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IuSReporteR.it |
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Testo senza carattere di ufficialitą
- Note Legali - Pubblicato nel: maggio 2005 - FONTE: www.gazzettaufficiale.it |
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Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della postaelettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge16 gennaio 2003, n. 3; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n.317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,n. 427; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensidell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,espresso nella riunione del 20 maggio 2004; Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale e' stato richiesto ilparere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 28 gennaio 2005; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministroper l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e lemodalita' per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissionedi documenti informatici mediante posta elettronica certificata. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene ilmessaggio di posta elettronica certificata; b) Centro nazionale per l'informatica nella pubblicaamministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cuiall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196; c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevuteindicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione delmessaggio di posta elettronica certificata; d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte esole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fariferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della reteInternet, definito secondo gli standard propri di tale rete; e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazionirelative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronicacertificata tenuto dal gestore; f) messaggio di posta elettronica certificata, un documentoinformatico composto dal testo del messaggio, dai dati dicertificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati; g) posta elettronica certificata, ogni sistema di postaelettronica nel quale e' fornita al mittente documentazioneelettronica attestante l'invio e la consegna di documentiinformatici; h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione didocumenti informatici; i) riferimento temporale, l'informazione contenente la data el'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronicacertificata; l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, lapersona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente,associazione o organismo, nonche' eventuali unita' organizzativeinterne ove presenti, che sia mittente o destinatario di postaelettronica certificata; m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo oper effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suofunzionamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. - Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni». - Si riporta il testo dell'art. 27, commi 8, lettera e) e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione): «8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) - d) omissis; e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati. 9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo A), come modificato dal decreto qui pubblicato: (Vedi allegato). - La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.): «1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.». Art. 2. Soggetti del servizio di posta elettronica certificata 1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata: a) il mittente, cioe' l'utente che si avvale del servizio diposta elettronica certificata per la trasmissione di documentiprodotti mediante strumenti informatici; b) il destinatario, cioe' l'utente che si avvale del servizio diposta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodottimediante strumenti informatici; c) il gestore del servizio, cioe' il soggetto, pubblico oprivato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e chegestisce domini di posta elettronica certificata. Art. 3. Trasmissione del documento informatico 1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «1. Il documento informatico trasmesso per via telematica siintende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e siintende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzoelettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronicadel destinatario messa a disposizione dal gestore.». Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse. Art. 4. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi lacui trasmissione e' valida agli effetti di legge. 2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di postaelettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effettogiuridico, e' quello espressamente dichiarato ai fini di ciascunprocedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolorapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubblicheamministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante epuo' essere revocata nella stessa forma. 3. La volonta' espressa ai sensi del comma 2 non puo' comunquededursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificatanella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni delsoggetto. 4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possonodichiarare la esplicita volonta' di accettare l'invio di postaelettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizioneal registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo ildichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma. 5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica ladisponibilita' all'utilizzo della posta elettronica certificata, ilproprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento delmedesimo o l'eventuale cessazione della disponibilita', nonche' lemodalita' di conservazione, da parte dei gestori del servizio, delladocumentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cuiall'articolo 17. 6. La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio diposta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dallaricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, dicui all'articolo 6. 7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del serviziodi posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori dicui agli articoli 14 e 15. Art. 5. Modalita' della trasmissione e interoperabilita' 1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dalmittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene daquest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito algestore di posta elettronica certificata di cui si avvale ildestinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegnanella casella di posta elettronica certificata del destinatario. 2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di postaelettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicuranol'interoperabilita' dei servizi offerti, secondo quanto previstodalle regole tecniche di cui all'articolo 17. Art. 6. Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna 1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dalmittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazionenella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituisconoprova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronicacertificata. 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato daldestinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico delmittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova cheil suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamentepervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario ecertifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dalmittente, contenente i dati di certificazione. 4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copiacompleta del messaggio di posta elettronica certificata consegnatosecondo quanto specificato dalle regole tecniche di cuiall'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmentealla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nellacasella di posta elettronica messa a disposizione del destinatariodal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte delsoggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente afronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo lemodalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 7. Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita'delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati,le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sonoopponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse. Art. 7. Ricevuta di presa in carico 1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronicacertificata avviene tramite piu' gestori il gestore del destinatariorilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenutapresa in carico del messaggio. Art. 8. Avviso di mancata consegna 1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risultaconsegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattroore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avvisosecondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17. |
Art. 9.
Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto
1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica
certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma
elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita'
e l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica
di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrita' e
l'autenticita' del messaggio di posta elettronica certificata secondo
le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera dd)
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A):
«dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la connessione univoca
al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo
da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati;».
Art. 10.
Riferimento temporale
1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in
conformita' a quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un
riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una
marca temporale sui log dei messaggi.
Art. 11.
Sicurezza della trasmissione
1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il
messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al
destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta
di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle
operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti
nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta
elettronica certificata per trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune
soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza,
la sicurezza, l'integrita' e l'inalterabilita' nel tempo delle
informazioni in esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque,
l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il
completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.
Art. 12.
Virus informatici
1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus
informatici e' tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il
mittente dell'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale
caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo
le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus
informatici e' tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando
tempestivamente il gestore del mittente, affinche' comunichi al
mittente medesimo l'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in
tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti
per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche
di cui all'articolo 17.
Art. 13.
Livelli minimi di servizio
1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad
assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 14.
Elenco dei gestori di posta elettronica certificata
1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio
di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in
un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono
esercitare l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata
inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di
posta elettronica certificata.
3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta
elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni
devono avere natura giuridica di societa' di capitali e capitale
sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone
giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di
onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui
all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni.
5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di
componente del consiglio di amministrazione, di componente del
collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto
all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati
sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorita'
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono
stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti
contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o
telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
6. Il richiedente deve inoltre:
a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa e tecnica necessaria
per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta
elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza
appropriate;
c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole
tecniche di cui all'articolo 17;
d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione
adeguati e tecniche consolidate;
e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9,
dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite
in conformita' a criteri riconosciuti in ambito europeo o
internazionale;
f) adottare adeguate misure per garantire l'integrita' e la
sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il
completamento della trasmissione;
h) fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione
nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata,
dichiarazione di conformita' del proprio sistema di qualita' alle
norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa
al processo di erogazione di posta elettronica certificata;
i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei
rischi dell'attivita' e dei danni causati a terzi.
7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si
considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7 puo' essere interrotto una sola
volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
gia' nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
9. Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta
elettronica certificata di cui al presente articolo puo' essere
sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti
procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle
regole tecniche di cui all'articolo 17, necessari per l'iscrizione
nell'elenco dei gestori.
11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore
ed il servizio di posta elettronica certificata e' comunicata al
CNIPA entro il quindicesimo giorno.
12. Il venire meno di uno o piu' requisiti tra quelli indicati al
presente articolo e' causa di cancellazione dall'elenco.
13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo
sull'attivita' esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al
comma 1.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono possedere i requisiti di
professionalita' onorabilita' e indipendenza stabiliti con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto
della banca si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2.».
La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 227, reca
«Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138, reca
«Disposizioni contro la mafia».
Art. 15.
Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi
dell'Unione europea
1. Puo' esercitare il servizio di posta elettronica certificata il
gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione
europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato
membro di stabilimento, formalita' e requisiti equivalenti ai
contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 17. E' fatta salva in particolare, la
possibilita' di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri
dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a
quella prevista dall'articolo 14, comma 3.
2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in
altri Stati membri dell'Unione europea il CNIPA verifica
l'equivalenza ai requisiti ed alle formalita' di cui al presente
decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 16.
Disposizioni per le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente
l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica
certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori
pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza
previste dal presente regolamento.
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata
rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco
di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi
del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le
amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle
di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera
scelta del gestore di posta elettronica certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano
all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile,
nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo
tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni
normative.
Art. 17.
Regole tecniche
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la
funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta
elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la
certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi e' acquisito
il concerto del Ministro delle comunicazioni.
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A).
«2. Le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la
protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle
esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Le modifiche di cui all'articolo 3 apportate all'articolo 14,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Registo n. 4, Ministeri istituzionali, foglio n. 332
Note all'art. 18:
- Per l'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A) si vedano
le note alle premesse.
«Art. 14 (R) (Trasmissione del documento informatico).
- 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende spedito dal mittente se inviato al proprio
gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso
disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,
nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in
conformita' alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9,
comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta
nei casi consentiti dalla legge.».
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Testo senza carattere di ufficialitą
- © Giuseppe Briganti - Note
Legali |
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