dirittodellinformatica.it - Rivista telematica su diritto e tecnologia - IRlink
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Esplorazioni giuridiche. Le segnalazioni dal Web giuridico di Iusreporter.it.
Il Tribunale di Milano ha condannato tre dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione della privacy per non avere impedito nel 2006 la pubblicazione su YouTube del video del noto caso Vividown.
La notizia si è subito diffusa in Rete. Alcuni degli aggiornamenti su Twitter:
RT @diritto2punto0 New blog post: Houston, abbiamo un problema: Google condannata per il "caso Vividown" http://bit.ly/cZADdh
RT @iusondemand Google condannata per diffamazione http://en.1000mikes.com/app/archiveEntry.xhtml?archiveEntryId=115137 Podcast
RT @iusondemand Google Italia condannata: da oggi siamo meno occidentali e piu' cinesi - LASTAMPA.it http://bit.ly/ba90bm
RT @lucadebiase shock sentenza su google video: http://ow.ly/1aGfN
RT @iusondemand Video choc disabile su youtube ,3 dirigenti Google condannati - http://bit.ly/9Lhj8q
Non appena disponibile, segnaleremo il testo della importante sentenza.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12)
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) insiste per un cambiamento di paradigma. È giunto il momento di abbandonare l'approccio reattivo al diritto, ormai vecchio di secoli, per passare a un approccio proattivo. È giunto il tempo di considerare il diritto in modo diverso: di guardare avanti e non più indietro, di concentrarsi sul modo in cui il diritto è utilizzato e opera nella vita quotidiana e sul modo in cui viene accolto nella comunità che aspira a disciplinare. Anche se reagire ai problemi e risolverli rimangono aspetti importanti, è vitale prevenirne le cause e insieme soddisfare i bisogni e agevolare l'interazione produttiva di cittadini e imprese.
Gazzetta ufficiale n. C 175 del 28/07/2009
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "L'approccio proattivo al diritto: un altro passo verso una migliore regolamentazione a livello dell'UE"
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
ART. 700 CPC: SPUNTI "MINIMI" SUL
NOTEVOLE LASSO DI TEMPO FATTO DECORRERE
PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO;
SPECIFICAZIONE DEL CONCETTO DI PERICULUM;
COMPORTAMENTO CONCAUSALE DEL RICORRENTE
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
A)
Sussiste giurisprudenza consolidata sull'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. quando il ricorrente siasi risolto allo stesso dopo aver fatto decorrere un notevole lasso di tempo dall'insorgere del pregiudizio supposto come imminente ed irreparabile.
Tale ultimo notevole lasso di tempo è di per sé ostativo all'ammissibilità di un ricorso d'urgenza, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria.
Cfr., Trib. Torino ord., 5 luglio 2007, che sanziona il ricorrente che si avvalga del procedimento ex art. 700 c.p.c. in notevole ritardo rispetto al lamentato evento lesivo:
"La sussistenza del requisito del periculum in mora va negata nel caso in cui la pretesa violazione sia conosciuta e tollerata per un lungo periodo di tempo senza che nelle more sia assunta alcuna iniziativa processuale, il che costituisce sintomo di una tolleranza non compatibile con il ricorso ex art. 700 c.p.c.";
Conf., Trib. Napoli 5 luglio 2002:
"Premesso che, ai fini dell'accertamento del periculum in mora occorre analizzare puntualmente la situazione di fatto, al fine di accertare se effettivamente si giustifica l'adozione, alla stregua di una cognizione comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta potenzialmente lesivo delle ragioni di chi lo subisce, quel presupposto va escluso ancorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziale sia decorso un apprezzabile periodo di tempo";
Trib. Roma 8 marzo 2002 (in Lav. Giur., 2002, 979), "Il requisito dell'imminenza - attualità del pregiudizio è reputato insussistente in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ossia quando il ricorrente invochi la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso (dall'evento lesivo) un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito".
Ancora, Pret. Chieti 25 maggio 1992 (in Giur. mer., I, 1065):
"Il gran tempo trascorso tra il verificarsi delle azioni che si assumono lesive e l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. fa ritenere insussistente il requisito indefettibile dell'urgenza".
(conff., Pret. Milano 25 novembre 1996, Oss. giur. lav., 1996, 1061; Trib. Livorno 3 agosto 1994, Pret. Roma 7 aprile 1990, in Riv. dir. lav., 1990, II, 497)...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Nell'ottobre 2004 è stato redatto un Codice di condotta per mediatori approvato da esperti europei. Se ne pubblica il testo
CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI
Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori
possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere
applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.
Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso,
chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le
organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e
monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.
Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito
o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a
raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la
pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").
L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o
delle regole che disciplinano le singole professioni.
Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più
dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono,
nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Conciliazione: le modifiche dell'avvocatura al decreto delegato del governo
Niente nullità del contratto ma illecito disciplinare per il legale che non avvisa l'assistito sulla possibilità di conciliare, proposta di conciliazione del mediatore solo se entrambe le parti sono d'accordo. Il CNF suggerisce anche di optare per il regime ordinario sulle spese processuali.
Il comunicato del CNF del 2/11/2009
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
L'OUA CONTRO L'OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA MEDIAZIONE: NON SERVE E NON CONVINCE GLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA
L'OUA ha più volte espresso il convincimento negativo all'obbligatorietà del ricorso alla mediazione, mezzo improprio e coercitivo che non risolve alcun problema di deflazione del carico giudiziario in quanto le parti non compaiono e lasciano trascorrere il termine fissato dalla legge. Sono, poi, arrivati pure i pareri critici della Commissione Giustizia del Senato e del Csm. Un fronte ampio che chiede una netta modifica
«Si rischia fondamentalmente di perdere tempo - spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua - l'obbligatorietà si risolve in un procrastinarsi dell'inizio dell'azione giudiziaria senza alcun risultato pratico. Della stessa opinione è anche il C.S.M, che ha affermato che l'aver reso obbligatorio il ricorso alla mediazione non sembra la soluzione migliore per assicurare la diffusione della cultura per la risoluzione alternativa delle controversie.
Ed anche la Commissione Giustizia del Senato ha bocciato lo schema legislativo sulla obbligatorietà del previo procedimento di mediazione in numerose materie.
«Il tentativo di conciliazione - continua - può infatti avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo.
In questo caso si trasformerebbe in un mero adempimento formale, che ingolferebbe gli uffici proposti ritardando la definizione della controversia e sottraendo energie allo svolgimento dei tentativi di conciliazione seriamente intenzionati. Conseguentemente la facoltatività del ricorso alla mediazione sembra poter meglio garantire il rafforzamento della finalità cui lo strumento stesso è preordinato. Il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di locazione (che è stato abrogato) è una chiara conferma».
Maurizio de Tilla ha quindi chiesto che si accolgano le modifiche richieste perchè «la conciliazione va promossa non per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso civile, ma perché rappresenti uno strumento di ampliamento dell'area della tutela per il cittadino».
Roma, 8 febbraio 2010
Comunicato OUA, www.oua.it
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente (Giustizia)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 60,
considerato che:
il provvedimento in titolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina la mediazione a fini conciliatori che, svolta da organismi professionali, indipendenti e imparziali, costituisce tuttavia una forma di volontaria giurisdizione;
il mediatore può fare una proposta di mediazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle spese processuali nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'articolo 13, che, in linea con i principi della delega, la scelta di fondo è quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di rendere minimo l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione;
le modalità di avvio del procedimento di mediazione sono costituite da una semplice domanda da depositare presso la segreteria di un organismo di conciliazione di cui all'articolo 16, anche se con particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti;
l'articolo 5 regola i rapporti tra procedimento di mediazione ed eventuale processo civile prevedendo nel comma 1, che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile;
è stabilito che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito;
il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità;
sono disciplinati i doveri di riservatezza e il divieto di testimonianza per coloro che svolgono la loro attività professionale presso l'organismo di conciliazione, ed è regolato il segreto professionale cui è tenuto il mediatore;
l'articolo 60, comma 3, lettera a), della delega, da un lato, prevede tra i principi e criteri direttivi, che la mediazione non deve precludere l'accesso alla giustizia, dall'altro, non sembra prevedere espressamente l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione; questione, peraltro, sulla quale in Commissione si è svolto un ampio dibattito;
gli articoli 18 e 19 applicano, rispettivamente, l'articolo 60, comma 3, lettere e), stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale, e l'articolo 60, comma 3, lettera g), che, prevedendo la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali, è volto a rendere rapide le soluzioni per le controversie in determinate materie tecniche;
esprime
parere favorevole
formulando le seguenti osservazioni:...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
"Parere allo schema di decreto legislativo: «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali.»."
(Delibera del 4 febbraio 2010)
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12)
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Il documento informatico a rischio ‘burocratizzazione’ !
Il testo di modifica al CAD contiene norme pericolosissime per il futuro della digitalizzazione documentale e, se approvato senza profonde rivisitazioni, rischia di paralizzare i processi di conservazione sostitutiva.
***
<< C’è il rischio che il Codice dell’Amministrazione Digitale faccia fare un passo da gambero a tutti i progetti già in atto o in fieri nell’ambito della demateralizzazione e digitalizzazione documentale.
Questo, per ANORC (Associazione Nazionale Operatori Responsabili Conservazione Digitale), il primo impatto dopo la lettura dello Schema di Decreto Legislativo recante modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi dell’articolo 33 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69. Questo il motivo per cui ANORC lancia un segnale di attenzione a Istituzioni, Organi Competenti, Associazioni Imprenditoriali e Associazioni dei Consumatori affinchè non si permetta di vanificare il lavoro e i progetti già avviati dal sistema imprenditoriale Italia nell’ambito dei processi di digitalizzazione documentale e di sistemi di conservazione digitale sostitutiva.
Alcuni principi contenuti nel testo che si intende approvare rischiano infatti di provocare una desolante paralisi di tutti i sistemi di conservazione sostitutiva di documenti, non soltanto amministrativi, ma anche contabili, fiscali, del lavoro e assicurativi.
“Non si discutono le modifiche al CAD contenute nello Schema di Decreto in materia di sanzioni, controlli e né tantomeno le specifiche a attente normative in materia di sicurezza informatica – dichiara l’Avv. Andrea Lisi, Presidente e portavoce di ANORC-. “Qui ci siamo e il Governo sta seguendo correttamente i binari indicati nella delega. E su questi aspetti ci saranno buone novità contenute nel testo di modifica.”
“Questa onesta e corretta opera di semplificazione – prosegue il Presidente Lisi - rischia però di essere vanificata, anzi totalmente impedita, da incredibili modifiche all’intero assetto normativo del CAD in materia di documento informatico, firme elettroniche, processi di copia e conservazione digitali”.
Le perplessità si generano già riferendoci agli interventi che introducono nuove definizioni nel Codice, quali la copia informatica di documento informatico (che è la copia di un documento informatico con contenuto identico, ma diversa sequenza di valori binari) e il duplicato informatico (che è il duplicato esatto del documento originale informatico, ma che – udite udite – avrà l’aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall’originale!) che costituiscono di fatto un paradosso che cerca di far percorrere al documento informatico le strade tortuose del documento cartaceo. Esiste l’originale e la copia nel mondo cartaceo? Bene, allora li introduciamo pure nel mondo digitale, dimenticando la storia del diritto dell’informatica e le stesse caratteristiche (e i relativi vantaggi della digitalizzazione documentale) che permettono di ottenere tanti originali informatici da mantenere su diversi supporti, ai fini di una corretta conservazione (e anche in adempimento alla normativa sulla protezione dei dati personali)!
“E se con l’entrata in vigore del CAD –riprende il Presidente Lisi-, seguendo lo spirito della delega che lo aveva animato (Legge delega 29 luglio 2003, n. 229), il legislatore aveva cercato di mettere ordine tra i concetti di firma elettronica e firma digitale e di provare in qualche modo a trovare una strada possibile di coordinamento con la direttiva comunitaria in materia di firme elettroniche facendo uscire dal nostro ordinamento il concetto di “firma elettronica avanzata”, ora questa tipologia di firma viene ripristinata, costringendo cittadini, imprese e Pa a cimentarsi nel nuovo, difficile e creativo gioco digitale del “che firma è e che valore ha questa firma”?
Infatti, oltre ad aver introdotto la firma elettronica avanzata, il testo che si dovrebbe approvare a giorni in Consiglio dei Ministri ha dovuto modificare gli articoli 20 e 21, attribuendo ai documenti informatici con diversi tipi di firme differenti valori formali e probatori, non contribuendo di certo alla semplificazione auspicata.
“Particolarmente preoccupanti –prosegue Andrea Lisi- anche le pesantissime modifiche agli articoli 22 (rubricato adesso copie informatiche di documenti analogici) e 23 (rubricato copie analogiche di documenti informatici) che rischiano di paralizzare qualsiasi processo di digitalizzazione documentale nelle Pa e nelle imprese. Semplificando è come se si volesse fare passare il concetto che, senza la figura del pubblico ufficiale che attesti l’autenticità della copia informatica di documento analogico (originale unico o non unico che sia), la conformità di ogni archivio informatico sostitutivo può essere sempre disconosciuta! Quindi, è vero che le copie informatiche possono essere conservate al posto dei relativi originali analogici, ma chi si azzarderà più a sviluppare processi del genere, senza un notaio? La sparizione dello spirito di semplificazione potrebbe portare al blocco e sparizione di tutti i processi di conservazione sostitutiva già avviati con successo in Italia”.
C’erano 18 mesi di tempo dall’ entrata in vigore della legge, e nonostante ciò tutto pare essere stato fatto in pochissimi mesi di lavoro, con un testo che oltretutto sembra andare oltre il concetto di delega che il Parlamento ha lasciato al Governo, quando all’art.33, comma 1, lett. e) indicava come le modifiche in materia di firma digitale avrebbero dovuto essere funzionali a un miglioramento nella usability di tale strumento e non certo operare una delicatissima e complessa modifica nella regolamentazione degli effetti formali e probatori della firma digitale e delle firme elettroniche.
L’essenziale è che si intervenga al più presto e si rimeditino al più presto certi improvvisati concetti che rischiano realmente di far procedere questa riforma “a balzi” all’indietro, come un gambero.
Siamo certi che questo non sia lo spirito dell’importante riforma immaginata dai Ministri Brunetta e Calderoli, i quali faticosamente cercano, anche attraverso gli innovativi strumenti digitali, di spianare le strada amministrativa e liberarla da inutili orpelli e giri a vuoto.
L’ Associazione ANORC, dichiara la propria massima disponibilità a collaborare con Istituzioni e operatori di mercato in questa difficile strada di cambiamento e si candida per partecipare attivamente ad ogni utile tavolo di confronto che eviti di commettere errori irreparabili lungo le autostrade della digitalizzazione documentale. >>
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
IR segnala:
Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) ha accreditato per complessivi 24 crediti formativi il corso di informatica giuridica che si terrà nelle sedi di Foggia, Roma e Milano nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Il corso ha per oggetto i rapporti tra l’informatica e il diritto sia sotto il profilo delle applicazioni al diritto (informatica giuridica in senso stretto) sia sotto il profilo delle nuove tecnologie applicate ad esso (diritto dell’informatica). Il corso avrà un approccio prevalentemente pratico, più che focalizzato sugli aspetti teorici.
E’ rivolto a Avvocati, Laureati in: Giurisprudenza, Economia, Informatica, Scienze dell’Informazione e Tecnologie Informatiche e coloro che hanno interesse all’argomento.
Per quanto attiene l’approccio metodologico, il corso di informatica giuridica sarà proposto nella forma di seminari in loco, secondo il programma illustrato, e si articolerà in sei (6) incontri, di 4 ore ognuno, proponendo un modulo per ciascuna sessione.
Per gli eventi formativi i relatori utilizzeranno l’approccio metodologico teorico-pratico, proponendo gli argomenti con le seguenti modalità: lezione tradizionale, illustrazione delle tematiche a mezzo slides, video o screencast delle procedure informatiche eseguite su PC.
Chi parteciperà al corso avrà la possibilità di acquisire le nozioni giuridiche e tecniche per migliorare il livello di formazione professionale sulle tematiche oggetto del corso.
Relatori: Avv. Nicola Fabiano, Avv. Stefano Bendandi e Avv. Luca D’Apollo.
Sono previsti interventi di altri professionisti nelle singole sedi.
Supportano il corso:
come media partner: Guida al Diritto de “IlSole24Ore“
con il patrocinio morale: Microsoft, Lextel, Istituto Italiano Privacy, AIPSI, Civile.it, Noemalab.org, Diritto e Processo, Council of The Internet of Thnigs, Accademia delle nuove tecnologie.
Per maggiori informazioni: KnowK s.r.l.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
PSICOLOGIA INSIEME
Associazione Onlus
WORKSHOP INTENSIVO SUL FENOMENO DEL BULLISMO
2 marzo 2010
Data: Martedì 2 Marzo 2010, dalle ore 10,00 alle ore 17,00
Argomenti trattati: definizione di bullismo e suoi protagonisti; le conseguenze sulla vittima e sul bullo; il ruolo del gruppo; cosa può fare la famiglia; cosa può fare la scuola; interventi di prevenzione sul fenomeno; interventi in caso di bullismo conclamato
Costo: 80 €
Attestato di partecipazione: al termine
Per partecipare: la prenotazione è obbligatoria.
Negli ultimi anni si è molto parlato del fenomeno del bullismo all’interno delle nostre scuole. Tanti sono gli interrogativi emersi su quali siano le cause che sono all’origine di questo fenomeno e su quello che si possa fare a livello di intervento e di prevenzione. Il fenomeno ha suscitato particolare attenzione anche da parte dei media.
Il Workshop intensivo promosso dall’Associazione Onlus “Psicologia Insieme”, si propone di approfondire tutti questi aspetti legati al fenomeno del bullismo. Partendo dalla descrizione del fenomeno e delle sue possibili manifestazioni, i vari moduli intendono fornire alcuni strumenti utili sia per il riconoscimento degli episodi di bullismo, che troppo spesso rimangono sommersi con conseguenze drammatiche a livello di sofferenza individuale, che per il loro superamento, con l’aiuto del contesto scolastico e di quello familiare.
IR segnala:
Venerdì, 26 febbraio 2010, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Bergamo – via Garibaldi, n. 3/h – Auditorium Collegio Vescovile S. Alessandro
CONVEGNO: LE NOTIFICAZIONI
Scarica le modalità d’iscrizione e il modello necessario per l’SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scarica il programma
Scarica la locandina del convegno
programma:
Ore 14.30 – 15.00 (Registrazione partecipanti)
Ore 15.00 - Presentazione Camera Civile Bergamo e presentazione convegno:
- Presidente Camera Civile di Bergamo – Osservatorio della Giustizia
- Presidente Unione Nazionale delle Camere Civili
- Breve indirizzo di saluto:
- Presidente Tribunale di Bergamo
- Presidente Consiglio dell’Ordine Avvocati di Bergamo
Ore 15.20 - “NOTIFICHE IN PROPRIO DA PARTE DELL’AVVOCATO: ISTRUZIONI PER L’USO”.
Avv. Antonio Francesco Rosa del Foro di Verona – Vice Presidente Unione Triveneta degli Avvocati – autore del vademecum “Le notifiche in proprio da parte degli Avvocati”
Avv. Giulia Ferrarese del Foro di Verona – autore del vademecum “Le notifiche in proprio da parte degli Avvocati”
Ore 16.10 – “DEONTOLOGIA E NOTIFICHE IN PROPRIO DA PARTE DELL’AVVOCATO: CASI PRATICI”
Avv. Paolo Pozzetti del Foro di Bergamo
Ore 16.30 - “NOTIFICHE IN ITALIA, NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA E ALL’ESTERO”.
Arcangelo D’Aurora, Presidente AUGE Italia – autore, tra l’altro, delle pubblicazioni “La notificazione in Italia e all’estero”, “Guida alla notificazione negli Stati dell’Unione Europea”
Ore 17.00 – coffee break
Ore 17.15 - “NOTIFICAZIONE IN VIA TELEMATICA E NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA”
Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, Docente Universitario, Presidente di CeSDET, Centro Studi Diritto Europeo Telecomunicazioni, ed editorialista gruppo “Il Sole 24 Ore”.
Ore 18.00 - “NOTIFICHE E POSTE ITALIANE: COMPETENZE, RESPONSABILITÀ: CASI PRATICI”
(E’ stata INVITATA A PARTECIPARE: Maria Luisa Roggeri – Coord. Poste Italiane R.A.M. Bergamo – Mantova
ore 18.15 - Domande e quesiti dei Partecipanti sui temi dell’incontro Formativo
ore 18.30 - brevi Interventi dei Relatori sul progetto di legge n. 749/2008 del Senato della Repubblica “Delega al Governo per la istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di Ufficiale Giudiziario” e sul tema: “UFFICIALE GIUDIZIARIO LIBERO PROFESSIONISTA: È QUESTO IL FUTURO?”
Sono stati altresì Invitati a partecipare, per brevi Interventi sul progetto di legge n. 749/2008:
- Sen. Avv. Filippo Berselli, Presidente della Commissione Giustizia al Senato, promotore e primo firmatario progetto di legge n. 749/2008 liberalizzazione professione Ufficiale Giudiziario
- Sen. Maria Alessandra Gallone, Membro Commissione Giustizia al Senato
- Sen. Avv. Alberto Balboni, Membro della Commissione Giustizia al Senato, co-firmatario del progetto di legge n. 749/2008 liberalizzazione professione Ufficiale Giudiziario
- Sen. Avv. Domenico Benedetti Valentini – Relatore della Commissione Giustizia al Senato, progetto di legge n. 749/2008 liberalizzazione professione Ufficiale Giudiziario
ore 19.00 - chiusura dei lavori
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Iusreporter.it - Documenti
PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI E SANZIONI: PUNTO DELLA SITUAZIONE
A seguito di numerosi quesiti pervenuti da centinaia di utenti appartenenti al gruppo di facebook "SOS FISCO" e/o alla newsletter del sito internet MicrosoftPMI (sezione Impresa & Diritto) occorre fare un breve riepilogo in merito ai termini di prescrizione dei crediti tributari e non solo.
Per costante e autorevole giurisprudenza, i crediti tributari - tranne nei casi di espresse deroghe previste dalla legge - si prescrivono in dieci anni (si veda sent. Cass. n. 2941/2007; n. 18432/2005).
Differente, invece, il termine per la riscossione della sanzione irrogata che si prescrive in cinque anni (si veda art. 20 Dlgs n.472/1997).
Ancora, diversa - e per certi versi più problematica - è la prescrizione degli interessi per ritardata riscossione, a volte stabilita in dieci anni (soprattutto per quanto riguarda gli interessi sull'Iva, si veda sent. Cass. n. 2331/2005) altre volte in cinque anni (sent. Cass. n.3717/1984).
Quest'ultima posizione (5 anni) sarebbe quella prevalente poiché si sostiene l'autonomia degli interessi rispetto al tributo.
Medesimi termini sono previsti anche per gli interessi calcolati dall'esattore dal momento della scadenza delle cartelle esattoriali fino al momento dell'adempimento (si veda art. 30 DPR n.602/73).
IMPORTANTE: alcuni utenti denunciano l'applicazione, da parte del Concessionario della riscossione, degli interessi anche sulle sanzioni.
Ebbene, in merito occorre chiarire che l'art. 2 del Dlgs 472/97 stabilisce espressamente che "la somma erogata a titolo di sanzione non produce interessi"...
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
IR segnalaGarante Privacy, provvedimento 24 dicembre 2009 – “PRIVACY E DIRITTO ALL’OBLIO” – Sabrina PERON
<< Nel caso recentemente deciso dal Garante per la privacy, veniva invocato il c.d. diritto all’oblio affinché nei confronti di notizie ed immagini reperibili nella rete web ed attinenti a vicende sentimentali risalenti nel tempo (e non più attuali), venissero adottate misure atte ad impedirne l’accessibilità tramite i comuni motori di ricerca... >>
Modi alternativi di risoluzione delle controversie: la mediazioneQuesta direttiva facilita il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.
Atto
Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Sintesi
Con questa direttiva la Commissione promuove il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione consensuale delle controversie in materia civile e commerciale.
La direttiva si applica alle controversie transfrontaliere ma non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Essa non si applica alla Danimarca.
Dopo aver definito i termini "mediazione" e "mediatore", la direttiva prevede che gli Stati membri consentano ai tribunali di suggerire alle parti di ricorrere alla mediazione, senza tuttavia obbligarle a tale scelta. La mediazione, d'altronde, non è considerata un'alternativa ai procedimenti giudiziari, bensì uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibili in una società moderna...
Leggi al link: Modi alternativi di risoluzione delle controversie: la mediazione
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti