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<title>Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica</title><link>http://www.iusreporter.it/dblog/</link>
<description>Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica</description><language>it</language>
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	<title><![CDATA[Mediazione civile: corso per mediatori di Concilia qui - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) &ndash; Luglio 2012]]></title>
	<description><![CDATA[<p><a href="http://it.fotolia.com/id/7891144" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://avvbriganti.iusreporter.it/public/convenzioneconsulenzalegale.jpg" width="220" height="152" /></a> Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano     <br /><strong>CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE A SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - LUGLIO 2012      <br />ORGANIZZATO DA CONCILIA QUI SRL </strong></p>  <p>CONCILIA QUI SRL    <br />Ente di formazione accreditato al N.° 223 presso il Ministero della Giustizia </p>  <p>Corso di formazione in    <br />MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE </p>  <p>Rivolto a tutti i laureati (anche con laurea triennale), nonché agli iscritti a un ordine o collegio professionale ( D.l. 18 ottobre 2010, n. 180 ) </p>  <p>Obiettivi Corso: Il corso organizzato da Concilia qui S.r.l., ha come obiettivo la formazione di una FIGURA PROFESSIONALE che, alla luce della recente riforma del Processo Civile, HA UN RUOLO FONDAMENTALE: IL MEDIATORE SPECIALIZZATO, in grado di svolgere con la massima competenza, l'attività di mediazione delle controversie civili e commerciali. Il corso consente l'acquisizione dell'ATTESTATO riconosciuto dal Ministero della Giustizia. </p>  <p>Opportunità lavorative:    <br />Mediatore civile presso gli Organismi di mediazione civile iscritti al Ministero di Giustizia;     <br />Mediatore presso il servizio di mediazione civile e le camere di Mediazione civile delle camere di Commercio;     <br />Mediatore civile in associazioni di categoria;     <br />Inserimento presso le Camere di mediazione civile in ambito bancario o presso studi professionali; </p>  <p>QUOTA DI ISCRIZIONE: la quota di iscrizione è di euro 550,00 esente iva. </p>  <p>Crediti formativi: verrà inoltrata richiesta di crediti formativi professionali di volta in volta. </p>  <p>LUOGO DI SVOLGIMENTO E DATE: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) 19-20-21-27-28 luglio 2012 </p>  <p>Per ricevere maggiori informazioni sui corsi: <a href="http://www.conciliaquisrl.it">www.conciliaquisrl.it</a>     <br />    <br />Segnalazione aggiornata al 18 aprile 2012. Unico responsabile dei corsi è l'ente di formazione. Guidamediazionecivile.it fornisce solo informazioni sui corsi.</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>   <br />    <br />    <br />    <br /><a href="http://www.guidamediazionecivile.it/">La Guida sulla mediazione civile e commerciale</a> di Iusreporter.it</p>  <p>Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su <a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti">Facebook</a></p>  <p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></a></p>  <p>   <br />    <br /></p>  <p></p>  <p><a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></p>  <p>A cura dell'<a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/" target="_blank">Avv. Giuseppe Briganti</a></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=360]]></link>
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	<dc:date>2012-04-18T13:00:09+01:00</dc:date>
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	<title><![CDATA[Diritto internazionale privato: caso pratico in tema di ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di riconoscimento in Italia di provvedimento giurisdizionale straniero &ndash; IRDoc]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il provvedimento della Corte di Appello di riconos<a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Diritto (Copyright immagine xlucas)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/libridiritto.jpg" width="192" height="127" /></a>cimento in Italia di provvedimento giurisdizionale straniero (sentenza, ordinanza, decreto) è ricorribile in Cassazione e non dinanzi alla medesima Corte di Appello.     <br />Pertanto, è priva di qualunque fondamento giuridico la tesi secondo la quale, avverso il provvedimento della Corte di Appello di riconoscimento di provvedimento giurisdizionale straniero, l'impugnazione debba essere proposta dinanzi alla stessa suddetta Corte di Appello.     <br />Quindi l'eccezione di controparte Caia relativa all'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal sig. Tizio è palesemente dilatoria, priva di alcun pregio e destituita di ogni fondamento giuridico, per le seguenti ragioni.     <br />A) Il Regolamento CE n. 44/2001, al Capo III Sezioni 1 e 2, opera una ben chiara differenza tra il concetto di riconoscimento ed il concetto di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, per i quali sono previste due procedure ben diverse tra loro.     <br />Si parla di esecuzione, quando non vi è contestazione del provvedimento giurisdizionale straniero oppure quando non si ha interesse a procedere ad esecuzione forzata (ad esempio, quando si tratta di un provvedimento relativo allo status di una persona, semplicemente da far annotare presso l'Ufficio di stato civile).     <br />In questo caso, la parte interessata presenta un'istanza dinanzi al Giudice competente ex allegato II del Regolamento CE n. 44/2001 (per l'Italia la Corte di Appello), affinchè la decisione straniera venga dichiarata esecutiva.     <br />A seguito di questa istanza, la decisione relativa all'istanza, intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività, è immediatamente comunicata al richiedente e notificata o comunicata all'altra parte contro la quale è richiesta l'esecuzione.     <br />Avverso tale decisione, può essere proposto ricorso entro il termine di un mese dalla notificazione della stessa, dinanzi al Giudice competente ex allegato III del suddetto Regolamento (per l'Italia la Corte di Appello) e, successivamente, dinanzi al Giudice competente ex allegato IV del suddetto Regolamento (per l'Italia la Suprema Corte di Cassazione).     <br />Invece, si parla di riconoscimento, quando vi è contestazione del provvedimento giurisdizionale straniero oppure quando si ha interesse a procedere ad esecuzione forzata.     <br />In questo caso, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento può far constatare che la decisione deve essere riconosciuta e il ricorso, presentato dinanzi al Giudice competente ex allegato III del Regolamento CE n. 44/2001 (per l'Italia la Corte di Appello), deve essere notificato all'altra parte contro la quale è richiesta l'esecuzione, la quale può opporsi dinanzi allo stesso Giudice (appunto, per l'Italia la Corte di Appello) e, successivamente, dinanzi al Giudice competente ex allegato IV (appunto, per l'Italia la Suprema Corte di Cassazione).     <br />B) Ebbene, quindi, controparte Caia cade in un palese errore di interpretazione giuridica:     <br />1) la sig.ra Caia ha presentato dinanzi alla Corte di Appello un ricorso teso ad ottenere non una dichiarazione di esecutività, bensì il riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale inglese (sempre contestato dal sig. Tizio), tanto è vero che ella ha notificato al sig. Tizio (suo ex marito) non il ricorso con pedissequa dichiarazione di esecutività, bensì il ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza, che ha dato quindi inizio al vero e proprio processo celebratosi dinanzi alla Corte di Appello;     <br />2) è manifestamente evidente che trattasi di riconoscimento e non di semplice dichiarazione di esecutività del provvedimento straniero, atteso che la sig.ra Caia ha presentato dinanzi al Tribunale civile (peraltro incompetente ex art. 669 ter c.p.c.), ricorso per sequestro conservativo dell'abitazione del sig. Tizio, proprio al fine di procedere, successivamente, all'esecuzione forzata sulla stessa;     <br />3) il carattere di riconoscimento e non di semplice dichiarazione di esecutività del provvedimento straniero si riscontra, altresì, in maniera assolutamente chiara ed inequivocabile dallo stesso provvedimento della Corte di Appello, laddove a pag. 6, nel P.Q.M., testualmente è scritto: << dichiara che deve essere riconosciuta ed è esecutiva nell'ordinamento giuridico e nel territorio italiano l'ordinanza pronunciata dalla . (Corte del Regno Unito) il ., nel procedimento iscritto al n. . tra Caia e     <br />Tizio >>;     <br />4) il termine di impugnazione di un mese è previsto nel caso in cui trattasi di dichiarazione di esecutività, in cui il contraddittorio è differito ed eventuale (l'art. 41 del Regolamento CE n. 44/2001 infatti recita: << La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni >>) non certo nel caso del riconoscimento, in cui, invece, il contraddittorio è immediato e la cui decisione va impugnata nei modi e nei termini ordinari.     <br />Diversamente opinando, proprio non si comprende che senso abbia avuto il vero e proprio giudizio celebratosi dinanzi alla Corte di Appello: ragionando per assurdo, tale organo giurisdizionale avrebbe dovuto emettere una dichiarazione di esecutività, contro cui il sig. Tizio avrebbe potuto proporre opposizione nel termine di un mese; invece, nei fatti la Corte di Appello ha semplicemente fissato la prima udienza, non concedendo alcuna dichiarazione di esecutività e, a fronte di ciò, il sig. Tizio poteva semplicemente costituirsi e difendersi, come in effetti correttamente ha fatto.     <br />Tra l'altro, ancora ragionando per assurdo, è il caso di osservare che controparte in maniera palesemente errata sostiene che l'impugnazione del sig. Tizio sarebbe fuori termine perchè effettuata oltre il mese (dalla notificazione della stessa): ma di quale notificazione parla?     <br />La sig.ra Caia non ha MAI notificato al sig. Tizio la decisione della Corte di Appello.     <br />Infatti, guardacaso, controparte Caia non indica in quale data sarebbe avvenuta tale notificazione, nè produce, al riguardo, alcuna relazione di notifica: appunto perchè tale notificazione non è mai stata effettuata;     <br />5) dunque l'impugnazione da farsi ex art. 43 Regolamento CE n. 44/2001 dinanzi al Giudice competente ex allegato III (per l'Italia la Corte di Appello) è appunto quella che il sig. Tizio ha già proposto al momento della costituzione in giudizio in quel processo, non certo una "seconda" impugnazione sempre dinanzi alla medesima Corte di Appello, violando, tra l'altro, il divieto del "ne bis in idem".     <br />C) A riprova di ciò, si osserva che, in tema di riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri, la competenza della Corte di Appello ha natura di competenza funzionale in GRADO UNICO, avverso le cui decisioni può proporsi solamente opposizione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 360 c.p.c. .     <br />Diversamente opinando, avremmo una << Corte di Appello "1" >> di "primo grado" ed una << Corte di Appello "2" >> di "secondo grado", ma ciò è palesemente assurdo e contrario finanche ai principi del nostro diritto processuale civile, in particolare al divieto del "ne bis in idem";     <br />D) Per completezza di esposizione, inoltre, si osserva che controparte Caia fa riferimento ad una non meglio definita "Convenzione di Bruxelles", senza indicare di essa nemmeno l'anno.     <br />Ad ogni buon conto, se controparte si riferisce alla Convenzione di Bruxelles del 1968, il sig. Tizio, ex adverso, osserva che tale riferimento è assolutamente inutile in virtù del criterio della specialità di cui al brocardo latino lex specialis derogat generali, nonchè del criterio cronologico di cui al brocardo latino lex posterior derogat legi priori, atteso che tale Convenzione è stata superata sia dalla legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995, sia dallo stesso Regolamento CE n. 44/2001, che peraltro, ne ha assorbito parzialmente i precetti.     <br />Ciò premesso, di fondamentale importanza e d'immediata evidenza,     <br />ad abundantiam si osserva ancora quanto segue:     <br />a) controparte Caia dimentica completamente che uno dei motivi per i quali il sig. Tizio ha proposto ricorso per Cassazione è, appunto, la falsa applicazione del Regolamento CE n. 44/2001 da parte della Corte di Appello.     <br />Dunque se il sig. Tizio avesse fondato le sue doglianze in base a tale Regolamento, sarebbe caduto in contraddizione, poichè da un lato ne criticava la falsa applicazione, dall'altro lato lo avrebbe egli stesso applicato.     <br />Invece, l'impugnazione del sig. Tizio si fonda su argomentazioni assolutamente chiare, coerenti e ben fondate.     <br />Anzi, proprio perchè con tale falsa applicazione la Corte di Appello non si è limitata ad una semplice qualificazione giuridica della fattispecie (nomen iuris) ma è andata ad incidere erroneamente sull'esito finale della controversia stessa, era assolutamente giusto ed opportuno investire della questione l'organo giurisdizionale nomofilattico italiano, cioè, appunto, la Suprema Corte di Cassazione, che è appunto giudice di legittimità;     <br />b) come diffusamente argomentato nel ricorso per Cassazione, il caso de quo è sicuramente regolato anche dalla legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995, atteso che lo stesso diritto internazionale privato "convenzionale", cioè derivante da accordi internazionali (qual è anche quello derivante dalla normativa comunitaria) non è assolutamente immune dal "filtro" rappresentato dal pieno potere dell'Autorità Giudiziaria Italiana ex lege n. 218/1995 di esaminare il provvedimento straniero, al fine di valutare se vi siano i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento in Italia e, soprattutto, per valutare se il titolo straniero sia contrario all'ordine pubblico italiano ed ai principi supremi ed inderogabili dell'ordinamento italiano, oltrechè ai principi inviolabili sanciti dalle Carte internazionali, cui l'Italia ha aderito in virtù degli artt. 10 e 11 della Costituzione.     <br />Infatti, tutto ciò che, provenendo dall'estero, anche da Stati Membri dell'Unione Europea (come in questo caso, dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord), contrasta con le norme italiane di ordine pubblico e con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, trova una solida e ferma barriera che lo rende irriconoscibile e privo di ogni effetto in Italia.     <br />In buona sostanza, la circostanza che un provvedimento giurisdizionale provenga da uno Stato membro dell'Unione Europea, NON comporta alcun automatico "abbassamento" delle difese interne dell'ordinamento giuridico italiano e     <br />NON comporta alcuna limitazione e/o esclusione nell'applicabilità della legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995,     <br />atteso che, a tacer d'altro, quest'ultima NON opera alcuna distinzione tra provvedimenti provenienti da Stati membri dell'Unione Europea e provvedimenti provenienti da Stati extra UE.     <br />Diversamente opinando, lo Stato Italiano dovrebbe accogliere e riconoscere apoditticamente qualunque provvedimento provenga dagli Stati membri dell'Unione Europea, con inevitabile e gravissima lesione della propria sovranità nazionale, cui, invece, non ha ovviamente rinunciato, soprattutto allorquando trattasi di diritti fondamentali, qual è quello di agire e resistere in giudizio nell'ambito di un giusto processo.     <br />E) Infatti, come sostenuto dalla migliore dottrina internazionalistica, nello scrivere gli artt. 10 e 11 della Costituzione, che sono il "varco" attraverso il quale le fonti di diritto internazionale penetrano nel nostro ordinamento giuridico, mai i Padri Costituenti hanno permesso e concesso una limitazione di sovranità che possa calpestare e buttare al vento i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica ed il suo ordine pubblico sostanziale (principi fondamentali del nostro ordinamento che costituiscono le basi etiche della comunità nazionale) e processuale (principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio): cosa che, purtroppo, la sig.ra Caia ha fatto ai danni del sig. Tizio.     <br />Del resto, in base al fondamentale principio del doppio limite alla estensione di effetti, gli effetti che la decisione è idonea a produrre nello Stato d'origine (in questo caso, Inghilterra) non possono di fatto prodursi nell'ordinamento richiesto (in questo caso, quello italiano) qualora siano ulteriori o addirittura sconosciuti rispetto a quelli che sono attribuiti ai provvedimenti dai giudici locali.     <br />In altri termini, la decisione straniera non può avere in Italia effetti maggiori che nello stato di origine, nè effetti maggiori di una corrispondente pronuncia italiana (cosa che è appunto avvenuta nel caso de quo, come diffusamente esposto nel ricorso per Cassazione).     <br />Ebbene, l'art. 67 della legge n. 218/1995 testualmente recita:     <br /><< Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento     <br />1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.     <br />2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.     <br />3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio. >>     <br />Riassumendo:     <br />a) il suddetto art. 67 della legge n. 218/1995 non parla minimamente di alcun presunto "doppio grado" di giudizio dinanzi alla Corte di Appello;     <br />b) la legge n. 218/1995 non opera nessuna distinzione tra riconoscimento di provvedimenti stranieri provenienti da Stati membri dell'Unione Europea e Stati extra UE;     <br />c) il Regolamento CE n. 44/2001 non prevede il ricorso di impugnazione del provvedimento di riconoscimento di provvedimento straniero concesso dalla Corte di Appello dinanzi alla stessa Corte di Appello per la seconda volta consecutivamente.     <br />E' chiaro, quindi, che avverso il provvedimento della Corte di Appello può proporsi impugnazione nei modi e nei termini ordinari, cioè può proporsi ricorso per Cassazione e non, come afferma controparte Caia, nuova impugnazione dinanzi alla medesima Corte di Appello.</p>  <p>&#160;</p>  <p>STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE    <br />AVV. ALFONSO MARRA     <br />SITO INTERNET:    <br /> <a href="http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it">www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it</a>     <br />    <br />    <br />    <br />    <br /></p>  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /><strong><a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>   <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie   <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>   <br />Testi senza carattere di ufficialità]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=359]]></link>
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	<title><![CDATA[SUL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PROROGATO &ldquo;PER FACTA CONCLUDENTIA&rdquo;: POSSIBILITA&rsquo; DI CONVERSIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO &ndash; Iusreporter.it]]></title>
	<description><![CDATA[<p><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Legge (Copyright immagine dynamix)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/librilegge.jpg" width="161" height="120" /></a> Giorgio Vanacore    <br />Avvocato in Napoli    <br /><a href="mailto:giorgiovanacoreavv@libero.it">giorgiovanacoreavv@libero.it</a>&#160;&#160; </p>  <p>Sovente si assiste, nella recente prassi aziendale, alla stipula di contratti di lavoro tempo determinato.    <br />Del pari, non infrequente e' la protrazione dei detti contratti per facta concludentia per il periodo superiore alla scadenza: ebbene, si esaminerà, brevemente, la casistica che conforta la possibilità di conversione della detta figura contrattuale in contratto a tempo indeterminato, con conversione retroattiva ex lege, per l'intero periodo lavorato. Chiaramente, il caso di scuola è quello del lavoratore che, prestato il servizio per il periodo a termine, si veda prorogare il detto periodo sine die, per poi essere, dopo tempo imprecisato, inavvertitamente licenziato.    <br />Questa la casistica che si ritiene meritevole di esame nel presente contributo. </p>  <p>A) Puo' accadere che, pur scaduto testualmente il contratto, il dipendente ininterrottamente continui a prestare servizio ed a percepire lo stipendio: deriva da ciò la conversione tacita e per facta concludentia del rapporto de quo, sulla quale non sussistono dubbi di sorta. </p>  <p>B) Ancora, può accadere che nel contratto stipulato non siano indicate le ragioni di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (recante «Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato»), che cosi' recita:   <br />«la apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1 (id est: ragioni carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, n.d.r.).     <br />Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente univoca nel sottolineare il carattere pregnante dell'onere datoriale ex art. 1, comma 2, d. lgs. n. 368/2001, di specificazione delle ragioni giustificative della stipula di un contratto a termine, affermando che:    <br />1) il contratto a tempo determinato rappresenta sempre l'eccezione e quello a tempo indeterminato la regola;    <br />2) differentemente dal sistema previgente - è noto che la l. 18 aprile 1962 n. 230 subordinava l'apposizione del termine ad ipotesi tassative -, il d lgs. n. 368/2001, col configurare in capo al datore un onere di specificare le ragioni, richiede non solo che queste ultime sussistano, ma altresì che risultino effettivamente dall'atto scritto in cui sia contenuta l'apposizione.    <br />Di seguito, brevemente, le massime rilevanti sul tema:    <br />«Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza e della dottrina, la scelta del legislatore di passare da un sistema di ipotesi legislativamente tipizzate, integrate poi da quelle liberamente individuate dall'autonomia collettiva, ad un sistema che demanda al datore di lavoro la individuazione delle ragioni (sostitutive, organizzative o produttive) che giustificano l'apposizione del termine non ha comportato una assoluta e completa liberalizzazione dell'istituto, né tantomeno ha significato una inversione di rotta rispetto al principio che il contratto a tempo indeterminato è la regola ed i casi di apposizione del termine costituiscono l'eccezione. Ed infatti la nuova disciplina risponde alle vincolanti indicazioni della direttiva comunitaria 28/6/1999 n. 70, attuativa dell'accordo quadro del 18/06/1999 n.70, che consente l'utilizzazione del contratto a termine solo se basata su ragioni oggettive, puntualmente specificate, e rispondente a determinate regole finalizzate ad evitare gli abusi. La sussistenza di tali limiti già di per sé dimostra che anche nell'ottica della nuova legge il contratto a tempo indeterminato rappresenta tuttora la forma comune dei rapporti di lavoro, senza contare poi che indicazioni in tal senso emergono anche dall'accordo quadro sopra richiamato.     <br />La necessità di una specifica individuazione nell'accordo scritto delle regioni giustificative dell'apposizione del termine non può che tradursi sul piano processuale nella possibilità di verifica oggettiva da parte del Giudice di tali ragioni, il quale deve essere posto in grado di avere cognizione esatta e precisa della motivazione dell'assunzione a termine. È quindi evidente che non è sufficiente un mero richiamo a formule di stile o generiche, ma è di contro necessario che nell'atto scritto vengano puntualmente esplicitate le esigenze datoriali che hanno reso necessaria l'assunzione del lavoratore nell'ambito della struttura con specifico riferimento alle mansioni affidate» (Trib. Roma, 2 aprile 2007);    <br /> «Pare evidente - sempre a proposito dell'onere ex art. 1, comma 2, dl. Lgs. 368/2001, n.d.r. -, che non ci si possa limitare ad indicare il tipo di ragioni, parafrasando la dizione legislativa, ma si debba adempiere a quell'onere di specificazione che la norma impone alle parti ce stipulano il contratto individuale di lavoro. Indicare ragioni specifiche significa fornire indicazioni che consentano il controllo delle ragioni indicate. Una ragione giustificatrice o è controllabile o non è, tanto più se la legge impone di specificarla» (Trib. Milano, 29 novembre 2010;     <br />«Il d.lgs. 368/2001, pur ampliando la sfera di utilizzabilità del contratto a termine, non ha reso semplicemente facoltativa la scelta di apporre un termine al contratto di lavoro, poiché il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola, mentre il contratto a termine l'eccezione. Occorre, pertanto, che il datore di lavoro indichi e provi nell'eventuale successivo giudizio, quale sia la specifica esigenza aziendale che ha giustificato l'apposizione del termine al contratto di lavoro.     <br />Dalla nullità della clausola di apposizione del termine, non deriva la nullità dell'intero contratto, bensì la sua conversione in contratto a tempo indeterminato ex art. 1419, comma 2, c.c., applicabile anche ai contratti di lavoro» (Trib. Bologna, 7 febbraio 2006; conff., id., 2 dicembre 2004, Trib. Ravenna, 7 ottobre 2003).    <br />Fermo quanto sopra in relazione alla conversione tacita per facta concludentia del contratto (precedente punto A),, l'esame della giurisprudenza mostra la nullità/inefficacia del termine apposto ad un contratto nel quale non siano compiutamente specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, da sanzionarsi dal Giudice con la conversione retroattiva del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. </p>  <p>C) In terzo ed ultimo luogo, puo' succedere che il rapporto di lavoro si prolunghi oltre il termine di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 368/2001, del seguente tenore:   <br />«Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4 - bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini».    <br />Anche in tal ultimo caso, le conseguenze in ordine al rapporto saranno le medesime di quelle di cui ai precedenti punti. </p>  <p>Giorgio Vanacore   <br />Avvocato in Napoli    <br /><a href="mailto:giorgiovanacoreavv@libero.it">giorgiovanacoreavv@libero.it</a></p>  <p>   <br />    <br />    <br />    <br /></p>  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /><strong>Copyright <a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>  <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie  <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>  <br />Testi senza carattere di ufficialità]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=358]]></link>
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<item>
	<title><![CDATA[ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE E ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE]]></title>
	<description><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/leggisentenze.jpg" width="183" height="165" /> Con ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte Cassazione affermavano che in presenza di "giusta causa" nell'allontanamento dalla casa coniugale di uno dei coniugi, non vi fossero i presupposti per l'addebito della separazione.</p>  <p>Si ritiene che tale comportamento, non costituisse di per sé motivo di addebito, essendo invece necessario verificare se esso fosse l'effetto dell'intollerabilità del rapporto oppure la causa.</p>  <p>Così il giudice, caso per caso, era chiamato ad effettuare una valutazione la quale lasciava un ampio margine di discrezionalità in ordine all'eventuale "scriminante" per il coniuge allontanatosi. </p>  <p>Ad esempio, si è ritenuto ricompreso nel concetto di "giusta causa", il coniuge che si allontana a seguito di una stabile relazione extraconiugale dell'altro o il coniuge che subisce ripetuti atti di violenza dall'altro.</p>  <p>La questione va pertanto esaminata sotto il profilo dell'ampiezza delle scriminanti in presenza delle quali, un comportamento di per sé illegittimo e motivo di addebito della separazione, viene considerato legittimo.</p>  <p>Ciò premesso, appare evidente che se di scriminanti si tratta, debba farsi riferimento ad un principio generale affermato dalla normativa e ribadito più volte dalla Giurisprudenza; e cioè che l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebito della separazione poiché porta all'impossibilità della coabitazione, obbligo e presupposto stesso di un rapporto matrimoniale.</p>  <p>Si è sostenuto in Giurisprudenza che se la frattura del rapporto coniugale è precedente all'allontanamento dall'abitazione, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l'addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell'altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali.</p>  <p>A parere del sottoscritto il criterio sopracitato è troppo generico e soprattutto rimesso a valutazioni soggettive che prestano il fianco ad un ampissimo margine di discrezionalità da parte dei giudici di merito, con il rischio attuale di valutazioni difformi da tribunale a tribunale in ordine a situazioni pressoché identiche. </p>  <p>Ritengo che sia necessario un quid pluris affinché un comportamento codificato come "illegittimo" e fonte di conseguenze giuridiche rilevanti anche sotto il profilo patrimoniale (addebito della separazione), possa ritenersi ammissibile e giustificato.</p>  <p>Si tratta quindi di valutare con il massimo rigore possibile le situazioni in presenza delle quali l'allontanamento unilateralmente determinato dall'abitazione coniugale possa ritenersi giustificato. </p>  <p>In particolare, incomberà sul coniuge che si è allontanato l'onere della prova circa l'esistenza di quel giustificato motivo che, rendendo oggettivamente intollerabile il protrarsi della convivenza, ha legittimato il comportamento. </p>  <p>La Cassazione Civile con sentenza numero 2059 del 14.02.2012 ha stabilito che l'abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l'addebito. A maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto per intraprendere una convivenza more uxorio. Infatti, il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c..</p>  <p>Ovviamente, in presenza di accordo tra le parti o nel caso in cui la parte o le parti abbiano proceduto al deposito di un ricorso per separazione, l'allontanamento dalla casa coniugale non rappresenta motivo di addebito della separazione.</p>  <p>In problema si pone pertanto solo con riferimento alla valutazione del comportamento del coniuge che si allontana adducendo l'esistenza di situazioni talmente gravi da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non una generica e non motivata "intollerabilità".</p>  <p>Avv. Matteo Santini (Presidente Nazionale Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori) </p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /><strong><a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>   <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie   <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>   <br />Testi senza carattere di ufficialità]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=357]]></link>
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	<dc:date>2012-03-17T11:30:28+01:00</dc:date>
	<dc:creator>admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[LE CC.DD. &ldquo;POLIZZE DORMIENTI&rdquo;. IN PARTICOLARE, IL CASO POSTE VITA S.P.A. E LA CLAUSOLA DI NON AVVALIMENTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA BREVE EX ART. 2952 C.C.]]></title>
	<description><![CDATA[<p><b><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Diritto (Copyright immagine xlucas)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/libridiritto.jpg" width="192" height="127" /></a> LE CC.DD. "POLIZZE DORMIENTI".</b></p>  <p><b>IN PARTICOLARE, IL CASO POSTE VITA S.P.A. E LA CLAUSOLA DI NON AVVALIMENTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA BREVE </b><b>EX ART. 2952 C.C.</b></p>  <p><i><b>SOSTENIBILITA' IN VIA DIFENSIVA DEL TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE</b></i></p>  <p><i>     <br />Giorgio Vanacore</i></p>  <p><i>Avvocato in Napoli</i></p>  <p><i><a href="mailto:giorgiovanacoreavv@libero.it">giorgiovanacoreavv@libero.it</a></i></p>  <p><b>     <br />      <br />      <br />1. PREMESSA</b></p>  <p>Da circa un decennio, si sono registrati non pochi contenziosi in merito a prodotti finanziari elaborati da vari operatori (tra cui, in particolare, l'operatore Poste Vita s.p.a.) in cui, in punto di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, si registra uno scostamento dal regime ordinario breve di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. (fissato, per effetto della modifica <i>ex </i>art. 3, comma 2 - <i>ter</i>, legge 27 ottobre 2008, n. 166, in due anni, a fronte di un anno di cui al sistema previgente).</p>  <p>Questa, a titolo esemplificativo, la clausola elaborata da Poste Vita s.p.a. in molte delle sue condizioni generali di polizza dell'epoca:</p>  <p><i>«L'art. 2952 c.c. del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione di prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. </i></p>  <p><i>Tuttavia, trascorso l'anno di prescrizione, la politica di Poste Vita s.p.a. è quella di non avvalersi di tale diritto per i 10 anni successivi all'evento.</i></p>  <p><i>Poste Vita s.p.a. effettua i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata per ogni causale di liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto».</i><i><b> </b></i></p>  <p>Nel presente contributo scientifico, senza pretesa di esaustività, azzarderemo la sostenibilità del termine di prescrizione decennale <i>in subiecta materia</i>, fermo restando che il problema non sia di facile soluzione.</p>  <p><b>2. IL PROBLEMA: ESEGESI DELLA CLAUSOLA E CONFERIMENTO DEGLI IMPORTI DELLE POLIZZE NEL FONDO CD. A TUTELA DEI RISPARMIATORI</b></p>  <p>Ebbene, non v'è chi non veda come una clausola come quella esaminata manifesti un effetto dirompente in merito al regime prescrizionale ordinario, fissando, per il caso di decorso dell'anno dall'evento negativo della mancata richiesta di pagamento, un termine decennale; termine, peraltro, consacrato in una disposizione nella quale la Società lascia ad intendere che, piu' che di una vera e propria rinuncia alla prescrizione, ci si trovi innanzi ad una "politica" consistente nel non avvalersi del termine legale suddetto.</p>  <p>Entrando <i>in medias res</i>, giammai sostenibile, in via di eccezione, che la decennalità del termine di prescrizione - si ripete, espressione della sua "politica" consacrata nella citata clausola -, sarebbe venuta meno per effetto della normativa sopravvenuta obbligante gli operatori al conferimento dei premi nell'apposito Fondo esistente presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (istituito <i>ex</i> art. 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266; cd. Finanziaria 2006). </p>  <p>Trattasi, com'e' noto, del Fondo istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (così testualmente, l'art. 1, comma 343, cit.), nel quale sarebbero confluiti tutti gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti d'investimento come quello che ci occupa, vale a dire le cc.dd. «polizze dormienti».</p>  <p>Tornando a tale clausola, valga la pena di compiere una breve esegesi.</p>  <p>Mediante essa, la Società, pur dando atto della circostanza che il termine prescrizionale <i>ex</i> art. 2952, comma 2, vecchio testo, c.c., fosse fissato in un anno, manifestava preventivamente al sottoscrittore (si veda, in proposito, l'uso dell'avversativa «<i>tuttavia</i> .»), una volontà giuridicamente valida ed impegnativa a tenere ferma per ben dieci anni dall'evento l'eventuale termine di prescrizione maturato in danno di quest'ultimo.</p>  <p>Clausola, ancora, che:</p>  <p><i>a</i>) contribuiva dal lato dell'investitore, proprio per essere consacrata a chiare lettere nel corpo delle condizioni di polizza predisposte dal proponente l'investimento a rendere finanziariamente interessante il prodotto finanziario offerto, inducendo il primo alla sottoscrizione del medesimo;</p>  <p><i>b</i>) non poteva, dal lato del proponente, esser considerata vessatoria, atteso che a predisporla era il soggetto più forte.</p>  <p>La clausola <i>de qua</i> contiene, quindi, una dichiarazione preventiva, fonte di obbligazione civile immediatamente vincolante per il proponente l'investimento, su cui riteniamo non esservi dubbio.</p>  <p>Quale che sia, la qualificazione della dichiarazione - e non saremo noi a sciogliere tale intricato nodo interpretativo -, deriva da essa, a nostro sommesso avviso, la caducazione (per pattuizione convenzionale) del termine prescrizionale breve (uno o due anni), fissato dal codice civile. </p>  <p>Non può, in proposito, sostenersi, come pure e' avvenuto, che la normativa cd. salva-investitori, obbligando il conferimento degli importi delle polizze dormienti al Fondo ministeriale, abbia inciso sul detto termine prescrizionale fissato nel documento originario in dieci anni, o, ancora, che abbia ostacolato la sua politica di accordare all'investitore un termine di dieci anni nei descritti termini. </p>  <p>Normativa che, si ripete, per arginare i noti fenomeni di recessione che interessano da ormai tre e piu' anni il mercato finanziario, ha solo obbligato alle compagnie assicurative di conferire i premi che ci occupano ad un soggetto diverso, vale a dire il citato Fondo ministeriale.</p>  <p>Ancora, non potrebbe neppure affermarsi che la disciplina normativa testè menzionata si sovrapponga a quella della prescrizione, ben potendo il diritto alla restituzione, pur ove si accerti che il premio risulti essere stato per obbligo di legge conferito ad altro soggetto istituzionale, essere esercitato nei confronti di tale ultimo soggetto, chiedendo che la condanna sia estesa ad esso, ovvero chiedendo una condanna di esso eventualmente in solido con il convenuto principale. </p>  <p>Il che potrebbe giustificare - e trattasi di questione di tattica processuale, rimessa al singolo caso -, una chiamata in causa <i>ex</i> art. 269, comma 3, c.p.c., richiesta dal consumatore nei confronti del Ministero citato al fine di estendere ad esso la domanda principale.</p>  <p>In definitiva, secondo noi, non può una normativa successiva incidere su una clausola contrattuale, che abbia impegnato il soggetto istituzionale, predisponente una disposizione favorevole al privato investitore, specie se essa è diretta ad incidere sul termine prescrizionale. </p>  <p>Tanto più che sarebbe contraria ai principi generali del diritto la configurazione di un termine di prescrizione inizialmente decennale, che poi, in corso di rapporto, viene a ridursi, e peraltro in significativo danno del soggetto in favore del quale fu posto. </p>  <p>A riprova della sensibilità di un problema siffatto, la questione della iniquità della brevità del termine <i>ex </i>art. 2952, comma 2, c.c., fu già oggetto di puntuale critica da parte dell'Isvap, che, con circolare n. 403/D del 16 marzo 2000, invitava le Compagnie a rivedere le polizze per consentire, in fatto di prescrizione del diritto, una tutela degli assicurati maggiore di quella offerta dall'art. 2952 citato:</p>  <p>«<i>appare pertanto opportuno che le imprese si dispongano, nella valutazione di richieste di liquidazione eventualmente tardive, in un'ottica di ragionevolezza onde evitare che il beneficio previsto dalla legge a loro favore in ordine alla certezza dei rapporti assicurativi si tramuti in un trattamento che può rivelarsi punitivo per il beneficiario, in ispecie quando questi - in condizioni umane non ideali a causa della perdita di uno stretto congiunto e/o per ragioni le più varie - non abbia potuto avere tempestiva conoscenza del proprio diritto ad una prestazione assicurativa la quale ha, tra l'altro, rilevante funzione previdenziale</i>».</p>  <p>Fu proprio raccogliendo tale monito, che muoveva da esigenze equitative -, che molti operatori finanziari pervennero, così, a strutturare le singole polizze prevedendo un termine di prescrizione piu' largo e "comodo" di quello previsto dal codice civile. </p>  <p>La materia delle polizze dormienti è stata, in seguito, dettagliatamente regolata:</p>  <p><i>a</i>) dall'<b>art. 3, comma 2 </b><i><b>- bis</b></i><b>, legge n. 166/2008 </b>cit., che ha aggiunto all'art. 1 della predetta Finanziaria 2006 i commi 345 <i>ter - octies</i>, che stabiliscono modalità del conferimento a seconda del tipo di investimento;</p>  <p><i>b</i>) dal <b>d.p.r. 22 giugno 2007 n. 116</b> (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti), che ha disciplinato le modalità di devoluzione e di gestione del Fondo, quest'ultima a cura di una Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 5);</p>  <p><i>c</i>) da ultimo, dall'<b>art. 2, comma 4, del d.l. 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n. 73</b> (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali . . . etc.), che, fermi i conferimenti già effettuati al Fondo al tempo della sua entrata in vigore, dispone l'applicazione del comma<i> </i>345 - <i>quater </i>dell'art. 1 della legge Finanziaria 2006 esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.</p>  <p><b>3. IL DIRITTO POSITIVO E LA GIURISPRUDENZA SUGLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI FINANZIARI</b></p>  <p>Qui di seguito una serie di disposizioni legislative e di massime giurisprudenziali invocabili nel caso in premessa.</p>  <p><i>a</i>) art. 1175 c.c.: "<i>Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza</i>". </p>  <p>Sul punto della buona fede esecutiva, s'invoca <b>Cass., 30 luglio 2004, n. 14605:</b></p>  <p>"<i>La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall'art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico"</i> (conf., <i>id.</i>, 4 marzo 2003, n. 3185);</p>  <p><i>b</i>) artt. 1176 c.c. e 21 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria), del seguente tenore:</p>  <p>"<i>Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. </i></p>  <p><i>Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata</i>".</p>  <p>"<i>Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:</i></p>  <p><i>a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;</i></p>  <p><i>b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;</i></p>  <p><i>c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;</i></p>  <p><i>d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;</i></p>  <p><i>e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati</i>".</p>  <p>Cfr., sul punto, <i>ex multis</i>, <b>Trib. Trapani 30 agosto 2007</b>:</p>  <p>"<i>Atteso che correttezza e diligenza, di cui alla disciplina dei servizi di investimento, esprimono concetti più ampi di quelli sottesi alle norme codicistiche, operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l'investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche più in generate in relazione allo svolgimento dell'attività economica come canone di condotta volto a realizzare una reale competizione e a garantire l'integrità del mercato, nel contesto del decreto legislativo n. 58/1999 diligenza e correttezza sono canoni di condotta riconducibili alle pratiche di commercio e agli usi imprenditoriali, mentre nel contesto codicistico non possono mai prescindere dall'esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra due parti definite e precisamente individuate</i>";</p>  <p>Sulla diligenza <i>ex</i> art. 1176, comma 2, c.c., cfr.<b> Trib. Monza 8 aprile 2003</b>:</p>  <p>"<i>Ai sensi dell'art. 1176 c.c. comma 2, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Pertanto, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, trova applicazione il parametro di cui al comma 2 dell'art.1176 c.c., sicché la diligenza che il professionista deve esercitare è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi ex art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo e colpa grave</i>".</p>  <p>Ed ancora, da ultimo:</p>  <p>- artt. 1218 c.c. e 23, comma 6, d. lgs. 58/1998 cit., che così recitano: </p>  <p>"<i>Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l?inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile</i>". </p>  <p>"<i>Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta</i>".</p>  <p>Nella materia degli investimenti finanziari, vi è quindi una vera e propria presunzione di colpa, <i>ex adverso</i> vincibile solo con la prova gravante sull'operatore di aver profuso la diligenza richiesta, il tutto conformemente al diritto vivente a partire da <b>Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533</b>, che richiede all'avente diritto alla prestazione soltanto l'onere di allegare l'inadempimento del debitore:</p>  <p>Cfr., <i>ex plurr.</i>,<b> Cass., sez. lav., 9 febbraio 2004, n. 2387:</b></p>  <p>"<i>In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nel caso di specie, n.d.r.) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento</i>».</p>  <p><b>4. CONCLUSIONE</b></p>  <p>Le considerazioni precedenti, senza pretesa di esaurire il dibattito scientifico, ed anzi di renderlo vivo, valgano quale breve contributo nell'esame della problematica trattata, che ha interessato le Corti Italiane di questi ultimi anni, attesa la presa di coscienza degli operatori del ruolo ormai centrale del consumatore all'interno del traffico giuridico.</p>  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /><strong>Copyright <a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>   <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie   <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>   <br />Testi senza carattere di ufficialità]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=356]]></link>
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	<dc:date>2012-02-29T19:09:54+01:00</dc:date>
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	<title><![CDATA[&ldquo;La mediazione civile in 140 caratteri&rdquo; &ndash; Scarica l&rsquo;ebook gratuito della prima tweet-guida sulla mediazione!]]></title>
	<description><![CDATA[<p><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="La mediazione civile in 140 caratteri - La prima tweet-guida sulla mediazione (Copyright immagine khz)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/dirittointernet1208.jpg" width="204" height="148" /></a> "La mediazione civile in 140 caratteri" è la <b>prima tweet-guida sulla mediazione</b>, diffusa dall'autore <a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/" target="_blank">Avv. Giuseppe Briganti</a> nel mese di <a href="http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=346" target="_blank">febbraio del 2012</a> su <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, il noto social network dove gli utenti possono pubblicare messaggi di testo (<i>tweet) </i>di lunghezza non superiore, appunto, a 140 caratteri (<i>hashtag</i> #irguidamediazione).</p>  <p>I tweet sono stati diffusi anche su <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> e <a href="http://www.linkedin.com" target="_blank">Linkedin</a>, attraverso gli account dell'autore.</p>  <p>Questo e-book raccoglie tutti i tweet che compongono la mini-guida, la quale si propone di offrire una semplice e rapida introduzione alla <b>mediazione in materia civile e commerciale</b> regolata dal <b>decreto legislativo 28/2010</b>.     <br />    <br />Ciò anche in considerazione dell'imminente entrata in vigore, prevista per il 20 marzo 2012, della <strong>mediazione "obbligatoria" anche per le liti in materia di condominio e per le liti da circolazione di veicoli e natanti</strong></p>  <p>   <br />L'autore ringrazia, in particolare, tutti i <i>follower</i> che hanno seguito questo esperimento.</p>  <p>   <br /><strong>Scarica l'ebook</strong>     <br />Per scaricare l'ebook occorre "pagare" con un tweet o un post su Facebook: l'ebook è gratuito, ma per poterlo scaricare occorre prima pubblicare una segnalazione dell'ebook stesso su Twitter o Facebook, cliccando sul pulsante qui sotto e seguendo le istruzioni     <br />    <br /><iframe id="paytweet_button2" height="24" src="http://www.paywithatweet.com/dlbutton02.php?id=1874ca3067fafca9ec9a265e2c47de92" frameborder="no" width="240" name="paytweet_button2" scrolling="no"></iframe>    <br />    <br />    <br />    <br />    <br />    <br /><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/" target="_blank">Avv. Giuseppe Briganti</a>     <br /></p>  <p><a href="http://www.guidamediazionecivile.it/">La Guida sulla mediazione civile e commerciale</a> di Iusreporter.it</p>  <p>Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su <a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti">Facebook</a></p>  <p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><img border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></a></p>  <p><strong>     <br />      <br />      <br /><a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>     <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>     <br />Testi senza carattere di ufficialità</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=355]]></link>
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	<title><![CDATA[Mediazione: corso di formazione per mediatori civili di Union Concilia a Trento &ndash; Marzo 2012]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://it.fotolia.com/id/7891144"><img border="0" hspace="5" alt="Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://avvbriganti.iusreporter.it/public/convenzioneconsulenzalegale.jpg" width="220" height="152" /></a>Iusreporter.it segnala</strong></p>  <p><strong>PROGRAMMA Del CORSO in mediazione civile e commerciale Unionconcilia srl</strong></p>  <p><strong>50 ORE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 6 GIORNI</strong></p>  <p><strong></strong>Union Concilia, Società Nazionale per la Mediazione Civile e Commerciale, annuncia la nascita della sua rete di professionisti della mediazione stragiudiziale e lancia i nuovi corsi per diventare professionisti della Mediazione e esperti in ADR. Il mediatore è il professionista che risolve in tempi brevi molti tipi di controversie civili e commerciali. Il suo compito è negoziare tra le parti per formalizzare un accordo che eviti di arrivare a un processo.</p>  <p>info: tel. 049.8966294 email: <a href="mailto:info@unionconcilia.it">info@unionconcilia.it</a></p>  <p><strong><em>1° lezione </em>Introduzione</strong>     <br />Introduzione alla mediazione, principi e natura dell'ADR (Alternative Dispute Resolution)     <br />Quadro normativo nazionale e internazionale</p>  <p><strong><em>2° lezione </em>Perché la mediazione</strong>     <br />Risoluzione delle dispute in ambito giudiziale ed extragiudiziale     <br />Mediazione valutativa e mediazione facilitatavi.     <br />Mediazione obbligatoria, volontaria, demandata dal giudice</p>  <p><em><strong>3° lezione </strong></em><strong>Prime fasi della Mediazione</strong>     <br />Metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione     <br />L'istanza di mediazione: forma e contenuti.     <br />Istanza congiunta e istanza separata</p>  <p><em><strong>4° lezione </strong></em><strong>Svolgimento e conclusione della mediazione</strong>     <br />Ruolo del mediatore, delle parti e degli avvocati nel procedimento.     <br />Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa     <br />La fase dell'accordo (come si stila un contratto di conciliazione e conclusione delle procedure)</p>  <p><em><strong>5° lezione </strong></em><strong>Dopo la mediazione</strong>     <br />Effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione     <br />Le responsabilità del mediatore: obblighi e deontologia.</p>  <p><strong><em>6° lezione </em>Esercitazioni pratiche</strong>     <br />Esercitazioni pratiche con simulazioni di tentativi di conciliazione.     <br />I vantaggi della conciliazione     <br />Prova e valutazione finale (tramite test a risposta multipla e simulazione di conciliazione)</p>  <h6>   <br /></h6>  <p><strong>CALENDARIO CORSI</strong></p>  <p><strong>50 ORE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 6 GIORNI</strong></p>  <p><big></big></p>  <p><big></big></p>  <p>Sedi di corso</p>  <p><strong>TRENTO</strong>     <br />08/09/10 marzo 2012     <br />15/16/17 marzo 2012&#160; <br />euro 800,00 </p>  <p>clicca per maggiori informazioni   <br /><a href="http://www.istitutodimediazione.it/public/sito/index.php/iscrizione/"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="info" border="0" alt="Leggi il Bando e Scarica il modulo di prenotazione" src="http://www.istitutodimediazione.it/public/sito/wp-content/uploads/2011/07/info.png" width="24" height="24" /></a></p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <br />  <br />  <br /><a href="http://www.guidamediazionecivile.it">www.guidamediazionecivile.it</a>   <br />  <br />  <br /><strong><a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>   <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie   <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>   <br />Testi senza carattere di ufficialità]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=354]]></link>
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	<dc:date>2012-02-22T15:41:34+01:00</dc:date>
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	<title><![CDATA[Linee guida in tema di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute - 25 gennaio 2012]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://it.fotolia.com/id/6789265" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/ricercagiuridicasulweb.jpg" width="148" height="203" /></a> Linee guida in tema di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute - 25 gennaio 2012      <br /></strong><em>(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012)</em></p>  <p>Registro dei provvedimenti   <br />n. 31 del 25 gennaio 2012</p>  <p><strong>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</strong></p>  <p>NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;</p>  <p>VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196,di seguito il "Codice" );</p>  <p>CONSIDERATO che il ricorso alle potenzialità del web, con riferimento a tematiche che riguardano la salute rappresenta una realtà in costante evoluzione che coinvolge un sempre maggior numero di utenti anche medici che, tramite Internet, si scambiano informazioni e pareri e condividono esperienze scientifiche e umane;</p>  <p>CONSIDERATO che tale scambio di informazioni ed esperienze riveste una particolare utilità e rilevanza per la condivisione, non solo di conoscenze scientifiche, ma anche di contatti umani e per la creazione di reti di solidarietà e di sostegno tra gli utenti;</p>  <p>CONSIDERATO, tuttavia, che il trattamento nella rete di dati sensibili e, in particolare, dei dati che riguardano la salute degli utenti presenta profili di rischio per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dei soggetti interessati, in relazione alla particolare delicatezza dei dati trattati e delle caratteristiche di Internet;</p>  <p>VISTO che, in tale contesto, emerge la necessità di una maggiore sensibilizzazione e attenzione agli aspetti che riguardano il corretto trattamento dei dati personali e sensibili;</p>  <p>VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;</p>  <p>Relatore il prof. Francesco Pizzetti;</p>  <p><strong>DELIBERA</strong></p>  <blockquote>   <p>1. di adottare l'unito documento, recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute", che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);</p>    <p>2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della</p>    <p>Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.</p> </blockquote>  <p><em>Roma, 25 gennaio 2012</em></p>  <p>IL PRESIDENTE   <br />Pizzetti</p>  <p>IL RELATORE   <br />Pizzetti</p>  <p>IL SEGRETARIO GENERALE   <br />De Paoli</p>  <hr />  <p><strong><a name="allegato1"></a>Allegato 1</strong></p>  <p><strong>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</strong></p>  <p><strong>Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute</strong></p>  <p><strong>Sommario</strong></p>  <blockquote>   <p>1. Premessa</p>    <p>2. Ambito considerato</p>    <p>3. Trattamento dei dati personali nei siti web esclusivamente dedicati alla salute</p>    <p>4. Adempimenti dei gestori dei siti</p>    <blockquote>4.1. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che prevedono la registrazione dell'utente     <blockquote>       <p>4.1.1. Informativa</p>        <p>4.1.2 Specifica "avvertenza di rischio"</p>        <p>4.1.3. Esercizio dei diritti</p>        <p>4.1.4. Misure di sicurezza</p>     </blockquote> 4.2. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell'utente      <blockquote>       <p>4.2.1. Specifica "avvertenza di rischio"</p>     </blockquote>   </blockquote> </blockquote>  <p><strong>1. Premessa     <br /></strong>Il ricorso alle potenzialità del web con riferimento alle tematiche relative alla salute rappresenta una realtà in costante evoluzione.</p>  <p>Lo scambio quotidiano tra utenti di informazioni, consigli, commenti e testimonianze, nei siti che si occupano di tali tematiche, testimonia l'utilità e il valore di queste esperienze sia con riguardo alla condivisione di conoscenze scientifiche sia con riguardo alla creazione di uno spazio di solidarietà e di reciproco sostegno umano.</p>  <p>Anche per questo è opportuno che il trattamento dei dati personali identificativi e sensibili degli utenti nell'ambito di siti web dedicati esclusivamente alla salute, all'interno dei quali si richiedono consigli, si scambiano informazioni e si inviano commenti, avvenga oltre che nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di pertinenza e non eccedenza, di correttezza e buona fede (art. 11 del Codice), anche delle specifiche indicazioni contenute nelle presenti Linee-guida.</p>  <p>Con il presente provvedimento il Garante ritiene utile fornire indicazioni e raccomandazioni, allo scopo di prevenire i rischi connessi alla pubblicazione e diffusione dei dati relativi alla salute in Internet e, in particolare, di evitare un'impropria esposizione delle persone e dei loro dati più intimi nella rete. Ciò anche al fine di consentire agli utenti di partecipare, con maggior consapevolezza, a questi spazi di scambio di informazioni e di reciproca manifestazione di solidarietà.</p>  <p><strong><a name="2"></a>2. Ambito considerato      <br /></strong>Le presenti linee-guida riguardano i gestori dei siti web dedicati esclusivamente alla salute (specifici forum e&#160; blog, specifiche sezioni di portali che contengono informazioni sanitarie, nonché social network che si occupano di tematiche sulla salute attraverso specifici profili, aperti da soggetti privati con&#160; finalità di&#160; sensibilizzazione e confronto in tale ambito) in cui si svolge un'attività di carattere meramente divulgativo e conoscitivo, non solo con riferimento alle informazioni e ai commenti che si scambiano gli utenti, ma anche con riferimento ai consigli o alle "consulenze" mediche che vengono dagli stessi richieste.</p>  <p>Pertanto, non rientrano nell'ambito considerato dalle linee-guida i servizi di assistenza sanitaria on line e la telemedicina che, con riguardo alla cura della salute, si inquadrano invece nella prestazione medica in senso stretto.</p>  <p><strong><a name="3"></a>3. Trattamento dei dati personali nei siti web esclusivamente dedicati alla salute      <br /></strong>Nell'ambito dei diversi siti web dedicati esclusivamente alla salute, allo stato attuale è possibile individuare siti che prevedono la registrazione dell'utente per partecipare alle relative attività e siti che non prevedono tale registrazione.</p>  <blockquote>   <p>a) Nei siti che prevedono la registrazione dell'utente, tramite la raccolta dei dati di iscrizione (quali, ad esempio, il nome e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente, la data di nascita, la residenza, il domicilio o altri dati utili all'identificazione dello stesso) al gestore del sito che, in qualità di titolare del trattamento è tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, si raccomanda anche di adottare le ulteriori misure, indicate di seguito al punto 4.1.</p>    <p>b) Nei siti che non prevedono la registrazione dell'utente, al gestore del sito si raccomanda comunque di conformare il proprio comportamento a profili di sicurezza idonei ad evitare i rischi connessi alla pubblicazione e diffusione nel web di dati relativi alla salute degli utenti, in particolare attraverso l'adozione della specifica avvertenza di rischio di seguito indicata al punto 4.2.1.</p> </blockquote>  <p><strong><a name="4"></a>4. Adempimenti dei gestori dei siti</strong></p>  <blockquote>   <p><em><a name="4.1"></a>4.1. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che prevedono la registrazione dell'utente</em></p>    <blockquote>     <p><a name="4.1.1."></a>4.1.1. Informativa (art. 13 del Codice)</p>      <p>Con riguardo ai siti che prevedono la registrazione degli utenti, il gestore, in quanto titolare del trattamento, è tenuto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, a:</p>      <blockquote>       <p>- fornire l'informativa agli interessati prima della compilazione del modulo (form) di raccolta dei dati di registrazione. Tale informativa deve essere consultabile in qualsiasi momento in un'apposita pagina del sito ad essa dedicata;</p>        <p>- indicare le finalità per le quali i dati sono raccolti e le modalità del relativo trattamento;</p>        <p>- specificare quali dati di registrazione sono ritenuti necessari per partecipare alle attività del sito e quali dati sono invece ritenuti facoltativi;</p>        <p>- indicare i tempi di conservazione dei dati personali raccolti;</p>        <p>- indicare i diritti di cui all'art. 7 del Codice e rendere sempre visibili e facilmente reperibili i propri estremi identificativi in qualità di titolare del trattamento, ovvero quelli di altro soggetto designato responsabile, cui sia possibile chiedere riscontro in relazione ai diritti di cui al menzionato art. 7 del Codice;</p>        <p>- invitare l'utente a confermare, apponendo un segno di spunta in un'apposita casella,&#160; l'avvenuta presa visione dell'informativa al fine di registrarsi al sito.</p>     </blockquote>      <p><a name="4.1.2"></a>4.1.2. Specifica "avvertenza di rischio"</p>      <p>In considerazione della particolare delicatezza dei dati personali che vengono trattati nei siti web esclusivamente dedicati alla salute, al gestore è richiesto di rendere anche una specifica "avvertenza di rischio".</p>      <p>Tale avvertenza è tesa a richiamare l'attenzione dell'utente sul rischio che, immettendo dati sensibili collegati a dati identificativi nel sito web, si può essere individuati con la propria specifica patologia. L'avvertenza è volta inoltre ad indicare all'utente le misure necessarie a tutelarne la riservatezza, sia nella fase della registrazione sia nella fase dell'inserimento dei contenuti nello spazio web ad essi dedicato.</p>      <blockquote>       <p>a) Rispetto ai dati di registrazione al gestore si raccomanda di:</p>        <blockquote>         <p>- specificare che, qualora l'utente desideri mantenere l'anonimato, è possibile non inserire il proprio nome e cognome tra i dati di registrazione, utilizzando, invece un nickname che non consenta di risalire alla relativa identità;</p>          <p>- specificare che i dati di contatto (quali ad esempio l'indirizzo di posta elettronica) da fornire eventualmente all'atto della registrazione al sito non vengono automaticamente pubblicati sul sito stesso unitamente ai commenti dell'utente.</p>       </blockquote>        <p>b) Rispetto ai contenuti immessi dall'utente al gestore si raccomanda di:</p>        <blockquote>         <p>- avvertire l'utente di valutare con la necessaria attenzione l'opportunità, nei propri interventi, di inserire, o meno, dati personali - compreso l'indirizzo e-mail- che possano rivelarne, anche indirettamente, l'identità (si pensi, ad esempio, al caso in cui in cui l'utente, nel testimoniare la propria esperienza o descrivere il&#160; proprio stato di salute, inserisca riferimenti a luoghi, persone, circostanze e contesti che consentano anche indirettamente di risalire alla sua identità);</p>          <p>- avvertire l'utente di valutare l'opportunità di pubblicare, o meno, foto o video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi;</p>          <p>- avvertire l'utente di prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri interventi (postati nei diversi spazi dedicati alla salute), dati che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di terzi, quali, ad esempio, altre persone accomunate all'autore del post dalla medesima patologia, esperienza umana o percorso medico;</p>          <p>- specificare l'ambito di conoscibilità dei dati propri o altrui, immessi dall'utente, in particolare precisando se tali dati siano consultabili soltanto dagli iscritti al sito, ovvero da qualsiasi utente che acceda al sito stesso (reperibilità dei dati mediante funzionalità di ricerca interne al sito);</p>          <p>- precisare se i dati sono indicizzabili e reperibili o meno anche dai motori di ricerca generalisti (Google, Yahoo etc.);</p>          <p>- invitare l'utente a confermare, apponendo un segno di spunta in un'apposita casella,&#160; l'avvenuta presa visione dell'avvertenza di&#160; rischio.</p>       </blockquote>     </blockquote>      <p>L'avvertenza di rischio può essere richiamata dal gestore anche eventualmente attraverso l'inserimento, nella home page del sito, di un'immagine che rimandi l'utente al testo dell'avvertenza stessa.</p>      <p><a name="4.1.3"></a>4.1.3. Esercizio dei diritti</p>      <p>L'interessato può esercitare nei confronti del gestore del sito i diritti previsti dall'art. 7 del Codice con riferimento ai dati richiesti dal gestore stesso e forniti dall'utente.</p>      <p>In particolare l'interessato ha sempre il diritto, qualora non intenda più partecipare alle&#160; attività del sito (forum, blog etc.), di ottenere la cancellazione dei propri dati personali rilasciati su richiesta del gestore; analogamente, può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati stessi. A tal fine l'interessato può rivolgere un'apposita richiesta al gestore del sito, in quanto titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal Codice (artt. 8 e 9).</p>      <p>4.1.4. Misure di sicurezza</p>      <p><a name="4.1.4"></a>I dati raccolti dal gestore del sito su sua richiesta devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 e ss. del Codice).</p>      <p>I dati raccolti dal gestore devono restare riservati (ivi compreso l'indirizzo e-mail) e non possono essere comunicati o diffusi a terzi.</p>      <p>Nel caso il servizio sia realizzato per il tramite di un sito web con un'organizzazione (ad esempio editoriale) che prevede diverse figure professionali che acquisiscono dati personali raccolti su richiesta del gestore del sito, quest'ultimo deve garantire che i dati dell'utente non siano utilizzati da personale non autorizzato e per finalità che non sono conformi alla volontà espressa o implicita dell'utente stesso.</p>      <p>Restano ferme le misure già previste dall'allegato B al Codice (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza), nonché quelle impartite con il provvedimento dell'Autorità relativo agli amministratori di sistema (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008, doc. web n. <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1577499">1577499</a>).</p>   </blockquote>    <p><em><a name="4.2"></a>4.2. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell'utente</em></p>    <blockquote>     <p><a name="4.2.1"></a>4.2.1. Specifica "avvertenza di rischio"</p>      <p>Nei siti dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell'utente, ai gestori non è richiesto di rilasciare l'informativa di cui all'art. 13 del Codice, in quanto non vi è trattamento di dati personali di registrazione. Negli spazi previsti in tali siti vengono però inseriti dati di particolare delicatezza, quali i dati relativi alla salute dell'utente. Pertanto, al gestore è richiesto di fornire, per le ragioni precedentemente esposte, la specifica avvertenza di rischio&#160; prevista al&#160; punto 4.1.3.&#160; Al gestore&#160; si raccomanda quindi di:</p>      <blockquote>       <p>- avvertire l'utente che eventuali dati di contatto (quali ad esempio l'indirizzo di posta elettronica) inseriti dallo stesso possono essere pubblicati unitamente ai relativi commenti;</p>        <p>- avvertire l'utente di valutare con la necessaria attenzione l'opportunità, nei propri interventi, di inserire, o meno, dati personali - compreso l'indirizzo e-mail- che possano rivelarne, anche indirettamente, l'identità;</p>        <p>- avvertire l'utente di valutare l'opportunità di pubblicare, o meno, foto o video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi;</p>        <p>- avvertire l'utente di prestare particolare attenzione alla possibilità di&#160; inserire, nei propri interventi (postati nei diversi spazi dedicati alla salute), dati che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di terzi, quali, ad esempio, altre persone accomunate all'autore del post dalla medesima patologia, esperienza umana o percorso medico;</p>        <p>- specificare l'ambito di conoscibilità dei dati propri o altrui, immessi dall'utente, in particolare precisando se tali dati siano consultabili soltanto dagli iscritti al sito, ovvero da qualsiasi utente che acceda al sito stesso (reperibilità dei dati mediante funzionalità di ricerca interne al sito);</p>        <p>- precisare se i dati sono indicizzabili e reperibili o meno anche dai motori di ricerca generalisti (Google, Yahoo etc.);</p>        <p>- invitare l'utente a confermare, apponendo un segno di spunta in un'apposita casella,&#160; l'avvenuta presa visione dell'avvertenza di&#160; rischio.</p>     </blockquote>      <p>L'avvertenza di rischio può essere richiamata dal gestore anche eventualmente attraverso l'inserimento, nella home page del sito, di un'immagine che rimandi l'utente al testo dell'avvertenza stessa.</p>   </blockquote> </blockquote>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>Fonte: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a> </p>  <p>   <br />    <br />    <br />    <br /></p>  <p>A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, <a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/">avvbriganti.iusreporter.it</a>    <br />Visita <a href="http://www.dirittoeinternet.it/">diritto*internet</a> - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge</p>  <p>   <br />    <br />Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su <a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti">Facebook</a></p>  <p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></a></p>  <p>   <br />    <br />    <br />    <br /></p>  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /><strong><a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>  <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie  <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>  <br />Testi senza carattere di ufficialità]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=353]]></link>
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	<dc:date>2012-02-21T12:55:52+01:00</dc:date>
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</item>
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	<title><![CDATA[Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) /* COM/2011/0794 definitivo - 2011/0374 (COD) */]]></title>
	<description><![CDATA[<p><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Europa (Copyright immagine svilen001)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/europa.jpg" width="165" height="120" /></a> (...PICT...)</p>  <p>RELAZIONE</p>  <p>1. Contesto della proposta</p>  <p>La presente proposta, insieme alla proposta di direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori) va considerata nel contesto degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno al dettaglio, in particolare mediante il potenziamento dei mezzi di ricorso dei consumatori per le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico.</p>  <p>Attualmente l'offerta di sistemi ADR per risolvere le controversie dei consumatori connesse alle operazioni di commercio elettronico è frammentaria e incompleta. Inoltre, mentre la metà dei sistemi ADR offre ai consumatori la possibilità di presentare il loro reclamo online, pochi offrono ai consumatori la possibilità di condurre l'intera procedura online (mediante la risoluzione delle controversie online - ODR) [1]. La possibilità di condurre tutta la procedura online comporterebbe un risparmio di tempo e faciliterebbe la comunicazione tra le parti.</p>  <p>Con lo sviluppo del commercio elettronico sono cresciute significativamente la varietà e la dimensione dei mercati in cui i professionisti e i consumatori operano, estendendosi anche oltre frontiera. I consumatori e i professionisti tuttavia considerano rischiose le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, perché ritengono che eventuali controversie non possano essere risolte a causa del carattere virtuale dell'operazione.</p>  <p>L'assenza di un sistema efficace di ricorso per i reclami connessi alle operazioni transfrontaliere effettuate online si ripercuote negativamente sia sui consumatori sia sui professionisti. Ne deriva uno svantaggio per i consumatori perché non possono fare acquisti oltre frontiera; quindi perdono l'opportunità di confrontare i prezzi dei prodotti nel più ampio mercato UE e di acquistarli dove costano meno. Le imprese, in particolare quelle piccole e medie, sono invece dissuase dall'acquisire la capacità amministrativa necessaria per trattare le controversie con i consumatori che risiedono in un altro Stato membro. Tutto ciò impedisce lo sviluppo del mercato interno digitale.</p>  <p>L'iniziativa faro Europa 2020 " Un'agenda digitale europea" [2] annuncia una strategia UE per migliorare i sistemi ADR e indica che la Commissione proporrà un "sistema di risoluzione delle controversie online applicabile a tutta l'UE per le operazioni di commercio elettronico" allo scopo di aumentare la fiducia dei consumatori e dei professionisti nel mercato digitale. L'Atto per il mercato unico 2011 [3] include tra le sue priorità chiave l'istituzione di "procedure di risoluzione delle controversie capaci di favorire una soluzione facile, rapida e abbordabile per i consumatori nonché suscettibili di salvaguardare le relazioni tra le imprese e la loro clientela. Tale azione comprenderà una voce per il commercio online".</p>  <p>Visti i problemi individuati, il regolamento proposto mira ad istituire un sistema ODR in tutta l'UE che agevolerà la risoluzione delle controversie tra professionisti e consumatori connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online a livello transfrontaliero.</p>  <p>2. Risultati delle consultazioni con le parti interessate e valutazione dell'impatto</p>  <p>2.1. Raccolta dei pareri di esperti e consultazione delle parti interessate</p>  <p>Diversi studi condotti dalla Commissione sull'ADR per i consumatori trattavano questioni connesse agli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie online. Gli studi eseguiti includono lo "Studio sull'uso della risoluzione alternativa delle controversie nell'Unione europea" del 2009 che ha effettuato un'analisi approfondita dei sistemi ADR esistenti e del loro funzionamento in tutti gli Stati membri [4], lo studio sui ricorsi dei consumatori nell'UE, la "Valutazione dei costi della conformità, inclusi i costi e gli oneri amministrativi sulle imprese, connessi all'uso della risoluzione alternativa delle controversie (ADR)" del 2011 e lo studio riguardante "L'ADR transfrontaliero nell'Unione europea" del 2011.</p>  <p>La consultazione pubblica riguardante l'uso dei sistemi ADR avviata nel gennaio 2011 ha trattato anche le questioni connesse all'ODR e come meglio garantire le possibilità di ricorso per i consumatori nelle operazioni transfrontaliere effettuate online [5]. È emerso un ampio sostegno in merito alla necessità di migliorare gli strumenti ODR, in particolare per le operazioni di commercio elettronico dove esiste un numero crescente di reclami specialmente per i casi riguardanti importi esigui. È stata inoltre evidenziata l'esigenza di affrontare la questione linguistica e di fornire informazioni adeguate alle parti sulle procedure e sui relativi esiti. La stragrande maggioranza dei rispondenti ha sottolineato la necessità di costruire sulle esperienze positive che esistono in settori specifici.</p>  <p>Il dibattito che si è svolto al vertice sulla "Risoluzione alternativa delle controversie per il mercato interno e per i consumatori", organizzato congiuntamente dai servizi della Commissione e dal Parlamento europeo nel marzo 2011, ha dimostrato un ampio sostegno per lo sviluppo di strumenti ODR per le controversie dei consumatori mediante un'azione dell'UE in modo da fornire condizioni chiare e garantire sistemi ADR di elevata qualità per il commercio elettronico in tutti i settori. Il workshop "ADR, come farla funzionare meglio?", organizzato nell'ambito del Vertice europeo dei consumatori dell'aprile 2011 [6], ha affrontato le questioni connesse alla risoluzione delle controversie online.</p>  <p>Infine è stato consultato anche il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).</p>  <p>2.2. Valutazione dell'impatto</p>  <p>La Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto (VI) dettagliata, analizzando una serie di opzioni sia per "la copertura, l'informazione e la qualità dell'ADR", sia per l"'ODR per le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico".</p>  <p>La valutazione dell'impatto ha concluso che solo una combinazione dei due strumenti ADR e ODR può garantire l'accesso a mezzi imparziali, trasparenti ed efficaci per comporre le controversie dei consumatori connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico senza rivolgersi ai tribunali. Il regolamento istituirà, in particolare, un sistema ODR a livello dell'UE che può trattare efficacemente le controversie connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico in base alla copertura completa con sistemi ADR di qualità che sarà raggiunta conformemente alla direttiva sull'ADR per i consumatori.</p>  <p>3. Elementi giuridici della proposta</p>  <p>3.1. Il funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie online a livello dell'UE</p>  <p>3.1.1. Istituzione del sistema europeo di risoluzione delle controversie online</p>  <p>La presente proposta mira ad istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR). La piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie connesse a operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. La piattaforma sarà accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE ed il suo utilizzo sarà gratuito. I sistemi ADR istituiti negli Stati membri e notificati alla Commissione conformemente alla "direttiva sull'ADR per i consumatori" saranno registrati elettronicamente sulla piattaforma ODR.</p>  <p>I consumatori e i professionisti potranno presentare reclami attraverso uno specifico modulo elettronico disponibile sul sito web della piattaforma in tutte le lingue ufficiali dell'UE. La piattaforma controllerà se il reclamo può essere trattato e richiederà l'accordo delle parti per trasmetterlo al sistema ADR competente. Il sistema ADR competente cercherà di comporre la controversia secondo le sue norme procedurali entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Il sistema ADR dovrà notificare alla piattaforma i dati relativi all'evolversi della controversia (data di notifica della controversia alle parti; data della risoluzione della controversia; esito della controversia).</p>  <p>La proposta prevede l'istituzione di una rete di assistenti per la risoluzione delle controversie online (rete di assistenza ODR) che comporterà un unico punto di contatto per la risoluzione delle controversie online in ogni Stato membro. La rete di assistenza ODR dovrà fornire assistenza per la risoluzione delle controversie trasmesse tramite la piattaforma ODR.</p>  <p>3.1.2. Informazione sul sistema ODR a livello europeo</p>  <p>La presente proposta prevede l'obbligo per i professionisti stabiliti nell'UE che operano a livello transfrontaliero nel settore del commercio elettronico di informare i consumatori sulla piattaforma ODR. Tali informazioni devono essere facilmente, direttamente, visibilmente e permanentemente accessibili sui siti web del professionista, nonché quando il consumatore presenta un reclamo al professionista.</p>  <p>3.1.3. Monitoraggio</p>  <p>Sarà redatta una relazione d'attività annuale riguardante il funzionamento della piattaforma. La conformità dei sistemi ADR agli obblighi stabiliti dal presente regolamento sarà monitorato dalle autorità competenti istituite dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'ADR per i consumatori. Ogni tre anni la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.</p>  <p>3.1.4. Norme sulla protezione dei dati</p>  <p>I dati introdotti nella piattaforma ODR dalle parti interessate e dai sistemi ADR saranno archiviati in una base dati e saranno soggetti alla pertinente normativa in materia di tutela dei dati.</p>  <p>3.2. Principio di sussidiarietà</p>  <p>La proposta si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>  <p>Lo sviluppo di un sistema ODR per tutta l'UE per le controversie online a livello transfrontaliero, basato sui sistemi ADR negli Stati membri e nel rispetto delle loro rispettive regole procedurali, rafforzerà la fiducia nel mercato interno al dettaglio e offrirà nuove opportunità per i professionisti.</p>  <p>Nonostante l'esiguo livello attuale delle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, si può constatare una rapida espansione del mercato digitale al dettaglio all'interno degli Stati membri. Quindi è necessario garantire mezzi di ricorso extragiudiziali semplici, abbordabili ed efficaci per rafforzare la fiducia dei consumatori e dei professionisti nelle operazioni transfrontaliere effettuate online.</p>  <p>Per l'istituzione di una piattaforma che copra tutta l'Unione occorre un'azione a livello UE. Tale piattaforma costituisce uno strumento indispensabile per promuovere il commercio elettronico. È inoltre imperativo fornire a tutti i consumatori europei lo stesso livello di tutela e promuovere la competitività tra professionisti in modo da aumentare gli scambi di beni e servizi online e oltre le frontiere.</p>  <p>3.3. Proporzionalità</p>  <p>La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.</p>  <p>La proposta mira a istituire il mezzo più efficace per realizzare gli obiettivi previsti al minor costo comparato. Invece di creare una struttura completamente nuova a livello UE, l'approccio normativo è basato sui sistemi ADR nazionali già esistenti che sono conformi alle prescrizioni della pertinente legislazione dell'Unione.</p>  <p>Il regolamento proposto garantirà quindi la completa copertura di servizi ADR di qualità per la composizione delle controversie online a livello transfrontaliero, mentre i costi di attuazione saranno limitati a quello che la proposta aggiungerà alle strutture ADR nazionali già esistenti.</p>  <p>Le norme proposte sono state sottoposte ad una verifica sotto il profilo della proporzionalità e ad un'intensa consultazione, al fine di accertarne il carattere appropriato e proporzionato.</p>  <p>4. Incidenza sul bilancio</p>  <p>La presente azione fa parte del programma per i consumatori 2014-2020 [7]. L'impatto sul bilancio sarà affrontato con la ridistribuzione per gli anni 2012 e 2013. La dotazione finanziaria per l'attuazione della proposta ammonta per il periodo dal 2012 al 2020 a 4,586 milioni di euro a prezzi correnti. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della Direzione generale già assegnato alla gestione dell'azione e riassegnato all'interno della stessa Direzione generale, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla Direzione generale responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Una scheda finanziaria compilata è allegata alla presente proposta.</p>  <p>2011/0374 (COD)</p>  <p>Proposta di</p>  <p>REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</p>  <p>relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori)</p>  <p>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</p>  <p>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,</p>  <p>vista la proposta della Commissione europea,</p>  <p>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</p>  <p>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [8],</p>  <p>sentito il Garante europeo della protezione dei dati,</p>  <p>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</p>  <p>considerando quanto segue:</p>  <p>(1) L'articolo 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell'articolo 114. L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.</p>  <p>(2) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei beni e dei servizi. Affinché i consumatori possano avere fiducia nella dimensione digitale del mercato interno e trarne vantaggio è necessario che abbiano accesso a mezzi facili e poco costosi di risoluzione delle controversie connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online. Tale questione è particolarmente importante quando i consumatori fanno acquisti transfrontalieri.</p>  <p>(3) Nella sua comunicazione Atto per il mercato unico [9] la Commissione ha individuato una normativa sui modi alternativi di risoluzione delle controversie che include la dimensione del commercio elettronico come una delle dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia nel mercato unico.</p>  <p>(4) Il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento e il Consiglio ad adottare entro il 2012 un primo insieme di misure prioritarie per dare nuovo slancio al mercato unico [10].</p>  <p>(5) Il mercato interno è una realtà di vita quotidiana per i consumatori quando viaggiano, fanno acquisti o effettuano pagamenti. I consumatori sono i principali soggetti del mercato interno e quindi devono essere anche la sua priorità principale. La dimensione digitale del mercato interno sta diventando essenziale sia per i consumatori che per i professionisti. Continua ad aumentare il numero di acquisti che i consumatori fanno su internet, nonché il numero di professionisti che vendono online. I consumatori e i professionisti si devono sentire sicuri quando effettuano operazioni in un contesto digitale.</p>  <p>(6) Il fatto di disporre di mezzi di facile utilizzo e poco costosi per la risoluzione delle controversie può aumentare la fiducia dei consumatori e dei professionisti nel mercato digitale. I consumatori e i professionisti tuttavia continuano ad incontrare difficoltà nel trovare soluzioni extragiudiziali alle controversie connesse ad operazioni transfrontaliere effettuate online. Pertanto tali controversie restano spesso irrisolte.</p>  <p>(7) La risoluzione delle controversie online offre una soluzione extragiudiziale semplice ed economica per le controversie connesse ad operazioni transfrontaliere effettuate online. Tuttavia, manca un meccanismo che consente ai consumatori e ai professionisti di risolvere tali controversie con mezzi elettronici. Tale mancanza comporta svantaggi per i consumatori, ostacola le operazioni transfrontaliere online e crea una situazione di squilibrio per i professionisti; di conseguenza frena lo sviluppo del commercio elettronico.</p>  <p>(8) È opportuno applicare il presente regolamento alla soluzione extragiudiziale di controversie contrattuali tra consumatori e professionisti che sorgono dalla vendita di beni o la fornitura di servizi online a livello transfrontaliero. Non deve essere applicato alle controversie tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o la fornitura di servizi online se almeno uno di essi non è stabilito o non è residente in uno Stato membro dell'Unione al momento dell'ordine dei beni o dei servizi o se il professionista e il consumatore sono entrambi stabiliti o residenti nello stesso Stato membro.</p>  <p>(9) Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale [11], il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [12], il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( Roma II ) [13] e il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [14].</p>  <p>(10) La definizione di "consumatore" deve comprendere le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia se il contratto è stipulato per scopi in parte interni e in parte esterni all'attività commerciale della persona (contratti con duplice scopo) e lo scopo commerciale è talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale della fornitura, la persona in questione deve essere considerata un consumatore.</p>  <p>(11) La definizione di "vendita di beni o fornitura di servizi online" deve coprire l'operazione online riguardante la vendita di beni o la fornitura di servizi quando il professionista, o l'intermediario del professionista, offre beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici e il consumatore ordina tali beni o servizi su tale sito web o mediante altri mezzi elettronici. La definizione deve inoltre comprendere i casi in cui il consumatore abbia avuto accesso al sito web o a un altro servizio della società dell'informazione mediante un apparecchio elettronico mobile quale un telefono mobile.</p>  <p>(12) Il presente regolamento non va applicato alle controversie contrattuali tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi off-line, né alle controversie tra professionisti.</p>  <p>(13) Il presente regolamento va letto in combinato disposto con la direttiva .././UE [numero di riferimento da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva ADR per i consumatori) [15] secondo cui gli Stati membri devono garantire che tutte le controversie tra consumatori e professionisti residenti o stabiliti nell'Unione connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online possano essere presentate a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie.</p>  <p>(14) Il presente regolamento mira all'istituzione di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (ODR). La piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie connesse a operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Essa deve consentire ai consumatori e ai professionisti di presentare reclami mediante la compilazione di un modulo elettronico disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e di trasmettere i reclami all'organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente (ADR). La piattaforma deve offrire agli organismi ADR e alle parti la possibilità di eseguire la procedura di risoluzione del conflitto mediante la piattaforma stessa.</p>  <p>(15) Un sistema ODR a livello europeo deve basarsi sugli organismi ADR esistenti negli Stati membri e rispettare le tradizioni legali di questi ultimi. Quindi gli organismi che ricevono un reclamo trasmesso mediante la piattaforma ODR devono applicare le proprie norme procedurali, incluse le regole riguardanti i costi. Tuttavia il presente regolamento intende istituire alcune regole comuni da applicare a tali procedure per salvaguardarne l'efficacia. In tale ambito devono essere incluse norme che garantiscono una soluzione rapida delle controversie.</p>  <p>(16) Il fatto di garantire che tutti gli organismi ADR notificati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva .././UE [= direttiva ADR per i consumatori] numero di riferimento da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni] siano collegati elettronicamente alla piattaforma ODR europea dovrebbe consentire una completa copertura per la risoluzione extragiudiziale on-line in caso di controversie transfrontaliere connesse alla vendita di merci o alla fornitura di servizi on-line.</p>  <p>(17) Il presente regolamento non deve impedire il funzionamento di altri organismi di risoluzione delle controversie online che operano nell'Unione. Inoltre non deve impedire agli organismi ADR di trattare le controversie transfrontaliere riguardanti operazioni online che sono state presentate loro mediante canali diversi dalla piattaforma ODR.</p>  <p>(18) Una rete di assistenza per la risoluzione delle controversie online deve fornire assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti i reclami presentati tramite la piattaforma ODR. La rete deve essere composta da punti di contatto ODR negli Stati membri che ospitano assistenti per la risoluzione delle controversie online.</p>  <p>(19) Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sono diritti fondamentali garantiti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le procedure di risoluzione delle controversie online non devono né sostituire le procedure giudiziali né privare i consumatori o i professionisti del loro diritto di rivolgersi ai tribunali. Il presente regolamento non deve contenere alcun elemento che possa impedire alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.</p>  <p>(20) Il trattamento delle informazioni nell'ambito del presente regolamento deve avvenire nel rispetto delle norme di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [16] e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [17]. Tali regole vanno applicate al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento da parte dei vari operatori della piattaforma, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o congiuntamente ad altri operatori della piattaforma.</p>  <p>(21) Le persone interessate devono essere informate del trattamento dei loro dati personali da parte della piattaforma ODR e dei loro relativi diritti mediante un avviso esaustivo sulla tutela dei dati privati, reso pubblico dalla Commissione, che spiega in un linguaggio chiaro e semplice i trattamenti eseguiti sotto la responsabilità dei vari operatori della piattaforma, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 e alla normativa nazionale adottata in virtù degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE.</p>  <p>(22) I professionisti devono informare i consumatori sui loro siti web della possibilità di rivolgersi alla piattaforma ODR e fornire un link elettronico alla homepage di quest'ultima. Inoltre devono fornire tali informazioni nel caso in cui il consumatore presenti un reclamo al professionista, ad un sistema di trattamento dei reclami dei consumatori gestito dal professionista o al mediatore dell'impresa. Tale obbligo non pregiudica l'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, della direttiva .././UE [numero di riferimento da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni] riguardante l'obbligo dei professionisti di informare i consumatori sulle procedure ADR alle quali i professionisti sono soggetti e dell'impegno che essi prendono di ricorrere o no a mezzi extragiudiziali di risoluzione delle controversie con i consumatori. Inoltre tale obbligo non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera t), e l'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori [18]. Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera t) della direttiva 2011/83/UE, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali il professionista deve informare il consumatore della possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e delle condizioni per avervi accesso.</p>  <p>(23) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento per quanto riguarda il tipo di informazione che la parte ricorrente deve fornire nel modulo elettronico di reclamo messo a disposizione sulla piattaforma ODR. Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel corso della preparazione e della redazione degli atti delegati è opportuno che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti.</p>  <p>(24) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il funzionamento della piattaforma ODR, le modalità di presentazione dei reclami e la cooperazione con la rete di assistenza ODR. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione riguardanti il modulo elettronico di reclamo, vista la sua natura puramente tecnica. È opportuno ricorrere alla procedura di esame per l'adozione delle regole sulle modalità di cooperazione tra assistenti ODR all'interno della rete di assistenza per la risoluzione delle controversie online.</p>  <p>(25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la creazione di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online a livello transfrontaliero regolamentata da norme comuni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</p>  <p>(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti specificamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 38 e 47,</p>  <p>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</p>  <p>CAPO I</p>  <p>Disposizioni generali</p>  <p>Articolo 1</p>  <p>Oggetto</p>  <p>Il presente regolamento mira a contribuire al funzionamento del mercato interno, in particolare della sua dimensione digitale, e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, mettendo a disposizione una piattaforma che agevola la risoluzione extragiudiziale, equa, efficace e trasparente delle controversie online tra consumatori e professionisti.</p>  <p>Articolo 2</p>  <p>Campo di applicazione</p>  <p>Il presente regolamento si applica alla risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o la fornitura di servizi online a livello transfrontaliero mediante l'intervento di un organismo di risoluzione alternativa delle controversie conforme alla direttiva .././UE [numero di riferimento da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni] sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)] e di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online.</p>  <p>Articolo 3</p>  <p>Rapporto con altre normative dell'Unione</p>  <p>Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2008/52/CE, il regolamento (CE) n. 44/2001, il regolamento (CE) n. 864/2007 e il regolamento (CE) n. 593/2008.</p>  <p>Articolo 4</p>  <p>Definizioni</p>  <p>Ai fini del presente regolamento s'intende per:</p>  <p>(a) "consumatore" qualsiasi persona fisica che agisca per scopi estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;</p>  <p>(b) "professionista" qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;</p>  <p>(c) "vendita di beni o fornitura di servizi online" l'operazione connessa alla vendita di beni o alla fornitura di servizi qualora il professionista, o l'intermediario del professionista, offra beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici e il consumatore effettui l'ordinazione di tali beni o servizi su tale sito web o mediante altri mezzi elettronici;</p>  <p>(d) "mezzi elettronici" strumentazioni elettroniche per il trattamento (inclusa la compressione digitale dei dati) e l'archiviazione di dati che sono interamente inviati, trasmessi e ricevuti via cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite altri mezzi elettromagnetici.</p>  <p>I seguenti non sono considerati servizi forniti tramite mezzi elettronici:</p>  <p>- i servizi off-line;</p>  <p>- i servizi che hanno un contenuto materiale anche se viene fornito mediante mezzi elettronici come ad esempio distributori automatici di denaro o biglietti (banconote, biglietti di trasporto), l'accesso alla rete stradale, parcheggi a pagamento anche se dispongono di mezzi elettrici all'ingresso o all'uscita che controllano l'accesso e/o garantiscono che il pagamento sia effettuato correttamente;</p>  <p>- i servizi che non sono forniti mediante sistemi elettronici di trattamento/inventario, come ad esempio i servizi di telefonia vocale, i servizi di telefax o telex, i servizi forniti mediante la telefonia vocale o via fax; il consulto medico per telefono/telefax; la consulenza legale per telefono /telefax; il marketing diretto per telefono/telefax.</p>  <p>(e) "vendita di beni o fornitura di servizi online a livello transfrontaliero" la vendita di beni o la fornitura di servizi online quando al momento dell'ordine il consumatore è residente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento del professionista;</p>  <p>(f) il professionista è "stabilito"</p>  <p>- se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività;</p>  <p>- se si tratta di una società o una persona giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività oppure, se l'offerta del professionista è effettuata o se i beni o i servizi ordinati devono essere consegnati a partire da una succursale, un'agenzia o qualsiasi altro centro di attività, la sede di tale succursale, agenzia o altro centro di attività;</p>  <p>(g) "procedura di risoluzione alternativa delle controversie" (procedura ADR) una procedura per la risoluzione extragiudiziale di una controversia mediante l'intervento di un organismo di risoluzione delle controversie che propone o impone una soluzione o riunisce le parti allo scopo di trovare una soluzione amichevole.</p>  <p>Non sono considerate procedure ADR le procedure presso organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della composizione sono alle esclusive dipendenze del professionista, le procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista, la negoziazione diretta tra consumatore e professionista, con o senza rappresentanti, né i tentativi messi in atto dal giudice al fine di giungere ad una composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;</p>  <p>(h) "organismo di risoluzione alternativa delle controversie" (organismo ADR) l'organismo di cui all'articolo 4, lettera e), della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)] che è stato notificato alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 di tale direttiva;</p>  <p>(i) "parte ricorrente" il consumatore o il professionista che ha presentato un reclamo tramite la piattaforma europea di risoluzione delle controversie online;</p>  <p>(j) "parte convenuta" il consumatore o il professionista contro il quale è stato presentato un reclamo tramite la piattaforma europea di risoluzione delle controversie online;</p>  <p>(k) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d'identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.</p>  <p>CAPO II</p>  <p>Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online</p>  <p>Articolo 5</p>  <p>Istituzione della piattaforma europea di risoluzione delle controversie online</p>  <p>1. La Commissione istituisce una "piattaforma europea di risoluzione delle controversie online" (piattaforma ODR).</p>  <p>2. La piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offra un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La piattaforma costituisce l'unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del presente regolamento.</p>  <p>3. La piattaforma ODR ha le funzioni seguenti:</p>  <p>(a) mette a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente;</p>  <p>(b) propone alle parti, in base alle informazioni contenute nel modulo di reclamo elettronico, uno o più organismi ADR competenti e fornisce informazioni sulle loro tariffe, se del caso, sulla lingua o sulle lingue in cui sarà condotta la procedura, sulla durata approssimativa della procedura oppure comunica alla parte ricorrente che in base alle informazioni presentate non è stato possibile individuare alcun organismo ADR competente;</p>  <p>(c) riferisce i reclami all'organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi;</p>  <p>(d) consente alle parti e all'organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia;</p>  <p>(e) mette a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all'articolo 9, lettera c);</p>  <p>(f) mette a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consente alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della piattaforma ODR e sull'organismo ADR che ha trattato la loro controversia;</p>  <p>(g) pubblica informazioni sugli organismi ADR notificati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)] che tratta le controversie oggetto del presente regolamento;</p>  <p>(h) fornisce informazioni generali sulla risoluzione alternativa delle controversie quale mezzo extragiudiziale di composizione delle controversie;</p>  <p>(i) offre accesso a statistiche sui risultati delle controversie trattate dagli organismi ADR cui sono stati trasmessi reclami tramite la piattaforma ODR.</p>  <p>4. Gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie che sono stati notificati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)] e che, secondo gli elementi necessari per stabilire la loro competenza notificati conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera g) della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)], sono considerati competenti per trattare le controversie oggetto del presente regolamento in base alle informazioni fornite nel modulo di reclamo elettronico di cui alla lettera a) del paragrafo 3, si devono registrare elettronicamente sulla piattaforma ODR.</p>  <p>5. La Commissione è responsabile della piattaforma ODR per quanto riguarda il suo sviluppo, il suo funzionamento, la sua manutenzione e la sicurezza dei dati.</p>  <p>6. La Commissione adotta misure riguardanti le modalità di esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 3 mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.</p>  <p>Articolo 6</p>  <p>Rete di assistenza per la risoluzione delle controversie online</p>  <p>1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto ODR e comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due assistenti per la risoluzione delle controversie online ("assistenti ODR").</p>  <p>2. Gli assistenti ODR forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la piattaforma, eseguendo le funzioni seguenti:</p>  <p>(j) all'occorrenza, agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente;</p>  <p>(k) informano i consumatori degli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma, ad esempio quando il professionista non acconsente all'uso dell'ADR;</p>  <p>(l) presentano, in base alle esperienze pratiche raccolte nell'esecuzione delle loro funzioni, una relazione annuale di attività alla Commissione e agli Stati membri;</p>  <p>(m) informano le parti dei vantaggi e degli svantaggi delle procedure applicate dagli organismi ADR proposti.</p>  <p>3. La Commissione istituisce una rete di assistenza per la risoluzione delle controversie online (rete di assistenza ODR) che consente la cooperazione tra assistenti ODR e contribuisce all'esecuzione delle funzioni di cui al paragrafo 2.</p>  <p>4. La Commissione convoca almeno una volta l'anno una riunione dei membri della rete di assistenza ODR in modo da consentire uno scambio delle pratiche migliori e una discussione di eventuali problemi ricorrenti nel funzionamento della piattaforma ODR.</p>  <p>5. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le regole concernenti le modalità di cooperazione tra assistenti ODR. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.</p>  <p>Articolo 7</p>  <p>Presentazione di un reclamo</p>  <p>1. Per presentare un reclamo alla piattaforma ODR la parte ricorrente compila il modulo di reclamo elettronico disponibile sul sito web della piattaforma. La parte ricorrente può allegare al modulo di reclamo eventuali documenti in formato elettronico a sostegno del proprio reclamo.</p>  <p>2. Le informazioni presentate dalla parte ricorrente devono essere sufficienti per determinare l'organismo ADR competente. Tali informazioni sono indicate nell'allegato.</p>  <p>3. La piattaforma ODR fornisce alle parti le informazioni sugli organismi ADR competenti individuati dalla piattaforma ODR; se sono disponibili più opzioni, gli assistenti ODR degli Stati membri interessati forniscono alle parti i dettagli dei vari organismi identificati e informazioni sui vantaggi e svantaggi delle procedure applicate da ciascun organismo in modo da consentire alle parti di operare una scelta informata.</p>  <p>4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 16, al fine di adeguare le informazioni di cui all'allegato, tenendo conto dei criteri con cui gli organismi ADR sono notificati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)], e che trattano le controversie oggetto del presente regolamento, definendo i rispettivi campi d'applicazione.</p>  <p>5. La Commissione definisce le caratteristiche del modulo di reclamo elettronico mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.</p>  <p>6. Solo dati corretti, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti saranno trattati mediante il modulo di reclamo elettronico e i suoi allegati.</p>  <p>Articolo 8</p>  <p>Trattamento e trasmissione di un reclamo</p>  <p>1. Un reclamo presentato alla piattaforma viene trattato se il modulo di reclamo è compilato per intero.</p>  <p>2. Su ricevimento di un modulo di reclamo debitamente compilato la piattaforma ODR comunica alla parte ricorrente, nella lingua di quest'ultima, e trasmette mediante posta elettronica alla parte convocata, nella lingua del contratto, quanto segue:</p>  <p>(n) l'informazione che le parti devono trovare un accordo sull'organismo ADR competente in modo da poter inoltrare il reclamo a quest'ultimo;</p>  <p>(o) l'informazione che se le parti non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR competente o se non viene identificato alcun organismo ADR competente, il reclamo non sarà trattato;</p>  <p>(p) un elenco di tutti gli organismi ADR, se vengono individuati;</p>  <p>(q) il nome e le modalità di contatto per il punto di contatto ODR nel luogo di residenza del consumatore e nel luogo di stabilimento del professionista, nonché una breve descrizione delle funzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e d);</p>  <p>(r) un invito al consumatore a selezionare uno o più organismi ADR dall'elenco fornito, specificando che il consumatore non è obbligato a operare tale scelta;</p>  <p>(s) un invito al professionista a selezionare uno o più organismi ADR dall'elenco fornito, qualora nessuno di essi corrisponda all'organismo che il professionista si è impegnato a utilizzare conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)];</p>  <p>(t) l'informazione che se il consumatore sceglie un organismo ADR che il professionista si è impegnato a utilizzare conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)], la piattaforma trasmetterà automaticamente il reclamo a tale organismo ADR.</p>  <p>3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 contiene una descrizione delle seguenti caratteristiche di ciascun organismo:</p>  <p>(u) le loro tariffe, se del caso;</p>  <p>(v) la lingua o le lingue in cui sarà condotta la procedura;</p>  <p>(w) la durata approssimativa della procedura;</p>  <p>(x) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti;</p>  <p>(y) la natura vincolante o non vincolante dell'esito della procedura.</p>  <p>4. Se le parti non forniscono una risposta alla piattaforma o non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR, il reclamo non sarà trattato. Il consumatore sarà informato della possibilità di contattare un assistente ODR per ottenere informazioni su altre forme di ricorso.</p>  <p>5. Se il consumatore sceglie un organismo ADR che il professionista si è impegnato a utilizzare conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)] o se le parti scelgono lo stesso organismo ADR nelle loro risposte, la piattaforma trasmetterà automaticamente il reclamo a tale organismo ADR.</p>  <p>6. Se le parti si trovano d'accordo su diversi organismi ADR, si chiederà al consumatore di sceglierne uno. La piattaforma trasmetterà automaticamente il reclamo a tale organismo ADR.</p>  <p>Articolo 9</p>  <p>Risoluzione della controversia</p>  <p>Gli organismi cui è stato trasmesso un reclamo conformemente all'articolo 8:</p>  <p>(a) notificano senza indugio la controversia alle parti, informandole delle proprie norme procedurali e dei costi applicabili per la risoluzione della controversia in questione;</p>  <p>(b) se in seguito alla notifica della controversia alle parti, queste ultime concordano di avviare la procedura dinnanzi all'organismo, concludono la procedura di risoluzione della controversia entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura. Nel caso di controversie complesse, l'organismo ADR può prorogare questo termine;</p>  <p>(c) trasmettono senza indugio le seguenti informazioni alla piattaforma ODR:</p>  <p>i) la data di ricevimento e l'oggetto della controversia;</p>  <p>ii) la data di notifica della controversia alle parti;</p>  <p>iii) la data della conclusione e l'esito della procedura.</p>  <p>Articolo 10</p>  <p>Base dati</p>  <p>La Commissione prende le misure necessarie per istituire e mantenere una base dati elettronica per archiviare le informazioni trattate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 9, lettera c).</p>  <p>Articolo 11</p>  <p>Trattamento dei dati personali</p>  <p>1. L'accesso alle informazioni, inclusi i dati personali, relative a una controversia e archiviate nella base dati di cui all'articolo 10 si concede, ai fini di cui all'articolo 9, unicamente all'organismo ADR cui è stata trasmessa la controversia conformemente all'articolo 8. L'accesso alle stesse informazioni è concesso anche agli assistenti ODR ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 3.</p>  <p>2. La Commissione può accedere alle informazioni trattate conformemente all'articolo 9 allo scopo di controllare l'uso e il funzionamento della piattaforma ODR e di redigere le relazioni di cui all'articolo 17. Essa tratta i dati personali degli utenti della piattaforma nella misura del necessario per il funzionamento e la manutenzione della piattaforma, anche ai fini di controllo dell'uso della piattaforma da parte degli organismi ADR e degli assistenti ODR.</p>  <p>3. I dati personali riguardanti una controversia sono archiviati nella base dati di cui al paragrafo 1 solo il tempo necessario per realizzare i fini per i quali sono stati raccolti e per garantire che le persone interessate siano in grado di accedere ai propri dati personali allo scopo di esercitare i propri diritti. Tali dati vengono soppressi automaticamente entro 6 mesi dalla data di conclusione della controversia trasmessa alla piattaforma ODR conformemente all'articolo 9, lettera c), punto iii). Il periodo di cui sopra si applica anche ai dati personali contenuti nelle pratiche nazionali dell'organismo ADR o dell'assistente ODR che tratta la controversia in questione, ad eccezione dei casi in cui le norme procedurali applicate dall'organismo ADR o le disposizioni specifiche della normativa nazionale prevedano un periodo di detenzione dei dati più lungo.</p>  <p>4. Ogni assistente ODR e ogni organismo ADR sono considerati responsabili del trattamento dei dati, conformemente all'articolo 2, lettera d) della direttiva 95/46/CE, in relazione alle proprie attività di trattamento dei dati a norma del presente regolamento e devono garantire che tali attività siano conformi alle disposizioni di tutela dei dati stabilite nelle normative nazionali adottate in forza della direttiva 95/46/CE. In relazione alle sue responsabilità a norma del presente regolamento e al trattamento dei pertinenti dati personali, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.</p>  <p>Articolo 12</p>  <p>Riservatezza dei dati e sicurezza</p>  <p>1. Gli assistenti ODR e gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio o ad altri vincoli equivalenti di riservatezza stabiliti dalla normativa nazionale.</p>  <p>2. La Commissione prende le appropriate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni trattate a norma del presente regolamento, prevedendo, tra l'altro, un adeguato controllo dell'accesso ai dati, un piano di sicurezza e la gestione degli incidenti riguardanti la sicurezza, conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.</p>  <p>Articolo 13</p>  <p>Informazione dei consumatori</p>  <p>1. I professionisti stabiliti nell'Unione operanti nel settore della vendita di beni o la fornitura di servizi online a livello transfrontaliero informano i consumatori della possibilità di ricorrere alla piattaforma ODR e indicano l'indirizzo di posta elettronica. Tali informazioni devono essere facilmente, direttamente, visibilmente e permanentemente accessibili sui siti web dei professionisti e, se l'offerta è fatta mediante posta elettronica o altri messaggi testuali trasmessi tramite mezzi elettronici, in tali messaggi. Le informazioni devono includere un link elettronico alla homepage della piattaforma ODR. I professionisti devono inoltre informare i consumatori della possibilità di rivolgersi alla piattaforma ODR se un consumatore presenta un reclamo al professionista, al sistema di trattamento dei reclami dei consumatori gestito dal professionista o al mediatore dell'impresa.</p>  <p>2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)] riguardanti l'informazione dei consumatori da parte dei professionisti sulle procedure ADR cui sono sottoposti i professionisti in questione e se tali professionisti si impegnano o no ad utilizzare procedure di risoluzione alternativa delle controversie per comporre i conflitti con i consumatori.</p>  <p>3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicano le disposizioni degli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE sulle informazioni che vanno fornite ai consumatori per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali.</p>  <p>Articolo 14</p>  <p>Monitoraggio</p>  <p>La conformità degli organismi ADR agli obblighi stabiliti dal presente regolamento è monitorato dalle autorità competenti istituite dagli Stati membri conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)].</p>  <p>CAPO III</p>  <p>Disposizioni finali</p>  <p>Articolo 15</p>  <p>Atti di esecuzione</p>  <p>1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>  <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>  <p>3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.</p>  <p>Articolo 16</p>  <p>Esercizio della delega</p>  <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p>  <p>2. La delega di poteri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data uguale a quella dell'articolo 18, paragrafo 1 da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni = data di entrata in vigore del presente regolamento].</p>  <p>3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p>  <p>4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>  <p>5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>  <p>Articolo 17</p>  <p>Relazioni</p>  <p>Ogni tre anni e per la prima volta entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.</p>  <p>Articolo 18</p>  <p>Entrata in vigore</p>  <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>  <p>2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal [data da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni = 6 mesi dalla data di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) come inserita in tale direttiva conformemente all'articolo 22, paragrafo 1 di tale direttiva)], ad eccezione dell'articolo 5, paragrafi 1, 4 , 5 e 6, dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 6, dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 che sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>  <p>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>  <p>Fatto a Bruxelles, il</p>  <p>Per il Parlamento Europeo Per il Consiglio</p>  <p>Il presidente Il presidente</p>  <p>ALLEGATO</p>  <p>Informazioni da fornire per la compilazione del modulo di reclamo elettronico</p>  <p>(1) Nome, indirizzo e, se applicabile, e-mail e indirizzo del sito web della parte ricorrente.</p>  <p>(2) Indicare se la parte ricorrente è un consumatore o un professionista.</p>  <p>(3) Nome, indirizzo e, se applicabile, e-mail e indirizzo del sito web della parte convenuta.</p>  <p>(4) Indicare se la parte convenuta è un consumatore o un professionista.</p>  <p>(5) Tipo di beni venduti o servizi forniti oggetto del reclamo.</p>  <p>(6) Motivi del reclamo.</p>  <p>(7) Luogo di residenza del consumatore al momento dell'ordinazione dei beni o dei servizi.</p>  <p>(8) Mezzi di comunicazione con cui i beni o i servizi sono stati offerti e mezzi di comunicazione con cui è stato fatto l'ordine.</p>  <p>(9) Se del caso, dove è stata fatta l'offerta del professionista o dove i beni o i servizi sono stati, o dovevano essere, consegnati a partire da una succursale, un'agenzia o qualsiasi altro centro di attività, la sede di tale succursale, agenzia o altro centro di attività.</p>  <p>(10) Lingua in cui è redatto il contratto.</p>  <p>(11) Organismi ADR che il professionista si impegna ad utilizzare conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva .././UE [numero della direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori], se noti.</p>  <p>SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE</p>  <p>1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA</p>  <p>1.1. Denominazione della proposta/iniziativa</p>  <p>1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB [19]</p>  <p>Consumatori</p>  <p>1.3. Natura della proposta/iniziativa</p>  <p>? La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione</p>  <p>La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria [20]</p>  <p>La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente</p>  <p>La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione</p>  <p>1.4. Obiettivi</p>  <p>1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa</p>  <p>Alla voce 1° "Competitività per la crescita e l'occupazione" la proposta mira a creare un sistema a livello dell'UE di risoluzione delle controversie online riguardante le controversie online tra consumatori e professionisti a livello transfrontaliero.</p>  <p>1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate</p>  <p>Obiettivo specifico n.</p>  <p>Creazione di un sistema a livello dell'UE di risoluzione delle controversie online dedicato alle controversie online tra consumatori e professionisti a livello transfrontaliero.</p>  <p>Attività AMB/ABB interessate</p>  <p>Consumatori</p>  <p>1.4.3. Risultati ed effetti previsti</p>  <p>Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.</p>  <p>I consumatori e i professionisti in Europa disporranno di un mezzo semplice, veloce e abbordabile per risolvere le controversie connesse a operazioni transfrontaliere effettuate online. I consumatori potranno presentare ricorsi ed essere indennizzati, mentre i professionisti potranno salvaguardare la reputazione della propria attività ed evitare spese processuali elevate.</p>  <p>1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza</p>  <p>Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.</p>  <p>- Tutti gli organismi ADR saranno collegati alla piattaforma ODR e faranno ricorso a tale piattaforma quando essa diventa operativa all'inizio del 2015</p>  <p>- Aumento del 20% del numero di consumatori disposti ad effettuare acquisti online in un altro Stato membro nel 2020.</p>  <p>- Aumento del 10% del numero di professionisti disposti ad offrire i loro prodotti/servizi online in un altro Stato membro nel 2020.</p>  <p>1.5. Motivazione della proposta/iniziativa</p>  <p>1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine</p>  <p>Articoli 114 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>  <p>Ricorrendo alla risoluzione extragiudiziale delle controversie on-line, i consumatori e i professionisti potranno beneficiare di un mezzo semplice, veloce e a costo moderato per risolvere le controversie connesse a operazioni transfrontaliere effettuate on-line.</p>  <p>1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea</p>  <p>L'assenza di mezzi efficienti di risoluzione delle controversie si ripercuote negativamente sulla fiducia dei consumatori quando fanno acquisti transfrontalieri. Il rischio di potenziali problemi di ricorso in un altro Stato membro dissuade sia i professionisti che i consumatori dall'effettuare operazioni transfrontaliere di vendita o acquisto e quindi dal beneficiare appieno dei potenziali benefici del mercato interno. Questa situazione dimostra che occorre prestare particolare attenzione al rafforzamento della fiducia dei consumatori nel mercato interno e alla garanzia di condizioni eque per i professionisti in tutti gli Stati membri.</p>  <p>Nonostante l'esiguo livello attuale delle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, si può costatare una tendenziale crescita del mercato digitale al dettaglio all'interno degli Stati membri. Quindi è ancora più importante mettere a disposizione dei consumatori e dei professionisti mezzi di ricorso extragiudiziali semplici, abbordabili ed efficaci in modo da rafforzare la fiducia nelle operazioni transfrontaliere effettuate online. Qualsiasi azione a livello nazionale non potrà istituire un sistema di risoluzione delle controversie online a livello UE, che secondo l'agenda digitale è uno strumento indispensabile per promuovere il commercio elettronico.</p>  <p>Visti gli effetti e la dimensione degli obiettivi prefissi, essi possono essere realizzati meglio mediante misure prese a livello UE. Un chiaro vantaggio nello sviluppo dell'ODR a livello UE è il trattamento efficace e appropriato delle controversie dei consumatori connesse a operazioni transfrontaliere effettuate online.</p>  <p>I consumatori disporranno di un mezzo veloce, abbordabile e semplice per comporre le controversie con i professionisti indipendentemente dal settore del mercato e dell'importo in questione. Gran parte dei consumatori non si fidano completamente del mercato interno digitale, nonostante i numerosi benefici che offre, come l'accesso ad una scelta più ampia di prodotti e servizi; in circa la metà degli Stati membri oltre la metà dei prodotti ricercati su internet si può trovare online solo in un altro paese. Infine un ODR più efficace nel mercato interno ridurrà gli svantaggi per i consumatori (attualmente pari allo 0,02% del PIL dell'UE) e consentirà ai consumatori notevoli risparmi con le operazioni online che possono essere impiegate per acquistare beni e servizi nel mercato interno. Inoltre i professionisti avranno possibilità equivalenti per trattare le controversie con i consumatori nell'UE; quindi si potranno assicurare condizioni eque.</p>  <p>Le azioni unilaterali a livello di Stato membro non possono fornire in modo adeguato i benefici sopra indicati ai consumatori e ai professionisti. Al contrario, è probabile che gli sforzi non coordinati degli Stati membri risultino in un trattamento non uguale per consumatori e professionisti nel mercato interno e soluzioni divergenti di presentazione dei ricorsi per i consumatori. L'azione a livello UE in questo campo gode del sostegno della maggioranza degli interessati.</p>  <p>Per migliorare la competitività dell'Europa è indispensabile potenziare la fiducia di tutti gli attori sul mercato, consumatori e professionisti compresi. Il buon funzionamento del mercato unico (500 milioni di consumatori, oltre 21 milioni di professionisti e una spesa pari al 56% del PIL dell'UE) costituisce la base per una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020.</p>  <p>1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili</p>  <p>Attualmente non esiste un sistema IT a livello UE che si occupa della risoluzione delle controversie online tra consumatori e professionisti connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Tuttavia esiste una serie di strumenti IT che collegano i vari attori nei diversi Stati membri. Il nuovo strumento IT si baserà principalmente su questi strumenti. Quelli più importanti sono IMI IT, ECC IT e SOLVIT IT.</p>  <p>1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti</p>  <p>Il regolamento sull'ODR si basa sulla proposta di direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori).</p>  <p>1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria</p>  <p>? Proposta/iniziativa di durata limitata</p>  <p>- ? Proposta/iniziativa in vigore dal 2012 al 2020</p>  <p>- ? Incidenza finanziaria dal 2012 al 2020</p>  <p>Proposta/iniziativa di durata illimitata</p>  <p>- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2012 al 2014</p>  <p>- seguito da un funzionamento a pieno ritmo</p>  <p>1.7. Modalità di gestione previste [21]</p>  <p>? Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione.</p>  <p>Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:</p>  <p>- agenzie esecutive</p>  <p>- organismi istituiti dalle Comunità [22]</p>  <p>- organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico</p>  <p>- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario</p>  <p>Gestione concorrente con gli Stati membri</p>  <p>Gestione decentrata con paesi terzi</p>  <p>Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)</p>  <p>Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".</p>  <p>Osservazioni</p>  <p>Nessun commento.</p>  <p>2. MISURE DI GESTIONE</p>  <p>2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare</p>  <p>Precisare frequenza e condizioni.</p>  <p>Ogni tre anni e per la prima volta entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.</p>  <p>2.2. Sistema di gestione e controllo</p>  <p>2.2.1. Rischi individuati</p>  <p>La dotazione di bilancio copre uno studio di fattibilità e lo sviluppo di una piattaforma IT per l'ODR. I rischi principali sono i seguenti:</p>  <p>La "direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori)" è la base del regolamento ODR, poiché la piattaforma ODR includerà i sistemi nazionali di risoluzione extragiudiziale delle controversie che saranno notificati conformemente alla direttiva. Quindi l'attuazione incompleta o tardiva della direttiva sull'ADR per i consumatori si ripercuoterà sul funzionamento del sistema UE di risoluzione delle controversie online.</p>  <p>Anche se la Commissione gestisce una serie di strumenti IT, la piattaforma ODR sarà uno degli strumenti con il maggio numero di attori collegati e con applicazioni che consentiranno un approccio individuale in base alle esigenze degli interessati. Un ritardo nello sviluppo della piattaforma a causa di difficoltà tecniche è un rischio possibile.</p>  <p>2.2.2. Modalità di controllo previste</p>  <p>Il bilancio viene attuato mediante gestione centralizzata.</p>  <p>La Commissione controllerà l'analisi, la programmazione e la fase di prova dello sviluppo dello strumento IT. L'unità responsabile dei sistemi informatici alla DG SANCO ha ampia esperienza nella gestione degli strumenti IT (strumento ECC, CPCS, RAPEX), alcuni dei quali presentano caratteristiche simili a quelle della piattaforma ODR (strumento ECC). Quest'esperienza consentirà una risposta rapida ed efficace ad eventuali problemi. Inoltre, lo studio di fattibilità, che sarà eseguito nel 2012, contribuirà ad identificare i rischi e le difficoltà tecniche possibili e quindi consentirà uno sviluppo sereno della piattaforma ODR. La DIGIT e la DGT saranno inoltre consultate in merito a taluni aspetti tecnici (ad es. traduzione automatica).</p>  <p>2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità</p>  <p>Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.</p>  <p>Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi normativi di controllo, DG SANCO metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire, fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano in linea con la nuova strategia della Commissione e che il suo approccio alla gestione del rischio di frodi sia diretto all'individuazione degli ambiti a rischio di frode e delle risposte adeguate.</p>  <p>La Commissione rispetta le disposizioni del regolamento finanziario per gli appalti pubblici per i servizi IT di hardware, software e altri servizi connessi; a tutti i contratti firmati saranno applicate le disposizioni riguardanti gli audit e i controlli da parte della Corte dei conti e dell'OLAF.</p>  <p>3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA</p>  <p>3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate</p>  <p>· Linee di bilancio di spesa esistenti</p>  <p>Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.</p>  <p>Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |</p>  <p>| Numero [Denominazione......] | SD/SND ( [23]) | di paesi EFTA [24] | di paesi candidati [25] | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |</p>  <p>1A | 17.020200 | Diss. | SÌ | NO | NO | NO |</p>  <p>· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: Non pertinente</p>  <p>Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.</p>  <p>Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |</p>  <p>| Numero [Rubrica...] | SD/SND | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |</p>  <p>| [XX.YY.YY.YY] | | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO |</p>  <p>3.2. Incidenza prevista sulle spese</p>  <p>3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese</p>  <p>Mio EUR (al terzo decimale)</p>  <p>Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero 3 | Competitività per la crescita e l'occupazione |</p>  <p>DG: Salute e consumatori | | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | TOTALE |</p>  <p>Stanziamenti operativi | | | | | | | | | | |</p>  <p>Numero della linea di bilancio: 17.020200 | Impegni | (1) | 0,150 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 3,95 |</p>  <p>| Pagamenti | (2) | 0,150 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 3,95 |</p>  <p>Numero della linea di bilancio | Impegni | (1a) | | | | | | | | | | |</p>  <p>| Pagamenti | (2a) | | | | | | | | | | |</p>  <p>Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici [26] | | | | | | | | | | |</p>  <p>Numero della linea di bilancio | | (3) | | | | | | | | | | |</p>  <p>Totale degli stanziamenti per la DG Salute e consumatori | Impegni | =1+1a +3 | 0,150 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 3,95 |</p>  <p>| Pagamenti | =2+2a+3 | 0,150 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 3,95 |</p>  <p>TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | | | | | | | | |</p>  <p>| Pagamenti | (5) | | | | | | | | |</p>  <p>TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici | (6) | | | | | | | | |</p>  <p>Totale degli stanziamenti per la RUBRICA <..> del quadro finanziario pluriennale | Impegni | =4+ 6 | 0,150 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,95 |</p>  <p>| Pagamenti | =5+ 6 | 0,150 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,95 |</p>  <p>Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: Non pertinente</p>  <p>TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | | | | | | | | |</p>  <p>| Pagamenti | (5) | | | | | | | | |</p>  <p>TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici | (6) | | | | | | | | |</p>  <p>Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) | Impegni | =4+ 6 | | | | | | | | |</p>  <p>| Pagamenti | =5+ 6 | | | | | | | | |</p>  <p>Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 5 | "Spese amministrative" |</p>  <p>Mio EUR (al terzo decimale)</p>  <p>| | | Anno 2012 | Anno 2013 | | | | TOTALE |</p>  <p>DG: Salute e consumatori |</p>  <p>Risorse umane | 0,318 | 0,318 | | | | | | 0,636 |</p>  <p>Altre spese amministrative | | | | | | | | |</p>  <p>TOTALE per la DG <Salute e consumatori.> | Stanziamenti | 0,318 | 0,318 | | | | | | 0,636 |</p>  <p>Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) | | | | | | | | 0,636 |</p>  <p>Mio EUR (al terzo decimale)</p>  <p>| Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | TOTALE |</p>  <p>Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 |</p>  <p>| Pagamenti | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 |</p>  <p>| | | | | | | | | | | |</p>  <p>3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi</p>  <p>- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi</p>  <p>- ? La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:</p>  <p>Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)</p>  <p>Specificare gli obiettivi e i risultati | | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | TOTALE |</p>  <p>RISULTATI |</p>  <p>| Tipo di risultati | Costo mediodel risultato | Numero di risultati | Costo | Numero di risultati | Costo | Numero di risultati | Costo | Numero di risultati | Costo | Numero di risultati | Costo | Numero di risultati | Costo | Numero di risultati | Costo | Numero | Costo | Numero | Costo | Numero totale | Costo Totale |</p>  <p>OBIETTIVO SPECIFICO n. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |</p>  <p>- RisultatoPiattaforma IT | | | 1 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,0 |</p>  <p>- RisultatoManutenzione della piattaforma IT | | | 1 | | | | | | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0.3 | | 0,3 | | 0,3 | 1 | 1,8 |</p>  <p>- RisultatoStudio di fattibilità | | | 1 | 0,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,150 |</p>  <p>Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |</p>  <p>OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |</p>  <p>- Risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |</p>  <p>Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |</p>  <p>COSTO TOTALE | | 0,150 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 3,95 |</p>  <p>3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa</p>  <p>3.2.3.1. Sintesi</p>  <p>- ? La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi</p>  <p>- ? La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:</p>  <p>Mio EUR (al terzo decimale)</p>  <p>| Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | TOTALE |</p>  <p>RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | | | | | | | | | | |</p>  <p>Risorse umane | 0,318 | 0,318 | | | | | | | | 0,636 |</p>  <p>Altre spese amministrative | | 0, 030 | 0,020 | 0,030 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,130 |</p>  <p>Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | | 0, 348 | 0,020 | 0,030 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,448 |</p>  <p>Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale [27] | | | | | | | | | | |</p>  <p>Risorse umane | | | | | | | | | | |</p>  <p>Altre spese di natura amministrativa | | | | | | | | | | |</p>  <p>Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | | | | | | | | | | |</p>  <p>TOTALE | 0,318 | 0,348 | 0,020 | 0,030 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 4,798 |</p>  <p>3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane</p>  <p>- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane</p>  <p>- ? La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito [28]:</p>  <p>Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)</p>  <p>| Anno 2012 | Anno 2013 | | | Anno N |</p>  <p>Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) |</p>  <p>17 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 2(0,254) | 2(0,254) | | | | | |</p>  <p>XX 01 01 02 (nelle delegazioni) | | | | | | | |</p>  <p>XX 01 05 01 (ricerca indiretta) | | | | | | | |</p>  <p>10 01 05 01 (ricerca diretta) | | | | | | | |</p>  <p>Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) [29] |</p>  <p>17 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) | 1(0,064) | 1(0,064) | | | | | |</p>  <p>XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) | | | | | | | |</p>  <p>XX 01 04 yy [30] | - in sede [31] | | | | | | | |</p>  <p>| - nelle delegazioni | | | | | | | |</p>  <p>XX 01 05 02 (AC, END e INT - Ricerca indiretta) | | | | | | | |</p>  <p>10 01 05 02 (AC, INT, END - Ricerca diretta) | | | | | | | |</p>  <p>Altre linee di bilancio (specificare) | | | | | | | |</p>  <p>TOTALE | 3(0,318) | 3(0,318) | | | | | |</p>  <p>XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.</p>  <p>Descrizione dei compiti da svolgere:</p>  <p>Funzionari e agenti temporanei | Sviluppo, manutenzione e aggiornamento del sistema IT per la risoluzione delle controversie online |</p>  <p>Personale esterno | Non disponibile |</p>  <p>Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.</p>  <p>3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale</p>  <p>- ? La proposta/iniziativa è compatibile con i quadri finanziari pluriennali 2007-2013 e 2014 - 2020.</p>  <p>- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.</p>  <p>Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.</p>  <p>..........................................</p>  <p>- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale [32].</p>  <p>Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.</p>  <p>..........................................</p>  <p>3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento</p>  <p>- ? La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi</p>  <p>- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:</p>  <p>Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)</p>  <p>| Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale |</p>  <p>Specificare l'organismo di cofinanziamento | | | | | | | | |</p>  <p>TOTALE stanziamenti cofinanziati | | | | | | | | |</p>  <p>3.3. Incidenza prevista sulle entrate</p>  <p>- ? La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.</p>  <p>- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:</p>  <p>sulle risorse proprie</p>  <p>sulle entrate varie</p>  <p>Mio EUR (al terzo decimale)</p>  <p>Linea di bilancio delle entrate: | Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso | Incidenza della proposta/iniziativa [33] |</p>  <p>| | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |</p>  <p>Articolo..... | | | | | | | | |</p>  <p>Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate</p>  <p>..........................................</p>  <p>Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.</p>  <p>..........................................</p>  <p>[1] La relazione del 2010 della rete di Centri europei dei consumatori indica che oltre la metà dei reclami (56,3%) ricevuti da ECC-Net sono connessi alle operazioni di commercio elettronico. Tuttavia, dei 35 000 reclami transfrontalieri ricevuti dalla rete ECC nel 2010, il 91% non poteva essere riferito a un sistema ADR in un altro Stato membro a causa dell'assenza di sistemi ADR adeguati (http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/2010_annual_report_ecc_en.pdf).</p>  <p>[2] Iniziativa faro Europa 2020: Un'agenda digitale europea, COM(2010) 245, pag. 13.</p>  <p>[3] Comunicazione della Commissione "L'Atto per il mercato unico" COM(2011) 206, pag. 9.</p>  <p>[4] "I reclami dei consumatori nell'Unione europea: esperienze, percezioni e opinioni dei consumatori", 2009 </p>  <p><font size="1">http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/cons_redress_EU_qual_study_report_en.pdf</font></p>  <p>[5] Consultazione pubblica sull'uso della risoluzione alternativa delle controversie (ADR) come mezzo per risolvere le controversie connesse alle operazioni e prassi commerciali nell'UE. Le risposte e i commenti sono disponibili all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm</p>  <p>[6] http://www.european-consumer-summit.eu/workshops3_en.asp</p>  <p>[7] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo un programma per i consumatori 2014-2020, SEC(2011) 1320 definitivo e SEC(2011) 1321 definitivo.</p>  <p>[8] GU C . del ., pag.</p>  <p>[9] Comunicazione della Commissione "L'Atto per il mercato unico" COM(2011) 206, pag. 9.</p>  <p>[10] Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo, EUCO 10/11, pag. 4; si vedano anche le Conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, EUCO 52/11, pp. 1-2.</p>  <p>[11] GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.</p>  <p>[12] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 32.</p>  <p>[13] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.</p>  <p>[14] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.</p>  <p>[15] GU L . del ., pag. ..</p>  <p>[16] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.</p>  <p>[17] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.</p>  <p>[18] GU L [...], [...], pag. [...].</p>  <p>[19] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) - ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).</p>  <p>[20] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.</p>  <p>[21] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: </p>  <p>http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html</p>  <p>[22] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.</p>  <p>[23] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.</p>  <p>[24] EFTA: Associazione europea di libero scambio.</p>  <p>[25] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.</p>  <p>[26] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.</p>  <p>[27] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.</p>  <p>[28] L'impatto sul bilancio sarà affrontato con la ridistribuzione per gli anni 2012 e 2013. Dal 2014 il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal programma consumatori 2020.</p>  <p>[29] AC = agente contrattuale; INT = intérimaire; JED = giovane esperto in delegazione; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato.</p>  <p>[30] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").</p>  <p>[31] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).</p>  <p>[32] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.</p>  <p>[33] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per le spese di riscossione.</p>  <p>--------------------------------------------------    <br />    <br />    <br />    <br />    <br /></p>  <p>Fonte: Unione europea, <a href="http://eur-lex.europa.eu/">http://eur-lex.europa.eu/</a></p>  <p>Fa fede unicamente la legislazione europea pubblicata nell'edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</p>  <p>   <br />    <br />    <br />Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su <a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti">Facebook</a></p>  <p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></a></p>  <p><strong>     <br />      <br />      <br />      <br />      <br />      <br /><a href="http://www.iusreporter.it/">www.iusreporter.it</a></strong>     <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>     <br />Testi senza carattere di ufficialità</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=352]]></link>
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	<dc:date>2012-02-13T19:23:02+01:00</dc:date>
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<item>
	<title><![CDATA[DERIVATI. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE E RIMODULAZIONE: I FREE LUNCH DELL&rsquo;INTERMEDIARIO]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Diritto (Copyright immagine xlucas)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/libridiritto.jpg" width="192" height="127" /></a> DERIVATI. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE E RIMODULAZIONE: I FREE LUNCH       <br />DELL'INTERMEDIARIO</strong></p>  <p>Del Dott. Roberto Marcelli</p>  <p>   <br />Con la disclosure prevista nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2     <br />marzo '09, il margine di intermediazione relativo ad operazioni su derivati risulta ora     <br />evidenziato e dettagliato. Risulta altresì esteso ai derivati OTC il più stringente     <br />regime di adeguatezza previsto in caso di svolgimento del servizio di consulenza in     <br />materia di investimenti1.     <br />Nell'adeguarsi alle indicazioni della Consob, le prassi che vengono adottando     <br />gli intermediari evidenziano, per Swap sufficientemente liquidi:     <br />i) un costo di transazione, riferito all'operazione di copertura sul mercato all'ingrosso,     <br />che si colloca nell'intorno di 2 - 4 punti base annuo del nozionale, per ciascuna     <br />transazione che compone il derivato;     <br />ii) un mark-up - che ricomprende, oltre al margine di profitto, i fattori di costo e di     <br />rischio sopportati dall'intermediario - commisurato, per ciascun anno di durata     <br />dell'operazione, a 15 - 20 punti base del nozionale.     <br />Il mark-up, che l'intermediario applica al prezzo ricevuto sull'O.T.C., è     <br />costituito in prevalenza dal rischio di credito, pressoché assente nella transazione con     <br />la controparte sull'O.T.C. (in presenza di collaterali a garanzia), ed invece presente     <br />con l'operatore retail. Considerato che sul mercato all'ingrosso, per i costi...</p>  <p>&#160;</p>  <p><a href="http://www.iusreporter.it/Testi/Derivati_I_free_lunch_degli_intermediari.pdf" target="_blank">Continua a leggere</a> (pdf)</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /><strong><a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>   <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie   <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>   <br />Testi senza carattere di ufficialità]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=351]]></link>
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	<dc:date>2012-02-13T18:21:25+01:00</dc:date>
	<dc:creator>admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Comunicazione della Commissione europea &ldquo;Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line&rdquo; COM(2011) 942 final 11/01/2012]]></title>
	<description><![CDATA[<p><a name="LW_BM_COVERPAGE"></a></p>  <h3><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Europa (Copyright immagine svilen001)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/europa.jpg" width="165" height="120" /></a> Introduzione</h3>  <p>Internet ha già rivoluzionato la vita quotidiana dei cittadini europei in modo paragonabile alle rivoluzioni industriali dei secoli scorsi. Il commercio elettronico e più in generale i servizi on-line<sup><a href="#sdfootnote1sym" name="sdfootnote1anc"><sup>1</sup></a></sup> costituiscono ormai un elemento imprescindibile della vita dei consumatori, delle aziende - dalle più grandi alle più piccole - e, in generale, dei cittadini. Il loro modo di confrontare, acquistare o vendere prodotti e servizi, di ricercare o mettere a disposizione informazioni, di gestire i propri pagamenti o i propri dati, di istruirsi o formarsi, di mettersi in contatto, di scambiare o condividere non è più lo stesso di venti, dieci o addirittura cinque anni fa. </p>  <p><a name="_Ref305139596"></a>Le attività economiche tradizionali - e le norme amministrative che le governano - si confrontano con la necessità di adattarsi a sviluppi che eliminano i confini tra le attività, ad esempio tra il commercio in negozio e on-line oppure tra media tradizionali e comunicazione via internet. Queste forme di convergenza possono generare circoli virtuosi a livello di concorrenza e di innovazione a vantaggio di tutti e parallelamente possono rendere necessaria una revisione di alcune norme, la cui pertinenza o efficacia potrebbero essere rimesse in discussione dagli sviluppi tecnologici, oppure possono richiedere nuove politiche di accompagnamento.</p>  <p><a name="_Ref312243062"></a>L'attuazione di un vero mercato unico digitale permetterebbe di sviluppare nuove forme di crescita. Il potenziale non ancora realizzato è enorme e se pienamente sfruttato apporterebbe benefici a tutti i territori e a tutti i settori economici dell'Unione. Nei paesi del G8, nella Corea del Sud e in Svezia l'economia di internet<sup><a href="#sdfootnote2sym" name="sdfootnote2anc"><sup>2</sup></a></sup> è responsabile del 21% della crescita del PIL degli ultimi cinque anni<sup><a href="#sdfootnote3sym" name="sdfootnote3anc"><sup>3</sup></a></sup>. Tale economia genera 2,6 posti di lavoro per ogni posto di lavoro venuto a mancare e in alcuni casi raggiunge il 25% dell'incremento netto dei posti di lavoro<sup><a href="#sdfootnote4sym" name="sdfootnote4anc"><sup>4</sup></a></sup>. Per definizione senza frontiere, i servizi in linea sono in grado di accelerare l'integrazione europea e l'attuazione del mercato unico perseguita da oltre 50 anni. </p>  <p>Tuttavia, la quota detenuta dall'economia di internet nella composizione del PIL europeo rimane esigua e nel 2010 non superava il 3%. Benché il tasso di crescita del commercio elettronico<sup><a href="#sdfootnote5sym" name="sdfootnote5anc"><sup>5</sup></a></sup> aumenti rapidamente a livello nazionale, questo nuovo vettore resta, con il 3,4%<sup><a href="#sdfootnote6sym" name="sdfootnote6anc"><sup>6</sup></a></sup> del commercio al dettaglio europeo, ancora marginale. Meno sviluppato che negli Stati Uniti o nella regione Asia-Pacifico, questo tipo di commercio rimane tuttora in larga misura circoscritto all'interno delle frontiere nazionali e l'attività transfrontaliera resta scarsa<sup><a href="#sdfootnote7sym" name="sdfootnote7anc"><sup>7</sup></a></sup>.</p>  <p>L'Europa di internet rimane un mosaico di leggi, regole, norme e pratiche diverse tra loro e talvolta difficilmente o per nulla "interoperabili". Questa situazione ostacola lo sviluppo dei servizi on-line e mina la fiducia degli utenti effettivi o potenziali, tanto sul fronte dell'offerta quanto su quello della domanda. La scarsa conoscenza dei diritti conferiti e delle norme applicabili, così come delle opportunità offerte dall'economia digitale, rafforza l'esitazione degli utenti, mentre le difficoltà pratiche legate alle transazioni transfrontaliere (pagamenti, consegne, composizione delle controversie, rischio di abusi) li dissuadono dal ricorrere a internet e sfruttarne appieno le possibilità per acquistare o fornire i propri prodotti e servizi.</p>  <p>Il mercato unico digitale è ben lungi dall'aver raggiunto il suo pieno potenziale. Si stima che da oggi al 2020 il costo di questa mancata realizzazione sarà almeno del 4,1% del PIL, vale a dire 500 miliardi di euro o 1 000 EUR per cittadino<sup><a href="#sdfootnote8sym" name="sdfootnote8anc"><sup>8</sup></a></sup>. L'Unione europea, che si è prefissata obiettivi ambiziosi per una nuova crescita sostenibile, intelligente e inclusiva entro il 2020<sup><a href="#sdfootnote9sym" name="sdfootnote9anc"><sup>9</sup></a></sup>, non può rassegnarsi a sostenere il costo di un mercato digitale frammentato. Al contrario, deve darsi degli obiettivi commisurati al potenziale di crescita del commercio e dei servizi on-line, che ad esempio nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, può raggiungere entro il 2015 un valore compreso tra il 15 e il 20% della crescita del PIL<sup><a href="#sdfootnote10sym" name="sdfootnote10anc"><sup>10</sup></a></sup>. L'essersi posta come obiettivo quello di raddoppiare le vendite on-line e la quota dell'economia di internet nel PIL dell'Unione entro il 2015 dimostra la determinazione dell'Unione europea di trarre tutti i benefici possibili dall'economia digitale. </p>  <p>L'espansione del commercio e dei servizi on-line a livello europeo esige un'azione concertata e decisa, in linea con l'Agenda digitale europea<sup><a href="#sdfootnote11sym" name="sdfootnote11anc"><sup>11</sup></a></sup>. La Commissione si è impegnata a lavorare insieme a tutte le parti interessate per raggiungere questo obiettivo. Molte delle iniziative annunciate nell'agenda digitale sono già state adottate o sono in procinto di esserlo<sup><a href="#sdfootnote12sym" name="sdfootnote12anc"><sup>12</sup></a></sup>. La presente comunicazione segue lo stesso orientamento di quella del 2009<sup><a href="#sdfootnote13sym" name="sdfootnote13anc"><sup>13</sup></a></sup>, le cui analisi restano tuttora valide. Essa rappresenta un nuovo contributo all'attuazione dell'agenda digitale in quanto stabilisce un piano d'azione per lo sviluppo dei servizi on-line e costituisce altresì, insieme all'Analisi annuale della crescita<sup><a href="#sdfootnote14sym" name="sdfootnote14anc"><sup>14</sup></a></sup> una risposta alla richiesta del Consiglio europeo di presentare una tabella di marcia per la realizzazione del mercato interno digitale entro il 2015.</p>  <h3>Rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale</h3>  <h4>Benefici attesi</h4>  <p>Servizi on-line efficienti e innovativi, basati sulle necessarie reti di comunicazione a banda larga, possiedono la capacità unica di stimolare la crescita e l'occupazione in Europa. Attualmente nessun altro sviluppo tecnologico, economico o sociale offre lo stesso potenziale in termini di aumento di efficacia, di accesso a un'offerta diversificata, di accessibilità, di praticità e d'innovazione. I servizi on-line e le reti di comunicazione a banda larga possono inoltre contribuire a incrementare la produttività e l'innovazione nella formazione e nell'apprendimento permanenti e permettere di affrontare meglio le grandi sfide sociali rappresentate dal mantenimento della coesione sociale e territoriale o dall'adattamento alle conseguenze dell'invecchiamento demografico e dei cambiamenti climatici.</p>  <p>La realizzazione di questo potenziale esigerà un'accresciuta fiducia nel mercato unico digitale, con benefici per tutta la società:</p>  <p>- un incremento del commercio elettronico produrrà benefici tangibili per <b>i consumatori</b> in termini di prezzi contenuti e di maggior scelta e qualità di prodotti e servizi, grazie agli scambi transfrontalieri e a un più agevole confronto delle offerte<sup><a href="#sdfootnote15sym" name="sdfootnote15anc"><sup>15</sup></a></sup>. I risparmi complessivi per i consumatori sarebbero pari a circa 204 miliardi di euro (1,7% del PIL europeo) se il commercio elettronico raggiungesse il 15% del commercio al dettaglio e se gli ostacoli al mercato unico venissero eliminati<sup><a href="#sdfootnote16sym" name="sdfootnote16anc"><sup>16</sup></a></sup>. Le fasce di popolazione vulnerabili (persone anziane, con scarsa mobilità, isolate in zone rurali, con modesto potere d'acquisto), potranno beneficiarne in modo particolare e questo consentirà all'Europa di affrontare meglio le sfide demografiche attuali;</p>  <p>-<b> </b><b>le imprese, in particolare le PMI</b> o le microimprese, vedranno espandersi le proprie opportunità e avranno accesso a nuovi mercati, oltre le frontiere nazionali e addirittura oltre quelle europee. Grazie a un uso più intensivo dei servizi on-line e all'accesso alla "nuvola" di piattaforme informatiche (<i>cloud computing</i>), la produttività delle imprese migliorerà. Le nuove imprese potranno moltiplicarsi e le aziende esistenti prosperare, posizionandosi nelle nuove nicchie di mercato e sfruttando l'effetto "coda lunga"<sup><a href="#sdfootnote17sym" name="sdfootnote17anc"><sup>17</sup></a></sup>. Un mercato digitale europeo altamente efficiente permetterà all'Europa di affrontare meglio la concorrenza con il resto del mondo fornendole vantaggi competitivi fondati sulla conoscenza, su un livello elevato di qualifiche e modelli economici e sociali innovativi; </p>  <p>- i <b>cittadini</b> potranno più in generale dedicarsi ad attività on-line, anche transfrontaliere, in un ambiente sicuro, responsabile e degno di fiducia. In Europa internet costituirà un quadro di attività più efficiente, più sicuro e più responsabile, che permette a ognuno di far valere i propri diritti; rifletterà inoltre i valori europei e rispetterà i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come la libertà d'espressione e d'informazione, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati personali o la non discriminazione; gli scambi culturali e sociali saranno facilitati;</p>  <p>- anche <b>i lavoratori</b> trarranno beneficio dal mercato unico digitale. I servizi in linea creeranno posti di lavoro di qualità, come dipendenti o liberi professionisti, anche nelle zone rurali o isolate; offriranno una gamma più ampia di modalità di lavoro (ad esempio, il telelavoro) e faciliteranno sia la ricerca di un impiego, anche oltre le frontiere nazionali, sia l'iniziativa privata;</p>  <p>- lo sviluppo del commercio elettronico avrà infine un effetto benefico <b>sull'ambiente</b>. La crescita generata in tal modo sarà più verde e sostenibile: la consegna a domicilio inserita in un'ottica di logistica ottimizzata richiede un minore consumo di energia rispetto al moltiplicarsi degli spostamenti individuali dei consumatori<sup><a href="#sdfootnote18sym" name="sdfootnote18anc"><sup>18</sup></a></sup>. Anche la stessa produzione di beni che, ad esempio, d'ora in avanti si potranno scaricare sotto forma di contenuti digitali<sup><a href="#sdfootnote19sym" name="sdfootnote19anc"><sup>19</sup></a></sup> contribuisce al risparmio energetico.</p>  <h4>Una strategia per raggiungere l'obiettivo entro il 2015</h4>  <p>La presente comunicazione identifica cinque principali ostacoli al mercato unico digitale e un piano d'azione per eliminarli: </p>  <p>- un'offerta di servizi on-line legali e transfrontalieri ancora insufficiente;</p>  <p>- una mancanza d'informazione degli operatori dei servizi on-line e di tutela degli utenti di internet;</p>  <p>- sistemi di pagamento e di consegna inadeguati,</p>  <p>- un numero eccessivo di abusi e di controversie di difficile composizione;</p>  <p>- una diffusione ancora insufficiente delle reti di comunicazione a banda larga e di soluzioni tecnologiche avanzate.</p>  <ul>   <p>Questi cinque ostacoli e le soluzioni proposte nel piano d'azione non pretendono di essere esaustivi. Il piano pone l'accento sul potenziamento di un quadro unico e armonizzato per il commercio elettronico e gli altri servizi commerciali on-line. Aprendo un nuovo capitolo dell'agenda digitale europea su questo tema, il piano si inserisce anche nella logica dell'Atto per il mercato unico<sup><a href="#sdfootnote20sym" name="sdfootnote20anc"><sup>20</sup></a></sup> e rappresenta un coinvolgimento maggiore dell'Unione europea a favore della promozione dell'economia e della società dell'informazione, che va dalla promozione dell'amministrazione in rete all'alfabetizzazione digitale, dalla standardizzazione alla sicurezza in linea<sup><a href="#sdfootnote21sym" name="sdfootnote21anc"><sup>21</sup></a></sup>.</p>    <p>Le conclusioni della presente comunicazione si fondano su varie consultazioni, studi e rapporti, in particolare del Parlamento europeo, e su una consultazione pubblica. La comunicazione è corredata di due documenti di lavoro dei servizi. Il primo, intitolato "Servizi in linea, come il commercio elettronico, nel mercato unico", analizza gli ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico ed esegue una valutazione della direttiva sul commercio elettronico<sup><a href="#sdfootnote22sym" name="sdfootnote22anc"><sup>22</sup></a></sup>. Il secondo, intitolato "Offrire ai consumatori i vantaggi del commercio elettronico", presenta un'analisi dettagliata degli ostacoli più specificamente identificati in relazione al commercio elettronico di prodotti.</p> </ul>  <h3>cinque priorità</h3>  <h4>Sviluppare l'offerta legale e transfrontaliera di prodotti e servizi in linea</h4>  <ul>   <p>Per beneficiare pienamente di un mercato unico dei servizi on-line, i consumatori di tutti gli Stati membri devono avere legalmente accesso a prodotti e servizi molteplici e vari, offerti su una base geografica più ampia possibile.</p>    <p>La <b>direttiva sul commercio elettronico</b> ha eliminato una serie di ostacoli ai servizi on-line transfrontalieri. Essa <b>costituisce un elemento chiave per la certezza del diritto e la fiducia tanto dei consumatori come delle imprese.</b> La clausola relativa al mercato interno, che dispone che gli Stati membri non possono limitare la libertà di prestazione di servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro, rappresenta la pietra angolare del mercato unico digitale. Sulla base delle consultazioni e delle analisi condotte, in questa fase non emerge la necessità di procedere a una revisione della direttiva. Per contro, occorre migliorarne l'attuazione (in particolare attraverso una migliore cooperazione amministrativa con gli Stati membri e una valutazione approfondita dell'attuazione della direttiva), apportare i chiarimenti, per esempio in materia di responsabilità dei prestatori intermedi di internet, e adottare le misure complementari necessarie alla realizzazione di tutto il suo potenziale indicate nel presente piano d'azione. Il ricorso al sistema IMI<sup><a href="#sdfootnote23sym" name="sdfootnote23anc"><sup>23</sup></a></sup>, già disponibile per altri strumenti legislativi europei, potrebbe agevolare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nell'applicazione della direttiva sul commercio elettronico. </p>    <p>Lo sviluppo dei servizi in linea e il loro accesso da parte del massimo numero di cittadini rimangono peraltro rallentati da numerosi ostacoli. </p>    <p>Le imprese sono restie a lanciarsi in queste attività innovative in considerazione dei <b>costi e dei rischi indotti dalla frammentazione legata alla coesistenza di 27 regimi giuridici nazionali</b>, in particolare per quanto riguarda il diritto del consumo. Si rende necessario uno sforzo supplementare a livello europeo per dare corso alle iniziative senza erigere nuove barriere. La recente proposta di regolamento relativa a un diritto comune europeo della vendita, che le parti di un contratto transfrontaliero applicheranno volontariamente in base a un accordo esplicito, ridurrà i costi delle transazioni transfrontaliere per le imprese. Questo diritto comune europeo della vendita coesisterà a fianco dei diritti nazionali. Dal punto di vista dei clienti, d'altro canto, <b>le discriminazioni ingiustificate fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza al momento dell'atto di acquisto</b> devono essere eliminate. A tal fine, la Commissione presenterà orientamenti sull'attuazione dell'articolo 20 della direttiva sui servizi, che vieta esplicitamente tali discriminazioni<sup><a href="#sdfootnote24sym" name="sdfootnote24anc"><sup>24</sup></a></sup>.</p>    <p>Allo stesso modo occorre promuovere una<b> maggiore concorrenza tra i beni e i servizi.</b> Alcune PMI hanno espresso preoccupazioni legate a casi di applicazione contestabile della <b>distribuzione selettiva</b> a prodotti che non dovrebbero rientrare in questa casistica. La Commissione si adopererà affinché le norme sulla distribuzione selettiva<sup><a href="#sdfootnote25sym" name="sdfootnote25anc"><sup>25</sup></a></sup> siano applicate in modo rigoroso. Nel quadro di un'iniziativa futura sulle pratiche commerciali sleali tra imprese la Commissione esaminerà anche i problemi derivanti da eventuali abusi di potere contrattuale degli operatori del commercio tradizionale per ostacolare l'attività dei nuovi entranti in linea. Infine, la Commissione si assicurerà che le imprese non abusino della propria posizione dominante nell'ambiente digitale e che venga salvaguardata la neutralità della rete, in particolare che gli utenti finali possano accedere all'informazione e diffonderla e usare le applicazioni e i servizi di loro scelta<sup><a href="#sdfootnote26sym" name="sdfootnote26anc"><sup>26</sup></a></sup>. </p> </ul>  <p>Nell'ambito dei contenuti digitali, le <b>offerte legali </b>si sviluppano a ritmi differenti nei diversi Stati membri e non sempre rispondono adeguatamente alle attese dei consumatori. Nel caso della musica, ad esempio, i residenti di alcuni Stati membri possono disporre di una scelta molto più ricca rispetto ad altri paesi dell'Unione. A livello globale, il consumo di musica on-line si è sviluppato più rapidamente negli Stati Uniti che in Europa<sup><a href="#sdfootnote27sym" name="sdfootnote27anc"><sup>27</sup></a></sup>, dove le offerte di portata transnazionale o paneuropee rimangono ancora limitate. Lo stesso vale per il settore degli audiovisivi, in quanto le reti di distribuzione dei contenuti audiovisivi e dei diritti di ritrasmissione restano limitate in certi Stati membri e spesso sono di portata nazionale. La gestione collettiva dei diritti d'autore dovrebbe riuscire a evolvere verso modelli europei in grado di facilitare il rilascio di licenze che coprono più territori. I cittadini europei in mobilità temporanea o permanente in un altro Stato membro dovrebbero usufruire della possibilità di continuare a visionare i loro programmi favoriti. Un'attuazione ambiziosa della strategia europea per la proprietà intellettuale<sup><a href="#sdfootnote28sym" name="sdfootnote28anc"><sup>28</sup></a></sup> contribuirà in particolare allo sviluppo di un'offerta più ricca e più adatta alla dimensione europea. Nel 2012 la Commissione presenterà proposte per la creazione di un quadro giuridico per la gestione collettiva dei diritti d'autore destinata a permettere la commercializzazione multiterritoriale e paneuropea dei diritti.</p>  <p>Altre tipologie nuove di offerta permesse dai nuovi sviluppi tecnologici, come il <b>libro digitale</b>, rimangono ancora ai primi passi in Europa, mentre negli Stati Uniti le vendite dei libri digitali hanno superato quelle dei libri tascabili. L'aliquota IVA applicabile può ripercuotersi negativamente sullo sviluppo dell'offerta date le differenze significative tra le aliquote applicate a prodotti comparabili, che si riflettono nel prezzo di vendita al consumatore, come in particolare nel caso delle pubblicazioni digitali corrispondenti agli equivalenti prodotti fisici. Nella comunicazione sul futuro dell'IVA adottata il 6 dicembre 2011<sup><a href="#sdfootnote29sym" name="sdfootnote29anc"><sup>29</sup></a></sup>, la Commissione indica che uno dei principi basilari da rispettare è che beni e servizi simili dovrebbero essere soggetti alla stessa aliquota IVA e che a tale riguardo occorrerebbe tener conto del progresso tecnologico in modo da rispondere alla sfida posta dalla convergenza tra supporti fisici ed elettronici. La Commissione presenterà proposte in tal senso entro la fine del 2013. Più in generale la Commissione allargherà il dibattito con gli Stati membri e le parti interessate sulla diffusione del libro digitale nel mercato unico e sugli ostacoli che incontra.</p>  <p>La complessità del <b>regime dell'IVA</b> è un altro elemento che può dissuadere le imprese dal vendere on-line in un altro Stato membro<sup><a href="#sdfootnote30sym" name="sdfootnote30anc"><sup>30</sup></a></sup>. Globalmente, una semplificazione dell'onere amministrativo, per le imprese, del sistema attuale dell'IVA, in particolare la realizzazione di sportelli unici, sarebbe utile per incoraggiare e facilitare il commercio elettronico transfrontaliero. Nella succitata comunicazione la Commissione indica come una delle sue priorità principali la creazione di un mini sportello unico nel 2015 per i fornitori di servizi di telecomunicazione e di trasmissione radiotelevisiva e servizi elettronici ai consumatori finali e che conta sugli Stati membri per mettere a disposizione le risorse necessarie. È inoltre previsto un ampliamento del campo di applicazione di tale sportello unico agli altri beni e servizi dopo il 2015. Il buon funzionamento del mercato interno presuppone inoltre di conciliare i prelievi per copia privata con il principio di libera circolazione delle merci, vale a dire permettere il libero scambio transfrontaliero dei beni soggetti a prelievo per copia privata.</p>  <ul>   <p>Le <b>informazioni</b> di carattere sociale, economico, geografico, meteorologico o turistico <b>provenienti dal settore pubblico</b> sono sempre più utilizzate per sviluppare applicazioni commerciali on-line innovative. Permangono tuttavia differenze nelle normative nazionali, ad esempio nel prezzo o nelle condizioni di utilizzo. La Commissione ha adottato recentemente una proposta di revisione del quadro normativo attuale per stimolare l'utilizzo di informazioni pubbliche per applicazioni in ambiente digitale.</p> </ul>  <ul>   <p><b>Principali azioni</b></p>    <p><i>La Commissione intraprenderà le seguenti azioni chiave: </i></p> </ul>  <ol>   <li>     <p>assicurare la corretta applicazione della direttiva sul commercio elettronico e delle direttive sulla tutela dei consumatori in linea, facendo leva sul miglioramento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, in particolare mediante l'ampliamento del sistema d'informazione del mercato interno (IMI), la rete di cooperazione in materia di tutela dei consumatori (CPC) e uno studio di valutazione approfondita del recepimento e dell'applicazione della direttiva (2012);</p>   </li>    <li>     <p>assicurare un'attuazione rapida e ambiziosa della strategia europea dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare mediante un'iniziativa legislativa sulla copia privata (2013) e il riesame della direttiva sul diritto d'autore nella società dell'informazione (2012). Inoltre, nel 2012 la Commissione presenterà una relazione sul risultato della consultazione relativa alla distribuzione on-line delle opere audiovisive e sulle implicazioni della sentenza "Premier League"<sup><a href="#sdfootnote31sym" name="sdfootnote31anc"><sup>31</sup></a></sup>;</p>   </li>    <li>     <p>assicurare che le regole sulla distribuzione selettiva siano applicate in modo rigoroso e lottare contro le pratiche commerciali sleali delle imprese; assicurarsi parallelamente che l'accesso dei cittadini ai servizi in linea non sia ostacolato da pratiche anticoncorrenziali.</p>   </li> </ol>  <ul></ul>  <h4>Potenziare l'informazione degli operatori e la tutela dei consumatori</h4>  <p>Tanto i prestatori quanto gli utenti di servizi on-line devono essere in grado di accedere a, o di ricevere, informazioni sufficientemente complete e affidabili relative alle proprie attività. In particolare, i consumatori devono godere della tutela dei propri diritti ed essere certi che i propri dati personali siano utilizzati in maniera appropriata. </p>  <p>Il <b>livello di conoscenza e d'informazione degli operatori sulle norme che governano il commercio elettronico</b>, al pari di quello dei consumatori sui propri diritti, è insufficiente, soprattutto in un contesto transfrontaliero<sup><a href="#sdfootnote32sym" name="sdfootnote32anc"><sup>32</sup></a></sup>. Numerose imprese ritengono che vendere on-line o estendere il proprio campo di attività alle vendite transfrontaliere sia troppo complicato o troppo rischioso. La Commissione contribuirà ad attuare una politica più attiva utilizzando le reti esistenti, in particolare la rete Enterprise Europe, per fornire ai commercianti attivi on-line informazioni sui loro obblighi legati alla vendita transfrontaliera e sulle opportunità offerte dalla vendita nei paesi dell'UE. Per i commercianti questa azione sarà accompagnata dalla pubblicazione di una guida dei diritti dei consumatori europei on-line. Parallelamente, la Commissione svilupperà una piattaforma on-line interattiva volta a educare i consumatori, che comprenderà contenuti relativi alle nuove tecnologie digitali. </p>  <p>Un internauta europeo su due utilizza internet per ricercare informazioni, in particolare per confrontare prezzi, qualità, prestazioni ambientali o energetiche ecc., prima di procedere a qualsiasi acquisto on-line o attraverso altri canali<sup><a href="#sdfootnote33sym" name="sdfootnote33anc"><sup>33</sup></a></sup>. È dunque importante che i <b>siti di confronto</b> rispondano a criteri di affidabilità, indipendenza e trasparenza - criteri che attualmente non sempre sono rispettati. Inoltre, sarebbe utile che tali siti offrissero una scelta più ampia ai cittadini mediante informazioni multilingui e transfrontaliere, stimolando in questo modo la concorrenza interna e contribuendo a fare progredire il mercato unico. La creazione di un logo di affidabilità rappresenta un altro utile strumento per l'informazione dei consumatori. </p>  <p>I cittadini europei lamentano costantemente l'assenza di un mezzo di comunicazione diretto che consenta di contattare rapidamente ed efficacemente un prestatore di servizi on-line, ad esempio una compagnia aerea. Basta condurre una breve navigazione su internet, come conferma uno studio condotto con la tecnica "mystery client"<sup><a href="#sdfootnote34sym" name="sdfootnote34anc"><sup>34</sup></a></sup> per constatare che le esigenze in materia di trasparenza e informazione del consumatore al momento della trasmissione di un ordine non sono sufficientemente rispettate<sup><a href="#sdfootnote35sym" name="sdfootnote35anc"><sup>35</sup></a></sup>. Dal 2007, la <b>rete di cooperazione per la tutela dei consumatori ("CPC")</b> è divenuta uno strumento efficace per garantire che i commercianti on-line applichino le norme europee sulla trasparenza e sulle pratiche commerciali sleali. Sono stati sviluppati degli strumenti, quali i test detti "sweeps" (indagini a tappeto), che hanno permesso di ridurre le pratiche illecite nella vendita di biglietti d'aereo, di suonerie per cellulari, di prodotti elettronici ecc. La Commissione continuerà ad offrire la propria assistenza per potenziare le capacità della rete CPC (ad esempio, incoraggiando lo sviluppo delle competenze dei ricercatori che vi lavorano, la formazione e lo scambio di buone pratiche).</p>  <p>La <b>direttiva sui diritti dei consumatori</b><sup><a href="#sdfootnote36sym" name="sdfootnote36anc"><sup>36</sup></a></sup>, di recente adozione, attualmente è lo strumento principale di tutela dei consumatori nei servizi on-line. è necessario che essa sia attuata efficacemente e rapidamente. Nel 2012 la Commissione europea presenterà un'agenda del consumatore europeo basata su un approccio integrato, nella quale uno dei punti focali sarà l'impatto della rivoluzione digitale sul comportamento dei consumatori<sup><a href="#sdfootnote37sym" name="sdfootnote37anc"><sup>37</sup></a></sup>. Uno degli obiettivi chiave di tale agenda sarà quello di rafforzare la fiducia dei consumatori nell'acquisto di prodotti e servizi, in linea o non in linea. Essa affronterà in particolare il settore dei contenuti digitali per migliorare la tutela dei consumatori nell'acquisto di tali prodotti.</p>  <p>Inoltre, i cittadini devono avere la sicurezza che i loro <b>dati personali</b> non siano utilizzati senza il loro consenso e gli operatori devono poter sviluppare dei modelli economici innovativi. Lo sviluppo di nuovi servizi on-line, come la pubblicità comportamentale, genera timori in merito all'utilizzo che viene fatto dei dati personali e al loro livello di protezione. Le persone di cui sono trattati i dati personali devono ricevere informazioni chiare e comprensibili ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati<sup><a href="#sdfootnote38sym" name="sdfootnote38anc"><sup>38</sup></a></sup>. La revisione dell'acquis in materia di protezione dei dati permetterà di trovare il giusto equilibrio tra promozione dell'innovazione e fissazione di un elevato livello di tutela degli utenti. </p>  <p>La Commissione europea proporrà, sempre nel 2012, una legislazione sul mutuo riconoscimento dell'identificazione elettronica e dell'autenticazione e sulle firme elettroniche, che sono essenziali per agevolare le transazioni elettroniche e rafforzare le fiducia dei cittadini in questo tipo di operazioni.</p>  <p><b>I giochi e le scommesse on-line </b>pongono anch'essi sfide notevoli<sup><a href="#sdfootnote39sym" name="sdfootnote39anc"><sup>39</sup></a></sup>. Lo sviluppo di internet e la crescente offerta di tali servizi rendono difficoltosa la coesistenza di regimi nazionali divergenti. Peraltro, l'offerta illegale rimane fiorente<sup><a href="#sdfootnote40sym" name="sdfootnote40anc"><sup>40</sup></a></sup>. Il rispetto delle norme nazionali rappresenta un vero e proprio problema, il che solleva la questione dell'opportunità di un'azione a livello europeo per garantire una tutela adeguata e assicurare una lotta più efficace contro le frodi. Al momento, nessuno Stato membro è in grado da solo di combattere efficacemente le offerte di gioco illegali presenti su internet. Tuttavia, la cooperazione tra gli organismi regolatori nazionali è ancora a uno stadio embrionale. Nel 2012 la Commissione proporrà un piano d'azione che avrà tra i propri obiettivi quello di rafforzare la cooperazione e di tutelare efficacemente i consumatori e i cittadini.</p>  <p>Anche la pratica dell'<b>acquisto di medicinali on-line</b> è problematica dal punto di vista della tutela dei consumatori. Recentemente è stata adottata una direttiva sui medicinali falsificati<sup><a href="#sdfootnote41sym" name="sdfootnote41anc"><sup>41</sup></a></sup> che contribuirà a rendere sicura l'offerta legale in linea, permettendo in particolare di definire un logo europeo di fiducia per i siti legali nel quadro della riflessione più generale su questo tipo di logo per i siti di vendita a distanza annunciata nell'agenda digitale.</p>  <p>Per garantire una tutela adeguata dei pazienti in tutto il territorio dell'Unione sarà opportuno continuare ad analizzare - nel contesto e alla luce dell'iter di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri - gli eventuali rischi specifici legati al fenomeno della vendita in linea di medicinali. D'altro canto la relazione che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio sul contributo della direttiva alla prevenzione dell'inserimento di medicinali falsificati nella filiera di fornitura legale conterrà i dati relativi agli sviluppi del fenomeno della falsificazione dei medicinali per le rispettive categorie di medicine e i canali di distribuzione, come la vendita in linea.</p>  <p>L'offerta illecita di medicinali può peraltro configurare un'attività criminale per la quale la Convenzione Medicrime<sup><a href="#sdfootnote42sym" name="sdfootnote42anc"><sup>42</sup></a></sup> del Consiglio d'Europa fornisce un quadro internazionale di sanzioni penali. Le conclusioni del Consiglio del giugno 2011<sup><a href="#sdfootnote43sym" name="sdfootnote43anc"><sup>43</sup></a></sup> invitano gli Stati membri a rafforzare la cooperazione in materia di repressione nella lotta contro i medicinali falsificati, prevedendo l'individuazione dei siti internet che contengono offerte potenzialmente illegali di medicinali.</p>  <ul>   <p><b>Principali azioni</b></p>    <p><i>La Commissione intraprenderà le seguenti azioni chiave:</i></p> </ul>  <ol>   <li>     <p>potenziare la formazione dei commercianti on-line sui loro obblighi e sulle opportunità offerte dal mercato unico digitale, in particolare attraverso la rete Enterprise Europe con l'assistenza della rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net) per gli aspetti che rientrano nel campo della tutela dei consumatori, e mediante la pubblicazione di un guida apposita (2012); </p>   </li>    <li>     <p>elaborare, attraverso il dialogo con le parti interessate, codici di buona condotta, guide di buone pratiche e orientamenti perché i consumatori abbiano accesso a informazioni trasparenti e attendibili per poter confrontare i prezzi, la qualità e la sostenibilità dei prodotti e dei servizi (2013-2014);</p>   </li>    <li>     <p>potenziare le capacità della rete CPC per dotarla di strumenti idonei che assicurino l'applicazione della normativa pertinente in un ambiente digitale su scala europea, in particolare mediante il finanziamento di progetti comuni mirati a incoraggiare lo sviluppo delle competenze dei ricercatori che lavorano nella rete, la formazione e lo scambio di buone pratiche (2012-2014);</p>   </li>    <li>     <p>adottare un'Agenda del consumatore europeo che proponga una strategia e azioni intese a porre il consumatore al centro del mercato unico, anche in relazione al mercato digitale, in particolare rafforzandone la capacità di agire e tutelando adeguatamente i suoi diritti (2012);</p>   </li>    <li>     <p>presentare un piano d'azione a livello europeo sui giochi on-line che porrà l'accento sulla cooperazione amministrativa, la tutela dei consumatori e lo sviluppo dell'offerta legale (2012);</p>   </li>    <li>     <p>garantire, attraverso l'attuazione della direttiva sui medicinali falsificati, una protezione adeguata dei pazienti che acquistano medicinali on-line nei seguenti modi: i) contribuendo alla creazione di un logo di affidabilità che consente di identificare i siti che offrono legalmente al pubblico la vendita di medicinali a distanza (2013-2014) e, in particolare nella relazione che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, ii) osservando gli sviluppi del problema della falsificazione dei medicinali per canale di distribuzione e iii) prendendo in esame gli eventuali rischi specifici legati alla vendita on-line di medicinali.</p>   </li> </ol>  <h4>Sistemi di pagamento e di consegna affidabili ed efficaci</h4>  <p><a name="_Ref301965558"></a>Contrariamente al commercio tradizionale, dove il pagamento avviene "in presenza", il commercio elettronico si basa largamente su <b>pagamenti elettronici a distanza</b>. I consumatori on-line devono quindi avere la scelta tra diverse modalità di pagamento che garantiscano un'esecuzione rapida e sicura dei pagamenti a prezzi competitivi. Troppo sovente, tuttavia, la mancanza di fiducia e la scelta limitata dei metodi di pagamento impediscono ai consumatori di pagare attraverso internet oppure li scoraggiano, privandoli di conseguenza di parte dei vantaggi che potrebbero trarre dal commercio elettronico<sup><a href="#sdfootnote44sym" name="sdfootnote44anc"><sup>44</sup></a></sup>.</p>  <p>Quasi il 35% degli utenti di internet non acquista on-line perché non ha fiducia nella sicurezza dei pagamenti<sup><a href="#sdfootnote45sym" name="sdfootnote45anc"><sup>45</sup></a></sup>. Per i pagamenti on-line, le carte di debito non sono sufficientemente accettate e non tutti i cittadini europei dispongono di carte di credito. Anche il costo può costituire un elemento dissuasivo per i consumatori a causa dei costi aggiuntivi talvolta elevati. Le imprese reputano d'altronde che il costo dei pagamenti sia troppo elevato, in particolare per i micropagamenti che si prevede si svilupperanno notevolmente (stampa, musica, film on-line ecc). Questa situazione si è creata a causa di un certo numero di ostacoli e di carenze che impediscono lo sviluppo del mercato dei pagamenti mediante internet in Europa, in special modo a livello transfrontaliero<sup><a href="#sdfootnote46sym" name="sdfootnote46anc"><sup>46</sup></a></sup>. Citiamo tra questi, a titolo esemplificativo, una forte frammentazione del mercato, barriere all'ingresso nel mercato, una normalizzazione insufficiente, problemi di interoperabilità tra i prestatori di servizi, un livello inadeguato di sicurezza dei pagamenti e di protezione dei dati personali, come pure una composizione dei prezzi non libera o che manca di trasparenza per alcuni strumenti di pagamento. </p>  <p>Tutti questi aspetti devono essere risolti per conseguire una migliore integrazione del mercato. Lo spazio unico di pagamento in euro (SEPA), con bonifici e prelievi paneuropei, costituisce una base ideale per lo sviluppo di nuovi servizi di pagamento paneuropei, nel rispetto delle disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati<sup><a href="#sdfootnote47sym" name="sdfootnote47anc"><sup>47</sup></a></sup> e di riservatezza delle comunicazioni. Tanto i consumatori come i commercianti beneficerebbero direttamente di uno spazio unico più integrato che comprende carte di pagamento, pagamenti mediante internet e pagamenti tramite dispositivi mobili. Anche se il mercato sta iniziando a muoversi in questa direzione, in generale gli sviluppi rimangono troppo lenti o non riguardano tutta l'Unione europea. </p>  <p>Per quanto riguarda la <b>consegna di acquisti effettuati in linea</b>, i consumatori devono aver fiducia che riceveranno facilmente e a un costo ragionevole gli articoli ordinati, senza eccessivi ritardi e in uno stato soddisfacente. </p>  <p>Attualmente il 10% delle persone non acquista on-line<sup><a href="#sdfootnote48sym" name="sdfootnote48anc"><sup>48</sup></a></sup> perché nutre dubbi sul costo dei servizi di consegna, in particolare transfrontalieri, e sulla qualità del servizio. La qualità di un servizio di consegna pacchi non si può misurare basandosi esclusivamente sul parametro dei tempi di consegna. La sicurezza costituisce un altro parametro importante da considerare. Occorre sviluppare la gamma di opzioni offerte al consumatore e diffondere e applicare nei diversi Stati membri le migliori pratiche europee, dalla consegna a domicilio a orari stabiliti, al prelievo presso un esercizio commerciale partner o con sistemi automatizzati con orario di apertura esteso ecc. Sia dal punto di vista dei clienti che da quello delle imprese, la questione della responsabilità in caso di merce danneggiata, rubata o smarrita deve essere chiarita. Allo stesso modo, occorre assicurare che i servizi di consegna siano efficaci e accessibili anche nelle zone rurali o isolate e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, affinché il commercio elettronico possa contribuire a mitigare piuttosto che ad accentuare le ineguaglianze dal punto di vista della coesione territoriale. </p>  <ul>   <p><b>Principali azioni</b></p>    <p><i>La Commissione intraprenderà le seguenti azioni: </i></p> </ul>  <ol>   <li>     <p>sviluppare una strategia per l'integrazione del mercato dei pagamenti mediante carta, via internet o con dispositivi mobili, sulla base di un libro verde da adottare contemporaneamente alla presente Comunicazione allo scopo di i) valutare le barriere all'ingresso e la concorrenza su questi mercati e proporre, se necessario, interventi legislativi, ii) assicurarsi che tali servizi di pagamento siano trasparenti per i consumatori e i venditori, iii) migliorare e accelerare la normalizzazione e l'interoperabilità dei pagamenti mediante carta, internet o dispositivi mobili e iv) aumentare il livello di sicurezza di pagamenti e di protezione dei dati. La Commissione presenterà le conclusioni di tale attività e le prossime fasi entro la metà del 2012;</p>   </li>    <li>     <p>avviare nel 2012, sulla base di un libro verde, una consultazione sulle consegne di pacchi, in particolare transfrontaliere, a partire dai risultati dello studio sui costi dei servizi postali transfrontalieri, allo scopo di individuare possibili soluzioni ai problemi incontrati dalle imprese e dai consumatori. La Commissione presenterà le conclusioni di tale attività e le prossime fasi entro la fine del 2012.</p>   </li> </ol>  <h4>Combattere più efficacemente gli abusi e comporre più facilmente le controversie</h4>  <p>I servizi on-line devono continuare a offrire ai consumatori europei la straordinaria possibilità di comunicare e di svolgere più agevolmente le attività economiche nel rispetto della legalità. Le reti sociali e le piattaforme di vendita a distanza o di condivisione di video svolgono ormai un ruolo chiave nella società e nell'economia europee e permettono ai cittadini di essere più attivi, di dare il proprio parere su un bene o un servizio, di informarsi e di esprimersi. Ma i limiti imposti dalla legge vengono talvolta oltrepassati, oltretutto in settori sensibili, come la pedopornografia, le violenze in generale, l'istigazione all'odio razziale, la diffamazione, il terrorismo o anche il gioco illegale on-line e le pratiche criminali che possono esservi associate. Anche le violazioni della proprietà intellettuale sono fonte di preoccupazione. </p>  <p>Nonostante le garanzie che la direttiva sul commercio elettronico offre alle imprese che ospitano o "trasmettono" passivamente contenuti illegali, i prestatori intermedi di internet vivono nell'incertezza giuridica risultante da una frammentazione, all'interno dell'Unione europea, delle norme applicabili e delle pratiche che devono o possono applicare quando vengono a conoscenza di contenuti illegali sui loro siti. Questa frammentazione scoraggia le imprese che desiderano iniziare un'attività on-line o ne intralciano lo sviluppo. </p>  <p>Inoltre internet viene utilizzata come vettore di diffusione di prodotti o servizi che non rispettano i diritti di proprietà intellettuale, contraffatti o pirata. La difesa dei diritti di proprietà intellettuale è indispensabile nelle economie della conoscenza e l'Unione europea lotta strenuamente contro la contraffazione e la pirateria.</p>  <p>In generale, si verifica troppo spesso che le attività illegali non vengano bloccate in modo efficace e che i contenuti illegali non siano ritirati affatto o non abbastanza rapidamente. I cittadini si indignano, ad esempio, di fronte al fatto che talvolta si impieghi troppo tempo a sopprimere perfino contenuti palesemente vietati come i contenuti pedopornografici la cui presenza in rete è un fatto gravissimo. Questo mina la fiducia dei cittadini e delle imprese nello strumento internet, il che si ripercuote sui servizi in linea come le piattaforme di vendita. Parallelamente, i cittadini a volte lamentano la mancanza di trasparenza o iniziative sbagliate (ad esempio il ritiro di un contenuto legale), sproporzionate o adottate senza tener conto del principio del contraddittorio da parte di alcuni prestatori di servizi in linea. </p>  <p>È dunque necessario rendere più efficaci <b>i meccanismi di eliminazione degli abusi e delle informazioni illegali</b>, in un contesto che garantisca al contempo la certezza del diritto, la proporzionalità delle norme applicabili alle imprese e il rispetto dei diritti fondamentali. I servizi della Commissione europea, nel documento allegato, descrivono dettagliatamente le divergenze interpretative che sono all'origine dei problemi sopra riportati. Di fronte al moltiplicarsi delle norme e della giurisprudenza negli Stati membri, emerge la necessità di predisporre un quadro europeo orizzontale per le procedure di notifica e di intervento<sup><a href="#sdfootnote49sym" name="sdfootnote49anc"><sup>49</sup></a></sup>. </p>  <p>Parallelamente, la Commissione procederà nel 2012 alla revisione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale<sup><a href="#sdfootnote50sym" name="sdfootnote50anc"><sup>50</sup></a></sup> allo scopo di combattere più efficacemente i contenuti illegali secondo modalità che rispettano il mercato interno e i diritti fondamentali migliorando il quadro procedurale civile. La creazione del quadro europeo di notifica e azione non pregiudicherà quest'ultima iniziativa. La collaborazione tra le parti in causa, in particolare tra i prestatori di internet, i soggetti interessati e i servizi di pagamento impegnati nell'Unione europea e negli Stati Uniti, può anch'essa contribuire alla lotta contro i contenuti illegali.</p>  <p>Inoltre, si devono contrastare le pratiche commerciali sleali di alcune imprese, in particolare l'utilizzo di comunicazioni commerciali discutibili o vietate. </p>  <p>D'altro canto, se emerge un problema nel contesto di un acquisto on-line, i consumatori devono avere a disposizione una soluzione rapida e poco onerosa. Le loro incertezze sulle azioni da intraprendere in caso di problemi rimangono un ostacolo fondamentale alla fiducia nei servizi on-line. Fino ad ora il ricorso ai tribunali non ha offerto una soluzione soddisfacente per la composizione delle controversie originate dalle transazioni commerciali on-line, in quanto le modalità giudiziarie classiche di composizione delle controversie comportano costi troppo elevati e tempi troppo lunghi<sup><a href="#sdfootnote51sym" name="sdfootnote51anc"><sup>51</sup></a></sup>. Occorre dunque potenziare l'efficacia dell'applicazione del diritto in generale e in particolare facilitare <b>la composizione delle controversie on-line</b>. I sistemi alternativi di composizione delle controversie<sup><a href="#sdfootnote52sym" name="sdfootnote52anc"><sup>52</sup></a></sup> sono strumenti più rapidi e meno onerosi da applicare per consentire uno sviluppo ottimale dei servizi on-line, tuttavia, attualmente sono ancora poco disponibili on-line, poco o mal conosciuti e non coprono tutti i settori. Per ovviare a questa situazione e in linea con l'Atto per il mercato unico, la Commissione ha proposto una direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e un regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori<sup><a href="#sdfootnote53sym" name="sdfootnote53anc"><sup>53</sup></a></sup>. Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno invitati ad adottare rapidamente queste proposte<sup><a href="#sdfootnote54sym" name="sdfootnote54anc"><sup>54</sup></a></sup>. La Commissione adotterà inoltre prossimamente un'iniziativa legislativa sulla composizione delle controversie tra imprese<sup><a href="#sdfootnote55sym" name="sdfootnote55anc"><sup>55</sup></a></sup>.</p>  <p>Infine, una condizione fondamentale per consolidare la fiducia nel mercato unico digitale è potenziarne la sicurezza. In un universo digitale interconnesso e interdipendente, gli attacchi cibernetici e i disfunzionamenti tecnici possono ripercuotersi molto rapidamente sulle infrastrutture con ripercussioni significative sull'economia e sulla società europee, oltre che sugli stessi cittadini. È quindi necessario attuare una politica efficace e concreta a livello dell'Unione europea. La Commissione proporrà così nel 2012 una strategia europea per la sicurezza di internet, tra i cui obiettivi troviamo tra l'altro quello di garantire che le infrastrutture create per la sicurezza di internet possano far fronte efficacemente agli attacchi cibernetici e ai disfunzionamenti tecnici, di testare periodicamente le loro capacità di reazione, scambiare informazioni, pianificare in anticipo i procedimenti da seguire e garantire l'attuazione di meccanismi di notifica alle autorità competenti. </p>  <ul>   <p><b>Principali azioni</b></p>    <p><i>La Commissione intraprenderà le seguenti azioni: </i></p> </ul>  <ol>   <li>     <p>adottare un'iniziativa orizzontale sulle procedure di notifica e azione (2012)<sup><a href="#sdfootnote56sym" name="sdfootnote56anc"><sup>56</sup></a></sup>;</p>   </li>    <li>     <p>proporre nel 2012 una strategia di insieme sulla sicurezza di internet in Europa allo scopo di predisporre una protezione più elevata contro gli attacchi cibernetici nell'UE. La creazione del centro europeo per la cibercriminalità entro il 2013 avrà in questo contesto una particolare importanza.</p>   </li> </ol>  <h4>Diffondere le reti a banda larga e le soluzioni tecnologiche avanzate</h4>  <p>L'ampliamento delle reti di comunicazione a banda larga è una condizione imprescindibile per lo sviluppo dei servizi on-line. Tuttavia l'Unione europea, che si è prefissata obiettivi ambiziosi nell'ambito dell'agenda digitale<sup><a href="#sdfootnote57sym" name="sdfootnote57anc"><sup>57</sup></a></sup>, denota un ritardo rispetto ai suoi concorrenti per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione di cui ha urgente bisogno.</p>  <p>Gli Stati membri devono mettere gli <b>investimenti nel settore della banda larga</b> al centro della loro strategia di crescita<sup><a href="#sdfootnote58sym" name="sdfootnote58anc"><sup>58</sup></a></sup>, in particolare dando attuazione a piani operativi in materia e procedendo al rapido recepimento nel diritto nazionale del quadro legislativo europeo sulle comunicazioni elettroniche riveduto, all'adattamento delle loro normative urbanistiche per limitare i costi di sviluppo, ricorrendo ai fondi disponibili nell'ambito della politica regionale o a strumenti previsti dal meccanismo per collegare l'Europa proposto dalla Commissione (ad esempio i prestiti obbligazionari)<sup><a href="#sdfootnote59sym" name="sdfootnote59anc"><sup>59</sup></a></sup>. La Commissione incoraggerà gli Stati membri a promuovere l'economia e la società digitale per garantire l'integrazione delle regioni rurali, isolate e ultraperiferiche alle reti di comunicazioni elettroniche. </p>  <p>D'altro canto, l'emergere di nuove modalità di consumo in linea, ad esempio il diffondersi di internet mobile (smartphone, tavolette) esige una <b>maggiore disponibilità di spettro radio.</b> Le ambizioni europee in fatto di crescita devono concretizzarsi con adeguati interventi in questo settore. In particolare, facendo seguito all'accordo politico concluso recentemente, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per la definizione del primo programma in materia di politica dello spettro radio<sup><a href="#sdfootnote60sym" name="sdfootnote60anc"><sup>60</sup></a></sup> dovrà essere attuata in tempi rapidi dopo la sua adozione da parte del legislatore europeo. È particolarmente importante, in effetti, garantire ai cittadini e alle imprese una migliore connettività in banda larga senza fili grazie ad un uso più efficace dello spettro, tra l'altro mediante l'uso condiviso dello spettro.</p>  <p>Oltre alle infrastrutture, l'Unione europea deve rispondere alle sfide poste dalle tecnologie avanzate. La cosiddetta<b> "informatica a nuvola" (</b><i><b>cloud computing</b></i><b>)</b>, in particolare, rappresenta un potenziale importante in termini di occupazione, produttività, soprattutto per le PMI, oltre che un potenziale di risparmio per tutti i settori. Nel 2012 la Commissione adotterà una strategia europea globale per l'informatica a "nuvola" che toccherà l'ambito giuridico, tecnico, la normalizzazione e comprenderà misure a favore della ricerca e dell'innovazione. </p>  <ul>   <p><b>Principali azioni</b></p>    <p><i>La Commissione intraprenderà le seguenti azioni: </i></p> </ul>  <ol>   <li>     <p>potenziare e agevolare lo sviluppo delle infrastrutture informatiche e di comunicazione nel 2012 attraverso: i) nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa, la preparazione di orientamenti per l'elaborazione di progetti di infrastrutture ad alta velocità; ii) nel quadro dei Fondi europei di coesione, la redazione di orientamenti per le strategie di specializzazione intelligente a cui è subordinato l'accesso ai Fondi regionali; iii) nel quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche, l'adozione di una raccomandazione sulla tariffazione dell'accesso nel mercato all'ingrosso, allo scopo di stimolare l'investimento nella diffusione della fibra e l'adozione di una revisione degli orientamenti del 2009 per gli aiuti di Stato in relazione alle reti a banda larga<sup><a href="#sdfootnote61sym" name="sdfootnote61anc"><sup>61</sup></a></sup> e, infine, iv) l'adozione di una guida delle tecniche di riduzione dei costi di costruzione con l'obiettivo del loro dimezzamento;</p>   </li>    <li>     <p>adottare una strategia di insieme sull'informatica a nuvola per stimolare questo settore e offrire la necessaria certezza del diritto agli operatori economici (2012); </p>   </li>    <li>     <p>adottare una comunicazione sull'uso condiviso dello spettro la quale dovrà comprendere una strategia per la promozione dell'accesso condiviso allo spettro nel mercato interno e permettere un dibattito politico strutturato sugli aspetti economici, tecnici e regolamentari delle diverse modalità di condivisione dello spettro (2012).</p>   </li> </ol>  <h3>Conclusione</h3>  <p>Negli ultimi decenni il commercio elettronico e i servizi in linea si sono sviluppati offrendo innumerevoli vantaggi ai cittadini e ai consumatori europei. Il loro eccezionale potenziale economico e sociale è ben lungi dall'essere stato raggiunto. </p>  <p>Una strategia europea decisa deve accompagnare e accelerare l'avvento della società e dell'economia digitali, rispondendo così alle attese dei cittadini e generando nuova crescita, con l'obiettivo di raddoppiare entro il 2015 la parte dell'economa di internet nel PIL europeo e le vendite on-line nel commercio al dettaglio europeo. Oltre a dar corso alle misure qui proposte per raggiungere questi obiettivi, si dovrà avere cura che le diverse iniziative siano coerenti e convergenti. In particolare, si dovrà fare in modo, conducendo un'analisi della problematica prima di qualsiasi nuova proposta, che nessuna nuova misura adottata a livello europeo crei nuovi ostacoli allo sviluppo dei servizi on-line. </p>  <p><a name="_CopyToNewDocument_"></a>Considerata la dimensione globale del commercio elettronico e dei servizi on-line, l'azione in seno all'Unione europea dovrà essere integrata da una partecipazione più attiva ai lavori degli organismi internazionali esistenti e da un adeguato coordinamento allo scopo di evitare che imprese europee operanti fuori dall'Unione europea e imprese di paesi terzi stabilite all'interno dell'Unione incontrino difficoltà create dalla frammentazione delle norme che le governano. </p>  <p>La Commissione europea seguirà da vicino l'evoluzione del settore dei servizi in linea e riferirà sui progressi compiuti nell'attuazione del presente piano d'azione mediante la pubblicazione di relazioni annuali, in concomitanza con le relazioni sull'applicazione della direttiva sul commercio elettronico e in coordinamento con il monitoraggio dell'Atto per il mercato unico e dell'Agenda digitale. La Commissione organizzerà una conferenza delle parti interessate nel 2013. Inoltre, in occasione della revisione intermedia dell'Agenda digitale, la Commissione valuterà i progressi compiuti rispetto alle azioni previste in tale agenda e, all'occorrenza, prenderà in esame nuove azioni per stimolare ulteriormente la società e l'economia digitali. </p>  <p>   <br />    <br />    <br />    <br />    <br />    <br /><a href="#sdfootnote1anc" name="sdfootnote1sym">1</a>Per "servizi on-line" in questo contesto si intendono servizi forniti a distanza, con mezzi elettronici, su richiesta del soggetto che riceve il servizio, e a fronte di un compenso. Pertanto tali servizi includono il commercio elettronico di beni (compresi i beni culturali, i medicinali) e servizi (compresi i giochi on-line), ma anche i social network, la formazione professionale a distanza ecc. Al contrario, i servizi on-line forniti dalle pubbliche amministrazioni non rientrano nella presente analisi. Per comodità, si parlerà di "servizi on-line", tranne nei casi in cui si farà esplicitamente riferimento al commercio elettronico. </p>  <p><a href="#sdfootnote2anc" name="sdfootnote2sym">2</a>Insieme delle attività legate alla creazione e allo sfruttamento delle reti di accesso a internet e i servizi proposti su internet (telecomunicazioni su protocollo internet (IP), produzione e mantenimento di materiale informatico destinato alla rete, attività di servizi informatici legate al web, tutte le attività supportate da internet, dal commercio elettronico alla pubblicità in linea).</p>  <p><a href="#sdfootnote3anc" name="sdfootnote3sym">3</a>"Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity" McKinsey Global Institute, maggio 2011, basato sui succitati paesi più Brasile, Cina e India.</p>  <p><a href="#sdfootnote4anc" name="sdfootnote4sym">4</a>È quanto avviene in Francia dal 2000. ?L'impact d'Internet sur l'économie française?, McKinsey, marzo 2011.</p>  <p><a href="#sdfootnote5anc" name="sdfootnote5sym">5</a>Vendite e acquisti effettuati su siti internet o con sistemi elettronici, escluso l'invio di ordini per e-mail inseriti manualmente (Definizione Eurostat e OCSE).</p>  <p><a href="#sdfootnote6anc" name="sdfootnote6sym">6</a>Euromonitor.</p>  <p><a href="#sdfootnote7anc" name="sdfootnote7sym">7</a>Quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori, Commissione europea, marzo 2011     <br /><u><a href="http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm"><font size="1">http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm</font></a></u></p>  <p><a href="#sdfootnote8anc" name="sdfootnote8sym">8</a>Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, marzo 2010.</p>  <p><a href="#sdfootnote9anc" name="sdfootnote9sym">9</a>Comunicazione della Commissione "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" COM(2010) 2020 definitivo.</p>  <p><a href="#sdfootnote10anc" name="sdfootnote10sym">10</a>"Turning local: from Madrid to Moscow, the Internet is going native" Boston Consulting Group, settembre 2011.</p>  <p><a href="#sdfootnote11anc" name="sdfootnote11sym">11</a>Comunicazione della Commissione "Un'agenda digitale europea" COM(2010) 245.</p>  <p><a href="#sdfootnote12anc" name="sdfootnote12sym">12</a>Per esempio le proposte di regolamento su un diritto comune europeo della vendita, di direttiva sulla risoluzione delle controversie dei consumatori o di revisione della direttiva sul riutilizzo delle informazioni del servizio pubblico. V. in proposito la relazione intermedia annuale del 22 dicembre 2011:<font size="1">      <br /><u><a href="http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/dae_annual_report_2011.pdf">http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/dae_annual_report_2011.pdf</a></u></font></p>  <p><a href="#sdfootnote13anc" name="sdfootnote13sym">13</a>COM(2009) 557.</p>  <p><a href="#sdfootnote14anc" name="sdfootnote14sym">14</a>COM(2011) 815 definitivo.</p>  <p><a href="#sdfootnote15anc" name="sdfootnote15sym">15</a>Si stima che se i consumatori acquistano on-line sul mercato domestico hanno una possibilità di scelta doppia rispetto a quella che avrebbero non acquistando affatto on-line. Se acquistano on-line nell'Unione europea, la loro possibilità di scelta arriva ad essere anche sedici volte più ampia.</p>  <p><a href="#sdfootnote16anc" name="sdfootnote16sym">16</a>Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Bringing e-commerce benefits to consumers", allegato 2 della presente comunicazione.</p>  <p><a href="#sdfootnote17anc" name="sdfootnote17sym">17</a>Se i venditori sono in grado di offrire una scelta più ampia, la somma totale delle vendite di prodotti oggetto di una domanda debole o con un volume di vendite scarso può rappresentare una quota di mercato pari o superiore a quella dei prodotti più venduti.</p>  <p><a href="#sdfootnote18anc" name="sdfootnote18sym">18</a>"L'impact environnemental de l'achat sur internet" Estia e Médiamétrie//NetRatings per la FEVAD, giugno 2009.</p>  <p><a href="#sdfootnote19anc" name="sdfootnote19sym">19</a>Weber, Koomey, Matthews "The energy and climate change impact of different music delivery methods", Final report to Microsoft Corporation and Intel Corporation.</p>  <p><a name="DQCErrorScope4B877B4B16984C6C8AB0271D944"></a><a href="#sdfootnote20anc" name="sdfootnote20sym">20</a>Comunicazione della Commissione "L'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita" COM(2011) 206 definitivo.</p>  <p><a href="#sdfootnote21anc" name="sdfootnote21sym">21</a>La Commissione farà in modo che qualunque intervento avviato nel quadro della presente comunicazione rispetti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p>  <p><a href="#sdfootnote22anc" name="sdfootnote22sym">22</a>Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. La direttiva mira a promuovere lo sviluppo di tali servizi in special modo mediante l'applicazione della clausola del paese d'origine, degli obblighi di informazione del consumatore, di una regolamentazione delle comunicazioni commerciali in linea e delle disposizioni relative ai contratti elettronici e alla responsabilità dei prestatori intermedi di internet. </p>  <p><a href="#sdfootnote23anc" name="sdfootnote23sym">23</a>Si tratta di un'applicazione in linea sicura e multilingue, che facilita la comunicazione tra le autorità competenti dello Spazio economico europeo.</p>  <p><a href="#sdfootnote24anc" name="sdfootnote24sym">24</a>Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.</p>  <p><a href="#sdfootnote25anc" name="sdfootnote25sym">25</a>Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 102 del 23.4. 2010, pag. 1.</p>  <p><a href="#sdfootnote26anc" name="sdfootnote26sym">26</a>COM(2011) 222 definitivo.</p>  <p><a href="#sdfootnote27anc" name="sdfootnote27sym">27</a>Le vendite di musica digitale rappresentano il 19% del totale in Europa, contro il 50% negli Stati Uniti e il 25% in Giappone (IFPI Recording Industry in Numbers, 2011).</p>  <p><a href="#sdfootnote28anc" name="sdfootnote28sym">28</a>Comunicazione della Commissione "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale - Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa", COM(2011) 287 definitivo.</p>  <p><a href="#sdfootnote29anc" name="sdfootnote29sym">29</a>COM (2011) 851 definitivo.</p>  <p><a href="#sdfootnote30anc" name="sdfootnote30sym">30</a>Ad esempio, per quanto riguarda i servizi, le imprese devono conoscere le soglie definite a livello nazionale oltre le quali sono tenute a registrarsi nello Stato membro in cui viene realizzata la vendita e quindi a sostenere l'onere amministrativo che ciò comporta.</p>  <p><a href="#sdfootnote31anc" name="sdfootnote31sym">31</a>Sentenza del 4 ottobre 2001, cause riunite C-403/08 e C-429/08. La sentenza ha constatato che l'importazione, la vendita e l'utilizzo transfrontaliero di un abbonamento a una televisione satellitare non possono essere vietati in applicazione del principio della libera prestazione di servizi.</p>  <p><a href="#sdfootnote32anc" name="sdfootnote32sym">32</a>A titolo di esempio, solo il 29% dei commercianti sa dove cercare informazioni o ragguagli sulla normativa in materia di tutela dei consumatori vigente in altri paesi europei. Il 72% dei venditori a distanza non conosce la durata esatta del termine di recesso per la vendita a distanza nel suo stesso paese. Fonte: Flash Eurobarometer 300, Retailers attitudes towards cross-border trade and consumer protection, 2011.</p>  <p><a href="#sdfootnote33anc" name="sdfootnote33sym">33</a>Consumer market study on the functioning of e-commerce and internet market and selling techniques in the retail of goods, CIVIC consulting, 2011. </p>  <p><a href="#sdfootnote34anc" name="sdfootnote34sym">34</a>Cross-border online shopping: how safe and easy is it? ECC-Net, ottobre 2011.</p>  <p><a href="#sdfootnote35anc" name="sdfootnote35sym">35</a>Ad esempio, l'accettazione esplicita delle condizioni generali di vendita, la conferma d'ordine sia per e-mail che a video, ecc.</p>  <p><a href="#sdfootnote36anc" name="sdfootnote36sym">36</a>Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64. </p>  <p><a href="#sdfootnote37anc" name="sdfootnote37sym">37</a>Agenda del consumatore europeo, azione 17, Allegato della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2012, COM(2011) 777 definitivo/2.</p>  <p><a href="#sdfootnote38anc" name="sdfootnote38sym">38</a>Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.</p>  <p><a href="#sdfootnote39anc" name="sdfootnote39sym">39</a>Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno, COM(2011) 128 definitivo.</p>  <p><a href="#sdfootnote40anc" name="sdfootnote40sym">40</a>Su quasi 15 000 siti di gioco attivi in Europa alcuni anni fa, più dell'85% operava senza alcuna licenza. Fonte: Cyber-criminality dans le jeu en ligne, libro bianco di CERT-LEXSI, (Laboratoire d'Expertise en Securité Informatique), luglio 2006.</p>  <p><a href="#sdfootnote41anc" name="sdfootnote41sym">41</a>Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, GU L 174 dell'1.7.2011, pag 74.</p>  <p><a href="#sdfootnote42anc" name="sdfootnote42sym">42</a>Convenzione del 28 ottobre 2011 relativa alla contraffazione di prodotti medicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica. </p>  <p><a href="#sdfootnote43anc" name="sdfootnote43sym">43</a>Consiglio GAI del 9 e 10 giugno 2011.</p>  <p><a href="#sdfootnote44anc" name="sdfootnote44sym">44</a>L'agenda digitale europea citata individua nella sicurezza dei pagamenti, nella fiducia, nel rispetto della vita privata e nella mancanza di accesso le principali fonti di preoccupazione per i consumatori che desiderano acquistare on-line. </p>  <p><a href="#sdfootnote45anc" name="sdfootnote45sym">45</a>Eurostat, indagine sulle famiglie 2009.</p>  <p><a href="#sdfootnote46anc" name="sdfootnote46sym">46</a>I pagamenti su internet sono spesso effettuati utilizzando carte di debito o di credito, soluzioni di pagamento elettronico o via telefono (pagamenti tramite dispositivi mobili).</p>  <p><a href="#sdfootnote47anc" name="sdfootnote47sym">47</a>Principio di "privacy by design". </p>  <p><a href="#sdfootnote48anc" name="sdfootnote48sym">48</a>Eurostat, indagine sulle famiglie 2009.</p>  <p><a href="#sdfootnote49anc" name="sdfootnote49sym">49</a>Le procedure di notifica e intervento sono le procedure seguite dai prestatori intermedi di internet per agire contro i contenuti illeciti in seguito al ricevimento di una notifica. L'azione dell'intermediario può ad es. essere il ritiro dei contenuti illeciti, il blocco degli stessi o l'invio di una richiesta di ritiro volontario alle persone che li hanno messi in rete. Quest'iniziativa non dovrà pregiudicare iniziative più dettagliate in determinati ambiti, ma dovrebbe anzi incoraggiarle. In quest'ottica si situa il protocollo europeo firmato nel maggio 2011 tra alcuni importantissimi soggetti interessati e piattaforme di vendita on-line di prodotti contraffatti: il protocollo esige, oltre a un sistema di notifica e ritiro, un'azione contro le infrazioni ripetute e misure preventive e proattive. </p>  <p>Cfr.<font size="1"> <u><a href="http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf">http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf</a></u></font></p>  <p><a href="#sdfootnote50anc" name="sdfootnote50sym">50</a>Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.</p>  <p><a href="#sdfootnote51anc" name="sdfootnote51sym">51</a>E questo malgrado esista un procedimento europeo di composizione delle controversie di modesta entità; cfr. il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1. </p>  <p><a href="#sdfootnote52anc" name="sdfootnote52sym">52</a>Noti con la denominazione Alternative dispute resolution (ADR)/On line dispute resolution (ODR).</p>  <p><a href="#sdfootnote53anc" name="sdfootnote53sym">53</a>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), COM(2011) 793 e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori), COM(2011) 794. </p>  <p><a href="#sdfootnote54anc" name="sdfootnote54sym">54</a>Le proposte ADR e ODR fanno parte delle 12 azioni chiave individuate dall'Atto per il mercato unico che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già accettato di far passare con procedura accelerata, (Analisi annuale della crescita 2012, COM(2011) 815 definitivo).</p>  <p><a href="#sdfootnote55anc" name="sdfootnote55sym">55</a><sup> </sup>Proposta sulla composizione in linea delle controversie tra imprese prevista nel 2012. </p>  <p><a href="#sdfootnote56anc" name="sdfootnote56sym">56</a>La natura dell'iniziativa verrà stabilita sulla base di uno studio di impatto. </p>  <p><a href="#sdfootnote57anc" name="sdfootnote57sym">57</a>Accesso a connessioni con velocità superiori a 30 Mb/s per tutti i cittadini europei e abbonamento a connessioni con velocità superiori a 100 Mb/s per almeno il 50% delle famiglie nel 2020.</p>  <p><a href="#sdfootnote58anc" name="sdfootnote58sym">58</a>Come per tutte le iniziative indicate nella presente comunicazione, ferme restando le regole in materia di aiuti di Stato.</p>  <p><a href="#sdfootnote59anc" name="sdfootnote59sym">59</a>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, adottata il 19 ottobre 2011, COM(2011) 665 definitivo.</p>  <p><a href="#sdfootnote60anc" name="sdfootnote60sym">60</a>COM(2010) 471 definitivo.</p>  <p><a href="#sdfootnote61anc" name="sdfootnote61sym">61</a>Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.     <br />    <br />    <br />    <br />    <br /></p>  <p>Fonte: Unione europea, <a href="http://eur-lex.europa.eu/">http://eur-lex.europa.eu/</a></p>  <p>Fa fede unicamente la legislazione europea pubblicata nell'edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</p>  <p>   <br />    <br />    <br />Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su <a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti">Facebook</a></p>  <p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><img border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></a></p>  <p><strong>     <br />      <br />      <br />      <br />      <br /><a href="http://www.iusreporter.it/">www.iusreporter.it</a></strong>     <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie     <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>     <br />Testi senza carattere di ufficialità</p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=350]]></link>
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	<dc:date>2012-02-12T18:42:28+01:00</dc:date>
	<dc:creator>admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Europa (Copyright immagine svilen001)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/europa.jpg" width="165" height="120" /></a> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</strong>    <br />    <br />Gazzetta ufficiale n. L 304 del 22/11/2011    <br /></p>  <p>   <br />    <br />IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</p>  <p>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,</p>  <p>vista la proposta della Commissione europea,</p>  <p>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],</p>  <p>visto il parere del Comitato delle regioni [2],</p>  <p>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],</p>  <p>considerando quanto segue:</p>  <p>(1) La direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali [4], e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [5], stabiliscono una serie di diritti contrattuali dei consumatori.</p>  <p>(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste due direttive con una direttiva unica. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire norme standard per gli aspetti comuni dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali distanziandosi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive e consentendo, al contempo, agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti.</p>  <p>(3) L'articolo 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono che l'Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 del medesimo.</p>  <p>(4) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.</p>  <p>(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via Internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi, ad esempio servizi pubblici, è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli professionisti) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.</p>  <p>(6) Talune disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sui professionisti e sui consumatori. Tali disparità aumentano i costi di adempimento per i professionisti che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. Un'eccessiva frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno.</p>  <p>(7) L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell'Unione. Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell'Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l'Unione.</p>  <p>(8) Gli aspetti normativi da armonizzare dovrebbero riguardare esclusivamente i contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Pertanto, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro, contratti relativi ai diritti di successione, contratti relativi al diritto di famiglia e contratti relativi alla costituzione ed allo statuto della società o accordi di partenariato.</p>  <p>(9) La presente direttiva stabilisce norme sulle informazioni da fornire per i contratti a distanza, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti diversi dalle due tipologie appena menzionate. La presente direttiva disciplina altresì il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e armonizza talune disposizioni concernenti l'esecuzione e altri aspetti dei contratti tra imprese e consumatori.</p>  <p>(10) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [6].</p>  <p>(11) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni dell'Unione relative a settori specifici, quali i medicinali per uso umano, i dispositivi medici, la vita privata e le comunicazioni elettroniche, i diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, l'etichettatura dei prodotti alimentari e il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale.</p>  <p>(12) Gli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva dovrebbero completare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno [7], e dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") [8]. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di imporre obblighi di informazione aggiuntivi applicabili ai prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio.</p>  <p>(13) Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese. Analogamente, gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva ai contratti che non sono contratti a distanza ai sensi della presente direttiva, ad esempio poiché non sono conclusi nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza. Inoltre, gli Stati membri possono altresì mantenere o introdurre disposizioni nazionali su questioni non specificamente trattate dalla presente direttiva, quali regole supplementari in materia di contratti di vendita, anche per quanto concerne la consegna dei beni o i requisiti relativi alla fornitura di informazioni durante la vigenza del contratto.</p>  <p>(14) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la legislazione nazionale che disciplina, ad esempio, la conclusione o la validità di un contratto (ad esempio nel caso di vizio del consenso). Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto nazionale con riferimento ai rimedi generali previsti dal diritto contrattuale, le norme sull'ordine pubblico economico, ad esempio le norme sui prezzi eccessivi o esorbitanti, e le norme sulle transazioni giuridiche non etiche.</p>  <p>(15) La presente direttiva non dovrebbe armonizzare i requisiti linguistici applicabili ai contratti stipulati con i consumatori. Pertanto, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale e alle clausole contrattuali.</p>  <p>(16) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di assistenza legale quali le norme relative ad una persona che agisce in nome o per conto del professionista (quale un agente o un fiduciario). In questo settore rimangono competenti gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i professionisti, sia pubblici che privati.</p>  <p>(17) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore.</p>  <p>(18) La presente direttiva non pregiudica la libertà degli Stati membri di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali sono i servizi che considerano di interesse economico generale, le modalità di organizzazione e finanziamento di tali servizi, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, e gli obblighi specifici cui dovrebbero essere soggetti.</p>  <p>(19) Per contenuto digitale s'intendono i dati prodotti e forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo. I contratti per la fornitura di contenuto digitale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Se fornito su un supporto materiale, quale un CD o un DVD, il contenuto digitale dovrebbe essere considerato un bene ai sensi della presente direttiva. Analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, i contratti per la fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale non dovrebbero essere considerati ai sensi della presente direttiva né un contratto di vendita né un contratto di servizi. Per tali contratti il consumatore dovrebbe godere del diritto di recesso, salvo che egli abbia acconsentito che l'esecuzione del contratto avesse inizio durante il periodo di recesso e abbia riconosciuto che, così facendo, avrebbe perso il diritto di recesso dal contratto. Oltre agli obblighi generali di informazione, il professionista dovrebbe informare il consumatore in merito alla funzionalità e alla interoperabilità pertinente del contenuto digitale. Il concetto di funzionalità dovrebbe riferirsi ai modi in cui il contenuto digitale può essere utilizzato, ad esempio per lo studio del comportamento dei consumatori; esso dovrebbe inoltre fare riferimento all'assenza o alla presenza di restrizioni tecniche quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali e la codifica regionale. Il concetto di interoperabilità pertinente intende descrivere le informazioni relative all'ambiente tipo di hardware e software compatibile con il contenuto digitale, ad esempio il sistema operativo, la versione necessaria e talune caratteristiche dell'hardware. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni in materia di contenuto digitale e presentare, se necessario, una proposta legislativa per trattare questo argomento.</p>  <p>(20) La definizione di contratto a distanza dovrebbe coprire tutti i casi in cui è concluso un contratto tra consumatore e professionista nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, Internet, telefono o fax), fino al momento della conclusione del contratto incluso. Tale definizione dovrebbe anche includere le situazioni in cui il consumatore si limita a visitare i locali commerciali per raccogliere informazioni sui beni o i servizi e successivamente negozia e conclude il contratto a distanza. D'altro canto, un contratto negoziato nei locali del professionista e concluso definitivamente mediante comunicazione a distanza non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza, così come non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza il contratto avviato mediante comunicazione a distanza ma concluso definitivamente nei locali del professionista. Analogamente, il concetto di contratto a distanza non dovrebbe comprendere prenotazioni effettuate da un consumatore attraverso mezzi di comunicazione a distanza per richiedere la prestazione di un servizio da parte di un professionista, come nel caso di un consumatore che telefoni per chiedere un appuntamento da un parrucchiere. Il concetto di regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza dovrebbe comprendere quei regimi offerti da un terzo diverso dal professionista ma utilizzati da quest'ultimo, come una piattaforma online. Dovrebbero tuttavia rimanere esclusi i casi in cui i siti web offrono informazioni solo sul professionista, sui beni e/o servizi che presta e sui suoi dati di contatto.</p>  <p>(21) Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. Fuori dei locali commerciali il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto o meno la visita del professionista. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe comprendere anche le situazioni in cui il consumatore è avvicinato personalmente e singolarmente fuori dei locali commerciali ma il contratto è concluso immediatamente dopo nei locali del professionista o mediante comunicazione a distanza. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali non comprende le situazioni in cui i professionisti si recano inizialmente al domicilio del consumatore con l'unico scopo di fare delle misurazioni o di fornire una stima senza alcun impegno da parte del consumatore e in cui il contratto è successivamente concluso in un secondo momento nei locali commerciali del professionista o tramite mezzi di comunicazione a distanza sulla base della stima del professionista. In detti casi, il contratto non è concluso immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato dal professionista se il consumatore ha avuto tempo di riflettere sulla stima fornita dal professionista prima della conclusione del contratto. Gli acquisti effettuati durante un'escursione organizzata dal professionista durante la quale è effettuata la promozione e la vendita dei prodotti acquistati dovrebbero essere considerati contratti negoziati fuori dei locali commerciali.</p>  <p>(22) I locali commerciali dovrebbero includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi, chioschi o camion) che serva da luogo permanente o abituale di commercio per il professionista. I chioschi di vendita al mercato o in una fiera dovrebbero essere considerati locali commerciali se soddisfano tale condizione. I locali adibiti alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività a carattere stagionale, per esempio durante la stagione turistica in una località sciistica o balneare, dovrebbero essere considerati locali commerciali in quanto il professionista svolge la sua attività in tali locali in modo abituale. Spazi accessibili al pubblico, quali strade, centri commerciali, spiagge, impianti sportivi e trasporti pubblici, che il professionista utilizza a carattere eccezionale per le sue attività commerciali, nonché domicili privati o il posto di lavoro, non dovrebbero essere considerati locali commerciali. I locali commerciali di una persona che agisce in nome o per conto del professionista quale definito nella presente direttiva, dovrebbero essere considerati locali commerciali ai sensi della presente direttiva.</p>  <p>(23) I supporti durevoli dovrebbero permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista. Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica.</p>  <p>(24) Un'asta pubblica implica che professionisti e consumatori partecipano all'asta di persona o viene loro data la possibilità di parteciparvi. I beni o servizi sono offerti dal professionista al consumatore mediante una procedura di offerte autorizzata per legge in taluni Stati membri, a offrire beni o servizi in una vendita pubblica. L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei beni o servizi. L'uso, a fini d'asta, di piattaforme online messe a disposizione di consumatori e professionisti non dovrebbe essere considerato un'asta pubblica ai sensi della presente direttiva.</p>  <p>(25) I contratti relativi al teleriscaldamento dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas od elettricità. Per teleriscaldamento si intende la fornitura di calore, anche sotto forma di vapore o di acqua calda, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici tramite un sistema di trasmissione e distribuzione, al fine di riscaldarli.</p>  <p>(26) I contratti relativi al trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili o alla creazione o all'acquisizione di tali beni immobili o di tali diritti, i contratti per la costruzione di nuovi edifici, per la trasformazione sostanziale di edifici esistenti nonché i contratti per la locazione di alloggi a scopo residenziale sono già soggetti a una serie di requisiti specifici nella legislazione nazionale. Tali contratti includono ad esempio la vendita di immobili ancora da progettare e la locazione finanziaria con opzione di acquisto (hire-purchase). Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per detti contratti che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito d'applicazione. Una trasformazione sostanziale è una trasformazione paragonabile alla costruzione di un nuovo edificio, per esempio quando viene conservata solo la facciata di un vecchio edificio. I contratti di servizi, in particolare quelli relativi alla costruzione di annessi di edifici (ad esempio un garage o una veranda) e quelli relativi alla riparazione e ristrutturazione di edifici diverse dalla trasformazione sostanziale, dovrebbero rientrare nel'ambito di applicazione della presente direttiva, così come i contratti relativi ai servizi di un agente immobiliare e quelli relativi alla locazione di alloggi a scopo non residenziale.</p>  <p>(27) I servizi di trasporto contemplano il trasporto di passeggeri e il trasporto di merci. Il trasporto di passeggeri dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto è già soggetto ad altra legislazione dell'Unione oppure, nel caso dei trasporti pubblici e dei taxi, a normative a livello nazionale. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva di protezione dei consumatori in caso di tariffe eccessive per l'utilizzo di mezzi di pagamento o in caso di costi occulti dovrebbero essere applicate anche ai contratti di trasporto di passeggeri. Per quanto riguarda il trasporto di merci e il noleggio di autovetture che costituiscono servizi, i consumatori dovrebbero beneficiare della protezione prevista della presente direttiva, ad eccezione del diritto di recesso.</p>  <p>(28) Al fine di evitare oneri amministrativi sui professionisti, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva quando beni o servizi di minor valore sono venduti fuori dei locali commerciali. La soglia monetaria dovrebbe essere fissata ad un livello sufficientemente basso da escludere solo gli acquisti di lieve entità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire tale valore nella propria legislazione nazionale purché non sia superiore a 50 EUR. Qualora due o più contratti con oggetto correlato siano conclusi allo stesso tempo dal consumatore, il costo totale dovrebbe essere tenuto in considerazione ai fini dell'applicazione di tale soglia.</p>  <p>(29) I servizi sociali hanno caratteristiche fondamentalmente distinte che sono rispecchiate nelle normative specifiche al settore, in parte a livello di Unione ed in parte a livello nazionale. I servizi sociali comprendono, da un lato, i servizi per le persone particolarmente svantaggiate o a basso reddito nonché i servizi per persone e famiglie che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine e, dall'altro, i servizi per tutte le persone che hanno esigenze particolari di assistenza, sostegno, protezione o incoraggiamento in una fase particolare della vita. I servizi sociali comprendono, tra gli altri, i servizi per i bambini e i giovani, i servizi di assistenza per le famiglie, per i genitori soli e le persone anziane e i servizi per i migranti. I servizi sociali comprendono servizi di assistenza sia a breve che a lungo termine, ad esempio servizi prestati da fornitori di assistenza a domicilio o prestati in istituti di residenza assistita e in residenze per anziani ("nursing homes"). I servizi sociali non comprendono solo quelli forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato ma anche quelli forniti da operatori privati. Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per i servizi sociali, che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito di applicazione.</p>  <p>(30) L'assistenza sanitaria richiede norme speciali a causa della sua complessità tecnica, della sua importanza quale servizio di interesse generale nonché dei notevoli finanziamenti pubblici. L'assistenza sanitaria è definita nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera [9] come "servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici". Un professionista della sanità è definito in detta direttiva come un medico, un infermiere responsabile dell'assistenza generale, un odontoiatra, un'ostetrica o un farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [10], o un altro professionista che eserciti attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, o una persona che sia considerata un professionista sanitario ai sensi della legislazione dello Stato membro di cura. Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per l'assistenza sanitaria, che dovrebbe pertanto essere esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva stessa.</p>  <p>(31) I giochi d'azzardo dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Le attività d'azzardo sono quelle che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare altre misure, anche più rigorose, di protezione dei consumatori in relazione a dette attività.</p>  <p>(32) La legislazione dell'Unione esistente, tra l'altro nell'ambito dei servizi finanziari per i consumatori, dei viaggi tutto compreso e delle multiproprietà, contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Per questo motivo la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contratti in detti settori. Per quanto riguarda i servizi finanziari, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad ispirarsi alla legislazione dell'Unione esistente in materia, in fase di legiferazione in settori che non sono regolamentati a livello di Unione, in modo tale da garantire la parità di condizioni per tutti i consumatori e per tutti i contratti relativi ai servizi finanziari.</p>  <p>(33) Il professionista dovrebbe essere tenuto ad informare il consumatore in anticipo di qualsiasi accordo che preveda il pagamento di un acconto da parte del consumatore al professionista, incluso un accordo in cui un importo viene trattenuto mediante la carta di credito o di debito del consumatore.</p>  <p>(34) Prima che il consumatore assuma gli obblighi derivanti da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, da un contratto diverso dalle due tipologie appena menzionate o da una corrispondente offerta, il professionista dovrebbe fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili. Nella fornitura di tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei consumatori che sono particolarmente vulnerabili a motivo della loro infermità mentale, fisica o psicologica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere. Tuttavia, la presa in considerazione di tali esigenze specifiche non dovrebbe condurre a discrepanze nei livelli di tutela dei consumatori.</p>  <p>(35) Le informazioni che il professionista deve fornire al consumatore dovrebbero essere obbligatorie e non dovrebbero essere modificate. Tuttavia, le parti contraenti dovrebbero poter concordare espressamente la modifica del contenuto del contratto conseguentemente concluso, ad esempio le disposizioni per la consegna.</p>  <p>(36) Nel caso dei contratti a distanza, gli obblighi di informazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media, come la limitazione del numero di caratteri su taluni schermi di telefoni mobili o il limite di tempo per gli spot televisivi. In tali casi il professionista dovrebbe conformarsi ad un insieme minimo di obblighi di informazione e rinviare il consumatore a un'altra fonte di informazione, ad esempio fornendo un numero di telefono gratuito o un link ipertestuale ad una pagina web del professionista dove le informazioni pertinenti sono direttamente e facilmente accessibili. Per quanto concerne l'obbligo di informare il consumatore in merito al costo della restituzione di beni che, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta, esso sarà considerato ottemperato, ad esempio, se il professionista specifica un vettore (come il vettore cui ha commissionato la consegna del bene) e un importo relativo al costo per la restituzione dei beni. Quando il professionista non può ragionevolmente calcolare il costo della restituzione dei beni in anticipo, ad esempio perché non è lui ad occuparsi della restituzione dei beni, dovrebbe fornire una dichiarazione in cui precisa che tale costo può essere addebitato al consumatore e che la sua entità può essere elevata, accompagnata da una stima ragionevole del costo massimo che potrebbe essere basata sul costo della consegna al consumatore.</p>  <p>(37) Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, dovrebbe godere di un diritto di recesso. Per lo stesso motivo, al consumatore dovrebbe essere consentito di testare e ispezionare i beni che ha acquistato nella misura necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il consumatore dovrebbe disporre del diritto di recesso in virtù del potenziale elemento di sorpresa e/o di pressione psicologica. Il recesso dal contratto dovrebbe porre termine all'obbligo delle parti contraenti di eseguire il contratto.</p>  <p>(38) I siti Internet di commercio elettronico dovrebbero indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.</p>  <p>(39) È importante garantire che, nei contratti a distanza conclusi tramite siti web, il consumatore sia in grado di leggere e comprendere nella loro interezza i principali elementi del contratto prima di inoltrare l'ordine. A tal fine è opportuno che la presente direttiva disponga che detti elementi siano visualizzati nell'immediata prossimità della conferma necessaria per l'inoltro dell'ordine. È altresì importante garantire che, in tali situazioni, il consumatore possa determinare il momento in cui si assume l'obbligo di pagare il professionista. È opportuno pertanto attirare in modo specifico l'attenzione del consumatore, mediante una formulazione inequivocabile, sul fatto che l'inoltro di un ordine comporta l'obbligo di pagare il professionista.</p>  <p>(40) I diversi termini di recesso tra Stati membri e per i contratti a distanza e i contratti fuori dei locali commerciali sono causa di incertezza giuridica e di costi di adempimento. Lo stesso termine di recesso dovrebbe applicarsi a tutti i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Nel caso dei contratti di servizio, il periodo di recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo la conclusione del contratto. Nel caso dei contratti di vendita, il periodo di recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo quello in cui il consumatore o un terzo diverso dal vettore e indicato dal consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere in grado di esercitare il diritto di recesso prima di acquisire il possesso fisico dei beni. Quando il consumatore ordina beni multipli con un solo ordine ma essi sono consegnati separatamente, il periodo di recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo quello in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene. Quando i beni sono consegnati in lotti o pezzi multipli, il periodo di recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo il momento in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.</p>  <p>(41) Per garantire la certezza giuridica è opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [11], si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva. Tutti i termini contenuti nella presente direttiva dovrebbero quindi essere intesi come espressi in giorni di calendario. Se un termine espresso in giorni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non dovrebbe essere considerato incluso nel termine.</p>  <p>(42) Le disposizioni relative al diritto di recesso dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di estinzione o inapplicabilità del contratto o la possibilità per il consumatore di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali prima del termine stabilito nel contratto.</p>  <p>(43) Se il professionista non ha adeguatamente informato il consumatore prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il termine di recesso dovrebbe essere prorogato. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica per quanto riguarda la durata del periodo di recesso, è opportuno introdurre un limite di dodici mesi.</p>  <p>(44) Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono fonte di costi per i professionisti che vendono a livello transfrontaliero. L'introduzione di un modulo tipo armonizzato di recesso che il consumatore possa utilizzare dovrebbe semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica. Per questi motivi gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'aggiungere prescrizioni relative alla presentazione al modulo tipo dell'Unione riguardanti, ad esempio, la dimensione dei caratteri. Tuttavia, il consumatore dovrebbe restare libero di recedere con parole proprie, purché la dichiarazione con cui esplicita la sua decisione di recedere dal contratto al professionista sia inequivocabile. Una lettera, una telefonata o il rinvio dei beni con una chiara dichiarazione potrebbero soddisfare tale condizione, ma l'onere della prova dell'avvenuto recesso entro i termini stabiliti nella direttiva dovrebbe incombere al consumatore. Per tale motivo, è nell'interesse del consumatore avvalersi di un supporto durevole quando comunica al professionista il proprio recesso.</p>  <p>(45) Poiché l'esperienza dimostra che molti consumatori e professionisti preferiscono comunicare tramite il sito web del professionista, ci dovrebbe essere la possibilità per il professionista di offrire al consumatore l'opzione di compilare un modulo tipo di recesso sul sito web. In questo caso il professionista dovrebbe fornire senza indugio una conferma di ricevimento ad esempio per posta elettronica.</p>  <p>(46) Nel caso in cui il consumatore receda dal contratto, il professionista dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono le spese a carico del professionista per consegnare il bene al consumatore. Il rimborso non dovrebbe avvenire mediante buoni, salvo che il consumatore abbia utilizzato buoni nella transazione iniziale o ne abbia espressamente accettato l'uso. Se il consumatore sceglie espressamente un determinato tipo di consegna (ad esempio consegna rapida in 24 ore), sebbene il professionista abbia offerto un tipo di consegna comune e generalmente accettato con costi di consegna minori, la differenza tra i costi dei due tipi di consegna è a carico del consumatore.</p>  <p>(47) Alcuni consumatori esercitano il proprio diritto di recesso dopo aver utilizzato i beni oltre quanto necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. In tal caso il consumatore non dovrebbe perdere il diritto di recesso, ma dovrebbe essere responsabile della diminuzione del valore dei beni. Per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni il consumatore dovrebbe solo manipolarli e ispezionarli nello stesso modo in cui gli sarebbe consentito farlo in un negozio. Ad esempio, il consumatore dovrebbe solo provare un indumento, senza poterlo indossare. Di conseguenza, durante il periodo di recesso il consumatore dovrebbe manipolare e ispezionare i beni con la dovuta diligenza. Gli obblighi del consumatore in caso di recesso non dovrebbero scoraggiare il consumatore dall'esercitare il proprio diritto di recesso.</p>  <p>(48) Il consumatore dovrebbe essere obbligato a restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al professionista della sua decisione di recedere dal contratto. In situazioni in cui il professionista o il consumatore non adempiano agli obblighi relativi all'esercizio del diritto di recesso, si dovrebbero applicare le sanzioni previste dalla legislazione nazionale conformemente alla presente direttiva nonché le disposizioni del diritto contrattuale.</p>  <p>(49) È opportuno prevedere alcune eccezioni al diritto di recesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dei locali commerciali. Un diritto di recesso potrebbe essere inappropriato ad esempio vista la natura di taluni beni o servizi. È il caso ad esempio di un vino fornito molto tempo dopo la conclusione di un contratto di natura speculativa in cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato ("vin en primeur"). Il diritto di recesso non dovrebbe applicarsi né ai beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore né a quelli chiaramente personalizzati, quali tende su misura, né alla fornitura di combustibile, ad esempio, che è un bene per natura inseparabile da altri beni dopo la consegna. La concessione di un diritto di recesso al consumatore potrebbe essere inappropriata anche nel caso di taluni servizi per i quali la conclusione del contratto implica l'accantonamento di disponibilità che il professionista potrebbe avere difficoltà a recuperare, se fosse esercitato il diritto di recesso. Sarebbe il caso, ad esempio, delle prenotazioni alberghiere o relative a case di vacanza, o a eventi culturali o sportivi.</p>  <p>(50) Da un lato, il consumatore dovrebbe usufruire del suo diritto di recesso anche nel caso in cui abbia chiesto la prestazione dei servizi prima della fine del periodo di recesso. Dall'altro, se il consumatore esercita il diritto di recesso, il professionista dovrebbe essere sicuro di venire adeguatamente pagato per il servizio fornito. Il calcolo dell'importo proporzionale dovrebbe basarsi sul prezzo concordato nel contratto salvo che il consumatore dimostri che il prezzo totale è di per sé sproporzionato, nel qual caso l'importo da pagare è calcolato sulla base del valore di mercato del servizio fornito. Il valore di mercato dovrebbe essere definito facendo un confronto con il prezzo di un servizio equivalente prestato da altri professionisti alla data di conclusione del contratto. Pertanto, il consumatore dovrebbe chiedere la prestazione dei servizi prima della fine del periodo di recesso facendone esplicita richiesta e, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, su un supporto durevole. Analogamente, il professionista dovrebbe informare il consumatore, su un supporto durevole, di qualsiasi obbligo di pagamento dei costi corrispondenti ai servizi già prestati. Per i contratti che hanno per oggetto sia beni che servizi, le norme sulla restituzione dei beni di cui alla presente direttiva si dovrebbero applicare agli aspetti relativi ai beni mentre il regime di compensazione per i servizi si applica agli aspetti relativi ai servizi.</p>  <p>(51) Le principali difficoltà incontrate dai consumatori, e una delle più importanti fonti di controversie con i professionisti, riguardano la consegna dei beni, inclusi quelli che sono persi o danneggiati durante il trasporto, e la consegna parziale o tardiva. È opportuno quindi chiarire e armonizzare le norme nazionali relative al momento in cui dovrebbe avvenire la consegna. Occorre che il luogo e le modalità di consegna nonché le norme relative alla determinazione delle condizioni e del momento del trasferimento della proprietà dei beni, rimangano soggetti alla legislazione nazionale e pertanto non siano pregiudicate dalla presente direttiva. Le norme in materia di consegna di cui alla presente direttiva dovrebbero comprendere la possibilità per il consumatore di consentire a un terzo di acquisire per suo conto il possesso fisico o il controllo dei beni. È opportuno considerare il consumatore come avente il controllo dei beni quando egli, o un terzo da lui indicato, ha accesso ai beni per utilizzarli come proprietario, ovvero ha la possibilità di rivenderli (ad esempio, quando ha ricevuto le chiavi o ha preso possesso dei documenti di proprietà).</p>  <p>(52) Nel contesto dei contratti di vendita, la consegna dei beni può avvenire in modi diversi, o immediatamente o in un secondo tempo. Se le parti non hanno concordato una data di consegna specifica, il professionista deve effettuare la consegna dei beni il prima possibile e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Le norme relative alla consegna tardiva dovrebbero anche tener conto dei beni da confezionare o acquistare appositamente per il consumatore, che non possono essere riutilizzati dal professionista senza una perdita significativa. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere una norma che in talune circostanze conceda al professionista un periodo di tempo ragionevole supplementare. Quando quest'ultimo non consegna i beni entro il termine convenuto con il consumatore, prima che lo stesso possa risolvere il contratto, il consumatore dovrebbe invitare il professionista a effettuare la consegna entro un periodo di tempo ragionevole supplementare e dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto se il professionista non consegna il bene neppure entro tale termine supplementare. Tuttavia, tale norma non dovrebbe applicarsi quando il professionista si è rifiutato di consegnare i beni con una dichiarazione esplicita. Lo stesso dicasi per le circostanze in cui il periodo di consegna è essenziale come, ad esempio, nel caso di un abito nuziale che deve essere consegnato prima delle nozze. Tale norma non dovrebbe applicarsi neanche nel caso in cui il consumatore abbia comunicato al professionista che la consegna ad una data specifica è essenziale. A tal fine, il consumatore può usare i dati di contatto del professionista forniti in conformità della presente direttiva. In tali casi specifici, se il professionista non consegna i beni entro i termini, il consumatore dovrebbe avere il diritto alla risoluzione del contratto ipso iure dopo la scadenza del periodo di consegna inizialmente convenuto. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali sulle modalità secondo cui il consumatore deve notificare al professionista la propria volontà di risolvere il contratto.</p>  <p>(53) Oltre al diritto del consumatore di risolvere il contratto qualora il professionista non abbia adempiuto ai suoi obblighi di consegnare il bene conformemente alla presente direttiva, il consumatore, in conformità della legislazione nazionale applicabile, può fare ricorso ad altri rimedi, come concedere al professionista un periodo di tempo supplementare per la consegna, esigere l'esecuzione del contratto, sospendere il pagamento e chiedere il risarcimento dei danni.</p>  <p>(54) Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno [12], gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di un dato mezzo di pagamento.</p>  <p>(55) Quando i beni sono spediti al consumatore dal professionista, in caso di perdita o danneggiamento, possono insorgere controversie circa il momento del trasferimento del rischio. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere che il consumatore sia tutelato contro ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni che avvenga prima che egli abbia preso fisicamente possesso dei beni. Il consumatore dovrebbe essere tutelato durante un trasporto organizzato o effettuato dal professionista, anche quando il consumatore abbia scelto un metodo di consegna particolare da una gamma di opzioni presentate dal professionista. Tuttavia, tale disposizione non dovrebbe applicasi ai contratti in cui spetti al consumatore stesso prendere in consegna i beni ovvero sia lui ad incaricare della consegna un vettore. Per quanto riguarda il momento del trasferimento del rischio, è opportuno considerare che un consumatore ha preso fisicamente possesso dei beni quando li ha ricevuti.</p>  <p>(56) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di un diritto o interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un'azione giudiziaria dinanzi a un tribunale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.</p>  <p>(57) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.</p>  <p>(58) Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli a norma della presente direttiva. Se la legge applicabile a un contratto è quella di un paese terzo, dovrebbe essere applicato il regolamento (CE) n. 593/2008 al fine di determinare se il consumatore mantiene la protezione concessa dalla presente direttiva.</p>  <p>(59) La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, dovrebbe esaminare il modo più appropriato per garantire che tutti i consumatori e i professionisti siano informati dei loro diritti presso il punto vendita.</p>  <p>(60) Poiché la vendita per inerzia ("inertia selling"), che consiste nella fornitura al consumatore di beni o servizi non richiesti, è vietata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") [13], ma non è previsto alcun rimedio contrattuale, è necessario introdurre nella presente direttiva il rimedio contrattuale che esonera il consumatore dall'obbligazione di pagare per una tale fornitura non richiesta.</p>  <p>(61) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) [14] contiene già disposizioni per disciplinare le comunicazioni non richieste e prevede un elevato livello di tutela del consumatore. Non sono quindi necessarie le disposizioni corrispondenti sulla stessa questione contenute nella direttiva 97/7/CE.</p>  <p>(62) Qualora siano individuate barriere al mercato interno, è opportuno che la Commissione riesamini la presente direttiva. Nel suo riesame la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle possibilità concesse agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali specifiche anche in taluni ambiti della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [15], e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo [16]. Tale riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva; detta proposta può includere modifiche ad altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l'acquis unionale esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori.</p>  <p>(63) È opportuno modificare le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE affinché gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione in merito all'adozione di disposizioni nazionali specifiche in taluni ambiti.</p>  <p>(64) È opportuno abrogare le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.</p>  <p>(65) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno tramite il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</p>  <p>(66) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p>  <p>(67) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [17], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,</p>  <p>   <br />    <br /><strong>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</strong></p>  <p>CAPO I</p>  <p>OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</p>  <p>Articolo 1</p>  <p>Oggetto</p>  <p>La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti.</p>  <p>Articolo 2</p>  <p>Definizioni</p>  <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p>  <p>1) "consumatore" : qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;</p>  <p>2) "professionista" : qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;</p>  <p>3) "bene" : qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;</p>  <p>4) "beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore" : qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;</p>  <p>5) "contratto di vendita" : qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;</p>  <p>6) "contratto di servizi" : qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;</p>  <p>7) "contratto a distanza" : qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;</p>  <p>8) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" :</p>  <p>qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:</p>  <p>a) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;</p>  <p>b) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui alla lettera a);</p>  <p>c) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure</p>  <p>d) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;</p>  <p>9) "locali commerciali" :</p>  <p>a) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure</p>  <p>b) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;</p>  <p>10) "supporto durevole" : ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;</p>  <p>11) "contenuto digitale" : i dati prodotti e forniti in formato digitale;</p>  <p>12) "servizio finanziario" : qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;</p>  <p>13) "asta pubblica" : metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi;</p>  <p>14) "garanzia" : qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;</p>  <p>15) "contratto accessorio" : un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.</p>  <p>Articolo 3</p>  <p>Ambito di applicazione</p>  <p>1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.</p>  <p>2. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplini settori specifici, la disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale e si applica a tali settori specifici.</p>  <p>3. La presente direttiva non si applica ai contratti:</p>  <p>a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;</p>  <p>b) di assistenza sanitaria come definita all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;</p>  <p>c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;</p>  <p>d) di servizi finanziari;</p>  <p>e) per la creazione, l'acquisizione o il trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili;</p>  <p>f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;</p>  <p>g) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" [18];</p>  <p>h) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio [19];</p>  <p>i) che, secondo i diritti degli Stati membri, sono istituiti con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore conclude il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;</p>  <p>j) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;</p>  <p>k) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19 e 22;</p>  <p>l) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;</p>  <p>m) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.</p>  <p>4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva o di non mantenere né introdurre disposizioni nazionali corrispondenti ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 EUR. Gli Stati membri possono stabilire un valore inferiore nella rispettiva legislazione nazionale.</p>  <p>5. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.</p>  <p>6. La presente direttiva non impedisce ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.</p>  <p>Articolo 4</p>  <p>Livello di armonizzazione</p>  <p>Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.</p>  <p>CAPO II</p>  <p>INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI PER CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI</p>  <p>Articolo 5</p>  <p>Obblighi d'informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali</p>  <p>1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:</p>  <p>a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;</p>  <p>b) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono;</p>  <p>c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;</p>  <p>d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;</p>  <p>e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;</p>  <p>f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;</p>  <p>g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;</p>  <p>h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.</p>  <p>2. Il paragrafo 1 si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.</p>  <p>3. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.</p>  <p>4. Gli Stati membri possono emanare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.</p>  <p>CAPO III</p>  <p>INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO DI RECESSO PER I CONTRATTI A DISTANZA E PER I CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI</p>  <p>Articolo 6</p>  <p>Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali</p>  <p>1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:</p>  <p>a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;</p>  <p>b) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;</p>  <p>c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;</p>  <p>d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;</p>  <p>e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;</p>  <p>f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;</p>  <p>g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;</p>  <p>h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;</p>  <p>i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;</p>  <p>j) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;</p>  <p>k) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 16, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;</p>  <p>l) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;</p>  <p>m) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;</p>  <p>n) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2005/29/CE e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;</p>  <p>o) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;</p>  <p>p) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;</p>  <p>q) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;</p>  <p>r) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;</p>  <p>s) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;</p>  <p>t) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.</p>  <p>2. Il paragrafo 1 si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.</p>  <p>3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.</p>  <p>4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j) se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.</p>  <p>5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l'accordo espresso delle parti.</p>  <p>6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al paragrafo 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al paragrafo 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.</p>  <p>7. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore.</p>  <p>8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente direttiva si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nella direttiva 2000/31/CE, e non ostano a che gli Stati membri impongano obblighi di informazione aggiuntivi conformemente a tali direttive.</p>  <p>Fatto salvo il primo comma, in caso di conflitto tra una disposizione della direttiva 2006/123/CE o della direttiva 2000/31/CE sul contenuto e le modalità di fornitura delle informazioni e una disposizione della presente direttiva, prevale la disposizione della presente direttiva.</p>  <p>9. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe sul professionista.</p>  <p>Articolo 7</p>  <p>Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali</p>  <p>1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.</p>  <p>2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità dell'articolo 16, lettera m).</p>  <p>3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.</p>  <p>4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 EUR:</p>  <p>a) il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), h) e k), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;</p>  <p>b) la conferma del contratto fornita conformemente al paragrafo 2 del presente articolo contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.</p>  <p>Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente paragrafo.</p>  <p>5. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali di informazione precontrattuale per l'adempimento degli obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva.</p>  <p>Articolo 8</p>  <p>Requisiti formali per i contratti a distanza</p>  <p>1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.</p>  <p>2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.</p>  <p>Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.</p>  <p>3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.</p>  <p>4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.</p>  <p>5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata.</p>  <p>6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.</p>  <p>7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:</p>  <p>a) tutte le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e</p>  <p>b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 16, lettera m).</p>  <p>8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.</p>  <p>9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE.</p>  <p>10. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali di informazione precontrattuale per l'adempimento degli obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva.</p>  <p>Articolo 9</p>  <p>Diritto di recesso</p>  <p>1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14.</p>  <p>2. Fatto salvo l'articolo 10, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo scade dopo quattordici giorni a partire:</p>  <p>a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;</p>  <p>b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:</p>  <p>i) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;</p>  <p>ii) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;</p>  <p>iii) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;</p>  <p>c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.</p>  <p>3. Gli Stati membri non vietano alle parti del contratto di adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, gli Stati membri possono mantenere la legislazione nazionale in vigore che vieta al professionista di percepire il pagamento da parte del consumatore durante un determinato periodo dopo la conclusione del contratto.</p>  <p>Articolo 10</p>  <p>Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso</p>  <p>1. Se in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.</p>  <p>2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.</p>  <p>Articolo 11</p>  <p>Esercizio del diritto di recesso</p>  <p>1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:</p>  <p>a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure</p>  <p>b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.</p>  <p>Gli Stati membri non prevedono requisiti formali applicabili al modulo tipo di recesso diversi da quelli indicati all'allegato I, parte B.</p>  <p>2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.</p>  <p>3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole.</p>  <p>4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.</p>  <p>Articolo 12</p>  <p>Effetti del recesso</p>  <p>L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:</p>  <p>a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure</p>  <p>b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.</p>  <p>Articolo 13</p>  <p>Obblighi del professionista nel caso di recesso</p>  <p>1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 11.</p>  <p>Il professionista esegue il rimborso di cui al primo comma utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.</p>  <p>2. Fatto salvo il paragrafo 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna standard offerto dal professionista.</p>  <p>3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.</p>  <p>Articolo 14</p>  <p>Obblighi del consumatore nel caso di recesso</p>  <p>1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 11. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni.</p>  <p>Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore.</p>  <p>Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.</p>  <p>2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera h).</p>  <p>3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.</p>  <p>4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:</p>  <p>a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:</p>  <p>i) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j); oppure</p>  <p>ii) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 8; oppure</p>  <p>b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:</p>  <p>i) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all'articolo 9;</p>  <p>ii) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure</p>  <p>iii) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 o all'articolo 8, paragrafo 7.</p>  <p>5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13, paragrafo 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.</p>  <p>Articolo 15</p>  <p>Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori</p>  <p>1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori [20], se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 9 a 14 della presente direttiva, eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 13, paragrafo 2, e dall'articolo 14 della presente direttiva.</p>  <p>2. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.</p>  <p>Articolo 16</p>  <p>Eccezioni al diritto di recesso</p>  <p>Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:</p>  <p>a) i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;</p>  <p>b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;</p>  <p>c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;</p>  <p>d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;</p>  <p>e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;</p>  <p>f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;</p>  <p>g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;</p>  <p>h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, occorre applicare il diritto di recesso a tali servizi o beni supplementari;</p>  <p>i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;</p>  <p>j) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;</p>  <p>k) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;</p>  <p>l) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;</p>  <p>m) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che avrebbe perso il diritto di recesso.</p>  <p>CAPO IV</p>  <p>ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE</p>  <p>Articolo 17</p>  <p>Ambito di applicazione</p>  <p>1. Gli articoli 18 e 20 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.</p>  <p>2. Gli articoli 19, 21 e 22 si applicano ai contratti di vendita e ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.</p>  <p>Articolo 18</p>  <p>Consegna</p>  <p>1. Salvo che le parti abbiano concordato altrimenti in merito al termine di consegna, il professionista consegna i beni mediante il trasferimento del possesso o del controllo fisico dei beni al consumatore senza indebito ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla conclusione del contratto.</p>  <p>2. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni al termine concordato con il consumatore o entro il termine di cui al paragrafo 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il professionista non consegna i beni entro detto termine supplementare, il consumatore ha diritto di risolvere il contratto.</p>  <p>Il primo comma non si applica ai contratti di vendita qualora il professionista abbia rifiutato di consegnare i beni o qualora la consegna entro il periodo di consegna convenuto sia essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, o qualora il consumatore informi il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale. In tali casi, se il professionista omette di consegnare i beni al momento concordato con il consumatore o entro il termine di cui al paragrafo 1, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto ipso iure.</p>  <p>3. A seguito della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa senza indebito ritardo tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.</p>  <p>4. Oltre alla risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 2, il consumatore può avvalersi di altri rimedi previsti dalla legislazione nazionale.</p>  <p>Articolo 19</p>  <p>Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento</p>  <p>Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti.</p>  <p>Articolo 20</p>  <p>Il passaggio del rischio</p>  <p>Nei contratti in cui il professionista spedisce i beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. Tuttavia, il rischio è trasferito al consumatore al momento della consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto dei beni e il vettore scelto non è stato proposto dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.</p>  <p>Articolo 21</p>  <p>Comunicazione telefonica</p>  <p>Gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista.</p>  <p>Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli operatori di servizi di telecomunicazione di applicare una tariffa per dette telefonate.</p>  <p>Articolo 22</p>  <p>Pagamenti supplementari</p>  <p>Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.</p>  <p>CAPO V</p>  <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>  <p>Articolo 23</p>  <p>Applicazione</p>  <p>1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.</p>  <p>2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:</p>  <p>a) enti pubblici o loro rappresentanti;</p>  <p>b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;</p>  <p>c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo.</p>  <p>Articolo 24</p>  <p>Sanzioni</p>  <p>1. Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.</p>  <p>2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 13 dicembre 2013 e ne notificano immediatamente le eventuali successive modificazioni.</p>  <p>Articolo 25</p>  <p>Carattere imperativo della direttiva</p>  <p>Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro, i consumatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.</p>  <p>Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.</p>  <p>Articolo 26</p>  <p>Informazione</p>  <p>Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore e il professionista delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice quali definiti all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2005/29/CE ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.</p>  <p>Articolo 27</p>  <p>Fornitura non richiesta</p>  <p>Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 5, paragrafo 5, e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.</p>  <p>Articolo 28</p>  <p>Recepimento</p>  <p>1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 13 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure in forma di documenti. La Commissione utilizza detti documenti ai fini della relazione di cui all'articolo 30.</p>  <p>Essi applicano tali misure a decorrere dal 13 giugno 2014.</p>  <p>Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>  <p>2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.</p>  <p>Articolo 29</p>  <p>Obblighi di informare</p>  <p>1. Quando uno Stato membro si avvale di una delle scelte normative di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 3, ne informa la Commissione entro il 13 dicembre 2013, così come di qualsiasi successiva modifica.</p>  <p>2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l'altro su un apposito sito web.</p>  <p>3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.</p>  <p>Articolo 30</p>  <p>Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame</p>  <p>Entro il 13 dicembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Detta relazione include in particolare una valutazione delle disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto digitale, compreso il diritto di recesso. Se del caso, la relazione è corredata di proposte legislative per adeguare la presente direttiva agli sviluppi nel settore dei diritti del consumatore.</p>  <p>CAPO VI</p>  <p>DISPOSIZIONI FINALI</p>  <p>Articolo 31</p>  <p>Abrogazioni</p>  <p>La direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE, come modificata dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori [21], e dalle direttive 2005/29/CE e 2007/64/CE, sono abrogate a decorrere dal 13 giugno 2014.</p>  <p>I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.</p>  <p>Articolo 32</p>  <p>Modifica della direttiva 93/13/CEE</p>  <p>Nella direttiva 93/13/CEE, è inserito il seguente articolo:</p>  <p>"Articolo 8 bis</p>  <p>1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all'articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:</p>  <p>- estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure</p>  <p>- contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.</p>  <p>2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l'altro su un apposito sito web.</p>  <p>3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni."</p>  <p>Articolo 33</p>  <p>Modifica della direttiva 1999/44/CE</p>  <p>Nella direttiva 1999/44/CE, è inserito il seguente articolo:</p>  <p>"Articolo 8 bis</p>  <p>Obblighi di informazione</p>  <p>1. Quando uno Stato membro, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e all'articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica.</p>  <p>2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai venditori, tra l'altro su un apposito sito web.</p>  <p>3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni."</p>  <p>Articolo 34</p>  <p>Entrata in vigore</p>  <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>  <p>Articolo 35</p>  <p>Destinatari</p>  <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>  <p>   <br />    <br />    <br />Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011</p>  <p>Per il Parlamento europeo</p>  <p>Il presidente</p>  <p>J. Buzek</p>  <p>Per il Consiglio</p>  <p>Il presidente</p>  <p>M. Dowgielewicz</p>  <p>   <br />    <br />    <br />    <br />    <br />    <br />[1] GU C 317 del 23.12.2009, pag. 54.</p>  <p>[2] GU C 200 del 25.8.2009, pag. 76.</p>  <p>[3] Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.</p>  <p>[4] GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.</p>  <p>[5] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.</p>  <p>[6] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.</p>  <p>[7] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.</p>  <p>[8] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.</p>  <p>[9] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.</p>  <p>[10] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.</p>  <p>[11] GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.</p>  <p>[12] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.</p>  <p>[13] GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.</p>  <p>[14] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.</p>  <p>[15] GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.</p>  <p>[16] GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.</p>  <p>[17] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.</p>  <p>[18] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.</p>  <p>[19] GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.</p>  <p>[20] GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.</p>  <p>[21] GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.</p>  <p>--------------------------------------------------</p>  <p>ALLEGATO I</p>  <p>Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso</p>  <p>A. Istruzioni tipo sul recesso</p>  <p>Diritto di recesso</p>  <p>Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.</p>  <p>Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno 1.</p>  <p>Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (2) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio3.</p>  <p>Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.</p>  <p>Effetti del recesso</p>  <p>Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso4.</p>  <p>5</p>  <p>6</p>  <p>Istruzioni per la compilazione:</p>  <p>1. Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:</p>  <p>a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale: "della conclusione del contratto.";</p>  <p>b) nel caso di un contratto di vendita: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.";</p>  <p>c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.";</p>  <p>d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.";</p>  <p>e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene."</p>  <p>2. Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.</p>  <p>3. Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: "Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica)."</p>  <p>4. Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: "Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente."</p>  <p>5. Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:</p>  <p>a) Inserire:</p>  <p>- "Ritireremo i beni."; oppure</p>  <p>- "È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a . [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni."</p>  <p>b) Inserire:</p>  <p>- "I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.",</p>  <p>- "I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.",</p>  <p>- Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: "Il costo diretto di . EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico."; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: "Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un massimo di circa . EUR [inserire l'importo].", oppure</p>  <p>- Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: "Ritireremo i beni a nostre spese."</p>  <p>c) inserire: "Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni."</p>  <p>6. In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: "Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto."</p>  <p>B. Modulo di recesso tipo</p>  <p>(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)</p>  <p>- Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:</p>  <p>- Con la presente io/noi [*] notifichiamo il recesso dal mio/nostro [*] contratto di vendita dei seguenti beni/servizi [*]</p>  <p>- Ordinato il [*]/ricevuto il [*]</p>  <p>- Nome del/dei consumatore(i)</p>  <p>- Indirizzo del/dei consumatore(i)</p>  <p>- Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)</p>  <p>- Data</p>  <p>[*] Cancellare la dicitura inutile.</p>  <p>--------------------------------------------------</p>  <p>ALLEGATO II</p>  <p>Tavola di concordanza</p>  <p>Direttiva 85/577/CEE | Direttiva 97/7/CE | Presente direttiva |</p>  <p>Articolo 1 | | Articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, punti 8 e 9, e l'articolo 16, lettera h) |</p>  <p>| Articolo 1 | Articolo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 7 |</p>  <p>Articolo 2 | | Articolo 2, punti 1 e 2 |</p>  <p>| Articolo 2, punto 1 | Articolo 2, punto 7 |</p>  <p>| Articolo 2, punto 2 | Articolo 2, paragrafo 1 |</p>  <p>| Articolo 2, punto 3 | Articolo 2, paragrafo 2 |</p>  <p>| Articolo 2, punto 4, prima frase | Articolo 2, paragrafo 7 |</p>  <p>| Articolo 2, punto 4, seconda frase | |</p>  <p>| Articolo 2, punto 5 | |</p>  <p>Articolo 3, paragrafo 1 | | Articolo 3, paragrafo 4 |</p>  <p>Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) | | Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f) |</p>  <p>Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) | | Articolo 3, paragrafo 3, lettera j) |</p>  <p>Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) | | |</p>  <p>Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) | | Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) |</p>  <p>Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) | | Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) |</p>  <p>Articolo 3, paragrafo 3 | | - |</p>  <p>| Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) |</p>  <p>| Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 3, lettera l) |</p>  <p>| Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera m) |</p>  <p>| Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f) |</p>  <p>| Articolo 3, paragrafo 1, quinto trattino | Articolo 6, paragrafo 3 e articolo 16, lettera k), letto in combinato disposto con l'articolo 2, punto 13 |</p>  <p>| Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera j) |</p>  <p>| Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) (per la locazione di alloggi a scopo residenziale), lettera g) (per i circuiti "tutto compreso"), lettera h) (per la multiproprietà), lettera k) (per il trasporto passeggeri con alcune eccezioni) e articolo 16, lettera l) (esenzione dal diritto di recesso) |</p>  <p>Articolo 4, prima frase | | Articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e h), articolo 7, paragrafi 1 e 2 |</p>  <p>Articolo 4, seconda frase | | Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e articolo 7, paragrafo 1 |</p>  <p>Articolo 4, terza frase | | Articolo 6, paragrafo 1 |</p>  <p>Articolo 4, quarta frase | | Articolo 10 |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera g) |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) | - |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 1, lettera i) | Articolo 6, paragrafo 1, lettere o) e p) |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 1, combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4 |</p>  <p>| Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 5 |</p>  <p>| Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 7 |</p>  <p>| Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 3, lettera m) |</p>  <p>| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 10, articolo 13, paragrafo 2, articolo 14 |</p>  <p>| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 13 e articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma |</p>  <p>| Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino | Articolo 16, lettera a) |</p>  <p>| Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino | Articolo 16, lettera b) |</p>  <p>| Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino | Articolo 16, lettere c) e d) |</p>  <p>| Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino | Articolo 16, lettera i) |</p>  <p>| Articolo 6, paragrafo 3, quinto trattino | Articolo 16, lettera j) |</p>  <p>| Articolo 6, paragrafo 3, sesto trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) |</p>  <p>| Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 15 |</p>  <p>| Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 18, paragrafo 1 (relativo ai contratti di vendita) |</p>  <p>| Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 |</p>  <p>| Articolo 7, paragrafo 3 | - |</p>  <p>| Articolo 8 | - |</p>  <p>| Articolo 9 | Articolo 27 |</p>  <p>| Articolo 10 | - (cfr. anche l'articolo 13 della direttiva 2002/58/CE) |</p>  <p>| Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 23, paragrafo 1 |</p>  <p>| Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 23, paragrafo 2 |</p>  <p>| Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 9, per l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione pre-contrattuale; per il resto: - |</p>  <p>| Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 24, paragrafo 1 |</p>  <p>| Articolo 11, paragrafo 4 | - |</p>  <p>| Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 25 |</p>  <p>| Articolo 12, paragrafo 2 | - |</p>  <p>| Articolo 13 | Articolo 3, paragrafo 2 |</p>  <p>| Articolo 14 | Articolo 4 |</p>  <p>| Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 28, paragrafo 1 |</p>  <p>| Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 28, paragrafo 1 |</p>  <p>| Articolo 15, paragrafo 3 | Articolo 28, paragrafo 1 |</p>  <p>| Articolo 15, paragrafo 4 | Articolo 30 |</p>  <p>| Articolo 16 | Articolo 26 |</p>  <p>| Articolo 17 | - |</p>  <p>| Articolo 18 | Articolo 34 |</p>  <p>| Articolo 19 | Articolo 35 |</p>  <p>Articolo 5, paragrafo 1 | | Articoli 9 e 11 |</p>  <p>Articolo 5, paragrafo 2 | | Articolo 12 |</p>  <p>Articolo 6 | | Articolo 25 |</p>  <p>Articolo 7 | | Articoli 13, 14 e 15 |</p>  <p>Articolo 8 | | Articolo 4 |</p>  <p>Allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") [1] | Inteso come riferimento a |</p>  <p>Paragrafi 2, e 11 | Presente direttiva |</p>  <p>[1] GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.</p>  <p>--------------------------------------------------</p>  <br />  <br />  <br />  <br />  <p>Fonte: Unione europea, <a href="http://eur-lex.europa.eu/">http://eur-lex.europa.eu/</a></p>  <p>Fa fede unicamente la legislazione europea pubblicata nell'edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su <a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti">Facebook</a></p>  <p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></a></p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /><strong><a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>  <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie  <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>  <br />Testi senza carattere di ufficialità]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=349]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=349</guid>
	<dc:date>2012-02-10T10:39:12+01:00</dc:date>
	<dc:creator>admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 - &ldquo;Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo&rdquo;]]></title>
	<description><![CDATA[<p><b><a href="http://www.sxc.hu" target="_blank"><img border="0" hspace="5" alt="Legge (Copyright immagine dynamix)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/librilegge.jpg" width="161" height="120" /></a> DECRETO-LEGGE <b>9 febbraio 2012, n. 5</b></b> </p>  <p><strong>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo </strong></p>  <p>GU n. 33 del 09/02/2012&#160; - Suppl. Ordinario n.27 </p>  <p>Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012 </p>  <p>&#160; </p>  <p>&#160;</p>  <pre><p>
            Titolo I <br /> <br /> Disposizioni in materia di semplificazioni <br /> <br /><br />Capo I <br /> <br /> Disposizioni generali in materia di semplificazioni <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre> 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo,  al  fine  di
assicurare,   nell'attuale   eccezionale    situazione    di    crisi
internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
degli oneri  amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese  e  la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  conclusione
                del procedimento e poteri sostitutivi 
 
  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e  9
sono sostituiti dai seguenti: 
  "8. La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal codice  del  processo  amministrativo.  Le  sentenze
passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso  il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono  trasmesse,  in  via
telematica, alla Corte dei conti. 
  9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  nei  termini
costituisce elemento di valutazione  della  performance  individuale,
nonche' di responsabilita'  disciplinare  e  amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. 
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsti   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti  di  cui   all'articolo   2   e   quello   effettivamente
impiegato.". 
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per  i  quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Titolo I <br /> <br /> Disposizioni in materia di semplificazioni <br /> <br /><br />Capo I <br /> <br /> Disposizioni generali in materia di semplificazioni <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 2 
 
    Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA 
 
  1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  nonche'"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Titolo I <br /> <br /> Disposizioni in materia di semplificazioni <br /> <br /><br />Capo I <br /> <br /> Disposizioni generali in materia di semplificazioni <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 3 
 
Riduzione degli  oneri  amministrativi  e  disposizioni  in  tema  di
         verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR 
 
  1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma  2
e' sostituito dai seguenti: 
  "2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  le  amministrazioni  statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione
sul bilancio complessivo degli  oneri  amministrativi,  a  carico  di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con  gli  atti  normativi
approvati  nel  corso  dell'anno  precedente,  come  valutati   nelle
relative  analisi  di  impatto  della  regolamentazione   (AIR),   in
conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per  gli  atti
normativi non sottoposti ad  AIR,  le  Amministrazioni  utilizzano  i
medesimi criteri per  la  stima  e  la  quantificazione  degli  oneri
amministrativi introdotti o eliminati. Per  oneri  amministrativi  si
intendono i costi degli adempimenti cui  cittadini  ed  imprese  sono
tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito  del
procedimento   amministrativo,   compreso    qualunque    adempimento
comportante raccolta,  elaborazione,  trasmissione,  conservazione  e
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 
  2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  il
Dipartimento  della  funzione   pubblica   predispone,   sentite   le
associazioni  imprenditoriali  e  le  associazioni  dei   consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,  una  relazione
complessiva,   contenente   il   bilancio   annuale    degli    oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale  del  Governo  entro  il  31
marzo di ciascun anno. 
  2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri  introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini  del  relativo
pareggio, adotta,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  riduzione  di
oneri amministrativi di  competenza  statale  previsti  da  leggi.  I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni  di  cui
al  comma  2-bis,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  proporzionalita'  degli   adempimenti   amministrativi   alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa  e
al settore di attivita'; 
    b) eliminazione di dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
    c) utilizzo delle autocertificazioni  e,  ove  necessario,  delle
attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
imprese; 
    d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82; 
    e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di  evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
  2-quater. Per la riduzione  di  oneri  amministrativi  previsti  da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma  2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  competenti  e  sentite  le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi  previsti  da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  dei  Ministri  competenti  per  materia,   sentite   le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-sexies.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   articolo,   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2-septies. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.". 
  2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 
  3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della  legge  12  novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole "dopo il comma 5" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dopo il comma 5- bis"; 
    b) le parole "5- bis." sono sostituite  dalle  seguenti:  "5-ter.
"." 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Semplificazioni per i cittadini <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 4 
 
Semplificazioni in materia  di  documentazione  per  le  persone  con
         disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici 
 
  1.  I  verbali  delle  commissioni   mediche   integrate   di   cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari  necessari  per  la  richiesta  di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al  comma  2  dell'articolo
381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni  fiscali
relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'. 
  2.  Le  attestazioni  medico  legali  richieste  per  l'accesso  ai
benefici di cui al comma 1  possono  essere  sostituite  dal  verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai  sensi  dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  che  dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e'  stato  revocato,
sospeso o modificato. 
  3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu'  regolamenti  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali  i
verbali delle commissioni mediche integrate di  cui  all'articolo  20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano  l'esistenza
dei requisiti sanitari,  nonche'  le  modalita'  per  l'aggiornamento
delle procedure informatiche e  per  lo  scambio  dei  dati  per  via
telematica. 
  4. I regolamenti di cui al comma 3 sono  emanati  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   dei   Ministri
interessati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e  con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del  decreto  legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  sentito  l'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge  3  marzo
2009, n. 18. 
  5. Al fine di dare continuita'  all'attivita'  di  preparazione  in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra  2012,  e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per  l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativa al Fondo per  interventi  urgenti  ed  indifferibili,
come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12  novembre
2011, n. 183. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Semplificazioni per i cittadini <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 5 
 
                 Cambio di residenza in tempo reale 
 
  1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettere a), b) e c), del decreto del  Presidente  del  Repubblica  30
maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui  si  sono  verificati  i  fatti  utilizzando  una  modulistica
conforme a quella pubblicata sul  sito  istituzionale  del  Ministero
dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni
previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e  sottoscritte  di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita'  di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  3.  Fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe,  nei  due
giorni lavorativi successivi alla presentazione  delle  dichiarazioni
di cui al comma  1,  effettua,  previa  comunicazione  al  comune  di
provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti  giuridici  delle
iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione. 
  4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove  nel  corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di  anagrafe
segnala quanto  e'  emerso  alla  competente  autorita'  di  pubblica
sicurezza. 
  5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con  il  presente  articolo,
anche  con  riferimento  al  ripristino  della  posizione  anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata  assenza
dei  requisiti,  prevedendo  altresi'  che,   se   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui  all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'indicazione  degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti  svolti  con  esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione  di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990. 
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale del presente decreto. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Semplificazioni per i cittadini <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 6 
 
    Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 
 
  1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalita'  telematica  in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni: 
    a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni  di  atti  e  di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  dal  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 
    b)  le  comunicazioni  tra  comuni  e   questure   previste   dai
regolamenti di cui al regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
    c) le comunicazioni inviate ai comuni dai  notai  ai  fini  delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  margine  dell'atto  di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile; 
    d) le trasmissioni e l'accesso alle  liste  di  cui  all'articolo
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per  l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c). 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro della difesa, da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del  comma  1,
lettera d). 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Semplificazioni per i cittadini <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 7 
 
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti  d'identita'  e  di
                           riconoscimento 
 
  1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati  con
validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di  nascita
del titolare, immediatamente successiva  alla  scadenza  che  sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo. 
  2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  ai  documenti
rilasciati o  rinnovati  dopo  l'  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Semplificazioni per i cittadini <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 8 
 
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove  selettive,
  nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame  di
  avvocato 
 
  1. Le domande per la partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione  nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali  banditi  a
decorrere dal 30 giugno 2012  sono  inviate  esclusivamente  per  via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi  in
contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
a  quanto  previsto  dal  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  nel
comma 1. 
  3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina  di  livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica,  sentito  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si  stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.". 
  4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge  27  novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono  professori
ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso  un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
dalle  seguenti:  "un  titolare  ed  un  supplente  sono   professori
ordinari, professori associati o ricercatori  di  materie  giuridiche
presso un'universita' della  Repubblica  ovvero  presso  un  istituto
superiore.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Semplificazioni per i cittadini <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 9 
 
      Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce  i  modelli  di
cui agli allegati I e II del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  22  gennaio  2008,  n.  37,  e  la  dichiarazione  di  cui
all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. La  dichiarazione  unica  di  conformita'  e  la  documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed  esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per  i  relativi  controlli.  Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento  di  una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Semplificazioni per i cittadini <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 10 
 
                       Parcheggi pertinenziali 
 
  1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo  1989,  n.  122,  e'
sostituito dal seguente: 
  "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-sexies,  della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,  e
l'immodificabilita'  dell'esclusiva  destinazione  a  parcheggio,  la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1  puo'  essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei  successivi  atti  convenzionali,
solo  con  contestuale  destinazione  del  parcheggio  trasferito   a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello  stesso  comune.  I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono  essere  ceduti
separatamente dall'unita'  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Semplificazioni per i cittadini <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 11 
 
Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni
  alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,
  "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita' 
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, recante "Nuovo Codice  della  strada",  e  di  seguito
denominato  "Codice  della  strada",  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b)  all'articolo  119,  comma  4,  l'alinea  e'  sostituito   dal
seguente: "4. L'accertamento  dei  requisiti  psichici  e  fisici  e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite  dai  competenti
organi regionali ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  che  provvedono  altresi'   alla   nomina   dei   rispettivi
presidenti, nei riguardi:"; 
    c)  all'articolo  119,  comma  4,  la  lettera  b-bis),  inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
soppressa; 
    d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    e)  all'articolo  126,  comma  6,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  ",  previa  verifica
della  sussistenza  dei  requisiti  fisici  e  psichici  presso   una
commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,
lettera b-bis " sono soppresse. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  28  del  decreto
legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  la   disposizione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo
entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto. 
  3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i
titolari di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni. 
  4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  330  del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla  lettera  a)  del
comma 1. 
  5. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta  a  quelli  festivi;"
sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta  a  quelli  festivi,  da
individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ; 
    b) la lettera c) e' soppressa.". 
  6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione
preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che
hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di
istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame
per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in
una o piu' imprese di trasporto  italiane  o  comunitarie  da  almeno
dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano  in  attivita'  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi
di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009. 
  7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30,
del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  i  servizi  di
produzione, distribuzione e trasmissione, sul  canale  radiofonico  e
televisivo, delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla  viabilita',
nonche' ogni altro servizio utile al proprio  funzionamento,  qualora
da detto affidamento derivi un minor  onere  per  il  bilancio  dello
Stato. 
  8.  A  decorrere  dall'anno  2012  il  controllo  obbligatorio  dei
dispositivi  di  combustione  e  scarico  degli  autoveicoli  e   dei
motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento  della  revisione
obbligatoria periodica del mezzo. 
  9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive
modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. 
  10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 4 sono abrogati; 
    b) al comma 2, dopo le parole: "Le  officine"  sono  inserite  le
seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le  parole:
"di cui al comma 1" sono soppresse. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo III <br /> <br /> Semplificazioni per le imprese <br /> <br /><br />Sezione I <br /> <br />Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle<br /> attivita' economiche e di controlli sulle imprese <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 12 
 
Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attivita'
                             economiche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  per
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato  regioni
ed  autonomie  locali,  per   attivare   percorsi   sperimentali   di
semplificazione amministrativa  per  gli  impianti  produttivi  e  le
iniziative ed attivita'  delle  imprese  sul  territorio,  in  ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
procedure ed ai termini  per  l'esercizio  delle  competenze  facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone  preventiva  ed
adeguata informazione pubblica. 
  2.  Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i  soggetti,  presenti  e  futuri,  che
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili  danni  alla  salute,  all'ambiente,   al   paesaggio,   al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'  sociale,  con
l'ordine pubblico, con il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta  uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di  semplificare  i   procedimenti
amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)   semplificazione   e   razionalizzazione   delle    procedure
amministrative, anche mediante  la  previsione  della  conferenza  di
servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con
modalita' asincrona; 
    b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,  anche  telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa  in  un  giorno,  in
modo che  sia  possibile  conoscere  contestualmente  gli  oneri,  le
prescrizioni  ed  i  vantaggi  per  ogni  intervento,  iniziativa  ed
attivita' sul territorio; 
    c)  individuazione  delle   norme   da   abrogare   a   decorrere
dall'entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  di  quelle  tacitamente
abrogate  ai  sensi   della   vigente   normativa   in   materia   di
liberalizzazione delle attivita'  economiche  e  di  riduzione  degli
oneri amministrativi sulle imprese. 
  3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il  31  dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della  sperimentazione  di  cui  al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  su  proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta  giorni  dalla
richiesta. 
  4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  sono  altresi'  individuate  le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio  di  attivita'  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni  ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere. 
  5.  Le  Regioni,  nell'esercizio  della  loro  potesta'  normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto  1990  n.  241,
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.   148   e
dall'articolo  34  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori  pratiche  e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
59. 
  6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
in  materia  di  giochi  pubblici  per  i  quali  restano  ferme   le
particolari norme che li disciplinano. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo III <br /> <br /> Semplificazioni per le imprese <br /> <br /><br />Sezione I <br /> <br />Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle<br /> attivita' economiche e di controlli sulle imprese <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 13 
 
                       Modifiche al T.U.L.P.S. 
 
  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati"; 
    b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale"; 
    c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio"; 
    d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni"; 
    f) all'articolo 115: 
      1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore"; 
      2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione"; 
      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte
dall'autorita'."; 
    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
terzo comma, sono abrogati. 
  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo III <br /> <br /> Semplificazioni per le imprese <br /> <br /><br />Sezione I <br /> <br />Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle<br /> attivita' economiche e di controlli sulle imprese <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 14 
 
             Semplificazione dei controlli sulle imprese 
 
  1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende
agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto   dalla   normativa
comunitaria, ai principi della  semplicita',  della  proporzionalita'
dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici  alla
effettiva tutela del rischio, nonche' del  coordinamento  dell'azione
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
sul     proprio     sito      istituzionale      e      sul      sito
<a href="http://www.impresainungiorno.gov.it/">www.impresainungiorno.gov.it</a>  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'. 
  3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche
sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
coordinare i controlli sulle imprese. 
  4. I regolamenti sono emanati  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite  le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi  e  criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,  20-bis
e  20-ter,  della  legge  15  marzo  1997,  n.   59,   e   successive
modificazioni: 
    a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
    b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici; 
    c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il
minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e
delle ispezioni gia' effettuate; 
    d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; 
    e)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
    f) soppressione  o  riduzione  dei  controlli  sulle  imprese  in
possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
(UNI EN ISO-9001),  o  altra  appropriata  certificazione  emessa,  a
fronte di  norme  armonizzate,  da  un  organismo  di  certificazione
accreditato da un ente  di  accreditamento  designato  da  uno  Stato
membro dell'Unione europea ai sensi del  Regolamento  2008/765/CE,  o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento  (IAF
MLA). 
  5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro  competenza
ai principi  di  cui  al  comma  4.  A  tale  fine,  entro  sei  mesi
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa  in  sede
di Conferenza unificata. 
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali  continuano  a
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi  in
materia. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione II <br /> <br /> Semplificazioni in materia di lavoro <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 15 
 
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata  dal
               lavoro delle lavoratrici in gravidanza 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile  2012,  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto  previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla  lettera  a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai  periodi  di  astensione  di  cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno  o  piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel  caso  di  gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme  morbose  che  si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano  ritenute  pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la  lavoratrice  non
possa essere spostata ad  altre  mansioni,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 7 e 12."; 
    b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  disposta
dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con  Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,"; 
    c) al comma 4, le parole:  "puo'  essere  disposta  dal  servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite  dalle  seguenti:
"e' disposta dalla Direzione territoriale del  lavoro".  Al  medesimo
comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga"; 
    d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione II <br /> <br /> Semplificazioni in materia di lavoro <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 16 
 
Misure per la semplificazione dei flussi informativi  in  materia  di
  interventi e servizi sociali,  del  controllo  della  fruizione  di
  prestazioni  sociali  agevolate,  per  lo  scambio  dei  dati   tra
  Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 
 
  1. Al fine di semplificare e  razionalizzare  lo  scambio  di  dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e  la  gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi  e  servizi
sociali  inviano   unitariamente   all'INPS   le   informazioni   sui
beneficiari  e  sulle  prestazioni  concesse,  raccordando  i  flussi
informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre  2000,  n.
328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle  disposizioni  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo  modalita'  definite  con
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1,  integrate  con  i  dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con  gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui  al  periodo  precedente,
unitamente alle altre informazioni  sulle  prestazioni  assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e  scambiate,  nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  con
le amministrazioni competenti per fini di  gestione,  programmazione,
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al  proprio  ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri
enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni  e  di
servizi sociali e  socio-sanitari,  ai  fini  dell'alimentazione  del
Sistema informativo dei servizi  sociali,  di  cui  all'articolo  21,
della legge 8 novembre 2000, n.  328.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine  di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad  analisi  e
studi mirati  alla  elaborazione  e  programmazione  integrata  delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa  spesa  e   la   presa   in   carico   della   persona   non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche  sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili  dell'erogazione  e  della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali  e  socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integrate  e  coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi  del  presente  comma  sono  trasmesse  dall'INPS  in  forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute,  nonche',  con  riferimento  al
proprio ambito  territoriale  di  azione,  alle  regioni  e  province
autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione
di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro della salute, sono disciplinate le modalita'  di  attuazione
dei commi da 1 a 3. 
  5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo  periodo  la  parola  "INPS"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "ente erogatore"; 
    b) il terzo periodo e' soppresso; 
    c) al quarto periodo,  le  parole  "discordanza  tra  il  reddito
dichiarato ai fini fiscali  e  quello  indicato  nella  dichiarazione
sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti:  "discordanza  tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre  componenti  dell'ISEE,
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e  quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica"; 
    d) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "In  caso  di
discordanza rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle  verifiche
all'ente che ha  erogato  la  prestazione,  nonche'  il  valore  ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi  acquisiti  dall'Agenzia  delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze  della
verifica effettuata, il beneficiario  non  avrebbe  potuto  fruire  o
avrebbe fruito  in  misura  inferiore  della  prestazione.  Nei  casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva,  per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile,  l'ente  erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
discordanza,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  In  assenza   di
osservazioni  da  parte  dell'interessato  o  in  caso   di   mancato
accoglimento  delle  stesse,  la  sanzione  e'  irrogata  in   misura
proporzionale  al  vantaggio  economico  indebitamente  conseguito  e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.". 
  6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono  inserite  le
seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi  2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,"  e,  alla
medesima lettera,  dopo  le  parole:  "informazioni  personali"  sono
inserite le seguenti: ", anche sensibili". 
  7. Al fine di favorire  la  modernizzazione  e  l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del  denaro  contante  e  degli  assegni,  a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i  pagamenti  effettuati  presso  le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  si  utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o  postali,
ivi comprese le carte di  pagamento  prepagate  e  le  carte  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con  decreto  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le  fattispecie  e  i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS  motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo  e  funzionale  anche
relative   alla   tempistica   di   acquisizione   delle   necessarie
informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria,  il  termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non  oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica."; 
    b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono  inseriti
i seguenti:"Le domande, gli  atti  e  ogni  altra  documentazione  da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma  sono  inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
confronti dei richiedenti ovvero degli  intermediari  abilitati  alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di  tutto
quanto  sopra  previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal  citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in  originale
resta  in  capo  ai  beneficiari  della  prestazione   di   carattere
previdenziale o assistenziale.". 
  9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione  del  giudizio
di cassazione". 
  10. Dall'attuazione  del  comma  9  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione II <br /> <br /> Semplificazioni in materia di lavoro <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 17 
 
   Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE 
 
  1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la richiesta riguardi uno straniero  gia'  autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
lavoro richiedente; 
    b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato
regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,
l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
datore di lavoro.». 
  3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo  38  e
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del  testo  unico,  anche  a
piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,  che  impiegano  lo  stesso
lavoratore  straniero  per  periodi  di  lavoro  successivi   ed   e'
rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal
secondo rapporto di lavoro,  si  trovi  legittimamente  presente  nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,  il  lavoratore  e'
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza  per  il
rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita'  consolare  e  il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale  deve  essere  rinnovato,
nel  rispetto  dei  limiti  temporali  minimi  e   massimi   di   cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico,  fino  alla  scadenza  del
nuovo rapporto di lavoro stagionale. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il  seguente:  "La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
triennale al lavoro stagionale.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione II <br /> <br /> Semplificazioni in materia di lavoro <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 18 
 
Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento
                            obbligatorio 
 
  1. All'articolo 9-bis, comma 2,  terzo  periodo,  decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore  turistico"  sono
inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi". 
  2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "al   competente   servizio
provinciale" sono inserite le  seguenti:  "ovvero  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate
in piu' province"; 
    b) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "al  servizio
provinciale  competente"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero   al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; 
    c) al comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  "il  servizio"
sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione II <br /> <br /> Semplificazioni in materia di lavoro <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 19 
 
        Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 
 
  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  "Ai  fini  del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si  riferisce  alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione  di  infedele  registrazione  si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2  diverse
rispetto alla  qualita'  o  quantita'  della  prestazione  lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione III <br /> <br /> Semplificazioni in materia di appalti pubblici <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 20 
 
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al  decreto
                   legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  "Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal
1° gennaio  2013,  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei
requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
economico-finanziario   per   la   partecipazione   alle    procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati
nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso   l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del  presente
codice. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'  stabilisce  con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e'  obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 
  3. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori  verificano  il
possesso dei requisiti di cui al comma 1  esclusivamente  tramite  la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso  di  tali  requisiti  e'
verificato dalle stazioni appaltanti  mediante  l'applicazione  delle
disposizioni previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 
  4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i  dati  di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici. 
  5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti  e  gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei  requisiti  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente. 
  6. Per i dati scambiati a fini  istituzionali  con  la  banca  dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita  dall'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si  applica  l'articolo  6,
comma 10, del presente decreto."; 
    b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  "spese  dello  sponsor"  sono
inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro"; 
      2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Ai
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e  forniture  aventi
ad oggetto beni  culturali  si  applicano  altresi'  le  disposizioni
dell'articolo 199-bis del presente codice."; 
    c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "L'affidamento  dei  contratti  di  finanziamento,  comunque
stipulati,  dai   concessionari   di   lavori   pubblici   che   sono
amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  avviene  nel
rispetto dei  principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti."; 
    d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno"; 
    e)  all'articolo  42,  al  comma  3-bis,  le  parole:   «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
    f) all'articolo 48, comma 1, le parole:  «prevista  dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
    g) all'articolo  189,  comma  3,  nono  periodo,  le  parole:  "i
certificati  sono  redatti  in  conformita'   al   modello   di   cui
all'allegato XXII" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i  certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento."; 
    h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente: 
  "Art. 199-bis (Disciplina  delle  procedure  per  la  selezione  di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
trasparenza,   proporzionalita',   di   cui   all'articolo   27,   le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli
interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione
degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti  preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi  per
i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla
sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28,  nella   Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  valore  di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in
aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione
di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello
sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle
offerte. Nel bando e  negli  avvisi  e'  stabilito  il  termine,  non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le
offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria
delle  offerte  e  puo'  indire  una  successiva   fase   finalizzata
all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di
sponsorizzazione tecnica. 
  2. Nel caso in cui non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal
presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle
offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti   formali   della
procedura, la stazione appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
ricercare di propria iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il
contratto  di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le
condizioni   essenziali    delle    prestazioni    richieste    nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non  sono  pervenute
offerte utili,  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono  essere
nuovamente  pubblicati  nell'allegato  del  programma  triennale  dei
lavori dell'anno successivo. 
  3. Restano fermi i presupposti  e  i  requisiti  di  compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  e  successive  modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di  partecipazione  di
ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  nell'articolo  38  del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati  di  tutta  o  di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneita'
professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  di
capacita'  economica  e  finanziaria,  tecnica  e  professionale  dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.". 
  2. In materia di contratti  di  sponsorizzazione,  resta  fermo  il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  marzo  2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 73, comma 3, alinea,  del  dopo  le  parole:  "In
aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite  le  seguenti:  "in
caso  di  violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,"; 
    b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 84 (Criteri di  accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori
eseguiti all'estero). -  1.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata  dalla  copia  del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo. 
  2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta  dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero  degli  affari
esteri, con spese a carico  del  medesimo  interessato,  dalla  quale
risultano i lavori eseguiti secondo le  diverse  categorie,  il  loro
ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni   utili   relative
all'incidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  categoria  nonche'  la
dichiarazione che i lavori sono stati  eseguiti  regolarmente  e  con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato  con  le
indicazioni necessarie per la  completa  individuazione  dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di  esecuzione  e  della  categoria  dei
lavori eseguiti. La  certificazione  e'  rilasciata  secondo  modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito  il  Ministero  per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e'  soggetta,  ove
necessario, a  legalizzazione  da  parte  delle  autorita'  consolari
italiane all'estero. 
  3.  Per  i  soli  lavori  subappaltati  ad  imprese   italiane,   i
subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento  della  qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato  all'esecutore  italiano
ai  sensi  del  comma  2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
  4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero,  se  in
lingua  diversa  dall'italiano,  e'  corredata  da   una   traduzione
certificata   conforme   in   lingua   italiana   rilasciata    dalla
rappresentanza diplomatica  o  consolare  ovvero  una  traduzione  in
lingua italiana eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Il  consolato
italiano all'estero,  una  volta  conseguita  la  certificazione,  la
trasmette alla competente  struttura  centrale  del  Ministero  degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati. 
  5. Qualora l'interessato abbia ultimato i  lavori  e  non  disponga
piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di  esecuzione  o   la
rappresentanza non sia in  grado  di  svolgere  a  pieno  le  proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo'  fare
riferimento alla struttura  competente  del  Ministero  degli  affari
esteri.". 
  4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione III <br /> <br /> Semplificazioni in materia di appalti pubblici <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 21 
 
               Responsabilita' solidale negli appalti 
 
  1. L'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
  "2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile
dell'inadempimento.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione III <br /> <br /> Semplificazioni in materia di appalti pubblici <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 22 
 
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE  e  norme
  di salvaguardia  delle  procedure  in  corso  per  la  stipula  dei
  contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali 
 
  1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  "delle  opere  pubbliche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico"; 
    b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono
soppresse; 
    c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti"
sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente,  sentito  il
Segretario del CIPE,". 
  2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di  diritti
aeroportuali,  di  cui  al  Capo  II,  articoli  da  71  a  82,   del
decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  fa   comunque   salvo   il
completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre  il  31  dicembre
2012 e, comunque, la durata  dei  contratti  di  programma  stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel  rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e  dei  rispettivi
modelli tariffari. 
  3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita  nei  contratti  di
programma  stipulati  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata  secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione IV <br /> <br /> Semplificazioni in materia ambientale <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 23 
 
Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                               imprese 
 
  1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle  attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad
emanare un regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'ambiente
e della tutela territorio e del mare, del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   volto   a   disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a  semplificare  gli  adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese,  in  base  ai  seguenti
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni: 
    a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia ambientale; 
    b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
ente; 
    c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
dimensione  dell'impresa  e  al   settore   di   attivita',   nonche'
all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione IV <br /> <br /> Semplificazioni in materia ambientale <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 24 
 
Modifiche  alle  norme  in  materia  ambientale  di  cui  al  decreto
                  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma  17,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data"  sono  inserite
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe"; 
    b)  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   la   parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata"; 
    c) all'articolo 29-decies, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in  mare,  l'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  esegue  i
controlli di  cui  al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico."; 
    d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole da: "e'  rilasciata"  a:  "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  rilasciata  dalla
regione,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
dicembre 1991, n. 394,  per  i  quali  e'  rilasciata  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"; 
      2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e'  inserita  la
seguente "regionale"; 
    e) all'articolo 216-bis,  comma  7,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui
al primo periodo, le autorita' competenti  possono  autorizzare,  nel
rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di  rigenerazione
degli oli usati anche  in  deroga  all'allegato  A,  tabella  3,  del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i  limiti
stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT."; 
    f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
"3-bis . I produttori e gli  importatori  di  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
per l'anno solare in corso."; 
    g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per  le
piattaforme  off-shore,  l'autorita'  competente  e'   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e  alla
lettera p) le parole  da:  "per  le  piattaforme"  alle  parole  "gas
naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse; 
    h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e'  inserito  il  seguente:
"5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme  in
materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; 
    i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il  punto  1.4  e'  inserito  il  seguente:
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri  impianti  localizzati
in mare su piattaforme off-shore;". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione V <br /> <br /> Semplificazioni in materia di agricoltura <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 25 
 
          Misure di semplificazione per le imprese agricole 
 
  1.  Al  fine  di   semplificare   e   accelerare   i   procedimenti
amministrativi per  l'erogazione  agli  aventi  diritto  di  aiuti  o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione  europea  nell'ambito
della Politica  agricola  comune,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza senza oneri, secondo  i  protocolli  standard  previsti  nel
sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati  informatiche
dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita'  di  applicazione
delle misure di semplificazione  previste  dal  presente  comma  sono
definite con apposite convenzioni tra  l'AGEA  e  le  amministrazioni
sopra indicate entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. I dati relativi alla azienda agricola  contenuti  nel  fascicolo
aziendale  elettronico  di  cui  all'articolo  9  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e  all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  fanno  fede  nei
confronti delle pubbliche  amministrazioni  per  i  rapporti  che  il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.  Le
modalita' operative per  la  consultazione  del  fascicolo  aziendale
elettronico da parte delle pubbliche  amministrazioni  sono  definite
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  la   semplificazione,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2005, n.  231,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Gli  organismi
pagatori, al fine  della  compiuta  attuazione  del  presente  comma,
predispongono e mettono a disposizione  degli  utenti  le  procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione V <br /> <br /> Semplificazioni in materia di agricoltura <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 26 
 
          Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  227,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera c), dopo le parole:  "la  continuita'  del
bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili  come
pascoli, prati e pascoli arborati"; 
    b) al comma 6,  dopo  le  parole:  "i  castagneti  da  frutto  in
attualita'  di  coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura   e
d'arboricoltura da  legno  di  cui  al  comma  5"  sono  inserite  le
seguenti:  "ivi  comprese,  le  formazioni   forestali   di   origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine,  sono
aggiunte le seguenti:  "non  identificabili  come  pascoli,  prati  o
pascoli arborati.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione V <br /> <br /> Semplificazioni in materia di agricoltura <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 27 
 
             Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della medesima comunicazione.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione V <br /> <br /> Semplificazioni in materia di agricoltura <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 28 
 
Modifiche relative alla movimentazione aziendale  dei  rifiuti  e  al
                         deposito temporaneo 
 
  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis.  La  movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola,
ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato  da
elementi oggettivi ed  univoci  che  sia  finalizzata  unicamente  al
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito
temporaneo e la distanza fra  i  fondi  non  sia  superiore  a  dieci
chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto  la  movimentazione
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e'  socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.». 
  2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui  gli  stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o,  per  gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso  il  sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola  di
cui gli stessi sono soci». 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione V <br /> <br /> Semplificazioni in materia di agricoltura <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 29 
 
       Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero 
 
  1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo  saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81,  e  successivamente  approvati  dal  Comitato   interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse  nazionale  anche  ai
fini  della  definizione   e   del   perfezionamento   dei   processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1  dispone  le
norme idonee nel quadro  delle  competenze  amministrative  regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti  suddetti,  nomina,  nei
casi di  particolare  necessita',  ai  sensi   dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in  sede  regionale  con
coordinamento del  Comitato  interministeriale.  Al  Commissario  non
spettano compensi e  ad  eventuali  rimborsi  di  spese  si  provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VI <br /> <br /> Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 30 
 
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale  e  di
                         ricerca industriale 
 
  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e  di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a
tale soluzione  organizzativa  e'  incentivato  secondo  modalita'  e
criteri fissati ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
capofila assolve i seguenti compiti: 
    a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei  rapporti  con
l'amministrazione  che  concede  le  agevolazioni,  anche   ai   fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti; 
    b) ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  presenta  in  nome
proprio e per conto delle altre  imprese  ed  enti  partecipanti,  la
proposta o progetto  di  ricerca  e  le  eventuali  variazioni  degli
stessi; 
    c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese  ed  enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni  per  stato
di avanzamento, attestando la  regolare  esecuzione  dei  progetti  e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni; 
    d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
programma. 
  3-ter. E' consentita la variazione non rilevante  dei  progetti  di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del  venti  per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
limite del venti per cento  del  valore  del  progetto,  in  fase  di
valutazione  preventiva  degli  stessi  ai  fini  dell'ammissione  al
finanziamento, nel caso  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto  rinunciatario  o
escluso per  motivazioni  di  carattere  economico-finanziario  senza
alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,  garantendo  il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
  3-quater.  Nella  fase  attuativa   del   progetto,   il   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo   7   puo'   valutare   la
rimodulazione  del  progetto  medesimo  per   variazioni   rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non  eccedenti  il
cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario. 
  3-quinquies.  Sulle  richieste  di  rimodulazione  di  elementi   o
contenuti progettuali di secondaria  entita',  non  rientranti  nelle
ipotesi  di  cui  ai   commi   3-ter   e   3-quater,   il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca    provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto  incaricato  nei  casi
piu' complessi. 
  3-sexies. La domanda di rimodulazione del  progetto,  nel  caso  di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al  soggetto
rinunciatario  o  escluso,  e'  presentata  dai  partecipanti  o  dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento  formale,  da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per  motivazioni  di
carattere economico-finanziario. 
  3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente  alle
attivita' svolte nel quadro di programmi  dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali. 
  3-octies.  Le  variazioni  del  progetto  senza  aumento  di  spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale."; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine,  le  seguenti  parole:",  nonche'  sulla  base  di  progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale"; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  "spese  ammissibili,"  sono
inserite le seguenti: "ivi  comprese,  con  riferimento  ai  progetti
svolti nel quadro di  programmi  dell'Unione  europea  o  di  accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,"; 
      2) al comma 4 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita'  complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali."; 
    d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere  di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali  di
ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al  finanziamento   fino   alla
concorrenza delle risorse disponibili  nell'ambito  del  riparto  del
Fondo agevolazioni ricerca. 
  4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti  di
ricerca  industriale  presentati  ai  sensi  del   presente   decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e  di  spesa,  le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui  all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie  e  con  oneri  a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei  requisiti  di
affidabilita'    economico-finanziaria,    ovvero     la     regolare
rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'   svolte,
attraverso  una  relazione  tecnica  e  un'attestazione   di   merito
rilasciata in  forma  giurata  e  sotto  esplicita  dichiarazione  di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010,  n.  39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono
effettuate verifiche a campione. 
  4-quater. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  progetti  e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso  di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e'
comunque possibile sulla base della  produzione  di  una  polizza  di
garanzia a copertura dell'intero  ammontare  dell'agevolazione  e  di
specifici accordi con una o piu'  imprese  utilizzatrici  finale  dei
risultati del progetto ovvero nelle forme  dell'avvalimento  concesso
da  altro  soggetto  partecipante  alla  compagine  in  possesso  dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
deve  riguardare  le  sole  imprese  indicate  per  lo   sfruttamento
industriale dei risultati della ricerca. 
  4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma  4-quater,  la  relazione
tecnica   contiene   una   compiuta    analisi    delle    principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti  dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli  accordi  stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori  finali  del  risultato
della ricerca. 
  4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi  e'
anche  subordinata  al  positivo  esito  di  sopralluoghi  presso  il
soggetto richiedente, detto  adempimento  puo'  avvenire  nella  fase
successiva  all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed  ai  fini   della
procedura  valutativa  l'amministrazione   si   avvale   delle   sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni  siano  coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione  risolutiva  del  rapporto  e  di  revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 
  4-septies.    Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definite   modalita'   di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VI <br /> <br /> Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 31 
 
       Misure di semplificazione in materia di ricerca di base 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al  fine  di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione  delle  procedure  di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche  scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli  stessi.  Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post  grava  per  intero  sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
  2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine  del  comma  e'
sostituito dal seguente: "Una percentuale del  dieci  per  cento  del
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di  ricercatori  di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VI <br /> <br /> Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 32 
 
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
           spesa e di controllo nel settore della ricerca 
 
  1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma  non
ammessi al  relativo  finanziamento,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande  di  finanziamento  e  fino  alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita',  prende  atto
dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate  e  delle  graduatorie
adottate in sede  comunitaria.  Nel  predetto  avviso  pubblico  puo'
essere definita la priorita' degli  interventi,  anche  in  relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali. 
  2. Al fine di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  di
utilizzazione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 872 e' sostituito dal seguente: 
  "872. In coerenza con gli indirizzi del Programma  nazionale  della
ricerca,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al  comma
870 tra gli strumenti previsti nel  decreto  di  cui  al  comma  873,
destinando  una  quota  non  inferiore  al   15   per   cento   delle
disponibilita'  complessive  del   fondo   al   finanziamento   degli
interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali."; 
    b) il comma 873 e' sostituito dal seguente: 
  "873.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri
di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione  del  fondo  cui  al
comma 870 per la concessione delle agevolazioni  per  la  ricerca  di
competenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, al fine di garantire  la  massima  efficacia  e  omogeneita'
degli interventi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica". 
  3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali
di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul  Fondo
medesimo  o  nell'ambito  delle  risorse  impegnate  per  gli  stessi
progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VI <br /> <br /> Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 33 
 
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o  internazionali  e
                   semplificazioni per la ricerca 
 
  1. Il personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
relativa attivita' di  ricerca  presso  l'ente  di  appartenenza,  e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per  il  periodo
massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
inerente  il  grant  e  la  relativa  retribuzione  vengono  regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro  a  tempo  determinato.  La
retribuzione massima spettante al ricercatore  rimane  a  carico  del
grant  comunitario  o  internazionale  e  non  puo'  eccedere  quella
prevista  per  il  livello  apicale,  appartenente  alla  fascia   di
ricercatore piu'  elevata  del  profilo  di  ricercatore  degli  enti
pubblici di ricerca. 
  2. Al personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici  o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 34 
 
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
  installazione, ampliamento  e  manutenzione  degli  impianti  negli
  edifici 
 
  1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del  decreto
del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 35 
 
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento  e
           conferimento di funzioni ai magistrati ordinari 
 
  1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice  civile  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Se  lo  statuto  non  dispone  diversamente  e  se  ricorrono   le
condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell'articolo 2435-bis,  le  funzioni  del  collegio  sindacale  sono
esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio
sindacale, entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio  dal
quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del
bilancio  in  forma  abbreviata.  Scaduto  il  termine,  provvede  il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.". 
  2. All'articolo 2477 del codice civile: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri,  ivi  compresa
la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o
di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo  di
controllo e' costituito da un solo membro effettivo."; 
    b) al secondo, terzo, quarto  e  sesto  comma,  le  parole:  "del
sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo  o
del revisore"; 
    c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano  le
disposizioni sul collegio sindacale  previste  per  le  societa'  per
azioni.". 
  3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle  funzioni  direttive
apicali  di  legittimita',  la  disposizione  dell'articolo  194  del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che  il  rispetto  del
termine ivi  previsto  e'  richiesto  per  tutti  i  trasferimenti  o
conferimenti di funzioni,  anche  superiori  o  comunque  diverse  da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. 
  4. L'articolo 195 del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
sostituito dal  seguente:  "Art.195  -  (Disposizioni  speciali).  Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al  presidente
aggiunto della corte  di  cassazione,  al  presidente  del  tribunale
superiore delle acque pubbliche,  al  procuratore  generale  aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione  della  corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di  cassazione,  ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 36 
 
            Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 
 
  1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente: 
  "5) i crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai  sensi  delle
disposizioni legislative vigenti,  nonche'  delle  societa'  ed  enti
cooperativi di produzione e lavoro per i  corrispettivi  dei  servizi
prestati e della vendita dei manufatti;" . 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 37 
 
Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al
                       registro delle imprese 
 
  1. Le imprese costituite in forma  societaria  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato  il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro  delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi  dell'articolo  16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30  giugno
2012. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 38 
 
 Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 
 
  1. All'articolo 101, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile  di  cui  alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministero
della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
disposto di cui al primo periodo.». 
  2. All'articolo 101, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di  depositi  che  trattano  esclusivamente  gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti: 
    a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
seguito specificate: 
      I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie industriali; 
      II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
      III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
ingegneria chimica; 
    b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
legislazione farmaceutica: 
      I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; 
      II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
industriale; 
      III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie chimiche; 
      IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie farmaceutiche; 
    c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 
  2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  in
mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal  comma
2-bis).". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 39 
 
Soppressione  del  requisito  di   idoneita'   fisica   per   avviare
            l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' soppressa. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 40 
 
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e  festiva
  per le imprese di panificazione di natura produttiva 
 
  1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma  13,  della  legge  3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 41 
 
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
                              e bevande 
 
  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  e  non  e'  soggetta  al  possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 42 
 
Razionalizzazione  delle  misure  di  sostegno  finanziario  per  gli
             interventi conservativi sui beni culturali 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  L'ammissione
dell'intervento autorizzato  ai  contributi  statali  previsti  dagli
articoli 35 e 37 e' disposta  dagli  organi  del  Ministero  in  base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente  con
decreto  ministeriale,  adottato  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 43 
 
Semplificazioni  in  materia  di  verifica  dell'interesse  culturale
  nell'ambito  delle  procedure   di   dismissione   del   patrimonio
  immobiliare pubblico 
 
  1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011,  n.  183,  all'articolo  66  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo  27  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e agli articoli  307,  comma  10,  e  314  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  nel  rispetto  delle  esigenze  di
tutela del  patrimonio  culturale,  con  decreto  non  avente  natura
regolamentare del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,
sono  definite  modalita'  tecniche  operative,  anche  informatiche,
idonee  ad  accelerare  le  procedure  di   verifica   dell'interesse
culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio. 
  2.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 44 
 
      Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita' 
 
  1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  per
i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare  e  ampliare
le ipotesi di interventi di lieve  entita',  nonche'  allo  scopo  di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e  20,  comma  4,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  2. All'articolo  181,  comma  1-ter,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la  disposizione
di cui al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:  «e  al  comma  1-bis,
lettera a)». 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 45 
 
            Semplificazioni in materia di dati personali 
 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."; 
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis; 
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VII <br /> <br /> Altre disposizioni di semplificazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 46 
 
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici  vigilati  dal
  Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei  consumatori  e
  degli utenti 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione  e  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  in   relazione   alla   destinazione   del
personale, si puo'  procedere  alla  trasformazione  in  soggetti  di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2,  comma  634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  degli  enti
pubblici non economici vigilati dal  Ministero  della  difesa,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Anche al fine di assicurare il  necessario  coordinamento  delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale  e  documentale  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma  4,  lettera
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  al  Consiglio
Nazionale  dei  Consumatori  e  degli  Utenti,  di  cui  al  medesimo
articolo,  non  si  applicano  le  vigenti  norme   in   materia   di
soppressione degli organi collegiali  e  di  riduzione  dei  relativi
componenti, fatti salvi i risparmi di spesa  gia'  conseguiti  ed  il
carattere gratuito dei relativi incarichi. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Titolo II <br /> <br /> Disposizioni in materia di sviluppo <br /> <br /><br />Capo I <br /> <br />Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della<br />innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture<br /> energetiche <br /> <br /><br />Sezione I <br /> <br /> Innovazione tecnologica <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 47 
 
                      Agenda digitale italiana 
 
  1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  di
cui alla comunicazione  della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo
prioritario  della  modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica
amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate
dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a  larga
banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il   Ministro   per   la   coesione   territoriale,    il    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  una  cabina  di  regia  per
l'attuazione   dell'agenda   digitale   italiana,   coordinando   gli
interventi  pubblici  volti  alle  medesime  finalita'  da  parte  di
regioni, province autonome ed enti locali. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione II <br /> <br /> Disposizioni in materia di universita' <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 48 
 
     Dematerializzazione di procedure in materia di universita' 
 
  1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito
il seguente: 
  "Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione  alle  universita'  sono
effettuate  esclusivamente   per   via   telematica.   Il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   cura   la
costituzione  e  l'aggiornamento  di  un  portale  unico,  almeno  in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
  2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto  e  di  laurea,
sostenuti dagli  studenti  universitari  avviene  esclusivamente  con
modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente  i  propri
regolamenti.". 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione II <br /> <br /> Disposizioni in materia di universita' <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 49 
 
 Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita' 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, lettera m),  secondo  periodo,  tra  la  parola:
"durata"  e  la  parola:  "quadriennale"  e'  inserita  la  seguente:
"massima"; 
      2) al comma 1, lettera p), le  parole:  "uno  effettivo  e  uno
supplente  scelti  dal  Ministero  tra  dirigenti  e  funzionari  del
Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti:  "uno  effettivo  e
uno    supplente    designati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"; 
      3) al comma  9:  al  primo  periodo,  tra  le  parole:  "organi
collegiali" e: "delle universita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
quelli monocratici elettivi"; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di  tutorato  e  di
didattica integrativa" sono soppresse; 
      2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse; 
    d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli  atti
al consiglio di  amministrazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"avvio del procedimento stesso"; 
    e) all'articolo 12, comma 3, le  parole  da:  "individuate"  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "che  sono  gia'
inserite tra le  universita'  non  statali  legalmente  riconosciute,
subordinatamente  al  mantenimento   dei   requisiti   previsti   dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)"; 
    f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
articoli" e' inserita la seguente: "16,"; 
    g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo  18"  sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6"; 
    h) all'articolo 18: 
      1) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  "procedimento  di
chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
      2) al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  "per  il  settore
concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno  dei  settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le
seguenti parole: "alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge"; 
      3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo  non  inferiore  al
costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  ruolo  e  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  ovvero  di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)"; 
      4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole:  "a  tempo
indeterminato" e dopo  la  parola:  "universita'"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e a soggetti esterni"; 
      5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'" sono soppresse; 
    i) all'articolo 21: 
      1) al comma 2  le  parole:  "valutazione  dei  risultati"  sono
sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei  progetti  di
ricerca"; 
      2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
purche' nell'elenco predetto sia  comunque  possibile  ottemperare  a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In  caso  contrario  si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1.  L'elenco  ha  validita'  biennale  e  scaduto  tale  termine   e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1."; 
      3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano  in  carica
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che  durano
in carica quattro anni"; 
    l) all'articolo 23, comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le
seguenti: "di importo, coerente con i  parametri  stabiliti,  con  il
decreto  di  cui  al  comma  2",  dopo  le  parole:   "attivita'   di
insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta  qualificazione"  e
le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del  periodo  sono
soppresse; 
      2) il terzo periodo e' soppresso; 
    m) all'articolo 24: 
      1) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  "pubblicita'  dei
bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
      2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  "9-bis. Per tutto il periodo di durata  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  sono
collocati,  senza  assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in  cui  tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza."; 
    n) all'articolo 29: 
      1) al comma 9, dopo le  parole:  "della  presente  legge"  sono
inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
4 novembre 2005, n. 230"; 
      2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e'  inserita
la seguente: "7,". 
  2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio  e"  sono
soppresse. 
  3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione III <br /> <br /> Disposizioni per l'istruzione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 50 
 
                      Attuazione dell'autonomia 
 
  1.  Allo  scopo  di  consolidare  e  sviluppare  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita'  e  valorizzando  la  responsabilita'  e  la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto dei principi e degli obiettivi di cui  all'articolo  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  linee
guida per conseguire le seguenti finalita': 
    a) potenziamento dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,
anche  attraverso  l'eventuale  ridefinizione  nel   rispetto   della
vigente normativa contabile degli aspetti connessi  ai  trasferimenti
delle risorse  alle  medesime,  previo  avvio  di  apposito  progetto
sperimentale; 
    b)  definizione,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  di  un
organico   dell'autonomia,   funzionale    all'ordinaria    attivita'
didattica, educativa,  amministrativa,  tecnica  e  ausiliaria,  alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni  di
personale scolastico; 
    c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  di
reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di  conseguire
la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; 
    d) definizione di un organico di rete per  le  finalita'  di  cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni  diversamente
abili, la prevenzione dell'abbandono e il  contrasto  dell'insuccesso
scolastico e formativo, specie per le aree di massima  corrispondenza
tra poverta' e dispersione scolastica; 
    e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e  d),  nei
limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei  posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole  e  sugli  ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve  le  esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale. 
  2.  Gli  organici   di   cui   al   comma   1   sono   determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e  fatto  salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza  di
esternalizzazione dei servizi per i posti ATA. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione III <br /> <br /> Disposizioni per l'istruzione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 51 
 
         Potenziamento del sistema nazionale di valutazione 
 
  1. Nelle more della definizione di un sistema organico e  integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
l'INVALSI  assicura,  oltre  allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di  cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale,  l'Invalsi  si  avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie  per  l'innovazione.  Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle  rilevazioni  nazionali  degli  apprendimenti  degli
studenti, di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione III <br /> <br /> Disposizioni per l'istruzione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 52 
 
Misure    di    semplificazione    e    promozione    dell'istruzione
   tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida
per conseguire i seguenti obiettivi: 
    a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,  tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e  di
quelli di istruzione e formazione professionale di  competenza  delle
regioni; 
    b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    c) promuovere la  realizzazione  di  percorsi  in  apprendistato,
anche per il rientro in formazione dei giovani. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  adottato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
definite linee guida per: 
    a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli  istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare
la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica; 
    b)   semplificare   gli   organi   di   indirizzo,   gestione   e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS. 
  3.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione III <br /> <br /> Disposizioni per l'istruzione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 53 
 
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
  consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  su  tutto  il   territorio   nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare
scolastico, anche in modo da  conseguire  una  riduzione  strutturale
delle spese correnti di  funzionamento,  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva  un  Piano  nazionale  di
edilizia  scolastica.  La  proposta  di  Piano  e'   trasmessa   alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro  i  successivi  60
giorni. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad  oggetto  la  realizzazione  di
interventi di ammodernamento e  recupero  del  patrimonio  scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione  e  completamento  di  nuovi   edifici   scolastici,   da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione  e  contenimento  delle
spese  correnti  di  funzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri   di
efficienza energetica e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di  capitali  pubblici  e  privati  anche
attraverso i seguenti interventi: 
    a)  la  ricognizione   del   patrimonio   immobiliare   pubblico,
costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti  dal  presente
articolo, sulla base di accordi  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  della  difesa  in
caso di aree ed edifici non  piu'  utilizzati  a  fini  militari,  le
regioni e gli enti locali; 
    b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione  e  razionalizzazione   del   patrimonio   immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in  un  sistema  integrato  nazionale  e
locale,  per  l'acquisizione  e  la  realizzazione  di  immobili  per
l'edilizia scolastica; 
    c) la  messa  a  disposizione  di  beni  immobili  di  proprieta'
pubblica  a  uso  scolastico   suscettibili   di   valorizzazione   e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole; 
    d) le  modalita'  di  compartecipazione  facoltativa  degli  enti
locali. 
  3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  promuovono,  congiuntamente  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare  gli  interventi  sulle
esigenze  dei  singoli  contesti  territoriali  e  sviluppare   utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
pubblici e privati. 
  4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre  disciplinate
le modalita' e i termini per la  verifica  periodica  delle  fasi  di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato  e  alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle   risorse   finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. 
  5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano,  al  fine
di  assicurare  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari   e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti  con  gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2: 
    a)  il  CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici   esistenti   e   di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche  favorendo  interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni  a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a  cento  milioni
di euro per l'anno 2012. 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio  2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione  alle  scuole  primarie  e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
  6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i  nuovi  edifici  con  il  collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta  con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede; 
  7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente  agli  standard
europei e alle piu' moderne concezioni  di  realizzazione  e  impiego
degli  edifici  scolastici,  perseguendo  altresi',  ove   possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici  minimi
e  massimi  di  funzionalita'  urbanistica,   edilizia,   anche   con
riferimento alle tecnologie in  materia  di  efficienza  e  risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili  a  garantire  indirizzi  progettuali  di  riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  9.  Gli  enti  proprietari  di  edifici   adibiti   a   istituzioni
scolastiche, le universita'  e  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
misure  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione   degli   immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia  e  alla  migliore
efficienza  degli  usi  finali  della  stessa,  anche  attraverso  il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, ai contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  e  al  decreto
legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  secondo  le   linee   guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione IV <br /> <br /> Altre disposizioni in materia di universita' <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 54 
 
                    Tecnologi a tempo determinato 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche
nello svolgimento  di  progetti  di  ricerca  finanziati  dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
  "Art. 24-bis (Tecnologi  a  tempo  determinato).  - 1.  Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di  svolgere
attivita' di supporto tecnico  e  amministrativo  alle  attivita'  di
ricerca,  le  universita'  possono  stipulare  contratti  di   lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso  almeno  del
titolo di laurea ed eventualmente di una  particolare  qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita'  prevista.  Il
contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette. 
  2. I destinatari  dei  contratti  sono  scelti  mediante  procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano  e  in  inglese,  sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.  Il
bando  deve  contenere  informazioni  dettagliate  sulle   specifiche
funzioni,  i  diritti  e  i  doveri  e  il  trattamento  economico  e
previdenziale, nonche' sui requisiti di  qualificazione  richiesti  e
sulle modalita' di valutazione delle candidature. 
  3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi  e  sono  prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La  durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni  caso  essere  superiore  a
cinque  anni  con  la  medesima   universita'.   Restano   ferme   le
disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modificazioni. 
  4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio  e  all'eventuale
qualificazione   professionale   richiesta,   e'   stabilito    dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo  minimo  e  massimo  pari  rispettivamente   al   trattamento
complessivo attribuito  al  personale  della  categoria  D  posizione
economica 3 ed EP posizione  economica  3  dei  ruoli  del  personale
tecnico-amministrativo delle  universita'.  L'onere  del  trattamento
economico e' posto  a  carico  dei  fondi  relativi  ai  progetti  di
ricerca. 
  5. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli  del  personale  accademico  o
tecnico-amministrativo delle universita'.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione IV <br /> <br /> Altre disposizioni in materia di universita' <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 55 
 
    Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge  30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi,  fermo  restando  il
trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli
enti di ricerca stessi. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione V <br /> <br /> Disposizioni per il turismo <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 56 
 
         Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO 
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "e della promozione  di  forme  di  turismo
accessibile, mediante accordi con le  principali  imprese  turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a  condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone  con  disabilita'
senza oneri per la finanza pubblica"; 
    b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' soppressa. 
  2.  I  beni  immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
individuati  dall'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali  da  consentirne  un  uso
agevole per scopi turistici possono essere  dati  in  concessione,  a
titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore  a  35
anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e  il  Ministro
dell'interno,  sono  definite  le  modalita'  di  costituzione  delle
cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle
domande. Per l'avvio e per  la  ristrutturazione  a  scopi  turistici
dell'immobile possono essere promossi dal  Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche  ed
istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose  senza
oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VI <br /> <br /> Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 57 
 
Disposizioni  per  le  infrastrutture  energetiche  strategiche,   la
       metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 
 
  1. Al fine di garantire il contenimento dei costi  e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore  petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti  strategici  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004,  n. 239: 
    a) gli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
minerali; 
    b)  i  depositi  costieri   di   oli   minerali   come   definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
    c) i depositi di carburante per aviazione  siti  all'interno  del
sedime aeroportuale; 
    d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  prodotti   petroliferi,   ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000; 
    e) i depositi di stoccaggio di G.P.L.  di  capacita'  autorizzata
non inferiore a tonnellate 200; 
    f) gli oleodotti di cui all'articolo  1,  comma  8,  lettera  c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
materia ambientale, per le infrastrutture e  insediamenti  strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo  1,  comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  autorizzazioni,  concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente  previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1,  comma  58,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di  centottanta
giorni. 
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto  e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  all'articolo  52  del
codice   della   navigazione   e   delle   opere    necessarie    per
l'approvvigionamento degli stessi,  dichiarati  strategici  ai  sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale." 
  6. La disposizione di cui al comma 5 non  trova  applicazione  alle
concessioni gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Al fine di ridurre gli oneri  sulle  imprese  e  migliorarne  la
competitivita'   economica    sui    mercati    internazionali,    la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei  vincoli  e  delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di  programma  con   le
amministrazioni competenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, per  la  realizzazione  delle  modifiche  degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e  ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita'  produttiva  degli  impianti   industriali   e   degli
stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di   oli   minerali
strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese. 
  8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  in  depositi  di  oli   minerali,   le
autorizzazioni  ambientali  gia'  in  essere  in  capo  ai   suddetti
stabilimenti,  in  quanto  necessarie  per  l'attivita'   autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza. 
  9. Nel caso di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti  di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa  gia'  in  atto
possono continuare a essere eserciti senza  necessita'  di  procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  10.  La  durata  delle  nuove  concessioni  per  le  attivita'   di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di  cui  all'articolo  66  del  Codice
della navigazione e  all'articolo  60  del  relativo  Regolamento  di
esecuzione e' fissata in almeno dieci anni. 
  11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo  1997  recante
"Disposizioni in materia di sostituzione del  tracciante  acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde". 
  12. Per gli interventi di metanizzazione di  cui  all'articolo  23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
dell'impianto. 
  13. Sono fatte salve  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa. 
  14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' consentito: 
    a) la detenzione promiscua di piu' parti  del  medesimo  prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
    b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile  che  riepiloga  le
operazioni di bunkeraggio; 
    c) di effettuare le operazioni di  rifornimento  nell'arco  delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale. 
  15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Sezione VI <br /> <br /> Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 58 
 
       Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 45,  comma  6,  dopo  le  parole:  "comma  3  del
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i  casi  in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di  avvio  del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie."; 
    b) all'articolo 45, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:
"6-bis. Nei casi di particolare  urgenza  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,  con  atto  motivato,
l'adozione  di  misure  cautelari,   anche   prima   dell'avvio   del
procedimento sanzionatorio.". 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 59 
 
            Disposizioni in materia di credito d'imposta 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto"; 
    b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto"; 
    c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti:"alla data di assunzione."; 
    d)  al  comma  6  le  parole:  "entro  tre  anni  dalla  data  di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  due  anni  dalla
data di assunzione"; 
    e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione"; 
    f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo
delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con
provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
del previsto limite di spesa."; 
    g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  "comma  precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
tre periodi. 
  2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14
maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Capo II <br /> <br /> Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 60 
 
Sperimentazione  finalizzata  alla  proroga  del   programma   "carta
                              acquisti" 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  carta  acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione  di  maggiore
bisogno, anche al fine di  valutarne  la  possibile  generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta,  e'  avviata  una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti: 
    a) i nuovi criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
cittadini stranieri in possesso del  permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo; 
    b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare; 
    c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti  come
strumento all'interno del sistema integrato di interventi  e  servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) le caratteristiche del progetto  personalizzato  di  presa  in
carico, volto al reinserimento lavorativo e  all'inclusione  sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio  alla
partecipazione al progetto; 
    e) la decorrenza della sperimentazione, la cui  durata  non  puo'
superare i dodici mesi; 
    f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
attivata  la  sperimentazione,  anche  con  riferimento  ai  soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione  della
sperimentazione stessa. 
  3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede,  nel
limite massimo di 50 milioni di euro,  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto. 
  4. I commi 46,  47  e  48  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Titolo III <br /> <br /> Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 61 
 
Norme transitorie e disposizioni in materia  di  atti  amministrativi
                         sottoposti a intesa 
 
  1. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  approva,  con
proprio decreto da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee  guida
applicative delle disposizioni contenute  nell'articolo  199-bis  del
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  di  quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
rispetto a fattispecie analoghe  o  collegate  di  partecipazione  di
privati  al  finanziamento  o  alla  realizzazione  degli  interventi
conservativi su beni culturali, in particolare mediante  l'affissione
di  messaggi  promozionali  sui  ponteggi  e  sulle  altre  strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari. 
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  di  definire,  con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori,  servizi  e  forniture  d'intesa  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per  la  predisposizione  dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e'  abrogato  l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva  delle  Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa  richiesta  con  una  o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte  dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove  ricorrano  gravi  esigenze  di
tutela della  sicurezza,  della  salute,  dell'ambiente  o  dei  beni
culturali ovvero per evitare un  grave  danno  all'Erario  puo',  nel
rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione,   deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza  l'assenso  delle  Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel
medesimo termine e' comunque raggiunta  l'intesa,  il  Consiglio  dei
Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
permanenza dell'interesse pubblico. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  alle  intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto  speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Titolo III <br /> <br /> Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 62 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A far data dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono  o  restano  abrogate  le  disposizioni  elencate  nell'allegata
Tabella A. 

        
      </pre>

<pre>          <p>
            Titolo III <br /> <br /> Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore <br /> <br />
          </p>
        </pre>

<pre>                               Art. 63 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 
 
                              Patroni   Griffi,   Ministro   per   la
                              pubblica    amministrazione    e     la
                              semplificazione 
 
                              Passera,   Ministro   dello    sviluppo
                              economico e delle infrastrutture e  dei
                              trasporti 
 
                              Profumo,   Ministro    dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca 
 
                              Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                              Clini, Ministro dell'ambiente  e  della
                              tutela del territorio e del mare 
 
                              Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle
                              politiche sociali 
 
                              Catania,   Ministro   delle   politiche
                              agricole alimentari e forestali 
 
                              Ornaghi,  Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino  </pre>

<pre>&#160;<br /><br /><br /></pre>

<pre><br /><br /><br /><br /></pre>

<pre>Fonte: <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/">www.gazzettaufficiale.it</a></pre>

<pre>Testi senza carattere di ufficialità, consultazione gratuita.</pre>

<pre>&#160;</pre>

<pre>&#160;</pre>

<br /><strong><a href="http://www.iusreporter.it/">www.iusreporter.it</a></strong>

<br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie

<br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=348]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=348</guid>
	<dc:date>2012-02-10T09:14:11+01:00</dc:date>
	<dc:creator>admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Abrogazione tariffe: CONSIDERAZIONI DEL CNF RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N.1/2012 CRESCI-ITALIA]]></title>
	<description><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://www.iusreporter.it/public/leggisentenze.jpg" width="183" height="165" /> « <strong>CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N.1/2012 CRESCI-ITALIA</strong></p>  <p>02/02/2012</p>  <p>Roma, 2 febbraio 2012    <br />Ill.mi Sig.ri Avv.ti Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati     <br />LORO SEDI</p>  <p>Oggetto: art. 9, Decreto legge n. 1/2012</p>  <p>Cari Colleghi, come è stato evidenziato nell'intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e nel corso delle analoghe cerimonie presso le Corti di Appello, gli interventi diretti a migliorare il sistema di funzionamento della macchina giudiziaria si sono risolti in un grave nocumento per i cittadini, e, di riflesso, in un aggravio dell'attività forense e delle condizioni in cui già versa la categoria.    <br />Fermo restando il nostro dissenso su questa linea, Vi alleghiamo alcune considerazioni relative alla applicazione dell'art. 9 del d.l. 24.1.2012, n.1, in attesa che il Parlamento, in fase di conversione (v. il disegno di legge n. 3110) provveda:     <br />- a contestare il contenuto del decreto;     <br />- ovvero a contestare la sua estensibilità a tutte le categorie professionali e a richiederne l'esenzione per la categoria forense;     <br />- ovvero a stralciare le disposizioni che riguardano la disciplina delle professioni per farne oggetto di ampia e approfondita discussione, anche con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed ora pendente alla Camera;     <br />- ovvero a emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse risultano inapplicabili, che appaiono palesemente incostituzionali, introducono elementi di grave incertezza nell'ordinamento giuridico, nei rapporti di diritto privato instaurati con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo quanto alla liquidazione di onorari e spese nei procedimenti pendenti e in quelli instaurati dopo la pubblicazione del decreto.     <br />Il Consiglio Nazionale Forense ha già denunciato alle istituzioni la intollerabilità della situazione e si attende che il Parlamento prenda cognizione di tutti i problemi sollevati dalla disciplina. In attesa delle modifiche che appaiono assolutamente necessarie, e posto che il decreto n. 1/2012 è ormai in vigore, alleghiamo alcune indicazioni interpretative, fermo restando il monitoraggio momento per momento dell'iter legislativo del decreto.     <br />Con viva cordialità, Guido Alpa     <br />    <br />Allegati: c.s.     <br />    <br />    <br />1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell'art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012).     <br />2. L'art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.     <br />3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.     <br />4. L'accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell'incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all'importanza dell'opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.).     <br />5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.     <br />6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l'art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.     <br />7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l'attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare.     <br />8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso - una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante - a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.     <br />9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è "di protezione", invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all'art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206).     <br />10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d'opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l'altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali.     <br />11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.     <br />12. L'avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell'incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell' esercizio dell'attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico al suo compimento. Poiché per l'attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.     <br />13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d'opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell'affidamento dell'incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l'evoluzione dell'incarico e a clausole di rinegoziazione. L'inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell'art. 9 costituisce illecito disciplinare.     <br />14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.     <br />15. Nell'ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria.     <br />16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente. Seguendo l'orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l'arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse.     <br />17. E' da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell'art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ.     <br />18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l'assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall'allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all'attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all'adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo.     <br />19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell'art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l'arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012) ».</p>  <p>&#160;</p>  <p>Fonte: <a href="http://www.consiglionazionaleforense.it">www.consiglionazionaleforense.it</a></p>  <p>&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /><strong><a href="http://www.iusreporter.it">www.iusreporter.it</a></strong>   <br />Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie   <br /><a href="http://www.iusreporter.it/notelegali.htm">Note legali</a>   <br />Testi senza carattere di ufficialità]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=347]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=347</guid>
	<dc:date>2012-02-03T17:14:36+01:00</dc:date>
	<dc:creator>admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[&ldquo;La mediazione civile in 140 caratteri&rdquo; &ndash; La mini-guida di guidamediazionecivile.it su Twitter]]></title>
	<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iusreporter.it"></a><a href="http://it.fotolia.com/id/7891144" target="_blank"><font size="2"><img border="0" hspace="5" alt="Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)" vspace="5" align="right" src="http://avvbriganti.iusreporter.it/public/convenzioneconsulenzalegale.jpg" width="220" height="152" /></font></a><font size="2"> </font><a href="http://www.iusreporter.it" target="_blank"><font size="2">Iusreporter.it</font></a></a></a><font size="2"> e </font><a href="http://www.guidamediazionecivile.it"><font size="2">guidamediazionecivile.it</font></a><font size="2">, curati dall'</font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it"><font size="2">Avv. Giuseppe Briganti</font></a><font size="2">, in occasione del secondo compleanno di </font><a href="http://www.guidamediazionecivile.it"><font size="2">www.guidamediazionecivile.it</font></a><font size="2">, guida on-line sulla mediazione civile, pubblicheranno su Twitter</font></p>  <p><font size="2"></font></p>  <p><strong>     <br /><font size="2">"La mediazione civile in 140 caratteri"</font></strong></p>  <p><strong><font size="2">Mini-guida al decreto legislativo n. 28 del 2010</font></strong></p>  <p><font size="2"></font></p>  <p>   <br /><font size="2">La mini-guida sarà pubblicata da </font><a href="http://twitter.com/iusreporter" target="_blank"><font size="2">@iusreporter</font></a><font size="2"> su Twitter a partire dal <strong>6 febbraio 2012</strong> e sarà contraddistinta dall' "etichetta" (hashtag) <strong>#irguidamediazione</strong>.</font></p>  <p><font size="2">Sarà naturalmente possibile interagire in ogni momento con l'</font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it"><font size="2">Avv. Giuseppe Briganti</font></a><font size="2">, autore della guida, tramite Twitter.</font></p>  <p><font size="2">I tweet saranno diffusi anche tramite i profili </font><a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti" target="_blank"><font size="2">facebook</font></a><font size="2"> e </font><a href="http://www.linkedin.com/in/avvbriganti" target="_blank"><font size="2">linkedin</font></a><font size="2"> dell'autore.      <br />      <br />      <br />      <br />Anche chi non è iscrittto a Twitter potrà seguire la mini-guida collegandosi </font><a href="http://twitter.com/iusreporter" target="_blank"><font size="2">qui</font></a><font size="2"> o tramite il box sottostante, che si aggiornerà automaticamente.      <br />      <br /></font></p> <script charset="utf-8" src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><script>
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</script>  <p><font size="2">&#160;</font></p>  <br />  <br />  <p><font size="2"></font></p>  <p><font size="2">A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti</font></p>  <p><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=86"><font size="2">Formatore nei corsi di formazione per mediatori civili</font></a><font size="2"> e </font><a href="http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=86"><font size="2">mediatore professionista</font></a></p>  <p>   <br />    <br /><a href="http://www.guidamediazionecivile.it/"><font size="2">La Guida sulla mediazione civile e commerciale</font></a><font size="2"> di Iusreporter.it</font></p>  <p><font size="2">Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su </font><a href="http://www.facebook.com/giuseppe.briganti"><font size="2">Facebook</font></a></p>  <p><a href="http://www.twitter.com/iusreporter"><font size="2"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" border="0" alt="Follow iusreporter on Twitter" src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-a.png" /></font></a></p>  <p><strong><font size="2"></font></strong></p>  <p><strong><font size="2"></font></strong></p>  <p>   <br />    <br />    <br />    <br /><font size="2">Testi senza carattere di ufficialità</font></p>  <p><font size="2"></font></p>]]></description>
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