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Di admin (del 26/02/2010 @ 16:05:44, in Leggi, linkato 70 volte)
Iusreporter.it - Documenti Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa - 11 febbraio 2010 (G.U. n. 43 del 22 febbraio 2010) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; CONSIDERATO che nel mese di marzo 2010 si terranno le elezioni dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio nel mese di aprile 2010; CONSIDERATO che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle menzionate consultazioni elettorali; CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice; CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice); VISTO che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice); CONSIDERATO che il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c) del Codice); VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale; CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali; CONSIDERATO che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice); CONSIDERATA la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali; RITENUTO che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 31 maggio 2010; ciò con riferimento alle sole ipotesi in cui: ...
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Di admin (del 22/02/2010 @ 12:35:47, in Articoli, linkato 81 volte)
PIGNORAMENTO SU C/C BANCARI: SI IMPUGNA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA. "Il pignoramento presso terzi . rimane comunque un atto . diretto alla riscossione di tributi le cui controversie non si sottraggono alla giurisdizione del Giudice Tributario". Ciò è quanto dichiarato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sent. n. 23/07/09 liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it - sez. Documenti), la quale ha il merito di comportare una serie di importanti conseguenze per il contribuente. È bene far presente, infatti, che fino ad oggi ogni eventuale opposizione al pignoramento presso terzi effettuato da Equitalia e previsto dall'art. 72bis del DPR n. 602/73 - che tipicamente consiste nel pignoramento dei c/c bancari e/o di altri crediti vantati dal contribuente nei confronti di terzi - si riteneva proponibile solo dinanzi al giudice dell'esecuzione, con tutte le gravi conseguenze che ciò comporta per il contribuente (prima fra tutte l'impossibilità di discutere in tale sede del merito della pretesa tributaria). Grazie a tale pronuncia, quindi, si offre al contribuente la possibilità di impugnare tale atto dinanzi alla Commissione Tributaria - come generalmente avviene per una cartella esattoriale o un'iscrizione ipotecaria - e in certi casi di riuscire a contestare anche il merito della pretesa creditoria. Prossimamente verrà pubblicato un approfondimento sul tema. Avv. Matteo Sances info@studiolegalesances.it www.studiolegalesances.it
www.iusreporter.it A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Di admin (del 22/02/2010 @ 12:26:27, in Leggi, linkato 122 volte)
I usreporter.it - Documenti
Autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12) Registro delle deliberazioni Del. n. 38 del 16 dicembre 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti; Visto l'art. 76 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85 del medesimo Codice, possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2009, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata; Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi; Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N. R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito; Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è effettuato per finalità di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche scientifiche o per la fornitura all'interessato di prestazioni, beni o servizi; Visto l'art. 167 del Codice; Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali recanti norme e regole sulle misure di sicurezza; Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Autorizza a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità; b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività; 2) manchi il consenso (articolo 76, comma 1, lett. b), del Codice), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità; 3) non si tratti di attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice; d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Per l'informativa e, ove previsto, il consenso si osservano anche le disposizioni di cui agli articoli 13, 23, 26 e da 75 a 82 del Codice.... Continua a leggere...
Di admin (del 17/02/2010 @ 12:48:07, in Leggi, linkato 112 volte)
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) insiste per un cambiamento di paradigma. È giunto il momento di abbandonare l'approccio reattivo al diritto, ormai vecchio di secoli, per passare a un approccio proattivo. È giunto il tempo di considerare il diritto in modo diverso: di guardare avanti e non più indietro, di concentrarsi sul modo in cui il diritto è utilizzato e opera nella vita quotidiana e sul modo in cui viene accolto nella comunità che aspira a disciplinare. Anche se reagire ai problemi e risolverli rimangono aspetti importanti, è vitale prevenirne le cause e insieme soddisfare i bisogni e agevolare l'interazione produttiva di cittadini e imprese. A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti NuoveVieAvvocati Gazzetta ufficiale n. C 175 del 28/07/2009 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "L'approccio proattivo al diritto: un altro passo verso una migliore regolamentazione a livello dell'UE" (2009/C 175/05) Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 gennaio 2008, ha deciso, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere di iniziativa sul tema: L'approccio proattivo al diritto: un altro passo verso una migliore regolamentazione a livello dell'UE. La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 novembre 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEGADO LIZ. Il Comitato economico e sociale europeo, in data 3 dicembre 2008, nel corso della 449a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 155 voti favorevoli e 5 astensioni. 1. Conclusioni 1.1 Il presente parere d'iniziativa parte dal presupposto che è il diritto, non la legislazione concepita dai giuristi, a rispecchiare la condotta che una data società accetta ed esige come condizione preliminare dell'ordine sociale; il diritto non è composto di concetti formali senza tempo e incisi nella pietra, ma di norme e principi - scritti e non scritti - che rispecchiano i legittimi interessi collettivi dei cittadini in un dato momento storico. 1.2 In tutti gli ordinamenti giuridici è tradizionalmente compito del legislatore interpretare gli interessi collettivi della società, definire, se necessario, per via legislativa ciò che si intende per comportamento lecito e sanzionare gli atti in violazione di tale comportamento. È da tempo assodato che le leggi promulgate in questo modo dovrebbero essere non solo giuste ed eque ma anche comprensibili, accessibili, accettabili e cogenti, ossia suscettibili di applicazione coattiva. Nella società attuale, però, tutto questo non basta più. 1.3 Da troppo tempo in ambito giuridico l'attenzione si concentra sul passato. Legislatori e magistrati agiscono in risposta a carenze, controversie, scadenze non rispettate e infrazioni, cercando di ovviare, di comporre e di rimediare. Le controversie, i procedimenti e i meccanismi volti a imporre il rispetto delle norme comportano un costo eccessivo, che non può essere misurato solo in termini pecuniari. 1.4 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) insiste quindi per un cambiamento di paradigma. È giunto il momento di abbandonare l'approccio reattivo al diritto, ormai vecchio di secoli, per passare a un approccio proattivo. È giunto il tempo di considerare il diritto in modo diverso: di guardare avanti e non più indietro, di concentrarsi sul modo in cui il diritto è utilizzato e opera nella vita quotidiana e sul modo in cui viene accolto nella comunità che aspira a disciplinare. Anche se reagire ai problemi e risolverli rimangono aspetti importanti, è vitale prevenirne le cause e insieme soddisfare i bisogni e agevolare l'interazione produttiva di cittadini e imprese. 1.5 Adottare un "approccio proattivo al diritto" significa conferire agli utenti del diritto capacità, poteri e responsabilità - un approccio realizzato da, con e per tali utenti, siano essi cittadini o imprese. L'idea è quella di una società in cui i cittadini e le imprese siano consapevoli dei propri diritti e doveri, possano accedere ai vantaggi che il diritto può offrire loro, conoscano i propri obblighi giuridici in modo da evitare i problemi laddove è possibile, e, laddove le controversie siano davvero inevitabili, possano risolverle tempestivamente e con i metodi più adatti. 1.6 L'approccio proattivo al diritto ricerca una combinazione di metodi che permettano di raggiungere gli obiettivi auspicati: l'accento non è solo sulle norme giuridiche e sulla loro applicazione coattiva. Per fissare gli obiettivi da raggiungere e procurarsi la combinazione di mezzi più adatta per conseguirli bisogna coinvolgere in tempo utile le parti direttamente interessate, dare un ordine agli obiettivi, creare una visione condivisa e, fin dalle prime fasi, fornire sostegno e orientamento per un'attuazione efficace. Il CESE è convinto che il nuovo modo di pensare rappresentato dall'approccio proattivo sia generalmente applicabile al diritto e alla normazione. 1.7 Per sua natura, il diritto comunitario è proprio il tipo di ordinamento giuridico in cui l'approccio proattivo dovrebbe essere adottato tanto nella programmazione che nella redazione e nell'attuazione delle norme. In tale contesto, il CESE è dell'avviso che la normazione eteronoma non sia l'unico strumento, né sempre quello migliore, per conseguire gli obiettivi auspicati: a volte, infatti, per il legislatore il modo migliore di promuovere obiettivi validi è astenersi dal legiferare e, laddove necessario, promuovere l'autoregolamentazione e la coregolamentazione. Quando ciò accade, i fondamentali principi di sussidiarietà, proporzionalità, precauzione e sostenibilità assumono un nuovo rilievo e una nuova dimensione. 1.8 Il CESE è convinto che il mercato unico potrebbe ricavare grandi benefici se il diritto europeo e i suoi autori - legislatori e amministratori in senso lato - rivolgessero la loro attenzione non più "all'interno", cioè all'ambito stesso del sistema giuridico, delle sue norme e delle sue istituzioni, bensì "all'esterno", cioè agli utenti del diritto: la società, i cittadini e le imprese che il sistema giuridico è inteso a servire. 1.9 Anche se il recepimento e l'attuazione della normativa comunitaria sono passi importanti verso una migliore regolamentazione a livello dell'UE, l'efficacia di tale normativa andrebbe misurata dal grado di conseguimento degli obiettivi a livello degli utenti del diritto, cioè le imprese e i cittadini europei. La normativa andrebbe fatta conoscere in modo chiaro e intelligibile per il pubblico cui essa si rivolge, e innanzitutto per coloro di cui è intesa a influenzare i comportamenti, e non solo per le istituzioni e gli amministratori competenti. 1.10 L'adozione dell'approccio proattivo al diritto andrebbe sistematicamente presa in considerazione in tutte le attività di produzione e attuazione normative dell'UE. Il CESE è fermamente convinto che, facendo rientrare tale approccio non solo nell'agenda per una migliore regolamentazione ma anche tra le priorità di legislatori e amministratori a livello europeo, nazionale e regionale, sarebbe possibile dare un solido fondamento giuridico alla prosperità di individui ed imprese.... Continua a leggere...
Di admin (del 17/02/2010 @ 12:35:51, in Articoli, linkato 86 volte)
Sent. Cassaz. n. 698 del 19 gennaio 2010: il danno derivante dal diniego illegittimo di autotutela va risarcito. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, la discrezionalità accordata alla Pubblica Amministrazione, in merito all'esercizio del potere di autotutela, non esime la stessa da responsabilità laddove l'adozione di un provvedimento (ad es. l'annullamento di un accertamento illegittimo o di una cartella "pazza") risulti intempestivo o addirittura omesso. Ciò può portare al risarcimento dei danni laddove il comportamento dell'Amministrazione abbia cagionato un danno al contribuente, costringendolo ad adire l'autorità giudiziaria e a sostenere oneri e spese per la difesa tecnica. Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda www.studiolegalesances.it - sez. Pubblicazioni. Avv. Matteo Sances www.studiolegalesances.it Copyright www.iusreporter.it Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie Note legali Testi senza carattere di ufficialità
Di admin (del 17/02/2010 @ 12:27:10, in Articoli, linkato 159 volte)
Iusreporter.it - Documenti
ART. 700 CPC: SPUNTI "MINIMI" SUL NOTEVOLE LASSO DI TEMPO FATTO DECORRERE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO; SPECIFICAZIONE DEL CONCETTO DI PERICULUM; COMPORTAMENTO CONCAUSALE DEL RICORRENTE Giorgio Vanacore Avvocato in Napoli giorgiovanacoreavv@libero.it A) Sussiste giurisprudenza consolidata sull'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. quando il ricorrente siasi risolto allo stesso dopo aver fatto decorrere un notevole lasso di tempo dall'insorgere del pregiudizio supposto come imminente ed irreparabile. Tale ultimo notevole lasso di tempo è di per sé ostativo all'ammissibilità di un ricorso d'urgenza, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria. Cfr., Trib. Torino ord., 5 luglio 2007, che sanziona il ricorrente che si avvalga del procedimento ex art. 700 c.p.c. in notevole ritardo rispetto al lamentato evento lesivo: "La sussistenza del requisito del periculum in mora va negata nel caso in cui la pretesa violazione sia conosciuta e tollerata per un lungo periodo di tempo senza che nelle more sia assunta alcuna iniziativa processuale, il che costituisce sintomo di una tolleranza non compatibile con il ricorso ex art. 700 c.p.c."; Conf., Trib. Napoli 5 luglio 2002: "Premesso che, ai fini dell'accertamento del periculum in mora occorre analizzare puntualmente la situazione di fatto, al fine di accertare se effettivamente si giustifica l'adozione, alla stregua di una cognizione comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta potenzialmente lesivo delle ragioni di chi lo subisce, quel presupposto va escluso ancorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziale sia decorso un apprezzabile periodo di tempo"; Trib. Roma 8 marzo 2002 (in Lav. Giur., 2002, 979), "Il requisito dell'imminenza - attualità del pregiudizio è reputato insussistente in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ossia quando il ricorrente invochi la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso (dall'evento lesivo) un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito". Ancora, Pret. Chieti 25 maggio 1992 (in Giur. mer., I, 1065): "Il gran tempo trascorso tra il verificarsi delle azioni che si assumono lesive e l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. fa ritenere insussistente il requisito indefettibile dell'urgenza". (conff., Pret. Milano 25 novembre 1996, Oss. giur. lav., 1996, 1061; Trib. Livorno 3 agosto 1994, Pret. Roma 7 aprile 1990, in Riv. dir. lav., 1990, II, 497).... Continua a leggere...
Di admin (del 09/02/2010 @ 12:33:33, in Leggi, linkato 253 volte)
Senato 27 gennaio 2010 Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente (Giustizia) PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150 La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 60, considerato che: il provvedimento in titolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina la mediazione a fini conciliatori che, svolta da organismi professionali, indipendenti e imparziali, costituisce tuttavia una forma di volontaria giurisdizione; il mediatore può fare una proposta di mediazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle spese processuali nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'articolo 13, che, in linea con i principi della delega, la scelta di fondo è quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di rendere minimo l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione; le modalità di avvio del procedimento di mediazione sono costituite da una semplice domanda da depositare presso la segreteria di un organismo di conciliazione di cui all'articolo 16, anche se con particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti; l'articolo 5 regola i rapporti tra procedimento di mediazione ed eventuale processo civile prevedendo nel comma 1, che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile; è stabilito che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito; il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità; sono disciplinati i doveri di riservatezza e il divieto di testimonianza per coloro che svolgono la loro attività professionale presso l'organismo di conciliazione, ed è regolato il segreto professionale cui è tenuto il mediatore; l'articolo 60, comma 3, lettera a), della delega, da un lato, prevede tra i principi e criteri direttivi, che la mediazione non deve precludere l'accesso alla giustizia, dall'altro, non sembra prevedere espressamente l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione; questione, peraltro, sulla quale in Commissione si è svolto un ampio dibattito; gli articoli 18 e 19 applicano, rispettivamente, l'articolo 60, comma 3, lettere e), stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale, e l'articolo 60, comma 3, lettera g), che, prevedendo la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali, è volto a rendere rapide le soluzioni per le controversie in determinate materie tecniche; esprime parere favorevole formulando le seguenti osservazioni:... Continua a leggere...
Di admin (del 09/02/2010 @ 12:19:55, in Leggi, linkato 203 volte)
"Parere allo schema di decreto legislativo: «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»." (Delibera del 4 febbraio 2010) Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 febbraio 2010, ha adottato, il seguente parere: «1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera dell'11 marzo 2009, ha espresso il proprio parere sulla delega contenuta nell'art. 39 del disegno di legge n. 1441 bis C, norma sostanzialmente recepita nell'art. 60 della legge delegata n. 69/2009. Nel corpo di tale delibera, ricostruita la cornice normativa vigente in materia e chiariti i principi ispiratori delle forme alternative di risoluzione della controversia, il Consiglio dava favorevolmente atto dell'introduzione del nostro sistema giudiziario della possibilità di ricorrere in via generale, per la risoluzione delle controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, ad uno strumento alternativo rispetto alla giurisdizione. Nell'occasione il Consiglio ha espresso la propria favorevole valutazione con riguardo alle previsioni contenute nell'art. 39, secondo comma, lett. b) e c), sottolineando che "il tentativo di conciliazione può avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo. In questo caso si trasforma in un mero adempimento formale, che ingolfa gli uffici preposti, ritardando la definizione della controversia e sottraendo energie allo svolgimento dei tentativi di conciliazione seriamente intenzionati. Pertanto, la facoltatività del ricorso alla mediazione sembra poter meglio garantire il raggiungimento delle finalità cui lo strumento stesso è preordinato". Il C.S.M. ha mostrato apprezzamento anche per le previsioni di cui alle lettere o), q) ed r) del medesimo comma, sottolineando che "l'individuazione del termine massimo di quattro mesi entro il quale il procedimento di conciliazione deve chiudersi nonché la prescrizione di forme di agevolazioni di carattere fiscale appaiono misure idonee a promuovere ed a facilitare l'accesso alla procedura in oggetto, giacché prospettano il contenimento sia dei tempi sia dei costi, disposizioni tanto più efficaci a fronte della notevole durata ed onerosità del processo civile. Sotto altro aspetto, la previsione che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva consente di evitare che la mediazione venga ritenuta un'alternativa meno utile rispetto al procedimento giudiziario, cosa che accadrebbe se l'esecuzione dell'accordo raggiunto fosse rimesso alla buona volontà delle parti". A fronte di tali positività, il C.S.M. rilevava che la legge delega non fissava "neanche sotto forma di principi - i criteri per l'attivazione ed il funzionamento del meccanismo conciliativo, né tanto meno ne definisce i rapporti con il giudizio ordinario" e che mancavano disposizioni di carattere generale per l'indicazione dei "requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione". Tali disposizioni, a parere del Consiglio, erano assolutamente... Continua a leggere...
Di admin (del 08/02/2010 @ 12:49:16, in Leggi, linkato 154 volte)
Iusreporter.it - Documenti
Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12) Registro delle deliberazioni Del. n. 39 del 16 dicembre 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti; Visto altresì il comma 4, lett. a), del citato art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, "quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13"; Visto il comma 3, lettere a) e b), del predetto art. 26, il quale stabilisce che la disciplina di cui al relativo comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni; b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria; Rilevato che le confessioni di cui alla lettera a) del medesimo art. 26, comma 3, devono determinare idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei princìpi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante; Visto l'art. 181, comma 6, del Codice secondo cui le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui al predetto art. 26, comma 3, lett. a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2009, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata; Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi; Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice; Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo; Visto l'art. 167 del Codice; Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza; Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; Autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.... Continua a leggere...
Di admin (del 04/02/2010 @ 15:09:06, in Risposte, linkato 104 volte)
Secondo l'articolo 5 del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005), le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere sempre adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, e devono essere tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Viene inoltre specificato che sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. Avv. Giuseppe Briganti Risposte Leggi le altre risposte o proponi un quesito A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità Copyright www.iusreporter.it Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie Note legali
Di admin (del 04/02/2010 @ 14:57:10, in Risposte, linkato 125 volte)
Il Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005), al suo articolo 2, riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti e ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa. Sono inoltre favorite le iniziative rivolte a perseguire le suddette finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. Ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i seguenti diritti (art. 2, co. 2): a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Avv. Giuseppe Briganti Risposte Leggi le altre risposte o proponi un quesito A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità Copyright www.iusreporter.it Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie Note legali
Di admin (del 02/02/2010 @ 12:49:42, in Articoli, linkato 400 volte)
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PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI E SANZIONI: PUNTO DELLA SITUAZIONE A seguito di numerosi quesiti pervenuti da centinaia di utenti appartenenti al gruppo di facebook "SOS FISCO" e/o alla newsletter del sito internet MicrosoftPMI (sezione Impresa & Diritto) occorre fare un breve riepilogo in merito ai termini di prescrizione dei crediti tributari e non solo. Per costante e autorevole giurisprudenza, i crediti tributari - tranne nei casi di espresse deroghe previste dalla legge - si prescrivono in dieci anni (si veda sent. Cass. n. 2941/2007; n. 18432/2005). Differente, invece, il termine per la riscossione della sanzione irrogata che si prescrive in cinque anni (si veda art. 20 Dlgs n.472/1997). Ancora, diversa - e per certi versi più problematica - è la prescrizione degli interessi per ritardata riscossione, a volte stabilita in dieci anni (soprattutto per quanto riguarda gli interessi sull'Iva, si veda sent. Cass. n. 2331/2005) altre volte in cinque anni (sent. Cass. n.3717/1984). Quest'ultima posizione (5 anni) sarebbe quella prevalente poiché si sostiene l'autonomia degli interessi rispetto al tributo. Medesimi termini sono previsti anche per gli interessi calcolati dall'esattore dal momento della scadenza delle cartelle esattoriali fino al momento dell'adempimento (si veda art. 30 DPR n.602/73). IMPORTANTE: alcuni utenti denunciano l'applicazione, da parte del Concessionario della riscossione, degli interessi anche sulle sanzioni. Ebbene, in merito occorre chiarire che l'art. 2 del Dlgs 472/97 stabilisce espressamente che "la somma erogata a titolo di sanzione non produce interessi". In via di massima, inoltre, sono soggette alla prescrizione quinquennale anche le sanzioni relative a violazioni non tributarie (art. 28 legge 689/81) incluse le sanzioni per violazioni al Codice della strada (art. 209, Dlgs 285/92), i canoni e gli altri corrispettivi per il godimento di beni pubblici e di altre prestazioni periodiche rese da enti pubblici (come ad esempio il canone di somministrazione dell'acqua).... Continua a leggere...
Di admin (del 28/01/2010 @ 12:44:32, in Leggi, linkato 229 volte)
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Autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12) Registro delle deliberazioni Del. n. 37 del 16 dicembre 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti; Visto il comma 4, lett. d), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2009, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata; Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi; Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice; Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro; Visto l'art. 167 del Codice; Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza; Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.... Continua a leggere...
Di admin (del 25/01/2010 @ 18:20:05, in Articoli, linkato 278 volte)
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INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE TURISTICO: CULPA IN ELIGENDO, NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E DANNO DA VACANZA ROVINATA: RECENTI ORIENTAMENTI GIORGIO VANACORE AVVOCATO IN NAPOLI GIORGIOVANACOREAVV@LIBERO.IT L'inadempimento Nella piu' parte dei casi l'operatore professionale turistico reo di un disservizio al viaggiatore, sara' chiamabile a responsabilita' giusta l'art. 93 del d.lgs 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del Consumo), che prevede che: "In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti." Si tratta, piu' da vicino, dell'inesatto adempimento del contratto di trasporto che, a mente dell'art. 1678 c.c., ha causa nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all'altro. Si tratta, in particolare, di una figura di locatio operis dalla quale deriva un'obbligazione, c.d. di risultato, di far conseguire all'avente diritto il particolare risultato promesso, ovvero di trasferire e non semplicemente di prestare le energie per il trasferimento. E' sulla base di ciò che la Cass. 24 aprile 2008 n. 10651 ha espressamente asserito che: "Il tour operator assume un'obbligazione di risultato con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere". In caso di inadempimento, quindi, recita l'art. 1681 c.c.: "Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio . . . se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno". Dello stesso tenore l'art. 942 c. nav.: "Il vettore risponde del danno per il ritardo per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno". Sul piano internazionale, la disciplina della responsabilità e dell'entità del risarcimento dei danni, nel trasporto aereo, è affidata alla Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale approvata con decisione del Consiglio della U.E. 5 aprile 2001, nota come Convenzione di Montreal. Quest'ultima, per quanto qui rileva, all'art. 19, sotto la rubrica «Ritardo», stabilisce che: "Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle". Con riguardo al quantum, poi, la stessa Convenzione, al successivo art. 22, limita la responsabilità del vettore entro l'importo di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero. Il DPS è un'unità di calcolo fondata su un paniere di monete che corrisponde, più o meno a Euro 0,41. Occorre poi dire, per quanto riguarda la disciplina comunitaria, che essa, per un verso, richiama la Convenzione di Montreal (art. 3 regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027) e, per altro verso, la integra. ... Continua a leggere...
Di admin (del 22/01/2010 @ 19:07:10, in Leggi, linkato 270 volte)
Conciliazione: le modifiche dell'avvocatura al decreto delegato del governo Niente nullità del contratto ma illecito disciplinare per il legale che non avvisa l'assistito sulla possibilità di conciliare, proposta di conciliazione del mediatore solo se entrambe le parti sono d'accordo. Il CNF suggerisce anche di optare per il regime ordinario sulle spese processuali. Il comunicato del CNF del 2/11/2009 << Alcuni aspetti da condividere, alcune disposizioni da ripensare e altre ancora da modificare radicalmente. Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi alle commissioni parlamentari competenti un documento che contiene le osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione (legge 69/2009), approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri su proposta del ministero della giustizia. La lettera del presidente Alpa. Le osservazioni, messe a punto dalla commissione per lo studio della riforma del processo civile e approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre, si pongono come un contributo per migliorare un testo che comunque il Cnf ha accolto con favore visto che, ha ricordato il presidente Guido Alpa nella lettera di accompagnamento, da vari anni promuove la cultura delle Adr. Non solo. Alpa ha ricordato le modalità attraverso cui si è articolato nel tempo l'impegno del Cnf nella materia: promuovendo l'affidamento agli Ordini forensi delle attività di mediazione e conciliazione, "nella considerazione che l'Avvocatura sia la categoria professionale più appropriata per lo svolgimento di queste funzioni, per competenza, esperienza, autorevolezza"; organizzando una rete di coordinamento degli Organismi di conciliazione forense per far sì che le problematiche emerse negli anni passati e quelle che emergeranno dall'applicazione della futura normativa vengano risolte in quadro unitario. E ancora. Per favorire l'applicazione delle nuove norme, Alpa ha annunciato che il Cnf sta predisponendo un modello di regolamento per i profili procedimentali e quelli deontologici relativi alle attività di mediazione e conciliazione; e che infine è impegnato ad approfondire i temi connessi all'organizzazione di tali attività (gestione delle pratiche, operazioni di segreteria e così via), nonché nella promozione e nella realizzazione, per il tramite della Scuola Superiore dell'Avvocatura, degli idonei programmi formativi dei conciliatori. Le osservazioni al testo. Le osservazioni sono state approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre e si articolano su tre piani. Innanzitutto, vi sono quelle che suggeriscono "modifiche radicali" al testo. In questa direzione vanno quelle che evidenziano la necessità di escludere la nullità del contratto tra legale e assistito come sanzione dell'omessa avvertenza da parte del primo della possibilità di conciliare. "L'utilizzo della categoria della nullità", si legge nel documento, "non è in linea con la figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione". Piuttosto, suggerisce il Cnf si potrebbe profilare a carico del legale un illecito disciplinare e comunque prevedere che l'obbligo di informazione scatti prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito.... Continua a leggere...
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