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Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE A SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - LUGLIO 2012 ORGANIZZATO DA CONCILIA QUI SRL CONCILIA QUI SRL Ente di formazione accreditato al N.° 223 presso il Ministero della Giustizia Corso di formazione in MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE Rivolto a tutti i laureati (anche con laurea triennale), nonché agli iscritti a un ordine o collegio professionale ( D.l. 18 ottobre 2010, n. 180 ) Obiettivi Corso: Il corso organizzato da Concilia qui S.r.l., ha come obiettivo la formazione di una FIGURA PROFESSIONALE che, alla luce della recente riforma del Processo Civile, HA UN RUOLO FONDAMENTALE: IL MEDIATORE SPECIALIZZATO, in grado di svolgere con la massima competenza, l'attività di mediazione delle controversie civili e commerciali. Il corso consente l'acquisizione dell'ATTESTATO riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Opportunità lavorative: Mediatore civile presso gli Organismi di mediazione civile iscritti al Ministero di Giustizia; Mediatore presso il servizio di mediazione civile e le camere di Mediazione civile delle camere di Commercio; Mediatore civile in associazioni di categoria; Inserimento presso le Camere di mediazione civile in ambito bancario o presso studi professionali; QUOTA DI ISCRIZIONE: la quota di iscrizione è di euro 550,00 esente iva. Crediti formativi: verrà inoltrata richiesta di crediti formativi professionali di volta in volta. LUOGO DI SVOLGIMENTO E DATE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) 19-20-21-27-28 luglio 2012 Per ricevere maggiori informazioni sui corsi: www.conciliaquisrl.it Segnalazione aggiornata al 18 aprile 2012. Unico responsabile dei corsi è l'ente di formazione. Guidamediazionecivile.it fornisce solo informazioni sui corsi. La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook 
www.iusreporter.it A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Di admin (del 09/04/2012 @ 15:47:23, in Articoli, linkato 131 volte)
Il provvedimento della Corte di Appello di riconos cimento in Italia di provvedimento giurisdizionale straniero (sentenza, ordinanza, decreto) è ricorribile in Cassazione e non dinanzi alla medesima Corte di Appello. Pertanto, è priva di qualunque fondamento giuridico la tesi secondo la quale, avverso il provvedimento della Corte di Appello di riconoscimento di provvedimento giurisdizionale straniero, l'impugnazione debba essere proposta dinanzi alla stessa suddetta Corte di Appello. Quindi l'eccezione di controparte Caia relativa all'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal sig. Tizio è palesemente dilatoria, priva di alcun pregio e destituita di ogni fondamento giuridico, per le seguenti ragioni. A) Il Regolamento CE n. 44/2001, al Capo III Sezioni 1 e 2, opera una ben chiara differenza tra il concetto di riconoscimento ed il concetto di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, per i quali sono previste due procedure ben diverse tra loro. Si parla di esecuzione, quando non vi è contestazione del provvedimento giurisdizionale straniero oppure quando non si ha interesse a procedere ad esecuzione forzata (ad esempio, quando si tratta di un provvedimento relativo allo status di una persona, semplicemente da far annotare presso l'Ufficio di stato civile). In questo caso, la parte interessata presenta un'istanza dinanzi al Giudice competente ex allegato II del Regolamento CE n. 44/2001 (per l'Italia la Corte di Appello), affinchè la decisione straniera venga dichiarata esecutiva. A seguito di questa istanza, la decisione relativa all'istanza, intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività, è immediatamente comunicata al richiedente e notificata o comunicata all'altra parte contro la quale è richiesta l'esecuzione. Avverso tale decisione, può essere proposto ricorso entro il termine di un mese dalla notificazione della stessa, dinanzi al Giudice competente ex allegato III del suddetto Regolamento (per l'Italia la Corte di Appello) e, successivamente, dinanzi al Giudice competente ex allegato IV del suddetto Regolamento (per l'Italia la Suprema Corte di Cassazione). Invece, si parla di riconoscimento, quando vi è contestazione del provvedimento giurisdizionale straniero oppure quando si ha interesse a procedere ad esecuzione forzata. In questo caso, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento può far constatare che la decisione deve essere riconosciuta e il ricorso, presentato dinanzi al Giudice competente ex allegato III del Regolamento CE n. 44/2001 (per l'Italia la Corte di Appello), deve essere notificato all'altra parte contro la quale è richiesta l'esecuzione, la quale può opporsi dinanzi allo stesso Giudice (appunto, per l'Italia la Corte di Appello) e, successivamente, dinanzi al Giudice competente ex allegato IV (appunto, per l'Italia la Suprema Corte di Cassazione). B) Ebbene, quindi, controparte Caia cade in un palese errore di interpretazione giuridica: 1) la sig.ra Caia ha presentato dinanzi alla Corte di Appello un ricorso teso ad ottenere non una dichiarazione di esecutività, bensì il riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale inglese (sempre contestato dal sig. Tizio), tanto è vero che ella ha notificato al sig. Tizio (suo ex marito) non il ricorso con pedissequa dichiarazione di esecutività, bensì il ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza, che ha dato quindi inizio al vero e proprio processo celebratosi dinanzi alla Corte di Appello; 2) è manifestamente evidente che trattasi di riconoscimento e non di semplice dichiarazione di esecutività del provvedimento straniero, atteso che la sig.ra Caia ha presentato dinanzi al Tribunale civile (peraltro incompetente ex art. 669 ter c.p.c.), ricorso per sequestro conservativo dell'abitazione del sig. Tizio, proprio al fine di procedere, successivamente, all'esecuzione forzata sulla stessa; 3) il carattere di riconoscimento e non di semplice dichiarazione di esecutività del provvedimento straniero si riscontra, altresì, in maniera assolutamente chiara ed inequivocabile dallo stesso provvedimento della Corte di Appello, laddove a pag. 6, nel P.Q.M., testualmente è scritto: << dichiara che deve essere riconosciuta ed è esecutiva nell'ordinamento giuridico e nel territorio italiano l'ordinanza pronunciata dalla . (Corte del Regno Unito) il ., nel procedimento iscritto al n. . tra Caia e Tizio >>;... Continua a leggere...
Di admin (del 04/04/2012 @ 19:39:50, in Articoli, linkato 234 volte)
Giorgio Vanacore Avvocato in Napoli giorgiovanacoreavv@libero.it Sovente si assiste, nella recente prassi aziendale, alla stipula di contratti di lavoro tempo determinato. Del pari, non infrequente e' la protrazione dei detti contratti per facta concludentia per il periodo superiore alla scadenza: ebbene, si esaminerà, brevemente, la casistica che conforta la possibilità di conversione della detta figura contrattuale in contratto a tempo indeterminato, con conversione retroattiva ex lege, per l'intero periodo lavorato. Chiaramente, il caso di scuola è quello del lavoratore che, prestato il servizio per il periodo a termine, si veda prorogare il detto periodo sine die, per poi essere, dopo tempo imprecisato, inavvertitamente licenziato. Questa la casistica che si ritiene meritevole di esame nel presente contributo. A) Puo' accadere che, pur scaduto testualmente il contratto, il dipendente ininterrottamente continui a prestare servizio ed a percepire lo stipendio: deriva da ciò la conversione tacita e per facta concludentia del rapporto de quo, sulla quale non sussistono dubbi di sorta. B) Ancora, può accadere che nel contratto stipulato non siano indicate le ragioni di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (recante «Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato»), che cosi' recita: «la apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1 (id est: ragioni carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, n.d.r.). Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente univoca nel sottolineare il carattere pregnante dell'onere datoriale ex art. 1, comma 2, d. lgs. n. 368/2001, di specificazione delle ragioni giustificative della stipula di un contratto a termine, affermando che: 1) il contratto a tempo determinato rappresenta sempre l'eccezione e quello a tempo indeterminato la regola; 2) differentemente dal sistema previgente - è noto che la l. 18 aprile 1962 n. 230 subordinava l'apposizione del termine ad ipotesi tassative -, il d lgs. n. 368/2001, col configurare in capo al datore un onere di specificare le ragioni, richiede non solo che queste ultime sussistano, ma altresì che risultino effettivamente dall'atto scritto in cui sia contenuta l'apposizione. Di seguito, brevemente, le massime rilevanti sul tema: «Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza e della dottrina, la scelta del legislatore di passare da un sistema di ipotesi legislativamente tipizzate, integrate poi da quelle liberamente individuate dall'autonomia collettiva, ad un sistema che demanda al datore di lavoro la individuazione delle ragioni (sostitutive, organizzative o produttive) che giustificano l'apposizione del termine non ha comportato una assoluta e completa liberalizzazione dell'istituto, né tantomeno ha significato una inversione di rotta rispetto al principio che il contratto a tempo indeterminato è la regola ed i casi di apposizione del termine costituiscono l'eccezione. Ed infatti la nuova disciplina risponde alle vincolanti indicazioni della direttiva comunitaria 28/6/1999 n. 70, attuativa dell'accordo quadro del 18/06/1999 n.70, che consente l'utilizzazione del contratto a termine solo se basata su ragioni oggettive, puntualmente specificate, e rispondente a determinate regole finalizzate ad evitare gli abusi. La sussistenza di tali limiti già di per sé dimostra che anche nell'ottica della nuova legge il contratto a tempo indeterminato rappresenta tuttora la forma comune dei rapporti di lavoro, senza contare poi che indicazioni in tal senso emergono anche dall'accordo quadro sopra richiamato. La necessità di una specifica individuazione nell'accordo scritto delle regioni giustificative dell'apposizione del termine non può che tradursi sul piano processuale nella possibilità di verifica oggettiva da parte del Giudice di tali ragioni, il quale deve essere posto in grado di avere cognizione esatta e precisa della motivazione dell'assunzione a termine. È quindi evidente che non è sufficiente un mero richiamo a formule di stile o generiche, ma è di contro necessario che nell'atto scritto vengano puntualmente esplicitate le esigenze datoriali che hanno reso necessaria l'assunzione del lavoratore nell'ambito della struttura con specifico riferimento alle mansioni affidate» (Trib. Roma, 2 aprile 2007); «Pare evidente - sempre a proposito dell'onere ex art. 1, comma 2, dl. Lgs. 368/2001, n.d.r. -, che non ci si possa limitare ad indicare il tipo di ragioni, parafrasando la dizione legislativa, ma si debba adempiere a quell'onere di specificazione che la norma impone alle parti ce stipulano il contratto individuale di lavoro. Indicare ragioni specifiche significa fornire indicazioni che consentano il controllo delle ragioni indicate. Una ragione giustificatrice o è controllabile o non è, tanto più se la legge impone di specificarla» (Trib. Milano, 29 novembre 2010; «Il d.lgs. 368/2001, pur ampliando la sfera di utilizzabilità del contratto a termine, non ha reso semplicemente facoltativa la scelta di apporre un termine al contratto di lavoro, poiché il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola, mentre il contratto a termine l'eccezione. Occorre, pertanto, che il datore di lavoro indichi e provi nell'eventuale successivo giudizio, quale sia la specifica esigenza aziendale che ha giustificato l'apposizione del termine al contratto di lavoro. Dalla nullità della clausola di apposizione del termine, non deriva la nullità dell'intero contratto, bensì la sua conversione in contratto a tempo indeterminato ex art. 1419, comma 2, c.c., applicabile anche ai contratti di lavoro» (Trib. Bologna, 7 febbraio 2006; conff., id., 2 dicembre 2004, Trib. Ravenna, 7 ottobre 2003). Fermo quanto sopra in relazione alla conversione tacita per facta concludentia del contratto (precedente punto A),, l'esame della giurisprudenza mostra la nullità/inefficacia del termine apposto ad un contratto nel quale non siano compiutamente specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, da sanzionarsi dal Giudice con la conversione retroattiva del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. C) In terzo ed ultimo luogo, puo' succedere che il rapporto di lavoro si prolunghi oltre il termine di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 368/2001, del seguente tenore: «Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4 - bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini». Anche in tal ultimo caso, le conseguenze in ordine al rapporto saranno le medesime di quelle di cui ai precedenti punti. Giorgio Vanacore Avvocato in Napoli giorgiovanacoreavv@libero.it
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Di admin (del 17/03/2012 @ 11:30:28, in Articoli, linkato 382 volte)
Con ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte Cassazione affermavano che in presenza di "giusta causa" nell'allontanamento dalla casa coniugale di uno dei coniugi, non vi fossero i presupposti per l'addebito della separazione. Si ritiene che tale comportamento, non costituisse di per sé motivo di addebito, essendo invece necessario verificare se esso fosse l'effetto dell'intollerabilità del rapporto oppure la causa. Così il giudice, caso per caso, era chiamato ad effettuare una valutazione la quale lasciava un ampio margine di discrezionalità in ordine all'eventuale "scriminante" per il coniuge allontanatosi. Ad esempio, si è ritenuto ricompreso nel concetto di "giusta causa", il coniuge che si allontana a seguito di una stabile relazione extraconiugale dell'altro o il coniuge che subisce ripetuti atti di violenza dall'altro. La questione va pertanto esaminata sotto il profilo dell'ampiezza delle scriminanti in presenza delle quali, un comportamento di per sé illegittimo e motivo di addebito della separazione, viene considerato legittimo. Ciò premesso, appare evidente che se di scriminanti si tratta, debba farsi riferimento ad un principio generale affermato dalla normativa e ribadito più volte dalla Giurisprudenza; e cioè che l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebito della separazione poiché porta all'impossibilità della coabitazione, obbligo e presupposto stesso di un rapporto matrimoniale. Si è sostenuto in Giurisprudenza che se la frattura del rapporto coniugale è precedente all'allontanamento dall'abitazione, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l'addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell'altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali. A parere del sottoscritto il criterio sopracitato è troppo generico e soprattutto rimesso a valutazioni soggettive che prestano il fianco ad un ampissimo margine di discrezionalità da parte dei giudici di merito, con il rischio attuale di valutazioni difformi da tribunale a tribunale in ordine a situazioni pressoché identiche. Ritengo che sia necessario un quid pluris affinché un comportamento codificato come "illegittimo" e fonte di conseguenze giuridiche rilevanti anche sotto il profilo patrimoniale (addebito della separazione), possa ritenersi ammissibile e giustificato. Si tratta quindi di valutare con il massimo rigore possibile le situazioni in presenza delle quali l'allontanamento unilateralmente determinato dall'abitazione coniugale possa ritenersi giustificato. In particolare, incomberà sul coniuge che si è allontanato l'onere della prova circa l'esistenza di quel giustificato motivo che, rendendo oggettivamente intollerabile il protrarsi della convivenza, ha legittimato il comportamento. La Cassazione Civile con sentenza numero 2059 del 14.02.2012 ha stabilito che l'abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l'addebito. A maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto per intraprendere una convivenza more uxorio. Infatti, il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c.. Ovviamente, in presenza di accordo tra le parti o nel caso in cui la parte o le parti abbiano proceduto al deposito di un ricorso per separazione, l'allontanamento dalla casa coniugale non rappresenta motivo di addebito della separazione. In problema si pone pertanto solo con riferimento alla valutazione del comportamento del coniuge che si allontana adducendo l'esistenza di situazioni talmente gravi da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non una generica e non motivata "intollerabilità". Avv. Matteo Santini (Presidente Nazionale Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori) www.iusreporter.it Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie Note legali Testi senza carattere di ufficialità
Di admin (del 29/02/2012 @ 19:09:54, in Articoli, linkato 434 volte)
LE CC.DD. "POLIZZE DORMIENTI". IN PARTICOLARE, IL CASO POSTE VITA S.P.A. E LA CLAUSOLA DI NON AVVALIMENTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA BREVE EX ART. 2952 C.C. SOSTENIBILITA' IN VIA DIFENSIVA DEL TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE Giorgio Vanacore Avvocato in Napoli giorgiovanacoreavv@libero.it 1. PREMESSA Da circa un decennio, si sono registrati non pochi contenziosi in merito a prodotti finanziari elaborati da vari operatori (tra cui, in particolare, l'operatore Poste Vita s.p.a.) in cui, in punto di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, si registra uno scostamento dal regime ordinario breve di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. (fissato, per effetto della modifica ex art. 3, comma 2 - ter, legge 27 ottobre 2008, n. 166, in due anni, a fronte di un anno di cui al sistema previgente). Questa, a titolo esemplificativo, la clausola elaborata da Poste Vita s.p.a. in molte delle sue condizioni generali di polizza dell'epoca: «L'art. 2952 c.c. del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione di prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, trascorso l'anno di prescrizione, la politica di Poste Vita s.p.a. è quella di non avvalersi di tale diritto per i 10 anni successivi all'evento. Poste Vita s.p.a. effettua i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata per ogni causale di liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto». Nel presente contributo scientifico, senza pretesa di esaustività, azzarderemo la sostenibilità del termine di prescrizione decennale in subiecta materia, fermo restando che il problema non sia di facile soluzione. 2. IL PROBLEMA: ESEGESI DELLA CLAUSOLA E CONFERIMENTO DEGLI IMPORTI DELLE POLIZZE NEL FONDO CD. A TUTELA DEI RISPARMIATORI Ebbene, non v'è chi non veda come una clausola come quella esaminata manifesti un effetto dirompente in merito al regime prescrizionale ordinario, fissando, per il caso di decorso dell'anno dall'evento negativo della mancata richiesta di pagamento, un termine decennale; termine, peraltro, consacrato in una disposizione nella quale la Società lascia ad intendere che, piu' che di una vera e propria rinuncia alla prescrizione, ci si trovi innanzi ad una "politica" consistente nel non avvalersi del termine legale suddetto. Entrando in medias res, giammai sostenibile, in via di eccezione, che la decennalità del termine di prescrizione - si ripete, espressione della sua "politica" consacrata nella citata clausola -, sarebbe venuta meno per effetto della normativa sopravvenuta obbligante gli operatori al conferimento dei premi nell'apposito Fondo esistente presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (istituito ex art. 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266; cd. Finanziaria 2006). Trattasi, com'e' noto, del Fondo istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (così testualmente, l'art. 1, comma 343, cit.), nel quale sarebbero confluiti tutti gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti d'investimento come quello che ci occupa, vale a dire le cc.dd. «polizze dormienti». Tornando a tale clausola, valga la pena di compiere una breve esegesi.... Continua a leggere...
"La mediazione civile in 140 caratteri" è la prima tweet-guida sulla mediazione, diffusa dall'autore Avv. Giuseppe Briganti nel mese di febbraio del 2012 su Twitter, il noto social network dove gli utenti possono pubblicare messaggi di testo (tweet) di lunghezza non superiore, appunto, a 140 caratteri (hashtag #irguidamediazione). I tweet sono stati diffusi anche su Facebook e Linkedin, attraverso gli account dell'autore. Questo e-book raccoglie tutti i tweet che compongono la mini-guida, la quale si propone di offrire una semplice e rapida introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010. Ciò anche in considerazione dell'imminente entrata in vigore, prevista per il 20 marzo 2012, della mediazione "obbligatoria" anche per le liti in materia di condominio e per le liti da circolazione di veicoli e natanti L'autore ringrazia, in particolare, tutti i follower che hanno seguito questo esperimento. Scarica l'ebook Per scaricare l'ebook occorre "pagare" con un tweet o un post su Facebook: l'ebook è gratuito, ma per poterlo scaricare occorre prima pubblicare una segnalazione dell'ebook stesso su Twitter o Facebook, cliccando sul pulsante qui sotto e seguendo le istruzioni Avv. Giuseppe Briganti
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook  www.iusreporter.it Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie Note legali Testi senza carattere di ufficialità
Iusreporter.it segnala PROGRAMMA Del CORSO in mediazione civile e commerciale Unionconcilia srl 50 ORE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 6 GIORNI Union Concilia, Società Nazionale per la Mediazione Civile e Commerciale, annuncia la nascita della sua rete di professionisti della mediazione stragiudiziale e lancia i nuovi corsi per diventare professionisti della Mediazione e esperti in ADR. Il mediatore è il professionista che risolve in tempi brevi molti tipi di controversie civili e commerciali. Il suo compito è negoziare tra le parti per formalizzare un accordo che eviti di arrivare a un processo. info: tel. 049.8966294 email: info@unionconcilia.it 1° lezione Introduzione Introduzione alla mediazione, principi e natura dell'ADR (Alternative Dispute Resolution) Quadro normativo nazionale e internazionale 2° lezione Perché la mediazione Risoluzione delle dispute in ambito giudiziale ed extragiudiziale Mediazione valutativa e mediazione facilitatavi. Mediazione obbligatoria, volontaria, demandata dal giudice 3° lezione Prime fasi della Mediazione Metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione L'istanza di mediazione: forma e contenuti. Istanza congiunta e istanza separata 4° lezione Svolgimento e conclusione della mediazione Ruolo del mediatore, delle parti e degli avvocati nel procedimento. Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa La fase dell'accordo (come si stila un contratto di conciliazione e conclusione delle procedure) 5° lezione Dopo la mediazione Effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione Le responsabilità del mediatore: obblighi e deontologia. 6° lezione Esercitazioni pratiche Esercitazioni pratiche con simulazioni di tentativi di conciliazione. I vantaggi della conciliazione Prova e valutazione finale (tramite test a risposta multipla e simulazione di conciliazione)
CALENDARIO CORSI 50 ORE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 6 GIORNI Sedi di corso TRENTO 08/09/10 marzo 2012 15/16/17 marzo 2012 euro 800,00 clicca per maggiori informazioni
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Di admin (del 21/02/2012 @ 12:55:52, in Leggi, linkato 211 volte)
Linee guida in tema di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute - 25 gennaio 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012) Registro dei provvedimenti n. 31 del 25 gennaio 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196,di seguito il "Codice" ); CONSIDERATO che il ricorso alle potenzialità del web, con riferimento a tematiche che riguardano la salute rappresenta una realtà in costante evoluzione che coinvolge un sempre maggior numero di utenti anche medici che, tramite Internet, si scambiano informazioni e pareri e condividono esperienze scientifiche e umane; CONSIDERATO che tale scambio di informazioni ed esperienze riveste una particolare utilità e rilevanza per la condivisione, non solo di conoscenze scientifiche, ma anche di contatti umani e per la creazione di reti di solidarietà e di sostegno tra gli utenti; CONSIDERATO, tuttavia, che il trattamento nella rete di dati sensibili e, in particolare, dei dati che riguardano la salute degli utenti presenta profili di rischio per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dei soggetti interessati, in relazione alla particolare delicatezza dei dati trattati e delle caratteristiche di Internet; VISTO che, in tale contesto, emerge la necessità di una maggiore sensibilizzazione e attenzione agli aspetti che riguardano il corretto trattamento dei dati personali e sensibili; VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; DELIBERA 1. di adottare l'unito documento, recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute", che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1); 2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. Roma, 25 gennaio 2012 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Pizzetti IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli Allegato 1 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute Sommario 1. Premessa 2. Ambito considerato 3. Trattamento dei dati personali nei siti web esclusivamente dedicati alla salute 4. Adempimenti dei gestori dei siti 4.1. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che prevedono la registrazione dell'utente 4.1.1. Informativa 4.1.2 Specifica "avvertenza di rischio" 4.1.3. Esercizio dei diritti 4.1.4. Misure di sicurezza 4.2. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell'utente 4.2.1. Specifica "avvertenza di rischio"... Continua a leggere...
Di admin (del 13/02/2012 @ 19:23:02, in Leggi, linkato 226 volte)
(...PICT...) RELAZIONE 1. Contesto della proposta La presente proposta, insieme alla proposta di direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori) va considerata nel contesto degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno al dettaglio, in particolare mediante il potenziamento dei mezzi di ricorso dei consumatori per le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Attualmente l'offerta di sistemi ADR per risolvere le controversie dei consumatori connesse alle operazioni di commercio elettronico è frammentaria e incompleta. Inoltre, mentre la metà dei sistemi ADR offre ai consumatori la possibilità di presentare il loro reclamo online, pochi offrono ai consumatori la possibilità di condurre l'intera procedura online (mediante la risoluzione delle controversie online - ODR) [1]. La possibilità di condurre tutta la procedura online comporterebbe un risparmio di tempo e faciliterebbe la comunicazione tra le parti. Con lo sviluppo del commercio elettronico sono cresciute significativamente la varietà e la dimensione dei mercati in cui i professionisti e i consumatori operano, estendendosi anche oltre frontiera. I consumatori e i professionisti tuttavia considerano rischiose le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, perché ritengono che eventuali controversie non possano essere risolte a causa del carattere virtuale dell'operazione. L'assenza di un sistema efficace di ricorso per i reclami connessi alle operazioni transfrontaliere effettuate online si ripercuote negativamente sia sui consumatori sia sui professionisti. Ne deriva uno svantaggio per i consumatori perché non possono fare acquisti oltre frontiera; quindi perdono l'opportunità di confrontare i prezzi dei prodotti nel più ampio mercato UE e di acquistarli dove costano meno. Le imprese, in particolare quelle piccole e medie, sono invece dissuase dall'acquisire la capacità amministrativa necessaria per trattare le controversie con i consumatori che risiedono in un altro Stato membro. Tutto ciò impedisce lo sviluppo del mercato interno digitale. L'iniziativa faro Europa 2020 " Un'agenda digitale europea" [2] annuncia una strategia UE per migliorare i sistemi ADR e indica che la Commissione proporrà un "sistema di risoluzione delle controversie online applicabile a tutta l'UE per le operazioni di commercio elettronico" allo scopo di aumentare la fiducia dei consumatori e dei professionisti nel mercato digitale. L'Atto per il mercato unico 2011 [3] include tra le sue priorità chiave l'istituzione di "procedure di risoluzione delle controversie capaci di favorire una soluzione facile, rapida e abbordabile per i consumatori nonché suscettibili di salvaguardare le relazioni tra le imprese e la loro clientela. Tale azione comprenderà una voce per il commercio online". Visti i problemi individuati, il regolamento proposto mira ad istituire un sistema ODR in tutta l'UE che agevolerà la risoluzione delle controversie tra professionisti e consumatori connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online a livello transfrontaliero. 2. Risultati delle consultazioni con le parti interessate e valutazione dell'impatto 2.1. Raccolta dei pareri di esperti e consultazione delle parti interessate Diversi studi condotti dalla Commissione sull'ADR per i consumatori trattavano questioni connesse agli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie online. Gli studi eseguiti includono lo "Studio sull'uso della risoluzione alternativa delle controversie nell'Unione europea" del 2009 che ha effettuato un'analisi approfondita dei sistemi ADR esistenti e del loro funzionamento in tutti gli Stati membri [4], lo studio sui ricorsi dei consumatori nell'UE, la "Valutazione dei costi della conformità, inclusi i costi e gli oneri amministrativi sulle imprese, connessi all'uso della risoluzione alternativa delle controversie (ADR)" del 2011 e lo studio riguardante "L'ADR transfrontaliero nell'Unione europea" del 2011. La consultazione pubblica riguardante l'uso dei sistemi ADR avviata nel gennaio 2011 ha trattato anche le questioni connesse all'ODR e come meglio garantire le possibilità di ricorso per i consumatori nelle operazioni transfrontaliere effettuate online [5]. È emerso un ampio sostegno in merito alla necessità di migliorare gli strumenti ODR, in particolare per le operazioni di commercio elettronico dove esiste un numero crescente di reclami specialmente per i casi riguardanti importi esigui. È stata inoltre evidenziata l'esigenza di affrontare la questione linguistica e di fornire informazioni adeguate alle parti sulle procedure e sui relativi esiti. La stragrande maggioranza dei rispondenti ha sottolineato la necessità di costruire sulle esperienze positive che esistono in settori specifici. Il dibattito che si è svolto al vertice sulla "Risoluzione alternativa delle controversie per il mercato interno e per i consumatori", organizzato congiuntamente dai servizi della Commissione e dal Parlamento europeo nel marzo 2011, ha dimostrato un ampio sostegno per lo sviluppo di strumenti ODR per le controversie dei consumatori mediante un'azione dell'UE in modo da fornire condizioni chiare e garantire sistemi ADR di elevata qualità per il commercio elettronico in tutti i settori. Il workshop "ADR, come farla funzionare meglio?", organizzato nell'ambito del Vertice europeo dei consumatori dell'aprile 2011 [6], ha affrontato le questioni connesse alla risoluzione delle controversie online. Infine è stato consultato anche il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). 2.2. Valutazione dell'impatto La Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto (VI) dettagliata, analizzando una serie di opzioni sia per "la copertura, l'informazione e la qualità dell'ADR", sia per l"'ODR per le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico". La valutazione dell'impatto ha concluso che solo una combinazione dei due strumenti ADR e ODR può garantire l'accesso a mezzi imparziali, trasparenti ed efficaci per comporre le controversie dei consumatori connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico senza rivolgersi ai tribunali. Il regolamento istituirà, in particolare, un sistema ODR a livello dell'UE che può trattare efficacemente le controversie connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico in base alla copertura completa con sistemi ADR di qualità che sarà raggiunta conformemente alla direttiva sull'ADR per i consumatori. 3. Elementi giuridici della proposta... Continua a leggere...
Di admin (del 13/02/2012 @ 18:21:25, in Articoli, linkato 332 volte)
DERIVATI. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE E RIMODULAZIONE: I FREE LUNCH DELL'INTERMEDIARIO Del Dott. Roberto Marcelli Con la disclosure prevista nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo '09, il margine di intermediazione relativo ad operazioni su derivati risulta ora evidenziato e dettagliato. Risulta altresì esteso ai derivati OTC il più stringente regime di adeguatezza previsto in caso di svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti1. Nell'adeguarsi alle indicazioni della Consob, le prassi che vengono adottando gli intermediari evidenziano, per Swap sufficientemente liquidi: i) un costo di transazione, riferito all'operazione di copertura sul mercato all'ingrosso, che si colloca nell'intorno di 2 - 4 punti base annuo del nozionale, per ciascuna transazione che compone il derivato; ii) un mark-up - che ricomprende, oltre al margine di profitto, i fattori di costo e di rischio sopportati dall'intermediario - commisurato, per ciascun anno di durata dell'operazione, a 15 - 20 punti base del nozionale. Il mark-up, che l'intermediario applica al prezzo ricevuto sull'O.T.C., è costituito in prevalenza dal rischio di credito, pressoché assente nella transazione con la controparte sull'O.T.C. (in presenza di collaterali a garanzia), ed invece presente con l'operatore retail. Considerato che sul mercato all'ingrosso, per i costi... Continua a leggere (pdf) www.iusreporter.it Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie Note legali Testi senza carattere di ufficialità
Di admin (del 12/02/2012 @ 18:42:28, in Leggi, linkato 616 volte)
Introduzione Internet ha già rivoluzionato la vita quotidiana dei cittadini europei in modo paragonabile alle rivoluzioni industriali dei secoli scorsi. Il commercio elettronico e più in generale i servizi on-line1 costituiscono ormai un elemento imprescindibile della vita dei consumatori, delle aziende - dalle più grandi alle più piccole - e, in generale, dei cittadini. Il loro modo di confrontare, acquistare o vendere prodotti e servizi, di ricercare o mettere a disposizione informazioni, di gestire i propri pagamenti o i propri dati, di istruirsi o formarsi, di mettersi in contatto, di scambiare o condividere non è più lo stesso di venti, dieci o addirittura cinque anni fa. Le attività economiche tradizionali - e le norme amministrative che le governano - si confrontano con la necessità di adattarsi a sviluppi che eliminano i confini tra le attività, ad esempio tra il commercio in negozio e on-line oppure tra media tradizionali e comunicazione via internet. Queste forme di convergenza possono generare circoli virtuosi a livello di concorrenza e di innovazione a vantaggio di tutti e parallelamente possono rendere necessaria una revisione di alcune norme, la cui pertinenza o efficacia potrebbero essere rimesse in discussione dagli sviluppi tecnologici, oppure possono richiedere nuove politiche di accompagnamento. L'attuazione di un vero mercato unico digitale permetterebbe di sviluppare nuove forme di crescita. Il potenziale non ancora realizzato è enorme e se pienamente sfruttato apporterebbe benefici a tutti i territori e a tutti i settori economici dell'Unione. Nei paesi del G8, nella Corea del Sud e in Svezia l'economia di internet2 è responsabile del 21% della crescita del PIL degli ultimi cinque anni3. Tale economia genera 2,6 posti di lavoro per ogni posto di lavoro venuto a mancare e in alcuni casi raggiunge il 25% dell'incremento netto dei posti di lavoro4. Per definizione senza frontiere, i servizi in linea sono in grado di accelerare l'integrazione europea e l'attuazione del mercato unico perseguita da oltre 50 anni. Tuttavia, la quota detenuta dall'economia di internet nella composizione del PIL europeo rimane esigua e nel 2010 non superava il 3%. Benché il tasso di crescita del commercio elettronico5 aumenti rapidamente a livello nazionale, questo nuovo vettore resta, con il 3,4%6 del commercio al dettaglio europeo, ancora marginale. Meno sviluppato che negli Stati Uniti o nella regione Asia-Pacifico, questo tipo di commercio rimane tuttora in larga misura circoscritto all'interno delle frontiere nazionali e l'attività transfrontaliera resta scarsa7. L'Europa di internet rimane un mosaico di leggi, regole, norme e pratiche diverse tra loro e talvolta difficilmente o per nulla "interoperabili". Questa situazione ostacola lo sviluppo dei servizi on-line e mina la fiducia degli utenti effettivi o potenziali, tanto sul fronte dell'offerta quanto su quello della domanda. La scarsa conoscenza dei diritti conferiti e delle norme applicabili, così come delle opportunità offerte dall'economia digitale, rafforza l'esitazione degli utenti, mentre le difficoltà pratiche legate alle transazioni transfrontaliere (pagamenti, consegne, composizione delle controversie, rischio di abusi) li dissuadono dal ricorrere a internet e sfruttarne appieno le possibilità per acquistare o fornire i propri prodotti e servizi. Il mercato unico digitale è ben lungi dall'aver raggiunto il suo pieno potenziale. Si stima che da oggi al 2020 il costo di questa mancata realizzazione sarà almeno del 4,1% del PIL, vale a dire 500 miliardi di euro o 1 000 EUR per cittadino8. L'Unione europea, che si è prefissata obiettivi ambiziosi per una nuova crescita sostenibile, intelligente e inclusiva entro il 20209, non può rassegnarsi a sostenere il costo di un mercato digitale frammentato. Al contrario, deve darsi degli obiettivi commisurati al potenziale di crescita del commercio e dei servizi on-line, che ad esempio nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, può raggiungere entro il 2015 un valore compreso tra il 15 e il 20% della crescita del PIL10. L'essersi posta come obiettivo quello di raddoppiare le vendite on-line e la quota dell'economia di internet nel PIL dell'Unione entro il 2015 dimostra la determinazione dell'Unione europea di trarre tutti i benefici possibili dall'economia digitale. L'espansione del commercio e dei servizi on-line a livello europeo esige un'azione concertata e decisa, in linea con l'Agenda digitale europea11. La Commissione si è impegnata a lavorare insieme a tutte le parti interessate per raggiungere questo obiettivo. Molte delle iniziative annunciate nell'agenda digitale sono già state adottate o sono in procinto di esserlo12. La presente comunicazione segue lo stesso orientamento di quella del 200913, le cui analisi restano tuttora valide. Essa rappresenta un nuovo contributo all'attuazione dell'agenda digitale in quanto stabilisce un piano d'azione per lo sviluppo dei servizi on-line e costituisce altresì, insieme all'Analisi annuale della crescita14 una risposta alla richiesta del Consiglio europeo di presentare una tabella di marcia per la realizzazione del mercato interno digitale entro il 2015. Rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale Benefici attesi Servizi on-line efficienti e innovativi, basati sulle necessarie reti di comunicazione a banda larga, possiedono la capacità unica di stimolare la crescita e l'occupazione in Europa. Attualmente nessun altro sviluppo tecnologico, economico o sociale offre lo stesso potenziale in termini di aumento di efficacia, di accesso a un'offerta diversificata, di accessibilità, di praticità e d'innovazione. I servizi on-line e le reti di comunicazione a banda larga possono inoltre contribuire a incrementare la produttività e l'innovazione nella formazione e nell'apprendimento permanenti e permettere di affrontare meglio le grandi sfide sociali rappresentate dal mantenimento della coesione sociale e territoriale o dall'adattamento alle conseguenze dell'invecchiamento demografico e dei cambiamenti climatici.... Continua a leggere...
Di admin (del 10/02/2012 @ 10:39:12, in Leggi, linkato 395 volte)
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Gazzetta ufficiale n. L 304 del 22/11/2011
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1], visto il parere del Comitato delle regioni [2], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3], considerando quanto segue: (1) La direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali [4], e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [5], stabiliscono una serie di diritti contrattuali dei consumatori. (2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste due direttive con una direttiva unica. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire norme standard per gli aspetti comuni dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali distanziandosi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive e consentendo, al contempo, agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti. (3) L'articolo 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono che l'Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 del medesimo. (4) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà. (5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via Internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi, ad esempio servizi pubblici, è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli professionisti) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori. (6) Talune disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sui professionisti e sui consumatori. Tali disparità aumentano i costi di adempimento per i professionisti che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. Un'eccessiva frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno. (7) L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell'Unione. Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell'Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l'Unione. (8) Gli aspetti normativi da armonizzare dovrebbero riguardare esclusivamente i contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Pertanto, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro, contratti relativi ai diritti di successione, contratti relativi al diritto di famiglia e contratti relativi alla costituzione ed allo statuto della società o accordi di partenariato. (9) La presente direttiva stabilisce norme sulle informazioni da fornire per i contratti a distanza, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti diversi dalle due tipologie appena menzionate. La presente direttiva disciplina altresì il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e armonizza talune disposizioni concernenti l'esecuzione e altri aspetti dei contratti tra imprese e consumatori. (10) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [6]. (11) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni dell'Unione relative a settori specifici, quali i medicinali per uso umano, i dispositivi medici, la vita privata e le comunicazioni elettroniche, i diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, l'etichettatura dei prodotti alimentari e il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. (12) Gli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva dovrebbero completare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno [7], e dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") [8]. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di imporre obblighi di informazione aggiuntivi applicabili ai prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio. (13) Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese. Analogamente, gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva ai contratti che non sono contratti a distanza ai sensi della presente direttiva, ad esempio poiché non sono conclusi nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza. Inoltre, gli Stati membri possono altresì mantenere o introdurre disposizioni nazionali su questioni non specificamente trattate dalla presente direttiva, quali regole supplementari in materia di contratti di vendita, anche per quanto concerne la consegna dei beni o i requisiti relativi alla fornitura di informazioni durante la vigenza del contratto. (14) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la legislazione nazionale che disciplina, ad esempio, la conclusione o la validità di un contratto (ad esempio nel caso di vizio del consenso). Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto nazionale con riferimento ai rimedi generali previsti dal diritto contrattuale, le norme sull'ordine pubblico economico, ad esempio le norme sui prezzi eccessivi o esorbitanti, e le norme sulle transazioni giuridiche non etiche. (15) La presente direttiva non dovrebbe armonizzare i requisiti linguistici applicabili ai contratti stipulati con i consumatori. Pertanto, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale e alle clausole contrattuali. (16) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di assistenza legale quali le norme relative ad una persona che agisce in nome o per conto del professionista (quale un agente o un fiduciario). In questo settore rimangono competenti gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i professionisti, sia pubblici che privati. (17) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore. (18) La presente direttiva non pregiudica la libertà degli Stati membri di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali sono i servizi che considerano di interesse economico generale, le modalità di organizzazione e finanziamento di tali servizi, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, e gli obblighi specifici cui dovrebbero essere soggetti. (19) Per contenuto digitale s'intendono i dati prodotti e forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo. I contratti per la fornitura di contenuto digitale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Se fornito su un supporto materiale, quale un CD o un DVD, il contenuto digitale dovrebbe essere considerato un bene ai sensi della presente direttiva. Analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, i contratti per la fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale non dovrebbero essere considerati ai sensi della presente direttiva né un contratto di vendita né un contratto di servizi. Per tali contratti il consumatore dovrebbe godere del diritto di recesso, salvo che egli abbia acconsentito che l'esecuzione del contratto avesse inizio durante il periodo di recesso e abbia riconosciuto che, così facendo, avrebbe perso il diritto di recesso dal contratto. Oltre agli obblighi generali di informazione, il professionista dovrebbe informare il consumatore in merito alla funzionalità e alla interoperabilità pertinente del contenuto digitale. Il concetto di funzionalità dovrebbe riferirsi ai modi in cui il contenuto digitale può essere utilizzato, ad esempio per lo studio del comportamento dei consumatori; esso dovrebbe inoltre fare riferimento all'assenza o alla presenza di restrizioni tecniche quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali e la codifica regionale. Il concetto di interoperabilità pertinente intende descrivere le informazioni relative all'ambiente tipo di hardware e software compatibile con il contenuto digitale, ad esempio il sistema operativo, la versione necessaria e talune caratteristiche dell'hardware. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni in materia di contenuto digitale e presentare, se necessario, una proposta legislativa per trattare questo argomento. (20) La definizione di contratto a distanza dovrebbe coprire tutti i casi in cui è concluso un contratto tra consumatore e professionista nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, Internet, telefono o fax), fino al momento della conclusione del contratto incluso. Tale definizione dovrebbe anche includere le situazioni in cui il consumatore si limita a visitare i locali commerciali per raccogliere informazioni sui beni o i servizi e successivamente negozia e conclude il contratto a distanza. D'altro canto, un contratto negoziato nei locali del professionista e concluso definitivamente mediante comunicazione a distanza non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza, così come non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza il contratto avviato mediante comunicazione a distanza ma concluso definitivamente nei locali del professionista. Analogamente, il concetto di contratto a distanza non dovrebbe comprendere prenotazioni effettuate da un consumatore attraverso mezzi di comunicazione a distanza per richiedere la prestazione di un servizio da parte di un professionista, come nel caso di un consumatore che telefoni per chiedere un appuntamento da un parrucchiere. Il concetto di regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza dovrebbe comprendere quei regimi offerti da un terzo diverso dal professionista ma utilizzati da quest'ultimo, come una piattaforma online. Dovrebbero tuttavia rimanere esclusi i casi in cui i siti web offrono informazioni solo sul professionista, sui beni e/o servizi che presta e sui suoi dati di contatto. (21) Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. Fuori dei locali commerciali il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto o meno la visita del professionista. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe comprendere anche le situazioni in cui il consumatore è avvicinato personalmente e singolarmente fuori dei locali commerciali ma il contratto è concluso immediatamente dopo nei locali del professionista o mediante comunicazione a distanza. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali non comprende le situazioni in cui i professionisti si recano inizialmente al domicilio del consumatore con l'unico scopo di fare delle misurazioni o di fornire una stima senza alcun impegno da parte del consumatore e in cui il contratto è successivamente concluso in un secondo momento nei locali commerciali del professionista o tramite mezzi di comunicazione a distanza sulla base della stima del professionista. In detti casi, il contratto non è concluso immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato dal professionista se il consumatore ha avuto tempo di riflettere sulla stima fornita dal professionista prima della conclusione del contratto. Gli acquisti effettuati durante un'escursione organizzata dal professionista durante la quale è effettuata la promozione e la vendita dei prodotti acquistati dovrebbero essere considerati contratti negoziati fuori dei locali commerciali. (22) I locali commerciali dovrebbero includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi, chioschi o camion) che serva da luogo permanente o abituale di commercio per il professionista. I chioschi di vendita al mercato o in una fiera dovrebbero essere considerati locali commerciali se soddisfano tale condizione. I locali adibiti alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività a carattere stagionale, per esempio durante la stagione turistica in una località sciistica o balneare, dovrebbero essere considerati locali commerciali in quanto il professionista svolge la sua attività in tali locali in modo abituale. Spazi accessibili al pubblico, quali strade, centri commerciali, spiagge, impianti sportivi e trasporti pubblici, che il professionista utilizza a carattere eccezionale per le sue attività commerciali, nonché domicili privati o il posto di lavoro, non dovrebbero essere considerati locali commerciali. I locali commerciali di una persona che agisce in nome o per conto del professionista quale definito nella presente direttiva, dovrebbero essere considerati locali commerciali ai sensi della presente direttiva. (23) I supporti durevoli dovrebbero permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista. Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica. (24) Un'asta pubblica implica che professionisti e consumatori partecipano all'asta di persona o viene loro data la possibilità di parteciparvi. I beni o servizi sono offerti dal professionista al consumatore mediante una procedura di offerte autorizzata per legge in taluni Stati membri, a offrire beni o servizi in una vendita pubblica. L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei beni o servizi. L'uso, a fini d'asta, di piattaforme online messe a disposizione di consumatori e professionisti non dovrebbe essere considerato un'asta pubblica ai sensi della presente direttiva. (25) I contratti relativi al teleriscaldamento dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas od elettricità. Per teleriscaldamento si intende la fornitura di calore, anche sotto forma di vapore o di acqua calda, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici tramite un sistema di trasmissione e distribuzione, al fine di riscaldarli. (26) I contratti relativi al trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili o alla creazione o all'acquisizione di tali beni immobili o di tali diritti, i contratti per la costruzione di nuovi edifici, per la trasformazione sostanziale di edifici esistenti nonché i contratti per la locazione di alloggi a scopo residenziale sono già soggetti a una serie di requisiti specifici nella legislazione nazionale. Tali contratti includono ad esempio la vendita di immobili ancora da progettare e la locazione finanziaria con opzione di acquisto (hire-purchase). Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per detti contratti che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito d'applicazione. Una trasformazione sostanziale è una trasformazione paragonabile alla costruzione di un nuovo edificio, per esempio quando viene conservata solo la facciata di un vecchio edificio. I contratti di servizi, in particolare quelli relativi alla costruzione di annessi di edifici (ad esempio un garage o una veranda) e quelli relativi alla riparazione e ristrutturazione di edifici diverse dalla trasformazione sostanziale, dovrebbero rientrare nel'ambito di applicazione della presente direttiva, così come i contratti relativi ai servizi di un agente immobiliare e quelli relativi alla locazione di alloggi a scopo non residenziale. (27) I servizi di trasporto contemplano il trasporto di passeggeri e il trasporto di merci. Il trasporto di passeggeri dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto è già soggetto ad altra legislazione dell'Unione oppure, nel caso dei trasporti pubblici e dei taxi, a normative a livello nazionale. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva di protezione dei consumatori in caso di tariffe eccessive per l'utilizzo di mezzi di pagamento o in caso di costi occulti dovrebbero essere applicate anche ai contratti di trasporto di passeggeri. Per quanto riguarda il trasporto di merci e il noleggio di autovetture che costituiscono servizi, i consumatori dovrebbero beneficiare della protezione prevista della presente direttiva, ad eccezione del diritto di recesso. (28) Al fine di evitare oneri amministrativi sui professionisti, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva quando beni o servizi di minor valore sono venduti fuori dei locali commerciali. La soglia monetaria dovrebbe essere fissata ad un livello sufficientemente basso da escludere solo gli acquisti di lieve entità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire tale valore nella propria legislazione nazionale purché non sia superiore a 50 EUR. Qualora due o più contratti con oggetto correlato siano conclusi allo stesso tempo dal consumatore, il costo totale dovrebbe essere tenuto in considerazione ai fini dell'applicazione di tale soglia. (29) I servizi sociali hanno caratteristiche fondamentalmente distinte che sono rispecchiate nelle normative specifiche al settore, in parte a livello di Unione ed in parte a livello nazionale. I servizi sociali comprendono, da un lato, i servizi per le persone particolarmente svantaggiate o a basso reddito nonché i servizi per persone e famiglie che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine e, dall'altro, i servizi per tutte le persone che hanno esigenze particolari di assistenza, sostegno, protezione o incoraggiamento in una fase particolare della vita. I servizi sociali comprendono, tra gli altri, i servizi per i bambini e i giovani, i servizi di assistenza per le famiglie, per i genitori soli e le persone anziane e i servizi per i migranti. I servizi sociali comprendono servizi di assistenza sia a breve che a lungo termine, ad esempio servizi prestati da fornitori di assistenza a domicilio o prestati in istituti di residenza assistita e in residenze per anziani ("nursing homes"). I servizi sociali non comprendono solo quelli forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato ma anche quelli forniti da operatori privati. Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per i servizi sociali, che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito di applicazione. (30) L'assistenza sanitaria richiede norme speciali a causa della sua complessità tecnica, della sua importanza quale servizio di interesse generale nonché dei notevoli finanziamenti pubblici. L'assistenza sanitaria è definita nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera [9] come "servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici". Un professionista della sanità è definito in detta direttiva come un medico, un infermiere responsabile dell'assistenza generale, un odontoiatra, un'ostetrica o un farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [10], o un altro professionista che eserciti attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, o una persona che sia considerata un professionista sanitario ai sensi della legislazione dello Stato membro di cura. Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per l'assistenza sanitaria, che dovrebbe pertanto essere esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva stessa. (31) I giochi d'azzardo dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Le attività d'azzardo sono quelle che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare altre misure, anche più rigorose, di protezione dei consumatori in relazione a dette attività.... Continua a leggere...
Di admin (del 10/02/2012 @ 09:14:11, in Leggi, linkato 948 volte)
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo GU n. 33 del 09/02/2012 - Suppl. Ordinario n.27 Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di
assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi
internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della performance individuale,
nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente
impiegato.".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche'" sono inserite le seguenti: ", ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,".
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 3
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di
verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2
e' sostituito dai seguenti:
"2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione
sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi
approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle
relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in
conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti
normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i
medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri
amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si
intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono
tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione
complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo
pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di
oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui
al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e
al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle
attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche'
delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle
imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.".
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "dopo il comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"dopo il comma 5- bis";
b) le parole "5- bis." sono sostituite dalle seguenti: "5-ter.
"."
Capo II Semplificazioni per i cittadini ... Continua a leggere...
Di admin (del 03/02/2012 @ 17:14:36, in Avvocati, linkato 675 volte)
« CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N.1/2012 CRESCI-ITALIA 02/02/2012 Roma, 2 febbraio 2012 Ill.mi Sig.ri Avv.ti Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati LORO SEDI Oggetto: art. 9, Decreto legge n. 1/2012 Cari Colleghi, come è stato evidenziato nell'intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e nel corso delle analoghe cerimonie presso le Corti di Appello, gli interventi diretti a migliorare il sistema di funzionamento della macchina giudiziaria si sono risolti in un grave nocumento per i cittadini, e, di riflesso, in un aggravio dell'attività forense e delle condizioni in cui già versa la categoria. Fermo restando il nostro dissenso su questa linea, Vi alleghiamo alcune considerazioni relative alla applicazione dell'art. 9 del d.l. 24.1.2012, n.1, in attesa che il Parlamento, in fase di conversione (v. il disegno di legge n. 3110) provveda: - a contestare il contenuto del decreto; - ovvero a contestare la sua estensibilità a tutte le categorie professionali e a richiederne l'esenzione per la categoria forense; - ovvero a stralciare le disposizioni che riguardano la disciplina delle professioni per farne oggetto di ampia e approfondita discussione, anche con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed ora pendente alla Camera; - ovvero a emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse risultano inapplicabili, che appaiono palesemente incostituzionali, introducono elementi di grave incertezza nell'ordinamento giuridico, nei rapporti di diritto privato instaurati con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo quanto alla liquidazione di onorari e spese nei procedimenti pendenti e in quelli instaurati dopo la pubblicazione del decreto. Il Consiglio Nazionale Forense ha già denunciato alle istituzioni la intollerabilità della situazione e si attende che il Parlamento prenda cognizione di tutti i problemi sollevati dalla disciplina. In attesa delle modifiche che appaiono assolutamente necessarie, e posto che il decreto n. 1/2012 è ormai in vigore, alleghiamo alcune indicazioni interpretative, fermo restando il monitoraggio momento per momento dell'iter legislativo del decreto. Con viva cordialità, Guido Alpa Allegati: c.s. 1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell'art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012). 2. L'art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento. 4. L'accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell'incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all'importanza dell'opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.). 5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria. 6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l'art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi. 7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l'attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare. 8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso - una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante - a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa. 9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è "di protezione", invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all'art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206). 10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d'opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l'altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali. 11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi. 12. L'avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell'incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell' esercizio dell'attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico al suo compimento. Poiché per l'attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione. 13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d'opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell'affidamento dell'incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l'evoluzione dell'incarico e a clausole di rinegoziazione. L'inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell'art. 9 costituisce illecito disciplinare. 14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012. 15. Nell'ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria. 16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente. Seguendo l'orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l'arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse. 17. E' da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell'art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ. 18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l'assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall'allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all'attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all'adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo. 19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell'art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l'arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012) ». Fonte: www.consiglionazionaleforense.it www.iusreporter.it Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie Note legali Testi senza carattere di ufficialità
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A cura dell'Avv.
Giuseppe Briganti

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17/05/2012 @ 12.30.40
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