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CAPO
III
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo
32
Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende,
a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa
da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza,
ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle
spese giudiziali da parte del cancelliere.
Sezione
1
Riconoscimento
Articolo
33
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute
negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il
riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento
di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve
essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad
un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.
Articolo 34
Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico
dello Stato membro richiesto;
2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato
o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale
da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone
avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti
nello Stato membro richiesto;
4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra
le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in
una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo,
allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere
riconosciuta nello Stato membro richiesto.
Articolo 35
1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni
delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel
caso contemplato dall'articolo 72.
2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l'autorità
richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il
giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.
3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si
può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato
membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine
pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1.
Articolo 36
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame
del merito.
Articolo 37
1. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento
di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere il
procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il
riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel
Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine
per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.
Sezione
2
Esecuzione
Articolo
38
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono
eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate
esecutive su istanza della parte interessata.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno
Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo
esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.
Articolo 39
1. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente
di cui all'allegato II.
2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte
contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
Articolo 40
1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in
base alla legge dello Stato membro richiesto.
2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione
del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto
non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo
53.
Articolo 41
La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento
delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi
degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta
non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
Articolo 42
1. La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione
di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo
le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla
parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione
qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale
parte.
Articolo 43
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione
relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare
davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante
un'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo
26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta
l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto
nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte
contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione
di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della
notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non
è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo 44
La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto
del ricorso di cui all'allegato IV.
Articolo 45
1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai
sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di
esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34
e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.
2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un
riesame del merito.
Articolo 46
1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi
dell'articolo 43 o dell'articolo 44 può, su istanza della parte contro
la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la
decisione straniera è stata impugnata, nello Stato membro d'origine,
con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione
non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine
per proporre tale impugnazione.
2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito,
qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine
è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.
3. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione
di una garanzia che provvede a determinare.
Articolo 47
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità
del presente regolamento, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti
provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro
richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività
ai sensi dell'articolo 41.
2. La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere
a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per
proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino
a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi
solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui
è chiesta l'esecuzione.
Articolo 48
1. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda
e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti
i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione
di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.
Articolo 49
Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive
nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata
definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine.
Articolo 50
L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in
tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese,
beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, dell'assistenza
più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel
diritto dello Stato membro richiesto.
Articolo 51
Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una
decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna
cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione,
a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza
nel paese.
Articolo 52
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di
esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte,
diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
Sezione
3
Disposizioni comuni
Articolo
53
1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio
di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della
decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.
2. Salvo l'articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività
deve inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 54.
Articolo 54
Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è
stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte
interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui
all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 55
1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 non venga prodotto,
il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua
presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora
ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora il giudice o l'autorità competente lo richieda, deve essere
presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è
autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati
membri.
Articolo 56
Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti
indicati all'articolo 53 o all'articolo 55, paragrafo 2, come anche,
ove occorra, per la procura alle liti.
CAPO
IV
ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
Articolo
57
1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno
Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un
altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dall'articolo
38 e seguenti. Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo
43 o dell'articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività
solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria
all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo
1 le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti
alle autorità amministrative o da esse autenticate.
3. L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità
previste nello Stato membro d'origine.
4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione
3 del capo III. L'autorità competente di uno Stato membro presso la
quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta
di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario
riportato nell'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 58
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo
ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia
esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste
per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato
membro presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta
di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario
riportato nell'allegato V del presente regolamento.
CAPO
V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
59
1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio
dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica
la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui
giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio
in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.
Articolo 60
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società
o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a) la sua sede statutaria, o
b) la sua amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro d'attività principale.
2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per "sede statutaria"
si intende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered
office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della
personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste,
il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la "formation" (costituzione).
3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato
membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme
del proprio diritto internazionale privato.
Articolo 61
Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate
nel territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una
violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato
membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente,
farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice
adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non
ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona
in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere
riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.
Articolo 62
In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni
di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning)
i termini "giudici", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziarie"
comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).
Articolo 63
1. Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta
dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'articolo
5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice qualora il
luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione
del servizio sia situato nel Lussemburgo.
2. Qualora in applicazione del paragrafo 1 il luogo di destinazione
finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia
situato nel Lussemburgo, ogni clausola attributiva di competenza è
valida solo se accettata per iscritto o oralmente con conferma scritta
ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).
3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai contratti
relativi alla prestazione di servizi finanziari.
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo
di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 64
1. Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio
di una nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative
alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i giudici di uno Stato
contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente
per la nave sia stato informato della controversia. Essi possono deliberare
non appena tale agente ne è stato informato.
2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo
di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 65
1. La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6,
punto 2 e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la
chiamata in causa, non può essere invocata in Germania e in Austria.
Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può
essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici:
a) della Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74
del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la
litis denuntiatio;
b) dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura
civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio.
2. Le decisioni emesse in altri Stati membri in virtù dell'articolo
6, punto 2 e dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite in Germania
e in Austria conformemente al capo III. Gli effetti prodotti nei confronti
dei terzi, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, dalle
sentenze emesse in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri
Stati membri.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo
66
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle
azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla
sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato
membro d'origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,
la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo
le disposizioni del capo III:
a) se nello Stato membro di origine l'azione è stata proposta posteriormente
all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato membro che nello
Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione
di Lugano;
b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate
sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione
tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto, in vigore
al momento in cui l'azione è stata proposta.
CAPO
VII
RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI
Articolo
67
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni
che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute
negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in
esecuzione di tali atti.
Articolo 68
1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni
della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori
degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale
di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai
sensi dell'articolo 299 del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli
Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni
riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.
Articolo 69
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 e dell'articolo
70, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni
e il trattato seguenti:
- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria,
sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze
arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria
territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti
pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze
in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale,
firmata a Roma il 9 marzo 1936,
- la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco
e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti
pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il
25 ottobre 1957,
- la convenzione tra la Germania ed il Belgio sul riconoscimento reciproco
e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle
decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici,
firmata a Bonn il 30 giugno 1958,
- la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale,
firmata a Roma il 17 aprile 1959,
- la convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco
e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie
e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna
il 6 giugno 1959,
- la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco
e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze
arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata
a Vienna il 16 giugno 1959,
- la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento
e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni
e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad
Atene il 4 novembre 1961,
- la convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia
civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,
- la convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul reciproco riconoscimento
e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli
esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto
1962,
- dla convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento
reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e
degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia
il 6 febbraio 1963,
- la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile
e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,
- la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia
civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,
- la convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in
materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,
- la convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale,
di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16
novembre 1971,
- la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza
giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia
civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,
- la convenzione tra la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia
e la Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977,
- la convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre
1982,
- la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti
pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn
il 14 novembre 1983,
- la convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi,
in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,
- la convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il
17 novembre 1986, e
- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla
competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti
pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in
cui sia in vigore.
Articolo 70
1. Il trattato e le convenzioni di cui all'articolo 69 continuano
a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento.
2. Essi continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse
e per gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
Articolo 71
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di
cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in materie particolari.
2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica
nel modo seguente:
a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato
membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare
possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il
convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte
della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26
del presente regolamento;
b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia
fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia
particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri
a norma del presente regolamento.
Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono
parti lo stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina
le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni,
si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni
del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento
e all'esecuzione delle decisioni.
Articolo 72
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori
alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati,
ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere
una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente
della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio
o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione
sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione,
soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo
3, secondo comma, della convenzione stessa.
CAPO
VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
73
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento,
la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento
stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte
di modifica.
Articolo 74
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi riportati
negli allegati da I a IV. La Commissione adegua di conseguenza gli
allegati in questione.
2. L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli
standard riportati negli allegati V e VI sono adottati in conformità
della procedura consultiva di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Articolo 75
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 76
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2002.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce
la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.
Per
il Consiglio
Il Presidente
C. Pierret
(1)
GU C 376 del 28.12.1999, pag. 1.
(2) Parere emesso il 21.9.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(3) GU C 117 del 26.4.2000, pag. 6.
(4) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.
GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.
Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.
(5) GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28.
GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.
Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 28.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).
(8) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/26/CE.
(9) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44.
(10) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
ALLEGATO
I
Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo
2, e all'articolo 4, paragrafo 2
Le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo
2, e all'articolo 4, paragrafo 2, sono le seguenti:
- in Belgio: l'articolo 15 del codice civile (Code civil - Burgerlijk
Wetboek) e l'articolo 638 del codice giudiziario (Code judiciaire
- Gerechtelijk Wetboek),
- in Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung),
- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (>ISO_7>Êþäéêáò
ðïëéôéêÞò äéêïíïìßáò),
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),
- In Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un
atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il
suo temporaneo soggiorno in Irlanda,
- in Italia: l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995,
n. 218,
- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),
- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del
codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
- in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria
(Jurisdiktionsnorm),
- in Portogallo: l'articolo 65 e l'articolo 65 A del codice di procedura
civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del codice di procedura
del lavoro (Código de Processo de Trabalho),
- in Finlandia: il capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza
e quarta frase del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),
- in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del
codice di procedura civile (rättegångsbalken),
- nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:
a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante
il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito;
b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto;
c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno
Unito.
ALLEGATO
II
I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta
l'istanza di cui all'articolo 39 sono i seguenti:
- in Belgio "tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste
aanleg" o "erstinstanzliches Gericht",
- in Germania, presidente in una sezione del "Landgericht",
- in Grecia, ">ISO_7>ÌïíïìåëÝò Ðñùôïäéêåßï",
- in Spagna, "Juzgado de Primera Instancia",
- in Francia, presidente del "tribunal de grande instance",
- in Irlanda, "High Court",
- in Italia, Corte d'appello,
- nel Lussemburgo, presidente del "tribunal d'arrondissement",
- nei Paesi Bassi, presidente dell'"arrondissementsrechtbank",
- in Austria, "Bezirksgericht",
- in Portogallo, "Tribunal Judicial de Comarca",
- in Finlandia, "käräjäoikeus/tingsrätt",
- in Svezia, "Svea hovrätt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel Galles, "High Court of Justice" ovvero, nel
caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State";
b) in Scozia, "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti
in materia di obbligazione alimentare, "Sheriff Court" alla quale
l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State";
c) nell'Irlanda del Nord, "High Court of Justice" ovvero, nel caso
di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State";
d) a Gibilterra, "Supreme Court of Gibraltar" ovvero, nel caso di
procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dall'"Attorney General
of Gibraltar".
ALLEGATO
III
I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui
all'articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:
- in Belgio,
a) per quanto riguarda il ricorso del convenuto:
"tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste aanleg" o
"erstinstanzliches Gericht";
b) per quanto riguarda il ricorso dell'istante:
"Cour d'appel" o "hof van beroep";
- in Germania, "Oberlandesgericht",
- in Grecia, ">ISO_7>Åöåôåßï",
- in Spagna, "Audiencia Provincial",
- in Francia, "Cour d'appel",
- in Irlanda, "High Court",
- in Italia, "Corte d'appello",
- nel Lussemburgo, "Cour supérieure de justice" giudicante in appello
in materia civile,
- nei Paesi Bassi,
a) per il convenuto: "arrondissementsrechtbank";
b) per l'istante: "gerechtshof";
- in Austria, "Bezirksgericht",
- in Portogallo, "Tribunal de Relação",
- in Finlandia, "hovioikeus/hovrätt",
- in Svezia, "Svea hovrätt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel Galles, "High Court of Justice" ovvero, nel
caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court";
b) in Scozia, "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti
in materia di obbligazione alimentare, "Sheriff Court";
c) nell'Irlanda del Nord, "High Court of Justice" ovvero, nel caso
di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court";
d) a Gibilterra, "Supreme Court of Gibraltar" ovvero, nel caso di
procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court".
ALLEGATO
IV
I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44 sono
i seguenti:
- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia,
Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
- "Rechtsbeschwerde", in Germania,
- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto in Irlanda,
- "Revisionsrekurs", in Austria,
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,
- ricorso dinanzi al "korkein oikeus/högsta domstolen", in Finlandia,
- ricorso dinanzi allo "Högsta domstolen", in Svezia,
- ulteriore ricorso unico per motivi di diritto, nel Regno Unito.
ALLEGATO
V
Attestato di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento relativo alle
decisioni e alle transazioni giudiziarie
(Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)
1. Stato membro d'origine
2. Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l'attestato
2.1. Nome
2.2. Indirizzo
2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione / approvato la
transazione giudiziaria(1)
3.1. Tipo di organo giurisdizionale
3.2. Sede dell'organo giurisdizionale
4. Decisione/transazione giudiziaria(2)
4.1. Data
4.2. Numero di riferimento
4.3. Parti in causa
4.3.1. Nome(i) dell'attore (degli attori)
4.3.2. Nome(i) del convenuto (dei convenuti)
4.3.3. Nome delle eventuali altre parti
4.4. Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale
in caso di decisioni contumaciali
4.5. Testo della decisione/transazione giudiziaria allegato al presente
attestato
5. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio
La decisione / transazione giudiziaria(3) è esecutiva nello Stato
membro d'origine (articoli 38 e 58 del regolamento) contro:
Nome:
Fatto a ..., data ...
Firma e/o timbro ...
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Cancellare la dicitura inutile.
(3) Cancellare la dicitura inutile.
ALLEGATO
VI
Attestato di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento relativo
agli atti pubblici
(Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)
1. Stato membro d'origine
2. Autorità competente che rilascia l'attestato
2.1. Nome
2.2. Indirizzo
2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. Autorità che ha autenticato l'atto
3.1. Autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se
del caso)
3.1.1. Nome e titolo dell'autorità
3.1.2. Sede dell'autorità
3.2. Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
3.2.1. Tipo di autorità
3.2.2. Sede dell'autorità
4. Atto pubblico
4.1. Descrizione dell'atto
4.2. Data
4.2.1. alla quale l'atto è stato formato
4.2.2. se diversa: alla quale l'atto è stato registrato
4.3. Numero di riferimento
4.4. Parti in causa
4.4.1. Nome del creditore
4.4.2. Nome del debitore
5. Testo dell'obbligazione da eseguire allegato al presente attestato
L'atto pubblico ha efficacia esecutiva nei confronti del debitore
nello Stato membro d'origine (articolo 57, paragrafo 1, del regolamento)
Fatto a ..., data ...
Firma e/o timbro ...
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