sbuffi legali
notizie e fatti legali in pillole a cura di Tiziano Solignani
Esplorazioni giuridiche. Le segnalazioni dal Web giuridico di Iusreporter.it.
Amministratori di sistema: ci siamo messi in regola?
Il 30 giugno è vicinissimo e si rischia grosso in caso di mancato adeguamento!
A cura del Digital&Law Department – Studio Legale Lisi
^^
Entro il 30 giugno p.v. tutti i Titolari del trattamento (PA, società e liberi professionisti) devono adeguare la propria struttura organizzativa a quanto previsto dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 sugli Amministratori di Sistema (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” alla pagina web http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1580831).
Con tale provvedimento, infatti, si è voluta richiamare l’attenzione di tutti i titolari che trattano dati personali con strumenti elettronici sui rischi che si possono incorrere nell’affidare gli incarichi di amministratore di sistema a soggetti non particolarmente affidabili o competenti.
Se inizialmente si pensava che gli adempimenti da sviluppare fossero particolarmente rigidi, formali e sostanzialmente inapplicabili per molte realtà aziendali (tant’è che è stata avviata anche una consultazione pubblica), grazie alle recenti FAQ del 21 maggio 2009 (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1577499#FAQ), si sono potute notare diverse importanti specificazioni e delimitazioni da parte dell’Authority che hanno di fatto ridotto l’impatto di tale provvedimento sulle realtà aziendali e amministrative.
Restano, in ogni caso, numerosi gli adempimenti sia dal punto di vista tecnico/informatico sia da quello organizzativo/legale da adottare entro la scadenza sopra indicata.
Il problema fondamentale per chi non si adegua, infatti, è direttamente collegato alle nuove pesanti sanzioni previste dalla normativa (art. 162 comma 2-ter del Codice sulla protezione dei dati personali) nel caso in cui non vengano rispettate le c.d. “misure c.d. necessarie” emanate dal Garante Privacy ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) e d) del Codice (delle quali il provvedimento in esame è diretta espressione), le quali comportano il pagamento di somme comprese tra 30.000,00 e 180.000,00 euro, con possibilità di aggravamento della sanzione nel caso in cui durante l’ispezione dovessero rilevarsi ulteriori omissioni nell’applicazione della normativa..
Ovvio che devono preoccuparsi di applicare con prudenza, attenzione e particolare rigidità questo provvedimento soprattutto coloro che trattano particolari tipologie di dati personali (dati personali sensibili o giudiziari), coloro che gestiscono banche dati elettroniche di particolare rilevanza e – a maggior ragione – coloro che forniscono servizi informatici legati al Document Management (come i Responsabili della Conservazione). Affidereste, infatti, i Vs,. documenti a chi non ha strutturato un adeguato Documento Programmatico sulla Sicurezza e/o non ha sviluppato un idoneo modello organizzativo di controllo sui flussi documentali gestiti?
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Le controversie nell’intermediazione finanziaria – Milano, 26-27 novembre 2009
Le contestazioni da parte
della clientela nei rapporti bancari
e finanziari sono sempre più
frequenti, alla luce di norme e prassi
non sempre chiare e di facile
assimilazione da parte dei soggetti
coinvolti. Il crescente numero
di contestazioni spinge gli intermediari
a cercare nuove ed efficaci forme
di tutela a partire dalla predisposizione
di contratti con clausole che rispondano
alle nuove esigenze e regole
di customer protection.
Il corso ha come obiettivo quello
di far luce sulle possibili cautele
e soluzioni organizzative
che l’intermediario può adottare
nella fase di reclamo del cliente,
sulle diversi fasi della soluzione
stragiudiziale delle controversie
e sugli aspetti più spinosi della fase
giudiziale.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Comuni, amministratori di condominio e tassa sui rifiuti
L'amministratore non gli dà ascolto e al condomino arrivano due cartelle Tarsu. È accaduto ad un inquilino milanese che, ritenendo scorretto ed arbitrario l'utilizzo dei propri dati personali, è ricorso al Garante per la privacy.
Oggetto della segnalazione il fatto che l'amministratore, trasmettendo agli uffici del Comune il modello contenente la denuncia di "occupazione e detenzione di locali e aree" ai fini del calcolo e del versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. Tarsu) riferito alla sua posizione tributaria, non avrebbe tenuto in debito conto la sua intenzione – comunicata diversi mesi prima – di procedere direttamente a tale adempimento.
L'amministratore, dal canto suo, ha rappresentato all'Autorità di aver svolto lecitamente il trattamento dei dati del condomino in questione, dando esecuzione agli obblighi derivanti dal regolamento comunale, in particolare la compilazione di una scheda riepilogativa recante i totali dei dati raccolti, relativamente alle unità immobiliari del complesso abitativo.
Il Garante, pur riconoscendo l'effettiva liceità del trattamento posto in essere dall'amministratore, ne ha contestato il mancato rispetto del principio di correttezza. Se l'amministratore, infatti, avesse avuto cura di verificare che la dichiarazione del condomino era effettivamente già stata resa ai competenti uffici del Comune avrebbe evitato i disguidi poi effettivamente verificatisi.
Il Garante ha dunque prescritto all'amministratore di porre in essere, prima di espletare le relative procedure di calcolo delle tasse, ogni scrupolosa verifica delle denunce già effettuate da parte degli occupanti dello stabile amministrato.
Fonte: www.garanteprivacy.it
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
ANCORA SUGLI ELEMENTI DISTINTIVI DELLA SUBORDINAZIONE:
A) ETERODIREZIONE: CD. SUBORDINAZIONE ATTENUATA;
B) COLLABORAZIONE;
C) CONTINUITA' DELLA PRESTAZIONE;
D) INDICI SUSSISDIARI
E) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: CENNI
Giorgio Vanacore
Avvocato del Foro di Napoli
L'art. 2094 c.c. individua gli elementi costitutivi essenziali del rapporto di lavoro subordinato nella:
1) sottoposizione del lavoratore al potere di direzione del datore di lavoro;
2) continuità della prestazione;
3) collaborazione offerta all'impresa dietro versamento della retribuzione
In particolare:
1) Sottoposizione al potere di eterodirezione del datore di lavoro:
Con riguardo a tale primo elemento, ossia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza da parte del lavoratore ed in un contestuale potere di interferenza del datore sulle modalità di svolgimento della prestazione, è noto che esso è giuridicamente sempre presente, anche se in alcuni casi in concreto manca oppure si manifesta in forma attenuata.
In tale ultimo caso, infatti, è la natura dell'attività lavorativa prestata a mitigare il potere di ingerenza e controllo del datore di lavoro.
La giurisprudenza, in proposito, non ha escluso che possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato anche nel caso in cui ci sia una certa autonomia, iniziativa, discrezionalità del lavoratore con riguardo allo svolgimento della prestazione (cass. Civ. 1885/76; 1064/75); in tale ipotesi, il potere di sovraordinazione gerarchica del datore di lavoro si esplica in indicazioni generali a carattere programmatico (Cass. Civ. 1094/93; 5301/86; 648/86; 5022/85) e assume importanza decisiva ".. la continua dedizione funzionale dell'energia lavorativa al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore, di per sé in grado di dimostrare l'esistenza di un potere discrezionale e gerarchico "(Cass. Civ. 5024/85; 57/84).
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che "...la presenza di una certa autonomia nello svolgimento della prestazione dipende dalla natura oggettiva dell'attività prestata e dalle modalità imposte dalla sua utilizzazione (ex multis, Cass. Civ. 1159/90; 41/89; 5748/84; 5822/82), configurandosi ". un'attenuazione del potere direttivo nel caso di prestazioni ad alto contenuto professionale ed intellettuale e, corrispondentemente, una sua accentuazione nel caso di prestazioni meramente esecutive" (Cass civ. 3245/87; 1463/87; 4855/86; 3841/86; 2477/86)...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
11/12/2008
Second Law: legge e mondi metaforici
La relazione tra diritto e nuove tecnologie è da sempre problematica
La discussione tenuta da Elvira Berlingieri, autrice di Legge 2.0, il Web tra legislazione e giurisprudenza.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it segnala
La responsabilità civile degli intermediari finanziari
Genova, 19 giugno 2009, ore 15.30-18.30
Scuola di Formazione del personale amministrativo del Ministero della Giustizia
Aula Magna - Via del Seminario 4
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it segnala
La rivista on line “Diritto Mercato e Tecnologia” si interessa dei temi relativi al mercato e alla concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, alla proprietà intellettuale, alle comunicazioni e alle nuove tecnologie, ed alla protezione dei dati personali, per proporre e stimolare osservazioni e fornire materiali agli studiosi e a tutti coloro che siano interessati a queste materie.
L’obiettivo è di contribuire a riaffermare, esaminandone le criticità, la posizione preminente delle regole poste dal diritto rispetto agli sviluppi incessanti – ma anche correlati di rischi – ai quali stiamo assistendo negli ambiti del mercato e della tecnologia, oggi scenari fondamentali delle relazioni fra gli individui
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
CONTRATTO PRELIMINARE: NOTAI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI SPIEGANO COME ACQUISTARE CASA IN SICUREZZA
Disponibile sul web la terza Guida per il Cittadino dedicata alle garanzie nella compravendita immobiliare
Roma, 20 maggio 2009 – <<Il Consiglio Nazionale del Notariato e 11 Associazioni dei Consumatori, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, hanno presentato questa mattina a Roma la terza Guida per il Cittadino dedicata al contratto preliminare.
Dopo i vademecum dedicati al Mutuo Informato e al Prezzo Valore, prosegue la collaborazione tra Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori di cui queste Guide, ispirate alla trasparenza e alla tutela del cittadino, rappresentano uno dei momenti più significativi. La Guida, dal titolo “Garanzia preliminare. La sicurezza nel contratto di compravendita immobiliare”, illustra tutti i passaggi necessari per non correre rischi nell’acquisto della casa e spiega gli accorgimenti da seguire nella fase del contratto preliminare di vendita, o “compromesso”. L’obiettivo è quello di tutelare il cittadino fin dalla prima e cruciale fase della contrattazione, garantendo maggiore protezione per l’acquisto, oltre a una consulenza in materia fiscale, civile, tributaria e urbanistica. Grazie ad una corretta informazione, si intende così prevenire l’insorgere di problemi e contenziosi futuri che comporterebbero un aggravio di costi per le parti contraenti e per la collettività.
Il preliminare, infatti, – se ben predisposto – non solo obbliga entrambi i protagonisti della compravendita, ma al tempo stesso li tutela. Inoltre, il preliminare attraverso la trascrizione del contratto nei Registri Immobiliari da parte del notaio offre una ulteriore garanzia: ad esempio, l’acquirente sarà tutelato addirittura in caso di fallimento del venditore.
La Guida, come le altre già realizzate, è scaricabile gratuitamente dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it) e dai siti delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’iniziativa>>.
Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
LA NUOVA PEC, INTERPRETAZIONE SULLA NUOVA LEGGE
Parla Massimo Penco, Presidente www.cittadininternet.org
Roma, 27 maggio 2009 – <<Ritengo valga la pena seppur brevemente approfondire quanto approvato dai due rami del parlamento in tema di PEC e dintorni orbene proprio ieri sono state approvate in via definitiva quindi di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale il DL 1082-b che ha ribadito e modificato alcuni concetti basilari della legge 2 29 gennaio di quest’anno ribadendo l’alternativa al sistema comunemente chiamato PEC ripetendo nell’art. 35 la modifica al precedente art. 16/bis “a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita` del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita`con analoghi sistemi internazionali»;
Se qualcuno aveva qualche dubbio ..
b) al comma 6:
1) la parola: «unicamente» e` soppressa S’interviene anche nel codice dell’amministrazione digitale ripetendo la stessa dizione su enunciata.
dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità` del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità`
con analoghi sistemi internazionali..”
Il nostro gruppo di lavoro ha analizzato già nella prima stesura questa semplice ma categorica dizione che è l’alternativa alla PEC:
o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Analogo: penso tutti sappiano il significato della parola.
indirizzo di posta elettronica : idem c.s. sottolineando il fatto che la PEC è una casella di posta e non un indirizzo di posta elettronica, che non è banale, conseguentemente ognuno di noi è libero di lasciare il proprio indirizzo di posta ed il proprio provider
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni: non si parla più di Enti terzi che certificano ma di tecnologie che certificano. Una riflessione su questo anche perché sarà ed è materia di discussione in aule di tribunale, la tecnologia è in continua evoluzione in questo, vista l’importanza che ha l’uniformità del tempo nelle comunicazione, che non è ne la PEC a definire ne tantomeno i server dei provider di PEC CNIPA a sancire data ed ora, ma ben altro già stabilito in tutto il mondo ed abbondantemente integrato in tutti i sistemi in funzione con responsabilità ben più grandi della PEC. Il protocollo S-mime , standard usato in tutto il mondo è quello che chiarisce ogni dubbio, difatti tutto il sistema di data ed ora in tutti server si basa su data certa basata su sistemi collegati tra loro del resto non potrebbe essere altro che così in Italia l’INRIM negli USA il NIST ecc. i punti successivi ed anche l’imodificabilità di data e ora che è già inserita nei sistemi da tempo e transita tra l’uno è l’altro tracciandola, per fare un falso ci dovrebbe essere l’accordo di diversi provider. Per fare un esempio quando parte un aereo da NY e va a Roma è il sistema tecnologico (computer dell’aereo, servers di tutte le aree adibite al controllo dell’aereo in tutto il suo percorso funziona ne più ne meno
come una un e-mail con server che tracciano automaticamente la data e ora di partenza e di arrivo, null’altro)
e l'integrità del contenuto delle stesse: questo è un fatto nuovo che la PEC neanche va a toccare difatti si parla d’integrità di contenuti e non d’integrità d’involucri (“busta di Trasporto”) ma molto importante e migliorativo rispetto alla PEC è difatti ill contenuto importante non sicuramente “la busta di trasporto”.
garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali: su questo penso non ci siano dubbi la PEC non è interoperabile e non ci sono analoghi sistemi internazionali, finalmente si prende in considerazione che la comunicazione deve essere univoca e globale, questa ultima frase è l’ovvio avvicinamento a quello che viene usato in tutto il resto del mondo>>.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
La SIAE apre alla diffusione gratuita delle opere su Internet
“Internet è un eccezionale strumento di circolazione delle opere e la SIAE non vuole in alcun modo ostacolare la libera diffusione delle stesse. Presso la SIAE è istituito un apposito registro delle opere musicali che potranno essere utilizzate anche gratuitamente su Internet, secondo le indicazioni dei rispettivi autori ” - lo ha dichiarato il Presidente della SIAE Giorgio Assumma in apertura dei lavori del Forum “Diritto d’autore, web e pirateria” organizzato dalla SIAE e dall’Ars (Assemblea Regionale Siciliana), al Palazzo dei Normanni a Palermo. “L’autore - ha proseguito Assumma - che voglia concedere l’uso gratuito delle sue opere su Internet può chiedere alla SIAE di escludere dalla sua tutela i diritti relativi alle utilizzazioni di queste opere sulle reti telematiche e di telefonia mobile o di altre forme analoghe di fruizione delle opere”.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti