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La c.d. pubblicità informativa dell’avvocato La proposta di regolamento
integrativo dell’art. 17 del codice deontologico forense approvata dalla
Commissione deontologia del CNF il 14 dicembre 2001 |
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di Giuseppe Briganti – avv.briganti@iusreporter.it © 2002 Giuseppe Briganti - Note Legali |
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La formulazione originaria dell’art. 17 del codice
deontologico forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile
1997 prevedeva il divieto di pubblicità per gli avvocati, in linea con il
tradizionale atteggiamento di chiusura dimostrato dall’ordinamento
professionale italiano.
La norma stabiliva il divieto di qualsiasi pubblicità
dell’attività professionale.
Erano d’altra parte consentite:
- l’indicazione nei rapporti coi terzi (carta da lettera,
rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a
diffusione internazionale) di propri particolari rami di attività;
- l’informazione agli assistiti e ai colleghi
sull’organizzazione dell’ufficio e sull’attività professionale svolta;
- l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che
avesse fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo avesse
espressamente previsto o avesse disposto per testamento in tal senso, ovvero vi
fosse il consenso unanime dei suoi eredi.
L’attività di informazione consentita doveva in ogni caso
essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.
Fino alla recente modifica della norma sopra richiamata,
intervenuta nel 1999, l’Italia era rimasta dunque uno dei pochi paesi europei a
prevedere un divieto assoluto di pubblicità per gli avvocati.
La modifica dell’art. 17 del codice deontologico forense, attuata
con delibera del CNF in data 16/10/1999, ha infatti eliminato, nei limiti che
si vedranno, il divieto assoluto di pubblicità, consentendo all’avvocato di
fornire “informazioni sull’esercizio professionale”.
Mentre la vecchia formulazione della norma permetteva al
professionista di dare informazioni sulla propria attività ai soli colleghi e
clienti – soggetti già sostanzialmente informati – oggi l’avvocato italiano ha
dunque la possibilità di dare informazioni sulla propria attività
professionale anche a potenziali clienti, secondo correttezza e
verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli
obblighi di segretezza e di riservatezza[1].
Secondo la disposizione in esame:
- con riguardo ai mezzi, l’informazione può essere data attraverso opuscoli,
carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori,
reti telematiche, anche a diffusione internazionale;
- con riguardo ai contenuti, è consentita l’indicazione nei rapporti
con i terzi di propri particolari rami di attività.
Si consente inoltre l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi
sia consenso unanime dei suoi eredi.
La c.d. pubblicità informativa dell’avvocato deve
pertanto concretizzarsi in un’attività finalizzata a fornire ai potenziali
clienti informazioni corrette e veritiere sull’attività professionale, che
siano utili nell’interesse di questi ultimi.
Con l’eliminazione del divieto di pubblicità, nei limiti
sopra illustrati, si è posto quindi il problema di stabilire con esattezza i
confini tra i comportamenti consentiti e quelli vietati, con riguardo anche
alle disposizioni degli artt. 18 e 19 del codice deontologico[2].
L’art. 18, nel regolare i rapporti con la stampa e
con gli altri mezzi di diffusione, prevede che l’avvocato debba ispirarsi a
criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia
per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte
assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi; il
difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso,
può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano
coperte dal segreto di indagine.
Costituisce in ogni caso violazione della regola
deontologica perseguire fini pubblicitari, anche mediante contributi
indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri
successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere
rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
L’art. 19 (“Divieto di
accaparramento di clientela”) stabilisce il divieto per l’avvocato di offrire
prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta
all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o
altri mezzi illeciti. L’avvocato non può corrispondere ad un collega, o ad
un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso
quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
Costituisce in particolare
infrazione disciplinare, secondo la disposizione, l’offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi.
Il divieto mira a colpire un
fenomeno diverso dalla pubblicità in sé considerata. L’accaparramento di
clientela si estrinseca nell’uso di mezzi scorretti, slegati da ogni
riferimento alle proprie competenze professionali, al fine di acquisire
incarichi e clientela.
Ne è un esempio l’offerta di
prestazioni professionali alle vittime di incidenti, tramite distribuzione di
biglietti da visita nelle corsie degli ospedali.
Il 14 dicembre 2001, la Commissione deontologia del CNF
(presieduta dall’Avv. Remo Danovi) ha approvato il testo definitivo della
proposta di regolamento integrativo del codice deontologico forense riguardante
la pubblicità informativa degli avvocati.
Il Regolamento dovrà ora essere sottoposto
all’approvazione del plenum del CNF.
Secondo la proposta, il testo dell’art. 17 del codice
deontologico dovrebbe essere così modificato:
Articolo
17
Informazioni
sull’esercizio professionale
È
consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale,
secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della
professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
I.
L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento
allegato.
Occorre subito rilevare che l’art.
17, sia nella sua formulazione attuale che in quella proposta dalla Commissione
deontologia del CNF, si riferisce alle sole “informazioni sull’esercizio
professionale”.
Cosa ben diversa e
deontologicamente lecita, fermo restando il rispetto dei principi generali, è
la gestione da parte degli avvocati di siti web di informazione giuridica, la
loro collaborazione a riviste giuridiche on-line o la partecipazione, ad
esempio, a mailing list[3].
Il regolamento, che andrà a costituire pertanto parte
integrante dell’art. 17, prevede quanto segue.
I) Mezzi di informazione
Devono ritenersi consentiti, ai sensi della
proposta di regolamento:
·
i mezzi ordinari, vale a dire carta da lettere, biglietti
da visita e targhe
·
le brochures informative – opuscoli, circolari – inviate
anche a mezzo posta. Si esclude tuttavia la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate
Nel rispetto degli imprescindibili
principi generali di cui all’art. 17, la proposta di regolamento consente
dunque l’invio di brochure informative, anche per posta, ai potenziali clienti.
Mezzo che d’altra parte deve ritenersi contemplato anche dall’attuale, seppur
vaga, formulazione della norma.
Quel che il regolamento si
preoccupa di vietare è invece, a parere di chi scrive, un uso distorto di
questo strumento informativo. Come si vedrà, infatti, è proibita la
distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste (da intendersi: in maniera
indiscriminata) o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in
locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e
simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial e così via
Vale la pena infine rilevare sin
d’ora che il Consiglio dell’Ordine di Milano, chiamato a pronunciarsi sulla
liceità delle consulenze on-line fornite dagli avvocati, tra gli argomenti a
sostegno della conclusione affermativa ha portato proprio quello
dell’assimilabilità delle consulenze via Internet all’invio di brochure
informative a potenziali clienti, che ha ritenuto certamente lecito – nel
rispetto dei generali principi di cui all’art. 17 – posto che le brochure “non
sono altro che una vera e propria dichiarazione di disponibilità (e di volontà)
del collega, che le invia, a essere contattato dai nuovi clienti, per offrire
loro la propria consulenza”. L’argomento delle consulenze on-line verrà
approfondito nel prosieguo.
·
gli annuari professionali, le rubriche, i repertori
e i bollettini con informazioni giuridiche (ad esempio con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza)
·
i rapporti con la stampa, nei limiti di quanto
stabilito dall’art. 18 del codice deontologico forense sopra illustrato
·
i siti web e le reti telematiche (Internet),
purché detti siti siano propri dell’avvocato o di studi legali associati o di
società di avvocati, nei limiti dell’informazione e previa segnalazione al
Consiglio dell’Ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato
è tenuto, secondo la proposta, a procedere alla loro segnalazione al Consiglio
dell’Ordine di appartenenza entro 120 giorni dalla data di approvazione del
regolamento.
Devono ritenersi vietati tutti i mezzi non
espressamente consentiti. A titolo esemplificativo si vietano:
·
i mezzi televisivi e radiofonici
·
i giornali – quotidiani e periodici – e gli annunci
pubblicitari in genere
·
i mezzi di divulgazione anomali: distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a soggetti indeterminati, nelle
cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione
in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e
simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial e così via
·
le sponsorizzazioni
·
le telefonate di presentazione e le visite a
domicilio non specificatamente richieste
·
l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e
consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi
Devono ritenersi consentiti se previamente approvati
dal Consiglio dell’Ordine, in relazione alla modalità e finalità previste:
·
i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli
studi professionali
II) Contenuti dell’informazione
Sono consentiti e possono essere indicati i
seguenti dati:
·
i dati personali necessari:
o
nomi
o
indirizzi (anche web)
o
numeri di telefono e fax, indirizzi di posta elettronica
o
dati di nascita e di formazione del professionista
o
lingue conosciute
o
articoli e libri pubblicati
o
attività didattica
o
onorificenze
o
quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che
attiene all’attività professionale esercitata
·
le informazioni sullo studio:
o
composizione
o
nome dei fondatori anche defunti
o
attività prevalenti svolte
o
numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura
·
l’indicazione di un logo
·
l’indicazione della certificazione di qualità.
L’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
·
Consulenza on-line. È
consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta
di consulenza nel rispetto dei seguenti obblighi:
o
indicazione dei dati anagrafici, partita IVA
e Consiglio dell’Ordine di appartenenza
o
impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice
deontologico. Nel sito dovrà essere riprodotto il testo del codice
deontologico ovvero dovranno essere precisati i modi o mezzi per consentirne il
reperimento o la consultazione
o
indicazione della persona responsabile
o
specificazione degli estremi della eventuale polizza
assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e
indicazione dei massimali
o
indicazione delle vigenti tariffe professionali per
la determinazione dei corrispettivi
La questione delle consulenze
on-line è stata ed è tutt’ora largamente dibattuta[4]. In proposito
pare opportuno ricordare in questa sede il parere espresso dal Consiglio
dell’Ordine di Milano in data 2 ottobre 2000, sopra richiamato.
Dopo aver evidenziato l’assenza di
una specifica disciplina in materia nel vigente codice deontologico, il CdO
milanese rileva che i contatti stabiliti via Internet, e l’eventuale successivo
negozio che ne derivi, scaturiscono sempre da un’iniziativa dell’utente; di
conseguenza, prosegue il CdO, l’offerta di consulenza via Internet deve essere
tenuta ben distinta dalla pubblicità vietata dal codice deontologico.
Ciò in quanto la pubblicità
prevede un’esibizione del prodotto o del servizio reclamizzato, tramite
manifesti o tramite mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, TV),
spesso imposta in modo disturbante per chi, su quel veicolo, cerca tutt’altro.
Come già si è avuto modo di
rilevare, con l’entrata in vigore del nuovo art. 17, nel rispetto dei
principi di correttezza, lealtà e soprattutto decoro professionale,
l’offerta di consulenze legali via Internet, ritiene il CdO milanese, non può
pertanto rappresentare qualcosa di radicalmente diverso rispetto, ad esempio,
all’invio di brochure informative; invio da ritenersi certamente
deontologicamente lecito, con l’osservanza dei principi di cui sopra, posto che
di altro non si tratta che di una vera e propria dichiarazione di disponibilità
e di volontà dell’avvocato che le invia ad essere contattato dai nuovi clienti,
per offrire loro la propria consulenza.
Da un punto di vista deontologico,
il CdO rileva poi l’assoluta indifferenza del mezzo utilizzato per
l’espetamento dell’incarico professionale, sia esso telefono, fax o e-mail.
Viene pertanto escluso dal CdO che
l’offerta di consulenze on-line possa essere fatta rientrare nelle ipotesi
disciplinate dall’art. 18 (che si riferisce a offerte di servizi a mezzo
“stampa o altri mezzi di diffusione”) e dall’art. 19 (offerta di prestazioni
professionali a mezzo agenzie, procacciatori o altri mezzi illeciti).
Rimane d’altra parte esclusa la
possibilità di offrire consulenza tramite siti web gestiti da terzi (società di
servizi, associazioni ecc.).
Alla luce dei principi di dignità
professionale e del divieto di accaparramento di clientela, il CdO milanese
conclude ribadendo in ogni caso il divieto di vanterie sulla rapidità o qualità
della consulenza, sulle percentuali di vittorie delle cause, così come ogni
“garanzia di risultato”, l’offerta di consulenze gratuite, ma anche
l’indicazione specifica delle tariffe che si intendono applicare – salvo le
stesse non si sostanzino in un semplice richiamo a quelle forensi in vigore. Si
riconosce d’altra parte la possibilità per l’avvocato, dopo essere stato
contattato dal potenziale cliente, di
concordare anche via e-mail con lo stesso il criterio di determinazione dei
suoi onorari.
In materia di consulenze on-line
degli avvocati, un cenno deve essere fatto anche alla direttiva
europea sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno), non ancora attuata in Italia.
Ai fini
del citato provvedimento, per servizi della società dell’informazione
devono intendersi tutti quei servizi prestati normalmente dietro retribuzione,
a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di
elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati,
su richiesta individuale del destinatario dei servizi (considerando n. 17).
In
particolare, la direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché il
prestatore di un servizio della società dell’informazione – fatti salvi gli
altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario – renda
facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio
e alle competenti autorità almeno le informazioni minime elencate
nell’art. 5, vale a dire:
a) il nome
del prestatore;
b)
l’indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;
c) gli
estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare
direttamente ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo di posta
elettronica;
d) qualora
il prestatore sia iscritto in un registro del commercio o analogo pubblico
registro, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di
immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto
registro;
e) qualora
un’attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente
autorità di controllo;
f) per
quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate:
- l’ordine
professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore sia iscritto;
- il titolo
professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- un
riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento
nonché le modalità di accesso alle medesime;
g) se
il prestatore esercita un’attività soggetta ad IVA, il numero di
identificazione di cui all’articolo 22, par. 1, della direttiva 77/388/CEE del
17 maggio 1977.
Delle professioni regolamentate[5], tra cui
figura naturalmente quella forense, la direttiva si occupa anche nell’art. 8:
“1. Gli
Stati membri provvedono affinché l'impiego di comunicazioni commerciali che
costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte,
fornite da chi esercita una professione regolamentata, siano autorizzate nel
rispetto delle regole professionali relative, in particolare, all'indipendenza,
alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla
lealtà verso clienti e colleghi.
2. Fatta
salva l'autonomia delle associazioni e organizzazioni professionali, gli Stati
membri e la Commissione le incoraggiano a elaborare codici di condotta a
livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a
fini di comunicazioni commerciali, nel rispetto del paragrafo 1.
3.
Nell'elaborare proposte di iniziative comunitarie eventualmente necessarie per
il buon funzionamento del mercato interno relativamente alle informazioni di
cui al paragrafo 2, la Commissione tiene in debito conto i codici di condotta
applicabili a livello comunitario, e agisce in stretta cooperazione con le
pertinenti associazioni e organizzazioni professionali.
4. La presente direttiva integra le direttive comunitarie concernenti l'accesso
alle attività delle professioni regolamentate e il loro esercizio.”
È del
resto fatta salva dalla direttiva sul commercio elettronico la disciplina
contenuta nella direttiva 97/7/CE, attuata in Italia con il D.L.vo 185/1999 e
relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Ai sensi
dell’art. 1 del D.L.vo 185/1999, fornitore è la persona fisica e
giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività
professionale. Come si vede, il campo d’azione del provvedimento non è limitato
alle sole attività di impresa o commerciali e pertanto l’attività legale
on-line rientra nel suo ambito di applicazione. L’avvocato sarà dunque tenuto a
rispettare, in particolare, gli obblighi di informazione dettati dall’art. 3
del provvedimento[6].
Deve ritenersi vietata l’indicazione da parte
dell’avvocato di tutti i dati non espressamente consentiti dalla proposta
di regolamento. A titolo esemplificativo si prevede che non possano
essere indicati i seguenti dati:
·
i dati che riguardano terze persone
·
i nomi dei clienti. Il divieto sussiste anche in
presenza del consenso dei clienti stessi
·
le specializzazioni, salvo le specifiche ipotesi
previste dalla legge
·
i prezzi delle singole prestazioni. È vietato
pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita
·
le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione
dei meriti
·
il fatturato individuale o dello studio
·
le promesse di recupero
·
l’offerta comunque di servizi in relazione a quanto
disposto dall’art. 19 del codice deontologico, sopra illustrato
È infine consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto,
che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo
abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso,
ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
In chiusura di questo breve commento si segnala
l’esistenza sul Web di un gruppo di discussione sulla deontologia forense, la
cui home page è raggiungibile all’indirizzo http://it.groups.yahoo.com/group/DeontologiaForense.
[1] Cfr. F. Tommasi, L’avvocato in rete in Internet. Nuovi problemi e questioni controverse, a c. di G. Cassano, Milano, Giuffré, 2001, p. 638.
Ai sensi dell’art. 4 del codice deontologico forense, anch’esso modificato dalla delibera del CNF del 16 ottobre 1999, nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività. Del pari, l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
L’art. 2.6. del codice deontologico degli avvocati della Comunità Europea (approvato con delibera del Consiglio degli ordini forensi d’Europa il 28/10/1988 e ratificato dal CNF il 23/06/1989) prevede l’obbligo per l’avvocato di non fare e di non farsi fare alcuna pubblicità personale nel paese ove questa sia vietata. L’avvocato ha altresì l’obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui le regole dell’ordine forense cui appartiene glielo permettano.
È interessante notare come, secondo la disposizione appena citata, la pubblicità personale, in particolare quella attraverso i mezzi di comunicazione di massa, sia ritenuta aver luogo là dove essa è autorizzata, qualora l’avvocato interessato dimostri che essa è stata fatta per essere portata a conoscenza di clienti esistenti o potenziali che si trovino in un luogo ove tale pubblicità è permessa e che la sua diffusione altrove sia accidentale.
[2] Alcuni Consigli dell’Ordine hanno approvato dei regolamenti locali per disciplinare la pubblicità informativa. Un esempio è il regolamento adottato dall’Ordine degli Avvocati di Genova, consultabile nel sito relativo all’indirizzo www.diclemente.it/avvGenova.
[3] Cfr. M. Bonanno, Proposte di Regolamenti integrativi del codice deontologico forense (approvate a Roma il 14 dicembre 2001). Breve introduzione, in Diritto & Diritti, www.diritto.it, www.diritto.it/articoli/processuale_civile/bonanno.html.
[4] Sull’argomento si veda F. Tommasi, L’avvocato in rete, cit., pp. 635 ss.
[5] L’art. 2, lett. g, della direttiva sul commercio elettronico definisce professione regolamentata la professione ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, o dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
[6] È interessante notare come l’applicabilità alle consulenze on-line dell’art. 10 del D.L.vo 185/1999 (“Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza”), con riguardo alla conclusione di un contratto a distanza con un consumatore (vale a dire con la persona fisica che agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta), impedisce agli avvocati l’uso del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax in assenza del preventivo consenso del consumatore destinatario. La norma prevede d’altra parte che tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle in cui sopra, qualora consentano una comunicazione individuale, possano essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Alla violazione della disposizione in esame, così come alla violazione dell’art. 3 richiamato nel testo, sono riconnesse le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 12 D.L.vo 185/1999.
Un’eventuale attività di spamming posta in essere dall’avvocato, oltre alle sanzioni disciplinari dovute alla violazione dei principi deontologici – tale attività potrebbe essere ricompresa forse nella nozione di “mezzi di divulgazione nomali” contemplata dalla proposta di regolamento – andrebbe incontro dunque anche alle sanzioni previste dal citato art. 12 D.L.vo 185/1999 o, a seconda della fattispecie, a quelle penali stabilite dall’art. 35 della L. 675/1996 (Per un approfondimento sul tema dello spamming si rimanda al mio scritto: G. Briganti, Spamming e diritto, in Iusreporter, www.iusreporter.it, www.iusreporter.it/Testi/doc-spamming.htm).
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