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DECRETO LEGISLATIVO 23 Ottobre 2007 , n. 221Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a normadell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU 278 del 29/11/2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi inmateria di qualita' della regolazione, riassetto normativo ecodificazione - Legge di semplificazione 2001, ed in particolarel'articolo 7, concernente il riassetto in materia di tutela deiconsumatori, e l'articolo 20-bis; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recanteCodice del consumo, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228,di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge12 maggio 2006, n. 173; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri13 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del20 luglio 2006; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recanteattuazione della direttiva 2002/65/CE relativa allacommercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; Visti gli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio2006, n. 51; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 13 settembre 2007; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensidell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,espresso nella riunione del 20 settembre 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministroper le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme ele innovazioni nella pubblica amministrazione, della giustizia,dell'economia e delle finanze e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.Modifiche alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al settimo capoverso delle premesse al decreto legislativo6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, di seguitoindicato, come "Codice del consumo", dopo le parole: "ai sensidell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" sono aggiunte leseguenti: ", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE". Art. 2.Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del Codice del consumo, dopo lalettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) all'esercizio dellepratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza elealta';". Art. 3.Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo leparole: "presente codice" sono inserite le seguenti: " ove nondiversamente previsto,". 2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del Codice del consumo,dopo la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti:",commerciale, artigianale". 3. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Codice del consumodopo la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti:",commerciale, artigianale". 4. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del Codice del consumo,le parole: "articolo 115, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:"articolo 115, comma 2-bis". 5. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 del Codice del consumodopo le parole: "fatto salvo quanto stabilito" sono inserite leseguenti: "nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e". Art. 4.Modifiche alla rubrica del titolo III, parte II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Alla rubrica del titolo III della parte II del Codice delconsumo, prima della parola: "Pubblicita" sono anteposte le seguenti:"Pratiche commerciali,". Art. 5.Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 33 del Codice del consumo,la parola: "dando" e' sostituita dalla seguente: "danno". Art. 6.Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Codice del consumo, dopo leparole: "previsto dal" e' inserita la seguente: "presente". Art. 7.Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del Codice del consumo,le parole: ", un elenco indicativo dei quali e' riportatonell'allegato I" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agliarticoli 67-bis e seguenti del presente Codice". Art. 8.Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 1. Il comma 2 dell'articolo 57 del Codice del consumo, comemodificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.146, e' sostituito dal seguente: "2. Salve le sanzioni previstedall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presentearticolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degliarticoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.". Art. 9.Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Dopo l'articolo 67 del Codice del consumo sono inseriti iseguenti:Sezione IV-bis Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori Art. 67-bis Oggetto e campo di applicazione 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano allacommercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori,anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta lapartecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di unsoggetto diverso dal fornitore. 2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da unaccordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o dauna serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate neltempo, le disposizioni della presente sezione si applicanoesclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale diservizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa naturascaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali,gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies,67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguitala prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessanatura e' eseguita entro un periodo di un anno, l'operazionesuccessiva e' considerata come la prima di una nuova serie dioperazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degliarticoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies,67-novies e 67-decies. 3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi diautorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari inItalia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, ledisposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, deisistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonche' lecompetenze delle autorita' indipendenti di settore. Art. 67-ter. Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggettoservizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore aisensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a); b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria,creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o diprevidenza individuale; c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggettopubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attivita'commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizifinanziari oggetto di contratti a distanza; d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3,comma 1, lettera a) del presente codice; e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, aisensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice,possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un serviziofinanziario tra le parti; f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta alconsumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente direttein modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periododi tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse,e che consenta la riproduzione immutata delle informazionimemorizzate; g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cuiattivita' commerciale o professionale consista nel mettere adisposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione adistanza; h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta davalidi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso opotrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezionedegli interessi dei consumatori; i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di unnumero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiatida un'infrazione. Art. 67-quater.Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza 1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatoresia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sonofornite le informazioni riguardanti: a) il fornitore; b) il servizio finanziario; c) il contratto a distanza; d) il ricorso. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deverisultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro ecomprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica dicomunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto inparticolare dei doveri di correttezza e buona fede nella faseprecontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degliincapaci di agire e dei minori. 3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, dacomunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essereconformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabileal contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazioneimpiegata sia quella elettronica. 4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unioneeuropea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformiagli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora ilcontratto sia concluso. Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale,l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasialtro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore efornitore; b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito inItalia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti traconsumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; c) se il consumatore ha relazioni commerciali con unprofessionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista,la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche'l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore eprofessionista; d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in unpubblico registro analogo, il registro di commercio in cui ilfornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elementoequivalente per identificarlo nel registro; e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta adautorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo. Art. 67-sexies. Informazioni relative al servizio finanziario 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del serviziofinanziario; b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere alfornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativioneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite ilfornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la basedi calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificarequest'ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziarioe' in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovutia loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, oil cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari sucui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultatiottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo airisultati futuri; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte ecosti non versati tramite il fornitore o non fatturati daquest'ultimo; e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide leinformazioni fornite; f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' lecaratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delleoperazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti adistanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatorerelativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza,se addebitato; h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni conaltri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventualieffetti complessivi derivanti dalla combinazione. Art. 67-septies. Informazioni relative al contratto a distanza 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformementeall'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e lemodalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importoche il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensidell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonche' alle conseguenzederivanti dal mancato esercizio di detto diritto; b) la durata minima del contratto a distanza, in caso diprestazione permanente o periodica di servizi finanziari; c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti,secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allostesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penalieventualmente stabilite dal contratto in tali casi; d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso,comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la letteraraccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deveessere inviata la comunicazione di recesso; e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione ilfornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore primadella conclusione del contratto a distanza; f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabileal contratto a distanza e sul foro competente; g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizionicontrattuali e le informazioni preliminari di cui al presentearticolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, conl'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata delcontratto a distanza. Art. 67-octies. Informazioni relative al ricorso 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano: a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali direclamo e di ricorso accessibili al consumatore che e' parte delcontratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' checonsentono al Consumatore di avvalersene; b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi diindennizzo. Art. 67-novies. Comunicazioni mediante telefonia vocale 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamataavviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivocaall'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore; b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solole informazioni seguenti: 1) l'identita' della persona in contatto con il consumatore eil suo rapporto con il fornitore; 2) una descrizione delle principali caratteristiche delservizio finanziario; 3) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere alfornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposteversate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare ilprezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta alconsumatore di verificare quest'ultimo; 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/ocosti non versati tramite il fornitore o non fatturati daquest'ultimo; 5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recessoconformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, ladurata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relativeall'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensidell'articolo 67-terdecies, comma 1. 2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sonodisponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitorecomunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie aipropri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies. Art. 67-decies. Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater,67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili ledisposizioni piu' rigorose previste dalla normativa di settore chedisciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissioneeuropea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazionepreliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cuiall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE. 3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo,finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministerodello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per lematerie di rispettiva competenza. 4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione deiconsumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemitelematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico. Art. 67-undecies.Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari 1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizionicontrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater,67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e67-decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole,disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, primache lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o daun'offerta. 2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopola conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' statoconcluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica dicomunicazione a distanza che non consente di trasmettere lecondizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1. 3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore,se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattualisu supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare latecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' nonsia incompatibile con il contratto concluso o con la natura delservizio finanziario prestato. Art. 67-duodecies. Diritto di recesso 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni perrecedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti adistanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delleassicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemipensionistici individuali. 3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto direcesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel casodelle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia adecorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che ilcontratto e' stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizionicontrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, setale data e' successiva a quella di cui alla lettera a). 4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e'sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'eserciziodel diritto di recesso. 5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione subase individuale di portafogli di investimento se gli investimentinon sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazionidel mercato finanziario che il fornitore non e' in grado dicontrollare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso,quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari,compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contrattidi scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumentoprevisto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalentiche si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questacategoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alleanaloghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore aun mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti suesplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimoeserciti il suo diritto di recesso, nonche' ai contratti diassicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danniderivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, peri quali si sia verificato l'evento assicurato; d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad unpubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermiche al consumatore sono garantiti i diritti di cuiall'articolo 67-undecies, comma 1. 6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, primadello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono statedate ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), unacomunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata conavviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensidell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d). 7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione deicontratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77. 8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinatoservizio finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanzariguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzosulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questocontratto aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora ilconsumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalita'fissate dal presente articolo. Art. 67-ter decies. Pagamento del servizio fornito prima del recesso 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previstodall'articolo 67-duodecies, comma 1, e' tenuto a pagare solol'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dalfornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione delcontratto puo' iniziare solo previa richiesta del consumatore. Neicontratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premiorelativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 2. L'importo di cui al comma 1 non puo': a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del serviziogia' fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dalcontratto a distanza; b) essere di entita' tale da poter costituire una penale. 3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di unimporto in base al comma 1 se non e' in grado di provare che ilconsumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, inconformita' all'articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli nonpuo' tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizioall'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo diesercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies,comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore, entroquindici giorni, tutti gli importi da questo versatigli inconformita' del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo dicui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitorericeve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deveadempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti ilperiodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. 5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui alcomma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevutoda quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazionedi recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le sommeeventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altriaventi diritto a prestazioni assicurative. 6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere diacquistare o mantenere diritti di proprieta' su terreni o edificiesistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici,l'efficacia del recesso e' subordinata alla restituzione di cui alcomma 5. Art. 67-quater decies. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza 1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con carte dicredito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove cio' siaprevisto tra le modalita' di pagamento, che gli sono comunicate aisensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f). 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento dipagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati odei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuitoovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria cartadi pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emetteo fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare alfornitore le somme riaccreditate al consumatore. 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valoreprobatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' incapo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento,l'onere di provare che la transazione di pagamento e' stataautorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che lamedesima non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente cheil pagamento sia stato autorizzato. 4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsinell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizionidi sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cuial decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, inparticolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e ditracciabilita' delle operazioni medesime. Art. 67-quinquies decies. Servizi non richiesti 1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettivain caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza dirisposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogniservizio non richiesto di cui al presente articolo costituiscepratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24,25 e 26. Art. 67-sexies decies. Comunicazioni non richieste 1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecnichedi comunicazione a distanza richiede il previo consenso delconsumatore: a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediantedispositivo automatico; b) telefax. 2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelleindicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale,non sono autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso delconsumatore interessato. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per iconsumatori. Art. 67-septies decies. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore checontravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero cheostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatoreovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmentepagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, perciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche'nell'ipotesi della violazione dell'articolo 67-novies decies,comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma lsono raddoppiati. 3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprioambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni dicui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogatesecondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore. 4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacolal'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero nonrimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gliobblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modosignificativo la rappresentazione delle sue caratteristiche. 5. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore eobbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contrattidi assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premipagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo incui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gliindennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agliassicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E'fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimentodei danni. 6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196. Art. 67-octies decies. Irrinunciabilita' dei diritti 1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sonoirrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto diprivare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizionidella presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dalconsumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto unalegislazione diversa da quella italiana, al consumatore devonocomunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dallapresente sezione. Art. 67-novies decies. Ricorso giurisdizionale o amministrativo 1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cuiall'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competentiautorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alfine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamoper l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presentesezione. 2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cuiall'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorita'giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delledisposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese odegli intermediari ai sensi dell'articolo 140. 3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo,finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio deirispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1,ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio dipratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione. 4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, ledisposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e deisistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettiveautorita' di vigilanza di settore. Art. 67-vicies. Composizione extragiudiziale delle controversie 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dellosviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite leautorita' di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambitodegli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate edefficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per lacomposizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi aiprincipi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionalee che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizifinanziari (FIN NET). 2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversiecomunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significativeche adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizifinanziari. Art. 67-vicies semel. Onere della prova 1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusionedel contratto; c) l'esecuzione del contratto; d) la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioniderivanti dal contratto. 2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modificadell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie aisensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t). Art. 67-vicies bis. Misure transitorie 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche neiconfronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non haancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighicorrispondenti a quelli in essa previsti.". Art. 10.Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1 dell'articolo 82 del Codice del consumo le parole:"articolo 83" e "articolo 84", sono sostituite, rispettivamente,dalle seguenti: "articolo 84" e "articolo 83". Art. 11.Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 2 dell'articolo 84 del Codice del consumo, le parole:"della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "delpresente capo". Art. 12.Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole:"il Ministero delle attivita' produttive" sono sostituite dalleseguenti: "la Presidenza del Consiglio dei Ministri". 2. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole:" con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalleseguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diconcerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministrodell'economia e delle finanze". 3. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, e' aggiuntoinfine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizionidi cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.". Art. 13.Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 108 del Codice del consumo e'aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis". La procedura istruttoria perl'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, e'stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazionecompetente, in modo da garantire il contraddittorio, la pienacognizione degli atti e la verbalizzazione.". Art. 14.Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. La rubrica dell'articolo 115 del Codice del consumo e'sostituita dalla seguente: "Prodotto e produttore". 2. All'articolo 115 del Codice del consumo, dopo il comma 2 e'aggiunto il seguente: "2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricantedel prodotto finito o di una sua componente, il produttore dellamateria prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e perquelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamentel'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.". Art. 15.Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 7, lettera b), dell'articolo 130 del Codice delconsumo, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma5". 2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 130 del Codice del consumole parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5". Art. 16.Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 139 del Codice delconsumo, dopo la parola: "agire" sono inserite le seguenti: ", aisensi dell'articolo 140,". 2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 139 del Codice delconsumo, dopo le parole: "legge 6 agosto 1990, n. 223," sono inseritele seguenti: ", e successive modificazioni, ivi comprese quelle dicui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decretolegislativo 31 luglio 2005, n. 177,". Art. 17.Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 l. Al comma 1 dell'articolo 140 del Codice del consumo, dopo laparola: "legittimati" sono inserite le seguenti: "nei casi iviprevisti". Art. 18.Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. Il comma 2 dell'articolo 141 del Codice del consumo e'sostituito dal seguente: "2. Il Ministro dello sviluppo economico,d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura nonregolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elencodegli organi di composizione extragiudiziale delle controversie inmateria di consumo che si conformano ai principi dellaraccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998,riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per larisoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo,e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudizialiche partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversiein materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico,d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissioneeuropea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura,altresi', gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione dellarisoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000,2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionaliper la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia diconsumo.". 2. Al comma 3 dell'articolo 141 del Codice del consumo, le parole:"articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, comma 4". Art. 19.Modifiche agli Allegati al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. L'allegato I al Codice del consumo e' abrogato. Art. 20. Modifiche di denominazione 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2006, n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero oMinistro delle attivita' produttive deve intendersi riferito alMinistero o al Ministro dello sviluppo economico. Art. 21. Abrogazioni 1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recanteattuazione della direttiva 2002/65/CE relativa allacommercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori,e' abrogato. Art. 22. Clausola di invarianza degli oneri 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delledisposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorseumane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Bonino, Ministro per le politiche europee Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco, Ministro della saluteVisto, il Guardasigilli: Mastella
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Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146
Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (�direttiva sulle pratiche commerciali sleali�);
Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Delle pratiche commerciali scorrette
1. Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituiti dai seguenti:
�CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18. Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non e' imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista; i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; n) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, e' subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
Art. 19. Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.
2. Il presente titolo non pregiudica: a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto; b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale; d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non e' applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
CAPO II PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Art. 20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
SEZIONE I PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI
Art. 21. Azioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
2. E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Art. 22. Omissioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.
Art. 23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di cessare l'attività o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.
SEZIONE II PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE
Art. 24. Pratiche commerciali aggressive
1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Art. 25. Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Art. 26. Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali; e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
CAPO III APPLICAZIONE
Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità e' indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e' conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.�.
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante �Codice del consumo�, dopo l'articolo 27, come modificato dal presente decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:
�Art. 27-bis (Codici di condotta). - 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.
Art. 27-ter (Autodisciplina). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 27-quater (Oneri di informazione). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinche' sul proprio sito siano disponibili: a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonche' sui codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27-bis; b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza; c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale.�.
3. La rubrica della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e' sostituita dalla seguente: �Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicita�.
4. Le denominazioni �capo III� e �sezione I� del titolo III della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: � titolo IV� e �capo I�.
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la parola: �sezione� e' sostituita dalla seguente: �capo�.
Art. 2. Fornitura non richiesta nei contratti a distanza
1. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:
�Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II.�.
Art. 3. Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, e' sostituito dal seguente:
�Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".�.
Art. 4. Regolamento di attuazione
1. Il regolamento previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante �Codice del consumo�, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5. Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite all'articolo 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo in cui e' previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Art. 6. Neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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