lunedì 22 marzo 2010

Il regolamento Consob n. 17130 del 2010 e l’attivita’ dei consulenti finanziari - Iusreporter.it - biblioteca e formazione giuridica

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Il regolamento Consob n. 17130 del 2010 e l'attività dei consulenti finanziari

di Valerio Sangiovanni

La recente delibera Consob n. 17130/2010 ha dato attuazione agli artt. 18-bis e 18-ter T.u.f. in materia di consulenti finanziari. In questo articolo si intende illustrare il contenuto di tale regolamento, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che regolano l'attività dei consulenti finanziari.

1. Introduzione

Prevalentemente in attuazione del diritto comunitario, la disciplina italiana dell'intermediazione finanziaria ha conosciuto - negli ultimi anni - profondi cambiamenti. Uno dei tasselli più recenti di questa opera di normazione incessante è stata l'istituzione della figura dei consulenti finanziari...

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Privacy: no alla profilazione occulta - IRblog

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) No alla profilazione occulta
Per creare profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o utilizzare i loro dati personali a fini di marketing, le aziende devono chiedere uno specifico consenso.

E’ per questo motivo che il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ad una società che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas in alcune province del Nord Italia, l’ulteriore trattamento dei dati personali della clientela raccolti illecitamente.

In seguito all’attività ispettiva avviata dall’Autorità, è emerso infatti che la società sottoponeva alla clientela un modello di richiesta di consenso unico sia per la fornitura del servizio richiesto (consenso peraltro non necessario quando si tratta di obblighi contrattuali), sia in ordine a diversi scopi per i quali i dati venivano raccolti e utilizzati: analisi delle abitudini e scelte di consumo; invio ai clienti di informazioni commerciali; ricerche di mercato (realizzate anche con la collaborazione di terzi attraverso lettere, telefono, e-mail); attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti e servizi.

La normativa sulla privacy stabilisce, invece, che la richiesta di consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei propri dati personali, manifestando un consenso specifico per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare.
L’Autorità ha dunque vietato l’ulteriore trattamento illecito dei dati, ferma restando la loro utilizzabilità per la fornitura dei servizi richiesti. Alla società, che ha provveduto tempestivamente, è stato inoltre imposto di riformulare il modello di informativa e di  trasmetterne esemplare al Garante.

 

Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 336 del 18 marzo 2010

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

GIUSTIZIA, OUA: PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE PREVISTE DAL GOVERNO - IRblog

Legge (Copyright immagine dynamix) GIUSTIZIA, OUA: PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE PREVISTE DAL GOVERNO

DE TILLA, OUA: “DA MODIFICARE L’OBBLIGATORIETÀ E L’ESCLUSIONE DEL RUOLO DEL DIFENSORE PERCHÈ ILLEGITTIMI E INCOSTITUZIONALI”

 

Il comunicato OUA:

L’assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua), ha approvato un documento di analisi sul decreto legislativo per la conciliazione finalizzata alla mediazione (di seguito). Pur confermando la condivisione di massima al d.lg governativo, il giudizio dell’Oua è negativo su alcuni aspetti, si denuncia, infatti, la presenza di profili di incostituzionalità in due punti del provvedimento: la non previsione dell’assistenza legale di un avvocato e l’obbligatorietà del ricorso alla conciliazione.

Maurizio de Tilla, presidente Oua, ha dichiarato: «L’impianto del decreto legislativo approvato dal Governo ha luci e ombre, ma gli avvocati devono essere pronti a confrontarsi con questo nuovo istituto, per questa ragione invitiamo tutti i consigli degli ordini a promuovere la creazione delle Camere di conciliazione in tempi rapidi in tutti i Tribunali. Non possiamo, però, esimerci dal chiedere al Governo la modifica di due punti del provvedimento: è gravissimo che si escluda la necessaria assistenza tecnica dell’avvocato ed è inaccettabile che si renda obbligatorio il ricorso alla mediaconciliazione. Due nodi con un evidente profilo di illegittimità e di incostituzionalità che espellono il ruolo del difensore e comprimono il diritto di difesa del cittadino».

Roma, 16 marzo 2010

 

 

DOCUMENTO OUA SUL DECRETO LEGISLATIVO DEL 5 MARZO 2010

In materia di mediazione finalizzata alla conciliazione

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, contesta il contenuto del D.Lvo così come emendato, in quanto lo stesso non ha tenuto in assoluto conto le proposte deliberate dall’Assemblea dell’OUA e fatte pervenire agli Organi Legislativi e numerose rappresentanze associative e istituzionali dell’Avvocatura.

Il disinteresse mostrato dal Governo in questa occasione, riguardo alle istanze propositive, rafforza il convincimento che attraverso questa normativa di “MEDIACONCILIAZIONE”, certamente un ibrido normativo e giuridico, si tenda a favorire determinate lobby (banche ed assicurazioni) che si erano già ampiamente avvantaggiate con il Decreto Bersani, ancora in vigore.

Infatti, l’Organismo Unitario aveva insistito sulla non obbligatorietà della conciliazione proprio per evitare che la stessa divenisse, così come sarà, un quarto grado di giudizio con tempi e costi che influiranno sulla società ed in particolare sul cittadino. A conforto di questa, non tesi ma certezza, vi è la previsione che per determinate materie il mediaconciliatore può nominare CTU.

Era stato deliberato che la conciliazione fosse affidata solo agli avvocati, quali specialisti/tecnici di materia giuridica, ma anche questo non è stato recepito neanche come esigenza; anzi, all’art. 11 punto 3) si dice: se il verbale è soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c., non basta l’autentica del mediaconciliatore, ma deve essere autenticata la firma dei partecipanti all’atto da un pubblico ufficiale.

 

Organismo Unitario Avvocatura Italiana

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

sabato 20 marzo 2010

Normattiva - IRlink

<< il portale della legge vigente



Normattiva è un nuovo servizio che lo Stato italiano fornisce ai cittadini. Si tratta di una banca dati, accessibile a tutti e consultabile gratuitamente, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale.







Normattiva è il frutto della collaborazione tra le principali istituzioni dello Stato, con il coordinamento del Ministro per la semplificazione normativa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati - in collaborazione con la Corte di Cassazione - curano gli adempimenti per la realizzazione del programma e lo sviluppo del sito. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne cura la gestione e provvede all'alimentazione della correlata Banca Dati.







Normattiva, infatti, è anche un sito in evoluzione. L'intero corpus della normativa statale verrà inserito gradualmente, secondo un programma già definito, e le funzionalità di ricerca verranno progressivamente... >>



Al link http://ping.fm/QM3Ge

La conciliazione: la nuova disciplina | Avvocato.it - IRlink

a cura dell’Avv. Luigi Modaffari.



1. Introduzione. 2. Ipotesi di mediazione/conciliazione già esistenti nel nostro ordinamento. 3. Requisiti richiesti dalla legge per poter svolgere l’attività di conciliatore. 4. Materie in cui sussiste l’obbligo della conciliazione. 5. Procedimento. 6. Efficacia esecutiva della conciliazione. 7. Regime delle spese processuali.



Al link http://tinyurl.com/yk7ywex

mercoledì 17 marzo 2010

Camera di Giustizia - Napoli - IRlink

<< L'Associazione non ha scopo di lucro - è apartitica ed apolitica.



L'Associazione ha lo scopo dì promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali-scientifiche al fine di contribuire alla difesa dei diritti dell'individuo.



Camera di Giustizia si occupa di VITTIME DI SENTENZE INGIUSTE di Tribunali Penali e Civili. >>



Al link http://tinyurl.com/yf9eoqz

martedì 16 marzo 2010

Conciliazione: dall’avvocatura impegno a governare la riforma ma con alcuni correttivi - Comunicati stampa | CNF (Consiglio Nazionale Forense) - IRblog

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il comunicato del CNF sul decreto legislativo 28/2010:

06/03/2010 - Oggi si è tenuta su iniziativa del Cnf la riunione, molto partecipata, con i presidenti dei Consigli dell’Ordine, Oua e le associazioni forensi. Sulla riforma della professione, l’avvocatura compatta ne chiede l’approvazione rapida.

Roma. L’avvocatura è pronta a raccogliere la sfida della mediazione/conciliazione ma non nasconde qualche perplessità e preoccupazione.
Il decreto delegato del governo è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (dlgs . 28/2010) e l’avvocatura riunita oggi a Roma per iniziativa del Consiglio nazionale forense si prepara già a partire.
La previsione della istituzione delle camere di conciliazione presso i Tribunali è considerata una vittoria dei professionisti legali, che si candidano a sviluppare il nuovo sistema di Adr. Una collaborazione istituzionale che rimane critica, però, sugli aspetti della obbligatorietà in alcune materie e sulla previsione che dal conciliatore possa comunque venire una proposta di conciliazione pur senza la richiesta delle parti. Si potrebbero adombrare anche profili di incostituzionalità per eccesso di delega e violazione dell’articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa)
“Gli organismi forensi sono gli unici ad avere sede presso i tribunali, dove si amministra la giustizia ordinaria”, ha specificato il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, aprendo i lavori. “Gli spazi che si possono aprire agli avvocati sono tanti. Il Consiglio nazionale forense ha già avviato le pratiche per la iscrizione negli elenchi degli enti formatori. Ci auguriamo che tutti gli Ordini lo facciano”.
Per Alpa, contribuire a fare decollare la riforma non vuol dire non monitorare l’effettiva attuazione, monitorare l’andamento e, eventualmente, suggerire gli opportuni correttivi.
“ Il Cnf si mette a disposizione degli Ordini per ogni necessità”. Nella riunione si è parlato anche diffusamente di riforma forense, dopo la decisione della conferenza dei capigruppo del Senato di calendarizzare in aula il testo il 18 marzo. La linea emersa nella riunione, tenendo conto dell’astensione già proclamata dall’Oua e dalle associazioni forensi, è stata quella di perorare con fermezza l’approvazione immediata del testo secondo i dieci principi approvati dall’avvocatura unita lo scorso 17 ottobre.­

 

Conciliazione: dall’avvocatura impegno a governare la riforma ma con alcuni correttivi - Comunicati stampa | CNF (Consiglio Nazionale Forense)

 

 

Il successivo comunicato del CNF del 12/03/2010:

12/03/2010 - Oggi a Roma, al V Congresso di aggiornamento forense organizzato dal Cnf, focus sulla legge di riforma del codice di procedura civile (legge 69/2009) e sul decreto delegato sulla mediazione (dlgs 28/2010). Anche se quest’ultimo testo andrà migliorato.

Roma . Avvocati a lezione di mediazione. Manca appena qualche giorno (il prossimo 20 marzo) all’entrata in vigore del decreto delegato n. 28/2010, che per la prima volta disciplina in via generale la mediazione alternativa al giudizio e i legali affilano le armi di conoscenza per prepararsi a una nuova sfida che attira ma allo stesso tempo preoccupa.
Nella partecipatissima sessione dedicata specificamente al tema Mediazione e Conciliazione del Congresso di aggiornamento forense, che si sta svolgendo a Roma presso il Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia e che vede la partecipazione di oltre 2700 avvocati, il decreto delegato è stato analizzato in tutti i suoi aspetti. E dalla platea è emersa la necessità di saperne di più. Su questo fronte il Consiglio nazionale forense è impegnato già da qualche mese, nella convinzione sottolinea Fabio Florio, coordinatore dell’apposita commissione “ che è fondamentale promuovere le nuove norme attraverso una capillare informazione sul territorio”.
Già il Cnf ha organizzato diverse riunioni sul tema con i presidenti dei Consigli dell’Ordine, organismi che di diritto potranno istituire camere di conciliazione presso i tribunali. Ma i progetti non si fermano qui: “Promuoveremo nel prossimo mese un regolamento di procedura comune; tramite la Scuola superiore dell’avvocatura organizzeremo corsi di formazione per i formatori; e tramite la Fondazione dell’avvocatura ci occuperemo i formare gli avvocati che vogliano impegnarsi come mediatori; lavoreremo alla costituzione di una rete degli organismi forensi”. Certo, qualche perplessità rimane: la previsione della conciliazione come condizione di procedibilità processuale in determinati ambiti di materie, per esempio, preoccupa per l’eventuale impatto dilatorio sui processi in corso; l’obbligatorietà dell’informativa scritta relativa alla possibilità di conciliare che grava sull’avvocato preoccupa nella misura in cui l’inadempienza può provocare l’annullamento del rapporto con il cliente. “D’altra parte, anche per gli avvocati i tempi di entrata in vigore sono molto ravvicinati”.
Giovanni Armone, dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha tra l’altro anticipato che entro l’estate arriveranno i decreti ministeriali che la definizione dell’ammontare e delle modalità di erogazione dell’indennità agli organismi di conciliazione; e quelli sui registri dei conciliatori e dei formatori (oggi si applicano i decreti previsti dalla riforma societaria). Via Arenula preme molto sulla riforma “Siamo convinti che la mediazione, che è il luogo ideale della trattativa individuale, apre spazi inaspettati e inesplorati per la tutela del contraente più debole”. Paolo Luiso, ordinario di procedura civile a Pisa, ha avvisato i legali del fatto che la chiave di volta di tutto il nuovo sistema risiede nella formazione dei mediatori. “La mediazione si basa sugli interessi che le parti considerano raggiungibili e non sulla distribuzione di torti e ragioni. Tutto dipenderà dalla capacità professionale del mediatore. Non è detto che tutti gli avvocati abbiamo questa attitudine ma è una occasione”. Concetto ribadito da Angelo Santi, avvocato. “Gli avvocati hanno sempre lavorato a soluzioni transattive; questo non deve preoccuparci. Ma dobbiamo sviluppare la capacità di capire quali interessi ci sono dietro la controversia”. E nel pomeriggio, gli avvocati hanno potuto prendere contezza diretta di come si svolge una mediazione con una simulazione.
Nelle altre sessioni odierne si è parlato anche di processo civile. La riforma della legge 69 è ormai in vigore ma su alcuni aspetti i legali sono scettici. Giorgio Costantino, ordinario a Roma tre, ha rilevato come non siano state previste misure organizzative adeguate; Remo Caponi, ordinario a Firenze, ha analizzato una delle misure più innovative della legge 69, cioè il processo sommario di cognizione, oggetto di più di un dubbio. “La caratteristica del procedimento sommario è di essere un involucro legislativo destinato a modellarsi sulle concrete condizioni degli uffici giudiziari e ad essere un modello ricettivo delle buone prassi, concordate tra avvocatura e magistratura. A cagione dei numeri e delle condizioni difficili potrà fallire in molti uffici giudiziari; ma forse non in tutti”, ha auspicato.
Informatica. Oggi si sono accesi i riflettori anche sulle novità in materia informatica. Sono stati presentati i progetti promossi dal Cnf, come il comunitario PenalNet per una piattaforma digitale per lo scambio in sicurezza delle informazioni tra penalisti Ue e il progetto Basket, finanziato dalla Fondazione Cnf per l’innovazione forense (FIIF), per il ritiro on line degli atti processuali. Analisi anche delle norme sulla Poste elettronica certificata, ancora in verità alla ricerca di maggiore chiarezza. Revisione dei dogmi. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, a chiusura della giornata dei lavori, ha affidato alla platea degli avvocati una riflessione ripercorrendo l’esperienza della Scuola genovese negli anni ’70-’80 che tante innovazione metodologiche in diritto civile ha consegnato alla cultura giuridica italiana: interesse diffusi, danno biologico, tutela del contraente debole, tutela dei consumatori. Categorie oggi assodate che iniziarono ad affiorare nella riflessione giuridica allora. Lavori di domani. Riforma professionale forense e riforme della giustizia: domani si terrà una tavola rotonda con i rappresentanti di maggioranza e opposizione per verificare il prossimo futuro parlamentare della riforma dell’avvocatura, all’esame dell’aula del senato dal 18 marzo. Anche la giornata di domani sarà visionabile in streaming, dal sito www.consiglionazionaleforense.it

CNF 

 

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

AGCOM: IL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA INDAGINE CONOSCITIVA - IRblog

Diritto e Internet (Copyright immagine clix)IL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA
INDAGINE CONOSCITIVA

INTRODUZIONE
1. IL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
1.1. Il diritto d’autore e la tecnologia digitale
1.1.1. L’evoluzione tecnologica, gli interessi in gioco e le norme costituzionali
1.1.2. I limiti costituzionali del diritto d’autore: il rilievo centrale della libertà di espressione
1.1.3. Il diritto d’autore applicato alle reti di comunicazione elettronica nella UE: il diritto di accesso ad
Internet
1.2. L’Autorità e la SIAE
1.2.1. La SIAE e le competenze ad essa attribuite
1.2.2. Le competenze dell’Autorità in tema di diritto d’autore
1.2.3. La legge 248 del 18 agosto 2000 e il coordinamento tra Autorità e SIAE
1.2.4. La fase repressiva della violazione del diritto d’autore: quale potere sanzionatorio in capo all’Autorità?
Approfondimento: Le responsabilità nella filiera Internet
2. GLI ASPETTI TECNICI DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE
2.1. Descrizione tecnica delle violazioni in rete
2.2. Misure tecniche e strumenti di contrasto della pirateria
3. L’IMPATTO ECONOMICO DELLA PIRATERIA
3.1. L’impatto economico della pirateria audiovisiva in Italia
3.1.1. La complessità nella definizione e misurazione della pirateria
3.1.2. Gli studi dell’industria
3.1.3. Le fonti “Istituzionali”
3.1.4. I risultati della letteratura
4. BENCHMARKING E DIBATTITO INTERNAZIONALE
4.1. Un confronto tra le normative a tutela del diritto d’autore
4.2. Il ruolo degli ISP nelle legislazioni nazionali
4.3. La tutela del diritto d’autore in Francia
4.4. La tutela del diritto d’autore in Gran Bretagna
4.5. La tutela del diritto d’autore in Spagna
4.6. Il Dibattito in corso sul diritto d’autore negli USA
5. POSSIBILI AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO D‘AUTORE DA PARTE DELL’AUTORITÀ
5.1. Le misure da parte dell’Autorità per prevenire la pirateria
5.1.1. Obblighi sui fornitori di accesso ad Internet
5.1.2. Ulteriori misure di prevenzione e accertamento delle violazioni del diritto d’autore su reti di
comunicazioni elettroniche
5.2. La revisione del rapporto tra l’Autorità e la SIAE

Leggi su
| AGCOM | Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni



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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

lunedì 15 marzo 2010

Ministero della Giustizia. La testimonianza scritta - IRlink

<< Nel processo civile il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può autorizzare l’acquisizione della prova testimoniale scritta.

Il testimone scriverà le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato, su un modulo apposito, conforme al modello approvato con decreto 17 febbraio 2010 del Ministro della giustizia, seguendo le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello.

L'acquisizione della testimonianza scritta è utilizzabile anche nell’ipotesi di assunzione di prova delegata, prevista dall’articolo 203 del codice di procedura civile.

Il testimone apporrà la propria firma al termine di ogni risposta e su ciascun foglio del modulo. La sottoscrizione dovrà essere autenticata da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario ed il modulo sarà infine spedito o depositato in cancelleria... >>



Al link http://tinyurl.com/ygojchq

giovedì 11 marzo 2010

Google e il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali siglano un accordo per la digitalizzazione delle opere delle biblioteche italiane - IRblog

Diritto e Internet (Copyright immagine clix)Google e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali siglano un accordo per la digitalizzazione delle opere delle biblioteche italiane

Il comunicato:
Roma, 10 marzo 2010 - Google e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno annunciato oggi una collaborazione che consentirà a chiunque nel mondo di accedere a fino a un milione di libri non coperti da copyright conservati nelle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Per la prima volta, alcune delle inestimabili opere appartenenti a queste biblioteche saranno rese accessibili a chiunque in formato digitale attraverso Internet. Questa è inoltre la prima collaborazione in assoluto tra un Ministero della Cultura e Google per Google Books: una partnership che negli auspici di Google offrirà un importante contributo alla conservazione e alla divulgazione di importanti opere del patrimonio culturale italiano.
Negli scaffali di queste biblioteche sono conservate alcune delle raccolte di opere dei più grandi intellettuali, scrittori, scienziati e pensatori italiani. Una volta digitalizzate, le opere di Dante, Petrarca, Leopardi e Manzoni saranno a portata di clic per chiunque nel mondo, da Genova a Nairobi.
Google fornirà inoltre alle due biblioteche le copie digitali di ciascun libro parte del progetto, così che possano a loro volta renderli disponibili anche su piattaforme diverse da Google Books, quali, ad esempio, quella del progetto Europeana.
L’accordo tra MiBAC e Google prevede la digitalizzazione e messa in rete di circa un milione di volumi, 285 mila dei quali sono stati già metadatati e catalogati dal Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). Nei prossimi due anni si completerà la catalogazione dei volumi scelti, che saranno digitalizzati da Google e successivamente messi online.. Il costo della digitalizzazione invece sarà a carico di Google, che si occuperà anche di allestire uno scanning center in Italia.

Tra le opere rare e rilevanti che la Biblioteca Nazionale di Firenze includerà nel progetto vi sono:
• Rare opere scientifiche del XVIII Secolo e dell’Illuminismo;
• Opere letterarie del XIX Secolo che hanno creato il clima culturale che ha portato all’unità d’Italia;
• Opere illustrate e litografie di ogni epoca.

La Biblioteca Nazionale di Roma includerà nel progetto di digitalizzazione tra le altre:
• Rare prime edizioni di opere del XIX Secolo;
• Opere di Giambattista Vico, Keplero e Galileo Galilei;
• Erbari e Farmacopee del XIX Secolo.

Le opere delle biblioteche italiane andranno ad arricchire la raccolta di libri in molteplici lingue di Google Books, rendendo il patrimonio culturale nazionale di semplicissimo accesso da ogni parte del mondo. Ne beneficeranno tutti gli italiani e chiunque ami la nostra cultura.

MiBAC / Google: Conferenza Stampa di presentazione di uno storico accordo


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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Iscrizione ipotecaria di Equitalia: sotto gli 8.000 euro e’ illegittima - IRblog

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Iscrizione ipotecaria di Equitalia: sotto gli 8.000 euro è illegittima.

Le iscrizioni ipotecarie di Equitalia sono nulle quando il valore del debito è inferiore a 8.000 euro (Sentenza della Corte Costituzionale n. 4077, 22 febbraio 2010).

Secondo i giudici, l'iscrizione ipotecaria “rappresenta un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare e, quindi, segue le relative regole operative”.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 602/1973, l'agente della riscossione può iniziare l'espropriazione immobiliare solo nel caso in cui l'importo del credito sia superiore a 8.000 euro.

Ciò d’altronde era già emerso in numerose sentenze delle Commissioni Tributarie in tutta Italia (si veda sent. della Commissione Tributaria Prov. di Milano nr.137/03/09, visibile sul sito www.studiolegalesances.it - sez. Documenti).

 

Avv. Matteo Sances

Per maggiori info e articoli in materia si consiglia di visitare il sito www.studiolegalesances.it e/o iscriversi al gruppo di Facebook “SOS FISCO”.

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

mercoledì 10 marzo 2010

tutori.it - IRlink

Progetto informativo a cura della Associazione tutori volontari, per la difesa dei diritti delle persone incapaci di autodifendersi e, in particolar modo, per la tutela delle persone interdette.



Al link http://www.tutori.it/

Guida agli istituti giuridici di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (tutori.it) - IRlink

TUTELA - CURATELA - AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO



"Guida agli istituti giuridici di protezione

delle persone prive in tutto o in parte di autonomia"



A cura dell’Associazione tutori volontari.

con il sostegno economico della Provincia di Torino

e con il contributo scientifico della Fondazione Promozione sociale



Al link http://tinyurl.com/yakzzma

martedì 9 marzo 2010

ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 2010 CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE – Milano - IRblog

Iusreporter.it segnala:

ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 2010
CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE

DATE, ORARIO E LUOGO DEL CORSO (10 LEZIONI)
29 SETTEMBRE; 6, 13, 20 E 27 OTTOBRE; 3, 10, 17 E 24 NOVEMBRE; 1° DICEMBRE 2010
Ogni mercoledì sera dalle 19.30 alle 21.00
PRESSO HOTEL DOMENICHINO, VIA DOMENICHINO 41, 20149 MILANO, MM AMENDOLA FIERA

Per ulteriori informazioni e iscrizioni
INVIARE MAIL a valerio.sangiovanni@libero.it
oppure telefonare al 349 / 64 65 142

PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE
ATTO GIUDIZIARIO DI CIVILE
PARERE MOTIVATO DI DIRITTO PENALE

DOCENTE
Avv. Valerio Sangiovanni
(avvocato in due giurisdizioni e autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche)

ATTENZIONE
• Il corso di preparazione ha carattere pratico. Tramite esercitazioni in classe si apprenderà il metodo per scrivere
bene pareri e atti. Si affronteranno insieme casi realmente dati agli esami di avvocato negli ultimi anni. I casi da
risolvere verranno forniti dal docente all’inizio di ogni lezione. È obbligatorio portare sempre al corso una
raccolta di leggi aggiornata.
• Sarà ammesso un numero massimo di 50 partecipanti. Verrà chiesta l’assegnazione di n. 15 crediti formativi
per la formazione professionale degli avvocati.
• Costo del corso: 250 euro + IVA.

 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione civile e commerciale: si parte! Pubblicato in GU il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Diritto e Internet (Copyright immagine khz)

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

   

GU n. 53 del 5-3-2010 

   

Leggi il testo del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale:

La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Biotecnologie tra sviluppo, Bioetica e Diritto – Roma, 18/03/2010 - IRblog

Iusreporter.it segnala:

Biotecnologie tra sviluppo, Bioetica e Diritto

Cibo di Frankenstein o speranza alimentare e medica?

Università Europea di Roma
Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane 
- Ambito Giuridico
Giovedì 18 marzo 2010
Ore: 15.00 - 18.00

Indirizzi di saluto:

  • P. Paolo Scarafoni L.C.
    Magnifico Rettore dell’Università Europea di Roma
  • Mons. Lorenzo Leuzzi
    Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Universitaria, Vicariato di Roma
  • Alberto Maria Gambino
    Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca dell’Università Europea di Roma


Relazioni di
:

  • Francesco Sala
    Biotecnologie Vegetali: Lo stato della ricerca e delle applicazioni nel mondo
    Ordinario di Botanica e Direttore dell’Orto Botanico presso l’Università degli studi di Milano
  • Giuliano D’Agnolo
    Biotecnologie per migliorare la salute e i medicinali
    Direttore del Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità
    Vice-presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita
  • Giuseppe Bertoni
    Transgenici. Pro o contro natura?
    Ordinario di Zootecnica Speciale e Direttore dell’Istituto di Zootecnia presso l’Università Cattolica di Piacenza
  • P. Gonzalo Miranda, L.C.
    Organismi Geneticamente Modificati e Bioetica
    Ordinario di Bioetica presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
  • Andrea Stazi
    Disciplina europea delle varietà vegetali e OGM
    Docente di Diritto Privato Comparato presso l’Università Europea di Roma
  • Silvano Della Libera
    Mais OGM: in Italia, si potrà coltivare?Vicepresidente di Futuragra

Modera:

  • Antonio Gaspari
    Coordinatore scientifico del Master in Scienze Ambientali dell’Università Europea di Roma

La partecipazione al Seminario è gratuita.

Maggiori info 

 

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

venerdì 5 marzo 2010

Dirittomoderno - IRlink

Dirittomoderno



Per orientarsi nel cambiamento



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mercoledì 3 marzo 2010

Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy. Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail - IRblog

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy
Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail

vademecum informativo (.pdf)


Il comunicato del Garante privacy del 24/02/2010:

 

<< Si avvicinano le elezioni regionali e amministrative e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento (G.U. del 22 febbraio, n.43) che conferma le regole già previste dal provvedimento generale del 2005. Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, l'Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).

I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.


Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 maggio 2010 >>.




www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

martedì 2 marzo 2010

Wikilegal - IRlink

<< Il Portale Wikilegal™ offre la libera consultazione, condivisione e discussione di modelli di documenti di carattere legale, quali Contratti, Verbali, Istanze, Ricorsi, etc.. Wikilegal™ parte da una logica già presente sul mercato del web, quella appartenente a Wikipedia; ciò che ne determina la differenziazione è la peculiarità di rendersi settoriale, dotandosi di contenuti specifici ed indirizzandosi in prevalenza ad un target mirato di professionisti del diritto, ancorché sia fruibile da un utenza più ampia, semplicemente interessata ad avere informazioni di carattere legale.

La partecipazione al progetto WikiLegal™ offre l’opportunità di esprimere il proprio sapere, creare conoscenza e connessioni nuove, sviluppare percorsi che possono portare ad un maggior livello di efficienza e comprensione verso pratiche sempre più complesse.

Indirettamente Il portale mette in moto un meccanismo che porta a scoprire nuove professionalità, in grado anche di risolvere complesse... >>

Al lin http://ping.fm/DZAWl

lunedì 1 marzo 2010

"ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO" - Riccardo CRISTOFARI (personaedanno.it) - IRlink

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

SOMMARIO: 1. Descrizione del fenomeno. — 2. L’eccezione di inadempimento come eccezione sostanziale. — 2.1. L’exceptio stragiudiziale. — 2.1.1. La posizione della giurisprudenza. — 2.2. La questione della rilevabilità ex officio della proposizione stragiudiziale dell’eccezione di inadempimento. — 3. Descrizione dei presupposti e delle condizioni su cui il rimedio si fonda. — 4. La corrispettività e l’interdipendenza tra le prestazioni: rinvio. — 5. L’inadempimento. L’inesatto adempimento. — 5.1. L’inesatto adempimento nella giurisprudenza di legittimità e … — 5.2. … nella giurisprudenza di merito. — 5.3. Impossibilità sopravvenuta non imputabile e mancato adempimento. — 5.3.1. L’impossibilità soltanto temporanea (art. 1256, 2° co. c.c.). — 5.4. Il mancato adempimento inteso quale inesecuzione non imputabile della prestazione. — 6. La mancanza dell’offerta. — 7. L’ordine cronologico delle prestazioni. Le ipotesi in cui l’esistenza di termini...

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