giovedì 10 aprile 2008

Schema preliminare del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria - 20 marzo 2008 - Iusreporter.it

 

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Schema preliminare del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria - 20 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 135 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il compito di promuovere, ai sensi dell'art. 12 del medesimo Codice, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;

VISTO il provvedimento del 16 febbraio 2006 (in G.U. 1° marzo 2006, n. 50) con il quale il Garante ha promosso il predetto codice di deontologia e di buona condotta;

RILEVATO che i soggetti menzionati nel verbale della riunione del 17 marzo 2008, conclusiva della prima fase dei lavori per la redazione del codice, hanno convenuto uno schema preliminare di codice che hanno sottoposto all'esame dell'Autorità;

VISTO il provvedimento del Garante del 20 luglio 2006 (in G.U. 8 agosto 2006, n. 183) con il quale è stato adottato il regolamento n. 2/2006, recante la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;

VISTI gli atti d'ufficio e rilevata, sulla base di una prima verifica, la non manifesta sussistenza di profili di non conformità del codice alla normativa vigente e la conseguente esigenza di darne notizia e diffusione nei modi previsti dall'art. 6, comma 2, del menzionato regolamento n. 2/2006;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

a) dispone la pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità www.garanteprivacy.it dello schema preliminare del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

b) invita in applicazione dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 2/2006 del Garante i soggetti interessati ai sensi dell'art. 12 del Codice a formulare eventuali osservazioni che dovranno pervenire all'Autorità per posta elettronica entro il 30 aprile 2008, all'indirizzo:

codiceforense@garanteprivacy.it;

c) invita, altresì, i soggetti rappresentativi o interessati a dare ampia pubblicità al predetto schema preliminare;

d) dispone la trasmissione all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia di un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, volto a rendere nota l'inserzione del medesimo schema preliminare sul predetto sito Internet.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


SCHEMA PRELIMINARE DEL CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATO PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
O PER FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA

17  marzo 2008...

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti