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Legge
31 maggio 1995, n. 218
RIFORMA
DEL SISTEMA ITALIANO
DI
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Suppl.
ord. GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1
Oggetto della legge
1.
La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana,
pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina
l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Art.
2
Convenzioni internazionali
1.
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione
delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2.
Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere
internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
TITOLO
II
GIURISDIZIONE
ITALIANA
Art.
3
Ambito della giurisdizione
1.
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato
o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato
a stare in giudizio a norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri
casi in cui è prevista dalla legge.
2.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle
Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968,
resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni
in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato
nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle
materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto
alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri
stabiliti per la competenza per territorio.
Art.
4
Accettazione e deroga della giurisdizione
1.
Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno
sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale
accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia
nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo
atto difensivo.
2.
La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a
favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga
e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3.
La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano
la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Art.
5
Azioni reali relative ad immobili siti all'estero
1.
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi
ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Art.
6
Questioni preliminari
1.
Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non
rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria
per decidere sulla domanda proposta.
Art.
7
Pendenza di un processo straniero
1.
Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra
le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo
titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene
che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento
italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la
propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto
nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa
riassunzione ad istanza della parte interessata.
2.
La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina
secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3.
Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano
può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero
possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Art.
8
Momento determinante della giurisdizione
1.
Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art.
5 Cod. Proc. Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e
le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.
Art.
9
Giurisdizione volontaria
1.
In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste,
oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge
e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice
italiano quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano
o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni
o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.
Art.
10
Materia cautelare
1.
In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il
provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano
ha giurisdizione nel merito.
Art.
11
Rilevabilità del difetto di giurisdizione
1.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato
e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia
espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E'
rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado
del processo, se il convenuto e contumace, se ricorre l'ipotesi di
cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa
per effetto di una norma internazionale.
Art.
12
Legge regolatrice del processo
1.
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge
italiana.
TITOLO
III
DIRITTO
APPLICABILE
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art.
13
Rinvio
1.
Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera,
si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato
straniero alla legge di un altro Stato:
a)
se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b)
se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2.
L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
a)
nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile
la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso
dalle parti interessate;
b)
riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
c)
in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
3.
Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto
se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento
della filiazione.
4.
Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione
internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione
adottata dalla convenzione.
Art.
14
Conoscenza della legge straniera applicabile
1.
L'accertamento della legge straniera e compiuto d'ufficio dal giudice.
A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati
dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il
tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare
esperti o istituzioni specializzate.
2.
Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata,
neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante
altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima
ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art.
15
Interpretazione e applicazione della legge straniera
1.
La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione
e di applicazione nel tempo.
Art.
16
Ordine pubblico
1.
La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari
all'ordine pubblico.
2.
In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri
di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa.
In mancanza si applica la legge italiana.
Art.
17
Norme di applicazione necessaria
1.
E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle
norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro
scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge
straniera.
Art.
18
Ordinamenti plurilegislativi
1.
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della
presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale
o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati
da quell'ordinamento.
2.
Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema
normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento
più stretto.
Art.
19
Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
1.
Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la
legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si
applica la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge
dello Stato di residenza.
2.
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra
gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più
stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
CAPO
II
Capacità
e diritti delle persone fisiche
Art.
20
Capacità giuridica delle persone fisiche
1.
La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro
legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla
legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
Art.
21
Commorienza
1.
Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra
e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte
si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al
quale l'accertamento rileva.
Art.
22
Scomparsa, assenza e morte presunta
1.
I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della
morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge
nazionale.
2.
Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma
1:
a)
se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b)
se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c)
se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta
può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Art.
23
Capacità di agire delle persone fisiche
1.
La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge
nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive
condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla
stessa legge.
2.
In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato,
la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto
è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge
nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione
del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata
per sua colpa.
3.
In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace
dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità
derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi
pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento
sulla capacità dell'autore dell'atto.
4.
Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi
a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne agli
atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso
da quello in cui l'atto è compiuto.
Art.
24
Diritti della personalità
1.
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati
dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano
da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a
tale rapporto.
2.
Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono
regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
CAPO
III
Persone
giuridiche
Art.
25
Società ed altri enti
1.
Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico
o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati
dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il
procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana
se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in
Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2.
In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a)
la natura giuridica;
b)
la denominazione o ragione sociale;
c)
la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d)
la capacità;
e)
la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f)
la rappresentanza dell'ente;
g)
le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o
socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h)
la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i)
le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3.
I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni
di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti
in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
CAPO
IV
Rapporti
di famiglia
Art.
26
Promessa di matrimonio
1.
La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono
regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza,
dalla legge italiana.
Art.
27
Condizioni per contrarre matrimonio
1.
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento
del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia
acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in
Italia.
Art.
28
Forma del matrimonio
1.
Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla
legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno
uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello
Stato di comune residenza in tale momento.
Art.
29
Rapporti personali tra coniugi
1.
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale
comune.
2.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più
cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale
la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art.
30
Rapporti patrimoniali tra coniugi
1.
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile
ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per
iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge
dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno
uno di essi risiede.
2.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato
tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato
stipulato.
3.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge
straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza
o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali
su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state
rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato
in cui i beni si trovano.
Art.
31
Separazione personale e scioglimento del matrimonio
1.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati
dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda
di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica
la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente
localizzata.
2.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora
non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati
dalla legge italiana.
Art.
32
Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale
e scioglimento del matrimonio
1.
In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione
personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana
sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno
dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato
in Italia.
Art.
33
Filiazione
1.
Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio
al momento della nascita.
2.
E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di
cui uno dei genitori e cittadino al momento della nascita del figlio.
3.
La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti
e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato
di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge
nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla
stregua di tale legge.
Art.
34
Legittimazione
1.
La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge
nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge
nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2
Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato
di cui e cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui
confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata
ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene
conto della sua cittadinanza al momento della morte.
Art.
35
Riconoscimento di figlio naturale
1.
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate
dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più
favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento,
nel momento in cui questo avviene.
2.
La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla
sua legge nazionale.
3.
La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in
cui esso e fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Art.
36
Rapporti tra genitori e figli
1.
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa
la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.
Art.
37
Giurisdizione in materia di filiazione
1.
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli
la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente
da gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino
italiano o risiede in Italia.
CAPO
V
Adozione
Art.
38
Adozione
1.
I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati
dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o,
in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono
entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro
vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione.
Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice
italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato
di figlio legittimo.
2.
E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando
maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente
richieda.
Art.
39
Rapporti fra adottato e famiglia adottiva
1.
I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o
gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto
dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero
da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata.
Art.
40
Giurisdizione in materia di adozione
1.
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
a)
gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani
ovvero stranieri residenti in Italia;
b)
l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2.
In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante
o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione,
oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione
si è costituita in base al diritto italiano.
Art.
41
Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
1.
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili
in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.
2.
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione
dei minori.
CAPO
VI
Protezione
degli incapaci e obblighi alimentari
Art.
42
Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori
1.
La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla
legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva
con la L. 24 ottobre 1980, n. 742.
2.
Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone
considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle
persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati
contraenti.
Art.
43
Protezione dei maggiori d'età
1.
I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci
maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura,
sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere
in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il
giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.
Art.
44
Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età
1.
La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli
incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli
artt. 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere,
in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che
si trovino in Italia.
2.
Quando in base all'art. 66 nell'ordinamento italiano si producono
gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità
di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare
i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.
Art.
45
Obbligazioni alimentari nella famiglia
1.
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate
dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile
alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre
1980, n. 745.
CAPO
VII
Successioni
Art.
46
Successione per causa di morte
1.
La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale
del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
2.
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione
espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello
Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della
morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi
di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica
i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti
in Italia al momento della morte della persona della cui successione
si tratta.
3.
La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione,
salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la
legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano
uno o più beni ereditari.
Art.
47
Capacità di testare
1.
La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo
è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento,
della modifica o della revoca.
Art.
48
Forma del testamento
1.
Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla
legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla
legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o
della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva
il domicilio o la residenza.
Art.
49
Successione dello Stato
1.
Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili,
non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti
in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Art.
50
Giurisdizione in materia successoria
1.
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a)
se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b)
se la successione si è aperta in Italia;
c)
se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è
situata in Italia;
d)
se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato
la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni
immobili situati all'estero;
e)
se la domanda concerne beni situati in Italia.
CAPO
VIII
Diritti
reali
Art.
51
Possesso e diritti reali
1.
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili
ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si
trovano.
2.
La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia
successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda
da un rapporto di famiglia o da un contratto.
Art.
52
Diritti reali su beni in transito
1.
I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del
luogo di destinazione.
Art.
53
Usucapione di beni mobili
1.
L'usucapione di beni mobili e regolata dalla legge dello Stato in
cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Art.
54
Diritti su beni immateriali
1.
I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato
di utilizzazione.
Art.
55
Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali
1.
La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione
dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene
si trova al momento dell'atto.
CAPO
IX
Donazioni
Art.
56
Donazioni
1.
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento
della donazione.
2.
Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione,
sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli
risiede.
3.
La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla
legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel
quale l'atto è compiuto.
CAPO
X
Obbligazioni
contrattuali
Art.
57
Obbligazioni contrattuali
1.
Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione
di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza
pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
CAPO
XI
Obbligazioni
non contrattuali
Art.
58
Promessa unilaterale
1.
La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui
viene manifestata.
Art.
59
Titoli di credito
1.
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati
dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno
1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario,
di cui al R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre
1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia
di assegni bancari, di cui al R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito
dalla L. 4 gennaio 1934, n. 61.
2.
Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori
dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la
legge di uno Stato non contraente.
3.
Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato
il cui titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da
quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna
è stata assunta.
Art.
60
Rappresentanza volontaria
1.
La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in
cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli
agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile
dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello
Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri
nel caso concreto.
2.
L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto
alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza
oppure dalla legge dello Stato in cui e posto in essere.
Art.
61
Obbligazioni nascenti dalla legge
1.
La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento
dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate
dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui
si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.
Art.
62
Responsabilità per fatto illecito
1.
La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello
Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può
chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato
il fatto che ha causato il danno.
2.
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo
Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Art.
63
Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
1.
La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato,
dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione
del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è
stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi
è stato immesso in commercio senza il suo consenso.
TITOLO
IV
EFFICACIA
DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
Art.
64
Riconoscimento di sentenze straniere
1.
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario
il ricorso ad alcun procedimento quando:
a)
il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo
i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento
italiano;
b)
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del
convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove
si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali
della difesa;
c)
le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo
dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in
conformità a tale legge;
d)
essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunziata;
e)
essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano
passata in giudicato;
f)
non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo
oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo
straniero;
g)
le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Art.
65
Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1.
Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità
delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti
della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità
dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge
o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati
da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico
e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Art.
66
Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
1.
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti
senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre
che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili,
quando sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è
richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro
Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in
base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
Art.
67
Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione
volontaria e contestazione del riconoscimento
1.
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento
della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione
forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello
del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma
1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
3.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice
adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Art.
68
Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
1.
Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione
e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno
Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.
Art.
69
Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
1.
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami
di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri
mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con
decreto della Corte d'Appello del luogo in cui si deve procedere a
tali atti.
2.
Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata,
l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere
unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato
gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice,
la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3.
La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
rimette gli atti al giudice competente.
4.
Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri
atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi
non contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
5.
L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge
italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dal
l'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi
dell'ordinamento italiano.
Art.
70
Esecuzione richiesta in via diplomatica
1.
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione
è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito
un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari
per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le
notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Art.
71
Notificazione di atti di autorità straniere
1.
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere
o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal
pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la
notificazione si deve eseguire.
2.
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del
pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3.
La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge
italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità
straniera in quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano.
In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione,
al destinatario che lo accetti volontariamente.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art.
72
Disposizioni transitorie
1.
La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data
della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni
esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale
privato.
2.
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le
norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del
processo.
Art.
73 (*)
Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al Codice Civile, nonché gli artt.
2505 e 2509 Cod. Civ. e gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, gli
articoli dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ. sono abrogati a far data
dal 31 dicembre 1996.
(*)
Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 10 D.L. 23 ottobre
1996, n. 542, convertito con modificazioni nella L. 23 dicembre 1996,
n. 649.
Art.
74 (*)
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il primo settembre 1995; gli articoli
dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.
(*)
Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 10 D.L. 23 ottobre
1996, n. 542, convertito con modificazioni nella L. 23 dicembre 1996,
n. 649.
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