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| ARCHIVIO: 2003 - 2002 | ![]() |
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DOCUMENTI: documenti
pubblicati sull'argomento |
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Dal
settembre 2004 l'Osservatorio si è trasferito nel Blog di Iusreporter.it!
16 luglio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - I confini normativi della firma elettronica non qualificata (Articolo di G. Rognetta su Diritto&Diritti) 3 luglio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - Atti del Convegno "Documento informatico: problematiche di formazione e probatorie" 26 giugno 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - E se le chiamassimo "segnature elettroniche"? (Articolo di M. Cammarata su InterLex) 4 giugno 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - Linee guida per l'utilizzo della firma digitale 29 maggio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - Username e password, sono firme elettroniche leggere? (Articolo di G. Navone su Diritto&Diritti) 23 aprile 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - Posta elettronica certificata: conferma normativa per P.A., innovazione per privati (Articolo di C. Giurdanella e E. Guarnaccia su Altalex) 9 aprile 2004 - NORMATIVA - Posta elettronica certificata: schema di regolamento 3 aprile 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - L'e-mail come una lettera raccomandata a.r. secondo lo schema del DPR di prossima emanazione: ci sono delle vere novità? (Articolo di A. Lisi e M. Iaselli su Diritto&Diritti) 20 marzo 2004 - GIURISPRUDENZA - Copia cartacea di pagina web: efficacia probatoria 20 febbraio
2004 - DOCUMENTI ON-LINE - Essere
o non essere: i moderni dubbi amletici di una e.mail anonima!
(Articolo
di A. Lisi su Altalex) 13 febbraio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - Profili giuridici delle firme elettroniche (Articolo di F. Sarzana di S.Ippolito su Punto Informatico) 6 febbraio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE - Firma informatica: Dalla firma digitale alla firma elettronica qualificata (Articolo di P. Lopriore su Altalex) 29 gennaio 2004 - GIURISPRUDENZA - L’e-mail costituisce un documento informatico sottoscritto con firma elettronica "leggera"? |
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16
luglio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Diritto&Diritti, www.diritto.it |
APPROFONDIMENTI: Documento informatico e firme elettroniche |
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Si tratta di una definizione generica, tecnologicamente neutrale, nella quale sono fatti rientrare, sulla base di un’interpretazione radicata nel tempo, i sistemi più diversi di “autenticazione informatica”, o almeno quelli che sono ritenuti tali in base ad interpretazioni tecniche ultimamente riassunte nelle c.d. linee guida del CNIPA. Ciò in ossequio al legislatore comunitario, che ha cercato di fondare sulla neutralità tecnologica la direttiva sulle firme elettroniche. Nell’ordinamento giuridico italiano tale neutralità tecnologica, tuttavia, può creare non lievi incertezze: infatti, mentre le firme digitali godono di una chiara definizione derivante dal TUDA e dalle relative regole tecniche contenute nel DPCM 13.1.2004, le firme elettroniche non qualificate, pur essendo prive di una precisa connotazione, attribuiscono al documento informatico la forma e l’efficacia di cui all’art. 10, comma 2, TUDA, cioè la soddisfazione del “requisito legale della forma scritta” e, sul piano probatorio, la rimessione alla libera valutazione del giudice sulla base delle caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza." [...] |
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3
luglio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Diritto&Diritti, www.diritto.it |
APPROFONDIMENTI: Documento informatico e firme elettroniche |
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26
giugno 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: InterLex, www.interlex.com |
APPROFONDIMENTI: Documento informatico e firme elettroniche |
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Infatti, se da una parte chiariscono alcuni punti oscuri della normativa, in particolare sul piano tecnico-operativo, dall'altra riflettono la confusione interpretativa generata dalle imprecisioni e dai veri e propri errori giuridici commessi nell'attuazione della direttiva 1999/93/CE. Il primo aspetto, quello tecnico-operativo, è affrontato con grande chiarezza. Si vedano, per esempio, i primi due capitoli, rispettivamente dedicati a un'introduzione sulle sottoscrizioni elettroniche e all'utilizzo della firma digitale. O quello dedicato alla firma digitale con procedure automatiche, un problema che suscita grandi perplessità in chi non ha una conoscenza abbastanza profonda della tecnologia. Dunque queste "linee guida" sono uno strumento di grande utilità, anche per la fonte da cui provengono: si tratta infatti di una sorta di "interpretazione autentica", essendo il CNIPA l'organismo al quale è demandata la sorveglianza sulle attività dei certificatori. Non abbastanza chiare, invece, sono le parti che affrontano i problemi giuridici, tanto che una lettura affrettata ha riaperto la querelle sui messaggi e-mail, confondendo ancora una volta gli effetti legali con l'efficacia probatoria e facendo dire al documento del CNIPA il contrario di quello che dice realmente (vedi La “firma elettronica” non basta per identificare l’autore di Roberto Manno)." [...] |
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4
giugno 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: CNIPA, www.cnipa.gov.it |
APPROFONDIMENTI: Documento informatico e firme elettroniche |
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Il provvedimento, in attuazione dell’art. 8, comma 2 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, disciplina la formazione della documentazione amministrativa tramite il supporto informatico, con particolare attenzione per la generazione, apposizione e verifica delle firme digitali. Viene quindi portato a compimento il recepimento della Direttiva europea 1999/93/CE - del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, iniziato con il D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10, proseguito con il DPR del 7 aprile 2003, n.137. Questo provvedimento delinea i requisiti tecnici ed organizzativi che i soggetti, pubblici e privati, che intendono emettere certificati qualificati devono possedere. Prescrive inoltre le caratteristiche peculiari che devono essere possedute dai soggetti che intendono ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza. Con l’entrata in vigore di queste regole tecniche viene abrogato il DPCM 8 febbraio 1999. Il CNIPA ha predisposto il documento "Linee guida per l’utilizzo della firma digitale" [.pdf] concepito per supportare gli utenti e le aziende circa l’utilizzo della firma digitale e organizzato in modo tale che gli interessati possano effettuare la sua consultazione in modo mirato, seguendo un percorso specifico secondo le proprie esigenze. In tal modo, sarà possibile comprendere dove acquistare la firma digitale, come utilizzarla e soprattutto come verificare la sua validità legale mediante gli strumenti gratuiti segnalati dal CNIPA. |
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29
maggio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Diritto&Diritti, www.diritto.it |
APPROFONDIMENTI: Documento informatico e firme elettroniche |
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Di tal che si giunge a questo esito: sono firme elettroniche leggere quelle che realizzano esclusivamente la funzione di autenticazione informatica del documento. In concreto, gli interpreti sono concordi, quasi senza eccezione, nel riconoscere la qualità di firma elettronica leggera ad alcune tecniche di autenticazione, e segnatamente a quelle (molto diffuse) che consistono nell’utilizzazione congiunta di username e password o di un personal identification number. Questa conclusione si è via via accreditata nella letteratura giuridica – per lo più senza discuterla e spesso senza spiegarla – fino a diventare, per inerzia, communis opinio. Di recente, la questione è al centro di un orientamento giurisprudenziale dal quale si ricava che l’e-mail integra gli estremi della prova scritta ai sensi dell’art. 633 c.p.c. e, ove contenga una promessa di pagamento (cfr. art. 634, 1° co., c.p.c.), legittima l’emissione di un decreto ingiuntivo. Gli argomenti affacciati a sostegno dell’assunto si possono riassumere nel modo seguente: a) è 'firma elettronica', qualsiasi tecnica utilizzabile come metodo di autenticazione informatica; b) il meccanismo d’identificazione basato sulla conoscenza di username e password è un metodo di autenticazione informatica; c) l’accesso ad una casella di posta elettronica è subordinato alla conoscenza di username e password; d) l’e–mail è un documento informatico munito di firma elettronica (ancorché leggera), poiché il suo invio richiede il preventivo accesso ad una casella di posta elettronica; e) «il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta»; f) l’e–mail soddisfa il requisito della forma scritta." [...] |
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23
aprile 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Altalex, www.altalex.com |
APPROFONDIMENTI: Documento informatico e firme elettroniche |
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Lo schema di regolamento (qui leggibile nei documenti correlati) sembra essere ancora lontano dalla sua approvazione definitiva. Devono ancora pronunciarsi sul suo testo provvisorio il Garante per la protezione dei dati personali, la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, la Conferenza Stato-Regioni e le Commissioni parlamentari competenti. Inoltre, come prevede lo stesso schema preliminare all’art. 15, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie dovrà successivamente definire le necessarie regole tecniche per l’effettività del sistema di posta elettronica certificata. Tuttavia, l’enorme valenza sociale e comunicativa che oggi la posta elettronica ha acquisito, impone un primo commento a queste disposizioni che potranno essere fortemente innovative, soprattutto nei rapporti privatistici, sia personali che commerciali." [...] |
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9
aprile 2004 - NORMATIVA |
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FONTE: www.governo.it |
APPROFONDIMENTO:
Le firme elettroniche
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SINTESI DEL PROVVEDIMENTO Lo schema di regolamento è stato adottato dal Governo sulla base di una serie di disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000 concernenti il documento informatico e le modalità della sua trasmissione. Il provvedimento, oggetto dello schema di decreto, disciplina l’utilizzo della posta elettronica certificata allo scopo precipuo di dotare di valore giuridico, e quindi di rendere opponibile a terzi, la trasmissione dei messaggi informatici. Lo schema regolamentare è costituito da 16 articoli che disciplinano, da una parte, l’aspetto probatorio relativo all’invio e alla ricezione dei documenti informatici e, dall’altra, il ruolo dei gestori che possono svolgere il servizio di posta certificata. Sotto il primo profilo rilevano le seguenti disposizioni: 1) il documento si intende inviato dal mittente se trasmesso; 2) il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile sul proprio pc all’indirizzo di posta da questi dichiarato; a tal fine, in mancanza di un “domicilio elettronico”, il singolo cittadino deve espressamente acconsentire all’invio di messaggi attraverso la posta elettronica certificata da parte del mittente per ciascun procedimento o per ciascun rapporto instaurato con una pubblica amministrazione o con un altro privato; 3) sia le ricevute dei messaggi sia le buste che contengono la posta certificata sono firmati elettronicamente al fine di verificare la provenienza, l’integrità e l’autenticità del documento. Sotto il secondo profilo, il provvedimento in parola attribuisce ai gestori del servizio (pubblici o privati), iscritti in un apposito albo, i seguenti compiti: 1) rilascio al mittente della ricevuta di spedizione alla quale può eventualmente essere allegata la copia completa del testo del messaggio consegnato; 2) rilascio al mittente della ricevuta di avvenuta consegna (ovvero di mancata consegna) con l’indicazione dell’ora esatta in cui il messaggio è pervenuto all’indirizzo del destinatario, indipendentemente dalla sua lettura; 3) conservazione per un periodo di almeno 30 mesi in un apposito registro informatico della traccia delle operazioni svolte; tale traccia costituisce oggetto di prova in caso di smarrimento delle ricevute da parte del mittente. Si rileva, infine, che la disciplina della posta certificata, contenuta nello schema di regolamento in parola non si applica all’utilizzo della posta certificata nel processo civile, penale, amministrativo, tributario e in quello dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. Consiglio
dei Ministri: 25/03/2004
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3
aprile 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Diritto&Diritti, www.diritto.it |
APPROFONDIMENTI: Documento informatico e firme elettroniche |
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Ne discutiamo con due esperi di diritto delle nuove tecnologie: Andrea Lisi e Michele Iaselli. Domanda: È veramente innovativo questo Schema di DPR che sta facendo tanto discutere? o alla fin fine si ribadiscono concetti che già "si respiravano" in Italia? Risposta Iaselli: definirei questo decreto, chiaramente alla luce di quello che si è potuto sapere dalle prime comunicazioni ufficiali, opportuno più che innovativo. Difatti rappresenta una logica integrazione di tutti quei provvedimenti che già hanno disciplinato la posta elettronica. Primi fra tutti l'art. 14 del D.P.R. 445/2000, la Direttiva di Stanca del 27 novembre 2003 e le "linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata" del Centro Tecnico per la Rete Unitaria della P.A. datate febbraio 2003. Risposta Lisi: A mio avviso lo schema di DPR sembrerebbe confermare la tendenza comunitaria e internazionale (già evidenziata in numerosi articoli) che mira ad accostare l'e-mail ad altre forme di "documentazione scritta" quali telefax, telegrammi, telex. Si tratta pertanto di una importante conferma alle considerazioni intervenute in materia di valore dell'e-mail quale "forma scritta" (anche in seguito ai “famosi” decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Cuneo e Bari sulla base della produzione di e.mail contenenti un risconoscimento di un debito)." [...] |
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20
marzo 2004 - GIURISPRUDENZA |
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APPROFONDIMENTO: Le firme elettroniche (articolo e normativa) |
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(Cassazione, Sez. Lavoro, n. 2912 del 18 febbraio 2004) Su www.interlex.it un intervento sull'argomento di A. Monti consultabile cliccando qui
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20
febbraio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Altalex, www.altalex.com |
APPROFONDIMENTI: Documento informatico e firme elettroniche |
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L’ultima polemica sorta in merito alla rilevanza giuridico-processuale delle e-mail potrebbe essere interpretata come una rilettura in chiave moderna della famosa opera shakespeariana: esistiamo oppure no si staranno chiedendo i milioni di messaggi di posta elettronica che tutti giorni transitano nel web! Nelle ultime settimane, infatti, la rilevanza giuridica di una e.mail e la sua producibilità in giudizio sono temi divenuti di grande attualità. Il dibattito ha suscitato vasta eco sul web e sulla stampa nazionale a seguito della pubblicazione su un sito giuridico di un decreto ingiuntivo (n. 848/03) emesso dal Tribunale di Cuneo sulla base della sola produzione di alcune mail. In questi giorni è stato pubblicato sul sito http://www.scint.it alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=415 un altro decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo n. 89/04 questa volta emesso dal Tribunale di Bari) basato anch’esso essenzialmente su un riconoscimento di debito contenuto in una e.mail. Due animate e contrapposte tesi giuridiche si sono confrontate nel web giuridico: quella sostenitrice dell’e.mail quale documento informatico provvisto di firma elettronica leggera e, quindi, idoneo a soddisfare la “forma scritta” e quella, di segno opposto, che vede nell’e.mail una mera riproduzione meccanica - anzi di più! - un “documento di fatto anonimo, anche se reca l’indirizzo di un mittente”. Ma allora le e.mail sono documenti rilevanti processualmente oppure questi messaggi sono assolutamente “anonimi” e privi di qualsiasi significato tanto da far risultare questi due procedimenti sommari un “abbaglio giurisdizionale” privo di qualsiasi logica giuridica?" [...] |
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13
febbraio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Punto Informatico, http://punto-informatico.it/index.asp |
APPROFONDIMENTO: Le firme elettroniche (articolo e normativa) |
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Il quadro normativo (pagina 1 di 7) 06/02/04 - Commenti - Roma - In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le "Regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme digitali" che dovrebbe (si spera, a questo punto) concludere o per lo meno mettere un punto fermo sulla validità giuridica delle firme elettroniche e, in occasione della polemica che in questi giorni sta investendo la comunità giuridica telematica sul valore probatorio dell'e-mail semplice, sembra opportuno effettuare alcune riflessioni sulla validità giuridica delle diverse firme elettroniche e sul contesto normativo di riferimento" [...] |
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6
febbraio 2004 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: Altalex, www.altalex.com |
APPROFONDIMENTO: Le firme elettroniche (articolo e normativa) |
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1. Evoluzione
normativa |
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29
gennaio 2004 - GIURISPRUDENZA |
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| FONTE: Altalex, www.altalex.com |
APPROFONDIMENTO: Le firme elettroniche (articolo e normativa) |
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Tale documento soddisfa altresì il requisito legale della forma scritta, a norma del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. cc) e 10, comma 2, del DPR 445/2000. Sulla base di siffatte argomentazioni del ricorrente, il Tribunale di Cuneo, con provvedimento del 15/12/2003, ha accolto un ricorso per decreto ingiuntivo. Il
testo completo del ricorso e del relativo decreto è consultabile
su Altalex cliccando qui |
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