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Autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro

(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 37 del 16 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto il comma 4, lett. d), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2009, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione.
La presente autorizzazione è rilasciata:

a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);

b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;

l'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta:

c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;

d) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;

e) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3), lettera h).

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;

b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;

c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 1);

d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;

e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);

f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

3) Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:

a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;

f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;

g) per garantire le pari opportunità;

h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

4) Categorie di dati.
Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:

a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;

b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;

c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.

5) Modalità di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.

6) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

7) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;

c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni;

d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 30 giugno 2011, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

 

Fonte: www.garanteprivacy.it

 







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INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE TURISTICO: CULPA IN ELIGENDO, NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E DANNO DA VACANZA ROVINATA: RECENTI ORIENTAMENTI



GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

GIORGIOVANACOREAVV@LIBERO.IT

 


L'inadempimento

Nella piu' parte dei casi l'operatore professionale turistico reo di un disservizio al viaggiatore, sara' chiamabile a responsabilita' giusta l'art. 93 del d.lgs 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del Consumo), che prevede che:

"In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti."

Si tratta, piu' da vicino, dell'inesatto adempimento del contratto di trasporto che, a mente dell'art. 1678 c.c., ha causa nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all'altro. Si tratta, in particolare, di una figura di locatio operis dalla quale deriva un'obbligazione, c.d. di risultato, di far conseguire all'avente diritto il particolare risultato promesso, ovvero di trasferire e non semplicemente di prestare le energie per il trasferimento.

E' sulla base di ciò che la Cass. 24 aprile 2008 n. 10651 ha espressamente asserito che:

"Il tour operator assume un'obbligazione di risultato con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere".

In caso di inadempimento, quindi, recita l'art. 1681 c.c.:

"Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio . . . se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Dello stesso tenore l'art. 942 c. nav.:

"Il vettore risponde del danno per il ritardo per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno".

Sul piano internazionale, la disciplina della responsabilità e dell'entità del risarcimento dei danni, nel trasporto aereo, è affidata alla Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale approvata con decisione del Consiglio della U.E. 5 aprile 2001, nota come Convenzione di Montreal.

Quest'ultima, per quanto qui rileva, all'art. 19, sotto la rubrica «Ritardo», stabilisce che:

"Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle". Con riguardo al quantum, poi, la stessa Convenzione, al successivo art. 22, limita la responsabilità del vettore entro l'importo di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero. Il DPS è un'unità di calcolo fondata su un paniere di monete che corrisponde, più o meno a Euro 0,41.

Occorre poi dire, per quanto riguarda la disciplina comunitaria, che essa, per un verso, richiama la Convenzione di Montreal (art. 3 regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027) e, per altro verso, la integra.

In particolare, per cio' che concerne i disservizi aerei, il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, applicabile anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", all'art. 6 prevede che:

"Qualora si possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto: . b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km . il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) . In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza."

Inoltre, l'art. 9 prevede:

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;

. . .

2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

In sostanza, il detto art. 9 prevede una specifica assistenza da prestarsi dal vettore gratuitamente ai passeggeri: pasti e bevande; sistemazione in albergo; trasporto tra aeroporto e albergo; due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica. L'osservanza del trattamento che precede è stata di recente rafforzata con il d.lgs. 27 gennaio 2006, n.69, in vigore dal 21 marzo 2006, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004.

Tornando al discorso generale, puo' affermarsi che l'art. 93, comma 2 Cod. Consumo nello stabilire che organizzatore e/o intermediario devono rispondere per i danni da inadempimento codifica una norma di principio, di carattere inderogabile dalle parti.

Ancor più che l'art. 93 comma 2 citato soccorre per la materia che ci occupa l'art. 12 legge 1084/1977, attuativa nel nostro paese, come anche dopo si dirà della Convenzione di Bruxelles. Trattasi, quindi, di una vera e propria responsabilità oggettiva in cui il comportamento dell'ausiliario che ha sostituito l'organizzatore nell'adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore. Da osservare che tale sistema normativo costruisce un favor in capo al turista, sicché ogni pregiudizio che egli abbia a subire, riferibile secondo i principi dell'inadempimento imputabile al debitore postula il suo risarcimento, ex artt. 1218 in comb. disp. con l'art. 1228 c.c..

Non si dimentichi infatti che l'art. 1228 c., in quanto ascrive al debitore fatti illeciti realizzati dai suoi ausiliari ed arrecati al creditore, rappresenta un'eccezione al sistema della responsabilità contrattuale, ciò in adesione al principio secondo cui nelle prestazioni di impresa (quale è quella turistica, facente parte della "grande distribuzione"), la tendenza è quella di tutelare fino alle estreme conseguenze il creditore-consumatore, che, nel caso dei contratti turistici "tutto compreso" si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator (vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi. La giurisprudenza prevalente ha affermato che per il contratto di viaggio la responsabilità dell'organizzatore è configurabile per il sol fatto della collaborazione degli altri soggetti (Pretura Torino 5.2.90, Tribunale Napoli 23.07.1984, Cass. 6.1.1982 n. 7, 28.05.77 n. 2202).

Alla disposizione citata, come detto, fa eco l'art. 93, comma 2, del Codice del consumo che stabilisce la risarcibilità del danno in capo al turista ... "comunque dall'organizzatore...che usufruisce dell'opera di altri prestatori di servizi." Da evidenziare che il vocabolo comunque indica da un lato il carattere inderogabile della disposizione e dall'altro l'oggettività della responsabilità del tour operator.

Sul danno da vacanza rovinata in particolare

Circa la natura del danno da vacanza rovinata si possono individuare varie tesi succedutesi nel tempo.

Una prima tesi lo riconduce nell'alveo dell'art. 2043 c.c. qualificandolo come danno patrimoniale: si afferma che tale danno, identificandosi nella mancata soddisfazione delle aspettative ricreative sorte a seguito della stipulazione del contratto di viaggio, costituisce l'inadempimento di una prestazione che, in quanto dedotta nel contratto, è suscettibile di valutazione patrimoniale. Gli avversari a tale tesi, che propendono chiaramente per una responsabilità contrattuale, sostengono che da un lato il benessere che ci si aspetta dalla vacanza non può configurarsi come prestazione dedotta nel contratto e alla quale è tenuto il venditore della vacanza: questi infatti si obbliga soltanto alla puntuale esecuzione degli obblighi specificamente previsti nel contratto di viaggio; ragionando diversamente si arriverebbe all'assurda conclusione - sostengono i citati avversatori alla tesi della responsabilità aquiliana - che al viaggiatore basterebbe allegare il fatto che "non si sia divertito", per rendere configurabile un inadempimento della controparte e onerarla così della prova relativa alla non imputabilità. Dall'altro lato, non si può sostenere che la lesione di bene suscettibile di valutazione economica dia origine necessariamente ad un danno patrimoniale; ragionando così la figura del danno non patrimoniale scomparirebbe, posto che qualunque danno, nel momento in cui viene risarcito, deve essere valutato in termini economici; il danno patrimoniale va invece identificato con il danno che lede direttamente la sfera del patrimonio del soggetto, causandone o una diminuzione (danno emergente) o un mancato aumento (lucro cessante).

Un'altra tesi avanzata sul tema è quella che inquadra il danno da vacanza rovinata nel più ampio genus del danno non patrimoniale.

Più precisamente, tale danno rientrerebbe nella previsione dell'art. 2059 c.c. il cui limite non opererebbe in quanto il bene "vacanza" è tutelato all'art. 2 Cost. nella ampia interpretazione che oggi esso riceve; la vacanza sarebbe quindi una di quelle attività nella quale si svolge la personalità dell'individuo. In favore di detta tesi depongono le conclusioni simili alle quali è giunta la giurisprudenza della Cassazione in materia di lavoro: si è detto infatti che il diritto alle ferie non deve più considerarsi come semplice corrispettivo del lavoro, ma va ricondotto sotto la protezione dell'art. 2 Cost., in quanto permette di svolgere attività ricreative, di coltivare rapporti familiari ed amicali ecc.; è quindi necessario per lo svolgersi della personalità dell'individuo, e ciò anche alla luce di S.U. Corte di Cassazione, sent. n. 26972/08, che:

  1. in primo luogo pur negando l'autonomia concettuale del cd. danno esistenziale, ne ha riconnesso la sostanza all'art. 2 Cost.;

  2. in secondo e piu' importante luogo, ha dato crisma di giuridicità al danno non patrimoniale da contratto: "L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali ..Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c, secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. ..L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona.".

Con il precedente in esame, Cass. 26972/2008, ha trovato quindi definitiva consacrazione il detto danno non patrimoniale da contratto, da tempo auspicato dalla dottrina nazionale ed internazionale, di cui sono espressione i cc.dd. principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali 2004, che all'art. 7.4.2. expressis verbis codifica, al comma 2, il cd. danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.

Questa la norma Unidroit

(1) Il creditore ha diritto al risarcimento integrale del danno subito

in conseguenza dell'inadempimento. Il danno comprende sia ogni perdita sofferta che ogni mancato guadagno, tenuto conto dei vantaggi economici che il creditore ha ottenuto evitando spese e danni.

(2) Il danno può essere di natura non patrimoniale e comprende, per esempio, la sofferenza fisica e morale.

In questa prospettiva, alcuni Giudici di merito hanno quindi riconosciuto la natura di danno non patrimoniale al danno derivante dal minore godimento della vacanza o dal particolare disagio sofferto, a causa della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, inerente al pacchetto turistico.

Trattasi cioè di un'ipotesi di danno non patrimoniale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia (così: Tribunale di Roma, sent. 26.11.2003).

Tuttavia, al danno per "minore godimento della vacanza" e "per i disagi sopportati dal turista" può essere conferita piena valenza patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di "qualunque pregiudizio" derivante dall' inadempimento dell'operatore turistico (Cfr. Tribunale civile di Monza Sezione IV, sentenza n. 1617/03 del 19.05.2003, giudice unico dott. Piero Calabrò).

In altre parole non è necessario forzare il limite dell'art. 2059 c.c. poiché il requisito della previsione legislativa del danno non patrimoniale è pienamente soddisfatto dalla normativa di settore.

Ci si riferisce in particolare a due corpus normativi.

Il primo è costituito dalla Convenzione di Bruxelles relativa ai contratti di viaggio in ambito internazionale, ratificata in Italia e quindi ivi pienamente operante; la quale, all'art. 13 prevede che l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi. Tale norma è espressamente considerata applicabile nel nostro ordinamento dall'art. 95, comma 3, d. lgs 206/2005 per il quale:

"In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e' ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile."

Il secondo è costituito dalla direttiva 90/314/CEE, attuata in Italia con la legge 11/1995, relativa alla vendita di pacchetti "tutto compreso" nel territorio dello Stato.

Nel 2002 con sentenza n. 168 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto che:

"l'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso".

In applicazione di tale orientamento il Tribunale Roma, sez. IX 26-11-2003, ha ritenuto che il viaggiatore che non abbia potuto godere - anche solo parzialmente - della vacanza, rovinata per inadempimento del Tour Operator, ha diritto al risarcimento oltre che delle spese sostenute per l'acquisto del pacchetto, anche del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, figura di danno non patrimoniale eccezionalmente risarcibile.

Inoltre, merita ancora una segnalazione la precedentemente richiamata sentenza n. 26972/08 delle sez. unite della Cassazione, nella parte in cui ha statuito:

". Il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria. ..Il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che permangono, nei limiti suesposti, anche dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno."

A rirprova, si rammenta ancora una volta la citata legislazione comunitaria e normativa internazionale a favore del viaggiatore, la cui portata sovranazionale ed il cui primato sul diritto interno è indiscussa presso gli operatori (Corte Cost. n. 170/1984; Cass., sez. un., n. 1512/1998; Cass. n. 4466/2005).



GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

GIORGIOVANACOREAVV@LIBERO.IT







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Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Conciliazione: le modifiche dell'avvocatura al decreto delegato del governo

Niente nullità del contratto ma illecito disciplinare per il legale che non avvisa l'assistito sulla possibilità di conciliare, proposta di conciliazione del mediatore solo se entrambe le parti sono d'accordo. Il CNF suggerisce anche di optare per il regime ordinario sulle spese processuali.

Il comunicato del CNF del 2/11/2009

<< Alcuni aspetti da condividere, alcune disposizioni da ripensare e altre ancora da modificare radicalmente. Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi alle commissioni parlamentari competenti un documento che contiene le osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione (legge 69/2009), approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri su proposta del ministero della giustizia.
La lettera del presidente Alpa. Le osservazioni, messe a punto dalla commissione per lo studio della riforma del processo civile e approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre, si pongono come un contributo per migliorare un testo che comunque il Cnf ha accolto con favore visto che, ha ricordato il presidente Guido Alpa nella lettera di accompagnamento, da vari anni promuove la cultura delle Adr. Non solo. Alpa ha ricordato le modalità attraverso cui si è articolato nel tempo l'impegno del Cnf nella materia: promuovendo l'affidamento agli Ordini forensi delle attività di mediazione e conciliazione, "nella considerazione che l'Avvocatura sia la categoria professionale più appropriata per lo svolgimento di queste funzioni, per competenza, esperienza, autorevolezza"; organizzando una rete di coordinamento degli Organismi di conciliazione forense per far sì che le problematiche emerse negli anni passati e quelle che emergeranno dall'applicazione della futura normativa vengano risolte in quadro unitario.
E ancora. Per favorire l'applicazione delle nuove norme, Alpa ha annunciato che il Cnf sta predisponendo un modello di regolamento per i profili procedimentali e quelli deontologici relativi alle attività di mediazione e conciliazione; e che infine è impegnato ad approfondire i temi connessi all'organizzazione di tali attività (gestione delle pratiche, operazioni di segreteria e così via), nonché nella promozione e nella realizzazione, per il tramite della Scuola Superiore dell'Avvocatura, degli idonei programmi formativi dei conciliatori.
Le osservazioni al testo. Le osservazioni sono state approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre e si articolano su tre piani. Innanzitutto, vi sono quelle che suggeriscono "modifiche radicali" al testo. In questa direzione vanno quelle che evidenziano la necessità di escludere la nullità del contratto tra legale e assistito come sanzione dell'omessa avvertenza da parte del primo della possibilità di conciliare. "L'utilizzo della categoria della nullità", si legge nel documento, "non è in linea con la figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione". Piuttosto, suggerisce il Cnf si potrebbe profilare a carico del legale un illecito disciplinare e comunque prevedere che l'obbligo di informazione scatti prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito.

Dubbi sulla efficacia sono manifestati anche in ordine all'articolo 11 che prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione in assenza di accordo tra le parti, alla quale ricondurre gli effetti sulle spese processuali: "tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa". La proposta alternativa è quella di ancorare rigorosamente la proposta di conciliazione da parte del mediatore "a una richiesta concorde delle parti".

Non convincono gli avvocati altre due previsioni del dlgs: la norma (articolo 4 comma tre) che prevede che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento giudiziale in qualsiasi momento, "provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva"; e quella che (comma 7) prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri, "già procedimenti privati, per loro natura celeri e dotati di attitudine alla conciliazione".

Tra le norme da ripensare quella sulle spese processuali (articolo 3) e quella sulle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria (articolo 5). In ordine alla prima, il Cnf preferirebbe richiamare semplicemente la disciplina ordinaria sulle spese processuali (articolo 91 cpc) come modificata in via generale dalla legge 69/2009: e cioé condanna alle spese per la parte che ha rifiutato senza gisti motivo la proposta di conciliazione. Quanto alla seconda, il Cnf riscontra una certa disomogeneità tra le controversie annoverate, scelta parametrata non "sulle caratteristiche intrinseche della lite", cioè in base alla probabilità del risultato conciliativo.

"Sono invece da condividere le disposizioni che prevedono la istituzione di organismi di conciliazione, quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione". >>


Estratto dal verbale della Commissione per lo studio e le riforme del codice di procedura civile del 29 ottobre 2009, approvato dal Cnf nella seduta amministrativa del 30 ottobre 2009


« - Omissis-

L'articolato presenta aspetti da condividere e profili che sembrano necessitare ulteriori riflessioni.

Sono da condividere le disposizioni che prevedono l'istituzione di organismi per lo svolgimento della mediazione, nonché quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione e così via (capo III della bozza in esame)

Alcune norme, al contrario, abbisognano di essere chiarite o appaiono superflue. Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria, è necessario mettere a fuoco i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (art. 23); appare, poi, inopportuna la previsione specifica in materia di mediazione di classe, in quanto la soluzione è già ricavabile dalle previsioni dell'art. 140-bis del codice del consumo (art. 15).

Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informatori delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'art. 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione; od anche all'art. 13 in tema di spese processuali, di cui si propone la soppressione e la sostituzione con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di rito, come modificate dalla legge n. 69/2009 con particolare riferimento all'art. 91, comma 1, seconda parte c.p.c.

Va, poi, evidenziato con nettezza che vi sono disposizioni che richiedono modifiche radicali, perchè non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano:

a) l'art. 4, comma 3 il quale sanziona con la nullità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione, l'utilizzo della categoria della nullità, infatti, non è in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione (da segnalare anche, su questo tema l'opportunità di prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito);

b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi;

c) l'art. 11 laddove prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all'art. 13 in assenza di accordo delle parti; tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa, per cui la proposta è da ancorare rigorosamente ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate;

d) in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'art. 4, comma 3 deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;

e) deve essere soppresso l'art. 4, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri; a tacer d'altro, tale disposizione è incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie.

Si rinvia, per le singole proposte di modifica, alla tabella sinottica di seguito riportata».


Omissis


Art. 4

(Accesso alla mediazione)


1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si volge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.


2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l'assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.



Art. 4

(Accesso alla mediazione)



Non è chiaro il momento di produzione della litispendenza: deposito di produzione dell'istanza ovvero comunicazione alla controparte.







-omissis-


3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, prima di promuovere il giudizio, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. L'omissione dell'informazione costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.



Art. 5

(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)


1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1 e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.







3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.













4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.


5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.



6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.




7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.

Art. 5

(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)


Catalogo troppo disomogeneo. Occorrerebbe selezionare in base alla probabilità del risultato conciliativo. Di conseguenza appare illogica l'esclusione di talune ipotesi (cessione d'azienda ove si contempla l'affitto; soltanto talune forme di responsabilità) e l'inclusione di altri (patti di famiglia)










































2 bis. Anche nel caso di conciliazione facoltativa, il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1.




3. Il procedimento di mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti interinali e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.


(La sostituzione del termine urgenti è opportuna viste le difficoltà interpretative che la locuzione ha già creato. L'utilizzo dell'espressione «interinali» oltretutto ha un ambito di applicazione più esteso.

La previsione della trascrizione delle domande giudiziali appare fondamentale visti i delicati problemi di coordinamento tra le due discipline)



4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti in camera di consiglio e nei procedimenti sommari di cui agli articoli 702-bis e ss. ;




5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.



Particolarmente criticabile il risultato di far dipendere gli effetti sostanziali della domanda dall'attività di un terzo.











7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.

Si tratta di procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione.


Art. 6

(Durata)


1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all'articolo 5.






Va inteso come termine ordinatorio.

Può servire soltanto ai fini della responsabilizzazione dell'Ente.


Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)


1. Il periodo di cui all'articolo 6 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)


1. Salvo che nei casi di conciliazione obbligatoria, il periodo di cui all'articolo 6 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


(Non sembra possibile estendere la soluzione alla conciliazione obbligatoria)

Art. 8

(Procedimento)


1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.




2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione.


3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.



4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.




Omissis







Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.


(L'esigenza non è necessariamente presente)





3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Ridondante


Omissis

Omissis


Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)


1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.


Omissis



Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)


1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.










Art. 11

(Conciliazione)


1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.


2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.


3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.


4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Omissis

Art.11

(Conciliazione)


1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è raggiunto, ove tutte le parti ne facciano richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.






Omissis







Omissis






4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.


Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)


1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.


Omissis

Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)


1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.



Art. 13

(Spese processuali)


1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 13

(Spese processuali)


1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

1. Si applica l'art. 91 c.p.c.


Omissis


Art. 15

(Mediazione nell'azione di classe)


1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Art. 15

(Mediazione nell'azione di classe)


1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.


Inutile, già previsto nell'art. 140-bis solo gli effetti della sentenza, come d'altronde emerge dalla stessa relazione.

Capo III

ORGANISMI DI CONCILIAZIONE


Omissis


CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA


Omissis



CAPO V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Omissis



Art. 23

(Abrogazioni)


1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.






Non risulta chiaro se sopravvivono gli organismi "societari" o meno.


Omissis



Fonte: CNF

 

 

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Europa (Copyright immagine svilen001) Nell'ottobre 2004 è stato redatto un Codice di condotta per mediatori approvato da esperti europei. Se ne pubblica il testo


CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori

possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere

applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.

Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso,

chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le

organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e

monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.

Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito

o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a

raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la

pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o

delle regole che disciplinano le singole professioni.

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più

dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono,

nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.


1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO

SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della

propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti

e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver

luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della

preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso propostoe, su

richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni

complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà

accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state

approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e

dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del

mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima

di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione

all'esito della mediazione;

- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità

diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di

poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il

consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del

procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale,

cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti

nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le

caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti

nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti

abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di

mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al

mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle

circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi

dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione

della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione

dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel

procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto

riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere

tale valutazione; o

- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a

una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto

tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna

giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le

parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di

rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla

mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è

svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere

rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

 

Fonte: Commissione europea

 

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Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) CARTELLE ESATTORIALI NULLE SENZA LA NOTIFICA: NUOVA SENTENZA

La pronuncia della CTP Parma complica l'iter della riscossione.

La mancata compilazione della relata di notifica, apposta in calce alle cartelle di pagamento, comporta la giuridica inesistenza della notifica, inficiando insanabilmente la validità stessa dell'atto.

Dopo aver affrontato la problematica delle cartelle mute, quindi, si profila un nuovo "scontro" giurisdizionale per gli agenti della riscossione, che rischia di compromettere in maniera significativa il procedimento di esazione dei tributi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha affermato questo principio nella sentenza n. 103/07/2009 dello scorso 3 novembre, ribadendo la necessità di un adempimento previsto espressamente dalla legge che troppo spesso, fino ad ora, è stato ignorato dal servizio di riscossione.

Questa sentenza si aggiunge a quelle precedentemente commentate (sent. n.909/05/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce; sent. 125/12/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova) e liberamente scaricabili dal sito www.studiolegalesances.it  (sezione - DOCUMENTI).


Studio Legale Tributario Sances

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Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il comunicato del Garante privacy:

<< Le regole predisposte dal Garante privacy nel marzo 2009, relative alle chiamate promozionali e pubblicitarie consentite a suo tempo dal decreto "Milleproroghe" del 2008, restano valide ancora per l'ulteriore periodo di sei mesi previsto dalla legge di conversione del decreto Ronchi, ovvero, se istituito in questo periodo, fino alla realizzazione del registro pubblico delle opposizioni al quale dovranno iscriversi le persone che non intendono ricevere questo tipo di telefonate.

Lo ha disposto l'Autorità con un provvedimento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Aziende e call center che contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno quindi continuare a utilizzare solo banche dati effettivamente costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1° agosto 2005. E non potranno chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno cedere i dati che utilizzano a terzi.

Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà.

Inoltre, i dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la scadenza del periodo di deroga.

Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.

Roma, 30 dicembre 2009 >>


Si riporta il testo del provvedimento del Garante privacy del marzo 2009


Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 a seguito della deroga introdotta dall'art. 44 d.l. n. 207/2008
- 12 marzo 2009
(G.U. n. 66 del 20 marzo 2009)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l'art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori tra cui rientrano quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto all'informativa;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");

RILEVATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede la possibilità di utilizzare, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, alcune categorie di dati e, in particolare: a) quelli presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l'interessato ha manifestato il proprio consenso (Provv. 15 luglio 2004 cit.); b) quelli presenti negli elenchi c.d. "categorici" (Provv. 14 luglio 2005 cit.); c) quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

RILEVATO che resta impregiudicato quanto previsto dall'art. 130 del Codice riguardo alle attività promozionali effettuate attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, per le quali è sempre necessario il consenso espresso dell'interessato;

VISTO l'art. 44, comma 1-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 28L del 28 febbraio 2009), che ha stabilito che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;

CONSIDERATO che la predetta previsione ha introdotto una deroga temporanea ai principi generali della vigente disciplina sopra richiamata che, in quanto tale, cessa alla scadenza del 31 dicembre 2009 e non istituisce, invece, un regime speciale applicabile anche successivamente a tale data;

CONSIDERATO che la deroga in questione è subordinata al contemporaneo verificarsi di due condizioni, ossia che le banche dati siano state costituite prima del 1° agosto 2005 e che i dati in esse presenti vengano utilizzati per finalità promozionali esclusivamente dagli stessi titolari che le hanno a suo tempo costituite;

CONSIDERATO che la stessa deroga ha posto quindi un vincolo di finalità e un vincolo di carattere temporale nell'utilizzo delle predette banche dati, rappresentato dallo svolgimento di attività di carattere promozionale sino al 31 dicembre 2009 e che, quindi, i dati personali presenti nelle predette banche dati non possono essere utilizzati, in vigenza del regime derogatorio, per finalità ulteriori e al di fuori dell'ambito temporale di operatività della deroga;

RITENUTO, pertanto, che rendere una informativa e acquisire un consenso, nel predetto periodo, finalizzati alla costituzione di una banca dati da utilizzare per attività promozionali anche in data successiva al 31 dicembre 2009, costituisce una attività ulteriore rispetto ai vincoli di finalità e di ordine temporale indicati nella norma derogatoria e transitoria;

CONSIDERATO, inoltre, che l'informativa, ove resa agli interessati nel corso del predetto periodo, non renderebbe lecita la costituzione di una banca dati utilizzabile per attività di carattere promozionale, come avveniva anteriormente al 1° agosto 2005;

CONSIDERATO, poi, in ragione del predetto vincolo di finalità introdotto per il periodo transitorio, che il consenso, anche laddove fosse acquisito in vigenza della deroga, non rileverebbe in alcun modo per lo svolgimento di attività promozionali o per lo svolgimento di altre attività per le quali è necessario acquisirlo, anche in data successiva al 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO, dunque, che una banca dati potrebbe essere utilizzata per attività promozionali, successivamente al 31 dicembre 2009, solo se formata nel rispetto della disciplina ordinaria, atteso che la disciplina derogatoria e transitoria cessa alla predetta data e, come già rilevato, costituisce una deroga di carattere temporaneo alla disciplina generale e non istituisce un regime speciale applicabile anche successivamente alla scadenza indicata;

CONSIDERATO inoltre che, in ragione di quanto detto, i dati personali presenti nelle banche dati considerate dalla norma derogatoria e transitoria, non possono essere ceduti, a qualunque titolo, a terzi;

CONSIDERATO che, in relazione all'attuale utilizzo delle predette banche dati per finalità promozionali, resta comunque impregiudicata la disciplina generale prevista dal Codice e, in particolare, quella relativa ai diritti degli interessati; e che, pertanto, le predette banche dati non possono contenere i dati degli interessati che, nel corso del tempo, abbiano esercitato il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 7 del Codice;

RITENUTA la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

TENUTO CONTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;

TENUTO CONTO, infine, che ai sensi dell'art. 168 del Codice, chiunque, in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento che siano in possesso di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che intendano utilizzarle per fini promozionali avvalendosi della deroga introdotta dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le seguenti misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti:

a) documentare in modo adeguato l'avvenuta costituzione della banca dati prima del 1° agosto 2005 e conservare la relativa documentazione presso la sede legale del titolare;

b) trattare direttamente i dati personali presenti nelle banche dati oggetto del presente provvedimento, senza possibilità di cederli, a qualunque titolo, a terzi;

c) specificare, in occasione di ogni contatto con gli interessati, chi rivesta la qualifica di titolare del trattamento dei dati, anche nel caso in cui questi operi per conto di terzi e fare presente agli interessati stessi che hanno il diritto di opporsi ai sensi dell'art. 7 del Codice;

d) registrare in via immediata l'eventuale opposizione dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali effettuato dal titolare (art. 7, comma 4, del Codice), con effetto anche nei confronti dei terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora ciò avvenga telefonicamente, e fornire altresì all'interessato l'identificativo dell'operatore o dell'operazione compiuta;

e) utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati di cui alla lett. a) esclusivamente per finalità promozionali e sino al 31 dicembre 2009, non potendo i titolari rendere un'informativa agli interessati e richiedere agli stessi un consenso per l'uso dei loro dati per attività di carattere promozionale da effettuare in data successiva al 31 dicembre 2009;

f) comunicare al Garante, entro quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1° agosto 2005 che si intendono utilizzare per attività promozionali fino al 31 dicembre 2009, chiarendo se il trattamento dei dati personali venga effettuato anche per conto di terzi.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi


Fonte: www.garanteprivacy.it

 

 







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