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Testo senza carattere di ufficialitą - Note Legali - Pubblicato nel: dicembre 2004 - FONTE: www.gazzettaufficiale.it
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


DECRETO 14 ottobre 2004

Regole   tecnico-operative  per  l'uso  di  strumenti  informatici  e
telematici nel processo civile.
 


(GU 272 del 19/11/2004, Suppl. ord. 167)



Capo I
Principi generali
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
  Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123;
  Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264;
  Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001;
  Vista  la  delibera  del  Centro  nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11;
  Sentito  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione,  con  il  parere  del  22 settembre  2004, dal quale
parzialmente  ci  si  discosta,  ove  si  ravvisa la superfluita' del
certificato   per   la  crittografia  delle  informazioni  trasmesse,
ritenendo  opportuno  garantire  la  massima  sicurezza  nei raccordi
comunicativi,  in  particolare,  nel  punto  d'accesso  e nel gestore
centrale;    ritenuta,    inoltre,    l'opportunita'    di   limitare
l'utilizzazione   delle   caselle  di  posta  elettronica  alle  sole
comunicazioni    del    processo    telematico,   in   considerazione
dell'inesperienza degli utenti, in fase di prima attuazione;
  Sentito  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, con il
parere del 23 luglio 2004, dal quale parzialmente ci si discosta, ove
si  ravvisa  l'utilita' di inserire ulteriori richiami, sostanziali e
formali,  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003, trovando tale
normativa,  di  rango  superiore,  comunque  applicazione;  ritenuta,
inoltre,  la non necessita' di individuare i titolari del trattamento
dei  dati  personali,  esulando  la problematica dal ristretto ambito
delle  regole  tecniche;  ritenuta  la  non opportunita' di cumulare,
necessariamente,  il responsabile della sicurezza con il responsabile
del  trattamento  dei dati personali, attese le diverse finalita' che
possono   richiedere   professionalita'  differenti  ed,  infine,  di
mantenere  le  ampie condizioni di accesso agli avvocati dello Stato,
in  ragione  della loro rappresentanza, fissata dall'art. 1 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
 
                              Decreta:





                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative per
l'uso  di  strumenti  informatici e telematici nel processo civile di
cui  all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123.
 
      
 
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) SICI: sistema informatico civile come definito nel decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123;
    b) gestore   centrale:   struttura   tecnico-organizzativa   che,
nell'ambito del dominio giustizia, come definito all'art. 1, comma 1,
lettera  e)  del  decreto  ministeriale  13 febbraio  2001,  n.  123,
fornisce  i  servizi  di accesso al SICI ed i servizi di trasmissione
telematica  dei  documenti  informatici  processuali fra il SICI ed i
soggetti abilitati, secondo le norme riportate nel presente decreto;
    c) gestore  locale: sistema informatico che fornisce i servizi di
accesso  al  singolo  ufficio  giudiziario  o  all'ufficio  notifiche
esecuzioni e protesti (UNEP), ed i servizi di trasmissione telematica
dei  documenti  informatici processuali fra il gestore centrale ed il
singolo ufficio giudiziario o UNEP;
    d) certificazione  del  difensore:  attestazione  al difensore di
iscrizione  all'albo,  all'albo  speciale, al registro dei praticanti
abilitati   ovvero   di   possesso   della  qualifica  che  legittima
l'esercizio   della   difesa  e  l'assenza  di  cause  ostative  allo
svolgimento dell'attivita' difensiva;
    e) punto di accesso: struttura tecnico-organizzativa che fornisce
ai  soggetti  abilitati, esterni al SICI, i servizi di connessione al
gestore   centrale   e   di  trasmissione  telematica  dei  documenti
informatici  relativi  al  processo,  nonche'  la  casella  di  posta
elettronica   certificata,   secondo   le   regole  tecnico-operative
riportate nel presente decreto;
    f) autenticazione:  operazione  di  identificazione  in  rete del
titolare  della  carta  nazionale  dei servizi o di altro dispositivo
crittografico,  contenente  un certificato di autenticazione, secondo
la previsione dell'art. 62;
    g) firma  digitale:  firma  elettronica  avanzata,  basata  su un
certificato  qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato,
e  generata  mediante  un  dispositivo  per la creazione di una firma
sicura, di cui al decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
    h) fascicolo  informatico:  versione  informatica  del  fascicolo
d'ufficio,   contenente   gli   atti   del  processo  come  documenti
informatici,  ovvero le copie informatiche dei medesimi atti, qualora
siano stati depositati su supporto cartaceo;
    i) soggetti  abilitati:  tutti  i soggetti abilitati all'utilizzo
dei  servizi  di  consultazione  di  informazioni  e  trasmissione di
documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende
per:
      1.1.  soggetti  abilitati  esterni  privati:  i difensori delle
parti  private,  gli  avvocati  iscritti  negli elenchi speciali, gli
esperti e gli ausiliari del giudice;
      1.2.  soggetti  abilitati  esterni  pubblici:  gli  avvocati, i
procuratori  dello  Stato  e  gli altri dipendenti di amministrazioni
statali;
      1.3.  soggetti  abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni
privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;
      1.4.  soggetti  abilitati  interni:  i magistrati, il personale
degli uffici giudiziari e degli UNEP;
    j) casella  di  posta  elettronica  certificata  per  il processo
telematico   (CPECPT):   indirizzo   elettronico,   per  il  processo
telematico, dei soggetti abilitati.
 
      
 
                               Art. 3.
                          Gestore centrale
  1.  Il gestore centrale e' il punto unico di interazione, a livello
nazionale, tra il SICI ed i soggetti abilitati esterni.
  2.  Il  gestore  centrale  e'  attivo  presso  il  Ministero  della
giustizia.
 
      
 
                               Art. 4.
                           Gestore locale
  1.  Il gestore locale e' parte del sistema informatico dell'ufficio
giudiziario  e  dell'UNEP, come definito nel decreto ministeriale del
24 maggio  2001,  e  rispetta  i  requisiti  tecnici ed organizzativi
definiti in tale ambito.
  2.  I gestori locali sono attivi presso gli uffici giudiziari e gli
UNEP.
 
      
 
                               Art. 5.
    Sistemi informatici di gestione della cancelleria e dell'UNEP
  1.  Il  sistema informatico di gestione delle cancellerie civili e'
costituito  dall'infrastruttura  hardware  e software di gestione dei
registri e dei fascicoli informatici.
  2.  Il  sistema  informatico  di  gestione degli UNEP e' costituito
dall'infrastruttura   hardware  e  software  per  la  gestione  delle
notifiche.
 
      
 
                               Art. 6.
                          Punto di accesso
  1.  I  soggetti abilitati esterni accedono al SICI tramite un punto
di  accesso,  che  puo'  essere  attivato esclusivamente dai soggetti
pubblici,  di cui al comma 5, e dai soggetti privati, di cui al comma
6. Ciascun soggetto puo' avvalersi di un solo punto di accesso.
  2.  I punti di accesso forniscono un'adeguata qualita' dei servizi,
dei  processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire
la  sicurezza  del  sistema  ed  a  non  comprometterne  i livelli di
servizio, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 30.
  3.  La  violazione, da parte di un punto di accesso, dei livelli di
sicurezza e di servizio, comporta la sospensione ad erogare i servizi
fino al ripristino di tali livelli.
  4. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a
campione,   per   verificare   l'attuazione   delle  prescrizioni  di
sicurezza.
  5.  I  soggetti pubblici, che possono attivare e gestire uno o piu'
punti di accesso, sono:
    a) i  consigli dell'ordine degli avvocati, ciascuno limitatamente
ai propri iscritti;
    b) il   Consiglio  nazionale  forense,  limitatamente  ai  propri
iscritti e agli iscritti dei consigli dell'ordine degli avvocati;
    c) il  Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri
iscritti;
    d) l'Avvocatura   dello   Stato,  le  amministrazioni  statali  o
equiparate,  e  gli  enti  pubblici, limitatamente ai loro iscritti e
dipendenti;
    e) il Ministero della giustizia, per i soggetti abilitati interni
e   in  via  residuale,  ove  sussistano  oggettive  difficolta'  per
l'attivazione del servizio da parte dei soggetti di cui ai punti a) e
b);
    f) il Ministero della giustizia, in via residuale, ove sussistano
oggettive  difficolta'  per  l'attivazione  del servizio da parte dei
soggetti  di cui al comma 6, al solo fine di garantire l'accesso agli
esperti e ausiliari del giudice.
  6.  I  soggetti  privati,  che  attivano  e  gestiscono un punto di
accesso, hanno i seguenti requisiti:
    a) forma di societa' per azioni;
    b) capitale sociale e requisiti di onorabilita' di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 25, comma 1.
 
      
 
                               Art. 7.
                    Certificazione dei difensori
  1.  La certificazione del difensore e' svolta dal punto di accesso,
qualora questo sia gestito da un Consiglio dell'ordine degli avvocati
o  dal Consiglio nazionale forense, oppure dal gestore centrale sulla
base  di  copia  dell'albo fornita al Ministero della giustizia e dai
consigli   dell'ordine  degli  avvocati  e  dal  Consiglio  nazionale
forense.
  2. L'aggiornamento della copia dell'albo avviene entro 72 ore dalla
comunicazione, dei provvedimenti di pertinenza, all'interessato.
  3.   Il   Consiglio   nazionale   forense  compie  il  servizio  di
certificazione  dei  difensori  per  i  propri  iscritti  o,  per gli
iscritti dei consigli dell'ordine, su delega di questi ultimi.
 
      
 
                               Art. 8.
           Accesso dei soggetti abilitati esterni privati
  1. Per il difensore delle parti e' necessaria, ai fini dell'accesso
al  SICI,  l'autenticazione presso il punto di accesso di cui al capo
quarto e la certificazione di cui all'art. 7.
  2.  Il  SICI  consente  al  difensore  l'accesso  alle informazioni
contenute  nei  fascicoli  dei  procedimenti  in  cui e' costituito e
permette,   negli   altri  casi,  l'acquisizione  delle  informazioni
necessarie per la costituzione in giudizio.
  3.  In  caso  di  delega,  rilasciata  ai  sensi dell'art. 9, regio
decreto  legislativo  27 novembre  1933,  n.  1578,  il SICI consente
all'avvocato  delegato  l'accesso  alle  informazioni  contenute  nei
fascicoli   dei  procedimenti  patrocinati  dall'avvocato  delegante,
previa  comunicazione,  a cura di parte, di copia della delega stessa
al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti
adempimenti.  L'accesso  e'  consentito fino alla comunicazione della
revoca della delega.
  4.  La  delega,  sottoscritta  con firma digitale, e' rilasciata in
conformita' al modello previsto dall'art. 56.
  5.  Gli  esperti  e  gli ausiliari del giudice accedono al SICI nel
limite  dell'incarico  ricevuto  e della autorizzazione, concessa dal
giudice, alla consultazione e alla copia degli atti.
  6.  A  seguito  dell'autenticazione,  viene  trasmesso  al  gestore
centrale il codice fiscale del soggetto abilitato esterno privato.
 
      
 
                               Art. 9.
           Accesso dei soggetti abilitati esterni pubblici
  1.  Il  punto  di  accesso  autentica il soggetto abilitato esterno
pubblico e trasmette il relativo codice fiscale al gestore centrale.
  2.  I  dati,  di  cui al comma 1, sono utilizzati per individuare i
privilegi di accesso alle informazioni contenute nel SICI.
  3.  Il  SICI  consente  agli  avvocati  e  procuratori  dello Stato
l'accesso  alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti
in cui e' parte una pubblica amministrazione.
 
      
 
                              Art. 10.
               Accesso dei soggetti abilitati interni
  1. I soggetti abilitati interni accedono al SICI attraverso la rete
unica  della  giustizia  (RUG)  e  attraverso il punto di accesso del
Ministero della giustizia.
 
      
 
Capo II
Gestione della posta elettronica
 
                              Art. 11.
  Casella di posta elettronica certificata del processo telematico
  1.  I  soggetti  abilitati  esterni,  per  utilizzare  i servizi di
trasmissione  telematica  dei documenti informatici, dispongono di un
indirizzo  elettronico e della relativa casella di posta elettronica,
CPECPT,  forniti  e  gestiti  dal  punto di accesso, nel rispetto dei
requisiti di cui all'art. 12.
  2.  Ogni  indirizzo  elettronico,  come  definito  nel  decreto del
Presidente  della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, corrisponde ad
una CPECPT.
  3.  Ad  ogni  soggetto,  che  interagisce per via telematica con il
SICI, corrisponde un solo indirizzo elettronico.
  4.  Ogni  CPECPT  e'  abilitata  a  ricevere  messaggi  provenienti
unicamente da altri punti di accesso e dal gestore centrale.
 
      
 
                              Art. 12.
           Requisiti del servizio di gestione della CPECPT
  1.  La  CPECPT  garantisce  la  ricezione  dei  messaggi  e la loro
disponibilita'  per  trenta  giorni,  successivamente il messaggio e'
archiviato  e  sostituito  da  un  avviso contenente i seguenti dati:
identificativo univoco del messaggio, mittente, data, ora e minuti di
arrivo.
  2.  Il  servizio  di  posta  elettronica certificata restituisce al
mittente  una  ricevuta breve di avvenuta consegna per ogni documento
informatico  reso  disponibile  al  destinatario,  cui  e'  associata
l'attestazione temporale di cui all'art. 45.
  3. Salvo quanto previsto nel presente decreto e nell'allegato B, la
posta  certificata  del  processo  telematico  si conforma alle linee
guida stabilite dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA).
  4.  L'avviso  di  cui  al  comma  1  e' conservato, presso il punto
d'accesso, per un periodo non inferiore a cinque anni.
 
      
 
                              Art. 13.
            Registro generale degli indirizzi elettronici
  1.  Il registro generale degli indirizzi elettronici, attivo presso
il  gestore  centrale,  contiene  l'elenco  di  tutti  gli  indirizzi
elettronici attivati dai punti di accesso.
  2.  Il registro generale degli indirizzi elettronici e' accessibile
a tutti i soggetti abilitati, secondo le modalita' previste dall'art.
19.
  3.  All'indirizzo elettronico delle persone fisiche, sono associate
le seguenti informazioni:
    a) nome e cognome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale;
    d) data,  ora  e  minuti  dell'ultima  variazione  dell'indirizzo
elettronico;
    e) residenza;
    f) domicilio;
    g) stato dell'indirizzo: attivo, non attivo;
    h) certificato   digitale   relativo  alla  chiave  pubblica,  da
utilizzare per la cifratura;
    i) consiglio dell'ordine o ente di appartenenza;
    j) stato del difensore: attivo, non attivo.
  4.  All'indirizzo elettronico degli enti collettivi, siano essi non
riconosciuti  ovvero  persone  giuridiche, sono associate le seguenti
informazioni:
    a) denominazione sociale;
    b) codice fiscale;
    c) data,  ora  e  minuti  dell'ultima  variazione  dell'indirizzo
elettronico;
    d) sede legale;
    e) certificato   digitale   relativo   alla  chiave  pubblica  da
utilizzare per la cifratura;
    f) stato dell'indirizzo: attivo, non attivo.
 
      
 
                              Art. 14.
        Registrazione dei soggetti abilitati esterni al SICI
  1. L'accesso al SICI e la casella di posta elettronica si ottengono
previa registrazione presso un punto di accesso.
  2.  La registrazione si ottiene con richiesta scritta, che il punto
d'accesso conserva per almeno dieci anni.
  3.  Con  la registrazione, il punto di accesso acquisisce i dati di
cui  all'art. 13, commi 3 e 4, e verifica l'identita' del richiedente
ed il relativo codice fiscale.
  4.   I   difensori   delle   parti   presentano,   all'atto   della
registrazione,  un  certificato,  rilasciato  in data non anteriore a
venti giorni, in cui il consiglio dell'ordine di appartenenza attesta
l'iscrizione  all'albo, all'albo speciale, al registro dei praticanti
abilitati,  oppure  la  qualifica  che  legittima all'esercizio della
difesa  e l'assenza di cause ostative allo svolgimento dell'attivita'
difensiva.
  5.  Gli  esperti  e  gli ausiliari del giudice presentano, all'atto
della  registrazione,  il  certificato  della iscrizione all'albo dei
consulenti  tecnici  o  copia della nomina da parte del giudice dalla
quale risulta che l'incarico non e' esaurito.
  6.  Al  momento  della  registrazione, i soggetti abilitati esterni
comunicano al punto di accesso le seguenti informazioni:
    a) nome e cognome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale
    d) residenza;
    e) domicilio;
    f) certificato  digitale,  relativo  alla chiave pubblica, per la
cifratura;
    g) consiglio dell'ordine di appartenenza.
  I  soggetti  abilitati  esterni comunicano al punto di accesso ogni
variazione delle informazioni di cui alle lettere d), e), f) e g).
  7.  Le  informazioni di cui al comma 6, unitamente alla qualita' di
difensore  delle  parti,  di  esperto  o  ausiliario  del giudice, ed
all'indirizzo elettronico assegnato e ad eventuali variazioni del suo
stato, sono trasmesse dal punto di accesso al gestore centrale e, per
i difensori delle parti, al consiglio dell'ordine di appartenenza.
 
      
 
                              Art. 15.
                       Obbligo di informazione
  1. I punti di accesso informano i titolari di indirizzi elettronici
degli obblighi assunti in relazione al servizio offerto.
 
      
 
                              Art. 16.
      Registro degli indirizzi elettronici del punto di accesso
  1.   Il  punto  di  accesso  attiva  un  registro  degli  indirizzi
elettronici  che contiene l'elenco di tutti gli indirizzi elettronici
emessi, revocati o sospesi dal punto di accesso.
  2.  Ad  ogni indirizzo elettronico di persona fisica sono associate
le informazioni di cui all'art. 13, comma 3.
  3.  L'indirizzo  elettronico  di  enti  collettivi,  siano essi non
riconosciuti  ovvero  persone  giuridiche, associa le informazioni di
cui all'art. 13, comma 4.
  4.  Il  difensore comunica al consiglio dell'ordine di appartenenza
il proprio indirizzo elettronico, relativo alla CPECPT rilasciata dal
punto  di  accesso,  unitamente  al  proprio codice fiscale e ai dati
identificativi del punto di accesso.
  5.  Il  difensore delle parti, l'esperto o l'ausiliario del giudice
comunica   alla   cancelleria   competente   il   proprio   indirizzo
elettronico, relativo alla CPECPT rilasciata dal punto di accesso.
  6. Il registro degli indirizzi elettronici e' accessibile a tutti i
soggetti abilitati, secondo le modalita' previste dall'art. 19.
  7.  Per  i  soggetti  abilitati  esterni pubblici, ciascun punto di
accesso  comunica  al  Ministero della giustizia, per via telematica,
tutte  le  informazioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4, ed ogni loro
variazione,  al  fine  dell'inserimento  nel  registro generale degli
indirizzi elettronici.
 
      
 
                              Art. 17.
Comunicazioni dei consigli dell'ordine degli avvocati e del Consiglio
                          nazionale forense
  1.   Al   fine   dell'inserimento   nei  registri  degli  indirizzi
elettronici,  i  consigli  dell'ordine  degli avvocati e il Consiglio
nazionale forense comunicano al Ministero della giustizia ed ai punti
di  accesso  di  riferimento,  le  seguenti  informazioni  e  le loro
variazioni, per via telematica, relative ai difensori:
    a) nome e cognome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale;
    d) domicilio;
    e) indirizzo  elettronico,  dichiarato  e  fornito  dal  punto di
accesso;
    f) data,  ora  e  minuti  dell'ultima  variazione  dell'indirizzo
elettronico;
    g) stato dell'indirizzo: attivo, sospeso, non attivo;
    h) dati  identificativi  del  punto  di  accesso  che fornisce il
servizio di posta elettronica;
    i) stato del difensore: attivo, sospeso, cancellato, radiato; con
indicazione di inizio efficacia del provvedimento e di fine efficacia
nell'ipotesi di provvedimento temporaneo.
  2.  La  comunicazione  di cui al comma 1 e' sottoscritta, con firma
digitale,   dal  presidente  del  consiglio  dell'ordine  ovvero  del
Consiglio nazionale forense, o da un loro delegato.
  3.  La comunicazione di cui al comma 1 e' strutturata in linguaggio
XML,  secondo  il  formato  definito  nel decreto ministeriale di cui
all'art. 52.
 
      
 
                              Art. 18.
     Requisiti tecnici dei registri degli indirizzi elettronici
  1.  Il  gestore  centrale ed i punti di accesso rendono disponibile
una copia operativa dei propri registri degli indirizzi elettronici e
mantengono l'originale inaccessibile dall'esterno.
  2.  Il  gestore  centrale  ed  i  punti  di accesso garantiscono la
conformita'  tra la copia operativa e l'originale dei propri registri
e  risolvono  tempestivamente qualsiasi difformita', registrandola in
un apposito giornale di controllo.
  3.  Le  operazioni  che  modificano  il contenuto dei registri sono
consentite  unicamente  al personale espressamente autorizzato e sono
registrate in un apposito giornale di controllo.
  4. La data, l'ora e i minuti, iniziali e finali, di ogni intervallo
di tempo nel quale i registri non risultano accessibili dall'esterno,
oppure  sono indisponibili in una loro funzionalita', sono registrate
in un apposito giornale di controllo.
  5.  Almeno  una  copia  dei  registri  e'  conservata  in locali di
sicurezza, ubicati in luoghi diversi da quelli ove sono custoditi gli
originali.
 
      
 
                              Art. 19.
    Modalita' di accesso ai registri degli indirizzi elettronici
  1.  L'accesso  ai  registri  degli  indirizzi  elettronici  avviene
secondo  una  modalita'  compatibile con il protocollo LDAP, definito
nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni.
  2.  Il  gestore  centrale dell'accesso e i punti di accesso possono
fornire modalita' di accesso al proprio registro aggiuntive, rispetto
a quella prevista dal comma 1.
  3. La struttura LDAP e' specificata nei decreti ministeriali di cui
all'art. 62, comma 2.
 
      
 
Capo III
Attivita' del SICI
 
                              Art. 20.
                  Funzionamento e gestione del SICI
  1.  La  direzione  generale per i sistemi informativi automatizzati
del  Ministero  della  giustizia  (DGSIA)  cura il funzionamento e la
gestione del gestore centrale.
  2.  Il  coordinamento  interdistrettuale  dei  sistemi  informativi
automatizzati  (CISIA)  cura, attraverso l'amministratore di sistema,
il funzionamento del gestore locale degli uffici di competenza.
  3. Il dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario e dell'UNEP
curano  e  sono  responsabili,  per  l'ufficio di propria competenza,
della consistenza dei dati.
 
      
 
                              Art. 21.
                   Attivita' del gestore centrale
  1.  Il  gestore  centrale fornisce il servizio di consultazione del
SICI  e il servizio di trasmissione telematica degli atti. I soggetti
abilitati   esterni   accedono   ai   servizi  del  gestore  centrale
esclusivamente attraverso il proprio punto di accesso.
  2.  Il  gestore  centrale  e' connesso ai punti di accesso mediante
canali sicuri.
  3.  Nelle  comunicazioni  o  notificazioni al difensore, il gestore
centrale  controlla,  mediante  il  registro generale degli indirizzi
elettronici,  la  certificazione  del  difensore.  In  caso  di esito
negativo  del controllo, il gestore centrale inoltra la comunicazione
o  notifica,  e  trasmette  all'ufficio  giudiziario  o  all'UNEP  un
messaggio contenente l'esito del controllo.
  4.  Il  gestore centrale associa automaticamente, ad ogni documento
informatico  pervenuto  da  un  punto  di  accesso,  una attestazione
temporale della ricezione del documento informatico, contenente data,
ora  e  minuti, che e' inserita in un messaggio inviato all'indirizzo
elettronico del mittente.
  5.  Il  gestore  centrale associa automaticamente, ad ogni ricevuta
breve  di  avvenuta  consegna  pervenuta  da un punto di accesso, una
attestazione   temporale,  comprensiva  di  data,  ora  e  minuti  di
ricezione   del   relativo   documento   informatico   da  parte  del
destinatario,  e trasmette questi dati al gestore locale dell'ufficio
giudiziario competente.
  6.  Il  gestore  centrale  utilizza,  per gli adempimenti di cui ai
commi  4  e  5, un servizio di attestazione temporale basato, con una
differenza non superiore ad un minuto primo, sulla scala di tempo UTC
(IEN),  determinata  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  della legge
11 agosto 1991, n. 273.
  7.  Il  gestore centrale verifica l'assenza di virus informatici in
ogni messaggio, in arrivo e in partenza.
  8.  Il  gestore  centrale,  se  riceve  un messaggio privo dei dati
necessari  all'instradamento  verso  l'ufficio  giudiziario o l'UNEP,
genera  e  invia  automaticamente al mittente un messaggio di errore,
contenente  l'avviso  del rifiuto del messaggio e l'indicazione degli
elementi mancanti.
  9.  Il  gestore  centrale inoltra automaticamente tutti i documenti
informatici  provenienti  dall'esterno  del  SICI  e diretti verso il
gestore  locale  dell'ufficio  giudiziario o dell'UNEP, ed associa la
attestazione temporale.
  10.  Il gestore centrale fornisce un servizio di inoltro automatico
di tutti i documenti informatici ricevuti dall'interno del SICI verso
l'indirizzo elettronico di destinazione.
  11.  Il  gestore  centrale fornisce il servizio di conservazione di
tutti   i  messaggi  inviati  e  ricevuti,  associati  alle  relative
attestazioni  temporali,  con  le  modalita'  previste dalla delibera
CNIPA  del  19 febbraio  2004,  n.  11.  I supporti sono inviati, con
periodicita'  mensile,  ad un apposito centro di conservazione presso
il  Centro  di  gestione centralizzata del Ministero della giustizia,
che  ne  assicura  la  conservazione  per  un periodo non inferiore a
cinque anni.
  12.  Il  gestore  centrale  esegue la certificazione del difensore,
qualora non sia gia' stata compiuta dal punto d'accesso.
  13.  Il  gestore  centrale  fornisce  un servizio per verificare lo
stato  delle  notifiche  e  delle relative ricevute brevi di avvenuta
consegna.
 
      
 
                              Art. 22.
                    Attivita' del gestore locale
  1.  Il  gestore  locale  fornisce  il servizio di consultazione del
sistema   informatico   dell'ufficio   giudiziario,  per  i  soggetti
abilitati, collegati attraverso il gestore centrale.
  2.  Il  gestore locale, mediante il sistema informatico di gestione
della  cancelleria, fornisce il servizio di consultazione, nei limiti
dei privilegi di accesso dell'utente.
  3.   Il   gestore  locale  trasmette  i  documenti  tra  i  sistemi
informatici  dell'ufficio  giudiziario  o  dell'UNEP  ed  il  gestore
centrale.
  4. Il gestore locale fornisce una verifica della ricezione di tutti
i  documenti  informatici  ricevuti  dal  gestore  centrale  e  delle
relative attestazioni temporali.
  5.  Il  gestore  locale  decifra i messaggi crittografati ricevuti,
secondo le regole previste all'art. 42.
  6.  Il gestore locale cifra, con le modalita' di cui all'art. 43, i
documenti  in uscita, facenti parte del fascicolo informatico, quando
sono destinati a soggetti abilitati esterni.
  7.  Il  gestore  locale  verifica automaticamente, con il controllo
della firma digitale, l'autenticita' e l'integrita' di ogni documento
informatico ricevuto.
  8.  Il  gestore locale verifica il rispetto dei formati e l'assenza
di virus.
  9.  Il  gestore  locale  rende disponibile il documento ricevuto al
sistema informatico di gestione delle cancellerie civili o dell'UNEP,
associandovi  le  informazioni  dell'attivita'  di verifica di cui al
comma 8, per valutarne la ricevibilita'.
 
      
 
                              Art. 23.
   Attivita' del sistema informatico di gestione della cancelleria
  1. Il sistema informatico di gestione delle cancellerie civili cura
l'accettazione   del   documento  ricevuto  aggiornando  il  relativo
registro ed il fascicolo informatico.
  2.  Il  sistema  informatico  di  gestione delle cancellerie civili
invia,   tramite   il   gestore   locale   ed  il  gestore  centrale,
all'indirizzo   elettronico   del   mittente,  una  comunicazione  di
accettazione  del  documento  informatico  da parte della cancelleria
oppure   i   motivi  della  mancata  accettazione.  La  comunicazione
contiene, se possibile, il numero di iscrizione a ruolo.
 
      
 
                              Art. 24.
       Attivita' del sistema informatico di gestione dell'UNEP
  1.  Il  sistema  informatico  di  gestione  degli UNEP acquisisce i
documenti  informatici da notificare, procede alla loro notifica e li
restituisce con la relata di notifica.
 
      
 
                              Art. 25.
                Orario di disponibilita' dei servizi
  1.  Il  gestore  centrale  ed  i  gestori  locali  garantiscono  la
disponibilita'  del servizio, nei giorni feriali, dalle ore otto alle
ore  ventitre',  dal  lunedi'  al venerdi', e dalle ore otto alle ore
tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.
 
      
 
                              Art. 26.
                   Requisiti tecnici di sicurezza
  1.  Al  gestore  centrale  si  applicano  le  regole  di  sicurezza
stabilite per il SICI e per la RUG.
  2.  Per  il  gestore  locale  e  per  il  fascicolo  informatico si
applicano le norme sulla sicurezza previste dal decreto del Ministero
della giustizia del 24 maggio 2001.
 
      
 
                              Art. 27.
   Requisiti tecnici relativi all'infrastruttura di comunicazione
  1.  Il  gestore  centrale ed i gestori locali comunicano, tra loro,
esclusivamente mediante la RUG.
  2.  Il  gestore centrale utilizza l'infrastruttura tecnologica resa
disponibile   nell'ambito   della   rete   unitaria   della  pubblica
amministrazione (RUPA) per le comunicazioni con l'esterno del dominio
giustizia.
 

 
Capo IV
Accesso al SICI
 
                              Art. 28.
            Funzionamento e gestione del punto di accesso
  1.  Il funzionamento e la gestione dei punti di accesso e' a carico
dei  soggetti  pubblici  o  privati, in possesso dei requisiti di cui
all'art. 6.
 
      
 
                              Art. 29.
                 Funzionalita' del punto di accesso
  1.  Il  punto  di  accesso fornisce ai soggetti abilitati esterni i
servizi  di consultazione del SICI e di trasmissione telematica degli
atti.
  2.  Il  punto di accesso fornisce il servizio di autenticazione dei
soggetti  abilitati,  per  l'accesso  al  SICI.  Il punto di accesso,
gestito  dal  consiglio  dell'ordine degli avvocati di appartenenza o
dal  Consiglio nazionale forense, con l'autenticazione del difensore,
esegue la certificazione di cui all'art. 7.
  3.  La  comunicazione  tra  la  postazione informatica del soggetto
abilitato  esterno  e  il  punto  di  accesso avviene mediante canale
sicuro.
  4.  Il  punto  di accesso mantiene in linea i documenti informatici
inviati  fino  a  quando non riceve un avviso di consegna dal gestore
centrale o dal punto di accesso di destinazione.
  5. Il punto di accesso fornisce il servizio di ricezione, inviando,
in  risposta  ad  ogni  documento  informatico  ricevuto  dal gestore
centrale  o  da  un  altro  punto  di  accesso, una ricevuta breve di
avvenuta consegna.
  6.  Il  punto di accesso verifica l'assenza di virus informatici in
ogni messaggio in arrivo e in partenza.
  7.  Il  punto di accesso garantisce, per un periodo non inferiore a
cinque anni, la conservazione di tutti i messaggi inviati e ricevuti.
  8.  Il  punto  di accesso fornisce il servizio di distribuzione del
software,  fornito  come prototipo dal Ministero della giustizia, per
la redazione dei documenti informatici in formato XML.
 
      
 
                              Art. 30.
               Requisiti tecnici del punto di accesso
  1.  L'autenticazione dei soggetti abilitati esterni avviene secondo
le specifiche previste dalla carta nazionale dei servizi.
  2.  I  punti  di accesso stabiliscono le connessioni con il gestore
centrale  esclusivamente  mediante un collegamento diretto alla RUPA,
autorizzato dal CNIPA.
  3.  Ciascun  punto di accesso stabilisce con il gestore centrale un
canale   sicuro   di   comunicazione,   che   consente  la  reciproca
autenticazione e riservatezza.
  4.  Il punto di accesso garantisce un livello di disponibilita' del
servizio  pari  al 99,5 per cento, su base quadrimestrale, nei giorni
feriali, dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e
dalle  ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro
e trentuno dicembre.
  5.  Le  procedure per la fornitura dei servizi attuate dal punto di
accesso  sono  dettagliatamente  documentate  sul  manuale operativo,
previsto dall'art. 33.
  6.  Tutte  le azioni e le procedure di sicurezza attivate dal punto
di  accesso  sono  dettagliatamente  documentate  nel  piano  per  la
sicurezza, previsto dall'art. 34.
  7. La frequenza di salvataggio dei dati e' almeno giornaliera.
  8. Gli eventi significativi nel funzionamento del punto di accesso,
sono registrati sul giornale di controllo, di cui all'art. 35.
  9.  I canali di autenticazione del presente regolamento sono in SSL
versione 3, con chiave a 1024 bit.
 
      
 
                              Art. 31.
                Elenco pubblico dei punti di accesso
  1.  L'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso,  attivo  presso il
Ministero della giustizia, comprende le seguenti informazioni:
    a) identificativo del punto di accesso;
    b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso;
    c) nome secondo lo standard X.500;
    d) indirizzo Internet;
    e) dati  relativi al legale rappresentante del punto di accesso o
a  un  suo  delegato,  comprendenti:  nome,  cognome, codice fiscale,
indirizzo elettronico, numero di telefono e di fax;
    f) elenco dei numeri telefonici di accesso;
    g) manuale operativo;
    h) data di cessazione dell'attivita'.
 
      
 
                              Art. 32.
        Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso
  1.  Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra,
alla  DGSIA,  domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di
accesso.
  2. Alla domanda sono allegate le dichiarazioni di:
    a) possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
    b) attestazione   di   affidabilita'   organizzativa   e  tecnica
necessaria per svolgere il servizio di punto di accesso;
    c) attestazione  relativa  all'impiego  di personale dotato delle
conoscenze  specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie
per i servizi forniti;
    d) obbligo  di  fornirsi  di:  manuale  operativo,  piano  per la
sicurezza  e  giornale  di  controllo,  secondo quanto previsto dagli
articoli 33, 34 e 35;
    e) obbligo  di garantire la sicurezza e l'integrita' del servizio
e dei dati di propria competenza;
    f) obbligo di compiere il processo di autenticazione dei soggetti
abilitati   ad   esso  afferenti,  su  mandato  del  Ministero  della
giustizia, conformemente all'art. 30, comma 1;
    g) obbligo  di  comunicare, al Ministero della giustizia, la data
di cessazione del servizio, con preavviso di sei mesi;
    h) informazione dei dati di cui all'art. 31.
  3.   Il   Ministero  della  giustizia  decide  sulla  domanda,  con
provvedimento  motivato,  anche  sulla  base  di  apposite verifiche,
effettuabili  anche  da  personale  esterno  all'Amministrazione,  da
questa delegato, con costi a carico del richiedente.
  4.  Con  il  provvedimento  di  cui  al comma 3, il Ministero della
giustizia  delega  la  responsabilita' del processo di autenticazione
dei soggetti abilitati esterni al punto di accesso.
  5. Il Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli
obblighi  assunti  da  parte  del  gestore  del  punto di accesso, di
propria  iniziativa  oppure su segnalazione. In caso di violazione si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3.
 
      
 
                              Art. 33.
                          Manuale operativo
  1.  Il  punto  di accesso utilizza un manuale operativo in cui sono
definite le procedure applicate per effetto del presente decreto.
  2.  Il manuale operativo e' pubblicato a cura del punto di accesso,
per la consultazione in via telematica.
  3. Il manuale operativo contiene almeno le seguenti informazioni:
    a) dati  identificativi  del  punto  di  accesso  e  del relativo
gestore;
    b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
    c) responsabile del manuale operativo;
    d) definizione degli obblighi del titolare del punto di accesso e
di coloro che vi accedono per l'utilizzo dei servizi;
    e) definizione    delle   responsabilita'   e   delle   eventuali
limitazioni agli indennizzi;
    f) tariffe;
    g) modalita'  di  autenticazione,  registrazione e gestione degli
utenti;
    h) modalita'   di   attivazione   e   gestione   degli  indirizzi
elettronici;
    i) modalita'   di   gestione   del   registro   degli   indirizzi
elettronici;
    j) modalita' di accesso al registro degli indirizzi elettronici;
    k) politiche e procedure di sicurezza.
 
      
 
                              Art. 34.
                       Piano per la sicurezza
  1.  Il  punto  di  accesso  individua  ed  iscrive, nel giornale di
controllo, il responsabile per la sicurezza.
  2.  Il  responsabile  di  cui  al comma 1 definisce il piano per la
sicurezza che contiene almeno i seguenti elementi:
    a) struttura  generale, modalita' operativa e struttura logistica
dell'organizzazione;
    b) descrizione  dell'infrastruttura  di  protezione  per  ciascun
immobile rilevante ai fini della sicurezza;
    c) collocazione   dei  servizi  e  degli  uffici  negli  immobili
dell'organizzazione;
    d) elenco del personale e sua distribuzione negli uffici;
    e) ripartizione e definizione delle responsabilita';
    f) descrizione   delle  procedure  utilizzate  nell'attivita'  di
attivazione  delle  utenze  e,  limitatamente ai punti di accesso, di
rilascio di indirizzi elettronici;
    g) descrizione dei dispositivi installati;
    h) descrizione dei flussi di dati;
    i) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
    j) procedura di gestione dei disastri;
    k) analisi dei rischi;
    l) descrizione delle contromisure;
    m) specificazione dei controlli.
  3.  Il  piano  per  la  sicurezza e' conforme a quanto previsto dal
decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, e puo' essere adottato
unitamente  al  documento  programmatico  per  la  sicurezza previsto
dall'art. 34, comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo.
 
      
 
                              Art. 35.
                        Giornale di controllo
  1.  Il punto di accesso attiva il giornale di controllo, contenente
l'insieme delle registrazioni effettuate automaticamente allorche' si
verificano le condizioni previste dal presente decreto.
  2. Le registrazioni possono essere effettuate in modo indipendente,
anche su distinti supporti e di diverso tipo.
  3.  La  registrazione  associa  la data, l'ora e i minuti in cui e'
effettuata.
  4.  Il  giornale  di  controllo  e'  tenuto  in  modo  da garantire
l'autenticita'  delle  annotazioni  e  da consentire la ricostruzione
accurata di tutti gli eventi rilevanti per la sicurezza.
  5.  L'integrita'  del  giornale  di  controllo  e'  verificata  con
frequenza almeno mensile.
  6.  Le  registrazioni  contenute  nel  giornale  di  controllo sono
archiviate   con   le  modalita'  previste  dal  presente  decreto  e
conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.
 
      
 
                              Art. 36.
         Postazioni di lavoro dei soggetti abilitati esterni
  1.  La  postazione  di  lavoro  dei  soggetti  abilitati esterni e'
l'insieme  delle  risorse  hardware,  software  e  di  rete  da  loro
utilizzate  direttamente per la formazione dei documenti informatici,
per  l'inoltro e la ricezione dei messaggi e per la consultazione del
SICI.
  2. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni e' dotata
dell'hardware  e  del  software  necessario alla gestione della firma
digitale  su  smartcard, e all'autenticazione nei confronti del punto
di accesso, secondo le caratteristiche tecniche della carta nazionale
dei servizi.
  3. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni e' dotata
di  software  idoneo  a  verificare l'assenza di virus informatici in
ogni messaggio in arrivo e in partenza.
 
      
 
Capo V
Trasmissione di documenti informatici tra il SICI ed entita' esterne
 
                              Art. 37.
                         Principi normativi
  1.  Nella  trasmissione  di  documenti  informatici nell'ambito del
processo civile, trovano applicazione tutte le prescrizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nel   decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,  e  successive
modificazioni.
  2.  I  documenti  informatici  prodotti  nel  processo  civile sono
sottoscritti con firma digitale, nei casi previsti dall'art. 4, comma
3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
123.
 
      
 
                              Art. 38.
                 Ricezione del documento informatico
  1.  Il  documento  informatico  inviato  da  un  soggetto abilitato
esterno  e'  ricevuto dal SICI nel momento in cui il gestore centrale
lo  accetta  e  associa  l'attestazione temporale di cui all'art. 21,
comma 4.
  2.  Il  documento  informatico  inviato  da  un  soggetto abilitato
interno  e'  ricevuto, dal soggetto abilitato esterno, nel momento in
cui il gestore centrale riceve la ricevuta breve di avvenuta consegna
relativa  al  documento  e  associa  l'attestazione  temporale di cui
all'art. 21, comma 5.
 
      
 
                              Art. 39.
            Orario dei servizi telematici di cancelleria
  1. Il SICI fornisce i servizi telematici di cancelleria, nei giorni
feriali, dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e
dalle  ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro
e trentuno dicembre.
 
      
 
                              Art. 40.
                     Iscrizione a ruolo generale
  1.   Il  sistema  informatico  dell'ufficio  giudiziario  invia  al
difensore,  che  iscrive  la  causa  a  ruolo per via telematica, una
comunicazione,  recante il numero di ruolo del procedimento assegnato
dall'ufficio.
 
      
 
                              Art. 41.
                      Dimensione del messaggio
  1. La dimensione massima del messaggio e' di 10 Mb.
 
      
 
                              Art. 42.
                     Crittografia del messaggio
  1.  Al  fine  della  riservatezza  del documento da trasmettere, il
soggetto  abilitato  esterno  utilizza  un meccanismo di crittografia
basato  sulla  chiave pubblica del gestore locale cui e' destinato il
messaggio.
  2.  Le  caratteristiche  tecniche specifiche della crittografia dei
documenti sono definite nell'allegato A del presente decreto.
  3.  Le  chiavi  pubbliche  dei gestori locali sono pubblicate in un
registro del gestore centrale dell'accesso.
  4. Il registro di cui al comma 3 e' accessibile in modalita' LDAP.
 
      
 
                              Art. 43.
             Trasmissione e consultazione dei fascicoli
  1. Nel caso di richiesta di trasmissione o di consultazione, totale
o  parziale,  di  un  fascicolo,  il gestore locale, per garantire la
riservatezza   della   comunicazione,   utilizza   un  meccanismo  di
crittografia  basato  sulla chiave pubblica di cifratura del soggetto
abilitato esterno di destinazione.
  2.  Nel caso di richiesta di copia conforme del fascicolo, totale o
parziale,  il  cancelliere  ne  attesta  la conformita' all'originale
sottoscrivendola con la propria firma digitale.
  3.   Le  chiavi  pubbliche  dei  soggetti  abilitati  esterni  sono
disponibili nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 13.
  4.  Le  caratteristiche  tecniche specifiche della crittografia dei
documenti sono definite nell'allegato A, del presente decreto.
 
      
 
                              Art. 44.
                     Trasmissione delle sentenze
  1.  L'originale  della sentenza, redatta in formato elettronico dal
giudice estensore o, ai sensi dell'art. 119 delle norme di attuazione
del codice di procedura civile, dal cancelliere o dal dattilografo da
questi incaricato, e' sottoscritta con firma digitale dall'estensore,
previa verifica della conformita' dell'originale alla minuta.
  2.  In  caso  di  giudice collegiale, l'originale della sentenza e'
sottoscritto  con  firma digitale anche dal presidente e, a tal fine,
la  sentenza  gli  e'  trasmessa, in formato elettronico, dal giudice
estensore o dal cancelliere.
  3.  Il  cancelliere attesta il deposito della sentenza apponendo la
data e sottoscrivendo la sentenza con la propria firma digitale.
 
      
 
                              Art. 45.
                    Comunicazioni e notificazioni
  1.  La  comunicazione  per  via telematica di documenti informatici
dall'ufficio  giudiziario  ad  un  soggetto abilitato esterno avviene
mediante   inoltro  del  documento  dal  gestore  locale  al  gestore
centrale, che lo invia alla CPECPT del destinatario.
  3.   La  notificazione  telematica  di  documenti  informatici  tra
difensori  avviene,  ove  sussistano  i presupposti di cui alla legge
21 gennaio  1994,  n. 53, mediante inoltro del documento dal punto di
accesso  del  mittente  alla CPECPT del destinatario. A tale scopo il
punto   di  accesso  trasmette  il  messaggio  con  il  documento  da
notificare al gestore centrale che, a sua volta, inoltra il messaggio
ricevuto al punto di accesso di destinazione.
  3.  Le richieste di un'attivita' di notifica telematica da parte di
un  ufficio  giudiziario  sono inoltrate, mediante la RUG, al sistema
informatico  dell'UNEP.  Le  richieste  dei  difensori sono inoltrate
all'UNEP  per  il  tramite  del  punto  di accesso del mittente e del
gestore   centrale,   nel   rispetto   dei  requisiti  dei  documenti
informatici  provenienti  dall'esterno. La notificazione di documenti
informatici  da parte dell'UNEP rispetta i requisiti richiesti per la
comunicazione   da   ufficio  giudiziario  verso  soggetti  abilitati
esterni.
  4.   Il   sistema  informatico  dell'UNEP,  eseguita  la  notifica,
trasmette  per  via  telematica,  a  chi ha richiesto il servizio, il
documento  informatico  con  la  relata di notifica, costituita dalla
ricevuta  elettronica,  sottoscritta  dall'ufficiale  giudiziario con
firma digitale.
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  2001, n. 123, l'ufficiale
giudiziario   provvede   a  notificare  il  duplicato  del  documento
informatico, su supporto ottico non riscrivibile.
  6.  La  consegna del documento informatico alla CPECPT del soggetto
abilitato esterno e' assicurata dai punti di accesso mediante l'invio
al mittente di una ricevuta breve di avvenuta consegna.
  7. Il gestore centrale, nella trasmissione di documenti informatici
dall'ufficio  giudiziario  ad  un soggetto abilitato esterno, associa
automaticamente  ad  ogni  ricevuta  breve  di  avvenuta consegna una
attestazione  temporale contenente data, ora e minuti della ricezione
che  inoltra  al  gestore  locale  per  l'inserimento  nel  fascicolo
informatico.
  8. Nelle notifiche tra difensori, il gestore centrale, ricevuto dal
mittente  il messaggio da notificare, associa automaticamente ad esso
una  prima  attestazione temporale, che viene spedita alla CPECPT del
mittente e, unitamente al messaggio, alla CPECPT del destinatario. La
CPECPT  del  destinatario,  ricevuto  il  messaggio, invia al gestore
centrale  la ricevuta breve di avvenuta consegna; il gestore centrale
associa  a quest'ultima una seconda attestazione temporale, che viene
spedita  alla  CPECPT  del  destinatario  e, unitamente alla ricevuta
breve di avvenuta consegna, alla CPECPT del mittente.
 
      
 
Capo VI
Pagamenti
 
                              Art. 46.
                              Pagamenti
  1.  I  pagamenti per via telematica, relativi agli atti giudiziari,
si   effettuano   mediante   il   modello   definito   dal  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  2.  Il  pagamento puo' anche avvenire nelle forme di cui all'art. 1
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1° marzo 2001, n.
126.
  3.  Gli estremi del pagamento sono allegati alla nota di iscrizione
a ruolo o ad altra istanza inviata all'ufficio giudiziario.
  4.  Se il pagamento e' effettuato a norma del comma 2 e con sistemi
non  telematici,  l'originale cartaceo dell'attestazione di pagamento
deve, in ogni caso, essere presentato per la prima udienza.
 
      
 
                              Art. 47.
                          Diritto di copia
  1.   Il   difensore   nella   richiesta   di  copia  puo'  chiedere
l'indicazione  dell'importo  del  diritto  corrispondente  che gli e'
comunicato, senza ritardo, dall'ufficio giudiziario.
  2.  Alla  richiesta  di copia e' associato un numero identificativo
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato  nel  fascicolo  informatico per consentire il versamento
secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 1° marzo 2001, n. 126.
 
      
 
                              Art. 48.
          Registrazione, trascrizione e voltura degli atti
  1.  La  registrazione,  la  trascrizione  e  la  voltura degli atti
avvengono,  in  via telematica, nelle forme previste dall'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
 
      
 
                              Art. 49.
                  Pagamento dei diritti di notifica
  1.  Il  pagamento  dei  diritti  di notifica viene effettuato nelle
forme previste dall'art. 46.
  2.   L'UNEP   rende   pubblici,   attraverso   il   gestore  locale
dell'ufficio,  gli importi dovuti a titolo di anticipazione. Eseguita
la  notifica,  l'UNEP  comunica l'importo definitivo e restituisce il
documento  informatico  notificato  previa definizione del conguaglio
dovuto  dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior importo
versato in acconto.
 
      
 
Capo VII
Archiviazione e conservazione delle informazioni
 
                              Art. 50.
                 Gestione del fascicolo informatico
  1. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e' la parte del
sistema  dell'ufficio  giudiziario  dedicata  all'archiviazione  e al
reperimento   di   tutti   i   documenti  informatici,  prodotti  sia
all'interno che all'esterno dell'ufficio giudiziario.
  2.  Il  fascicolo informatico contiene i documenti informatici e le
relative  informazioni  quali:  allegati,  ricevute brevi di avvenuta
consegna e attestazioni temporali.
 
      
 
                              Art. 51.
Archiviazione  e conservazione dei documenti informatici degli uffici
                       giudiziari e degli UNEP
  1.  I  fascicoli informatici relativi ai procedimenti in corso sono
archiviati,  per  tutta  la durata del procedimento, nell'archivio in
linea  dell'ufficio  giudiziario,  secondo  le modalita' previste dal
decreto  ministeriale  del  24 maggio  2001 e dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
  2.  I  fascicoli informatici relativi ai procedimenti esauriti sono
soggetti  a  conservazione, presso il competente ufficio giudiziario,
secondo  le  modalita'  previste  dalla  deliberazione  del CNIPA del
19 febbraio  2004,  n.  11,  per il periodo previsto dall'art. 41 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatte salve le operazioni
di scarto ivi previste.
  3.   I   documenti   informatici   degli   UNEP   sono  soggetti  a
conservazione,  presso  il competente ufficio, secondo le modalita' e
termini di cui al comma 2.
 
      
 
Capo VIII
Standard e modelli di riferimento
 
                              Art. 52.
                  Formato dei documenti informatici
  1.  Gli  atti  del  processo in forma di documenti informatici sono
redatti in formato XML, le cui specifiche tecniche sono determinate a
norma dell'art. 62, comma 2.
 
      
 
                              Art. 53.
             Formato dei documenti informatici allegati
  1.  I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi,
tra  cui  macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf,
.rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.
  2.  E'  consentito  l'utilizzo  dei formati compressi .zip, .rar. e
.arj,   purche'  contenenti  file  nei  formati  previsti  dal  comma
precedente.
 
      
 
                              Art. 54.
           Documenti probatori e allegati non informatici
  1.  I  documenti probatori e gli allegati depositati in formato non
elettronico,  sono  identificati  e descritti in una apposita sezione
del  documento  informatico,  secondo  la definizione del modello DTD
(Document   Type  Definition)  e  comprendono,  per  l'individuazione
dell'atto  di  riferimento,  i  seguenti  dati: numero di ruolo della
causa,  progressivo  dell'allegato  e indicazione della prima udienza
successiva al deposito.
 
      
 
                              Art. 55.
                    Servizio di posta elettronica
  1. Il servizio di posta elettronica utilizzato dal gestore centrale
dell'accesso  e  dai  punti  di accesso e' conforme agli standard dei
sistemi  di  posta  elettronica  compatibili  con  il  protocollo  di
trasporto SMTP ed il formato dei messaggi S/MIME.
 
      
 
                              Art. 56.
       Modelli di documenti informatici prodotti dai difensori
  1.  I  modelli  dei  documenti  informatici prodotti dai difensori,
riportati  nei decreti ministeriali di cui all'art. 62, comma 2, sono
relativi ai seguenti atti:
    a) atto  introduttivo  (citazione,  ricorso,  ricorso  cautelare,
ricorso per decreto ingiuntivo);
    b) nota di iscrizione a ruolo;
    c) comparsa  di  costituzione  e  risposta  con eventuale domanda
riconvenzionale  ed eventuale richiesta di rinvio della prima udienza
per la chiamata in causa del terzo;
    d) deduzioni  istruttorie  a  norma  dell'art.  184 del codice di
procedura civile;
    e) note autorizzate ex art. 183, comma 5, del codice di procedura
civile;
    f) memorie autorizzate;
    g) chiamata in causa del terzo;
    h) istanza;
    i) reclamo;
    j) atti conclusivi (comparsa conclusionale, memoria di replica);
    k) atto di pignoramento;
    l) atto di intervento nell'esecuzione;
    m) osservazioni al progetto di distribuzione;
    n) istanza di fallimento;
    o) istanza di insinuazione al passivo;
    p) ricorso per insinuazione tardiva;
    q) ricorso per opposizione allo stato passivo;
    r) istanza   di  ammissione  alla  procedura  di  amministrazione
controllata;
    s) istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
    t) istanza di concordato fallimentare;
    u) dichiarazione  di  voto  nelle  procedure  di  amministrazione
controllata o di concordato;
    v) delega  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  9  del regio decreto
legislativo 27 novembre 1933, n. 1578.
 
      
 
                              Art. 57.
     Modelli di documenti informatici prodotti dalla cancelleria
  1.  I modelli dei documenti informatici prodotti dalla cancelleria,
riportati  nei decreti ministeriali di cui all'art. 62, comma 2, sono
relativi ai seguenti atti:
    a) verbale di udienza;
    b) biglietto di cancelleria;
    c) richiesta di notifica;
    d) richiesta di informazione o ordine di esibizione.
 
      
 
                              Art. 58.
        Modelli di documenti informatici prodotti dal giudice
  1.  I  modelli  dei  documenti  informatici  prodotti  dal giudice,
riportati  nei decreti ministeriali di cui all'art. 62, comma 2, sono
relativi ai seguenti atti:
    a) provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto);
    b) dispositivo sentenza;
    c) verbale di conciliazione.
 
      
 
                              Art. 59.
Modelli  di  documenti informatici prodotti dal consulente tecnico di
                               ufficio
  1.  I  modelli  dei  documenti  informatici prodotti dal consulente
tecnico  di  ufficio,  riportati  nei  decreti  ministeriali  di  cui
all'art. 62, comma 2, sono relativi ai seguenti atti:
    a) modello generico di consulenza;
    b) stima di beni mobili;
    c) stima di beni immobili;
    d) stima di azienda.
 
      
 
                              Art. 60.
         Modelli di documenti informatici prodotti dall'UNEP
  1.   Il  modello  dei  documenti  informatici  prodotti  dall'UNEP,
riportati  nei decreti ministeriali di cui all'art. 62, comma 2, sono
relativi al seguente atto: relata di notifica.
 
      
 
Capo IX
Disposizioni finali e transitorie
 
                              Art. 61.
             Adeguamento delle regole tecnico-operative
  1.   Le   regole  tecnico-operative  sono  adeguate  all'evoluzione
scientifica  e  tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
      
 
                              Art. 62.
                      Disposizioni transitorie
  1. L'attivazione del processo telematico e' preceduta da un decreto
dirigenziale,   che   accerta  l'installazione  e  l'idoneita'  delle
attrezzature  informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
  2.  Le  caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli
DTD  (Document  Type  Definition)  saranno pubblicate, con uno o piu'
decreti  ministeriali,  entro  180  giorni  dalla  data di entrata in
vigore del presente decreto.
  3.  Fino  all'entrata in vigore delle regole tecniche relative alla
carta  nazionale dei servizi, l'autenticazione dei soggetti abilitati
esterni  avviene  mediante  dispositivo di crittografia contenente al
suo  interno  un  certificato  di  autenticazione e la corrispondente
chiave  privata protetta da PIN. La chiave privata, lunga almeno 1024
bit  e  generata  all'interno del dispositivo crittografico, non deve
essere estraibile dal dispositivo stesso.
  4.  L'art.  22,  comma  6,  e l'art. 43, comma 1, hanno efficacia a
decorrere  da  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
    Roma, 14 ottobre 2004
                                                Il Ministro: Castelli
 
      
 
                                                           Allegato A
 
      ----> vedere allegato da pag. 17 a pag. 74 del S.O. <----
 
      
 
                                                           Allegato B
 
      ----> vedere allegato da pag. 75 a pag. 94 del S.O. <----
 

 

 

 

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