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TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO ALLA LUCE DI UNA RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni abbiamo redatto un parere motivato sulla nuova tutela del terzo trasportato con specifico riferimento alla ipotesi di contrasto tra l’art. 141 del codice delle assicurazioni e gli artt. 2054 e 2055 del codice civile.

Il parere ha suscitato interesse trovando pubblicazione in diverse ed autorevoli riviste giuridiche.

Tuttavia evidenziamo che soltanto qualche giorno fa è intervenuta l’ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008 della Corte Costituzionale che ha confermato la validità giuridica e la correttezza interpretativa della nostra impostazione su citata.

Con il precedente parere esponevamo che in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, che, in particolare, con l’art. 141 ha introdotto anche un nuovo strumento di tutela del terzo trasportato, si è sviluppato un vivace dibattito dottrinale relativamente ai rapporti tra la nuova e la vecchia normativa.

Già nella precedente disciplina, il diritto risarcitorio era piuttosto ampio e garantito soprattutto dalla possibilità di invocare la responsabilità solidale e concorrente, ex art. 2055 c.c., di tutti i conducenti coinvolti e dei loro assicuratori (ognuno dei quali chiamato a rispondere nei limiti del proprio massimale di polizza).

Il nuovo codice delle assicurazioni amplia ed estende la tutela risarcitoria del passeggero introducendo con l’art. 141 una procedura fondata su una liquidazione sostanzialmente ”automatica”, in quanto il danno deve essere risarcito dalla Compagnia del vettore anche se il proprio assicurato non ha alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.

Tuttavia, a nostro avviso, la nuova disciplina dell’art. 141 non introduce una nuova regola di responsabilità né sostituisce l’assicuratore del vettore al responsabile civile ed al suo assicuratore.

In sostanza, sostenevamo che anche con l’entrata in vigore della nuova procedura risarcitoria del passeggero non viene meno il diritto di quest’ultimo ad agire tanto nei confronti dell’effettivo responsabile civile, se diverso dal conducente del veicolo vettore (o di entrambi se corresponsabili), quanto dei rispettivi assicuratori (sulla base non del massimale minimo di legge, ma dell’effettivo massimale di polizza).

Tale interpretazione trova inequivocabile conferma nella possibilità di intervento in giudizio della compagnia del responsabile civile, prevista dal comma 3 dell’art. 141 Cod. Ass. e dal fatto che quest’ultima può essere tenuta a risarcire il danno eccedente il massimale minimo di legge.

A ciò si aggiunga che l’art. 141, comma 3 disciplinando l’azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia del trasportante non si esprime in termini di esclusività.

Infatti, il legislatore nei casi in cui ha inteso attribuire esclusività all’azione lo ha espressamente affermato, come nell’ipotesi del 6° comma dell’art. 149 Cod. Ass. che consente al danneggiato di proporre l’azione diretta nei “soli confronti” della propria impresa assicuratrice.

Ne consegue che, a nostro avviso, permane la sopravvivenza del diritto del trasportato di agire nei confronti del responsabile civile o dei corresponsabili civili e conseguentemente dei loro assicuratori.

Del resto una interpretazione molto restrittiva dell’art. 141, secondo cui sarebbe esclusa la possibilità del terzo trasportato di agire nei confronti del responsabile civile o dei corresponsabili civili, in solido con i loro assicuratori, non solo non appare convincente per i motivi sopra esposti, ma addirittura si pone in contrasto con la tutela costituzionale del diritto del danneggiato.

Una simile interpretazione, infatti, sarebbe lontana dalla ratio del legislatore che, con l’introduzione della procedura prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, ha voluto ampliare e non certamente limitare gli strumenti di tutela del terzo trasportato.

Il dettato normativo dell’art. 141 è quindi coerente e compatibile con il sistema civilistico vigente, ivi compreso l’art. 2055 c.c..

Tuttavia, la possibilità del danneggiato passeggero di agire nei confronti dei corresponsabili diversi dal vettore e dei loro assicuratori pone un ulteriore interrogativo e cioè se tale azione sia liberamente esperibile ovvero sia condizionata dalla proposizione dell’azione diretta prevista dall’art. 141.

In sostanza permane la possibilità del terzo trasportato di scegliere alternativamente o cumulativamente ambedue le opzioni procedurali concessegli dal legislatore.

Le tesi contrarie non sono, a nostro avviso, supportate da motivazioni convincenti.

Alcuni autori hanno anche sul punto sollecitato l’intervento del legislatore che sia in grado di dettare una disciplina dai contorni più certi.

Sottolineavamo, infine, che in mancanza di ciò sarebbe stata la giurisprudenza a chiarire il dettato normativo.

In effetti, come sopra evidenziato, è intervenuta adesso la Corte Costituzionale la quale si è pronunciata in due giudizi di legittimità degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private), promossi con ordinanze del 20 febbraio 2007 dal Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano e dal Giudice di Pace di Montepulciano.

Quest’ultimo Giudice, nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dalla parte attrice in un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, quale trasportata su un veicolo di proprietà altrui e condotto da una terza persona, a seguito del tamponamento subito da detto veicolo ad opera di altra vettura – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., rilevando che la nuova disciplina rappresentata dal citato art. 141 del codice delle assicurazioni, in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 1° gennaio 2006 prevede che l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia il trasportato risarcisca quest’ultimo indipendentemente dalla condotta colposa del conducente e che il terzo trasportato abbia azione diretta solo contro l’assicurazione del vettore.

Pertanto, secondo l’interpretazione del giudice a quo il danneggiato non avrebbe alcuna possibilità di rivolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 che modifica le direttive del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, il cui art. 4 quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

La Corte Costituzionale nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai due Giudici di Pace ha testualmente affermato: “I giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, LEGITTIMANDOLO AD AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL VEICOLO, SENZA PERALTRO TOGLIERGLI LA POSSIBILITA’ DI FARE VALERE I DIRITTI DERIVANTI DAL RAPPORTO OBBLIGATORIO NATO DALLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AUTORE DEL FATTO DANNOSO”.

E’ proprio l’interpretazione che abbiamo dato nel nostro articolo già pubblicato, ed è proprio quella interpretazione che, secondo la Corte, consente di superare i prospettati dubbi di costituzionalità.

Pertanto, il presunto contrasto normativo può considerarsi ormai risolto dalla pronuncia della Corte Costituzionale richiamata e dovrà essere applicato dai giudici di merito.

Avv. Domenico Polimeni Avv. Attilio Cotroneo

 

 





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Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili - 19 giugno 2008 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) e ritenuta l'opportunità di promuovere alcune misure di semplificazione per l'intero settore pubblico e privato in relazione alle correnti attività amministrative e contabili,  in particolare nei riguardi di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

1. Esigenze alla base di nuove misure di semplificazione
Presso vari operatori si avverte l'esigenza di alcune semplificazioni nell'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

La riflessione in ambito pubblico e privato è avvertita in modo particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, per quanto riguarda la gestione di informazioni attinenti ad altre imprese, amministrazioni, clienti, fornitori e dipendenti utilizzate, anche in relazione a obblighi contrattuali e normativi, per correnti finalità amministrative e contabili.

Sulla base dell'esperienza acquisita in materia vengono prospettate alcune criticità rispetto a determinate modalità per adempiere a obblighi di legge o derivanti da un contratto, avvertite come troppo onerose in rapporto alle garanzie per gli interessati.

Il Garante ha completato un'analisi approfondita della problematica. In aggiunta alle misure di semplificazione disposte con decisioni per casi specifici, l'Autorità ha intrapreso varie iniziative, anche sulla base di un dialogo con le categorie interessate, che ha già comportato l'approvazione di un provvedimento di carattere generale ("Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese", Provv. 24 maggio 2007, n. 21, in G.U. 21 giugno 2007, n. 142 e doc. web n. 1412271).

Dall'istruttoria sono emerse tre valutazioni di fondo:

a) alcune modalità applicative, seguite soprattutto presso piccole imprese, liberi professionisti e artigiani, sono ancora basate su approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale. Istituti posti a garanzia degli interessati vengono banalizzati in contrasto con lo spirito del Codice che intende assicurare una protezione elevata dei diritti e delle libertà fondamentali "nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia" (art. 2, comma 2). Da tali prassi conseguono adempimenti superflui o ripetuti inutilmente, talvolta anche per effetto di erronee valutazioni fornite in sede di consulenza, con oneri organizzativi da cui non deriva un reale valore aggiunto ai fini della correttezza e della trasparenza del trattamento e che gli interessati avvertono con disinteresse o fastidio;

b) è possibile apportare ulteriori semplificazioni (in particolare per agevolare la corrente attività gestionale di organismi pubblici e privati di ridotte dimensioni), in aggiunta a quelle già introdotte per legge o da questa Autorità e in armonia con la disciplina complessiva, anche comunitaria, della materia, salvaguardando i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini;

c) la protezione dei dati personali può rappresentare una risorsa, anche per piccole e medie imprese, rendere più efficiente l'attività gestionale e incrementare la fiducia degli interessati.

L'Autorità intende fornire un suo nuovo contributo in materia esercitando le attribuzioni che le sono conferite per legge.

Con il presente provvedimento sono pertanto individuate soluzioni concrete volte ad agevolare ulteriormente l'ordinaria attività di gestione amministrativa e contabile, in modo particolare rispetto ai casi in cui non sono trattati dati di carattere sensibile o giudiziario. Di seguito, vengono quindi enunciate nuove linee guida-interpretative della normativa vigente e sono individuate alcune modalità innovative per semplificare taluni adempimenti, in modo particolare per l'informativa agli interessati e il consenso.

2. L'informativa agli interessati
Diverse realtà, specie imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, trattano dati, anche in relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità di ordine amministrativo e contabile (gestione di ordinativi, buste paga e di ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipendenti); spesso, ciò accade in relazione a informazioni che non hanno carattere sensibile o giudiziario.

Alcune tra le criticità menzionate riguardano le modalità con cui l'informativa è fornita per iscritto, anziché oralmente (art. 13). Sono stati formati spesso moduli lunghi e burocratici, privi di comunicatività e basati sull'eccessivo uso di espressioni prettamente giuridiche, inidonee a far comprendere le caratteristiche principali del trattamento. Alla mancanza di chiarezza si è sommata l'inutile ripetizione dell'informativa in occasione di ciascun contatto con gli interessati, frazionando le spiegazioni che andrebbero invece fornite in modo organico e possibilmente unitario.

Il Garante intende prescrivere a tutti i titolari in ambito privato e pubblico alcune misure opportune e formulare indicazioni per semplificare l'informativa nei termini di cui al seguente dispositivo (artt. 2, comma 2, 13, commi 3 e 5 e 154, comma 1, lett. c)).

3. Il consenso
Il Garante, con riferimento al consenso (art. 23), considerati i princìpi di efficacia e proporzionalità e in relazione agli artt. 2, 18, 24 comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, intende anche prescrivere a tutti i titolari del trattamento pubblici e privati alcune misure opportune affinché non richiedano il consenso nei vari casi in cui esso non deve essere richiesto (dai soggetti pubblici) o è superfluo (per i soggetti privati). Ciò, in particolare, quando:

a) il trattamento dei dati in ambito privato è svolto per adempiere a obblighi contrattuali o normativi o, comunque, per ordinarie finalità amministrative e contabili;

b) i dati trattati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato (v., per i presupposti relativi a ciascuno dei predetti casi, l'art. 24, comma 1; v. anche l'art. 18, comma 4).

Il Garante, in applicazione dell'istituto del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g)) intende anche individuare un'ulteriore ipotesi nella quale il consenso non va richiesto.

Il titolare del trattamento che abbia già venduto un prodotto o prestato un servizio a un interessato, nel quadro dello svolgimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, potrà utilizzare nei termini di cui al seguente dispositivo i recapiti (oltre che di posta elettronica, come già previsto per legge: art. 130, comma 4) di posta cartacea forniti dall'interessato medesimo, per inviare ulteriore suo materiale pubblicitario o promuovere una sua vendita diretta o per compiere sue ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Tale bilanciamento degli interessi considera le difficoltà rappresentate da alcuni operatori economici nel conservare un proprio diretto "canale comunicativo" con i soggetti con i quali abbiano già instaurato un rapporto contrattuale; tiene al tempo stesso conto del diritto dell'interessato a non essere disturbato mediante comunicazioni promozionali, in base a garanzie analoghe a quelle previste, per la situazione appena indicata, per l'uso della posta elettronica (art. 130, comma 4; v. anche, con riguardo alle comunicazioni postali, l' art. 58, comma 2, d.lg. n. 206/2005).

Non è necessario rivolgere un'istanza al Garante per avvalersi delle opportunità previste dal presente punto 3.

Viene infine dato atto nel seguente dispositivo di alcune altre risultanze dell'istruttoria relative alla designazione degli incaricati del trattamento e alla notificazione dei trattamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) ai sensi degli artt. 2, comma 2, 13, commi 3 e 5 e 154, comma 1, lett. c), del Codice formula a tutti i titolari del trattamento in ambito privato e pubblico, in particolare a piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani, le seguenti indicazioni per semplificare l'informativa rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi. Detti soggetti possono:

a) fornire un'unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti del rapporto con gli interessati;

b) fornire a questi ultimi una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, senza frammentarla o reiterarla inutilmente;

c) indicare le informazioni essenziali in un quadro adeguato di lealtà e correttezza;

d) redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve. All'interessato, anche oralmente, andrebbero indicate sinteticamente alcune prime notizie chiarendo subito, con immediatezza, le principali caratteristiche del trattamento. In linea di massima l'informativa breve, quando è scritta, può avere la seguente formulazione:

"I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni- i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su...";

e) per l'informativa, specie per quella breve, si possono utilizzare gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili;

f) l'informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).
Anche questa più ampia informativa deve essere improntata a correttezza, tenendo conto di possibili modifiche del trattamento, ed essere basata su espressioni sintetiche, chiare e comprensibili. Le notizie da indicare per legge (art. 13, comma 1) devono essere aggiornate, specificando la data dell'ultimo aggiornamento;

g) è possibile non inserire nell'informativa più articolata gli elementi noti all'interessato (art. 13, commi 2 e 4). E' opportuno omettere riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie, per esempio quando alcune informazioni, compresi gli estremi identificativi del titolare, risultano da altre parti del documento in cui è presente l'informativa. Vanno utilizzate espressioni efficaci, anche se sintetiche, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati e l'organismo o soggetto al quale rivolgersi per esercitarli. Se è prevista la raccolta di dati presso terzi è possibile formulare una sola informativa per i dati forniti direttamente dall'interessato e per quelli che saranno acquisiti presso terzi. Per questi ultimi dati, l'informativa può non essere fornita quando vi è un obbligo normativo di trattarli (art. 13, comma 5);

h) è opportuno che l'informativa più articolata sia basata su uno schema tendenzialmente uniforme per il settore di attività del titolare del trattamento;

i) è invece necessario fornire un'informativa specifica o ad hoc quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari perché coinvolge, ad esempio, peculiari informazioni (es. dati genetici) o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati (ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori). Se il titolare del trattamento è un soggetto pubblico devono essere inserite le indicazioni che la legge prevede per i dati sensibili e giudiziari;

2)  invita le associazioni di categoria a predisporre informative-tipo per determinati settori o categorie di trattamento, anche in collaborazione con questa Autorità. Il Garante si riserva in questo quadro di porre a disposizione gratuita (chiedendo anche la collaborazione delle camere di commercio), un kit contenente concrete istruzioni e fac-simile per semplificare tutti gli adempimenti in materia;

3)   richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulla circostanza che la designazione degli incaricati del trattamento può avvenire in modo semplificato evitando singoli atti circostanziati relativi distintamente a ciascun incaricato, individuando i trattamenti di dati e le relative modalità che sono consentiti all'unità cui sono addetti gli incaricati stessi (art. 30);

4)  richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulla circostanza che, per effetto delle previsioni del Codice e delle determinazioni già adottate da questa Autorità, la notificazione telematica al Garante non è necessaria per perseguire finalità amministrative e contabili, salvo che per eventuali casi eccezionali indicati per legge (art. 37);

5) ai sensi degli artt. 2, comma 2, 24 e 154, comma 1, lett. c), del Codice invita tutti i titolari del trattamento pubblici e privati a non chiedere il consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico;

6) in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g)), dispone che i titolari del trattamento in ambito privato che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare senza il consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ciò, rispettando anche le garanzie previste per le attività di profilazione degli interessati (Provv. 24 febbraio 2005, doc. web n. 1103045), a condizione che:

a) tale attività promozionale riguardi beni e servizi del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto della vendita;

b) l'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, sia informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o del fax o del telefono e di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento (art. 7, comma 4);

c) l'interessato medesimo, così adeguatamente informato già prima dell'instaurazione del rapporto, non si opponga a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni;

7) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché alle associazioni di categoria, ai ministeri interessati e alle camere di commercio.

Roma, 19 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


(*) Congiuntamente al presente provvedimento sulla semplificazione, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il Garante ha segnalato alle competenti autorità di Governo l'opportunità di apportare una modifica al Codice con riferimento alla disciplina delle misure minime di sicurezza e al documento programmatico, per contemperare meglio l'applicazione delle necessarie cautele di sicurezza dei dati e dei sistemi con l'esigenza di adattarle alle attività che, specie presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, vengono svolte in relazione ad attività di corrente gestione amministrativa e contabile.

In tale prospettiva, il Garante ha ipotizzato una modifica normativa dell'art. 33 del Codice, del seguente tenore:

"Art.

All'articolo 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1, con riferimento ai trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani".".

 

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