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DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 145

Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole

(Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 Settembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005", ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE,
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonche'
il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), ed in
particolare l'articolo 14;
Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicita'
ingannevole e comparativa (versione codificata);
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del consumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo
di tutelare i professionisti dalla pubblicita' ingannevole e dalle
sue conseguenze sleali, nonche' di stabilire le condizioni di
liceita' della pubblicita' comparativa.
2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega 1'esercizio della
funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo
limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante
la Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O,
cosi' recita:
Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni..
- L'allegato A della legge 25 gennaio 2006 n. 29
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge
comunitaria 2005, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 febbraio 2006, n. 32, S.O cosi' recita:
Allegato A:
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all'applicazione dei principi di buona pratica di
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le
prove sulle sostanze chimiche;
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e
di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti
norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni
sanitarie per la produzione e la commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al
consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
del Consiglio;
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva
92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente;
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni,
tirocinio non retribuito o volontariato;
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che
modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la
direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi;
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la
direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva
2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
una nuova struttura organizzativa per i comitati del
settore dei servizi finanziari;
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle
pratiche commerciali sleali);
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005,
relativa alla riclassificazione delle protesi articolari
dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della
direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici..
- La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149.
- La direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/114/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la pubblicita' ingannevole e comparativa
(versione codificata), e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 dicembre 2006, n. L 376.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che e' diffuso, in
qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il
trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di
servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed
obblighi su di essi;
b) pubblicita' ingannevole: qualsiasi pubblicita' che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione e' idonea ad indurre in
errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che
essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che
agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di
un professionista;
d) pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che identifica
in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti
da un concorrente;
e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario e' diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.

Art. 3.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicita' e' ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo,
gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o
i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo e' calcolato ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i
diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 4.
Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e'
lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o
degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante "Codice del consumo";
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o
si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso
eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra
l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o
posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1,
lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato
sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale
deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia
ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del
caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e
servizi.

Nota all'art. 4.
- Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 23 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 21 (Elementi di valutazione). - 1. Per
determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare
ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali
la loro disponibilita', la natura, l'esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita',
la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i
risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o
controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato
ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono
forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
dell'operatore pubblicitario, quali l'identita', il
patrimonio, le capacita', i diritti di proprieta'
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni
immateriali relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti..
Art. 22 (Condizioni di liceita' della pubblicita'
comparativa). - 1. Per quanto riguarda il confronto, la
pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi della presente
sezione;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu'
caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e
rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali
beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra
l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi,
le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i
beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di
un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi,
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni,
servizi, attivita' o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine,
si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta'
connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero
ad altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione
o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o
da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al
comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati
addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o
servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta
speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il
termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui
l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di
inizio del periodo nel corso del quale si applicano il
prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del
caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita'
dei beni e servizi.
Art. 23 (Trasparenza della pubblicita). - 1. La
pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come
tale. La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere
distinguibile dalle altre forme di comunicazione al
pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.
2. I termini garanzia, garantito e simili possono
essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del
contenuto e delle modalita' della garanzia offerta. Quando
la brevita' del messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento
sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia
offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un
testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale..

Art. 5.
Trasparenza della pubblicita'
1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle
altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di
evidente percezione.
2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati
solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita'
della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.

Art. 6.
Pubblicita' di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza
dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da
indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e
vigilanza.

Art. 7.
Bambini e adolescenti
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro
naturale credulita' o mancanza di esperienza o che, impiegando
bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto
disposto dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa
dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.
2. E' considerata ingannevole la pubblicita', che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

Nota all'art. 7.
- L'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 Norme di
principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche'
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 maggio 2004, n. 104, S.O, cosi' dispone:
Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione
televisiva). - 1. Fermo restando il rispetto delle norme
comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in
particolare delle norme contenute nell'art. 8, comma 1, e
nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le emittenti televisive devono osservare e promuovere le
disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice
di autoregolamentazione TV e minori approvato il
29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o
adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono
recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui
al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela
dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente
rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione com-merciale e pubblicitaria. E' comunque
vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente
come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori e nelle
interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in
particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire
fenomeni di violenza legati allo svolgimento di
manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e'
trasmesso alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare
per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13
dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la
Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1,
comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In
caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto.
5. In caso di violazione delle norme in materia di
tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
secondo le procedure previste dal comma 3 dell'art. 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle
indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge
n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle
medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in
misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste
dal comma 5 dell'art. 31 della legge n. 223 del 1990. Il
Ministero delle comunicazioni fornisce supporto
organizzativo e logistico all'attivita' del Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori
mediante le proprie risorse strumentali e di personale,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in
materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e
350.000 euro.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di
sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
con particolare riferimento a quelle previste dal presente
articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
o osservazioni.
7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli
utenti di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata
partecipazione di esperti designati da associazioni
qualificate nella tutela dei minori, nonche' da
associazioni rappresentative in campo familiare ed
educativo o impegnate nella protezione delle persone con
disabilita'.
8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: E'
altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti minorenni.
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni
con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a
tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare
riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall'art. 2, comma 1, della legge
30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di
animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche'
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
di trasmissione riservato a tali opere e programmi e'
determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni..

Art. 8.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito
chiamata Autorita', esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed
elimina gli effetti della pubblicita' ingannevole e comparativa
illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta sui redditi.
3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole e comparativa
illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica
l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente
non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere ad ogni
soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora
le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi
del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto sono considerati inesatti.
6. Quando la pubblicita' e' stata o deve essere diffusa attraverso
la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o
televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di
provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita'
l'Autorita' puo' ottenere dal professionista responsabile della
pubblicita' ingannevole e comparativa illecita l'assunzione
dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione
della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di
illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione della
dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese
del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere
all'accertamento dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pubblicita' ingannevole o il
messaggio di pubblicita' comparativa illecito, vieta la diffusione,
qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la
continuazione, qualora sia gia' iniziata. Con il medesimo
provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto,
nonche', eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in
modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di
pubblicita' comparativa illecito continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicita',
l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto
conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di
pubblicita' che possono comportare un pericolo per la salute o la
sicurezza, nonche' suscettibili di raggiungere, direttamente o
indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non puo' essere
inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti pubblicita' inserite sulle confezioni di
prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei
commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga
conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la
procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed
in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del
comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' sono
soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento dell'Autorita'.
14. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'
comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi
abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita'
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto
a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
16. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate
dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta
organica del personale di ruolo dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di venti unita', di cui due
di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, e' altresi' incrementato
di dieci unita' il numero dei contratti di cui all'articolo 11,
comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'Autorita' potra'
avvalersi dell'istituto del comando per un contingente di dieci
unita' di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente
disposizione si fara' fronte con le risorse raccolte ai sensi
dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Note all'art. 8.
- L'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato), cosi'
dispone:
Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di
presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica
l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti
interessati. I titolari o legali rappresentanti delle
imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno
facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio
dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentiti
prima della chiusura di questa.
2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in
possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti
utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
anche avvalendosi della collaborazione di altri organi
dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle
loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
5. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti
richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a
cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono
salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento
vigente..
- Gli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre
1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O,
cosi' dispongono:
Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo'
essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il
debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall'autorita' giudiziaria o
anuninistrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione..
Art. 27 (Esecuzione forzata).
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22,
decorso inutilmente ii termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per la esazione delle imposte dirette,
trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da'
in carico all'esattore per la riscossione in unica
soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la
somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto
penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla
riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle
spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e'
trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette..
Art. 28 (Prescrizione).
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa
la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile..
Art. 29 (Devoluzione dei proventi).
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui
era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare
della multa o dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci, e' devoluto allo Stato.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i
proventi spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di
ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse
dalla ripartizione le autorita' competenti ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro
spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella
proporzione attribuita a ciascuno di essi..
- L'art. 2598 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del codice civile, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione
straordinaria, cosi' dispone:
Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale).
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di
brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza
sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l'attivita' di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinare il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda..
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
- Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprieta' industriale a norma dell'art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- L'art. 11 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi'
dispone:
Art. 11 (Personale della Autorita). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito un
apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorita'. Il
numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo'
eccedere le centocinquanta unita'. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle
categorie per le quali sono previste assunzioni in base
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale
e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorita'.
3. Al personale in servizio presso l'Autorita' e' in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali
e industriali.
4. L'Autorita' non puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta
unita'. L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici
dell'Autorita' sovraintende il segretario generale, che ne
risponde al presidente, e che e' nominato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta del presidente dell'Autorita'..
- L'art. 10 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi'
dispone:
Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle camere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi
relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16,
comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi
complessivi relativi all'attivita' di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione
interessata e comunque in misura non superiore all'l,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
della contribuzione.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'..

Art. 9.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato,
anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le
circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 10.
Neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

 


Fonte: www.gazzettaufficiale.it

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La subordinazione e la cd. subordinazione attenuata: cenni

 

 

 

 

di Giorgio Vanacore

 

avvocato

 

giorgiovanacoreavv@libero.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) È noto che, secondo il diritto vivente, avuto riguardo alla posizione del lavoratore, costituiscono elementi indicatori di un rapporto di subordinazione:

 

 

 

 

a) il di lui assoggettamento al potere direttivo del datore;

 

 

 

 

b) la continuità e personalità della prestazione, nonché il suo inserimento nell’organizzazione imprenditoriale datoriale, con conseguente limitazione di autonomia organizzativa ed assenza di rischio economico;

 

 

 

 

c) l’eterodeterminazione dell’orario e del luogo di lavoro;

 

 

 

 

d) la predeterminazione della retribuzione. (Conff., ex plurimis, Trib. Milano, sez. lav., 15 marzo 2007, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 9 gennaio 2007, Trib. Napoli, sez. lav., 19 dicembre 2006, id., 16 maggio 2006, 10 ottobre 2004, Trib. Napoli 8 maggio 2004, Trib. Torino, sez. lav., 11 settembre 2004, Trib. Roma, sez. lav., 3 dicembre 2003, id., 3 gennaio 2003, nonché Cass., sez. lav., 4 ottobre 2007 n. 20791, idd., 27 febbraio 2007 n. 4500, 1 febbraio 2007 n. 2233, 19 maggio 2006 n. 11880, et alia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Pervenendo ad un concetto più ampio di subordinazione, giurisprudenza e dottrina, hanno asserito che ai fini della sussistenza di una tal figura, non è tanto e non solo a contare l’esercizio da parte del datore di un continuo e dettagliato potere direttivo sul lavoratore, bensì la messa a disposizione e l’impiego da parte di quest’ultimo delle proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza in favore del primo, il tutto nel quadro di semplici direttive programmatiche da questi emanate:

 

 

 

 

«Deve ritenersi caratterizzata dal vincolo della subordinazione la prestazione del lavoratore che, ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza, operi secondo le direttive di ordine generale da questi impartite, ancorché con i margini di discrezionalità connaturati al tipo di attività svolta ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione» (Cass., sez. lav., 6 luglio 2001 n. 9167, in Foro It., 2002, I, 134; conff., ex multis, idd., 9 aprile 1986 n. 2472, 14 ottobre 1985 n. 5024; in dottrina, Ichino, Il contratto di lavoro, in Trattato di diritto civile e commerciale da Cicu e Messineo, Milano, 2000, XXVIII, 2, 256 e s., Smuraglia, Lavoro e lavori: subordinazione, collaborazioni non occasionali, lavoro in cooperativa, in Lavoro Giur, 2001, 1013).

 

 

 

 

E ciò perché, motiva la S.C.: «Il potere direttivo dell’imprenditore, generalmente ritenuto il criterio tipicizzante il lavoro subordinato, con l’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, sempre più caratterizzati dalla tendenza alla esteriorizzazione o terziarizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, ove si riferisca a questi processi, diviene sempre meno significativo della subordinazione, per l’impossibilità di un confronto pieno e diretto delle diverse fasi dell’attività lavorativa prestata».

 

 

 

 

Giorgio Vanacore

 

Avvocato in Napoli

 

giorgiovanacore@libero.it

 

 

 







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Massimo Farina
Experta | 2007

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Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/2007

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Ai sensi dell’articolo 65, lettera c), del trattato, tali misure includono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3) A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, e il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

(4) Nella riunione tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire norme procedurali comuni per semplificare e accelerare le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori.

(5) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale. Il programma è inteso a semplificare e accelerare la composizione delle controverse transfrontaliere di modesta entità. Questi obiettivi sono stati ripresi nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi alle controversie di modesta entità.

(6) Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il libro verde ha avviato una consultazione sulle misure atte a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie di modesta entità.

(7) Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità, in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa. Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco costosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l’accesso alla giustizia. La distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determina l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea. Nel momento in cui si stabiliscono le spese di trattazione della controversia nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si dovrebbero prendere in considerazione i principi di semplicità, rapidità e proporzionalità. Sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione.

(8) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendo uno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano impregiudicati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre semplificare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, nell’ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

(9) Il presente regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’organo giurisdizionale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un’udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all’estensione dell’assunzione di prove.

(10) Per facilitare il calcolo del valore della controversia, non si dovrebbe tener conto degli interessi, dei diritti e delle spese. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati il potere dell’organo giurisdizionale di determinare tali somme in corso di giudizio, nonché le norme nazionali relative al calcolo degli interessi.

(11) Al fine di agevolare l’avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l’attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l’apposito modulo e presentandolo all’organo giurisdizionale. Il modulo di domanda dovrebbe essere presentato soltanto ad un organo giurisdizionale competente.

(12) Il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, ove opportuno, di documenti giustificativi pertinenti. Tuttavia, ciò non impedisce all’attore di presentare, se del caso, ulteriori prove durante il procedimento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla replica da parte del convenuto.

(13) Le nozioni di "manifestamente infondata" in riferimento al rigetto di una pretesa e di "irricevibile" in riferimento al rigetto di una domanda dovrebbero essere determinati conformemente al diritto nazionale.

(14) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l’organo giurisdizionale non ritenga necessaria un’udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta. Tale rigetto non può essere impugnato autonomamente.

(15) Le parti non dovrebbero essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

(16) La nozione di "domanda riconvenzionale" dovrebbe essere interpretata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, come nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. Gli articoli 2 e 4, nonché l’articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, dovrebbero applicarsi per analogia alle domande riconvenzionali.

(17) Qualora il convenuto invochi un diritto di compensazione nel corso del procedimento, tale richiesta non dovrebbe costituire una domanda riconvenzionale ai fini del presente regolamento. Pertanto, il convenuto non dovrebbe essere tenuto a servirsi del modulo standard A di cui all’allegato I per far valere tale diritto.

(18) Lo Stato membro richiesto ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 è lo Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o al quale deve essere inviato l’atto. Per ridurre spese e tempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

(19) La parte può rifiutare di accettare un documento al momento della notificazione e/o comunicazione, o restituendo il documento entro una settimana, qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento, oppure in una lingua compresa dal destinatario.

(20) Per quanto concerne le udienze e l’assunzione di prove, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uso di tecnologie di comunicazione moderne conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro del foro. L’organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l’assunzione delle prove.

(21) L’assistenza pratica da fornire alle parti dovrebbe comprendere le informazioni tecniche relative alla possibilità di accesso e alla compilazione dei moduli.

(22) Le informazioni sulle questioni procedurali possono essere fornite anche dal personale dell’organo giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale.

(23) Dato che il presente regolamento mira a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità, l’organo giurisdizionale dovrebbe agire nel minor tempo possibile anche nei casi in cui il presente regolamento non prescriva alcun termine per una fase specifica della procedura.

(24) Per calcolare i termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

(25) Al fine di accelerare il recupero dei crediti di modesta entità, la sentenza dovrebbe essere esecutiva indipendentemente da ogni possibile impugnazione e non dovrebbe essere subordinata alla costituzione di una cauzione, eccetto nei casi previsti dal presente regolamento.

(26) Eventuali riferimenti nel presente regolamento ad una possibile impugnazione dovrebbero comprendere qualsiasi possibile mezzo di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale.

(27) Dell’organo giurisdizionale deve far parte una persona abilitata ad esercitare le funzioni di giudice in conformità della legislazione nazionale.

(28) Ogniqualvolta l’organo giurisdizionale è tenuto a fissare un termine, la parte interessata dovrebbe essere informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

(29) La parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, l’organo giurisdizionale dovrebbe ingiungere alla parte soccombente di sopportare soltanto le spese processuali, comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notificazione e/o comunicazione oppure dalla traduzione degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie.

(30) Per agevolare il riconoscimento e l’esecuzione, la sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere riconosciuta ed essere esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

(31) Dovrebbero essere previste norme minime per il riesame di una sentenza nei casi in cui il convenuto non sia stato in grado di contestare la domanda.

(32) Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, la parte che richiede l’esecuzione non dovrebbe essere obbligata ad avere un rappresentante autorizzato o un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, a parte i soggetti responsabili dell’esecuzione secondo la legislazione di tale Stato membro.

(33) Il capo III del presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alla determinazione delle spese giudiziali da parte dei funzionari dell’organo giurisdizionale per una sentenza emessa secondo la procedura prevista dal presente regolamento.

(34) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(35) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le misure necessarie per aggiornare o apportare modifiche tecniche ai moduli di cui agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento nonché ad integrare il presente regolamento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura per semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurne le spese, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurne le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 2000 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii).

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie:

a) stato o capacità giuridica delle persone fisiche;

b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari;

c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini;

d) sicurezza sociale;

e) arbitrato;

f) diritto del lavoro;

g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro;

h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

Articolo 4

Introduzione del procedimento

1. L’attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all’allegato I e presentandolo all’organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.

3. Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

4. Se l’organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall’attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all’attore l’opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L’organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all’allegato II.

Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l’attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta.

5. Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato.

Articolo 5

Svolgimento del procedimento

1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L’organo giurisdizionale procede ad un’udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente.

2. Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all’allegato III.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.

3. Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all’organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica.

4. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

5. Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, l’organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall’invio della replica all’attore se la controversia rientra nel campo d’applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente.

6. Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all’attore secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.

L’attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali.

7. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.

Articolo 6

Lingue

1. Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell’organo giurisdizionale.

2. Se qualsiasi altro documento ricevuto dall’organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l’organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l’emissione della sentenza.

3. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento; o

b) in una lingua compresa dal destinatario;

l’organo giurisdizionale ne informa l’altra parte in modo che quest’ultima possa fornire una traduzione del documento.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell’attore entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure

b) assume le prove a norma dell’articolo 9; oppure

c) ordina la comparizione delle parti ad un’udienza da tenersi entro trenta giorni dall’ordinanza.

2. L’organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all’articolo 13.

3. In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

Articolo 8

Udienza

L’organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

Articolo 9

Assunzione delle prove

1. L’organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può inoltre ammettere l’assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

2. L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell’adottare tale decisione l’organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese.

3. L’organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

Articolo 10

Rappresentanza delle parti

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

Articolo 11

Assistenza alle parti

Gli Stati membri assicurano che le parti dispongano di un’assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli.

Articolo 12

Mandato dell’organo giurisdizionale

1. L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

2. Se necessario, l’organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.

3. Ove possibile, l’organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.

Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti

1. La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

2. Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.

Articolo 14

Termini

1. Qualora l’organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

2. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l’organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 4, dall’articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall’articolo 7, paragrafo 1.

3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l’organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall’articolo 5, paragrafi da 2 a 6, e dall’articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.

Articolo 15

Esecutorietà della sentenza

1. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione.

2. L’articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.

Articolo 16

Spese

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Articolo 17

Impugnazione

1. Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l’impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

2. L’articolo 16 si applica ad ogni mezzo di impugnazione.

Articolo 18

Norme minime per il riesame della sentenza

1. Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando:

a) i) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente, a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 805/2004; e

ii) la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili;

oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili;

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva.

Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.

Articolo 19

Diritto processuale applicabile

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 20

Riconoscimento ed esecuzione

1. La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2. Su richiesta di una delle parti l’organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all’allegato IV senza spese supplementari.

Articolo 21

Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. La parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

b) una copia del certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

3. La parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a) un rappresentante autorizzato; né

b) un recapito postale;

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l’esecuzione.

4. Alla parte che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 22

Rifiuto dell’esecuzione

1. Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l’esecuzione è rifiutata dall’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;

b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;

c) la persona contro cui viene chiesta l’esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

2. In nessun caso la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell’esecuzione

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell’articolo 18, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, possono:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o

b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l’importo; oppure

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Informazioni

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

1. Entro il 1o gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

c) la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell’articolo 17 e l’organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;

d) le lingue ammesse a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b);

e) quali sono le autorità competenti per l’esecuzione e quali sono le autorità competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 26

Misure di attuazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, con riferimento agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 27

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Riesame

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite della controversia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e un’ampia valutazione d’impatto per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Queste informazioni contemplano le spese processuali, la rapidità della procedura, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni per controversie di modesta entità degli Stati membri.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009, ad eccezione dell’articolo 25, che si applica dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. Pöttering

Per il Consiglio

Il presidente

M. Lobo Antunes

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Il contratto di albergo
di Marco Cardillo

Definizione e natura
La legge italiana non disciplina espressamente il "contratto di albergo": non se ne trova menzione, infatti, né nel codice civile né nelle leggi speciali. Esiste invece una particolareggiata disciplina relativa ad aspetti specifici del rapporto tra albergatore e cliente quali il deposito in albergo e la responsabilità dell'albergatore per le cose portate o consegnate in albergo (artt. 1783-1786 c.c.), il privilegio dei crediti dell’albergatore sulle cose del cliente e la prescrizione del credito dell'albergatore (art. 2930 c.c.). Si tratta pertanto di un contratto formalmente atipico che tuttavia conosce ampia diffusione nella prassi sociale. Il contratto d'albergo viene definito come il contratto con cui l’albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente una unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali (lavanderia, riassetto della camera della camera, somministrazione di pasti, uso del telefono e di apparecchi radiotelevisivi, ecc.), che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo. Si tratta dunque di una fattispecie complessa, il cui contenuto consiste in prestazioni molteplici, di dare e di facere, dovute dall'albergatore, alcune fondamentali, cioè quelle di fornire l'alloggio e i servizi ad esso collegati (riassetto della camera, somministrazione di luce e acqua, fornitura della biancheria), altre accessorie ed eventuali (somministrazione di pasti, servizio bar, lavanderia, centro benessere etc)...

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CNF 13 luglio 2007

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Articolo 1
Formazione professionale continua
1. L’avvocato iscritto all’albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. L’adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l’attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico forense, dell’indicazione dell’attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.
4. Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
1. L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l’inizio dell’obbligo formativo.
L’anno formativo coincide con quello solare.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo.
3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.
5. L’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno di 30 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indicare.
Articolo 3
Eventi formativi
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettivaeadeguatamente documentataagli eventi di seguito indicati:
a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a duratasemestrale o annuale, dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.
A tal fine:
- appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero –a richiesta dei soggetti organizzatori- quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti;
- appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell’ordine territoriali l’accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.
4. L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento..
A tal fine il Consiglio dell’ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.
In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l’accreditamento si intende concesso.
Il Consiglio dell’ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell’interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderà concesso.
Il Consiglio nazionale forense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.
5. Ciascun Consiglio dell’ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.
Articolo 4
Attività formative
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line,ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame.
e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’ordine competenti.
2. Il Consiglio dell’ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).
Articolo 5
Esoneri
1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.
2. Il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
– gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
– grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
– altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.
Il Consiglio dell’ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
3. L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.
4. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’ordine
1. Ciascun Consiglio dell’ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
2. In particolare, i Consigli dell’ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l’ordinamento professionale .
3. I Consigli dell’ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’ordine o nell’ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell’esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell’ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il piano dell’offerta formativa dell’anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione.
5.I Consigli dell’ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense.
Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’ordine
1. Il Consiglio dell’ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio nazionale forense
1. Il Consiglio nazionale forense:
a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.
b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei piani dell’offerta formativa organizzati dai Consigli dell’ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato.
In caso di parere negativo, il Consiglio dell’ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense.
2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Fondazione dell’Avvocatura Italiana e la Fondazione per l’informatica e innovazione forense:
a) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con il C.S.M.;
b) assiste i Consigli dell’ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate;
Articolo 10
Norme di attuazione
Il Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2007.
2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008.
3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d’iscrizione all’albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.
4. L’articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008.
5. Per il primo triennio di valutazione l’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all’articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l’informazione non meno di 10 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indicare.
 
 
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L’italiano medio e il clandestino: diversi solo per un “destino di nascita”, ma eguali per diritto e per coscienza … è questo il messaggio degli ermellini?


Con sentenza n. 30774 dell’anno 2006, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, si è pronunciata sulla delicata questione degli immigrati clandestini, troppo spesso itineranti sul binario di una illegalità forzata, per via di una oggettiva impossibilità di rispettare le disposizioni loro rivolte.

E’ il caso di Malina, una rumena trovata senza regolari documenti di soggiorno e accusata di mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio italiano: reato previsto e punito dall’articolo 14 del Testo Unico di regolamentazione della materia rivolta all’immigrazione e alla condizione dello straniero.

La difesa della donna, nel corso del primo grado di giudizio, aveva fornito adeguate delucidazioni, al giudice di merito, circa il tenore di vita di Malina, motivandone e giustificandone l’illecita condotta, alla luce del comprovato stato di indigenza nel quale versava ormai da tempo.
Il Tribunale di Roma, davanti al quale risultava incardinato il processo, decideva la causa, assolvendo l’extracomunitaria con la formula “perché il fatto non sussiste”. La motivazione fornita, stava nella provata ed assoluta impossibilità della imputata, di tornare nel suo paese d’origine, risultando “sprovvista del denaro occorrente al rimpatrio, circostanza plausibile essendo emerso che alloggiava presso uno scalo ferroviario”.
Ricorreva avverso la suddetta sentenza, la Procura della Corte di Appello di Roma, deputando della decisione i magistrati di piazza Cavour e adducendo a motivazione della doglianza promossa, il fatto che “il mero disagio economico dipendente dall’ingresso nello Stato, senza disporre di mezzi e dalla mancanza di occupazione connessa alla situazione di clandestinità volontariamente posta in essere” non può considerarsi “motivo di giustificazione che deve avere le connotazioni di necessità inevitabile”.
Gli ermellini decidono di rigettare il ricorso così proposto, non solo per la rilevata difettosa comunicazione degli atti inerenti l’espulsione, non comunicati a Malina nella sua lingua, in violazione di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 286/98, e pertanto non ben compresi, ma anche e soprattutto per una motivazione dal sapore squisitamente dottrinale.

In effetti, la pronuncia della Suprema Corte si snoda tutta intorno alla inevitabile necessità che avrebbe impedito l’ottemperanza all’obbligo impartito, facendo riferimento, oltre che ai principi propri della scienza penale, altresì alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 5 depositata in data 13 gennaio 2004.

Si legge nella sentenza appena citata, che, seppur va detto che la ragione giustificatrice della mancata ottemperanza all’imposto allontanamento “non può essere costituita dal mero disagio economico di regola sottostante al fenomeno migratorio” essa può risultare “integrata da una condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio”.

Ebbene, dall’istruttoria di primo grado, l’oggettiva “impossidenza” al rimpatrio, aveva trovato pieno riscontro probatorio, sia alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, e sia, per parola degli ermellini, alla luce delle “accertate condizioni di estrema precarietà abitativa”.

E’ per dette motivazioni, che i Giudici di legittimità hanno ritenuto dover mandare assolta la clandestina Malina, prendendo così le distanze da talune posizioni “rigoriste”, che paiono auspicare il legale “risveglio” del trapassato reato di clandestinità.

Per opportuna notizia, si vuole sottolineare che l’atteggiamento assunto dalla Suprema Corte, con la pronuncia qui commentata, si ravvisa altresì in un altro caso giudiziale, sempre relativo alla problematica dell’immigrazione clandestina, e deciso a Sezioni Unite.

Il riferimento è alla sentenza stilata a chiusura del procedimento mosso a carico di tal Rackid H., marocchino espulso dal nostro paese per provvedimento del prefetto di Pesaro e Urbino, stante l’irregolarità del soggiorno.

L’extracomunitario decide di rivolgersi al tribunale per i minorenni presso la Corte d'appello di Ancona, chiedendo la sospensione del nominato ordine di allontanamento, giuste impellenti necessità familiari, che avrebbero reso necessaria la sua presenza in Italia, almeno per qualche tempo. In effetti, Rackhid, sposatosi con una connazionale avente regolare residenza italiana, è divenuto papà di una bimba, nata ad Urbino nel 2002 ed iscritta nel medesimo permesso di soggiorno della madre.

A sostegno dell’auspicata sospensione, il marocchino pone le descritte condizioni personali, con particolare riferimento all’esigenza di provvedere alla cura della figlia minore, da lui sempre seguita ed iniziata all’educazione scolastica. In effetti, sottolinea, l’espulsione dal territorio italiano avrebbe cagionato pregiudizio alla salute psico-fisica della piccola, d’improvviso privata della figura paterna.

L’istanza in questione trova accoglimento da parte dei giudici minorili, che autorizzano il soggiorno in Italia dell’uomo, almeno per un triennio, fatta salva la possibilità di altra proroga.

Avverso tale pronuncia, propone ricorso il procuratore competente, investendo della questione la Corte d'appello di Ancona, la quale, nel 2004, decidendo in maniera difforme dalle prime cure, revoca la decisione del Tribunale e ordina l’espulsione di Rackid, imputandone le motivazioni all’insussistenza di una “situazione di emergenza” tale da determinare “un pericolo attuale per il minore”.

Rileva la Corte, inoltre, che non “valeva il principio del superiore interesse del minore, poiché esso non poteva essere invocato per consentire la deroga alla disciplina dell'immigrazione, ma doveva trovare attuazione solo nel rispetto delle norme che lo regolavano, nell'ambito delle relazioni familiari”.

Il caso arriva, per presa di posizione del marocchino, di fronte alla Suprema Corte, la quale, con sentenza n. 22216/06, accoglie il ricorso presentato da Rackid, proprio in nome del preminente diritto della piccola a crescere con la figura paterna, diritto che qualifica espressamente come “interesse specifico e pressante che va tutelato, anche in deroga delle disposizioni in materia di immigrazione, ancorché per un periodo determinato”.

I Giudici aggiungono che, siccome “sia l'espulsione che il ricongiungimento familiare svolgono direttamente diritti soggettivi, il provvedimento del giudice che decide sulla deroga ai divieti che precluderebbero l'ingresso e la permanenza del familiare non può non decidere su veri e propri diritti, paralleli e concorrenti seppure non contrapposti, del minore e del familiare e non su un mero interesse del solo minore”, con ciò non negando “la decisorietà del provvedimento il quale incide sul diritto del minore ad essere assistito da un familiare nel concorso delle condizioni richieste dalla legge e, contemporaneamente, su quello del familiare a fare ingresso in Italia e a trattenervisi per prestare la dovuta assistenza”.

In sintesi, gli ermellini hanno finito per aderire alla posizione assunta dai primi giudicanti, ritenendo che “l'autorizzazione non è stata fondata sulla mera constatazione della presenza in Italia di una figlia in tenera età, bensì sull'accertamento concreto del grave pregiudizio che alla minore sarebbe derivato dalla perdita improvvisa della figura paterna per effetto della sua espulsione”.

In un clima di tensione politica e di duelli parlamentari, quale quello attuale, era prevedibile l’ondata di pareri, critiche e perplessità, conseguente alle due pronunzie finora descritte.

Si annovera, sul fronte delle opposizioni al percorso giurisprudenziale intrapreso dalla Suprema Corte, il senatore Mantovano, per il quale si assisterebbe a pronunce di Cassazione inserite in un “solco consolidato di provvedimenti giudiziari che, da quando è in vigore la Fini Bossi, provano in vario modo a disapplicarla, se non a sabotarla apertamente”.

Di pari avviso è il senatore Piravano, il quale, a protesta di quanto da lui definito “l'assurdo legislativo applicato da questi signori con l'ermellino”, continua così: “allora io dico che sono giustificati anche i reati commessi dagli italiani indigenti. Se uno ruba in un supermercato oppure ruba una bicicletta o un motorino, perché non se li può permettere, è considerato esente dal rispettare sia il codice civile o il codice penale. Questo dovrebbe valere per tutti gli esseri umani residenti sul territorio nazionale”.

Certamente, la parola clandestinità è sintomo di una situazione difficile, al limite delle forze umane e delle possibilità di un futuro certo; quando si dice immigrato, talvolta si percepisce nello sguardo dell’interlocutore un auspicio di eguaglianza, ma talaltra, purtroppo, e specie nelle realtà locali, si toccano con mano retaggi di razzismo.

In tutto ciò, non può non riconoscersi l’evidente ruolo dei media, spesso fomentatori di quella etichetta, dal sapore amaro, cucita addosso agli extracomunitari e di cui questi uomini non riusciranno a spogliarsi facilmente … e a poco varranno i gesti di umanità e gli slanci di solidarietà compiuti da clandestini dei quali non si ricorda neppure il nome, ma che la scorsa estate hanno dato prova di grande altruismo. Il riferimento è ai giovani Nasser Othman, che salva la vita a tre ragazzi e poi viene espulso perché irregolare, e alla honduregna Iris Palacios Cruz, che sacrifica la sua vita per salvare quella della bimba della quale si prendeva cura, e della quale oggi resta solo una medaglia alla memoria.

Se non si può negare l’illegalità in cui molti immigrati vivono, non si può non riflettere sul fatto che, spesso, la nostra esistenza è migliore e meno precaria della loro, ma solo per una questione di “fortuna di nascita”. I giovani immigrati, che siedono stanchi sui bordi delle strade e che lavorano incessanti senza tutela alcuna e senza garanzie, non sono né migliori, né peggiori dell’italiano medio, sono solo meno fortunati e talvolta più generosi del vicino di casa … e non può una mera irregolarità burocratica fare tabula rasa dei diritti fondamentali di ciascun individuo.

Un tal messaggio, così come lanciato dai giudici di Piazza Cavour, rincuora e incoraggia ad una riconsiderazione dell’immigrato, con mente sgombra da pregiudizi o rancori.

Avv. Selene Pascasi, esperta di diritto minorile e di famiglia, specializzata in diritto penale.






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