lunedì 31 marzo 2008

Comunicazioni di cancelleria via e-mail


La Suprema Corte di Cassazione ha sancito che è valida la comunicazione di cancelleria ex art. 136 c.p.c., effettuata per e-mail all'indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio Consiglio dell'Ordine e da questi alla Corte d'Appello...


Discriminatorio il rifiuto all’adozione di una donna omosessuale


Una cittadina francese ha più volte cercato di ottenere una adozione, le autorità francesi hanno però rifiutato la richiesta in considerazione del suo orientamento sessuale. Per tali motivi è ricorsa alla Corte europea dei diritti dell’uomo...



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.altalex.com/index.php?idnot=40418...

La posta elettronica certificata: qual è la reale portata giuridica?


La posta elettronica certificata: qual è la reale portata giuridica?
di Nicola Fabiano
La posta elettronica certificata, meglio nota come P.E.C., ha la sua fonte normativa nel D.P.R. 11/2/2005, n. 68 intitolato “Regolamento recante disposizioni per l



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.altalex.com/index.php?idnot=40733...

GIUDICE DI PACE di Recanati


# Home
# Il Giudice di Pace
# Quando rivolgersi al GdP
# Come agire e quanto costa
# Competenza civile
# Competenza penale
# Competenza territoriale
# Cancelleria civile
# Cancelleria penale



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.giudicedipacerecanati.it/...

Lo stalking: dalla molestia agli atti persecutori - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Iusreporter.it - Documenti

Lo stalking: dalla molestia agli atti persecutori

di Manuela Gagliega


La storia dell’istituto

Per definire questo fenomeno si usa il termine stalking preso in prestito dalla attività venatoria, perché il “fare la posta” rende esattamente l’idea sia del comportamento del molestatore assillante che delle reazioni fisiche e psichiche che questo scatena nella sua vittima.

Il fenomeno non è nuovo: di stalking si è cominciato a parlare sin dagli anni ’80, anche se limitatamente ai casi in cui in cui la molestia assillante colpiva le celebrità dello spettacolo e dello sport. Tuttavia, nell’ultimo decennio, il moltiplicarsi di denunce e di decisioni giudiziarie rivela che la sindrome del molestatore assillante è diventata un problema esteso e diffuso, che può coinvolgere chiunque, a causa della sempre maggiore frequenza con la quale i molestatori assillanti prendono di mira persone “comuni”.

In alcuni Paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Canada e Australia) il fenomeno ha assunto dimensioni preoccupanti, tanto da rendere indispensabile l’adozione di una disciplina apposita sin dagli anni ’90.

In Italia, invece, probabilmente per ragioni culturali e sociali, lo sviluppo, la consapevolezza e l’adeguata valutazione di questo problema sono stati decisamente più lenti. Ecco perché, sino a questo momento, non esistendo una specifica fattispecie di reato, le vittime dei molestatori assillanti potevano solo chiedere tutela contro i singoli comportamenti, penalmente o civilmente rilevanti, costituenti la manifestazione della persecuzione.

In particolare le condotte di stalking (complessivamente considerate), se capaci di integrarne gli estremi, vengono per lo più fatte confluire nella fattispecie prevista dall’art. 660 c.p. ossia il reato di “Molestia o disturbo alle persone” (“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”).

Purtroppo, spesso, lo stalker non si limita a molestare la vittima ma pone in essere comportamenti illeciti ulteriori, costituenti autonome figure di reato oggetto di specifica sanzione, quali: l’omicidio (art. 575 c.p.), le lesioni personali (art. 582 c.p.), l’ingiuria (art. 594 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.), la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) il danneggiamento (635 c.p.).

Moltissimi casi di stalking e di violenza si consumano all’interno delle mura domestiche. In questi casi il coniuge o il convivente che subisce condotte pregiudizievoli per l’integrità fisica, morale o per la libertà da parte dell’altro coniuge o convivente può chiedere al Giudice l’adozione dei cosiddetti “ordini di protezione” (ordine di cessazione della condotta, allontanamento dalla casa familiare, prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima quali il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d’origine, di altri prossimi congiunti, la scuola dei figli, etc…). Anche questi strumenti di tutela sono relativamente recenti: gli artt. 342 bis e 342 ter, che li disciplinano, sono stati inseriti nel codice civile nel 2001 dalla legge n. 154.

L’emergenza scatenata dalla frequenza quotidiana di episodi di cronaca legati direttamente o indirettamente alle molestie assillanti ha mostrato l’insufficienza di questi strumenti rispetto alla peculiarità, all’entità e alla gravità del fenomeno e ha reso pressante l’esigenza di un intervento specifico...

Lo stalking: dalla molestia agli atti persecutori - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

L’attività di carattere informativo, in materia di stupefacenti, realizzata su internet non può ritenersi reato

Stupefacenti – marijuana – sito internet che ne fa menzione – responsabilità – insussistenza

L’attività di carattere informativo, in materia di stupefacenti, realizzata su internet non può ritenersi reato.

Così Tribunale Rovereto, sentenza 29.11.2007 n° 300

 

Leggi la sentenza su Altalex

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Informazioni creditizie e fallimenti

Informazioni creditizie e fallimenti
I Sic possono trattare i dati sui fallimenti purché inseriti in archivi separati


I dati relativi alle procedure fallimentari possono essere trattati dalle "centrali rischi" private (oggi Sic) purché conservati in un archivio distinto dalle altre informazioni creditizie gestite. È quanto ribadito dal Garante nel dichiarare (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) l'infondatezza del ricorso di una persona nel quale si chiedeva la cancellazione di dati relativi ad un fallimento.

Il ricorrente, appellandosi al codice di deontologia sul credito al consumo e sui sistemi di informazione creditizia (Sic), riteneva illecito il trattamento dei propri dati da parte della società sostenendo che le informazioni relative al fallimento non rientrano tra i "dati che consentono di valutare la situazione finanziaria ed il merito creditizio dell'interessato". La resistente, dal suo canto, ha invece affermato di poter trattare legittimamente questa tipologia di dati, in quanto informazioni pubbliche desunte dal registro delle imprese, e di aver conservato i dati inerenti alla procedura fallimentare del ricorrente in un archivio separato del sistema di informazioni creditizie.

Nel dare ragione alla società, il Garante ha però ricordato e sottolineato come il codice deontologico relativo al credito al consumo dispone che i dati di fonte pubblica (come, in questo caso, quelli relativi al fallimento) possono essere lecitamente trattati dalle società che gestiscono un Sic, purché tali dati siano contenuti in archivi separati dal complessivo sistema di informazioni creditizie e non interconnessi ad esso.

Garante per la protezione dei dati personali

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

 

Technorati Tag: , , ,

venerdì 28 marzo 2008

Timbri digitali per il documento cartaceo


Il documento elettronico si diffonde rapidamente in molte strutture pubbliche. Ma spesso si rende necessario il passaggio dal formato elettronico a quello cartaceo. Intervengono i timbri digitali


mercoledì 26 marzo 2008

Dell'Europa e delle pene


Dell'Europa e delle pene. Blog di punti di vista ed informazioni su libertà fondamentali e costruzione di uno Spazio giudiziario europeo.



Published by
Published by xFruits
Original source : http://europapenale.blogspot.com/...

GlobaLex - UPDATE: Guide to Italian Legal Research and Resources on the Web


General Table of Contents

Introduction: Italian Legal System

A. Printed Sources of Italian Law

B. Online Italian legal Information: Portals, Search Engines, Guides, Web Sites of Legal Interest

C. Italian Legislation, Jurisprudence and Legal Authority


Tribunale di Roma, 12.3.2008: nomi di dominio e diritto al nome


Tribunale di Roma, 12.3.2008: nomi di dominio e diritto al nome

Dal Tribunale di Roma un interessante provvedimento in materia di domain names e tutela del diritto al nome.


Processo Civile Telematico


Notizie ed informazioni sul Processo Civile Telematico - il PCT. Informazioni sul redattore, la gestione delle smartcard, il polisweb, i PDA - Punti di Accesso, la formazione, i gestionali, il PCT su Linux, Windows e Mac



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.processociviletelematico.eu/...

Cartelle esattoriali notificate al curatore del fallimento per conto di Enti di previdenza: un caso di merito - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Iusreporter.it - Documenti

Cartelle esattoriali notificate al curatore del fallimento per conto di Enti di previdenza: un caso di merito

Giorgio Vanacore

 

Non infrequente, per il caso di fallimento di un’impresa, è la notifica per conto di un Ente previdenziale (es. Inps o Inail) di una cartella esattoriale di pagamento emessa in base ad accertamento ispettivo al curatore del Fallimento, procedimento, quest’ultimo, analogo a quello seguito per una società in bonis.

Con tale atto l’Ente impositore mostra di pretendere il pagamento del dovuto – e ciò fino a pronuncia del Giudice che stabilisca l’illegittimità di una tal predetta cartella –, mediante una manovra d’aggiramento del procedimento d’insinuazione al passivo fallimentare, aspirando a non essere soddisfatto con la cd. “moneta fallimentare”...

 

Cartelle esattoriali notificate al curatore del fallimento per conto di Enti di previdenza: un caso di merito - Leggi l'articolo su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Per la Corte Costituzionale tedesca "perquisizioni" on line solo in casi eccezionali

Per la Corte Costituzionale tedesca "perquisizioni" on line solo in casi eccezionali
Una sentenza sancisce il diritto alla riservatezza e all'integrità dei sistemi telematici

La Corte costituzionale tedesca ha ritenuto incostituzionale (http://www.bundesverfassungsgericht.de/....html) la legge di un Land che prevedeva la possibilità di effettuare accessi occulti ai sistemi informatici degli utenti per monitorarne i contenuti - le cosiddette "perquisizioni online" - e di raccogliere dati sulla navigazione in Internet. A giudizio della Corte, le norme in questione non prevedono adeguate garanzie per i cittadini e violano un diritto fondamentale: il diritto a vedere garantita la riservatezza e l'integrità dei sistemi telematici, che rappresenta un'espressione del diritto fondamentale alla personalità.

Il ricorso per incostituzionalità, accolto nella sua totalità dai giudici federali, era stato presentato da una giornalista, un esponente politico del Land Renania settentrionale-Westfalia, e tre avvocati. La Costituzione tedesca prevede una serie di diritti che sono definiti, appunto, "fondamentali"; fra essi, il diritto al segreto delle telecomunicazioni e il diritto all'inviolabilità del domicilio. La giurisprudenza della Corte aveva poi sancito, fin dal 1983, l'esistenza di un "diritto all'autodeterminazione informativa" che è stato considerato una pietra miliare ai fini della protezione dei dati personali e della sfera privata. Ma gli sviluppi sociali e tecnologici hanno reso necessario, a giudizio della Corte, postulare un altro diritto che costituisce una nuova espressione di uno dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione tedesca - il diritto alla personalità. Secondo i giudici, infatti, non è sufficiente il riferimento al segreto delle telecomunicazioni per tutelare il cittadino dall'accesso ai propri sistemi informatici. Si tratta di un diritto che riguarda il momento della comunicazione e tutela da forme indebite di intercettazione; tuttavia, esso non si applica ai dati che siano memorizzati sul sistema informatico dell'utente una volta terminata la comunicazione. I rischi associati all'infiltrazione nel sistema informatico (ossia, nella memoria del sistema) sono molto maggiori di quelli legati all'intercettazione di comunicazioni e investono anche dati ed informazioni che possono non avere alcun rapporto con attività di natura comunicativa (ossia, possono riguardare anche file o altri elementi che l'utente non ha derivato o utilizzato nel corso delle proprie comunicazioni).

Né è sufficiente, secondo la Corte, appellarsi al diritto all'inviolabilità del domicilio, visto che questo tipo di accesso prescinde dalla localizzazione fisica del computer o dell'apparecchio - nel senso che l'investigatore si introduce nel sistema dell'utente approfittando della connessione in rete, che può avvenire dovunque. Inoltre, la quantità e la qualità dei dati recuperabili attraverso un singolo accesso al sistema informatico dell'utente sono tali da travalicare l'ambito del ricordato diritto all'"autodeterminazione informativa" sviluppato dalla giurisprudenza tedesca (e non solo): la tutela che deve essere apprestata nei confronti degli utenti di sistemi telematici e informatici non può limitarsi esclusivamente ai dati riferibili alla sfera personale.

Si tratta, dunque, di ripensare ai diritti della personalità, includendovi il nuovo diritto all'integrità e riservatezza dei sistemi telematici qualora i rischi connessi ad un accesso da parte di terzi - come nel caso in oggetto - siano tali da permettere una profilazione "spinta" dell'individuo o l'acquisizione di informazioni a tutto campo che incidono sul libero sviluppo della sua personalità.

Stabilita l'esistenza del diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi telematici, la Corte non nega che sia possibile comprimere tale diritto ai fini della prevenzione o della repressione di specifici reati. Tuttavia, le norme di legge alle quali è demandata necessariamente la regolamentazione di questo tipo di accessi devono avere alcune caratteristiche: deve trattarsi di una misura proporzionata alla luce dell'esistenza di rischi concreti per un bene di rango primario (quale la vita, l'incolumità fisica, la libertà personale, la sussistenza dello Stato), e la sua applicazione deve essere soggetta all'autorizzazione del giudice. Inoltre, devono essere previste misure idonee ad evitare, sia durante la fase di acquisizione delle informazioni sia durante la successiva valutazione, la raccolta o l'utilizzo di dati relativi alla sfera più intima e privata delle persone. Qui deve soccorrere la tecnologia, e se risulta tecnicamente impossibile filtrare i dati irrilevanti (principio fondamentale della protezione dati), allora devono essere previste idonee cautele nella fase di valutazione: ad esempio, l'immediata cancellazione dei dati in oggetto.

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

 

Technorati Tag: , ,

Privacy in albergo: vietato "spiare" i gusti dei clienti

Privacy in albergo: vietato "spiare" i gusti dei clienti
Occorre un consenso specifico del cliente per l'uso dei dati a fini di marketing


Anche quando raccolgono via web, a fini di marketing, informazioni su gusti abitudini o preferenze dei clienti, le catene alberghiere devono richiedere uno specifico consenso per poter utilizzare quei dati. Per le finalità di marketing e di promozione commerciale la richiesta di consenso deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.

Lo ha ribadito il Garante con un provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato), adottato a seguito di una serie di accertamenti, con il quale ha vietato ad una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito. La catena alberghiera, a differenza di quanto correttamente fatto per i moduli sottoposti ai clienti presso le sedi degli alberghi, non aveva messo a punto un modello on line di richiesta del consenso conforme alla disciplina della privacy. Il modulo presente nella scheda da compilare via web non consentiva, infatti, al cliente di esprimere un consenso libero e specifico al trattamento dei dati a scopo commerciale.

Oltre al divieto di trattamento i dati illecitamente raccolti, la società alberghiera dovrà individuare specifiche modalità per la richiesta del consenso per finalità di marketing.

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , ,

mercoledì 19 marzo 2008

Dichiarazione del Sottosegretario Enrico Micheli


Dichiarazione del Sottosegretario Micheli


De Castro, soddisfazione dopo incontro panificatori


“La risposta positiva dei panificatori all’appello del Garante dei prezzi di ridurre autonomamente il costo del pane, è un risultato importante. Un segno di responsabilità e di attenzione dimostrato dagli stessi operatori del settore verso i consumatori nonostante le grandi difficoltà dovute all’aumento del prezzo internazionale delle materie prime”. Con queste parole, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Paolo De Castro commenta con soddisfazione l’esito dell’incontro che il garante Antonio Lirosi, ha avuto eri con le associazioni che rappresentano i panificatori, gli artigiani e i commercianti al quale ha partecipato anche il Mipaaf. “Dopo gli accordi raggiunti per latte e carne che si sono tenuti nelle scorse settimane al Mipaaf, continua il nostro impegno per il contenimento dei prezzi - dice De Castro - esprimo un plauso alla scelta degli operatori e all’iniziativa di oggi del Garante. Auspico che una riposta altrettanto positiva possa arrivare nei prossimi giorni anche dall’industria molitoria. Sono fiducioso che le condizioni del mercato internazionale - ha concluso il Ministro - anche a seguito delle decisioni prese a Bruxelles tese a calmierare i rischi di ulteriori rialzi dei prezzi dei cereali, possano consentire condizioni più stabili al mercato e portare ad un raffreddamento dei prezzi nel corso del 2008”.


Chiara Lubich: cordoglio di Romano Prodi


Il Presidente del Consiglio Romano Prodi, “profondamente addolorato” per la scomparsa di Chiara Lubich, ha inviato al movimento dei focolari il seguente messaggio:

“La scomparsa di Chiara Lubich mi addolora profondamente. Con lei viene meno la figura di una donna straordinaria e di grande spessore spirituale.
Chiara è stata un punto di riferimento per tutto il mondo cattolico. Ha speso la sua vita a costruire il dialogo tra le grandi religioni del mondo. Ha lavorato per l’unità, per la pace, e per la giustizia.
Chiara lascia una luminosa eredità che il movimento da lei fondato saprà certamente raccogliere, continuando un’opera così necessaria per rafforzare i valori dell’ecumenismo e della comunanza dei destini umani.
In questo momento di dolore voglio esprimere il mio affetto e la mia amicizia alla grande famiglia dei focolarini. Porterò sempre nel cuore il ricordo della riunione internazionale dei focolarini nel palasport di Stoccarda lo scorso maggio, la forte spiritualità e l’intenso legame che univa tutti i presenti”.

...


Mons. Faraj Rahho: sdegno del Presidente Prodi


Mons. Faraj Rahho: sdegno del Presidente Prodi


Nomina Marcegaglia, dichiarazione del Sottosegretario Enrico Letta


La scelta di Emma Marcegaglia al vertice di Confindustria è un’ottima notizia. Si tratta di una persona giovane, esperta e competente, appassionata e orgogliosa del suo lavoro e del suo ruolo.
Oggi c’è particolarmente bisogno di una Confindustria protagonista e interlocutore forte nelle scelte importanti di cui il Paese ha bisogno.
Alla neo eletta va dunque il mio augurio più sincero di buon lavoro.



Consiglio Nazionale Forense - Inaugurazione anno giudiziario 2008

Inaugurazione anno giudiziario

Occorre con urgenza riaffermare la libertà e l’autonomia dell’avvocato e salvaguardare la centralità del sistema ordinistico a garanzia dell'autonomia regolamentare in campo deontologico e disciplinare; adottare nuovi strumenti che assicurino, insieme alla libertà di accesso, l’imprescindibile verifica della qualità della formazione dell'avvocato, con criteri di selezione rigorosi, efficaci e obiettivi, anche mediante un sistema di formazione permanente obbligatoria; e ancora: ribadire l’esigenza di un sistema tariffario che, salvaguardando la dignità del lavoro e la qualità della prestazione, escluda radicalmente ogni ipotesi di commistione tra gli interessi dell'assistito e quelli dell'avvocato. 
Assicurando, tra l’altro, che l'eventuale riconoscimento delle associazioni delle "nuove professioni" riguardi attività nuove ( non spezzoni di attività già proprie di professionisti iscritti in albi)  ed evitare così sovrapposizioni che danneggino la trasparenza del mercato. Sono queste le condizioni irrinunciabili per l’Avvocatura poste a tutela dei diritti dei cittadini-utenti ribadite con forza dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2008.

Alla presenza del ministro della Giustizia, Luigi Scotti, Alpa si è soffermato sull’urgenza di riprendere il dialogo con il Parlamento sulla riforma della professione forense al fine di  “restituire all’Avvocatura la dignità che la stessa Costituzione le riconosce”.  Una sorta di richiamo di responsabilità, quello del presidente del Cnf, affinché si affrontino al più presto quelle urgenze che non possono più attendere il percorso lungo, accidentato, incerto, delle grandi riforme: dalla riforma degli esami di abilitazione all’esercizio della professione, all’istituzione di un albo nazionale ufficiale degli avvocati; dalla riforma del procedimento disciplinare, all’introduzione dell’obbligo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale, fino alla riforma delle sistema tariffario.

Tra i motivi e le preoccupazioni, sollevate da Alpa nella sua relazione, vi sono innanzitutto le derive “mercantilistiche” dell’attività professionale e la conseguente equiparazione dell’attività professionale forense all’attività d’impresa. L’abolizione delle tariffe fisse o minime per il calcolo dei compensi delle attività professionali e del c.d patto di quota lite, quale effetto delle liberalizzazioni, - si legge nella relazione - non solo fa sorgere il sospetto che essa abbia peggiorato la situazione dei consumatori (che trovavano nelle tariffe un mezzo certo di calcolo preventivo dei costi della prestazione, la garanzia di parità di trattamento, il contingentamento dei compensi dell’avvocato) ma alimenta anche il dubbio che non abbia migliorato la qualità del risultato professionale, perché da un lato mina alle basi l’indipendenza dell’avvocato, dall’altro favorisce l’accaparramento di clientela. Fonte degli stessi timori è anche la recente disciplina dell’antiriciclaggio in quanto impone agli avvocati di violare il segreto professionale, elemento essenziale del diritto di difesa.

Ma non è solo uno “char de doléances” l’intervento del presidente del Consiglio Nazionale forense alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nella stratificata e profonda condizione di inefficienza del sistema giudiziario (carenza di personale e di risorse finanziarie, lunghezza dei processi, ect), Alpa ha evidenziato anche quali dovrebbero essere i primi urgenti rimedi che, dal punto di vista degli avvocati, potrebbero dare un segnale concreto di rottura con il passato: l’unificazione dei riti, la telematizzazione del processo, un maggiore spazio alle procedure alternative (conciliazione e arbitrato) devono viaggiare parallelamente ad un serio programma di aggiornamento e di qualificazione degli avvocati( tra i prossimi obiettivi del Cnf vi è la realizzazione di un programma sperimentale di lezioni per un corso di deontologia forense a distanza e corsi di aggiornamento professionale). Ed è proprio in questa direzione che il Cnf si sta muovendo con una serie di iniziative che vanno dalla realizzazione di una completa ed aggiornatissima banca dati, consultabile on line, sulle materia e gli argomenti forensi, all’attivazione di una procedura per la creazione di una rete Intranet tra il Consiglio Nazionale Forense, i Consiglieri Forensi e gli Ordini. In previsione del cosiddetto “processo telematico”  è inoltre allo studio l’attivazione del programma informatico per la gestione del processo disciplinare e la estensione del sistema a tutti gli Ordini.

“La sorte della professione forense – conclude Alpa - nonostante le sue specificità, sembra segnata dalla comune vicenda che investe i cambiamenti della società italiana: l’alto numero degli iscritti agli albi e la progressiva riduzione degli ambiti di esercizio dell’attività professionale forense, sono fattori che trasformano le caratteristiche della Avvocatura tradizionale. Di sicuro la classe media composta dai professionisti dell’intelletto non scomparirà così facilmente, né si lascerà sopraffare da un mercato selvaggio o da un mondo ancorato soltanto allo scambio. Ma le categorie professionali non posso essere lasciate a se stesse, occorre il sostegno del sistema politico”.

Relazione sull’attività del Consiglio Nazionale Forense svolta nell’anno 2007

 

Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli

Il processo telematico - Numero speciale della rivista "Informatica e diritto"

Nell'ultimo numero della rivista "Informatica e diritto", interamente dedicato al processo telematico, un contributo dell'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, dal titolo 

"Atti e provvedimenti del processo civile telematico. Processo verbale, procura alle liti, relazione del C.T.U. e sentenza"

Sommario del contributo:

1. Introduzione – 2. Atti e provvedimenti del processo civile telematico – 2.1. Documento informatico e firma digitale – 2.2. Formato dei documenti informatici: standard e modelli di riferimento – 3. Il processo verbale – 4. La procura alle liti – 5. La relazione del C.T.U. – 6. La sentenza



"Informatica e diritto"

Fascicolo No. 1-2, 2007

numero speciale

Il processo telematico


a cura di

Giancarlo Taddei Elmi

  • Remo Caponi, Prefazione
  • Giancarlo Taddei Elmi, Introduzione. Dal processo telematico alla giurisdizione informatica

Parte prima - Il processo telematico

  • Cesare Maioli, Il Sistema Informatico Civile nel Processo Civile Telematico
  • Stefano Gattamelata, Francesca Romana Feleppa, Il documento informatico nel processo telematico
  • Giuseppe Briganti, Atti e provvedimenti del processo civile telematico. Processo verbale, procura alle liti, relazione del C.T.U. e sentenza
  • Maria Carla Giorgetti, Notifiche e comunicazioni informatiche
  • Francesco Romano, Maria Angela Biasiotti, Telematica e processo societario
  • Michele Iaselli, Gerardo Antionio Cavaliere, Il fascicolo informatico del processo telematico
  • Rosaria Giordano, Fascicolo informatico e fascicolo cartaceo nel processo telematico
  • Alessandra Villecco, Le prove informatiche e la produzione dei documenti probatori su supporto informatico
  • Chiara Rabbito, La redazione della sentenza nel Processo Civile Telematico
  • Francesco Celentano, Michele Iaselli, La strutturazione informatica degli atti del processo telematico
  • Marina Pietrangelo, Il disegno di legge governativo S. 1859 e il processo telematico
  • Sebastiano Faro, Il processo civile telematico: nota bibliografica

Parte seconda - La posta elettronica certificata e la firma digitale

  • Massimo Melica, La posta elettronica certificata: funzionamento e applicazioni
  • Thomas Koller, Matthias Rey, Haftungsrisiken von Anwälten beim elektronischen Rechtsverkehr in der Schweiz
  • Bertil Cottier, Silvano Marioni, La firma elettronica, garanzia tecnica e giuridica di sicurezza nel commercio elettronico

Parte terza - L'informatica giudiziaria

  • Paolo Guidotti, Dall'ufficio giudiziario informatizzato al processo civile telematico
  • Mariano Sciacca, Informatica giudiziaria e organizzazione: l'esperienza nel distretto di Catania
  • Maribel Maini, La sperimentazione del processo civile telematico
  • Marco Velicogna, Il processo telematico in Europa

Parte quarta - La risoluzione alternativa telematica delle liti

  • Jacques De Werra, Thomas Schultz, Réglementer la résolution des litiges en ligne en Suisse: défis et enseignements de la pratique
  • Ginevra Peruginelli, Le Online Dispute Resolution: un'evoluzione delle Alternative Dispute Resolution
  • Luigi Lombardi Vallauri, Postfazione

Rivista Informatica e Diritto: pagina di ricerca

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , , ,

lunedì 17 marzo 2008

CONTRATTI INFORMATICI: UN'ESIGENZA INSOPPRIMIBILE PER SOCIETA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

Iusreporter.it - Documenti

CONTRATTI INFORMATICI: UN’ESIGENZA INSOPPRIMIBILE PER SOCIETÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Di Simonetta Zingarelli (D&L Department Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it)

E’ sempre più diffusa nelle società e nelle pubbliche amministrazioni la esternalizzazione dei processi per la gestione di servizi ICT. Spesso, infatti, si affidano in outsourcing le differenti attività legate alla realizzazione di progetti innovativi (dalla implementazione di nuovi e complessi software di gestione dei documenti fino alla realizzazione di progetti di conservazione sostitutiva)...

 

Leggi l'articolo su IRdoc

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Diritti umani: EUROPA - Attivita' dell'Unione europea

I diritti umani, la democrazia e il principio dello stato di diritto sono valori fondamentali dell’Unione europea. Tali valori, già saldamente radicati nel suo trattato istitutivo, sono stati rafforzati grazie all’adozione di una Carta dei diritti fondamentali. Il rispetto dei diritti umani è un prerequisito per i paesi che intendono aderire all’Unione europea e una condizione indispensabile anche per i paesi che hanno concluso con essa accordi commerciali o di altro genere.

L’Unione europea considera i diritti umani universali e indivisibili. È pertanto impegnata a promuovere e difendere attivamente tali diritti sia all’interno dei suoi confini, sia nelle relazioni con i paesi terzi. Al tempo stesso l’UE non intende usurpare gli ampi poteri di cui dispongono i governi nazionali dei suoi Stati membri in questo settore.

La politica dell’Unione europea in materia di diritti umani è incentrata sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. È inoltre volta a promuovere i diritti di donne e bambini, nonché quelli delle minoranze e degli sfollati. Un’altra priorità è costituita dalla lotta al terrorismo.

La situazione interna come punto di partenza

Pur facendo registrare una situazione nel complesso positiva sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, l’Unione europea non intende restare inattiva. Il suo interesse si rivolge in particolare al rispetto dei diritti umani nei confronti dei richiedenti asilo e degli immigrati e si concretizza nell’impegno a combattere il razzismo, la xenofobia e altri tipi di discriminazione nei confronti delle minoranze. L’UE vanta una lunga tradizione di accoglienza di persone provenienti da altri paesi per cercare lavoro, o in fuga a causa della guerra o delle persecuzioni.
L’UE ha già definito i diritti dei cinque milioni di lavoratori immigrati provenienti da paesi terzi che risiedono legalmente nel suo territorio, compreso il diritto dei familiari di raggiungerli. In passato, tali diritti non sono sempre stati applicati in modo uniforme da tutti gli Stati membri.
Numerosi passi avanti sono stati compiuti verso l’introduzione di un regime europeo comune in materia di asilo che preveda un insieme di procedure per la concessione e la revoca dello status di rifugiato e per la definizione delle condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo. È stato inoltre istituito un Fondo europeo per i rifugiati con l’obiettivo di sostenere le azioni in materia di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei rifugiati.

L’UE ha anche adottato misure per fornire una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, come è avvenuto durante il conflitto nei Balcani negli anni Novanta. Queste disposizioni, entrate in vigore dopo la guerra del Kosovo nel 1999, assicurano agli sfollati una protezione per un massimo di tre anni, fornendo loro permessi di soggiorno e di lavoro, nonché possibilità di alloggio, accesso ai servizi sociali e di assistenza sanitaria e un’istruzione per i loro figli. Gli sfollati possono inoltre presentare formalmente domanda di asilo.

Lotta alla discriminazione

Nel quadro del suo nuovo programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS), l’UE finanzia un’ampia gamma di attività destinate a combattere il razzismo e la xenofobia all’interno dei suoi confini, tra cui gli scambi tra autorità nazionali e la creazione di una rete di organizzazioni non governative specializzate nei diritti umani. Il programma, dotato complessivamente di 743 milioni di euro per il periodo 2007-2013, finanzia anche il monitoraggio della situazione dei diritti umani nell’UE e prevede una valutazione delle azioni intraprese dagli Stati membri. L’UE ha inoltre istituito l’Agenzia per i diritti fondamentali.
Le azioni volte a far cessare la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e minori, sono diventate una priorità politica dell’Unione europea. Gli Stati membri dell’UE e i paesi candidati all’adesione collaborano per aiutare le vittime e organizzare campagne di prevenzione. 
L’Unione europea ha avviato una serie di programmi transfrontalieri per combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Dal 2003 al 2006 questi programmi sono stati realizzati nell’ambito del programma quadro AGIS per la cooperazione tra autorità giudiziarie, di polizia e operatori del diritto nei diversi paesi dell’UE. Per il periodo 2007-2013 queste attività sono inserite in nuovi programmi nell’ambito della sicurezza interna e della giustizia penale.

Una forza globale per i diritti umani

Anche l’accesso all’ informazione è un diritto umano fondamentale.

Gradualmente, l’UE ha fatto diventare i diritti umani una questione di primo piano nelle relazioni con altri paesi e regioni. Dal 1992 tutti gli accordi commerciali o di cooperazione con i paesi terzi contengono una clausola che sancisce che i diritti umani sono un elemento essenziale delle relazioni tra le parti. Attualmente esistono più di 120 accordi di questo tipo.
Il ruolo centrale dei diritti umani è particolarmente evidente nell’accordo di Cotonou, l’accordo in materia commerciale e di aiuti che lega l’Unione europea a 78 paesi in via di sviluppo dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (il gruppo ACP). Il mancato rispetto dei diritti umani da parte di uno di questi paesi può comportare la sospensione delle concessioni commerciali e il ridimensionamento dei programmi di aiuto. L’Unione europea ritiene che la riduzione della povertà – obiettivo principale della politica di sviluppo condotta al di fuori dei suoi confini – sarà possibile solo nell’ambito di una struttura democratica.

Disposizioni analoghe sono contenute anche negli altri programmi di aiuto dell’UE, compresi quelli riguardanti:

  • gli attuali e potenziali paesi candidati dei Balcani e la Turchia;  
  • la Russia e le repubbliche del Caucaso e dell’Asia centrale;
  • i paesi vicini del Mediterraneo meridionale ed orientale.

Il programma europeo di assistenza umanitaria di emergenza in tutto il mondo non è di norma soggetto a restrizioni per violazione dei diritti umani. Gli aiuti erogati in natura, sotto forma di denaro o di assistenza tecnica sono decisi al solo scopo di alleviare la sofferenza umana, sia essa causata da calamità naturali o dalla cattiva amministrazione di regimi oppressivi.

Negli ultimi anni l’UE ha condotto dialoghi in materia di diritti umani con diversi paesi, tra cui Russia, Cina e Iran. Ha imposto sanzioni per violazione dei diritti umani a Serbia, Birmania (Myanmar) e Zimbabwe.

Prendere l’iniziativa

Per dar peso alla sua azione a sostegno dei diritti umani in tutto il mondo, l’UE finanzia l’iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani. La dotazione finanziaria è andata progressivamente aumentando da quando l’iniziativa è stata istituita (nel 1994) e supererà 1,1 miliardi di euro nel periodo 2007-2013. L’iniziativa colloca il rispetto dei diritti umani e il rafforzamento della democrazia in un contesto a lungo termine e si concentra su quattro settori:

  • consolidamento delle strutture democratiche, buon governo e Stato di diritto (collaborazione con la società civile per promuovere il pluralismo politico, la libertà di informazione e il buon funzionamento del sistema giudiziario);
  • abolizione della pena di morte nei paesi dove è ancora in vigore;
  • lotta alla tortura attraverso misure preventive (addestramento e formazione delle forze di polizia) e repressive (creazione di tribunali internazionali e penali);
  • lotta al razzismo e alla discriminazione attraverso la garanzia del rispetto dei diritti civili e politici.

L’iniziativa finanzia inoltre progetti per le pari opportunità tra uomini e donne e la tutela dell’infanzia. Sostiene infine le azioni condotte congiuntamente dall’UE e da altre organizzazioni attive nella difesa dei diritti umani, come le Nazioni Unite, il Comitato internazionale della Croce Rossa, il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

 

EUROPA - Attività dell'Unione europea - Diritti umani

 

Technorati Tag: , ,

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Valida la comunicazione di cancelleria via email (Cass. 4061-2008) - dirittodellinformatica.it


La Suprema Corte ha ritenuto valida la comunicazione di cancelleria ex art. 136 cod. proc. civ. effettuata via e-mail all’indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio consiglio dell’ordine e da questo alla corte d’appello competente...


SPIA AL DIRITTO - Mensile per giuristi e non solo


La rivista Spia al Diritto nasce da un'idea del Gruppo redazionale dell'Istituto M&CMiliterni: Istituto degli Studi Giuridici e della Formazione. La pubblicazione è uno strumento di informazione in ordine alle più recenti novità legislative e...



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.spialdiritto.it/ChiSiamo.aspx...

Tribunale di Cagliari on-line






Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.tribunaledicagliari.it/...

GIGO - Guida all'informazione giuridica on line


GIGO è una guida all'informazione giuridica presente in Internet per orientare gli utenti nella ricerca delle risorse d'interesse.

L'archivio contiene schede redazionali relative a siti (o loro specifiche sezioni o servizi), che offrono un quadro sin



Published by
Published by xFruits
Original source : http://w3.ittig.cnr.it/gigo/GigoHome.htm...

venerdì 14 marzo 2008

Internet: illecito "spiare"' gli utenti che scambiano file musicali e giochi

Internet: illecito ''spiare'' gli utenti che scambiano file musicali e giochi

Le società private non possono svolgere attività di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi su Internet.

L'Autorità per la privacy ha chiuso l'istruttoria avviata sul "caso Peppermint", la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (la Logistep, utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P). Tramite l'utilizzo di software specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, al fine di potere ottenere un risarcimento del danno.

Il Garante, richiamando anche la decisione dell'omologa Autorità svizzera, ha ritenuto illecita l'attività svolta dalle società.

Innanzitutto, ha ricordato il Garante, la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. É stato, poi, violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L'utilizzo dei dati dell'utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno).

Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file.

Sulla base del provvedimento del Garante (di cui è stato relatore Mauro Paissan), le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno ora cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.

Leggi il provvedimento su IRdoc

 

Fonte: www.garanteprivacy.it

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Tutta la verità sull'e-Health


Il termine e-Health è ormai di uso comune ma cosa signfica veramente? Tra definizioni, obiettivi e soprattutto numerose aspettative, cerchiamo di fare luce sulla Sanità al tempo delle ICT


giovedì 13 marzo 2008

Nomine, scelta al prossimo Governo


Nomine, il governo auspica scelta al prossimo Governo


Prodi, messaggio del leader libico Gheddafi


Messaggio al Presidente Prodi del leader libico Gheddafi


Israele, Prodi: profondo cordoglio per vile attentato


Il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha inviato oggi una lettera al primo ministro israeliano Ehud Olmert in occasione dell’attentato terroristico di ieri sera a Gerusalemme. «Desidero farti pervenire- si legge nel testo della lettera - anche a nome di tutto il Governo italiano, le espressioni di profondo cordoglio per il vile attentato terroristico di ieri sera a Gerusalemme, sentimenti che ti pregherei di trasmettere anche ai famigliari delle vittime.
Condanno senza riserve questo nuovo atto terroristico – continua il Presidente del Consiglio - ti esorto tuttavia a continuare e a portare a termine, nonostante le difficoltà, il percorso di dialogo avviato con il Presidente Abbas al recente vertice di Annapolis.
Questa è, a medio-lungo termine, la più efficace risposta a quanti si oppongono al dialogo.
L’Italia – conclude il Presidente Prodi - resta al fianco di Israele nella sua lotta contro il terrorismo. L’Italia rimane altresì impegnata nel favorire una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi, che porti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente e vitale che viva in pace e sicurezza a fianco di Israele riconosciuto da tutti gli Stati arabi della regione».

...


Consiglio dei Ministri n. 95 del 6 marzo 2008


La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 17,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Romano Prodi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Letta.

Il Consiglio, appositamente convocato, ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. Si tratta di un provvedimento che il Governo considera ineludibile e dovuto, anche nell’attuale fase di scioglimento delle Camere, in considerazione dell’incidenza dei tragici eventi legati a infortuni occorsi di recente, della rilevanza sociale della materia (più volte sottolineata anche dal Presidente della Repubblica) e dell’ampia convergenza di consensi registrata fra le forze politiche.
Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione. Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:

...


Protocollo intesa DSET-Commissario straordinario di Governo su beni confiscati alle organizzazioni criminali


È stato firmato oggi, presso la Presidenza del Consiglio, un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

L’accordo – siglato dal capo del DISET, Francesco Boccia, e dal Commissario straordinario del Governo, Antonio Maruccia – intende costituire la base per la realizzazione di una più efficace sinergia tra le due strutture, al fine di migliorare l’efficienza del sistema di riutilizzo dei beni e delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali. A tal riguardo, l’uso sociale e produttivo dei beni, inserito nella programmazione del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio, potrà porre le premesse per la creazione di sviluppo e l’affermazione della legalità nei territori più esposti alle attività della criminalità organizzata.

La collaborazione consentirà, infine, di promuovere strumenti di semplificazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti interessati a realizzare progetti di recupero e riuso dei beni confiscati, utilizzando le forme di finanziamento più idonee a tal fine.

...


Convegno dal titolo "Le Unioni fra persone dello stesso sesso" | RadioRadicale.it


Convegno dal titolo "Le Unioni fra persone dello stesso sesso" | RadioRadicale.it
Audio relazioni


LEGAL NEWS


Blog giuridico argentino



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.danielgirolamo.blogspot.com/...

PI: 2008, la UE riforma il futuro della rete


Bruxelles si avvia a rivedere la direttiva sul commercio elettronico: in ballo c'è la neutralità della rete. Ma non solo. Punto Informatico ne parla con il professor Giovanni Maria Riccio, consulente della Commissione Europea



Published by
Published by xFruits
Original source : http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2211853...

Rettifica convocazione Consiglio dei Ministri n. 95


Il Consiglio dei Ministri, già convocato per domani 6 marzo alle ore 9,30, si svolgerà alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.


Infrastrutture, cosa fare entro il 2010, l'esempio del Ministero della Giustizia


Con le linee strategiche pubblicate per il triennio 2008-2010 il CNIPA chiede alle PPAA di razionalizzare le proprie infrastrutture IT e fornisce anche un sostegno diretto a iniziative pilota


mercoledì 12 marzo 2008

Modello SIC1 per diffondere la banda larga


SIC1 procede a gonfie vele con il progetto per la diffusione della banda larga nel Comune di Chiaravalle. Un ottimo esempio per tutti i piccoli Enti. Vediamo come funziona


lunedì 10 marzo 2008

Pedopornografia: la linea rigorosa della Cassazione in tema di rilevanza penale e lesione del bene protetto anche della mera detenzione

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 20 settembre 2007 (dep. 12 novembre 2007), n. 41570

Pedopornografia: la linea rigorosa della Cassazione in tema di rilevanza penale e lesione del bene protetto anche della mera detenzione

leggi la sentenza su penale.it

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: ,

Propaganda elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini

Propaganda elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini
Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail

Regole chiare per partiti e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei cittadini.
In vista dell'avvio della campagna elettorale, l'Autorità per la Privacy ricorda a partiti politici e candidati le modalità - fissate da uno specifico provvedimento generale - in base alle quali  chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque (es. albi professionali). Partiti e candidati possono usare lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti.
Per i titolari di cariche elettive vi è la possibilità di utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente  utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti  direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 luglio 2008

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , ,

I rischi dei filmati in rete secondo il "Garante privacy" inglese

I rischi dei filmati in rete

Ricerca del Garante inglese sui timori dei giovani per i dati personali lasciati in rete


Il futuro lavorativo di quattro milioni e mezzo di giovani inglesi potrebbe essere compromesso dalle tracce lasciate in Internet. Lo rivela una ricerca dell'Information Commissioner's Office, l'Autorità britannica per la protezione dei dati personali, condotta sui ragazzi inglesi d'età compresa tra i 14 e i 21 anni (http://www.ico.gov.uk/...pdf.)

Sempre più giovani pubblicano i contenuti personali senza pensare alle impronte elettroniche che si lasciano dietro e cresce il numero di datori di lavoro, college e università che usano Internet come strumento per selezionare e per ottenere informazioni sui potenziali lavoratori o studenti.

Il prezzo da pagare per i dati inseriti su YouTube, Facebook e Myspace potrebbe essere molto alto in vista della carriera futura se si scoprisse qualcosa di poco desiderabile. Il 71% dei ragazzi non vorrebbe, infatti, che un'università o un eventuale datore di lavoro cercasse informazioni in rete su di loro senza prima aver cancellato i contenuti dai social network.

Sei su dieci non hanno mai considerato la possibilità che i dati immessi oggi su Internet potrebbero essere permanenti e accessibili in futuro. Mentre un terzo dichiara di non aver mai letto le informative sulla privacy e di non sapere come gestire le informazioni personali.

Dalle interviste emerge anche che i due terzi dei giovani, oltre a non pensare alle conseguenze di ciò che pubblicano sul web, accettano gli sconosciuti come ‘amici' e più della metà dice di lasciare intenzionalmente indizi del proprio profilo personale per attrarre nuove persone. C'è di più: il 75% non sembra comunque preoccupato dal fatto che il profilo pubblico possa essere visto da estranei, anzi un 7% di loro pensa che la riservatezza non sia importante e vuole far vedere a chiunque il proprio profilo.

Per quanto riguarda i dati messi online: il 60% pubblica la sua data di nascita, il 25% il tipo di lavoro e quasi il 10% l'indirizzo di casa. Sono queste, tra l'altro, le informazioni personali più utilizzate per creare passwords, a cui si aggiungono nomi di sorelle, fratelli o animali domestici, che diventano preziose per chi commette i furti d'identità.

A questo punto, è quanto rivela la ricerca, il pericolo non riguarda soltanto le frodi ai danni degli utenti in caso di accesso a prodotti e servizi virtuali, quali comunità, conti bancari e acquisti online. Il rischio maggiore è per i danni alle prospettive lavorative future dal momento che le aziende, prima di assumere, cercano in rete le informazioni sul candidato.

 

Garante Privacy

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , , ,

Esercizio abusivo di una professione: sufficiente unica ed isolata prestazione


Esercizio abusivo di una professione: sufficiente unica ed isolata prestazione Cassazione penale , sez. VI, sentenza 20.11.2007 n° 42790 (Cesira Cruciani)



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.altalex.com/index.php?idnot=39648...

giovedì 6 marzo 2008

SENTENZA T.A.R. PUGLIA 19 GENNAIO 2008: STABILIZZAZIONE E SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI NEL PUBBLICO IMPIEGO ; REGIME DI DEROGA LEGGE N° 296/06 RISPETTO A PRINCIPIO DELL’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO EX. ART.97 C.3 COSTITUZIONE . - IRdoc

Iusreporter.it - Documenti

SENTENZA T.A.R. PUGLIA 19 GENNAIO 2008: STABILIZZAZIONE E SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI NEL PUBBLICO IMPIEGO ; REGIME DI DEROGA LEGGE N° 296/06 RISPETTO A PRINCIPIO DELL’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO EX. ART.97 C.3 COSTITUZIONE .

di Maurizio Danza Avvocato Arbitro Pubblico Impiego- Lazio

Di particolare interesse per l’intera comprensione della problematica della stabilizzazione nel pubblico impiego contrattualizzato la recente sentenza n°125 19 gennaio 2008 del TAR Puglia-Lecce Sez.III contro Regione Puglia e ASL Brindisi, che affronta la questione del rapporto tra stabilizzazione e diritto allo scorrimento di dipendenti idonei collocati nelle graduatorie concorsuali. Detta pronuncia assume particolare rilievo...

 

Leggi l'articolo su IRdoc

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Immobili all'asta: stop ai nomi dei debitori

Immobili all'asta: stop ai nomi dei debitori

Stop ai nomi dei debitori negli atti delle vendite giudiziarie e nelle aste on line. Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente. Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge. La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni.

É quanto stabilito dal Garante della privacy in un provvedimento (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti), adottato anche a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno lamentato una ingiustificata diffusione, anche on line, dei nominativi di debitori sottoposti alle procedure esecutive e, in alcuni casi, anche di altre persone: ad esempio, i proprietari di  immobili confinanti con l'appartamento messo in vendita.

L'evoluzione del quadro normativo (dalle modifiche introdotte dal Codice privacy alla recente riformulazione integrale dell'art. 490 del Codice di procedura civile) mette in luce l'attenzione posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicità degli atti e i diritti delle persone sottoposte al processo esecutivo: da un lato, l'omissione del nominativo negli atti pubblicati (avviso di vendita degli immobili, copie dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima) risponde alla necessità di tutelare il diritto dei debitori sottoposti alla vendita dei beni a non subire una ingiustificata divulgazione di dati personali che li riguardano; dall'altro, la possibilità di conoscere le generalità del debitore e ogni altra informazione utile attraverso gli uffici giudiziari consente comunque a chi sia realmente interessato all'acquisto, una precisa valutazione del bene da espropriare.

Alla luce di queste premesse, il Garante ha ritenuto quindi necessario indicare agli uffici giudiziari e ai professionisti che si occupano delle vendite giudiziarie le tutele da adottare nel trattamento dei dati personali dei debitori e delle persone che, a volte anche incidentalmente, compaiono sugli atti. Queste prescrizioni sono particolarmente utili rispetto ai trattamenti on line: se la consultabilità  in appositi siti web di atti del procedimento esecutivo assicura una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie, la presenza del nome del debitore contrasta però con la tutela alla riservatezza che la normativa chiaramente gli riconosce. Di qui la necessità di una particolare attenzione a questi aspetti.

Copia del provvedimento è stata inviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , ,

Criminalità informatica “senza frontiere”: Budapest – Roma in solo 6 anni. Quali saranno gli effetti del nuovo art. 24 bis D.Lgs. 231/2001?

Criminalità informatica “senza frontiere”: Budapest – Roma in solo 6 anni.
Quali saranno gli effetti del nuovo art. 24 bis D.Lgs. 231/2001?


A cura di Dr. Luigi FogliaConsulente Legale ICT – Studio Legale Lisi

Il senato ha approvato il disegno legge S2012 (approvato anche dalla camera lo scorso 20 febbraio) con il quale si ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001.

L'obiettivo enunciato chiaramente nel Preambolo della Convenzione, è quello di promuovere una politica comune, intesa a tutelare la società dai crimini informatici, attraverso l’armonizzazione delle procedure nazionali ed il potenziamento dell’assistenza giudiziaria in questi settori.

Oltre ad alcune novità in materia di reati e di procedura penale la Convenzione prevede anche la responsabilità (penale, civile o amministrativa) delle persone giuridiche, quando detti reati siano commessi da una persona fisica esercitante poteri direttivi nel loro ambito (articoli 11 e 12).
Nella Convenzione è stabilito, inoltre, che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive (articolo 13). Il nostro legislatore ha quindi introdotto l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispondendo all’esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi. Ma qui forse è andato un po’ oltre quanto richiesto: infatti se la convenzione richiedeva la sanzionabilità della persona giuridica quando si sia avvantaggiata di un reato commesso da una persona fisica esercitante poteri direttivi, l’introduzione dell’art. 24bis ha un effetto ben più ampio.

Ricordiamo che in base all’art. 5 del D.Lgs 231/2001 l’ente (fornito di personalità giuridica o anche le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, la responsabilità dell' ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

Ne deriva che, in forza di questa previsione, si obbligano le aziende ad adottare modelli concreti di organizzazione e vigilanza al fine di evitare la commissione dei reati informatici o commessi attraverso l’uso dell’informatica e ad individuare sistemi per l’individuazione dell’autore di un eventuale reato.

Ma è davvero questa l’unica soluzione possibile per ottenere maggiore sensibilità nei confronti dei crimini informatici?

Le aziende cercheranno di impedire la commissione dei reati, e di individuare i colpevoli.. ma quale prezzo pagherà il lavoratore? Fino a che punto potranno spingersi tali controlli?

 

Approfondimento su Scintlex

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , ,

Cucumis - Servizio gratuito di traduzione on line


Cucumis - Servizio gratuito di traduzione on line



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.cucumis.org/traduzione_14_t/...

L'ufficio online del Registro delle Imprese


Registro delle Imprese, Protesti, Brevetti e Marchi, Imprese Europee...

Il servizio permette di accedere,tramite Internet,al patrimonio informativo delle Camere di Commercio Italiane e ai Registri Europei delle imprese...



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.registroimprese.camcom.it/...

Avvocato Stefano Bendandi - News


Il 13 novembre del 2007 la commissione delle comunità europee ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche .



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.stefanobendandi.com/...

Erga Omnes - BELANDI S. - I contratti di fornitura dei servizi di comunicazione telefonica ed elettronica: profili giuridici, tutela dei consumatori e risoluzione delle controversie


BELANDI S. - I contratti di fornitura dei servizi di comunicazione telefonica ed elettronica: profili giuridici, tutela dei consumatori e risoluzione delle controversie



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.ergaomnes.net/frame.asp?link=16534...

Parte la seconda fase del protocollo tra il ministero della giustizia e l'Abi


Entra nella fase operativa il progetto mirato al consolidamento e alla diffusione del processo civile telematico che dai decreti ingiuntivi orienta il mirino verso le esecuzioni individuali e concorsuali...


PI: Il fallimento della Legge Urbani


di Giovanni Pagliarulo - Ad alcuni anni dalla sua introduzione quanto previsto è ora palese: si è fatto ricorso alla normativa penale senza cognizione di causa. Ecco perché la sbilenca Urbani è un buco nell'acqua...



Published by
Published by xFruits
Original source : http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2208882...

» Urbani: i nodi vengono al pettine » Il blog di Daniele Minotti


Oggi vengo a sapere di un decreto penale di condanna per p2p (art. 171, comma 1, lett. a-bis) l.d.a.).
Ora, per una serie di motivi (lunghezza e onerosità di un dibattimento e inutilitá di altri riti) io penso che, di regola, sia più consigliabile acce


Convocazione Consiglio dei Ministri n.95


Convocazione Consiglio dei Ministri n.95


Bersani, con tariffe sociali importante passo avanti


Il caro tariffe del settore energetico è ancora un problema, ma siamo riusciti a mettere in campo le tariffe sociali, al palo da anni, non solo sul fronte dell’elettricità ma anche del gas. Lo dichiara il ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani, commentando l’approvazione definitiva della norma da lui fortemente voluta per estendere anche al settore del gas il meccanismo delle tariffe sociali già definito per l’energia elettrica, che sarà operativo a breve.

Con il via libera definitivo al provvedimento cosiddetto “mille proroghe” sottolinea Bersani - il meccanismo di tutela sociale sarà esteso anche al gas: una spesa che pesa sulla bolletta delle famiglie anche più dell’energia elettrica. Una richiesta in tal senso era stata espressa anche dai sindacati e dai consumatori nel corso della consultazione sul testo.
Il Ministero - fa sapere Bersani - darà subito avvio al lavoro per l’emanazione del decreto attuativo delle tariffe sociali per il gas, anche prima del termine di giugno fissato dal milleproproghe.

...


Regolamenti attuativi della L.124: precisazioni


Regolamenti attuativi della L.124: precisazioni


lunedì 3 marzo 2008

L’arbitrato come l’alternative dispute resolutions


L’arbitrato come l’alternative dispute resolutions

di Silvia Gelfusa, Federica Velardo e Adam Mizler

L’Arbitrato è uno strumento giuridico finalizzato a garantire la risoluzione delle controversie in alternativa al processo...



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.altalex.com/index.php?idnot=40540...

Aspettando la Class action: prime considerazioni e perplessità


Aspettando la Class action

Prime considerazioni e perplessità sull’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

di Francesco Luongo...



Published by
Published by xFruits
Original source : http://www.altalex.com/index.php?idnot=40583...

PI: Scatta la denuncia, Wikipedia interviene


Venerdì la bomba: il sindaco di Firenze si è scagliato contro l'enciclopedia per una bufala. Si parla di calunnia e diffamazione. Immediata la reazione della comunità. L'IP tradisce l'autore delle frasi incriminate...



Published by
Published by xFruits
Original source : http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2207746...

Criminalità informatica


Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla criminalita` informatica, fatta a Budapest il 23 novembre
2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno...


Equa-riparazione.it - Il portale sull'equa riparazione e l'applicazione delle legge Pinto

LA STORIA DELL'EQUA RIPARAZIONE

La genesi dell'equa riparazione trova la sua fonte nell'art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge...".

Sebbene la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fosse stata ratificata con Legge n.8498/1955 in Italia tale principio era ed è rimasto lettera morta.

Tale inadempienza continuava negli anni nonostante l'art. 13 della Convenzione imponesse ad ogni stato membro la previsione di un rimedio effettivo in caso di violazione dei diritti sanciti nella stessa.

Innanzi a questa ulteriore inosservanza da parte dello stato Italiano, la Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo con sede a Strasburgo, organo preposto a salvaguardare i diritti riconosciuti nella Convenzione, nel corso degli ultimi decenni è stata prodiga di sentenze contro l'Italia proprio in ragione della durata abnorme dei processi nonché della mancata predisposizione di un opportuno rimedio.

Nel frattempo con la modifica dell'art.111 della Costituzione è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio del giusto processo caratterizzato da "ragionevole durata", senza che però ciò consentisse un effettivo miglioramento dei tempi della Giustizia.

Per arginare l'immensa mole di ricorsi presentati alla Corte di Strasburgo e potenzialmente l'immensa mole di condanne lo Stato Italiano introduce con la Legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto, dal nome del parlamentare proponente, Senatore Michele Pinto) un meccanismo giurisdizionale interno (nazionale) idoneo a valutare e condannare ad un equo indennizzo la stessa amministrazione pubblica...

http://www.equa-riparazione.it/

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Technorati Tag: , ,

I rimedi contro i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi - Mantova, 28/03/2008

La Camera Civile di Mantova presenterà venerdì 28 marzo 2008 alle ore 15.30, presso la sede AUDITORIUM BAM,  (via Luzio, 5/C - Mantova -)  il convegno:

I rimedi contro i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi nei processi di separazione e divorzio

 

Relatori:

  • Prof. Enzo Vullo, Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università di Sassari;
  • Dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio, Magistrato presso il Tribunale di Mantova.

 

Il dibattito avrà come moderatore il Dott. Andrea Gibelli, Magistrato presso il Tribunale di Mantova.

Ai partecipanti Verrà consegnata una relazione sul tema dell'incontro redatta dall'Avv. Costanza Mori.

Il convegno sarà gratuito per gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Camera Civile di Mantova, mentre avrà un costo di € 20,00  per i non iscritti.

Le preiscrizioni dovranno pervenire entro il 18 marzo 2008.

Da questo link è possibile scaricare il modulo di adesione.

Il convegno è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Mantova ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del C.N.F. 13.07.2007 e dà diritto ai partecipanti di ottenere 3 crediti formativi per l'anno 2008.

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti