 12 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

12. (Casi di esclusione del consenso). 1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31;

e) è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tal caso, si applica il codice di deontologia di cui all’articolo 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato[15].

 

SOMMARIO

 

 

7. Limiti al diritto di accesso

 

Il testo dell’art. 14 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

14. (Limiti all’esercizio dei diritti). 1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h);

e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l’attuazione.

 

SOMMARIO

 

 

8. Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati

 

Il testo dell’art. 20 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

20. (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati). 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell’interessato;

a-bis) qualora siano necessarie per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

d) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all’articolo 25;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;

h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27.

 

Per comunicare a terzi i dati necessari ai fini dell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l’interessato non sarà pertanto più necessario raccogliere il consenso di quest’ultimo.

 

Ciò semplifica le attività svolte in outsourcing, ostacolate in precedenza dal mancato parallelismo tra la previsione di deroga del consenso presente nell’ipotesi di obbligo legale sia per l’attività di trattamento che per quella di comunicazione rispetto alla possibilità di prescindere da esso, nel caso di adempimento ad un obbligo contrattuale, solamente per le attività di trattamento e non anche per quelle di comunicazione.

 

“Tale asimmetria aveva sconcertato il mondo aziendale, che aveva subito ravvisato in tale previsione un ostacolo per tutte le attività realizzate in outsourcing. Le aziende erano, così, obbligate ad acquisire il consenso per comunicare a società terze i dati dell’interessato necessari per l’espletamento di attività richieste dallo stesso. Data la bassa percentuale di ritorno del consenso e gli alti costi di una esecuzione autarchica dei servizi appaltati all’esterno, molto spesso si ricorreva a nominare le società esterne quali responsabili del trattamento, al fine di poter considerare il flusso dei dati dal titolare a tali soggetti non più come una ‘comunicazione’, bensì come un ‘trattamento’ e, quindi, riconducibile all’esenzione del consenso prevista dall’art. 12 della legge”[16].

 

Le modifiche introdotte con il D.L.vo 467/2001 non fanno d’altra parte venir meno, in capo ai soggetti ai quali i dati sono comunicati, gli obblighi imposti a costoro quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

 

SOMMARIO

 

 

9. Dati sensibili

 

Il testo dell’art. 22 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

22. (Dati sensibili). 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:

a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati[17];

b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;

c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

 

SOMMARIO

 

 

10. Verifiche preliminari (dati “semi-sensibili”)

 

Dopo l’articolo 24 della legge sulla privacy, il provvedimento in esame ha introdotto il seguente art. 24-bis.

 

Art. 24-bis. (Altri dati particolari). 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare[18].

 

Come già rilevato, il D.L.vo 467/2001 introduce, con questa disposizione, una nuova categoria di dati personali, che va a collocarsi in una posizione intermedia tra la categoria dei dati comuni e quella dei dati sensibili.

 

SOMMARIO

 

 

11. Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali all’estero

 

Il testo dell’art. 28 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

28. (Trasferimento di dati personali all'estero). 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato.

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;

d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995;

g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7[19].

 

SOMMARIO

 

 

12. Misure per il trattamento illecito o non corretto

 

Il testo dell’art. 31 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

31. (Compiti del garante). 1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.

 

SOMMARIO

 

 

13. Sanzioni in tema di notificazione

 

Il testo dell’art. 34 della legge sulla privacy è stato interamente sostituito dal provvedimento in esame:

 

34. (Omessa o incompleta notificazione). 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessantamilioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.

 

Si prevede altresì che alle violazioni dell'articolo 34 L. 675/1996 commesse prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 467, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507[20].

 

Il testo previgente dell’art. 34 L. 675/1996 puniva l’omessa o infedele notificazione con sanzioni penali (reclusione). Sull’infedele notificazione si veda oggi l’art. 37-bis L. 675/1996, inserito dal provvedimento in esame[21].

 

SOMMARIO

 

 

14. Trattamento illecito di dati personali

 

Il testo dell’art. 35 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

35. (Trattamento illecito di dati personali). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.

 

SOMMARIO

 

 

15. Omessa adozione di misure minime di sicurezza

 

Il testo dell’art. 36 della legge sulla privacy è stato interamente sostituito dal provvedimento in esame:

 

36. (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati). 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili[22].


Per i procedimenti penali in corso per il reato di cui all'articolo 36 L. 675/1996, entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del D.L.vo 28/12/2001 n. 467, l'autore del reato può fare richiesta all'autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma 2, n.t., L. 675/1996. L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2, n.t., L. 675/1996.

 

Il nuovo testo dell’art. 36 L. 675/1996 sostituisce dunque al delitto previsto dalla norma previgente, punito esclusivamente con la pena della reclusione, una contravvenzione punita alternativamente con l’arresto o l’ammenda.

 

Inoltre, il secondo comma dell’art. 36 prevede oggi una particolare causa di estinzione del reato, data dall’adempimento nel termine assegnato delle prescrizioni impartite per la regolarizzazione e dal pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione.

 

SOMMARIO

 

 

16. Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco

 

Il testo dell’art. 37 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

37. (Inosservanza dei provvedimenti del garante). 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

 

SOMMARIO

 

 

17. False comunicazioni e dichiarazioni

 

Dopo l’art. 37 della L. 675/1996, il provvedimento in esame ha inserito il seguente art. 37-bis:

 

37-bis. (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante). 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

SOMMARIO

 

 

18. Adeguamento di sanzioni amministrative

 

Il testo dell’art. 39 della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

39. (Sanzioni amministrative). 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.

 

SOMMARIO

 

 

19. Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria

 

Il testo dell’art. 41, primo comma, della legge sulla privacy, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, risulta essere il seguente (le modifiche sono segnalate in corsivo):

 

41. (Disposizioni transitorie). 1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.

(omissis)

 

SOMMARIO

 


20. Codici di deontologia e di buona condotta

 

L’art. 20 del D.L.vo 467/2001 prevede che, al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, il Garante promuova – entro il 30 giugno 2002 – la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati dal secondo comma della disposizione in esame.

 

Ai sensi di detto secondo comma, i codici di deontologia e di buona condotta dovranno riguardare il trattamento di dati personali:

 

a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato;

 

b) necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l’informativa all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili;

 

c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni;

 

d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati;

 

e) effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato;

 

f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa N. R (91) 10 in relazione all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

 

g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantirne la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e buona condotta costituisce, secondo il terzo comma della disposizione in esame, condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati.

 

SOMMARIO

 

 



[1] Il testo della legge 675/1996 (G.U. Serie gen. n. 5 dell’8 gennaio 1997) ha subito modifiche ed integrazioni, nel corso degli anni, ad opera dei seguenti provvedimenti: D.L.vo 123/1997, D.L.vo 255/1997, D.L.vo 135/1998, D.L.vo 171/1998, D.L.vo 389/1998, D.L.vo 51/1999, D.L.vo 135/1999, D.L.vo 281/1999, D.L.vo 282/1999.

[2] La newsletter è pubblicata on-line nel sito GarantePrivacy.it.

[3] Il D.L.vo 467/2001 introduce infatti modifiche ed integrazioni anche al D.L.vo 13 maggio 1998 n. 171 (Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica). Si veda in proposito il Capo III del provvedimento in esame.

[4] Agli effetti dell’applicazione del decreto legislativo in esame, valgono le definizioni elencate nell’art. 1, comma 2, L. 675/1996 (art. 1, comma 1, D.L.vo 467/2001).

[5] Sull’art. 36 L. 675/1996, anch’esso interessato dal recente intervento legislativo, si veda infra, par. 15.

[6] Disposizione abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all’art. 33, comma 3, L. 675/1996 in applicazione delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame all’art. 7, comma 1, L. 675/1996.

[7] Ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 467/2001, la modifica di cui nel testo si applica a decorrere dal primo marzo 2002.

[8] V. nota n. 6.

[9] V. nota n. 6.

[10] V. nota n. 6.

[11] V. nota n. 6.

[12] V. nota n. 6.

[13] V. nota n. 6.

[14] V. nota n. 7.

[15] Ai sensi dell’art. 24, comma 2, D.L.vo 467/2001, i provvedimenti attuativi della disposizione di cui nel testo devono essere adottati, in sede di prima applicazione del provvedimento in esame, entro centoventi giorni a decorrere dal primo ottobre 2002.

[16] S. Melchionna, LA NUOVA PRIVACY: semplificazioni senza rinunciare a regole e garanzie (D.lgs. 467/2001), in Privacy.it, www.privacy.it, www.privacy.it/melchionna05.html.

[17] Ai sensi dell’art. 24, comma 3, D.L.vo 467/2001, in sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art. 22 n.t. L. 675/1996, le garanzie previste nella medesima lettera a) sono determinate dall’associazione, dall’ente o dall’organismo entro il 30 giugno 2002.

[18] V. nota n. 15.

[19] V. nota n. 6.

[20] D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

[21] V. infra, par. 17.

[22] D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758, Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

 

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