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\\ Home Page : Storico : Guida pratiche commerciali scorrette (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 

Europa (Copyright immagine svilen001) La Commissione europea va ancora più lontano per aiutare i consumatori

Ti è mai capitato di essere vittima di una pratica commerciale sleale?

La Direzione generale Salute e consumatori della Commissione europea sta lanciando una campagna per sensibilizzare maggiormente i consumatori sui loro diritti. Tramite la Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (UCP), la recente legislazione europea indica criteri ben definiti in base ai quali poter giudicare se delle pratiche commerciali sono sleali, compresa una "lista nera" di pratiche commerciali sleali che sono sempre e comunque proibite. Per fare un esempio, una pratica commerciale può essere una pubblicità ingannevole o falsa. La lista nera completa con relativi esempi è pubblicata sul sito: www.isitfair.eu.

La Campagna (www.isitfair.eu)

La campagna è mirata ai consumatori di tutte le età, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili come gli adolescenti e le persone anziane. Il fulcro della campagna è il sito web www.isitfair.eu, che prende il nome dallo slogan della campagna: "E' scorretto?" Ma niente paura: non si tratta di un barboso sito istituzionale, anzi "E' scorretto?" è un sito che offre tra l'altro:

  • Informazioni pratiche: i consumatori possono determinare se una data pratica sia sleale ai sensi di legge e individuare le possibili azioni da intraprendere qualora ne siano stati vittime.
  • Apprendimento interattivo: i quiz aiutano i consumatori a imparare a distinguere fra pratiche commerciali legittime e illegittime. È incredibile quello a cui certa gente può arrivare!
  • Strumenti promozionali multimediali: le animazioni descrivono in modo 'divertente' alcune delle pratiche commerciali più sleali incluse nella Lista nera. Si tratta di banner che riportano il logo "E' scorretto?" con link che rimandano al sito.

A nessuno piace farsi spennare. Per questo la campagna è così importante. Aiuterà i consumatori a essere più informati sui loro diritti e a far sì che tutte le attività commerciali rispettino le regole.

 

www.isitfair.eu

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

 

Il Codice del consumo stabilisce che sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali (art. 26):

a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;

b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;

c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale (fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del Codice della privacy, D.L.vo 196/2003);

d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;

e) includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati (salvo quanto previsto dal D.L.vo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni);

f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto (salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Codice del consumo);

g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

 

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L'art. 24 del Codice del consumo afferma che e' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante

molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento,

limita o e' idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Aggiunge l'art. 25 del Codice che, nel determinare se una pratica commerciale comporta molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.

 

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Il Codice del consumo considera in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali (art. 23):

a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;

b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;

c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;

d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;

e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;

f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto;

g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;

h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;

i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita;

l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;

m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;

o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso produttore;

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di cessare l'attività o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.

 

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Ai sensi dell'art. 22 del Codice del consumo, e' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Una pratica commerciale e' altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui sopra, tenendo conto degli aspetti suddetti, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risulti già evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai fini di cui sopra, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

Ai medesimi fini, sono considerati rilevanti, inoltre, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

 

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Afferma il Codice del consumo (art. 21) che e' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l'esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del Codice del consumo.

E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice.

E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

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Afferma il Codice del consumo (art. 20) che le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo.

E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli
b) aggressive.

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LA DISCIPLINA DELLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI


Altri passi avanti a tutela dei consumatori

Si rafforza in Italia la protezione dei consumatori contro pratiche commerciali scorrette e aggressive, operatori disonesti, pubblicità ingannevole. In attuazione della direttiva 2005/29/CE sono stati approvati due decreti legislativi.

Il primo provvedimento (D.Lgs. 02/08/07, n.146):

  • vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori assicura l'uniformità e la trasparenza delle disposizioni;
  • offre una specifica protezione ai consumatori vulnerabili (come gli anziani o i minori) soggetti maggiormente ai comportamenti aggressivi o ingannevoli;
  • amplia rispetto al passato il campo delle condotte sanzionabili;
  • rafforza le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il secondo provvedimento (D.Lgs. 02/08/07, n. 145):

  • disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra le imprese;
  • riproduce l'impianto già previsto dalla preesistente legge;
  • la novità riguarda l'ambito di applicazione che limita le disposizioni ai rapporti tra imprenditori;
  • rafforza le competenze dell'Antitrust.

In definitiva i due decreti legislativi consolidano la tutela dei soggetti operanti sul mercato, promuovendo le condotte adottate secondo i principi di lealtà, correttezza e buona fede.

A cura della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori

Sintesi dei provvedimenti

La Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), (GU L 149, del 11.6.2005,
pag. 22) è stata adottata con il preciso scopo di superare le barriere al commercio
transfrontaliero dovute all'eccessiva frammentazione normativa, in modo da garantire
lo stesso livello di protezione in tutti i Paesi dell'Unione europea, aprendo così nuove
possibilità per le imprese e per i consumatori.
A livello comunitario la direttiva, sostituisce le diverse norme presenti nei vari
paesi con una normativa comune, chiarisce il significato di pratica commerciale sleale,
offre ai consumatori e ai professionisti (commercianti, produttori, distributori di
prodotti e di servizi) un punto di riferimento normativo unico, garantisce i diritti e
chiarisce quali pratiche commerciali sono consentite e quali vietate.
Entro il 12 dicembre 2007 la nuova normativa entrerà in vigore in ogni Stato
membro.
L'Italia è tra i primi paesi in Europa a recepire l'importante direttiva 2005/29/CE
sulle pratiche commerciali sleali (dei 27 Paesi dell'Unione europea hanno sinora
recepito il testo, oltre all'Italia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Irlanda, Grecia, Slovacchia e
Slovenia).
Il Governo, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, ha a tale
riguardo approvato in data 27 luglio 2007 due decreti legislativi, promulgati il 2 agosto
2007 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 6 settembre 2007, n.207.
Il primo provvedimento vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra
imprese e consumatori (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 - Attuazione della
direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004).
Il secondo disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra le
imprese (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 - Attuazione dell'articolo 14 della
direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole.)
Entrambi i due decreti legislativi entrano in vigore in Italia il 21
settembre 2007.
I due decreti legislativi sostituiscono ed integrano la precedente disciplina in
materia di pubblicità ingannevole di cui agli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 203 (Codice del Consumo).
Va precisato al riguardo che l'adozione di due distinti ma paralleli decreti
legislativi si è resa necessaria in sede di recepimento per non generare confusione tra
i diversi destinatari delle disposizioni, in ciò tenendo conto dello specifico impianto
normativo della direttiva comunitaria, la quale riferisce la materia delle pratiche
commerciali sleali ('scorrette' nel testo di recepimento nell'ordinamento nazionale) ai
rapporti tra consumatori e imprese e la pubblicità ingannevole ai rapporti tra imprese
concorrenti.
In particolare il decreto legislativo che disciplina le pratiche commerciali
scorrette tra imprese e consumatori sostituisce gli articoli da 18 a 27 dell'attuale
decreto legislativo n. 206/2005, Codice del Consumo, già relativi alla sola pubblicità
ingannevole.
Pertanto, il campo di applicazione della nuova disciplina non prevede più solo i
messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, ma investe
qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi
compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, in relazione
alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
Sarà quindi sanzionabile ogni comportamento scorretto tale da ad alterare in
misura apprezzabile la capacità del consumatore di prendere una decisione
consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
Al fine di rendere evidenti i comportamenti in ogni caso scorretti, è prevista una
lista nera di pratiche commerciali considerate sempre vietate, perché valutate ex lege
ingannevoli o aggressive.
Con il secondo decreto legislativo è stata recepita la parte della direttiva
comunitaria in materia di pubblicità ingannevole, che si applicherà d'ora in avanti
come tale ai soli rapporti tra concorrenti, mentre diviene soltanto una delle tante
pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori.
Nel complesso con l'adozione dei suddetti decreti legislativi si amplia
ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili, sia a maggiore tutela dei
consumatori, sia a vantaggio delle imprese che operano correttamente. Nel contempo
si rafforzano le competenze dell'Antitrust ai fini di una più efficace regolamentazione
del mercato a salvaguardia della concorrenza.
La nuova disciplina prevede, altresì un inasprimento delle sanzioni
amministrative rispetto a quelle precedentemente in vigore per la pubblicità
ingannevole, con aumenti sia nella previsione del minimo edittale che nell'ammontare
massimo (fino a 500.000 euro per infrazione).

Pratiche commerciali sleali - Il sito del Ministero dello sviluppo economico

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