Disposizioni correttive al Codice del Consumo - Decreto legislativo 221/2007
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DECRETO LEGISLATIVO 23 Ottobre 2007 , n. 221Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a normadell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU 278 del 29/11/2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi inmateria di qualita' della regolazione, riassetto normativo ecodificazione - Legge di semplificazione 2001, ed in particolarel'articolo 7, concernente il riassetto in materia di tutela deiconsumatori, e l'articolo 20-bis; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recanteCodice del consumo, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228,di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge12 maggio 2006, n. 173; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri13 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del20 luglio 2006; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recanteattuazione della direttiva 2002/65/CE relativa allacommercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; Visti gli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio2006, n. 51; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 13 settembre 2007; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensidell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,espresso nella riunione del 20 settembre 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministroper le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme ele innovazioni nella pubblica amministrazione, della giustizia,dell'economia e delle finanze e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.Modifiche alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al settimo capoverso delle premesse al decreto legislativo6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, di seguitoindicato, come "Codice del consumo", dopo le parole: "ai sensidell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" sono aggiunte leseguenti: ", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE". Art. 2.Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del Codice del consumo, dopo lalettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) all'esercizio dellepratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza elealta';". Art. 3.Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo leparole: "presente codice" sono inserite le seguenti: " ove nondiversamente previsto,". 2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del Codice del consumo,dopo la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti:",commerciale, artigianale". 3. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Codice del consumodopo la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti:",commerciale, artigianale". 4. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del Codice del consumo,le parole: "articolo 115, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:"articolo 115, comma 2-bis". 5. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 del Codice del consumodopo le parole: "fatto salvo quanto stabilito" sono inserite leseguenti: "nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e". Art. 4.Modifiche alla rubrica del titolo III, parte II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Alla rubrica del titolo III della parte II del Codice delconsumo, prima della parola: "Pubblicita" sono anteposte le seguenti:"Pratiche commerciali,". Art. 5.Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 33 del Codice del consumo,la parola: "dando" e' sostituita dalla seguente: "danno". Art. 6.Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Codice del consumo, dopo leparole: "previsto dal" e' inserita la seguente: "presente". Art. 7.Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del Codice del consumo,le parole: ", un elenco indicativo dei quali e' riportatonell'allegato I" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agliarticoli 67-bis e seguenti del presente Codice". Art. 8.Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 1. Il comma 2 dell'articolo 57 del Codice del consumo, comemodificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.146, e' sostituito dal seguente: "2. Salve le sanzioni previstedall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presentearticolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degliarticoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.". Art. 9.Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Dopo l'articolo 67 del Codice del consumo sono inseriti iseguenti:Sezione IV-bis Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori Art. 67-bis Oggetto e campo di applicazione 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano allacommercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori,anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta lapartecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di unsoggetto diverso dal fornitore. 2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da unaccordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o dauna serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate neltempo, le disposizioni della presente sezione si applicanoesclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale diservizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa naturascaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali,gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies,67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguitala prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessanatura e' eseguita entro un periodo di un anno, l'operazionesuccessiva e' considerata come la prima di una nuova serie dioperazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degliarticoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies,67-novies e 67-decies. 3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi diautorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari inItalia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, ledisposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, deisistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonche' lecompetenze delle autorita' indipendenti di settore. Art. 67-ter. Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggettoservizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore aisensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a); b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria,creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o diprevidenza individuale; c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggettopubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attivita'commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizifinanziari oggetto di contratti a distanza; d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3,comma 1, lettera a) del presente codice; e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, aisensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice,possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un serviziofinanziario tra le parti; f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta alconsumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente direttein modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periododi tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse,e che consenta la riproduzione immutata delle informazionimemorizzate; g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cuiattivita' commerciale o professionale consista nel mettere adisposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione adistanza; h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta davalidi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso opotrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezionedegli interessi dei consumatori; i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di unnumero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiatida un'infrazione. Art. 67-quater.Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza 1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatoresia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sonofornite le informazioni riguardanti: a) il fornitore; b) il servizio finanziario; c) il contratto a distanza; d) il ricorso. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deverisultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro ecomprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica dicomunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto inparticolare dei doveri di correttezza e buona fede nella faseprecontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degliincapaci di agire e dei minori. 3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, dacomunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essereconformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabileal contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazioneimpiegata sia quella elettronica. 4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unioneeuropea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformiagli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora ilcontratto sia concluso. Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale,l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasialtro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore efornitore; b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito inItalia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti traconsumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; c) se il consumatore ha relazioni commerciali con unprofessionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista,la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche'l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore eprofessionista; d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in unpubblico registro analogo, il registro di commercio in cui ilfornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elementoequivalente per identificarlo nel registro; e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta adautorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo. Art. 67-sexies. Informazioni relative al servizio finanziario 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del serviziofinanziario; b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere alfornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativioneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite ilfornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la basedi calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificarequest'ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziarioe' in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovutia loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, oil cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari sucui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultatiottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo airisultati futuri; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte ecosti non versati tramite il fornitore o non fatturati daquest'ultimo; e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide leinformazioni fornite; f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' lecaratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delleoperazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti adistanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatorerelativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza,se addebitato; h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni conaltri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventualieffetti complessivi derivanti dalla combinazione. Art. 67-septies. Informazioni relative al contratto a distanza 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformementeall'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e lemodalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importoche il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensidell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonche' alle conseguenzederivanti dal mancato esercizio di detto diritto; b) la durata minima del contratto a distanza, in caso diprestazione permanente o periodica di servizi finanziari; c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti,secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allostesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penalieventualmente stabilite dal contratto in tali casi; d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso,comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la letteraraccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deveessere inviata la comunicazione di recesso; e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione ilfornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore primadella conclusione del contratto a distanza; f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabileal contratto a distanza e sul foro competente; g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizionicontrattuali e le informazioni preliminari di cui al presentearticolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, conl'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata delcontratto a distanza. Art. 67-octies. Informazioni relative al ricorso 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano: a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali direclamo e di ricorso accessibili al consumatore che e' parte delcontratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' checonsentono al Consumatore di avvalersene; b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi diindennizzo. Art. 67-novies. Comunicazioni mediante telefonia vocale 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamataavviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivocaall'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore; b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solole informazioni seguenti: 1) l'identita' della persona in contatto con il consumatore eil suo rapporto con il fornitore; 2) una descrizione delle principali caratteristiche delservizio finanziario; 3) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere alfornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposteversate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare ilprezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta alconsumatore di verificare quest'ultimo; 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/ocosti non versati tramite il fornitore o non fatturati daquest'ultimo; 5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recessoconformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, ladurata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relativeall'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensidell'articolo 67-terdecies, comma 1. 2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sonodisponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitorecomunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie aipropri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies. Art. 67-decies. Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater,67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili ledisposizioni piu' rigorose previste dalla normativa di settore chedisciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissioneeuropea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazionepreliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cuiall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE. 3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo,finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministerodello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per lematerie di rispettiva competenza. 4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione deiconsumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemitelematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico. Art. 67-undecies.Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari 1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizionicontrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater,67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e67-decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole,disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, primache lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o daun'offerta. 2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopola conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' statoconcluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica dicomunicazione a distanza che non consente di trasmettere lecondizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1. 3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore,se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattualisu supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare latecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' nonsia incompatibile con il contratto concluso o con la natura delservizio finanziario prestato. Art. 67-duodecies. Diritto di recesso 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni perrecedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti adistanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delleassicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemipensionistici individuali. 3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto direcesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel casodelle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia adecorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che ilcontratto e' stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizionicontrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, setale data e' successiva a quella di cui alla lettera a). 4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e'sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'eserciziodel diritto di recesso. 5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione subase individuale di portafogli di investimento se gli investimentinon sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazionidel mercato finanziario che il fornitore non e' in grado dicontrollare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso,quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari,compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contrattidi scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumentoprevisto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalentiche si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questacategoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alleanaloghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore aun mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti suesplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimoeserciti il suo diritto di recesso, nonche' ai contratti diassicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danniderivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, peri quali si sia verificato l'evento assicurato; d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad unpubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermiche al consumatore sono garantiti i diritti di cuiall'articolo 67-undecies, comma 1. 6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, primadello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono statedate ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), unacomunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata conavviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensidell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d). 7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione deicontratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77. 8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinatoservizio finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanzariguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzosulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questocontratto aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora ilconsumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalita'fissate dal presente articolo. Art. 67-ter decies. Pagamento del servizio fornito prima del recesso 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previstodall'articolo 67-duodecies, comma 1, e' tenuto a pagare solol'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dalfornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione delcontratto puo' iniziare solo previa richiesta del consumatore. Neicontratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premiorelativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 2. L'importo di cui al comma 1 non puo': a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del serviziogia' fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dalcontratto a distanza; b) essere di entita' tale da poter costituire una penale. 3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di unimporto in base al comma 1 se non e' in grado di provare che ilconsumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, inconformita' all'articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli nonpuo' tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizioall'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo diesercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies,comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore, entroquindici giorni, tutti gli importi da questo versatigli inconformita' del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo dicui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitorericeve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deveadempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti ilperiodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. 5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui alcomma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevutoda quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazionedi recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le sommeeventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altriaventi diritto a prestazioni assicurative. 6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere diacquistare o mantenere diritti di proprieta' su terreni o edificiesistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici,l'efficacia del recesso e' subordinata alla restituzione di cui alcomma 5. Art. 67-quater decies. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza 1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con carte dicredito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove cio' siaprevisto tra le modalita' di pagamento, che gli sono comunicate aisensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f). 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento dipagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati odei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuitoovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria cartadi pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emetteo fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare alfornitore le somme riaccreditate al consumatore. 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valoreprobatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' incapo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento,l'onere di provare che la transazione di pagamento e' stataautorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che lamedesima non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente cheil pagamento sia stato autorizzato. 4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsinell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizionidi sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cuial decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, inparticolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e ditracciabilita' delle operazioni medesime. Art. 67-quinquies decies. Servizi non richiesti 1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettivain caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza dirisposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogniservizio non richiesto di cui al presente articolo costituiscepratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24,25 e 26. Art. 67-sexies decies. Comunicazioni non richieste 1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecnichedi comunicazione a distanza richiede il previo consenso delconsumatore: a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediantedispositivo automatico; b) telefax. 2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelleindicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale,non sono autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso delconsumatore interessato. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per iconsumatori. Art. 67-septies decies. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore checontravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero cheostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatoreovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmentepagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, perciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche'nell'ipotesi della violazione dell'articolo 67-novies decies,comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma lsono raddoppiati. 3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprioambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni dicui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogatesecondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore. 4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacolal'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero nonrimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gliobblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modosignificativo la rappresentazione delle sue caratteristiche. 5. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore eobbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contrattidi assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premipagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo incui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gliindennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agliassicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E'fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimentodei danni. 6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196. Art. 67-octies decies. Irrinunciabilita' dei diritti 1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sonoirrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto diprivare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizionidella presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dalconsumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto unalegislazione diversa da quella italiana, al consumatore devonocomunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dallapresente sezione. Art. 67-novies decies. Ricorso giurisdizionale o amministrativo 1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cuiall'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competentiautorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alfine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamoper l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presentesezione. 2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cuiall'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorita'giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delledisposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese odegli intermediari ai sensi dell'articolo 140. 3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo,finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio deirispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1,ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio dipratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione. 4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, ledisposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e deisistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettiveautorita' di vigilanza di settore. Art. 67-vicies. Composizione extragiudiziale delle controversie 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dellosviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite leautorita' di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambitodegli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate edefficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per lacomposizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi aiprincipi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionalee che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizifinanziari (FIN NET). 2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversiecomunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significativeche adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizifinanziari. Art. 67-vicies semel. Onere della prova 1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusionedel contratto; c) l'esecuzione del contratto; d) la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioniderivanti dal contratto. 2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modificadell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie aisensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t). Art. 67-vicies bis. Misure transitorie 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche neiconfronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non haancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighicorrispondenti a quelli in essa previsti.". Art. 10.Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1 dell'articolo 82 del Codice del consumo le parole:"articolo 83" e "articolo 84", sono sostituite, rispettivamente,dalle seguenti: "articolo 84" e "articolo 83". Art. 11.Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 2 dell'articolo 84 del Codice del consumo, le parole:"della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "delpresente capo". Art. 12.Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole:"il Ministero delle attivita' produttive" sono sostituite dalleseguenti: "la Presidenza del Consiglio dei Ministri". 2. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole:" con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalleseguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diconcerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministrodell'economia e delle finanze". 3. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, e' aggiuntoinfine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizionidi cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.". Art. 13.Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 108 del Codice del consumo e'aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis". La procedura istruttoria perl'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, e'stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazionecompetente, in modo da garantire il contraddittorio, la pienacognizione degli atti e la verbalizzazione.". Art. 14.Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. La rubrica dell'articolo 115 del Codice del consumo e'sostituita dalla seguente: "Prodotto e produttore". 2. All'articolo 115 del Codice del consumo, dopo il comma 2 e'aggiunto il seguente: "2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricantedel prodotto finito o di una sua componente, il produttore dellamateria prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e perquelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamentel'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.". Art. 15.Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 7, lettera b), dell'articolo 130 del Codice delconsumo, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma5". 2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 130 del Codice del consumole parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5". Art. 16.Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 139 del Codice delconsumo, dopo la parola: "agire" sono inserite le seguenti: ", aisensi dell'articolo 140,". 2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 139 del Codice delconsumo, dopo le parole: "legge 6 agosto 1990, n. 223," sono inseritele seguenti: ", e successive modificazioni, ivi comprese quelle dicui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decretolegislativo 31 luglio 2005, n. 177,". Art. 17.Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 l. Al comma 1 dell'articolo 140 del Codice del consumo, dopo laparola: "legittimati" sono inserite le seguenti: "nei casi iviprevisti". Art. 18.Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Il comma 2 dell'articolo 141 del Codice del consumo e'sostituito dal seguente: "2. Il Ministro dello sviluppo economico,d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura nonregolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elencodegli organi di composizione extragiudiziale delle controversie inmateria di consumo che si conformano ai principi dellaraccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998,riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per larisoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo,e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudizialiche partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversiein materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico,d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissioneeuropea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura,altresi', gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione dellarisoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000,2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionaliper la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia diconsumo.". 2. Al comma 3 dell'articolo 141 del Codice del consumo, le parole:"articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, comma 4". Art. 19.Modifiche agli Allegati al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. L'allegato I al Codice del consumo e' abrogato. Art. 20. Modifiche di denominazione 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2006, n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero oMinistro delle attivita' produttive deve intendersi riferito alMinistero o al Ministro dello sviluppo economico. Art. 21. Abrogazioni 1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recanteattuazione della direttiva 2002/65/CE relativa allacommercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori,e' abrogato. Art. 22. Clausola di invarianza degli oneri 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delledisposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorseumane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Bonino, Ministro per le politiche europee Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco, Ministro della saluteVisto, il Guardasigilli: Mastella
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