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DOCUMENTI: documenti
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19
marzo 2004 - E-BOOK |
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Privacy,
codice comunicazioni e commercio elettronico: INDICE Introduzione I.
La direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/58/CE) II.
Il Codice della privacy III.
La disciplina di attuazione della direttiva 2002/58/CE sulle comunicazioni
elettroniche IV.
Il D.L.vo 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio
elettronico V.
Tutela dell'interessato e sanzioni L'e-book è disponibile nella sezione Internet degli e-book di www.iusondemand.com. Per maggiori informazioni cliccare qui |
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16
gennaio 2004 - COMUNICATO GARANTE |
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| FONTE: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it | APPROFONDIMENTO: Il Codice della Privacy (testo provv.) |
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In particolare, la nuova disciplina sui dati relativi alle comunicazioni elettroniche e alle utilizzazioni di Internet può anche entrare in conflitto con le norme costituzionali sulla libertà e segretezza delle comunicazioni e sulla libertà di manifestazione del pensiero. Il Garante
confida in un attento esame del decreto da parte del Parlamento. Roma, 23 dicembre 2003" |
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10
gennaio 2004 - NORMATIVA |
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- Art. 3. Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente: "Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalita' di accertamento e repressione dei reati. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalita' di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale. 4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio. 5. Il trattamento
dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto
di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali
si tiene comunque conto dei seguenti principi: 6. Le modalita' di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante." - Art. 4. Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171." - Art. 5. Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) è sostituita, dalla seguente: "f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal l° gennaio 2006;". - Art. 9. Entrata in vigore. 1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
testo completo del decreto legge è disponibile |
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24
ottobre 2003 - DOCUMENTI ON-LINE |
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| FONTE: InterLex, www.interlex.it | APPROFONDIMENTO: Il Codice della Privacy (testo provv.) |
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Infatti la struttura dell’imputazione dell’illecito è basata sul combinato disposto di tre elementi: - una serie di articoli (artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 23, 25, 26, 27, 45, 123, 126, 129, 130) che dettano prescrizioni di varia natura; - un’affermazione generale di responsabilità sancita nell'art. 167 (trattamento illecito di dati personali) che richiama le norme suindicate; - la definizione di una rilevante parte della fattispecie affidata ai codici di deontologia predisposti da alcune categorie di titolari. Nell’occuparsi di sanzioni penali il legislatore sembra dimostrare una approssimativa dimestichezza con il collaudato schema - risalente già al codice del 1930 - modellato sul sanzionamento degli effetti di un’azione preferendo in alcuni casi il ricorso a un più vago e autoritario 'divieto'. Come per l’art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente) che, vietando tout-court senza prevedere una sanzione specifica, è palesemente al di fuori del raggio d’azione della sanzione penale. Eppure
la norma in questione si occupa di un problema molto serio, cioè di
limitare 'l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato
o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni
dell'utente'."
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25
settembre 2003 - NORMATIVA |
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(D.L.vo 1 agosto 2003, n. 259, GU 15 settembre 2003 n. 214, Suppl. ord.) Il testo del Codice può essere consultato su www.altalex.com cliccando qui |
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4
settembre 2003 - NORMATIVA |
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APPROFONDIMENTO:
Comunicazioni
elettroniche. Sicurezza, riservatezza, spamming (.pdf)
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Il titolo X del Codice ("Comunicazioni elettroniche") detta infatti disposizioni specifiche per i "servizi di comunicazione elettronica" (artt. 121-132) nonché per "Internet e reti telematiche" (art. 133). |
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