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Testo senza carattere di ufficialità - Note Legali - Pubblicato nel: maggio 2004 - FONTE: www.innovazione.gov.it
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TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Firma digitale: le regole tecniche

L'autenticità e la validità di un documento attraverso procedure informatiche che ne garantiscano anche l'integrità e la sicurezza dei dati contenuti sono fondamentali prerogative nell'attuale processo di creazione di una PA aperta ed interoperabile.

L'Italia è oggi all'avanguardia nell'uso legale della firma digitale in quanto è stato il primo Paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici attraverso la progressiva definizione di un quadro normativo di riferimento per le Amministrazioni.

L'obiettivo del rilascio e utilizzo di un milione di firme digitali entro il 2003 (obiettivo definito nel corso del CMSI del 13 febbraio 2002) é stato ormai ampiamente raggiunto e a marzo 2004, infatti, sono state 1.250.000 le firme digitali complessivamente emesse da parte degli attuali Enti certificatori.

In seguito all'introduzione dei dettami europei in materia di firme elettroniche anche la normativa italiana ha dovuto adeguarsi a nuovi criteri e regole per avere prodotti e dispositivi di firma sicuri e conformi alle norme riconosciute a livello internazionale e individuate dalla Commissione Europea a partire dalla direttiva 1999/93/CE.

Con il DPCM del 13 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. 27 aprile 2004, sono state definite le nuove "Regole Tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici" che sostituiscono quelle definite nel 1999 (dpcm 8 febbraio 1999).

Il documento contiene disposizioni per la generazione, apposizione e verifica delle firme digitali che si applicano ai certificatori che rilasciano al pubblico certificati "qualificati" ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr 445/2000) e successive modificazioni (DPR 7 aprile 2003 n.137) e ai certificatori "accreditati" ai quali si applicano anche le regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici.


 


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

(G.U. n. 98 del 27 aprile 2004)


Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e in particolare l'articolo 8, comma 2;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della
direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la decisione della Commissione europea 14 luglio 2003, relativa alla
pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a
prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 175/45
del 15 luglio 2003 che induce ad integrare in tal senso le premesse del provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001, con il quale
è stata attribuita al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra
l'altro, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri
nelle materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della società dell'informazione,
nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche;
Sentito il Ministro per la funzione pubblica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla
direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata
con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

DECRETA


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute negli articoli 1
e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni. Si intende, inoltre, per:
a) TESTO UNICO, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) DIPARTIMENTO, il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri o altro organismo di cui si avvale il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie;
c) CHIAVI, la coppia di chiavi asimmetriche come definite all'articolo 22, comma 1,
lettera b), del testo unico;
d) IMPRONTA di una sequenza di simboli binari (bit), la sequenza di simboli binari (bit)
di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una
opportuna funzione di hash;
e) FUNZIONE DI HASH, una funzione matematica che genera, a partire da una generica
sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto
impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit)
per le quali la funzione generi impronte uguali;
f) EVIDENZA INFORMATICA, una sequenza di simboli binari (bit) che può essere
elaborata da una procedura informatica;
g) RIFERIMENTO TEMPORALE, informazione, contenente la data e l'ora, che viene
associata ad uno o più documenti informatici;
h) VALIDAZIONE TEMPORALE, il risultato della procedura informatica, con cui si
attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale
opponibile ai terzi;
i) MARCA TEMPORALE, un'evidenza informatica che consente la validazione temporale.


Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del testo unico, le
regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme digitali.
2. Le disposizioni di cui al titolo II si applicano ai certificatori che rilasciano al pubblico
certificati qualificati ai sensi del testo unico.
3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai sensi del testo unico si
applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2, anche le disposizioni di cui al titolo
III.
4. I certificatori accreditati devono disporre di un sistema di validazione temporale
conforme alle disposizioni di cui al titolo IV.
5. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione
europea e dello spazio economico europeo in conformità alle norme nazionali di
recepimento della direttiva 1999/93/CE, è consentito di circolare liberamente nel
mercato interno.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli Stati non appartenenti
all'Unione europea con i quali siano stati stipulati specifici accordi di riconoscimento
reciproco.


TITOLO II
REGOLE TECNICHE DI BASE


Art. 3
Norme tecniche di riferimento
1. I prodotti di firma digitale e i dispositivi sicuri di firma di cui all'articolo 29-sexies
del testo unico, devono essere conformi alle norme generalmente riconosciute a
livello internazionale o individuate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 1999/93/CE.
2. Gli algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali e le funzioni di hash sono
individuati ai sensi del comma 1.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione di una firma, non produce gli effetti di cui
all'articolo 10, comma 3, del testo unico, se contiene macroistruzioni o codici
eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i
dati nello stesso rappresentati.


Art. 4
Caratteristiche generali delle chiavi per la creazione e la verifica della firma
1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma può essere attribuita
ad un solo titolare.
2. Se il titolare appone la sua firma per mezzo di una procedura automatica, deve
utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le altre in suo possesso.
3. Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per apporre la firma del
medesimo titolare, deve essere utilizzata una coppia di chiavi diversa per ciascun
dispositivo.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica della firma ed i
correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:
a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica delle firme
apposte o associate ai documenti;
b) chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle firme
apposte o associate ai certificati qualificati, alle liste di revoca (CRL) e
sospensione (CSL), ovvero alla sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di
marcatura temporale;
c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle
marche temporali.
5. Non è consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni diverse da quelle
previste, per ciascuna tipologia, dal precedente comma 4.
6. In deroga a quanto stabilito al comma 5, le chiavi di certificazione di cui al comma
4, lettera b), possono essere utilizzate per altre finalità previa autorizzazione da
parte del Dipartimento.
7. La robustezza delle chiavi deve essere tale da garantire un adeguato livello di
sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.


Art. 5
Generazione delle chiavi
1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata mediante dispositivi e
procedure che assicurino, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, l'unicità e la robustezza della coppia generata, nonché la segretezza
della chiave privata.
2. Il sistema di generazione della coppia di chiavi deve comunque assicurare:
a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e
di verifica utilizzati;
b) l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;
c) l'identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione.


Art. 6
Modalità di generazione delle chiavi
1. Le chiavi di certificazione possono essere generate esclusivamente dal
responsabile del servizio.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata, autonomamente dal
titolare, deve avvenire all'interno del dispositivo sicuro per la generazione delle
firme, che deve essere rilasciato o indicato dal certificatore.
4. Il certificatore deve assicurarsi che il dispositivo sicuro per la generazione delle
firme, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza
di cui all'articolo 29-sexies del testo unico e all'articolo 9 del presente decreto.
5. Il titolare è tenuto ad utilizzare esclusivamente il dispositivo fornito dal
certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli indicati dal certificatore stesso.


Art. 7
Conservazione delle chiavi
1. È vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono.
2. Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi di certificazione vengano
esportate purché ciò avvenga con modalità tali da non ridurre il livello di
sicurezza.
3. Il titolare della coppia di chiavi deve:
a) conservare con la massima diligenza la chiave privata o il dispositivo che la
contiene al fine di garantirne l'integrità e la massima riservatezza;
b) conservare le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata
separatamente dal dispositivo contenente la chiave;
c) richiedere immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle
chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di cui abbia perduto il
possesso.


Art. 8
Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma
1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da quello destinato
all'uso della chiave privata, il sistema di generazione deve assicurare:
a) l'impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi informazione, anche
temporanea, prodotta durante l'esecuzione della procedura;
b) il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima sicurezza, nel
dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.
2. Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato esclusivamente a questa
attività ed adeguatamente protetto contro i rischi di interferenze ed
intercettazioni.
3. L'accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente preventivamente
identificato. Ogni sessione di lavoro deve essere registrata nel giornale di
controllo.
4. Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero sistema deve
procedere alla verifica della propria configurazione, dell'autenticità ed integrità del
software installato e dell'assenza di programmi non previsti dalla procedura.


Art. 9
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
1. In aggiunta a quanto previsto all'articolo 29-sexies del testo unico, la generazione
della firma deve avvenire all'interno di un dispositivo sicuro di firma, così che non
sia possibile l'intercettazione della chiave privata utilizzata.
2. Il dispositivo sicuro di firma deve poter essere attivato esclusivamente dal titolare
prima di procedere alla generazione della firma.
3. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di
sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, secondo i criteri indicati
all'articolo 53.
4. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma deve almeno garantire:
a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo
di firma utilizzato e la loro associazione al titolare;
b) la registrazione nel dispositivo di firma del certificato qualificato, relativo
alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
5. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma può prevedere, per l'utilizzo
nelle procedure di verifica della firma, la registrazione, nel dispositivo di firma, del
certificato elettronico relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui
corrispondente privata è stata utilizzata per sottoscrivere il certificato qualificato
relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare;
6. La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata nel giornale di controllo.
7. Il certificatore deve adottare, nel processo di personalizzazione del dispositivo
sicuro per la generazione delle firme, procedure atte ad identificare il titolare di
un dispositivo sicuro di firma e dei certificati in esso contenuti.


Art. 10
Verifica delle firme digitali
1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati devono fornire ovvero indicare
almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme digitali.


Art. 11
Informazioni riguardanti i certificatori
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del testo unico
devono fornire al dipartimento le seguenti informazioni e documenti:
a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;
b) residenza ovvero sede legale;
c) sedi operative;
d) rappresentante legale;
e) certificati delle chiavi di certificazione;
f) piano per la sicurezza contenuto in busta sigillata;
g) manuale operativo di cui al successivo articolo 38;
h) dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel presente decreto;
l) relazione sulla struttura organizzativa;
m) copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni
causati a terzi.
2. Il Dipartimento rende accessibili, in via telematica, le informazioni di cui al comma
1, lettere a), b), d).
3. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1997, n. 522, e successive modificazioni, con riferimento ai compiti di
certificazione e di validazione temporale del Centro nazionale per l'informatica
nelle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti
previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Art. 12
Comunicazione tra certificatore e Dipartimento
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono attenersi alle
regole emanate dal Dipartimento per realizzare un sistema di comunicazione
sicuro attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal presente decreto.


Art. 13
Generazione delle chiavi di certificazione
1. La generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire in modo conforme a
quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore deve generare un certificato
sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato delle chiavi di certificazione
devono essere codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome,
ragione o denominazione sociale del certificatore.


Art. 14
Generazione dei certificati qualificati
1. In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall'articolo 29-bis del testo
unico prima di emettere il certificato qualificato il certificatore deve:
a) accertarsi dell'autenticità della richiesta;
b) verificare il possesso della chiave privata e il corretto funzionamento della
coppia di chiavi.
2. Il certificato qualificato deve essere generato con un sistema conforme a quanto
previsto dall'articolo 28.
3. L'emissione dei certificati qualificati deve essere registrata nel giornale di controllo
con la specificazione della data e dell'ora della generazione.
4. Il momento della generazione dei certificati deve essere attestato tramite un
riferimento temporale.


Art. 15
Informazioni contenute nei certificati qualificati
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27-bis del testo unico, i certificati
qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) codice identificativo del titolare presso il certificatore;
b) tipologia della coppia di chiavi in base all'uso cui sono destinate.
2. Le informazioni personali contenute nel certificato sono utilizzabili unicamente per
identificare il titolare della firma elettronica, per legittimare la sottoscrizione del
documento informatico, nonché per indicare eventuali funzioni del titolare.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato devono essere
codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o
denominazione sociale del certificatore.
4. Il certificatore determina il periodo di validità dei certificati qualificati in funzione
della robustezza delle chiavi di creazione e verifica impiegate e dei servizi cui essi
sono destinati.
5. Il certificatore custodisce le informazioni di cui all'articolo 29-bis, comma 2, lettera
m) del testo unico, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di scadenza
o revoca del certificato qualificato.


Art. 16
Revoca e sospensione del certificato qualificato
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-septies del testo unico, il certificato
qualificato deve essere revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo
abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo per la
creazione della firma.


Art. 17
Revoca dei certificati qualificati relativi a chiavi di sottoscrizione
1. La revoca del certificato qualificato relativo a chiavi di sottoscrizione viene
effettuata dal certificatore mediante l'inserimento del suo codice identificativo in
una delle liste di certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
2. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della segretezza della
chiave privata, il certificatore deve procedere tempestivamente alla pubblicazione
dell'aggiornamento della lista di revoca.
3. La revoca dei certificati è annotata nel giornale di controllo con la specificazione
della data e dell'ora della pubblicazione della nuova lista.


Art. 18
Revoca su iniziativa del certificatore
1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende revocare un certificato
qualificato deve darne preventiva comunicazione al titolare, specificando i motivi
della revoca nonché la data e l'ora a partire dalla quale la revoca è efficace.


Art. 19
Revoca su richiesta del titolare
1. La richiesta di revoca deve essere inoltrata al certificatore munita della
sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua decorrenza.
2. Le modalità di inoltro della richiesta devono essere indicate dal certificatore nel
manuale operativo di cui al successivo articolo 38.
3. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere alla revoca
entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con le
modalità previste dal comma 2.
4. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della
richiesta, procede alla sospensione del certificato.


Art. 20
Revoca su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato da cui derivano i poteri di
rappresentanza del titolare deve essere inoltrata al certificatore munita di
sottoscrizione e con la specificazione della sua decorrenza.
2. Il certificatore deve notificare la revoca al titolare.
3. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della
richiesta, procede alla sospensione del certificato.


Art. 21
Sospensione dei certificati qualificati
1. La sospensione del certificato qualificato è effettuata dal certificatore attraverso
l'inserimento di tale certificato in una delle liste dei certificati revocati e sospesi
(CRL/CSL).
2. La sospensione dei certificati è annotata nel giornale di controllo con l'indicazione
della data e dell'ora di esecuzione dell'operazione.


Art. 22
Sospensione su iniziativa del certificatore
1. Salvo casi d'urgenza, che il certificatore è tenuto a motivare contestualmente alla
comunicazione di cui al comma 2, il certificatore che intende sospendere un
certificato qualificato deve darne preventiva comunicazione al titolare specificando
i motivi della sospensione e la sua durata.
2. L'avvenuta sospensione del certificato qualificato deve essere tempestivamente
comunicata al titolare specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato
qualificato risulta sospeso.
3. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile
compromissione della chiave privata, il certificatore deve procedere
tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.


Art. 23
Sospensione su richiesta del titolare
1. La richiesta di sospensione deve essere inoltrata al certificatore munita della
sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua durata.
2. Le modalità di inoltro della richiesta devono essere indicate dal certificatore nel
manuale operativo.
3. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere alla
sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste
inoltrate con le modalità previste dal comma 2.


Art. 24
Sospensione su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato, da cui derivano i poteri
di rappresentanza del titolare, deve essere inoltrata al certificatore munita di
sottoscrizione e con la specificazione della sua durata.
2. Il certificatore deve notificare la sospensione al titolare.


Art. 25
Sostituzione delle chiavi di certificazione
1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del certificato relativo a chiavi di
certificazione il certificatore deve avviare la procedura di sostituzione, generando,
con le modalità previste dall'articolo 13, una nuova coppia di chiavi.
2. Il certificatore deve generare un certificato relativo alla nuova chiave pubblica
sottoscritto con la chiave privata della vecchia coppia ed uno relativo alla vecchia
chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata della nuova coppia.
3. I certificati generati secondo quanto previsto dal comma 2 debbono essere inviati
al Dipartimento.


Art. 26
Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione
1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione è
consentita solo nei seguenti casi:
a) compromissione della chiave privata, intesa come diminuita affidabilità nelle
caratteristiche di sicurezza della chiave privata.
b) guasto del dispositivo di firma;
c) cessazione dell'attività.
2. La revoca deve essere notificata entro ventiquattro ore al dipartimento e a tutti i
titolari di certificati qualificati firmati con la chiave privata appartenente alla
coppia revocata.
3. I certificati qualificati per i quali risulti compromessa la chiave privata con cui sono
stati sottoscritti devono essere revocati.


Art. 27
Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi
1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di
certificazione per la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati
qualificati e la gestione del registro dei certificati qualificati, devono essere
conformi quanto meno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o
equivalenti.
2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi di
firma.


Art. 28
Sistema di generazione dei certificati qualificati
1. La generazione dei certificati qualificati deve avvenire su un sistema utilizzato
esclusivamente per la generazione di certificati, situato in locali adeguatamente
protetti.
2. L'entrata e l'uscita dai locali protetti deve essere registrata sul giornale di
controllo.
3. L'accesso ai sistemi di elaborazione deve essere consentito, limitatamente alle
funzioni assegnate, esclusivamente al personale autorizzato, identificato
attraverso un'opportuna procedura di riconoscimento da parte del sistema al
momento di apertura di ciascuna sessione.
4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione devono essere registrate sul giornale di
controllo.


Art. 29
Accesso del pubblico ai certificati
1. Le liste dei certificati revocati e sospesi devono essere rese pubbliche.
2. I certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono essere accessibili alla
consultazione del pubblico, ovvero comunicati a terzi, esclusivamente nei casi
consentiti dal titolare del certificato e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonché i certificati qualificati
eventualmente resi accessibili alla consultazione del pubblico, sono utilizzabili da
chi le consulta per le sole finalità di applicazione delle norme che disciplinano la
verifica e la validità della firma digitale.


Art. 30
Piano per la sicurezza
1. Il certificatore deve definire un piano per la sicurezza nel quale devono essere
contenuti almeno i seguenti elementi:
a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica;
b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile rilevante ai
fini della sicurezza;
c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili;
d) elenco del personale e sua allocazione negli uffici;
e) attribuzione delle responsabilità;
f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;
g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificazione;
h) descrizione dei dispositivi installati;
i) descrizione dei flussi di dati;
l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
m) procedura di gestione dei disastri;
n) analisi dei rischi;
o) descrizione delle contromisure;
p) specificazione dei controlli.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il piano per la sicurezza, sottoscritto dal
legale rappresentante del certificatore, deve essere consegnato al Dipartimento in
busta sigillata.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere consegnate al
Dipartimento in una busta sigillata, che verrà aperta solo in caso di contestazioni,
diversa da quella nella quale è contenuto il piano per la sicurezza.
4. Il piano per la sicurezza deve attenersi quanto meno alle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'articolo 33, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 31
Giornale di controllo
1. Il giornale di controllo è costituito dall'insieme delle registrazioni effettuate
automaticamente dai dispositivi installati presso il certificatore, allorché si
verificano le condizioni previste dal presente decreto.
2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su supporti
distinti e di tipo diverso.
3. A ciascuna registrazione deve essere associato un riferimento temporale.
4. Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire l'autenticità delle
annotazioni e consentire la ricostruzione, con la necessaria accuratezza, di tutti gli
eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
5. L'integrità del giornale di controllo deve essere verificata con frequenza almeno
mensile.
6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo devono essere conservate per
un periodo non inferiore a 10 anni.


Art. 32
Sistema di qualità del certificatore
1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di certificazione, il certificatore deve
dichiarare la conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000,
successive evoluzioni o a norme equivalenti.
2. Il manuale della qualità deve essere depositato presso il Dipartimento e reso
disponibile presso il certificatore.


Art. 33
Organizzazione del personale del certificatore
1. L'organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione deve prevedere
almeno le seguenti funzioni:
a) responsabile della sicurezza;
b) responsabile della generazione e custodia delle chiavi;
c) responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;
d) responsabile della generazione dei certificati;
e) responsabile della gestione del registro dei certificati;
f) responsabile della registrazione degli utenti;
g) responsabile della sicurezza dei dati;
h) responsabile della crittografia o di altro sistema utilizzato;
i) responsabile dei servizi tecnici;
l) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing);
m) responsabile del sistema di riferimento temporale.
2. È possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal
comma 1 purché tra loro compatibili; sono in ogni caso compatibili tra loro le
funzioni specificate nei sotto indicati raggruppamenti:
a) generazione e custodia delle chiavi, generazione dei certificati,
personalizzazione dei dispositivi di firma, crittografia, sicurezza dei dati;
b) registrazione degli utenti, gestione del registro dei certificati, crittografia,
sicurezza dei dati, sistema di riferimento temporale.


Art. 34
Requisiti di competenza ed esperienza del personale
1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 33 deve aver
maturato una esperienza almeno quinquennale nella analisi, progettazione e
conduzione di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione deve essere previsto
un apposito corso di addestramento.


Art. 35
Formato dei certificati qualificati
1. I certificati qualificati e le informazioni relative alle procedure di sospensione e
di revoca devono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e successive
evoluzioni.


Art. 36
Formato della firma
1. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato qualificato corrispondente alla
chiave pubblica da utilizzare per la verifica.


Art. 37
Codice di emergenza
1. Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore deve fornire al titolare
almeno un codice riservato, da utilizzare in caso di emergenza per confermare
l'autenticità della eventuale richiesta di sospensione del certificato.
2. In caso di emergenza è possibile richiedere la sospensione immediata di un
certificato qualificato utilizzando il codice previsto al comma 1. La richiesta deve
essere successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste dal
certificatore.
3. Il certificatore adotta specifiche misure di sicurezza per assicurare la segretezza
del codice di emergenza


Art. 38
Manuale operativo
1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore che rilascia
certificati qualificati nello svolgimento della sua attività.
2. Il manuale operativo deve essere depositato presso il dipartimento e pubblicato a
cura del certificatore in modo da essere consultabile per via telematica.
3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del certificatore;
b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
c) responsabile del manuale operativo;
d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e dei richiedenti la
verifica delle firme;
e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
f) indirizzo del sito web del certificatore ove sono pubblicate le tariffe;
g) modalità di identificazione e registrazione degli utenti;
h) modalità di generazione delle chiavi per la creazione e la verifica della
firma;
i) modalità di emissione dei certificati;
l) modalità con cui viene espletato quanto previsto all'articolo 27-bis, comma
1, lettera a) del testo unico;
m) modalità di sospensione e revoca dei certificati;
n) modalità di sostituzione delle chiavi;
o) modalità di gestione del registro dei certificati;
p) modalità di accesso al registro dei certificati;
q) modalità di protezione della riservatezza;
r) modalità per l'apposizione e la definizione del riferimento temporale;
s) modalità operative per l'utilizzo del sistema di verifica delle firme di cui
all'articolo 10, comma 1;
t) modalità operative per la generazione della firma digitale.


Art. 39
Riferimenti temporali opponibili ai terzi
1. I riferimenti temporali realizzati in conformità con quanto disposto dal titolo IV
sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico.
2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore
accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono
opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico.
3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo,
deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con
una differenza non superiore ad un minuto primo.
4. Le pubbliche amministrazioni possono anche utilizzare come sistemi di validazione
temporale:
a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'articolo 9
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272;
b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei
documenti in conformità alle norme vigenti;
c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta certificata ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico.


TITOLO III
ULTERIORI REGOLE PER I CERTIFICATORI ACCREDITATI


Art. 40
Obblighi per i certificatori accreditati
1. Il certificatore deve generare un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di
firma elettronica avanzata utilizzate dal dipartimento per la sottoscrizione
dell'elenco pubblico dei certificatori e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.
2. Il certificatore garantisce l'interoperabilità del prodotto di verifica di cui all'articolo
10 ai documenti informatici sottoscritti con firma digitale emessa dalla struttura di
certificazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione e successive
modifiche tecniche e organizzative.
3. Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta dal dipartimento, dei
certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
f), che deve rendere accessibile per via telematica.
4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui
all'articolo 28, comma 1 del testo unico, devono svolgere la propria attività in
conformità con quanto previsto dalle regole per il riconoscimento e la verifica del
documento elettronico.


Art. 41
Elenco pubblico dei certificatori accreditati
1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal Dipartimento ai sensi del
testo unico, contiene per ogni certificatore accreditato le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) rappresentante legale;
d) nome X.500;
e) indirizzo internet;
f) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
g) manuale operativo;
h) data di accreditamento volontario;
i) data di cessazione ed eventuale certificatore sostitutivo.
2. L'elenco pubblico è sottoscritto e reso disponibile per via telematica dal
Dipartimento.
3. Il Dipartimento provvede all'aggiornamento della lista dei certificati delle chiavi di
certificazione e a rendere la stessa disponibile ai certificatori per la pubblicazione
ai sensi dell'articolo 40, comma 3.
4. L'elenco pubblico è sottoscritto dal Capo del dipartimento o dal dirigente da lui
designato, mediante una firma elettronica avanzata, generata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione di una firma.
5. Sulla Gazzetta Ufficiale è dato avviso:
a) della costituzione dell'elenco di cui al comma 4;
b) dell'indicazione del soggetto preposto alla sottoscrizione dell'elenco
pubblico di cui al comma 4;
c) del valore dei codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie
di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati
attraverso gli algoritmi dedicated hash-function 3, corrispondente alla funzione
SHA-1 e dedicated hash-function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160,
definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998;
d) con almeno novanta giorni di preavviso, della scadenza delle chiavi
utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico;
e) della revoca delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico
sopravvenute per ragioni di sicurezza, ovvero a seguito di sostituzione dei
soggetti designati ai sensi della lettera b).
6. Fino alla certificazione delle chiavi da parte del Dipartimento ai sensi dell'articolo
29-quinquies del testo unico si utilizzano, per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, le
chiavi di sottoscrizione di soggetti designati dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie.


Art. 42
Rappresentazione del documento informatico
1. Il certificatore deve indicare nel manuale operativo i formati del documento
informatico e le modalità operative a cui il titolare deve attenersi per ottemperare a
quanto prescritto dall'articolo 3, comma 3.


Art. 43
Limitazioni d'uso
1. Il certificatore, su richiesta del titolare o del terzo interessato, è tenuto a inserire
nel certificato qualificato eventuali limitazioni d'uso.


TITOLO IV
REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE E
PER LA PROTEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI


Art. 44
Validazione temporale
1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale con la generazione
di una marca temporale che le si applichi.
2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico sicuro in
grado di:
a) mantenere la data e l'ora conformemente a quanto richiesto dal presente
decreto;
b) generare la struttura di dati secondo quanto specificato negli articoli 45 e
48;
c) sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera b).


Art. 45
Informazioni contenute nella marca temporale
1. Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) identificativo dell'emittente;
b) numero di serie della marca temporale;
c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca;
e) data ed ora di generazione della marca;
f) identificatore dell'algoritmo di hash utilizzato per generare l'impronta
dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;
g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.
2. La marca temporale può inoltre contenere un identificatore dell'oggetto a cui
appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera g).


Art. 46
Chiavi di marcatura temporale
1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la validazione temporale deve essere
univocamente associata ad un sistema di validazione temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima
coppia, le chiavi di marcatura temporale debbono essere sostituite ed un nuovo
certificato deve essere emesso dopo non più di un mese di utilizzazione,
indipendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il
corrispondente certificato.
3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale
debbono essere utilizzate chiavi di certificazione appositamente generate.
4. Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono essere generate
esclusivamente dai responsabili dei rispettivi servizi.


Art. 47
Gestione dei certificati e delle chiavi
1. Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, per
sottoscrivere i certificati relativi a chiavi di marcatura temporale, si applica quanto
previsto per le chiavi di certificazione utilizzate per sottoscrivere certificati relativi
a chiavi di sottoscrizione.
2. I certificati relativi ad una coppia di chiavi di marcatura temporale, oltre ad essere
conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e successive evoluzioni, devono
contenere l'identificativo del sistema di marcatura temporale che utilizza le chiavi.


Art. 48
Precisione dei sistemi di validazione temporale
1. L'ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza
non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre
1993, n. 591, al momento della sua generazione.
2. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate con riferimento al
Tempo Universale Coordinato (UTC).


Art. 49
Sicurezza dei sistemi di validazione temporale
1. Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro operativo su di
un supporto non riscrivibile nel quale sono automaticamente registrati gli eventi
per i quali tale registrazione è richiesta dal presente decreto.
2. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il
funzionamento dell'apparato in modo da renderlo incompatibile con i requisiti del
presente decreto, ed in particolare con quello di cui all'articolo 48, comma 1, deve
essere annotato sul registro operativo e causare il blocco del sistema.
3. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso esclusivamente
con l'intervento di personale espressamente autorizzato.
4. La conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere
verificata secondo criteri di sicurezza almeno equivalenti a quelli previsti dal livello
di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC, o dal livello EAL 3
della norma ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di valutazione
internazionalmente riconosciuti come equivalenti.


Art. 50
Registrazione delle marche generate
1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in
un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a
cinque anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle
condizioni previste dal certificatore.
2. La marca temporale è valida per l'intero periodo di conservazione a cura del
fornitore del servizio.


Art. 51
Richiesta di validazione temporale
1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per
l'inoltro della richiesta di validazione temporale.
2. La richiesta deve contenere l'evidenza informatica alla quale le marche temporali
debbono fare riferimento.
3. L'evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte, calcolate con
funzioni di hash previste dal manuale operativo. Debbono essere comunque
accettate le funzioni di hash basate sugli algoritmi dedicated hash-function 3,
corrispondente alla funzione SHA-1 e dedicated hash-function 1, corrispondente
alla funzione RIPEMD-160, definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998
4. Il certificatore ha facoltà di implementare il sistema di validazione temporale in
modo che sia possibile richiedere l'emissione di più marche temporali per la stessa
evidenza informatica. In tal caso debbono essere restituite marche temporali
generate con chiavi diverse.
5. La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo di risposta,
misurato come differenza tra il momento della ricezione della richiesta e l'ora
riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.


Art. 52
Estensione della validità del documento informatico
1. La validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre
il limite della validità della chiave di sottoscrizione, può essere estesa mediante
l'associazione di una marca temporale.


TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 53
Norme transitorie
1. In attesa della pubblicazione degli algoritmi per la generazione e verifica della
firma digitale secondo quanto previsto dall'articolo 3, i certificatori accreditati ai
sensi dell'articolo 28 del testo unico, devono utilizzare l'algoritmo RSA (Rivest-
Shamir-Adleman) con lunghezza della chiavi non inferiore a 1024 bit.
2. In attesa della pubblicazione delle funzioni di hash secondo quanto previsto
dall'articolo 3, i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 28 del testo unico
devono utilizzare uno dei seguenti algoritmi, definiti nella norma ISO/IEC 10118-
3:1998 e successive evoluzioni:
a) dedicated hash-function 3, corrispondente alla funzione SHA-1;
b) dedicated hash-function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160.
3. In attesa che la Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 9
della direttiva 1999/93/CE, indichi i livelli di valutazione relativamente alla
certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma
prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.10, tale
certificazione è effettuata secondo criteri non inferiori a quelli previsti dal livello di
valutazione E3 e robustezza HIGH dell'ITSEC, o dal livello EAL 4 della norma
ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di valutazione internazionalmente
riconosciuti come equivalenti.
4. Il Dipartimento disciplina con circolare il riconoscimento e la verifica del
documento elettronico; fino all'emanazione della prima circolare continueranno ad
applicarsi le regole vigenti adottate dall'Autorità per l'informatica nelle pubbliche
amministrazioni.


Art. 54
Abrogazioni
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.



 

Roma, 13 gennaio 2004
p. Il Presidente: Stanca


Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 16

 

 

 

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