sabato 27 febbraio 2010

dirittodellinformatica.it - Rivista telematica su diritto e tecnologia - IRlink

<< Scopo di dirittodellinformatica.it è informare chiunque, esperto di diritto e non, su ciò che accade nel mondo dell'Information Technology e che ha rilevanza dal punto di vista giuridico. Nella redazione delle news e degli articoli viene utilizzato un linguaggio giuridicamente rigoroso, ma facilmente comprensibile anche dai non addetti ai lavori >>

Al link http://tinyurl.com/y9wljm5

giovedì 25 febbraio 2010

Collecta - IRlink

The web is alive with real-time information. Here’s what’s hot right now

Al link http://collecta.com/

mercoledì 24 febbraio 2010

Google condannata per violazione della privacy per video su YouTube - IRblog

Diritto (Copyright immagine woodsy) Il Tribunale di Milano ha condannato tre dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione della privacy per non avere impedito nel 2006 la pubblicazione su YouTube del video del noto caso Vividown.

La notizia si è subito diffusa in Rete. Alcuni degli aggiornamenti su Twitter:

 

  • RT @guidoscorza Google c. Vividown: condannati i ferrovieri!: La notizia della condanna per violazione della http://bit.ly/9305ry via gblog
  • RT @diritto2punto0 New blog post: Houston, abbiamo un problema: Google condannata per il "caso Vividown" http://bit.ly/cZADdh

  • @iusondemand mi pare condanna non per diffamazione, ma solo per violazione regole privacy
  • RT @iusondemand Google condannata per diffamazione http://en.1000mikes.com/app/archiveEntry.xhtml?archiveEntryId=115137 Podcast

  • RT @iusondemand Google Italia condannata: da oggi siamo meno occidentali e piu' cinesi - LASTAMPA.it http://bit.ly/ba90bm

  • RT @lucadebiase shock sentenza su google video: http://ow.ly/1aGfN

  • RT @pandemia BREAKING Tre dirigenti di Google condannati per pubblicazione video down - Il Sole 24 ORE http://ow.ly/1aG4t Sentenza complessa
  • RT @iusondemand Video choc disabile su youtube ,3 dirigenti Google condannati - http://bit.ly/9Lhj8q

     

    Non appena disponibile, segnaleremo il testo della importante sentenza.

     

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    A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

  • martedì 23 febbraio 2010

    Distretto della Corte di Appello di Torino - IRlink

    << La Corte di Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato ‘Distretto’.

    Il Distretto della Corte di Appello di Torino comprende due Regioni: il Piemonte e la Valle d’Aosta.

    Al suo interno operano, con competenza estesa all’intero Distretto, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale per i minorenni, che hanno sede a Torino. Operano inoltre, su una base territoriale più ristretta chiamata ‘Circondario’, diciassette Tribunali ordinari (con relative sedi distaccate), altrettante Procure della Repubblica, nonchè gli Uffici dei Giudici di Pace... >>

    Sito ufficiale

    Al link http://tinyurl.com/y99c6b5

    Tribunale di Alessandria - IRlink

    << L’idea di ampliare il sito del Tribunale di Alessandria, sino ad ora limitato di fatto all’area riservata alle aste giudiziarie e rivolto, quindi, soltanto ad una utenza specifica, con l’intento di raggiungere un’utenza più ampia, nasce dalla ferma convinzione che la presenza su Internet della Pubblica Amministrazione è ormai da tempo condizione imprescindibile per realizzare un rapporto più diretto con l’utenza. Non vi è dubbio alcuno, infatti, che la pubblicazione di siti internet costituisce già da tempo in molti Uffici Giudiziari italiani un’opportunità offerta dalle nuove tecnologie per perseguire trasparenza, efficienza ed efficacia per l’intera struttura giudiziaria. In siffatta ottica i vertici dell’Ufficio, giudiziario e amministrativo, hanno ritenuto che con la realizzazione di siffatto progetto potessero perseguirsi i seguenti obiettivi... >>

    Sito ufficiale

    Al link http://tinyurl.com/yarlhbu

    Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sulla mediazione « Mondo ADR – Conflict Management e Risoluzione delle Controversie - IRlink

    << Modificato lo schema di decreto. Eliminata la proposta obbligatoria del mediatore, introdotte le cause di RC auto tra le materie obbligatorie, annullabile il contratto tra avvocato e assistito in caso di violazione dell’informativa e anticipata a 12 mesi l’introduzione dell’obbligatorietà >>

    Al link http://tinyurl.com/yg4csf9

    lunedì 22 febbraio 2010

    DIRITTO E DIFESA (Adiconsum Marche) - IRlink

    << qui troverete interventi e approfondimenti di vario genere che spesso vengono calendarizzati in funzione delle richieste dei consumatori presentati agli sportelli dell'associazione.

    L'idea è quella di far circolare per quanto possibile la comunicazione soprattutto tra gli operatori interessati ai diversi temi all'ordine del giorno.

    Il sito è strutturato in maniera semplice, i contributi vengono evidenziati via via sulla prima pagina e quindi sono divisi in categorie diverse raggruppate per aree di interessi così come veniva fatto nella precedente versione del blog.

    Esiste una zona riservata agli utenti registrati dove viene veicolata l'informazione interna e riservata a determinate categorie di utenti.

    Nel settore WebLink la raccolta dei siti di riferimento quindi l'elenco dei feed utilizzati e utilizzabili nei diversi siti di interesse... >>

    Al link http://tinyurl.com/yh48qo5

    Privacy: autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

    IPrivacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com)usreporter.it - Documenti

    Autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

    (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12)

     

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    A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

    mercoledì 17 febbraio 2010

    Comitato economico e sociale europeo: e’ giunto il momento di abbandonare l'approccio reattivo al diritto, ormai vecchio di secoli, per passare a un approccio proattivo - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

    Europa (Copyright immagine svilen001) Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) insiste per un cambiamento di paradigma. È giunto il momento di abbandonare l'approccio reattivo al diritto, ormai vecchio di secoli, per passare a un approccio proattivo. È giunto il tempo di considerare il diritto in modo diverso: di guardare avanti e non più indietro, di concentrarsi sul modo in cui il diritto è utilizzato e opera nella vita quotidiana e sul modo in cui viene accolto nella comunità che aspira a disciplinare. Anche se reagire ai problemi e risolverli rimangono aspetti importanti, è vitale prevenirne le cause e insieme soddisfare i bisogni e agevolare l'interazione produttiva di cittadini e imprese.

     

    Gazzetta ufficiale n. C 175 del 28/07/2009 

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "L'approccio proattivo al diritto: un altro passo verso una migliore regolamentazione a livello dell'UE"

     

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    A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

    ART. 700 CPC: SPUNTI “MINIMI” SUL NOTEVOLE LASSO DI TEMPO FATTO DECORRERE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

    Diritto (Copyright immagine xlucas) Iusreporter.it - Documenti

    ART. 700 CPC: SPUNTI "MINIMI" SUL

    NOTEVOLE LASSO DI TEMPO FATTO DECORRERE

    PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO;

    SPECIFICAZIONE DEL CONCETTO DI PERICULUM;

    COMPORTAMENTO CONCAUSALE DEL RICORRENTE


    Giorgio Vanacore

    Avvocato in Napoli

    giorgiovanacoreavv@libero.it


    A)

    Sussiste giurisprudenza consolidata sull'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. quando il ricorrente siasi risolto allo stesso dopo aver fatto decorrere un notevole lasso di tempo dall'insorgere del pregiudizio supposto come imminente ed irreparabile.

    Tale ultimo notevole lasso di tempo è di per sé ostativo all'ammissibilità di un ricorso d'urgenza, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria.

    Cfr., Trib. Torino ord., 5 luglio 2007, che sanziona il ricorrente che si avvalga del procedimento ex art. 700 c.p.c. in notevole ritardo rispetto al lamentato evento lesivo:

    "La sussistenza del requisito del periculum in mora va negata nel caso in cui la pretesa violazione sia conosciuta e tollerata per un lungo periodo di tempo senza che nelle more sia assunta alcuna iniziativa processuale, il che costituisce sintomo di una tolleranza non compatibile con il ricorso ex art. 700 c.p.c.";

    Conf., Trib. Napoli 5 luglio 2002:

    "Premesso che, ai fini dell'accertamento del periculum in mora occorre analizzare puntualmente la situazione di fatto, al fine di accertare se effettivamente si giustifica l'adozione, alla stregua di una cognizione comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta potenzialmente lesivo delle ragioni di chi lo subisce, quel presupposto va escluso ancorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziale sia decorso un apprezzabile periodo di tempo";

    Trib. Roma 8 marzo 2002 (in Lav. Giur., 2002, 979), "Il requisito dell'imminenza - attualità del pregiudizio è reputato insussistente in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ossia quando il ricorrente invochi la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso (dall'evento lesivo) un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito".

    Ancora, Pret. Chieti 25 maggio 1992 (in Giur. mer., I, 1065):

    "Il gran tempo trascorso tra il verificarsi delle azioni che si assumono lesive e l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. fa ritenere insussistente il requisito indefettibile dell'urgenza".
    (conff., Pret. Milano 25 novembre 1996, Oss. giur. lav., 1996, 1061; Trib. Livorno 3 agosto 1994, Pret. Roma 7 aprile 1990, in Riv. dir. lav., 1990, II, 497)...

     

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    A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

    martedì 16 febbraio 2010

    Tribunale Roma: ancora sulla responsabilità del provider - Grande Fratello e You Tube - Filodiritto - IRlink

    Il Tribunale di Roma si pronuncia in sede cautelare sulla richiesta di RTI per la rimozione e l'inibitoria nei confronti di You Tube alla diffusione in rete di contenuti riproducenti sequenze di immagini relative al programma Grande Fratello.

    Tribunale Civile di Roma - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, Ordinanza 11 febbraio 2010

    Al link http://tinyurl.com/yk7txmm

    LPG - La Pagina Giuridica: Rimozione dei contenuti se non si denuncia una violazione da parte di uno specifico utente ? - IRlink

    << La rimozione dei contenuti non può essere una conseguenza automatica della diffida o della denuncia all'hosting provider di generiche condotte illecite poichè non riconducibili ad uno specifico utente... >>

    Mario Sabatino

    Al link http://tinyurl.com/yl4v2jn

    Un nuovo approccio: la giurisprudenza terapeutica | Centro di Psicologia Legale - IRlink

    << ...Ogni procedimento legale può avere effetti sulla psiche dei cittadini e dei professionisti della giusitizia coinvolti se ampliamo il nostro scenario considerando anche i fattori contestuali della legge.
    Questa in sintesi l’ipotesi proposta da uno staff di Ricercatori afferenti al James E. Rogers College of Law (Arizona) che perseguono l’intento di indagare le conseguenze psichiche ed esistenziali di un qualsiasi procedimento legale adottando un approccio teorico da loro denominato “Giurisprudenza Terapeutica”... >>

    Al link http://tinyurl.com/yzdlcoc

    lunedì 15 febbraio 2010

    www.proactivelaw.org - IRlink

    << Proactive Law is a future-oriented approach to law placing an emphasis on legal knowledge to be applied before things go wrong. It comprises a way of legal thinking and a set of skills, practices and procedures that help to identify opportunities in time to take advantage of them – and to spot potential problems while preventive action is still possible. In addition to avoiding disputes, litigation and other hazards, Proactive Law seeks ways to use the law to create value, strengthen relationships and manage risk. This is of particular relevance in today’s information society where IT and corporate interdependence play a central role. Proactivity has existed in the legal sphere for quite some time but, compared with many other legal fields, the perspective has not been widely researched or practiced. The Nordic School of Proactive Law was established in response to a need to further develop practically oriented methods and legal theories of Proactive Law... >>

    Al link http://tinyurl.com/ybqp5v2

    venerdì 12 febbraio 2010

    Mediazione e conciliazione delle vertenze - Il fenomeno giuridico giapponese ed il recente caso Toyota (studiocataldi.it) - IRlink

    << A San Valentino le donne giapponesi regalano cioccolatini ad amici, conoscenti e colleghi; i destinatari tutti rigorosamente uomini: non è un gesto spontaneo e neppure di convenienza. Si fa così semplicemente perché lo impone il “giri”, intraducibile termine che starebbe (forzatura occidentale) per “tradizione”; una tradizione che nell’Arcipelago delle oltre tremila isole si ammanta di semi-giuridicità... >>

    Avv. Paolo M. Storani

    Al link http://tinyurl.com/ykpm4b6

    Tribunale di Ancona - IRlink

    Tribunale di Ancona
    Sito ufficiale

    Al link http://tinyurl.com/yfdnxdo

    Amministratore di Sistema: Quadro legale a cura dell’Avv. Giacopuzzi | Portale Federprivacy - IRlink

    << L’Avvocato Luca Giacopuzzi , esperto nel diritto delle nuove tecnologie, autore di varie pubblicazioni per diverse case editrici e relatore in numerosi convegni, nonché membro associato di Federprivacy, affronta le tematiche relative alla figura dell’amministratore di sistema sulla base del Provvedimento del Garante per la Privacy del 27.11.2008, analizzandone compiutamente il regime normativo e gli obblighi di legge da esso scaturenti, fornendo uno specifico Parere Legale , che può essere un contributo prezioso per coloro che sono tenuti ad adeguarsi... >>

    Al link http://tinyurl.com/yz33rcp

    giovedì 11 febbraio 2010

    Rischi e pericoli del web: come difendersi (poliziadistato.it) - IRlink

    << Ormai lo sappiamo: Internet è un mondo "parallelo", fonte di informazioni, di relazioni sociali, di crescita culturale; vi si possono trovare occasioni per acquisti, per viaggi ma anche - come nella vita reale - criminali e persone pronte ad approfittare della buona fede per ingannare la gente.

    Sempre più spesso, ormai, si sente parlare di furti d'identità, di scippi virtuali, oltre che di phishing e di social network utilizzati per danneggiare una persona o per inneggiare al fascismo, e ancora, per fare apologia della camorra. Nei giorni scorsi è stato scoperto un gioco: "lavora con noi, entra nella camorra" con un'affiliazione virtuale, la scelta del ruolo, la possibilità di scalare le gerarchie sociali del "gruppo"... >>

    Al link http://tinyurl.com/ybutfvl

    Notifiche irrituali nel sequestro ai pirati | Ictlex - IRlink

    di Andrea Monti - IlSole24Ore del 10 febbraio 2010
    << L’esecuzione del sequestro preventivo del sito di The Pirate Bay, confermato il 2 febbraio 2010 dal tribunale del riesame di Bergamo, evidenzia l’errore della Corte di cassazione – che ha legittimato il sequestro preventivo tramite filtraggio - i limiti che riguardano l’applicazione del provvedimento e i rischi per gli incolpevoli internet service provider (ISP)... >>

    Al link http://tinyurl.com/ybz7hgj

    La mediazione civile e commerciale in Europa: il Codice europeo di condotta per mediatori - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

    Europa (Copyright immagine svilen001) Nell'ottobre 2004 è stato redatto un Codice di condotta per mediatori approvato da esperti europei. Se ne pubblica il testo


    CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

    Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori

    possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere

    applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.

    Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso,

    chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le

    organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e

    monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.

    Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito

    o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a

    raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la

    pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").

    L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o

    delle regole che disciplinano le singole professioni.

    Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più

    dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono,

    nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori...

     

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    A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

    Mediazione civile e commerciale: il parere del CNF sullo schema di decreto legislativo - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

    Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Conciliazione: le modifiche dell'avvocatura al decreto delegato del governo

    Niente nullità del contratto ma illecito disciplinare per il legale che non avvisa l'assistito sulla possibilità di conciliare, proposta di conciliazione del mediatore solo se entrambe le parti sono d'accordo. Il CNF suggerisce anche di optare per il regime ordinario sulle spese processuali.

    Il comunicato del CNF del 2/11/2009

    Mediazione civile e commerciale: il parere del CNF sullo schema di decreto legislativo – Leggi su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

     

     

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    A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

    L'OUA CONTRO L'OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA MEDIAZIONE

    Diritto delle nuove tecnologie (Copyright immagine ba1969) L'OUA CONTRO L'OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA MEDIAZIONE: NON SERVE E NON CONVINCE GLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA

    L'OUA ha più volte espresso il convincimento negativo all'obbligatorietà del ricorso alla mediazione, mezzo improprio e coercitivo che non risolve alcun problema di deflazione del carico giudiziario in quanto le parti non compaiono e lasciano trascorrere il termine fissato dalla legge. Sono, poi, arrivati pure i pareri critici della Commissione Giustizia del Senato e del Csm. Un fronte ampio che chiede una netta modifica

    «Si rischia fondamentalmente di perdere tempo - spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua - l'obbligatorietà si risolve in un procrastinarsi dell'inizio dell'azione giudiziaria senza alcun risultato pratico. Della stessa opinione è anche il C.S.M, che ha affermato che l'aver reso obbligatorio il ricorso alla mediazione non sembra la soluzione migliore per assicurare la diffusione della cultura per la risoluzione alternativa delle controversie.

    Ed anche la Commissione Giustizia del Senato ha bocciato lo schema legislativo sulla obbligatorietà del previo procedimento di mediazione in numerose materie.

    «Il tentativo di conciliazione - continua - può infatti avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo.

    In questo caso si trasformerebbe in un mero adempimento formale, che ingolferebbe gli uffici proposti ritardando la definizione della controversia e sottraendo energie  allo svolgimento dei tentativi di conciliazione seriamente intenzionati. Conseguentemente la facoltatività del ricorso alla mediazione sembra poter meglio garantire il rafforzamento della finalità cui lo strumento stesso è preordinato. Il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di locazione (che è stato abrogato) è una chiara conferma».

    Maurizio de Tilla ha quindi chiesto che si accolgano le modifiche richieste perchè «la conciliazione va promossa non per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso civile, ma perché rappresenti uno strumento di ampliamento dell'area della tutela per il cittadino».

    Roma, 8 febbraio 2010

    Comunicato OUA, www.oua.it



    La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

     

     

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    Mediazione civile e commerciale: i pareri di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

    Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Senato 27 gennaio 2010

    Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente (Giustizia)

    PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

    La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell'articolo 60 della  legge 18 giugno 2009, n. 60,

    considerato  che:

    il provvedimento in titolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina la mediazione a fini conciliatori  che, svolta da organismi professionali, indipendenti e imparziali,  costituisce tuttavia  una forma di volontaria giurisdizione;

    il mediatore può fare una proposta di mediazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle spese processuali nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'articolo 13, che, in linea con i principi della delega, la scelta di fondo è quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di rendere minimo l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione;

    le modalità di avvio del procedimento di mediazione sono costituite da una semplice domanda da depositare presso la segreteria di un organismo di conciliazione di cui all'articolo 16,  anche se con particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti;

    l'articolo 5  regola i rapporti tra procedimento di mediazione  ed eventuale processo civile prevedendo nel comma 1, che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile;

    è stabilito che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito;

    il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità;

    sono disciplinati i doveri di riservatezza e il divieto di testimonianza per coloro che svolgono la loro attività professionale presso l'organismo di conciliazione, ed  è regolato  il segreto professionale cui è tenuto il mediatore;

    l'articolo 60, comma 3, lettera a), della delega,  da un lato,  prevede tra i principi e criteri direttivi, che la mediazione non  deve precludere l'accesso alla giustizia, dall'altro, non  sembra prevedere espressamente l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione;   questione,  peraltro,  sulla quale in Commissione si è svolto un ampio dibattito;

    gli articoli 18 e 19 applicano, rispettivamente, l'articolo 60, comma 3, lettere e), stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale, e l'articolo 60, comma 3, lettera g),  che, prevedendo la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali,  è volto a  rendere rapide le soluzioni per le controversie  in determinate materie tecniche;

    esprime

    parere favorevole

    formulando le seguenti osservazioni:...

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    Mediazione civile e commerciale: il parere del CSM sullo schema di decreto legislativo - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

    Diritto e Internet (Copyright immagine khz) "Parere allo schema di decreto legislativo: «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno
    2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
    civili e commerciali.»."
    (Delibera del 4 febbraio 2010)

     

    Mediazione civile e commerciale: il parere del CSM sullo schema di decreto legislativo – Leggi su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

     

     

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    lunedì 8 febbraio 2010

    Privacy: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

    Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Iusreporter.it - Documenti

    Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
    (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12)

     

     


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    Il documento informatico a rischio ‘burocratizzazione’ - IRblog

    Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Comunicato ANORC

    Il documento informatico a rischio ‘burocratizzazione’ !

    Il testo di modifica al CAD contiene norme pericolosissime per il futuro della digitalizzazione documentale e, se approvato senza profonde rivisitazioni, rischia di paralizzare i processi di conservazione sostitutiva.

    ***

    << C’è il rischio che il Codice dell’Amministrazione Digitale faccia fare un passo da gambero a tutti i progetti già in atto o in fieri nell’ambito della demateralizzazione e digitalizzazione documentale.

    Questo, per ANORC (Associazione Nazionale Operatori Responsabili Conservazione Digitale), il primo impatto dopo la lettura dello Schema di Decreto Legislativo recante modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi dell’articolo 33 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69. Questo il motivo per cui ANORC lancia un segnale di attenzione a Istituzioni, Organi Competenti, Associazioni Imprenditoriali e Associazioni dei Consumatori affinchè non si permetta di vanificare il lavoro e i progetti già avviati dal sistema imprenditoriale Italia nell’ambito dei processi di digitalizzazione documentale e di sistemi di conservazione digitale sostitutiva.

    Alcuni principi contenuti nel testo che si intende approvare rischiano infatti di provocare una desolante paralisi di tutti i sistemi di conservazione sostitutiva di documenti, non soltanto amministrativi, ma anche contabili, fiscali, del lavoro e assicurativi.

    Non si discutono le modifiche al CAD contenute nello Schema di Decreto in materia di sanzioni, controlli e né tantomeno le specifiche a attente normative in materia di sicurezza informatica – dichiara l’Avv. Andrea Lisi, Presidente e portavoce di ANORC-. “Qui ci siamo e il Governo sta seguendo correttamente i binari indicati nella delega. E su questi aspetti ci saranno buone novità contenute nel testo di modifica.”

    Questa onesta e corretta opera di semplificazione – prosegue il Presidente Lisi - rischia però di essere vanificata, anzi totalmente impedita, da incredibili modifiche all’intero assetto normativo del CAD in materia di documento informatico, firme elettroniche, processi di copia e conservazione digitali”.

    Le perplessità si generano già riferendoci agli interventi che introducono nuove definizioni nel Codice, quali la copia informatica di documento informatico (che è la copia di un documento informatico con contenuto identico, ma diversa sequenza di valori binari) e il duplicato informatico (che è il duplicato esatto del documento originale informatico, ma che – udite udite – avrà l’aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall’originale!) che costituiscono di fatto un paradosso che cerca di far percorrere al documento informatico le strade tortuose del documento cartaceo. Esiste l’originale e la copia nel mondo cartaceo? Bene, allora li introduciamo pure nel mondo digitale, dimenticando la storia del diritto dell’informatica e le stesse caratteristiche (e i relativi vantaggi della digitalizzazione documentale) che permettono di ottenere tanti originali informatici da mantenere su diversi supporti, ai fini di una corretta conservazione (e anche in adempimento alla normativa sulla protezione dei dati personali)!

    E se con l’entrata in vigore del CAD –riprende il Presidente Lisi-, seguendo lo spirito della delega che lo aveva animato (Legge delega 29 luglio 2003, n. 229), il legislatore aveva cercato di mettere ordine tra i concetti di firma elettronica e firma digitale e di provare in qualche modo a trovare una strada possibile di coordinamento con la direttiva comunitaria in materia di firme elettroniche facendo uscire dal nostro ordinamento il concetto di “firma elettronica avanzata”, ora questa tipologia di firma viene ripristinata, costringendo cittadini, imprese e Pa a cimentarsi nel nuovo, difficile e creativo gioco digitale del “che firma è e che valore ha questa firma”?

    Infatti, oltre ad aver introdotto la firma elettronica avanzata, il testo che si dovrebbe approvare a giorni in Consiglio dei Ministri ha dovuto modificare gli articoli 20 e 21, attribuendo ai documenti informatici con diversi tipi di firme differenti valori formali e probatori, non contribuendo di certo alla semplificazione auspicata.

    Particolarmente preoccupanti –prosegue Andrea Lisi- anche le pesantissime modifiche agli articoli 22 (rubricato adesso copie informatiche di documenti analogici) e 23 (rubricato copie analogiche di documenti informatici) che rischiano di paralizzare qualsiasi processo di digitalizzazione documentale nelle Pa e nelle imprese. Semplificando è come se si volesse fare passare il concetto che, senza la figura del pubblico ufficiale che attesti l’autenticità della copia informatica di documento analogico (originale unico o non unico che sia), la conformità di ogni archivio informatico sostitutivo può essere sempre disconosciuta! Quindi, è vero che le copie informatiche possono essere conservate al posto dei relativi originali analogici, ma chi si azzarderà più a sviluppare processi del genere, senza un notaio? La sparizione dello spirito di semplificazione potrebbe portare al blocco e sparizione di tutti i processi di conservazione sostitutiva già avviati con successo in Italia”.

    C’erano 18 mesi di tempo dall’ entrata in vigore della legge, e nonostante ciò tutto pare essere stato fatto in pochissimi mesi di lavoro, con un testo che oltretutto sembra andare oltre il concetto di delega che il Parlamento ha lasciato al Governo, quando all’art.33, comma 1, lett. e) indicava come le modifiche in materia di firma digitale avrebbero dovuto essere funzionali a un miglioramento nella usability di tale strumento e non certo operare una delicatissima e complessa modifica nella regolamentazione degli effetti formali e probatori della firma digitale e delle firme elettroniche.

    L’essenziale è che si intervenga al più presto e si rimeditino al più presto certi improvvisati concetti che rischiano realmente di far procedere questa riforma “a balzi” all’indietro, come un gambero.

    Siamo certi che questo non sia lo spirito dell’importante riforma immaginata dai Ministri Brunetta e Calderoli, i quali faticosamente cercano, anche attraverso gli innovativi strumenti digitali, di spianare le strada amministrativa e liberarla da inutili orpelli e giri a vuoto.

    L’ Associazione ANORC, dichiara la propria massima disponibilità a collaborare con Istituzioni e operatori di mercato in questa difficile strada di cambiamento e si candida per partecipare attivamente ad ogni utile tavolo di confronto che eviti di commettere errori irreparabili lungo le autostrade della digitalizzazione documentale. >>

     

    www.anorc.it

     

     

     

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    A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

    Corso di Informatica Giuridica 2010 - Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense per 24 Crediti Formativi - Sedi: Foggia - Roma – Milano - IRblog

    IR segnala:

    Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) ha accreditato per complessivi 24 crediti formativi il corso di informatica giuridica che si terrà nelle sedi di Foggia, Roma e Milano nei mesi di marzo, aprile e maggio.

    Il corso ha per oggetto i rapporti tra l’informatica e il diritto sia sotto il profilo delle applicazioni al diritto (informatica giuridica in senso stretto) sia sotto il profilo delle nuove tecnologie applicate ad esso (diritto dell’informatica). Il corso avrà un approccio prevalentemente pratico, più che focalizzato sugli aspetti teorici.

    E’ rivolto a Avvocati, Laureati in: Giurisprudenza, Economia, Informatica, Scienze dell’Informazione e Tecnologie Informatiche e coloro che hanno interesse all’argomento.

    Per quanto attiene l’approccio metodologico, il corso di informatica giuridica sarà proposto nella forma di seminari in loco, secondo il programma illustrato, e si articolerà in sei (6) incontri, di 4 ore ognuno, proponendo un modulo per ciascuna sessione.

    Per gli eventi formativi i relatori utilizzeranno l’approccio metodologico teorico-pratico, proponendo gli argomenti con le seguenti modalità: lezione tradizionale, illustrazione delle tematiche a mezzo slides, video o screencast delle procedure informatiche eseguite su PC.

    Chi parteciperà al corso avrà la possibilità di acquisire le nozioni giuridiche e tecniche per migliorare il livello di formazione professionale sulle tematiche oggetto del corso.

     

    Relatori: Avv. Nicola Fabiano, Avv. Stefano Bendandi e Avv. Luca D’Apollo.

    Sono previsti interventi di altri professionisti nelle singole sedi.

    Supportano il corso:

    come media partner: Guida al Diritto de “IlSole24Ore

    con il patrocinio morale: Microsoft, Lextel, Istituto Italiano Privacy, AIPSI, Civile.it, Noemalab.org, Diritto e Processo, Council of The Internet of Thnigs, Accademia delle nuove tecnologie.

     

    Per maggiori informazioni: KnowK s.r.l.

     

     

     

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    A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

    venerdì 5 febbraio 2010

    WORKSHOP INTENSIVO SUL FENOMENO DEL BULLISMO – Roma, 2/03/2010 - IRblog

    Thumbnail via WebSnapr: http://www.psicologiainsieme.it/IR segnala:

    PSICOLOGIA INSIEME
    Associazione Onlus


    WORKSHOP INTENSIVO SUL FENOMENO DEL BULLISMO
    2 marzo 2010

    Data: Martedì 2 Marzo 2010, dalle ore 10,00 alle ore 17,00
    Argomenti trattati: definizione di bullismo e suoi protagonisti; le conseguenze sulla vittima e sul bullo; il ruolo del gruppo; cosa può fare la famiglia; cosa può fare la scuola; interventi di prevenzione sul fenomeno; interventi in caso di bullismo conclamato
    Costo: 80 €
    Attestato di partecipazione: al termine
    Per partecipare: la prenotazione è obbligatoria.

     

    Introduzione

    Negli ultimi anni si è molto parlato del fenomeno del bullismo all’interno delle nostre scuole. Tanti sono gli interrogativi emersi su quali siano le cause che sono all’origine di questo fenomeno e su quello che si possa fare a livello di intervento e di prevenzione. Il fenomeno ha suscitato particolare attenzione anche da parte dei media.
    Il Workshop intensivo promosso dall’Associazione Onlus “Psicologia Insieme”, si propone di approfondire tutti questi aspetti legati al fenomeno del bullismo. Partendo dalla descrizione del fenomeno e delle sue possibili manifestazioni, i vari moduli intendono fornire alcuni strumenti utili sia per il riconoscimento degli episodi di bullismo, che troppo spesso rimangono sommersi con conseguenze drammatiche a livello di sofferenza individuale, che per il loro superamento, con l’aiuto del contesto scolastico e di quello familiare.

    Ulteriori informazioni...»

    CONVEGNO: LE NOTIFICAZIONI – Bergamo, 26/02/2010 - IRblog

    IR segnala:

    Venerdì, 26 febbraio 2010, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
    Bergamo – via Garibaldi, n. 3/h – Auditorium Collegio Vescovile S. Alessandro

    CONVEGNO: LE NOTIFICAZIONI

    Scarica le modalità d’iscrizione e il modello necessario per l’SCHEDA DI ISCRIZIONE
    Scarica il programma
    Scarica la locandina del convegno

    programma:
    Ore 14.30 – 15.00 (Registrazione partecipanti)
    Ore 15.00 - Presentazione Camera Civile Bergamo e presentazione convegno:
    - Presidente Camera Civile di Bergamo – Osservatorio della Giustizia
    - Presidente Unione Nazionale delle Camere Civili

    - Breve indirizzo di saluto:
    - Presidente Tribunale di Bergamo
    - Presidente Consiglio dell’Ordine Avvocati di Bergamo

    Ore 15.20 - “NOTIFICHE IN PROPRIO DA PARTE DELL’AVVOCATO: ISTRUZIONI PER L’USO”.
    Avv. Antonio Francesco Rosa del Foro di Verona – Vice Presidente Unione Triveneta degli Avvocati – autore del vademecum “Le notifiche in proprio da parte degli Avvocati
    Avv. Giulia Ferrarese del Foro di Verona – autore del vademecum “Le notifiche in proprio da parte degli Avvocati

    Ore 16.10 – “DEONTOLOGIA E NOTIFICHE IN PROPRIO DA PARTE DELL’AVVOCATO: CASI PRATICI”
    Avv. Paolo Pozzetti del Foro di Bergamo

    Ore 16.30 - “NOTIFICHE IN ITALIA, NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA E ALL’ESTERO”.
    Arcangelo D’Aurora, Presidente AUGE Italia – autore, tra l’altro, delle pubblicazioni “La notificazione in Italia e all’estero”, “Guida alla notificazione negli Stati dell’Unione Europea

    Ore 17.00 – coffee break

    Ore 17.15 - “NOTIFICAZIONE IN VIA TELEMATICA E NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA”
    Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, Docente Universitario, Presidente di CeSDET, Centro Studi Diritto Europeo Telecomunicazioni, ed editorialista gruppo “Il Sole 24 Ore”.

    Ore 18.00 - “NOTIFICHE E POSTE ITALIANE: COMPETENZE, RESPONSABILITÀ: CASI PRATICI”
    (E’ stata INVITATA A PARTECIPARE: Maria Luisa Roggeri – Coord. Poste Italiane R.A.M. Bergamo – Mantova

    ore 18.15 - Domande e quesiti dei Partecipanti sui temi dell’incontro Formativo

    ore 18.30 - brevi Interventi dei Relatori sul progetto di legge n. 749/2008 del Senato della Repubblica “Delega al Governo per la istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di Ufficiale Giudiziario” e sul tema: “UFFICIALE GIUDIZIARIO LIBERO PROFESSIONISTA: È QUESTO IL FUTURO?”

    Sono stati altresì Invitati a partecipare, per brevi Interventi sul progetto di legge n. 749/2008:
    - Sen. Avv. Filippo Berselli, Presidente della Commissione Giustizia al Senato, promotore e primo firmatario progetto di legge n. 749/2008 liberalizzazione professione Ufficiale Giudiziario
    - Sen. Maria Alessandra Gallone, Membro Commissione Giustizia al Senato
    - Sen. Avv. Alberto Balboni, Membro della Commissione Giustizia al Senato, co-firmatario del progetto di legge n. 749/2008 liberalizzazione professione Ufficiale Giudiziario
    - Sen. Avv. Domenico Benedetti Valentini – Relatore della Commissione Giustizia al Senato, progetto di legge n. 749/2008 liberalizzazione professione Ufficiale Giudiziario

    ore 19.00 - chiusura dei lavori

     

     

     

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    martedì 2 febbraio 2010

    PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI E SANZIONI: PUNTO DELLA SITUAZIONE - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

    Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Iusreporter.it - Documenti

    PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI E SANZIONI: PUNTO DELLA SITUAZIONE

    A seguito di numerosi quesiti pervenuti da centinaia di utenti appartenenti al gruppo di facebook "SOS FISCO" e/o alla newsletter del sito internet MicrosoftPMI (sezione Impresa & Diritto) occorre fare un breve riepilogo in merito ai termini di prescrizione dei crediti tributari e non solo.

    Per costante e autorevole giurisprudenza, i crediti tributari - tranne nei casi di espresse deroghe previste dalla legge - si prescrivono in dieci anni (si veda sent. Cass. n. 2941/2007; n. 18432/2005).

    Differente, invece, il termine per la riscossione della sanzione irrogata che si prescrive in cinque anni (si veda art. 20 Dlgs n.472/1997).

    Ancora, diversa - e per certi versi più problematica - è la prescrizione degli interessi per ritardata riscossione, a volte stabilita in dieci anni (soprattutto per quanto riguarda gli interessi sull'Iva, si veda sent. Cass. n. 2331/2005) altre volte in cinque anni (sent. Cass. n.3717/1984).

    Quest'ultima posizione (5 anni) sarebbe quella prevalente poiché si sostiene l'autonomia degli interessi rispetto al tributo.

    Medesimi termini sono previsti anche per gli interessi calcolati dall'esattore dal momento della scadenza delle cartelle esattoriali fino al momento dell'adempimento (si veda art. 30 DPR n.602/73).

    IMPORTANTE: alcuni utenti denunciano l'applicazione, da parte del Concessionario della riscossione, degli interessi anche sulle sanzioni.

    Ebbene, in merito occorre chiarire che l'art. 2 del Dlgs 472/97 stabilisce espressamente che "la somma erogata a titolo di sanzione non produce interessi"...

    PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI E SANZIONI: PUNTO DELLA SITUAZIONE – Leggi su Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

     

     

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    Privacy e diritto all'oblio - IRblog

    Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com)IR segnala
    Garante Privacy, provvedimento 24 dicembre 2009 – “PRIVACY E DIRITTO ALL’OBLIO” – Sabrina PERON


    << Nel caso recentemente deciso dal Garante per la privacy, veniva invocato il c.d. diritto all’oblio affinché nei confronti di notizie ed immagini reperibili nella rete web ed attinenti a vicende sentimentali risalenti nel tempo (e non più attuali), venissero adottate misure atte ad impedirne l’accessibilità tramite i comuni motori di ricerca... >>

    Leggi su www.personaedanno.it
    Garante Privacy, provvedimento 24 dicembre 2009 – “PRIVACY E DIRITTO ALL’OBLIO” – Sabrina PERON



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    La mediazione civile e commerciale in Europa: la direttiva 2008/52/CE - IRblog

    Europa (Copyright immagine svilen001) Modi alternativi di risoluzione delle controversie: la mediazione

    Questa direttiva facilita il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.

    Atto

    Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.


    Sintesi

    Con questa direttiva la Commissione promuove il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione consensuale delle controversie in materia civile e commerciale.

    La direttiva si applica alle controversie transfrontaliere ma non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Essa non si applica alla Danimarca.

    Dopo aver definito i termini "mediazione" e "mediatore", la direttiva prevede che gli Stati membri consentano ai tribunali di suggerire alle parti di ricorrere alla mediazione, senza tuttavia obbligarle a tale scelta. La mediazione, d'altronde, non è considerata un'alternativa ai procedimenti giudiziari, bensì uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibili in una società moderna...

    Leggi al link: Modi alternativi di risoluzione delle controversie: la mediazione

     


    La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

     

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