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settembre 2004 l'Osservatorio si è trasferito nel Blog di Iusreporter.it!
23 aprile
2004 - NEWSLETTER GARANTE - Internet:
banner e spot elettorali nelle newsletter per e-mail 6 marzo 2004 - NEWSLETTER GARANTE - Anche la pubblicità per posta deve rispettare la privacy 19 febbraio 2004 - COMUNICATO GARANTE - Privacy e propaganda elettorale: le regole per un uso corretto dei dati personali dei cittadini |
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23
aprile 2004 - NEWSLETTER GARANTE |
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FONTE: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, Newsl. 207 del 22-28 marzo 2004 |
APPROFONDIMENTI: Spamming |
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I banner contenenti propaganda elettorale possono essere inseriti nelle newsletter inviate via e-mail solo ed esclusivamente con lo specifico consenso del destinatario e dopo aver dettagliatamente informato quest’ultimo che i dati personali che ha comunicato per ricevere la newsletter verranno usati anche per fare propaganda politico-elettorale on line. Queste le precisazioni del Garante a chi intende inserire pubblicità elettorale nelle newsletter inviate per posta elettronica. Poco più di un mese fa l’Autorità, con provvedimento generale del 12 febbraio 2004, ha indicato principi e criteri ai quali partiti, sostenitori di liste e candidati devono attenersi per un uso corretto dei dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di propaganda elettorale, soprattutto se si avvalgono di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms, Mms, e-mail. Nei giorni scorsi l’Autorità si è nuovamente espressa su richiesta di alcune concessionarie di pubblicità e società operanti nel settore, anche in relazione a segnalazioni di cittadini in materia di propaganda elettorale. Ribadendo la necessità di un consenso espresso e specifico al trattamento dei dati, come confermato dal recente Codice e dal provvedimento generale, l’Autorità ha richiamato le società al rispetto della normativa sulla privacy con particolare riferimento al caso in cui talune società abbiano raccolto un consenso per finalità commerciali e pubblicitarie e si siano interrogate sulla possibilità di avvalersi di tale consenso per scopi di propaganda politico-elettorale. L’inserimento di tali messaggi di propaganda nelle newsletter richieste, spesso solo per campi di attività molto specifici (hobby, musica, teatro ecc.) da soggetti ai quali è stata fornita un’informativa nella quale sia assente qualsiasi riferimento alla propaganda elettorale, è in contrasto con le particolari garanzie che il Codice prevede in tema di posta elettronica e che derivano dalla normativa comunitaria. Garanzie diverse rispetto a quelle previste per la propaganda cartacea basata sull’utilizzo di registri ed elenchi pubblici accessibili a chiunque. Come più volte sottolineato dal Garante, infatti, per gli indirizzi di posta elettronica è prevista una tutela specifica anche in ragione del mezzo impiegato. Tali indirizzi non possono esse considerati “pubblici” e non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. Né gli spot in una newsletter inviata nominativamente possono essere considerati alla stregua della pubblicità sui giornali acquistati impersonalmente in un punto vendita. Le società interessate ad inviare propaganda elettorale possono, comunque, chiedere agli abbonati alle newsletter, dopo averli adeguatamente informati, una manifestazione integrativa del consenso, che potrebbe essere chiesta anche subito, in previsione della prossima campagna elettorale. |
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6
marzo 2004 - NEWSLETTER GARANTE |
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FONTE: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, Newsletter 191/2003 |
APPROFONDIMENTI: Spamming |
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L’iscrizione ad un sito Internet per ordinare prodotti, non autorizza ad usare i dati per altri scopi, come l’invio di posta ordinaria di tipo commerciale. Per questo tipo di invii è necessario il preventivo consenso del destinatario. Questo il principio ribadito dall’Autorità Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) dopo aver esaminato il ricorso di un cittadino che lamentava l’invio da parte di una società privata di posta ordinaria contenente materiale di natura commerciale. L’interessato nel ricorso specificava di essersi preventivamente opposto, con un’istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, al trattamento dei dati personali da parte della società finalizzato all’invio di pubblicazioni promozionali, acconsentendo al loro trattamento esclusivamente per la gestione di ordini di acquisto e non anche per comunicazioni commerciali o ricerche di mercato. La società resistente, chiamata dall’Autorità Garante a fornire informazioni, dopo aver dichiarato che l’istanza del richiedente era andata presumibilmente smarrita specificava comunque di sospendere le spedizioni di ulteriore materiale limitando l’uso dei dati personali esclusivamente alla gestione degli ordini. Il Garante, dopo aver ricordando alla società le conseguenze penali di un’eventuale falsità delle dichiarazioni rilasciate, così come previsto dalla normativa sulla privacy, ha definito il ricorso determinando l’ammontare delle spese sostenute nel procedimento in una somma forfetaria da versare direttamente a favore del ricorrente. Va ricordato che, secondo quanto ribadito dal Garante, l’invio di corrispondenza con materiale pubblicitario senza aver prima acquisito il consenso del destinatario è consentito solo se i dati sono estratti da elenchi pubblici. Anche in questo caso è comunque necessario informare gli interessati sull’uso che si farà dei dati che li riguardano. |
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19
febbraio 2004 - COMUNICATO GARANTE |
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FONTE: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it |
APPROFONDIMENTI: Spamming |
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Con un provvedimento generale l’Autorità garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Alla luce delle novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personale, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, il Garante ha fornito precise indicazioni alle quali partiti e candidati devono attenersi. Dati tratti da elenchi pubblici come liste elettorali ed elenchi telefonici Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza consenso, solo se utilizza dati estratti da fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Sono fonti pubbliche le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all’estero, gli elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio. Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l’operatore deve specificare all’inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde. E’ comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell’abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate. Dati non pubblici: necessario il consenso dell’interessato Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione. L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata. Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy. E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato, indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet (forum, newsgroup, software automatici). Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi di tipo commerciale. Il candidato o l’organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l’onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso. La violazione di questi principi rende illecito il trattamento e inutilizzabili i dati. Dati che non si possono utilizzare In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato. E’ illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto. I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva. E’ illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni. Temporanea sospensione dell’informativa ai cittadini Quando i partiti politici e i candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali inviano solo materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti "santini"), fino al 30 giugno 2004 non saranno tenuti all’informativa, purché utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali. In questo caso, i partiti politici e candidati potranno conservare questi dati solo se informeranno, anche in modo semplice e sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2004. Altrimenti entro tale termine dovranno distruggere i dati. Garanzie per i cittadini Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l’informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla privacy e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante. Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini. Il provvedimento del Garante verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e avrà applicazione immediata. Comunicato
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