lunedì 28 settembre 2009

ORDINAMENTO FORENSE: ANTITRUST A GOVERNO E PARLAMENTO, TESTO IN DISCUSSIONE AL SENATO RESTRINGE LA CONCORRENZA E AUMENTA I COSTI PER CITTADINI E IMPRESE (AGCM) - IRblog

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) ORDINAMENTO FORENSE: ANTITRUST A GOVERNO E PARLAMENTO, TESTO IN DISCUSSIONE AL SENATO RESTRINGE LA CONCORRENZA E AUMENTA I COSTI PER CITTADINI E IMPRESE

<<Occorre rivedere l’estensione dell’ambito delle esclusive, le nuove modalità di accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, delle incompatibilità e della pubblicità.
La riforma della professione forense delineata dal testo adottato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato contiene disposizioni che determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri non giustificati a cittadini e imprese.
Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata a Governo e Parlamento. Per l’Antitrust, in particolare, destano preoccupazione le disposizioni che prevedono l’estensione dell’ambito delle esclusive, le nuove modalità di accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, delle incompatibilità e della pubblicità.

No all’estensione dell’ambito di esclusiva
Il testo in discussione al Senato estende in modo significativo l’ambito delle attività riservate agli avvocati. Secondo l’Antitrust l’ampliamento di tali esclusive non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, ma determina una restrizione della concorrenza tra professionisti e incide significativamente sui costi delle procedure amministrative, conciliative e stragiudiziali, con ripercussioni negative sui cittadini e sulle imprese.

Meno vincoli all’accesso alla professione
Il disegno di legge prevede nuove misure relative all’accesso alla professione che irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio, senza che venga previsto alcun tipo di remunerazione o compenso per i praticanti. Per l’Antitrust è invece necessario escludere qualsiasi onere ingiustificato a carico dei praticanti, prevedendo invece lo svolgimento del tirocinio già durante il corso universitario e istituendo lauree abilitanti. In ogni caso, sarebbe opportuno ridurre la durata del praticantato e introdurre misure che, diversamente da quanto previsto nel progetto in esame, riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo: per questo occorre anche prevedere premi o borse di studio che garantiscano a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale e valorizzare il tirocinio svolto presso gli uffici legali di imprese o presso autorità indipendenti, agenzie pubbliche o altre istituzioni.

Inderogabilità solo per le tariffe massime
Il testo in discussione prevede che gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti. Per l’Antitrust le tariffe fisse e minime non garantiscono la qualità della prestazione mentre restringono la concorrenza. A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare invece giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni con carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso. L’Autorità ribadisce che il concetto di decoro, utilizzato quale parametro per determinare il compenso, non deve prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini.

No al divieto di pubblicità comparativa
Il progetto di riforma prevede una disciplina generale della pubblicità degli avvocati che rischia di essere limitativa soprattutto laddove vieta la pubblicità comparativa.

Ridurre le incompatibilità
Il testo amplia le incompatibilità degli avvocati, vietando lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente, con alcune deroghe ed eccezioni. Per l’Antitrust occorre al contrario ridurre al massimo le incompatibilità per evitare che queste diventino uno strumento per limitare il numero di soggetti che possono svolgere l’attività forense, aumentando anche il costo delle prestazioni. Eventuali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero crearsi nello svolgimento di diverse attività professionali potrebbero essere evitate attraverso l’applicazione di regole di correttezza professionale con l’obbligo di astensione dallo svolgimento dell’attività in conflitto.

Roma, 21 settembre 2009>>

 

Fonte: AGCM HomePage

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Antitrust e avvocati: le tariffe minime, la riserva, il divieto di pubblicita’ comparativa e le incompatibilita’ militano a favore della qualita’ della prestazione professionale (CNF) - IRblog

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) 21/09/2009 - Il Consiglio nazionale forense replica alla segnalazione al Parlamento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato sul ddl di riforma della professione forense

Roma. <<Soprattutto in questa fase di grave crisi economica, che importa il rischio di incrinare la qualità della prestazione professionale e mette in forse tanti posti di lavoro anche nel comparto professionale, è quanto mai necessario che la riforma della professione forense garantisca l’indipendenza, la correttezza e una adeguata preparazione degli avvocati. La qualità della prestazione forense è a garanzia dei cittadini e del corretto funzionamento del sistema giustizia.
La nuova iniziativa dell’Antitrust non fa che ribadire le posizioni storiche dell’Autorità, riguardo alle quali il Consiglio nazionale forense ha sempre espresso la sua distanza anche rifacendosi sia ai precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha più volte ritenuto legittimo il sistema delle tariffe forensi, sia alle più recenti iniziative legislative comunitarie come la direttiva servizi (23/2006/CEE, in corso di attuazione) che richiama come criteri generali per la disciplina dei servizi professionali “l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione nonché il segreto professionale”. Quanto al divieto di pubblicità comparativa e elogiativa, il Cnf ha già avuto modo di spiegare all’Autorità che essi sono “funzionali all’interesse generale che l’ informazione data dall’avvocato risponda a criteri di correttezza e verità”, senza tenere conto che analoghi canoni sono contenuti in codici deontologici di altri paesi europei, come Francia e Spagna. “Questa limitazione”, spiega il Cnf, “è volta a evitare che gli iscritti all’albo possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione”.
Il Cnf ritiene inoltre che una prestazione qualitativamente affidabile richieda che un’attività attualmente svolta senza controlli, come la consulenza legale, sia riservata a chi può assicurare una adeguata identificazione dei diritti, una adeguata predisposizione dei rimedi per difenderli,una adeguata tutela stragiudiziale, oltre che giudiziale. Queste garanzie sono rafforzate dalle tariffe minime e massime: minime, per non dequalificare la professione, e non obbligare gli avvocati (e non solo i giovani professionisti) ad accettare condizioni umilianti e non remunerative imposte dagli operatori economici contrattualmente più forti; massime, perché gli stessi avvocati non siano costretti a riversare le perdite sopportate per le imposizioni vessatorie degli operatori forti sui compensi liberamente negoziati con parti contrattualmente più deboli, e non siano costretti ad azioni di dumping, a livellamenti di prestazioni offerte occasionalmente, in ambienti occasionali, e a ricorrere all’accaparramento di clientela, a mezzi inadeguati di informazione, quando non a mezzi illeciti di pubblicità.

Il sistema tariffario è una garanzia di indipendenza, di parità di trattamento, di equità di condizioni di scambio.
Il regime delle incompatibilità ha come obiettivo quello di far corrispondere la iscrizione all’albo al reale esercizio della professione. Così come il nuovo sistema di accesso disegnato dal ddl, lungi dall’essere penalizzante, vuole disegnare un percorso professionalizzante e improntato al merito per gli aspiranti avvocati.
Il Cnf auspica che il Parlamento possa procedere speditamente nella riforma della professione>>.

 

Fonte: Antitrust: le tariffe minime, la riserva, il divieto di pubblicità comparativa e le incompatibilità militano a favore della qualità della prestazione professionale - Comunicati stampa | CNF (Consiglio Nazionale Forense)

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

venerdì 25 settembre 2009

Google-Vividown: un problema di privacy, e di liberta' (brunoleoni.it)


<<L'Istituto Bruno Leoni pubblica oggi un nuovo "Briefing Paper" di Massimiliano Trovato (Fellow di IBL) sul caso Google-Vividown
L'Istituto Bruno Leoni pubblica oggi un nuovo "Briefing Paper" (PDF) di Massimiliano Trovato (Fellow di IBL ed esperto di problemi legati al mondo delle telecomunicazioni) sul caso Google-Vividown. Il processo intentato ai dirigenti di Google è incentrato sul tema della responsabilità dell'upload su "YouTube" (di proprietà di Google) di un video di molestie ad un ragazzo con un handicap, ad opera dei suoi molestatori>>...

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giovedì 24 settembre 2009

PI: Italia, AIE fa le pulci a Google Books


"Il fronte critico verso la biblioteca elettronica di BigG si espande: anche gli editori italiani lanciano l'allarme monopolio. Google ha un registro per gestire i diritti, però è sbagliato"...


mercoledì 23 settembre 2009

I criteri di quantificazione dell’assegno per il coniuge e i figli (altalex.com)


I criteri di quantificazione dell’assegno per il coniuge e i figli

Riflessioni, proposte e orientamenti del Tribunale di Monza

di Piero Calabrò

Sommario: 1. Premessa - 2. Il rispetto delle regole procedurali e la valorizzazione dell’opzione conciliativa - 3. Gli accertamenti sommari antecedenti l’emanazione dei provvedimenti provvisori - 4. La necessaria adozione di criteri oggettivi e predeterminati - 5. L’incidenza dell’assegnazione della casa coniugale - 6. I criteri oggettivi e predeterminati di liquidazione dell’assegno di mantenimento adottati dal Tribunale di Monza (Tabelle 2008)...

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Original source : http://www.altalex.com/index.php?idnot=43660...

Reati informatici: competenza territoriale – incostituzionalita’ - Corte di cassazione penale - sentenza n. 45078/08 del 04/12/2008 (overlex.com)


<<Con sentenza n. 45078, depositata il 4 dicembre 2008, la Prima Sezione della Corte di Cassazione si è trovata a dover affrontare un aspetto particolarmente problematico legato alle prime applicazioni della legge 18 marzo 2008, n. 48, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.>>


martedì 22 settembre 2009

Tribunale di Milano - Home Page


# Mappa del sito
# Procedimento TELECOM: NOTIFICA ALLE PARTI LESE PER PUBBLICI ANNUNCI
# Procedura di distruzione di atti illegalmente formati o acquisiti
# Fissazione dell'udienza preliminare e richiesta di rinvio a giudizio allegata
# Ordinanza di ammissione all'incidente probatorio
# ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
# Vendite giudiziarie
# Ricerca Immobili
# Vendita aziende e quote
# Altre vendite
# Inviti ad offrire
# Partecipare alle aste
# Pubblicita'
# Accordi di ristrutturazione dei debiti
# Procedure concorsuali
# Ricerca procedure (fallimenti - concordati preventivi - amministrazioni straordinarie)
# Apertura concordati preventivi
# Apertura amministrazioni straordinarie
# Area creditori
# Area curatori
# Area riservata
# Informatizzazione ministeriale (APC)
# Informazioni e servizi
# Per il cittadino
# Per i professionisti
# Modulistica
# Studi e sentenze
# Circolari



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Original source : http://www.tribunale-milano.net/...

lunedì 21 settembre 2009

Federalismo fiscale e privacy: attenzione alla protezione dei dati

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) "La protezione dei dati personali e soprattutto delle banche dati e dei flussi informativi sarà essenziale nel sistema del federalismo fiscale ed è importante partire fin dall'inizio con il piede giusto perché è in gioco, insieme al buon funzionamento del sistema, il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. Un sistema di federalismo fiscale che non prestasse attenzione a questo aspetto potrebbe determinare conseguenze anche molto negative di sfiducia da parte dei cittadini".

Lo ha affermato Francesco Pizzetti, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, aprendo i lavori del seminario "Il federalismo fiscale: una realtà" organizzato da Ifel-Sspal.

"L'attuazione del federalismo fiscale – ha osservato Pizzetti - implicherà una rete di flussi informativi fra i livelli di governo territoriali di dimensioni enormi che coinvolgeranno i  dati dei cittadini italiani su un settore delicatissimo come è quello della riscossione dei tributi".

La legge sul federalismo fiscale prevede infatti l'accesso diretto dei cittadini alle anagrafi, l'interconnessione fra banche dati e la condivisione delle basi informative, nonché la possibilità per la commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria di effettuare indagini conoscitive e vigilare sui sistemi informativi anche delle regioni e degli enti territoriali.

Il presidente dell'Autorità ha ricordato i 110 accessi operati, due anni e mezzo fa, nei confronti dell'allora presidente del consiglio Prodi da molti uffici territoriali delle imposte.

"Fu una spia – ha sottolineato Pizzetti - di come è facile accedere illecitamente alle posizioni dei contribuenti, perché se si poteva fare nei confronti di Prodi, si poteva fare nei confronti di ogni cittadino. Magari per passare informazioni all'assicuratore o all'investigatore privato. Da questa preoccupazione è derivata un'attività che ci  ha impegnato per oltre due anni e non è ancora giunta a conclusione".

"C'è un grande lavoro da fare – ha concluso Pizzetti - e mi auguro che la commissione tecnica che si sta insediando, possa fin dall'inizio avere attenzione a questi aspetti ed è ovvia la collaborazione che noi daremo in tutti i modi possibili".

 

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

ANCORA SULLA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA DA 'MALPRACTICE'

Legge (Copyright immagine dynamix) Iusreporter.it - Documenti

ANCORA SULLA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA DA 'MALPRACTICE'

di Barbara Mantile praticante avvocato del Foro di Napoli

e

Giorgio Vanacore avocato del Foro di Napoli

studio legale Vanacore


I)

Come comunemente affermato dagli operatori del diritto, la responsabilità medica è una species di responsabilità professionale, afferendo all'esercizio di un'attività di carattere intellettuale, che trova i suoi elementi qualificanti:

a) nella prestazione di un'opera intellettuale, improntata oltre che ai generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole o c.d. leges artis del settore di riferimento del professionista (c.d. perizia);

b) nella (tendenziale) autonomia e discrezionalità (specialiter tecnica) riconosciuta al professionista nell'esecuzione della prestazione, anche ove si inserisca in un rapporto di lavoro subordinato (su tutti, l'esempio del medico dipendente dell'ente ospedaliero);

c) nel carattere personale della prestazione ai sensi dell'art. 2232 c.c..

All'apice delle problematiche si pone l'individuazione della natura della prestazione del sanitario, dei caratteri e del grado della colpa medica rilevante in ambito civilistico .

Secondo una distinzione tradizionale, la prestazione del medico appartiene alla categoria delle obbligazioni c.d. di mezzi, essendone anzi uno dei più rilevanti esempi.

Argomentando in tale direzione, l'obbligazione del medico sarebbe pertanto quella di porre in essere un comportamento professionalmente adeguato, espressione della diligenza che lo standard medio di riferimento richiede, non essendo al contrario tenuto a far conseguire al paziente il risultato sperato, consistente nella guarigione.

II)

In particolare, quanto agli argomenti da ultimo citati, la diligenza cui è tenuto il medico nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale non è tanto (o soltanto) quella del buon padre di famiglia, di cui all'art. 1176 comma 1 c.c., ma è piuttosto quella qualificata, richiesta dalla natura dell'attività esercitata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

L'espressione di tale diligenza qualificata, sub specie di particolare sforzo tecnico-scientifico, è la perizia, intesa come conoscenza e applicazione di quel complesso di regole tecniche proprie della categoria professionale d'appartenenza: nello specifico, si tratta delle leges dell'ars medica, di natura cautelare, tese a perimetrare l'ambito del c.d. rischio consentito e per l'effetto l'ambito di liceità dell'intervento.

Il richiamo alla perizia ha, dunque, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.

Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.

Va da sé che nelle varie discipline specialistiche, anche all'interno della stessa attività professionale medica, la perizia di volta in volta si caratterizzerà in modi parzialmente diversi, riempiendosi dei significati tecnico-qualitativi attinti dallo standard medio dello specialista di riferimento, fermi comunque quei principi fondamentali comuni a qualsiasi ramo dell'attività medica.

In definitiva, su ogni sanitario graverà, accanto ai generali doveri di diligenza e prudenza, una perizia, il cui contenuto è rappresentato:

a) da un lato, dalle leges artis comuni a qualsiasi ramo della professione medica ( id est, di medicina di base);

b) dall'altro, alle regole di condotta specifiche del settore di specializzazione del singolo sanitario...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

sabato 19 settembre 2009

avvocati TweetKnot - twitter community


Gli avvocati italiani e il diritto su twitter



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Original source : http://tweetknot.com/avvocati...

venerdì 18 settembre 2009

PI: Italia, l'intermediario non e' responsabile


<<Ospitare advertising, fornire spazio web e assistenza a chi si presume abbia commesso un reato non significa essere corresponsabili se non c'è un ritorno economico diretto. La sentenza del GIP di Roma, l'intervista all'avvocato Sarzana

Roma - Il reato di sfruttamento della prostituzione online non investe coloro che forniscano servizi di registrazione di nome a dominio, di hosting, di manutenzione dei siti a soggetti sospettati di aver commesso questo reato, non sono responsabili di concorso del reato di sfruttamento della prostituzione online i titolari dei siti che vengono pagati per ospitare dei banner attraverso cui si proponga un mercimonio di corpi...>>

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giovedì 17 settembre 2009

PI: C'era una volta la liberta' di informazione in Rete


di Guido Scorza - <<Una proposta di legge per sottoporre alla disciplina sulla stampa tutti i siti Internet che abbiano natura editoriale. Qualsiasi cosa ciò significhi
Roma - Il 14 settembre scorso è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera un disegno di legge a firma degli Onorevoli Pecorella e Costa attraverso il quale si manifesta l'intenzione di rendere integralmente applicabile a tutti i "siti internet aventi natura editoriale" l'attuale disciplina sulla stampa...>>


L’autore dell’invenzione ed i coautori


FEDERICA MARABINI
L’autore dell’invenzione ed i coautori
(su dircomm.it)


La contitolarita' nei brevetti


La contitolarità nei brevetti
(su umbriainnovazione.it)


Internet: e’ on-line il nuovo sito del Consiglio nazionale forense

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) <<All’indirizzo www.consiglionazionaleforense.it, è in esercizio il nuovo sito del Consiglio nazionale forense, la cui ristrutturazione è stata deliberata dal Cnf stesso per garantire maggiore trasparenza e fruibilità dei contenuti. “Questo progetto si inserisce in una serie di attività avviate da questa consiliatura, ad esempio la Certificazione di qualità, per potenziare l’efficienza degli uffici e dunque il rapporto con i nostri stakeholders: gli avvocati, innanzitutto, i Consigli dell’Ordine e i cittadini/utenti del servizio giustizia. Obiettivo specifico di questo progetto è informare in tempo reale i nostri interlocutori sui compiti istituzionali, sulle iniziative portate avanti dal Cnf. Vogliamo inoltre mettere a disposizione informazioni utili per lo svolgimento della professione forense e per la fruizione del servizio giustizia in generale, fornire una documentazione aggiornata sui vari temi di interesse e promuovere l’accesso alla banca dati della Cassazione e, in futuro, al Polisweb”, spiega il consigliere segretario Pierluigi Tirale.

Il progetto di ristrutturazione ha riguardato, da una parte, un restyling grafico che garantisce un nuovo albero di navigazione e il riposizionamento dei contenuti e dei servizi del sito e, dall’altro, la implementazione di componenti funzionali come la possibilità di interrogare le basi-dati relative alle cause di ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione.

Le pagine del sito sono state sviluppate su piattaforma CMS seguendo le linee guida della Web Accessibility Initiative del consorzio W3C e in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), che richiedono l'adozione di particolari caratteristiche tecniche e soprattutto progettuali.

Contenuti. Dalla homepage del nuovo sito istituzionale, che dà conto delle principali novità, è possibile accedere a nove menù dedicati: Cnf, Banca dati on line (che raccoglie oltre l’archivio del sito anche i pareri della commissione consultiva del Cnf e la giurisprudenza in materia di deontologia), Novità legislative (aggiornate in collaborazione con Ipsoa), Formazione (con le notizie utili per la formazione continua e la indicazione di tutti gli eventi formativi del Cnf e non solo) e poi le Aree dedicate alle specifiche categorie di utenti, e cioè Avvocati,
Ordini, Cittadini. Seguono i menù sugli Eventi e l’Area stampa.

Componenti applicative. Dal sito sarà possibile, con la specifica funzione di ricerca, consultare gli Albi forensi per la ricerca del singolo avvocato e l’Albo degli avvocati cassazionisti. Sarà inoltre attivata la funzionalità di interrogazione delle basi-dati relative ai ricorsi presso la Corte Suprema di Cassazione. Inoltre, dal menù Area avvocati sarà possibile accedere a Polisweb per la consultazione on line dei fascicoli dei procedimenti civili e amministrativi.

Area riservata. È presente una area riservata Intranet, alla quale avranno accesso i dipendenti del Cnf per la gestione delle attività operative come il Protocollo informatico e la Gestione dell’albo cassazionisti. In futuro, l’area riservata potrà ospitare servizi ulteriori dedicati a specifiche categorie di utenti.

La ristrutturazione del sito è stata affidata a Lutech spa, azienda del gruppo Laserline, società di ingegneria italiana che progetta, realizza e gestisce soluzioni innovative e complesse di Information & Communication Technology>>.

 

Fonte: Internet: da oggi è on-line il nuovo sito del Cnf - Comunicati stampa | CNF (Consiglio Nazionale Forense)

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Banche e privacy: dati dei clienti piu’ protetti

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Fonte: newsletter Garante Privacy n. 327 del 9 settembre 2009

Banche: dati dei clienti più protetti
Gli accessi non autorizzati devono essere tempestivamente comunicati al titolare del conto


La banca deve proteggere con particolare attenzione i dati della clientela e deve dare immediata notizia al titolare del conto di eventuali accessi ingiustificati, anche se effettuati da propri dipendenti, alle informazioni riguardanti il conto corrente.

È quanto ha stabilito il Garante per la privacy, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, affrontando il caso di una signora che lamentava il trattamento illecito dei suoi dati personali da parte della propria banca. Nell'ambito di una causa di separazione, il marito aveva infatti prodotto una memoria contenente informazioni, relative a un conto corrente, che solo la donna stessa o il personale della filiale presso la quale aveva aperto il conto potevano conoscere.

Alla scoperta della violazione, la cliente si era subito rivolta all'istituto di credito per chiedere chi avesse avuto accesso ai dati, comunicandoli poi all'esterno. L'istituto bancario aveva inizialmente negato i fatti e solo in seguito a ulteriori richieste della donna, ammetteva che un dipendente aveva prima consultato senza giustificate "esigenze operative" i conti correnti della segnalante e poi inoltrato i dati a un altro funzionario del gruppo bancario. A causa del loro comportamento, entrambi i lavoratori erano stati temporaneamente sospesi dal lavoro.

La donna si era nel frattempo rivolta anche al Garante. Gli accertamenti dell'Autorità hanno messo in luce che la banca aveva sì adottato misure di sicurezza ma non sufficienti a impedire il trattamento non consentito dei dati del conto corrente. L'istituto di credito, inoltre, pur avendo rilevato l'accesso non autorizzato ai conti della sua cliente, non l'aveva tempestivamente avvertita, con ciò violando il principio di correttezza. La tempestiva informazione avrebbe, infatti, potuto consentire alla correntista perlomeno di ridurre i rischi derivanti dall'indebita divulgazione dei dati del suo conto.

L'Autorità ha prescritto al gruppo bancario di adottare misure di sicurezza idonee a garantire la scrupolosa vigilanza sull'operato degli incaricati, e di sensibilizzare i funzionari al rigoroso rispetto delle norme sulla privacy attraverso attività di formazione. Ha inoltre stabilito che la banca, una volta acquisita la conoscenza di accessi non autorizzati ai dati della clientela, inclusi quelli eventualmente effettuati dai suoi dipendenti, è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli interessati.

L'Autorità ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza riguardo a eventuali illeciti penali commessi.

 

Garante Privacy

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

lunedì 14 settembre 2009

A PISA, DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2009, IL SECONDO INTERNET GOVERNANCE FORUM ITALIA

A PISA, DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2009, IL SECONDO INTERNET GOVERNANCE FORUM ITALIA

“Crescita economica, partecipazione sociale, diritti e doveri degli utenti della rete: attraverso Internet passa lo sviluppo delle società future. Per questa ragione è fondamentale impegnarsi nella governance della Rete italiana, per individuare le soluzioni più opportune ai numerosi e urgenti problemi che pone, in sintonia con le iniziative delle Nazioni Unite e le azioni dell'Unione Europea”.

Con queste parole Domenico Laforenza, Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR di Pisa, annuncia il secondo appuntamento dell'Internet Governance Forum (IGF) Italia, che si svolgerà a Pisa, presso l'Area della ricerca del CNR, dal 5 al 7 ottobre prossimi. L'evento, che è centrato sulle tematiche dell'Internet del Futuro e che fa seguito all'appuntamento che si è tenuto lo scorso anno a Cagliari, si pone in forte continuità con le strategie del Dipartimento ICT del CNR, diretto dal Prof. Francesco Beltrame, ed ha lo scopo di riunire gli attori della Rete italiana, provenienti da differenti settori: amministrazioni pubbliche, università e ricerca, comunità tecniche, industrie e organizzazioni non governative. Tra i temi affrontati, alcuni nodi di grande attualità: la libertà di espressione, la sicurezza, l'anonimato in Rete, il diritto d'autore, i diritti e doveri degli utenti e le reti sociali. Al Forum sono stati invitati, tra gli altri, i Ministri Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Giulio Tremonti, il Viceministro Paolo Romani e alcuni dei parlamentari più impegnati su questi temi, tra i quali Antonio Palmieri, Luigi Vimercati e Vincenzo Vita.

L'evento è organizzato dall'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR di Pisa in collaborazione con la sezione italiana della Internet SOCiety (ISOC Italia) e con l'Ufficio italiano del W3C (W3C Italy).

La partecipazione sarà aperta a tutte le organizzazioni, le istituzioni e le singole persone. I risultati dei lavori di Pisa saranno presentati alla prossima riunione dell'IGF globale che si terrà a Sharm El Sheikh, nel Novembre 2009, ospitata dal governo egiziano. I partecipanti al Forum di Pisa sono invitati a proporsi per contribuire nelle sessioni tematiche e nei confronti di esperienze previsti nel programma.

Pisa, 2 settembre 2009

Fonte: Internet Governance Forum Italia 2009

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

mercoledì 9 settembre 2009

Avvocatura Italiana - Il libero social network dell'Avvocatura Italiana


"Perchè un social network per l'Avvocatura?
AvvocaturaItaliana.it è un ambiente dedicato agli Avvocati, su struttura ning.com, ed è orientato alla partecipazione e condivisione dei saperi al fine di risolvere (speriamo) alcune problematiche di tutti i giorni.
Cosa fa AvvocaturaItaliana.it?
Crea una community di Avvocati offrendo gratuitamente la possibilità di confrontarsi, di creare gruppi, forum, di chattare tra Colleghi, di trovare un domiciliatario o un sostituto di udienza.
AvvocaturaItaliana.it desidera porsi come punto di riferimento per l'incontro di libere opinioni sul mondo forense"...



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Original source : http://avvocatura.ning.com/...

Avvocatura Italiana - Il libero social network dell’Avvocatura Italiana

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) IR segnala:

Avvocatura Italiana - Il libero social network dell’Avvocatura Italiana

Perchè un social network per l'Avvocatura?
AvvocaturaItaliana.it è un ambiente dedicato agli Avvocati, su struttura ning.com, ed è orientato alla partecipazione e condivisione dei saperi al fine di risolvere (speriamo) alcune problematiche di tutti i giorni.
Cosa fa AvvocaturaItaliana.it?
Crea una community di Avvocati offrendo gratuitamente la possibilità di confrontarsi, di creare gruppi, forum, di chattare tra Colleghi, di trovare un domiciliatario o un sostituto di udienza.
AvvocaturaItaliana.it desidera porsi come punto di riferimento per l'incontro di libere opinioni sul mondo forense.
AvvocaturaItaliana.it è una forma di associazionismo?
Assolutamente No. Soffriamo già di una sovrabbondanza di associazioni forensi, non è il caso di aggiungerne un altra.
Meglio Facebook o AvvocaturaItaliana.it?
Dipende da cosa desideri da un social network se desideri che sia più work e meno social allora sei nel posto giusto.
Chi c'è dietro AvvocaturaItaliana.it?
Solo un Collega come Te che teme di dover trascorrere i prossimi 25 anni di professione in questo marasma”.

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Atti tributari: e’ ancora necessaria la sottoscrizione?

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Atti tributari: è ancora necessaria la sottoscrizione?

a cura dell'Avv. Matteo Sances


Gli atti tributari privi della sottoscrizione del funzionario responsabile già da qualche settimana dovrebbero essere pienamente legittimi.

Ciò è quanto emerge dal DL n.78 del 1.07.2009 (c.d. decreto anti-crisi) recentemente convertito in legge.

Esaminando, infatti, l'art.15, comma 7, della predetta norma si legge: "la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati".

A partire dal 1° luglio 2009 (ossia dall'entrata in vigore del decreto), quindi, la firma autografa non dovrebbe più essere necessaria e parrebbe potersi sostituire con la mera indicazione del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto (ad es. il capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; si veda art. 42,comma 1, del DPR 600/73).

Tale situazione, tuttavia, non appare del tutto nuova, in quanto già con la Legge n.549/1995 si era stabilito che "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati" (art.1, comma 87).

Nonostante ciò, però, parte della giurisprudenza aveva ritenuto comunque necessaria la sottoscrizione degli atti...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Corso di Inglese Legale e Traduzione Giuridica (Inglese-Italiano) - Roma, dal 23 ottobre al 14 novembre 2009

Corso di

Inglese Legale e Traduzione Giuridica (Inglese-Italiano)

Roma, dal 23 ottobre al 14 novembre 2009

Programma:

Il corso viene svolto su base collettiva e si articola in 3 moduli, ciascuno di 12 ore - secondo il calendario - durante il fine settimana: il venerdì dalle 14.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9,30 alle 13,30, e dalle 14.30 alle 17.30 per una durata totale di 36 ore di lezione in aula. I partecipanti saranno inoltre impegnati nella realizzazione di project work da consegnare entro la fine del corso.

Titoli dei Moduli:

Introductory features – Legal English System

Contract Law & Company Law

EU Law

Obiettivi:

Il presente corso ha come scopo l’acquisizione di competenze linguistiche di natura lessicale e morfosintattica volte alla traduzione ed interpretazione di testi giuridici di lingua inglese che permettano al partecipante di familiarizzare con diverse tipologie di documenti legali, analizzandoli sotto il profilo linguistico, interpretativo, traduttivo e culturale. Obiettivo primario è quindi la creazione di un vocabolario di termini specialistici ad hoc, attraverso un riferimento concreto all’inglese giuridico utilizzato nelle aziende e negli studi legali.

Destinatari:

Il corso è rivolto a chiunque abbia un livello medio di conoscenza della lingua inglese e ritenga utile per la sua attività o formazione professionale la conoscenza di tale disciplina specialistica.

Metodologia:

Il corso sarà tenuto in lingua inglese. Ad ogni partecipante sarà fornita una dispensa circa le tematiche di cui sopra. Parte della lezione sarà dedicata anche ad esercitazioni lessicali, sintattiche e traduttive.

Direzione del corso:

La direzione del corso è affidata alla Prof. Antonella Distante che è la stessa ideatrice e docente del corso, giunto a Roma alla 10^ edizione e a Bologna alla 3^ edizione.

Docenti:

Prof. Antonella Distante coadiuvata da suoi collaboratori altamente qualificati.

 

Maggiori informazioni su englishfor.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Settembre 2009: Iusreporter.it, il sito per la ricerca giuridica sul Web, compie 8 anni!

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Iusreporter.it. Ricerca giuridica sul Web e diritto delle nuove tecnologie
Iusreporter.it ringrazia tutti i suoi utenti, che in questi anni hanno reso il sito uno dei più importanti punti di riferimento per la ricerca giuridica on-line


Dal 2001 Iusreporter.it fornisce gratuitamente ai suoi utenti numerosi strumenti per agevolare la ricerca giuridica on-line.


Col tempo, il sito ha cominciato ad ospitare contributi (articoli, note a sentenza, tesi di laurea...) e a pubblicare documenti (sentenze, leggi...), liberamente accessibili.


Dal 2004 al sito si è affiancato anche il blog e dal 2006 ha preso vita il Gruppo Avvocati e Praticanti, iniziative che hanno entrambe incontrato il favore degli utenti.


E' proprio grazie ai suoi utenti che Iusreporter.it è diventato oggi uno dei principali punti di riferimento per la ricerca giuridica on-line.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

lunedì 7 settembre 2009

PI: Italia, AIE fa le pulci a Google Books


"Il fronte critico verso la biblioteca elettronica di BigG si espande: anche gli editori italiani lanciano l'allarme monopolio. Google ha un registro per gestire i diritti, però è sbagliato"...


sabato 5 settembre 2009

Avviso pubblico di avvio della consultazione sul documento recante Linee guida in tema di referti on-line (garanteprivacy.it)


Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la deliberazione del 25 giugno 2009, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato in pari data recante "Linee guida in tema di referti on-line", pubblicato, unitamente alla citata deliberazione, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati e di associazioni di pazienti interessati.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, entro il 30 settembre 2009...


giovedì 3 settembre 2009

Fascicolo sanitario elettronico: il Garante privacy approva le Linee guida

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Fascicolo sanitario elettronico: il Garante privacy approva le Linee guida

Fonte: Garante Privacy


<<Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato in via definitiva le "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario". In questo modo ancora una volta il Garante svolge un ruolo di "supplenza" in attesa di una legislazione adeguata.

Le "Linee guida", adottate al termine di una consultazione pubblica con gli operatori del settore, fissano un primo quadro di regole a protezione dei dati sanitari e a garanzia delle persone.

Il provvedimento del Garante stabilisce in particolare che il paziente deve poter scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; al paziente deve essere inoltre garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici.

Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. Con un linguaggio comprensibile e dettagliato l'informativa deve quindi indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può compiere.

Il fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato dal paziente con modalità adeguate (ad es. tramite smart card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro.

In ogni caso se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Gli accessi alle informazioni infine, dovranno essere tracciabili e graduali, e i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il più possibile i rischi di abusi, furti, smarrimento.

Entro il 31 dicembre Regioni e Asl dovranno comunicare al Garante privacy le iniziative già avviate sul fascicolo sanitario elettronico e d'ora in poi ogni iniziativa che riguarda l'Fse dovrà sempre essere comunicata all'Autorità prima del suo avvio>>.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

SkyEurope sospende i suoi servizi – centinaia i consumatori rimasti a terra

Internet e diritto (Copyright immagine spekulator) SkyEurope sospende i suoi servizi – centinaia i consumatori rimasti a terra

Comunicato stampa Centro Europeo Consumatori 1/09/2009


<<La compagnia aerea low-cost slovacca SkyEurope a partire da oggi ha sospeso tutti i suoi servizi. Sono pertanto centinaia i consumatori rimasti a terra, tra cui molti gli italiani. Il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia fornisce alcuni chiarimenti a tutti i passeggeri coinvolti.

A causa di una perdurante crisi finanziaria dal giugno 2009 la compagnia aerea slovacca SkyEurope era stata sottoposta ad una procedura di ristrutturazione, continuando comunque la propria attività di vettore aereo e garantendo quindi i propri voli (pur se con qualche disagio per i passeggeri). Nella giornata di ieri SkyEurope ha annunciato sul proprio sito internet che, a partire da oggi, “sospende i suoi servizi”.

Il responsabile della procedura di ristrutturazione ha depositato presso il Tribunale slovacco competente domanda di ammissione al fallimento. Pertanto, i passeggeri che hanno acquistato un volo, non incluso in un pacchetto turistico, per ottenere i rimborsi dovranno seguire le procedure di legge previste dalle norme di diritto slovacco sui fallimenti delle aziende ed insinuarsi al passivo, senza essere neanche creditori privilegiati. Ad oggi non è quindi possibile dire se e in quali limiti gli sfortunati passeggeri saranno risarciti. Con riferimento ai rimborsi per pagamenti effettuati con carta di credito, non esiste una norma specifica che obbliga le banche ad effettuarli; consigliamo tuttavia a chi abbia acquistato un biglietto di SkyEurope, pagandolo con carta di credito, di rivolgersi al proprio istituto di credito e chiedere informazioni, in quanto la giurisprudenza in questo ambito è favorevole al consumatore.

Soltanto chi ha acquistato un pacchetto turistico con inclusi voli SkyEurope potrà richiedere il danno materiale e da vacanza rovinata all’agenzia di viaggio ed al tour operator che hanno proposto e venduto il pacchetto e che, ognuno per le proprie competenze, dovranno risarcire i danni subiti dai consumatori, nel caso non abbiano provveduto a fornire un’alternativa adeguata.

L’unica cosa certa in questo momento è che tutti i voli di SkyEurope sono stati cancellati, causando disagi ed ulteriori spese ai consumatori-viaggiatori. Agli sfortunati passeggeri non rimane quindi altro da fare che cercare un volo alternativo e conservare scrupolosamente tutta la documentazione in attesa di ulteriori sviluppi. Tutti gli aggiornamenti relativi alla situazione del vettore SkyEurope saranno pubblicati sul sito del CEC www.ecc-netitalia.it>>.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

martedì 1 settembre 2009

EDITORIA: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI GOOGLE ITALY PER POSSIBILE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE (agcm.it)


"Procedimento avviato alla luce di una segnalazione della Fieg, Federazione Italiana Editori Giornali. Secondo la Federazione, nella gestione del servizio Google News Italia, Google impedirebbe agli editori di scegliere liberamente le modalità con cui consentire l’utilizzo delle notizie pubblicate sui propri siti internet. I siti editoriali che non vogliono apparire su Google News verrebbero infatti automaticamente esclusi anche dal motore di ricerca Google. Possibili effettivi distorsivi sul mercato della raccolta pubblicitaria on line"...