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Testo senza carattere di ufficialitą - Note Legali - Pubblicato nel: maggio 2005 - FONTE: www.gazzettaufficiale.it
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68

 
Regolamento   recante   disposizioni   per   l'utilizzo  della  posta
elettronica   certificata,   a  norma  dell'articolo 27  della  legge
16 gennaio 2003, n. 3.

(GU n. 97 del 28-4-2005) 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo 27,  commi  8,  lettera  e),  e  9,  della  legge
16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 14  del  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
  Espletata  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla direttiva
98/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata  dalla  direttiva  98/48/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n.
317,  cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,
n. 427;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281,
espresso nella riunione del 20 maggio 2004;
  Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale e' stato richiesto il
parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2005;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
 
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
 
  1.  Il  presente  regolamento  stabilisce  le  caratteristiche e le
modalita'  per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione
di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) busta  di  trasporto, il documento informatico che contiene il
messaggio di posta elettronica certificata;
    b) Centro    nazionale    per    l'informatica   nella   pubblica
amministrazione,  di  seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39,   come   modificato   dall'articolo 176,   comma 3,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    c) dati   di  certificazione,  i  dati  inseriti  nelle  ricevute
indicate  dal  presente  regolamento,  relativi alla trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata;
    d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e
sole  le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa
riferimento,  nell'estensione,  ad  uno  stesso  dominio  della  rete
Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
    e) log  dei  messaggi,  il  registro informatico delle operazioni
relative  alle  trasmissioni  effettuate  mediante  posta elettronica
certificata tenuto dal gestore;
    f) messaggio  di  posta  elettronica  certificata,  un  documento
informatico   composto   dal   testo   del  messaggio,  dai  dati  di
certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
    g) posta   elettronica   certificata,   ogni   sistema  di  posta
elettronica   nel   quale   e'  fornita  al  mittente  documentazione
elettronica   attestante   l'invio   e   la   consegna  di  documenti
informatici;
    h) posta  elettronica,  un sistema elettronico di trasmissione di
documenti informatici;
    i) riferimento  temporale,  l'informazione  contenente  la data e
l'ora  che  viene  associata  ad  un  messaggio  di posta elettronica
certificata;
    l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la
persona  giuridica,  la  pubblica  amministrazione  e qualsiasi ente,
associazione  o  organismo,  nonche'  eventuali  unita' organizzative
interne  ove  presenti,  che  sia  mittente  o  destinatario di posta
elettronica certificata;
    m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o
per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,
dei  dati  o  dei  programmi  in esso contenuti o ad esso pertinenti,
ovvero  l'interruzione,  totale  o  parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento.
 
          Avvertenza:
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle quali e' operato il rinvio.
              - Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive  CE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea (G.U.C.E.).
 
          Note alle premesse:
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 15, comma 2,
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
              «2.  Gli  atti, dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Gli schemi dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni».
              - Si riporta il testo dell'art. 27, commi 8, lettera e)
          e  9,  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3 (Disposizioni
          ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
              «8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  della Costituzione e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
          ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
                a) - d) omissis;
                e) estensione   dell'uso   della   posta  elettronica
          nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
          tra pubbliche amministrazioni e privati.
              9.  I  regolamenti  di  cui al comma 8 sono adottati su
          proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  1, del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 28 dicembre
          2000,  n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa.
          -  Testo  A),  come  modificato dal decreto qui pubblicato:
          (Vedi allegato).
              - La  legge  21 giugno  1986,  n. 317, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   del  2 luglio  1986,  n.  151,  reca
          «Procedura   d'informazione   nel  settore  delle  norme  e
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  del  22 giugno  1998, modificata dalla direttiva
          98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
          20 luglio 1998.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «8  (Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  Presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
              Le  sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo   12 febbraio  1993,  n.  39,  come  modificato
          dall'art.  176,  comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
          2003,  n.  196  (Norme  in  materia  di sistemi informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421.):
              «1.  E' istituito il Centro nazionale per l'informatica
          nella   pubblica   amministrazione,  che  opera  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per l'attuazione
          delle   politiche  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie,     con    autonomia    tecnica,    funzionale,
          amministrativa,  contabile e finanziaria e con indipendenza
          di giudizio.».
 
                               Art. 2.
       Soggetti del servizio di posta elettronica certificata
 
  1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
    a) il  mittente,  cioe'  l'utente  che  si avvale del servizio di
posta  elettronica  certificata  per  la  trasmissione  di  documenti
prodotti mediante strumenti informatici;
    b) il  destinatario, cioe' l'utente che si avvale del servizio di
posta  elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti
mediante strumenti informatici;
    c) il  gestore  del  servizio,  cioe'  il  soggetto,  pubblico  o
privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che
gestisce domini di posta elettronica certificata.
 
                               Art. 3.
               Trasmissione del documento informatico
 
  1.  Il  comma 1  dell'articolo 14  del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il  documento  informatico  trasmesso  per  via  telematica si
intende  spedito  dal  mittente  se  inviato al proprio gestore, e si
intende  consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico  da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.».
 
          Nota all'art. 3:
              - Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente
          della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le
          note alle premesse.
 
                               Art. 4.
            Utilizzo della posta elettronica certificata
 
  1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la
cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.
  2.  Per  i  privati  che  intendono utilizzare il servizio di posta
elettronica  certificata,  il  solo indirizzo valido, ad ogni effetto
giuridico,  e'  quello  espressamente  dichiarato  ai fini di ciascun
procedimento  con  le  pubbliche  amministrazioni  o  di ogni singolo
rapporto  intrattenuto  tra  privati  o  tra  questi  e  le pubbliche
amministrazioni.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo il dichiarante e
puo' essere revocata nella stessa forma.
  3.  La  volonta'  espressa  ai  sensi del comma 2 non puo' comunque
dedursi  dalla  mera  indicazione dell'indirizzo di posta certificata
nella  corrispondenza  o  in  altre comunicazioni o pubblicazioni del
soggetto.
  4.  Le  imprese,  nei  rapporti  tra  loro  intercorrenti,  possono
dichiarare  la  esplicita  volonta'  di  accettare  l'invio  di posta
elettronica  certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione
al  registro  delle  imprese.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo  il
dichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma.
  5.  Le  modalita'  attraverso  le  quali  il  privato  comunica  la
disponibilita'  all'utilizzo  della posta elettronica certificata, il
proprio  indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del
medesimo  o  l'eventuale  cessazione della disponibilita', nonche' le
modalita'  di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della
documentazione  relativa  sono  definite nelle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
  6.  La  validita'  della  trasmissione e ricezione del messaggio di
posta  elettronica  certificata  e'  attestata  rispettivamente dalla
ricevuta  di  accettazione  e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di
cui all'articolo 6.
  7.  Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio
di  posta  elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di
cui agli articoli 14 e 15.
 
                               Art. 5.
          Modalita' della trasmissione e interoperabilita'
 
  1.  Il  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  inviato dal
mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da
quest'ultimo  trasmesso  al destinatario direttamente o trasferito al
gestore  di  posta  elettronica  certificata  di  cui  si  avvale  il
destinatario  stesso;  quest'ultimo  gestore  provvede  alla consegna
nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  trasmissione  del  messaggio  di  posta
elettronica  certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano
l'interoperabilita'  dei  servizi  offerti,  secondo  quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
 
                               Art. 6.
           Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna
 
  1.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata utilizzato dal
mittente  fornisce  al  mittente  stesso  la ricevuta di accettazione
nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono
prova  dell'avvenuta  spedizione di un messaggio di posta elettronica
certificata.
  2.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata utilizzato dal
destinatario  fornisce  al  mittente,  all'indirizzo  elettronico del
mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
  3.  La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che
il  suo  messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente
pervenuto  all'indirizzo  elettronico  dichiarato  dal destinatario e
certifica  il  momento della consegna tramite un testo, leggibile dal
mittente, contenente i dati di certificazione.
  4.  La  ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia
completa  del  messaggio  di posta elettronica certificata consegnato
secondo   quanto   specificato   dalle   regole   tecniche   di   cui
all'articolo 17.
  5.  La  ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente
alla  consegna  del  messaggio di posta elettronica certificata nella
casella  di  posta  elettronica messa a disposizione del destinatario
dal  gestore,  indipendentemente  dall'avvenuta  lettura da parte del
soggetto destinatario.
  6.  La  ricevuta  di  avvenuta  consegna e' emessa esclusivamente a
fronte  della  ricezione  di una busta di trasporto valida secondo le
modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
  7.  Nel  caso  in  cui il mittente non abbia piu' la disponibilita'
delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati,
le  informazioni  di  cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono
opponibili  ai  terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente
          della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le
          note alle premesse.
 
                               Art. 7.
                     Ricevuta di presa in carico
 
  1.  Quando  la  trasmissione  del  messaggio  di  posta elettronica
certificata  avviene tramite piu' gestori il gestore del destinatario
rilascia  al  gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta
presa in carico del messaggio.
 
                               Art. 8.
                     Avviso di mancata consegna
 
  1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta
consegnabile  il  gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro
ore  successive  all'invio,  la  mancata  consegna  tramite un avviso
secondo   le   modalita'   previste  dalle  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 17.

                               Art. 9.
     Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto
 
  1.   Le  ricevute  rilasciate  dai  gestori  di  posta  elettronica
certificata   sono  sottoscritte  dai  medesimi  mediante  una  firma
elettronica  avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su
chiavi  asimmetriche  a  coppia,  una  pubblica  e  una  privata, che
consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita'
e  l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
  2.  La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica
di  cui  al  comma 1  che  garantisce  la provenienza, l'integrita' e
l'autenticita' del messaggio di posta elettronica certificata secondo
le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
 
          Nota all'art. 9:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera dd)
          del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
          2000,  n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
          Testo A):
                «dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'art. 2,
          comma  1,  lettera  g),  del decreto legislativo 23 gennaio
          2002,  n.  10, la firma elettronica ottenuta attraverso una
          procedura informatica che garantisce la connessione univoca
          al  firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
          mezzi  sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
          esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo
          da  consentire  di  rilevare  se  i dati stessi siano stati
          successivamente modificati;».
 
                              Art. 10.
                        Riferimento temporale
 
  1.  Il  riferimento  temporale e la marca temporale sono formati in
conformita'   a   quanto   previsto  dalle  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 17.
  2.   I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  appongono  un
riferimento  temporale  su  ciascun  messaggio  e quotidianamente una
marca temporale sui log dei messaggi.
 
                              Art. 11.
                    Sicurezza della trasmissione
 
  1.  I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  trasmettono il
messaggio   di   posta   elettronica   certificata  dal  mittente  al
destinatario  integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta
di trasporto.
  2.   Durante  le  fasi  di  trasmissione  del  messaggio  di  posta
elettronica   certificata,   i   gestori   mantengono  traccia  delle
operazioni  svolte  su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti
nel   suddetto   registro   sono  conservati  dal  gestore  di  posta
elettronica certificata per trenta mesi.
  3.  Per  la  tenuta  del  registro  i gestori adottano le opportune
soluzioni  tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza,
la  sicurezza,  l'integrita'  e  l'inalterabilita'  nel  tempo  delle
informazioni in esso contenute.
  4.  I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque,
l'esistenza  di  servizi  di emergenza che in ogni caso assicurano il
completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.
 
                              Art. 12.
                          Virus informatici
 
  1.  Qualora  il  gestore  del  mittente  riceva  messaggi con virus
informatici e' tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il
mittente  dell'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale
caso  il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo
le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
  2.  Qualora  il  gestore del destinatario riceva messaggi con virus
informatici  e'  tenuto  a non inoltrarli al destinatario, informando
tempestivamente  il  gestore  del  mittente,  affinche'  comunichi al
mittente medesimo l'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in
tale  caso  il  gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti
per  trenta  mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche
di cui all'articolo 17.
 
                              Art. 13.
                     Livelli minimi di servizio
 
  1.  I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  sono tenuti ad
assicurare  il  livello  minimo  di  servizio  previsto  dalle regole
tecniche di cui all'articolo 17.
 
                              Art. 14.
         Elenco dei gestori di posta elettronica certificata
 
  1.  Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio
di  posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in
un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
  2.   Le  pubbliche  amministrazioni  ed  i  privati  che  intendono
esercitare  l'attivita'  di  gestore di posta elettronica certificata
inviano  al  CNIPA  domanda  di iscrizione nell'elenco dei gestori di
posta elettronica certificata.
  3.  I  richiedenti  l'iscrizione  nell'elenco  dei gestori di posta
elettronica   certificata  diversi  dalle  pubbliche  amministrazioni
devono  avere  natura  giuridica  di  societa' di capitali e capitale
sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
  4.  I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  o,  se persone
giuridiche,  i  loro  legali  rappresentanti  ed  i soggetti preposti
all'amministrazione   devono,   inoltre,  possedere  i  requisiti  di
onorabilita'   richiesti   ai   soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  le  banche  di cui
all'articolo 26  del  testo  unico  delle leggi in materia bancaria e
creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni.
  5.  Non  possono  rivestire  la carica di rappresentante legale, di
componente  del  consiglio  di  amministrazione,  di  componente  del
collegio    sindacale,    o    di    soggetto    comunque    preposto
all'amministrazione  del  gestore  privato  coloro i quali sono stati
sottoposti   a   misure   di   prevenzione,  disposte  dall'autorita'
giudiziaria  ai  sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono
stati  condannati  con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione,  alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti
contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o
telematici,  contro  la  fede  pubblica, contro il patrimonio, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
  6. Il richiedente deve inoltre:
    a) dimostrare  l'affidabilita' organizzativa e tecnica necessaria
per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
    b) impiegare   personale   dotato  delle  conoscenze  specifiche,
dell'esperienza  e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in   particolare   della   competenza  a  livello  gestionale,  della
conoscenza   specifica  nel  settore  della  tecnologia  della  posta
elettronica   e   della  dimestichezza  con  procedure  di  sicurezza
appropriate;
    c) rispettare  le  norme  del  presente  regolamento  e le regole
tecniche di cui all'articolo 17;
    d) applicare  procedure  e  metodi  amministrativi  e di gestione
adeguati e tecniche consolidate;
    e) utilizzare  per  la  firma elettronica, di cui all'articolo 9,
dispositivi  che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite
in   conformita'   a   criteri   riconosciuti  in  ambito  europeo  o
internazionale;
    f) adottare  adeguate  misure  per  garantire  l'integrita'  e la
sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
    g) prevedere  servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il
completamento della trasmissione;
    h) fornire,   entro   i  dodici  mesi  successivi  all'iscrizione
nell'elenco   dei   gestori   di   posta   elettronica   certificata,
dichiarazione  di  conformita'  del  proprio sistema di qualita' alle
norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa
al processo di erogazione di posta elettronica certificata;
    i) fornire  copia  di  una  polizza assicurativa di copertura dei
rischi dell'attivita' e dei danni causati a terzi.
  7.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  presentazione, la domanda si
considera   accolta   qualora   il   CNIPA   non   abbia   comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego.
  8.  Il  termine  di  cui al comma 7 puo' essere interrotto una sola
volta  esclusivamente  per  la  motivata  richiesta  di documenti che
integrino  o  completino la documentazione presentata e che non siano
gia'  nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire
autonomamente.  In  tale  caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
  9.  Il  procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta
elettronica  certificata  di  cui  al  presente  articolo puo' essere
sospeso  nei  confronti  dei  soggetti per i quali risultano pendenti
procedimenti  penali  per  delitti  in danno di sistemi informatici o
telematici.
  10.  I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle
regole  tecniche  di  cui all'articolo 17, necessari per l'iscrizione
nell'elenco dei gestori.
  11.  Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore
ed  il  servizio  di  posta  elettronica certificata e' comunicata al
CNIPA entro il quindicesimo giorno.
  12.  Il  venire meno di uno o piu' requisiti tra quelli indicati al
presente articolo e' causa di cancellazione dall'elenco.
  13.   Il   CNIPA   svolge   funzioni   di   vigilanza  e  controllo
sull'attivita'   esercitata  dagli  iscritti  all'elenco  di  cui  al
comma 1.
 
          Note all'art. 14:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  26 del testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
              «Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza  degli  esponenti  aziendali). - 1. I soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo  presso  banche  devono  possedere i requisiti di
          professionalita'  onorabilita' e indipendenza stabiliti con
          regolamento  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e'   dichiarata   dal  consiglio  di
          amministrazione,   dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal
          consiglio  di  gestione  entro trenta giorni dalla nomina o
          dalla  conoscenza  del  difetto  sopravvenuto.  In  caso di
          inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
              2-bis.   Nel   caso   di   difetto   dei  requisiti  di
          indipendenza  stabiliti  dal  codice civile o dallo statuto
          della banca si applica il comma 2.
              3.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2.».
              La  legge  27 dicembre  1956, n. 1423, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  31 dicembre  1956,  n.  227, reca
          «Misure   di   prevenzione   nei  confronti  delle  persone
          pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita».
              - La  legge  31 maggio  1965,  n. 575, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   del  5 giugno  1965,  n.  138,  reca
          «Disposizioni contro la mafia».
 
                              Art. 15.
Gestori   di   posta  elettronica  certificata  stabiliti  nei  Paesi
                         dell'Unione europea
 
  1.  Puo' esercitare il servizio di posta elettronica certificata il
gestore  del  servizio  stabilito  in  altri Stati membri dell'Unione
europea  che  soddisfi,  conformemente  alla legislazione dello Stato
membro   di  stabilimento,  formalita'  e  requisiti  equivalenti  ai
contenuti  del  presente  decreto  e  operi nel rispetto delle regole
tecniche  di  cui  all'articolo 17. E' fatta salva in particolare, la
possibilita'  di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri
dell'Unione  europea che rivestono una forma giuridica equipollente a
quella prevista dall'articolo 14, comma 3.
  2.  Per  i  gestori  di  posta elettronica certificata stabiliti in
altri   Stati   membri   dell'Unione   europea   il   CNIPA  verifica
l'equivalenza  ai  requisiti  ed  alle  formalita' di cui al presente
decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17.
 
                              Art. 16.
            Disposizioni per le pubbliche amministrazioni
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  svolgere autonomamente
l'attivita'   di   gestione   del   servizio   di  posta  elettronica
certificata,  oppure  avvalersi  dei servizi offerti da altri gestori
pubblici  o  privati,  rispettando  le regole tecniche e di sicurezza
previste dal presente regolamento.
  2.   L'utilizzo   di   caselle  di  posta  elettronica  certificata
rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco
di  cui  all'articolo 14,  comma 2, costituisce invio valido ai sensi
del  presente  decreto  limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le
amministrazioni  medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle
di posta elettronica certificata.
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono ai terzi la libera
scelta del gestore di posta elettronica certificata.
  4.  Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano
all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile,
nel  processo  penale,  nel  processo  amministrativo,  nel  processo
tributario  e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni
normative.
 
                              Art. 17.
                           Regole tecniche
 
  1.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie definisce, ai
sensi  dell'articolo 8,  comma 2,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  sentito  il Ministro per la
funzione   pubblica,   le  regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione   e   la   validazione,  anche  temporale,  della  posta
elettronica  certificata.  Qualora  le  predette regole riguardino la
certificazione  di  sicurezza dei prodotti e dei sistemi e' acquisito
il concerto del Ministro delle comunicazioni.
 
          Nota all'art. 17:
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
          445   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
          Testo A).
              «2.   Le   regole   tecniche   per  la  formazione,  la
          trasmissione,   la   conservazione,   la  duplicazione,  la
          riproduzione   e   la  validazione,  anche  temporale,  dei
          documenti   informatici   sono  definite  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, o, per sua delega
          del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  il Garante per la
          protezione  dei  dati  personali.  Esse  sono adeguate alle
          esigenze    dettate    dall'evoluzione   delle   conoscenze
          scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».
 
                              Art. 18.
                         Disposizioni finali
 
  1.  Le  modifiche  di cui all'articolo 3 apportate all'articolo 14,
comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2005
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
  Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
 
  Registo n. 4, Ministeri istituzionali, foglio n. 332
 
          Note all'art. 18:
              - Per  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A) si vedano
          le note alle premesse.
              «Art.  14 (R) (Trasmissione del documento informatico).
          -  1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
          si  intende  spedito  dal  mittente  se  inviato al proprio
          gestore,  e  si  intende consegnato al destinatario se reso
          disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,
          nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
          disposizione dal gestore.
              2.  La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
          ricezione   di   un   documento   informatico,  redatto  in
          conformita'  alle  disposizioni  del presente testo unico e
          alle  regole  tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9,
          comma 4, sono opponibili ai terzi.
              3.  La  trasmissione  del documento informatico per via
          telematica,   con   modalita'   che  assicurino  l'avvenuta
          consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta
          nei casi consentiti dalla legge.».

 

 

 

 

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