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Il testo integrale del codice deontologico professionale
può essere consultato all'indirizzo www.consiglionazionaleforense.it,
sito del Consiglio Nazionale Forense
(testo
aggiornato al 14/12/2006)
ART.
17. - Informazioni sull'attività professionale.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti
con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività
e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto
dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità
e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte
dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico
il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare
la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della
pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e
la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di
avvocati.
II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto,
che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a
suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per
testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei
suoi eredi.
ART.
17 bis. - Modalità dell'informazione
L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività
professionale deve indicare:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi
dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della
professione sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno
dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie
ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici,
fax, e-mail e del sito web, se attivato.
•) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero
l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio
all’estero, della professione di avvocato in conformità delle
direttive comunitarie.
Può indicare:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti
universitari;
•) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito
di questi, eventuali materie di attività prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale;
•) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato
che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della
certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del
certificatore e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini
propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato
o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione
al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto
in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso
deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari
mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun
tipo.
ART. 18. - Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione
e riservatezza.
I - II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo
interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione
e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione
e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato
di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere
il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa
o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi
di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze
stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III - E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche
fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e
di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela
È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di
clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi
alla correttezza e decoro.
I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro
soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso
quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o
di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa
di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III - E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta
persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli
utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale,
in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV - E’ altresì vietato all’avvocato offrire,
senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè,
rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
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