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| Provider
condannato per violazione del diritto d'autore commessa attraverso un
sito web |
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2004 Giuseppe Briganti - Note Legali
La pubblicazione
non ha carattere di ufficialità http://www.iusreporter.it/Testi/providerautore.htm Pubblicato nel:
dicembre 2004 |
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Provider condannato per violazione
Con la sentenza 2286/2004 il Tribunale di
Catania affronta il tema della responsabilità del provider
in ordine ad un illecito in materia di diritto d’autore commesso
attraverso un sito web.
Il Tribunale ha dichiarato
l’illegittimità del comportamento del provider inibendo a costui
ogni futura utilizzazione dell’opera, senza tuttavia condannarlo
anche al risarcimento del danno, in quanto non provato nel suo
ammontare. Il Giudice osserva preliminarmente che,
con riguardo all’utilizzazione in rete delle opere tutelate dalla
normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941), “i file contenenti
testi scritti, rinvenibili nella rete telematica in veste elettronica,
godono senza dubbio della medesima protezione e tutela delle opere
letterarie tradizionali in cui sono sempre convertibili, attraverso
la stampa su materiale cartaceo, trattandosi comunque di attività
intellettuale dell’uomo, a prescindere dalla natura del supporto
veicolare dell’espressione artistica e dal giudizio di valore
sull’apporto artistico”. Il Tribunale ripercorre
poi i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali del
passato sulla responsabilità del provider, per giungere infine
all’esame della disciplina oggi contenuta nel D.L.vo 70/2003 di
attuazione della direttiva europea 2000/31 sul commercio elettronico. Il D.L.vo 70/2003, nel regolamentare la
responsabilità dei “prestatori intermediari”, distingue
com’è noto tra: attività di semplice trasporto (mere conduit);
attività di memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni
effettuata allo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro
ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta (caching);
attività di memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario
del servizio, come la messa a disposizione di uno spazio server
per siti o pagine web (hosting). Il provvedimento
sul commercio elettronico non introduce una specifica forma di
responsabilità per i provider, bensì afferma che, ferma restando
l’applicazione delle altre regole di diritto comune, per andare
incontro a responsabilità extracontrattuale in ordine al fatto
illecito commesso on-line dagli utenti, nei confronti del provider
dovranno risultare insussistenti le condizioni espressamente
previste dal medesimo provvedimento per ciascuna delle attività
contemplate (artt. 14-17). Con
riferimento a tale disciplina, il Tribunale di Catania rileva
che essa si caratterizza nel senso: “a)
della irresponsabilità del provider che si limiti a fornire la
connessione alla rete: in altri termini, l’access provider è equiparato
al gestore di una rete telefonica il quale non può certamente
essere tenuto responsabile per gli illeciti commessi dagli utenti
della rete stessa; b) della responsabilità
del provider che non si limiti a fornire la connettività, ma eroghi
servizi aggiuntivi, dal caching all’hosting (content provider),
nel qual caso la responsabilità è generalmente subordinata alla
circostanza che il provider sappia che l’attività o l’informazione
trasmessa o svolta suo tramite siano illecite; tanto, seppure
con la espressa limitazione derivante dalla circostanza che non
si possa imporre al prestatore di servizi un obbligo generale
di sorveglianza sulle informazioni trasmesse e memorizzate né,
tanto meno, un obbligo generale di ricercare attivamente fatti
o circostanze che indichino la presenza di attività illecite; c) della distinzione
tra la posizione del provider e quella dell’editore o del direttore
responsabile e ciò proprio al fine di sottrarlo all’applicazione
delle più severe regole di responsabilità che in genere valgono
per questi soggetti”. Il regime delineato
– prosegue il Tribunale – “si traduce nella subordinazione della
responsabilità del provider alla circostanza che questi sappia
della illiceità dell’attività o dell’informazione o anche, semplicemente,
della esistenza dell’attività o dell’informazione”. La responsabilità
del provider secondo il Giudicante si configura, quindi, alla
stregua di una responsabilità soggettiva: colposa, allorché
il fornitore del servizio, consapevole della presenza sul sito
di materiale sospetto, si astenga dall’accertarne l’illiceità
e, al tempo stesso, dal rimuoverlo; dolosa, quando egli sia consapevole
anche della antigiuridicità della condotta dell’utente e, ancora
una volta, ometta di intervenire. Nel caso di specie,
mentre il convenuto invocava la propria posizione di mero fornitore
di un servizio di hosting al fine di andare esente da responsabilità
ex art. 16 D.L.vo 70/2003, il Giudicante ha ritenuto invece
tale fatto non provato, in virtù dell’onere probatorio gravante
sul provider ex art. 2697 cod. civ., riconoscendo dunque
la responsabilità extracontrattuale – per fatto proprio
– di quest’ultimo. Si legge in proposito nella sentenza che la società convenuta
deve, quale proprietaria del dominio presso il quale veniva gestito
e pubblicato il sito in questione, ritenersi responsabile dei
materiali e degli scritti nello stesso inseriti secondo il regime
di responsabilità che caratterizza il content provider,
al quale incombe l’obbligo previo di controllare e verificare
ogni eventuale profilo di lesività dei contenuti pubblicati nel
sito dallo stesso creato, organizzato e gestito. Articolo apparso su "Il Denaro" n. 226 del primo dicembre 2004 (www.denaro.it) nella rubrica "Diritto e nuove tecnologie" curata da www.dirittosuweb.com |
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Pubblicazione senza carattere di
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