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COMPETENZA GIURISDIZIONALE E
RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI
Capitolo 1
VOLONTARIA
GIURISDIZIONE E
1.1. La volontaria
giurisdizione: il problema della sua natura giuridica.
1.2. Segue:
caratteri fondamentali dei procedimenti volontari.
Capitolo 2
LA DISCIPLINA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
IN MATERIA DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE:
L'ART. 9 DELLA
LEGGE 31 MAGGIO 1995 NUM. 218
2.2. Segue: a)
teoria fondata sull'impiego esclusivo dell'art. 4 cod. proc. civ.
2.3. Segue: b)
teoria che ammetteva l'impiego anche delle norme sulla competenza territoriale.
2.4. Segue: c)
teoria che richiedeva la necessaria coincidenza tra forum e ius.
2.5. La disciplina dettata dall'art. 9 della legge di riforma.
2.6. Segue: l'ambito
di applicazione proprio dell'art. 9.
2.9. Segue: i
criteri diretti: cittadinanza e residenza.
LA DISCIPLINA
DEL RICONOSCIMENTO DI
DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE:
3.1. La nozione di atto straniero di volontaria giurisdizione e la sua qualificazione
3.4. La disciplina
dettata dall'art. 66 della legge 31 maggio 1995 num. 218.
3.5. Segue: il
campo di applicazione dell'art. 66.
3.7. Segue: il
principio della competenza internazionale del giudice straniero.
3.8. Segue:
il limite dell'ordine pubblico.
3.9. Segue: il
rispetto dei diritti essenziali della difesa.
competenza giurisdizionale e
riconoscimento di provvedimenti stranieri
Capitolo 1
VOLONTARIA
GIURISDIZIONE E
DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE
1.1. La volontaria
giurisdizione: il problema della sua natura giuridica.
1.2. Segue:
caratteri fondamentali dei procedimenti volontari.
La materia della volontaria giurisdizione non è di
facile collocazione. Essa oscilla tra il diritto pubblico e il diritto privato,
tra giurisdizione e amministrazione, tra diritto sostanziale e diritto
processuale.[1]
In via
preliminare rispetto allo studio delle norme che la legge di riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale - legge 31
maggio 1995 num. 218 - dedica alla volontaria giurisdizione, è importante
cercare di individuare la natura ed i caratteri fondamentali della attività in
discorso in relazione al nostro ordinamento giuridico.
Questo per
due motivi fondamentali. In primo luogo, ciò consentirà di stabilire quando si
è in presenza di un procedimento avente natura volontaria, e, di conseguenza, quando
andrà applicata l'apposita norma configurata dalla legge di riforma allo scopo
di determinare la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice
italiano in questa materia (art. 9). In secondo luogo, si potrà in questo modo
stabilire anche quando ci si trova di fronte ad un provvedimento straniero di
volontaria giurisdizione e, quindi, quando andrà applicata l'apposita
disciplina prevista per regolarne il riconoscimento (art. 66, ma anche l'art.
67 per ciò che concerne l'attuazione e la contestazione del riconoscimento del
provvedimento); considerato che, come si vedrà meglio in seguito, la
qualificazione dell'atto straniero i cui effetti vogliono essere fatti valere
in Italia va effettuata ex lege fori.
Volendo
dunque tentare di individuare la natura ed i caratteri fondamentali della
materia in esame, va innanzitutto rilevato che, nel contesto della attività
giurisdizionale al quale, come si vedrà, almeno formalmente appartiene, la
caratteristica peculiare della volontaria giurisdizione risulta essere
costituita dalla normale assenza di contestazione tra le parti
interessate (jurisdictio inter volentes): o perché la parte interessata
è una soltanto o perché il giudizio si svolge sulla base di un accordo tra i
diversi interessati.[2] Essa configura quindi un rapporto giuridico
processuale imperfetto in cui, non potendosi identificare un attore e un
convenuto, viene meno la trilateralità del rapporto stesso; ciò contrappone
nettamente la giurisdizione volontaria alla giurisdizione c.d. contenziosa in
cui, al contrario, tale trilateralità è la regola.[3]
La teoria
classica, di conseguenza, definisce la volontaria giurisdizione come attività
di «amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi
giurisdizionali».[4] Tale attività ha una funzione diversa da quella della
tutela giurisdizionale propriamente intesa, che la rende più prossima alla
attività amministrativa. Mentre L'attività giurisdizionale ha infatti lo scopo
di dichiarare ed attuare rapporti giuridici già esistenti, la giurisdizione
volontaria ha costantemente lo scopo di completare e di svolgere rapporti
giuridici imperfetti o di costituire rapporti giuridici nuovi. Con l'esercizio
di tale attività non si tende alla attuazione di un diritto, ma
all'integrazione o alla realizzazione della (o alla rimozione di uno ostacolo
alla) fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (è il caso
ad esempio della separazione consensuale dei coniugi, che deve essere omologata
dal tribunale ai termini dell'art. 711, comma 4 cod. proc. civ.), o di un
determinato potere (è il caso dell'autorizzazione proveniente dal giudice
tutelare, richiesta ai termini dell'art. 320, comma 3 cod. civ. per
l'alienazione di beni appartenenti al minore), o della vicenda costitutiva,
modificativa od estintiva di una persona giuridica (ad esempio l'art. 2330,
comma 3 cod. civ., sull'iscrizione della società per azioni nel registro delle
imprese) o di altre simili situazioni; d'altra parte, a differenza
dell'attività amministrativa, la giurisdizione volontaria non tutela interessi
immediati delle Amministrazioni pubbliche, ma interessi facenti capo a privati,
che solo mediatamente interessano lo Stato e le altre Amministrazioni.[5]
Si tratta
di una attività di tipo costitutivo, in quanto diretta alla realizzazione di
modificazioni giuridiche, che si distingue però dalla giurisdizione di
cognizione costitutiva (necessaria). Mentre quest'ultima mira infatti ad
attuare diritti alla modificazione giuridica (effetto costitutivo indiretto),
la giurisdizione volontaria semplicemente attua tale modificazione (effetto
costitutivo diretto) e ad essa o non corrispondono diritti, bensì
situazioni giuridiche di minor livello quali generiche aspettative -
strutturalmente più prossime agli interessi legittimi o agli interessi semplici
- o viceversa, quando cioè alla modificazione giuridica corrisponde un diritto,
l'esercizio della attività avviene al di fuori di ogni contrasto su di esso.[6]
La
giurisdizione volontaria presenta dunque caratteristiche strutturali che la
pongono in una zona dai confini sfumati, a cavallo tra attività giurisdizionale
e attività amministrativa. Un dato formale la rende assimilabile alla prima: è una
attività svolta da organi giurisdizionali, assistita dalla garanzia dell'imparzialità
propria di questi organi; un dato sostanziale la avvicina al secondo tipo di
attività: il procedimento volontario si conclude con un provvedimento sempre
revocabile e modificabile, inidoneo quindi a dar luogo alla cosa giudicata.[7]
Nei
procedimenti di volontaria giurisdizione (perlomeno nella maggior parte) sono
in definitiva assenti i c.d. naturalia processus: domanda di un soggetto
contro un altro, contraddittorio, sentenza; addirittura manca la presenza di
due parti. Con essi il giudice è chiamato ad esercitare, tramite provvedimenti
di autorizzazione o di omologazione, un controllo preventivo o successivo, di
legittimità o di merito, su determinati atti giuridici privati, ad istanza del
soggetto interessato o del suo legale rappresentante.[8]
Alla
natura sostanzialmente amministrativa degli atti di volontaria giurisdizione
corrisponde la non necessaria connessione di questo tipo di attività con
l'esercizio della giurisdizione ordinaria; nonostante ciò il nostro legislatore
ha preferito devolvere tale attività a quest'ultima, piuttosto che ad organi
non giurisdizionali (quali, ad esempio, uffici delle pubbliche amministrazioni
o pubblici ufficiali delle professioni privatistiche, come i notai). Le ragioni
di questa scelta sono di ordine storico e pratico: i procedimenti di volontaria
giurisdizione coinvolgono, seppure in via mediata, interessi pubblici
qualificati ed esigono perciò quelle garanzie di forma, di procedimento, di
indipendenza e di imparzialità che solo un procedimento giurisdizionale può
offrire.[9]
La categoria della «giurisdizione volontaria» è
contraddistinta da una accentuata eterogeneità dei contenuti, che rende difficoltoso
stabilire una netta linea di confine tra la materia in esame e la giurisdizione
contenziosa. È questo il motivo che ha spinto il legislatore del 1942 a
sottrarsi al compito di disciplinare in maniera autonoma ed organica questa
tipologia di procedimenti, inducendolo anzi ad evitare fin dove possibile di
utilizzare la locuzione stessa.
Nel codice
di procedura civile, anteriormente alla legge num. 218 del 1995, l'espressione
«giurisdizione volontaria» veniva infatti espressamente utilizzata solamente
dall'art. 801 (relativo appunto alla delibazione dei provvedimenti stranieri
rientranti in questa materia). Uso reso inevitabile dal fatto che in questo
caso non era più possibile sfuggirgli utilizzando altri criteri di
identificazione per i provvedimenti non contenziosi, complessivamente
considerati, dei giudici stranieri, data la diversa configurazione che tali
provvedimenti presentano nei vari ordinamenti, in particolare con riguardo alla
procedura di emanazione.[10]
Al
contrario, per i provvedimenti interni, è stato possibile sfuggire la questione
riferendosi genericamente ai procedimenti in camera di consiglio.[11] Il rapporto tra quest'ultima categoria di
procedimenti e i procedimenti di volontaria giurisdizione non è però del tutto
chiaro: non tutti i procedimenti in camera di consiglio riflettono infatti
affari di volontaria giurisdizione e, d'altra parte, non tutti gli affari di
volontaria giurisdizione si svolgono secondo il rito camerale.[12] A titolo di esempio, si possono nominare quei procedimenti
formalmente contenziosi (poiché presentanti le caratteristiche strutturali di
questi ultimi) ma volontari nella sostanza, quali i procedimenti di
interdizione e inabilitazione.[13]
Si può
affermare comunque che, in linea generale, i procedimenti di volontaria
giurisdizione che si svolgono nelle forme del rito camerale costituiscono
l'archetipo del processo volontario, pur senza esaurirlo.[14] Le «disposizioni comuni» previste dal codice di rito
(eventualmente integrate dalle norme dettate specificamente per i singoli
procedimenti) si presentano quindi come un nucleo di disciplina applicabile a
tutti quei procedimenti che, da un lato si svolgono davanti organi
giurisdizionali ed operano in senso genericamente costitutivo, e dall'altro
presentano le caratteristiche strutturali della revocabilità e della
modificabilità, o comunque della non idoneità a dar luogo alla cosa giudicata.[15]
Le
caratteristiche fondamentali dei procedimenti camerali rispecchiano le
peculiarità della giurisdizione volontaria e ne avallano la natura
sostanzialmente amministrativa. Esse possono essere riassunte come segue.[16]
A) La
competenza territoriale è inderogabile (art. 28 cod. proc. civ.), e spesso
addirittura funzionale: l'esercizio della funzione nella giurisdizione volontaria
è spesso talmente legato al territorio da rendere inconcepibile la competenza
di altro giudice.[17] I singoli criteri di competenza si ricavano dalle
indicazioni che emergono dalla disciplina specifica dei singoli procedimenti.
B) L'atto
introduttivo, difettando per definizione la presenza di due parti contrapposte,
ha la forma del ricorso, inoltrato direttamente al giudice per il
tramite della cancelleria.
C) Il
giudice svolge, se lo ritiene opportuno, una vera e propria (sommaria) istruzione
probatoria: egli infatti «può assumere informazioni».[18] La formula utilizzata evidenzia l'ampiezza della
discrezionalità dei poteri del giudice e conferisce ai procedimenti in discorso
alcune caratteristiche proprie del sistema inquisitorio. La finalità propria
della volontaria giurisdizione di assicurare un ordinato svolgimento delle
relazioni tra privati impone infatti di non arrestarsi alle allegazioni degli
interessati, ma di controllarne l'attendibilità attraverso opportune indagini;
a ciò è connessa la funzionalità della competenza territoriale nella maggior
parte dei procedimenti di volontaria giurisdizione: le indagini del giudice non
possono essere utilmente esperite se non in certe località, vale a dire quei
luoghi in cui è possibile rintracciare gli estremi utili al giudizio.[19]
D) La
legge prevede, in certi procedimenti, la partecipazione del pubblico ministero.
E) Il
provvedimento finale ha la forma del decreto motivato, che normalmente
acquista efficacia solamente una volta trascorso il termine per l'impugnazione.
F) L'unico
mezzo di impugnazione ammesso è costituito dal reclamo al giudice
superiore, da proporsi entro termine perentorio; il decreto che chiude il
procedimento, nonostante la scadenza del termine rimane, come si è detto, sempre
revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso. Il
carattere discrezionale del provvedimento di volontaria giurisdizione è uno
degli elementi che consente di accostare tale atto a quello amministrativo: la
discrezionalità è infatti uno dei caratteri che normalmente si riscontrano in
quest'ultima categoria di atti.
Mentre non poche branche del diritto sono oggi
soggette a fenomeni di decodificazione, il diritto internazionale privato
conosce al contrario una tendenza codificatoria senza precedenti. Seguendo
l'esempio di numerosi ordinamenti europei, l'Italia, con la legge 31 maggio
1995 num. 218, ha introdotto nel proprio ordinamento una nuova e generale
regolamentazione della materia.[20]
In
considerazione dell'intensità e dell'importanza dei legami intercorrenti tra
aspetti sostanziali e profili processuali nel campo del diritto internazionale
privato, la riforma si è estesa al di là del diritto internazionale privato in
senso stretto, vale a dire la materia dei c.d. conflitti di leggi, per
disciplinare anche le questioni fondamentali del diritto processuale civile
internazionale. Essa pone infatti una serie di norme dirette a regolare sia
i limiti della giurisdizione italiana che il riconoscimento di
provvedimenti giudiziari stranieri.[21] Viene così modificato profondamente sia il precedente
sistema di diritto internazionale privato in senso stretto che quello di
diritto internazionale processuale, costituito quest'ultimo da una serie di
norme localizzate nel codice di procedura civile (artt. 796-805).
Le opzioni
di fondo della legge di riforma italiana che interessano la prima delle due
materie nelle quali tradizionalmente si è soliti suddividere il diritto
processuale civile internazionale, vale a dire la disciplina della competenza
giurisdizionale,[22] possono individuarsi innanzitutto nell'abbandono dei
principi di potenziale universalità ed esclusività della giurisdizione
italiana. L'ambito della giurisdizione italiana configurato dalle norme
contenute nel codice di procedura civile del 1942 era incentrato sull'idea-guida
che il processo italiano fosse (assieme all'arbitrato rituale) l'unico mezzo
rilevante di composizione delle controversie dal punto di vista
dell'ordinamento. Conseguenza di ciò era l'irrilevanza dei processi svolgentisi
all'estero e, più in generale, una scarsa fiducia nei confronti di essi.[23] La legge di riforma abbandona questa prospettiva
ammettendo, da un lato, la derogabilità della giurisdizione italiana (art. 4)
e, dall'altro, riconoscendo la rilevanza della litispendenza all'estero (art.
7).
In secondo
luogo il legislatore della riforma opera un adeguamento del diritto comune alla
normativa convenzionale. Il lavoro collettivo svolto in sede di progettazione
delle convenzioni internazionali multilaterali, specialmente in seno alla
Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ed in ambito comunitario,
ha contribuito infatti ad infondere alle convenzioni internazionali una
influenza, più incisiva rispetto al passato, sull'evoluzione del diritto
internazionale privato; influenza tale da permettere l'estensione, di fatto,
dei limiti di applicazione risultanti dal numero di ratifiche da esse ottenuto.[24] Da parte sua, la legge di riforma italiana sancisce,
in generale, che le disposizioni interne di diritto internazionale privato e
processuale «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia» (art. 2) e recepisce materialmente una serie di
regolamentazioni di origine convenzionale tramite incorporazione.[25]
Nel campo
del diritto processuale internazionale, e specificamente nella materia della
competenza giurisdizionale (e dell'esecuzione delle decisioni) particolare
importanza riveste la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che ha
organizzato a livello comunitario un sistema uniforme di competenze e di
circolazione di sentenze civili.[26]
Inoltre,
la legge di riforma offre una maggior articolazione e flessibilità dei criteri
di collegamento giurisdizionale. In accordo con la generale tendenza delle
legislazioni moderne, la legge italiana tenta di porre rimedio all'eccessiva
astrattezza e rigidità delle norme internazionalprivatistiche tradizionali
mediante la formulazione di norme provviste di un maggior grado di analiticità,
sia per quanto riguarda l'ampiezza delle categorie di fattispecie prese in
considerazione, sia per ciò che concerne il numero e l'articolazione dei
criteri di collegamento utilizzati, allo scopo di individuare un legame
realmente essenziale tra la natura di un problema ed il collegamento prescelto.[27] Alla determinazione dell'ambito della giurisdizione
italiana infatti, da un punto di vista quantitativo, sono dedicati gli artt. da
3 a 11 del titolo II della legge di riforma, ai quali vanno aggiunte le norme
speciali di giurisdizione inserite nel titolo III. La maggior flessibilità si manifesta nella previsione, per
determinate categorie di controversie, di una pluralità di criteri di
collegamento, così da permettere in astratto l'individuazione del giudice più
idoneo a risolverle.
Infine,
viene eliminato ogni riferimento alla cittadinanza del convenuto nei criteri
generali per determinare in positivo la giurisdizione italiana. Ciò persegue
due differenti obiettivi: per un verso si vuole avvicinare il sistema italiano
«ai più moderni orientamenti del diritto processuale civile internazionale, che
tendono a non considerare la cittadinanza come fondamento della giurisdizione»[28] e, per l'altro verso, si vuole soddisfare l'esigenza
di evitare le difficoltà interpretative cui il criterio della cittadinanza ha
dato luogo. Il legislatore si è apertamente ispirato alla Convenzione di
Bruxelles, in cui fra l'altro la soluzione si ricollega al principio di
eliminazione di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità. Ciò non
significa che il legislatore abbia voluto del tutto rinunciare all'adozione di
norme sulla competenza giurisdizionale basate sulla nazionalità delle parti:
abbastanza numerose sono infatti le eccezioni.[29]
Riguardo
invece ai principi di fondo della legge di riforma relativi alla materia del
riconoscimento di sentenze e di altri provvedimenti giudiziari stranieri,[30] va rilevato innanzitutto, che, in armonia col sistema
adottato da numerose convenzioni internazionali nella materia in questione (fra
cui, come ricordato, quella di Bruxelles), e con la riconosciuta rilevanza
della pendenza del procedimento all'estero, alla sentenza e agli altri
provvedimenti stranieri - in possesso dei requisiti richiesti dalla legge - è
riconosciuta, in linea di principio, efficacia automatica in Italia. Non si
rende perciò necessario alcun procedimento di tipo delibativo; d'altra parte,
permane la necessità di proporre ricorso alla Corte d'appello quando si voglia
procedere ad esecuzione forzata, nonché in caso di mancata ottemperanza o di
contestazione del riconoscimento del provvedimento.[31]
La
disciplina è costruita sul principio ispiratore secondo cui è richiesto il
passaggio attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana solo
quando le parti dissentano intorno all'efficacia in Italia dell'atto giudiziale
straniero; mentre, nel caso di efficacia riconosciuta anche spontaneamente
dalle parti, non vi è ragione di instaurare un apposito processo. Viene anche
in questo campo abbandonata la prospettiva del particolarismo statuale che
dominava nel sistema previgente; prospettiva che, considerando il processo
straniero come tale e in quanto tale fenomeno privo di rilevanza ai fini della
soluzione della controversia, comportava l'incapacità dello stesso di
concludersi con un atto che si ponesse come valutazione definitiva e di per sé
giuridicamente vincolante del conflitto di interessi e di pretese a base della
lite. La sentenza, e con essa gli altri provvedimenti stranieri, secondo
quest'angolo visuale, potevano spiegare i loro effetti in Italia solo come atti
ai quali ex post venivano ricollegate determinate conseguenze, previo
esame della sussistenza di certi requisiti; ma essi mai potevano spiegare
effetti in Italia come atti conclusivi di un fenomeno equiparabile al
procedimento di composizione della lite davanti al giudice italiano.
Risulta
quindi evidente l'intento del legislatore della riforma di favorire la
circolazione internazionale delle sentenze e degli altri provvedimenti,
mantenendo fermi gli elementi del sistema previgente che già tendevano al perseguimento
di questo obiettivo - tra i quali vi è, ad esempio, la mancanza di qualsiasi
controllo sul diritto applicato dal giudice straniero al merito della lite - ed
ulteriormente perfezionandoli.
In questo quadro si inseriscono le norme
che la legge 31 maggio 1995 num. 218 riserva alla giurisdizione volontaria. La
previsione di esse ha posto fine alle gravi difficoltà interpretative sorte
dalla inadeguata considerazione che, sotto il profilo del diritto processuale
internazionale, il codice di procedura civile del 1942 riservava a questa
materia. L'art. 9 della legge di riforma, intitolato alla «giurisdizione
volontaria», detta i criteri di collegamento in base ai quali il giudice
italiano può pronunciare un provvedimento di giurisdizione volontaria il quale
presenti elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento. L'art. 66,
invece, si occupa del «riconoscimento di provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria» stabilendo quando e a quali condizioni i
provvedimenti stranieri sono «riconosciuti senza che sia necessario il ricorso
ad alcun procedimento», salvo poi il ricorso alla Corte d'appello o per
ottenerne l'attuazione o in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del
riconoscimento (art. 67). Tale disciplina sarà analizzata nelle prossime
pagine.
competenza giurisdizionale e
riconoscimento di provvedimenti stranieri
Capitolo 2
LA DISCIPLINA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
IN MATERIA DI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE:
L'ART. 9 DELLA
LEGGE 31 MAGGIO 1995 NUM. 218
2.2. Segue: a)
teoria fondata sull'impiego esclusivo dell'art. 4 cod. proc. civ.
2.3. Segue: b)
teoria che ammetteva l'impiego anche delle norme sulla competenza territoriale.
2.4. Segue: c)
teoria che richiedeva la necessaria coincidenza tra forum e ius.
2.5. La disciplina dettata dall'art. 9 della legge di riforma.
2.6. Segue: l'ambito
di applicazione proprio dell'art. 9.
2.9. Segue: i
criteri diretti: cittadinanza e residenza.
Prima della legge 31 maggio1995 num. 218, nella
legislazione italiana non esistevano norme espresse che disciplinavano l'ambito
della giurisdizione con riguardo specifico alla giurisdizione volontaria.[32]
Le ragioni
di questo atteggiamento del legislatore sono varie, e connesse alle difficoltà
di inquadrare giuridicamente in maniera esatta la eterogenea categoria dei
procedimenti ricompresi, più o meno pacificamente, nella materia in esame. Tra
queste ragioni, particolare importanza ha quella secondo cui la determinazione
dei limiti della competenza giurisdizionale per la materia contenziosa si fonda
su un dato che, al contrario, nella volontaria non si produce; vale a dire la
netta distinzione tra la regola di diritto sostanziale e la regola di diritto
processuale, per cui quest'ultima si presenta come strumento per l'attuazione
delle pretese più diverse. Nel campo della volontaria giurisdizione - come in
quello del diritto amministrativo - infatti, le norme contengono di solito sia
la disciplina sostanziale che quella formale delle questioni; in particolare
provvedono a risolvere i problemi attinenti alla competenza per materia e per
territorio.[33]
Mancando
in questo campo apposite norme di legge, si è posto dunque il problema di
ricercare il regolamento della materia nelle norme dettate a disciplina di
campi analoghi o, in loro assenza, di risalire ai principi generali del nostro
ordinamento giuridico. Per poter
procedere in questa direzione è stato in via preliminare necessario individuare
i tratti essenziali comuni a tutta la disomogenea gamma degli atti di volontaria
giurisdizione. Il carattere principale di essi è stato individuato, come si è
visto,[34] nel fatto che tali atti non servono all'attuazione di
diritti soggettivi controversi; e come tali non possono fare affidamento su
tutto il meccanismo del processo, che ha come perno la contrapposizione di due
parti distinte.[35]
È stato
compito dell'interprete stabilire poi quali delle norme processuali esistenti
fossero incompatibili con la sostanza di questi provvedimenti, in modo da
individuare così le norme che, invece, risultavano ad essi applicabili. Su
questo terreno si sono scontrate varie correnti di pensiero, incentrate, da un
lato, sulla determinazione del rapporto esistente tra la volontaria
giurisdizione e l'art. 4 cod. proc. civ., il quale stabiliva i casi in cui
esisteva la «giurisdizione rispetto allo straniero» con riferimento alla
giurisdizione contenziosa; dall'altro lato, dalla possibilità di applicare a
questa materia, per analogia, altre categorie di norme, non dettate
specificamente per la disciplina della giurisdizione, quali in particolare le
norme sulla competenza territoriale del giudice italiano. Un'ultima
impostazione, infine, sosteneva l'impossibilità di una disciplina dell'ambito
della competenza giurisdizionale in questa materia che non realizzasse la c.d. coincidenza
tra forum e ius; si richiedeva cioè il condizionamento reciproco tra
competenza giurisdizionale e legge applicabile alle situazioni o rapporti
rientranti nella volontaria giurisdizione.
L'analisi
delle singole teorie chiarisce, almeno in parte, il percorso logico che ha
condotto il legislatore della riforma alla formulazione dell'art. 9 della legge
num. 218 del 1995, norma che oggi regola la competenza giurisdizionale in
specifica relazione alla giurisdizione volontaria.
Una prima tesi sosteneva che l'art. 4 cod. proc. civ.,[36] indicando i casi in cui lo straniero poteva essere
convenuto davanti ai giudici italiani, e riferendo alla persona del convenuto i
criteri subiettivi a tal fine adottati, presentasse una struttura tale che la
sua applicazione diretta fosse subordinata al presupposto della esistenza nel
processo di almeno due parti, qualificabili rispettivamente come attore e
convenuto.[37] Tale presupposto, com'è noto, non ricorre normalmente
nella volontaria giurisdizione.
Si
riconosceva però che le disposizioni dettate in materia di giurisdizione
contenziosa per circoscrivere l'ambito della competenza giurisdizionale del
giudice italiano fossero indicative di una certa tendenza legislativa: quella
di subordinare l'attività dell'organo pubblico ad un momento di collegamento
con la controversia, quale poteva essere ad esempio l'ubicazione dei beni
oggetto della lite. In considerazione di ciò, ma solamente nei casi in cui il
processo, ancorché volontario nella sostanza, fosse contenzioso nella forma -
presentasse cioè i caratteri strutturali propri del processo contenzioso -
questa prima teoria riteneva possibile l'applicazione diretta dell'art. 4 del
codice di rito.[38] L'applicabilità della norma era dunque subordinata
alla circostanza che, almeno formalmente, fossero osservati i momenti
essenziali del processo contenzioso (fossero cioè presenti i naturalia
processus); in particolare doveva essere salvaguardato il principio del
contraddittorio; inoltre il provvedimento finale, per i suoi elementi formali o
sostanziali (organo che lo ha emanato, sua struttura, mezzi di impugnazione
previsti, capacità di acquisire autorità di cosa giudicata) doveva essere
configurabile come sentenza.[39]
Tipici a
questo proposito sono i già menzionati processi di interdizione e
inabilitazione:[40] la loro natura sostanzialmente volontaria, dovuta al
fatto che non si tratta in questi casi di dirimere un conflitto di interessi
tra due parti, qualificato dalla pretesa dell'una contro l'altra, bensì di un
diverso apprezzamento di uno o più soggetti intorno all'unico interesse della
miglior tutela dell'incapace, e, altresì, le loro peculiarità dal punto di
vista procedimentale (introduzione della causa, modalità della prima fase del
processo, persone legittimate all'impugnativa della sentenza) non sono tali da
escludere la presenza di quei requisiti strutturali, sopra ricordati, comuni ai
procedimenti contenziosi.
Il problema dei limiti della giurisdizione
rispetto al processo volontario rimaneva, secondo questa impostazione, per
l'ipotesi - la più frequente - in cui, mancando quei caratteri, l'applicazione
diretta dell'art. 4 doveva ritenersi esclusa.[41] A questo proposito, la dottrina in esame non riteneva
possibile risolvere la questione sulla base delle (allora vigenti) disposizioni
preliminari del codice civile, nel senso che i provvedimenti di volontaria
giurisdizione potessero essere emanati dal giudice italiano quando e soltanto
si trattasse di rapporti o status giuridici sottoposti, in base a queste
disposizioni, alla legge italiana (corrispondenza forum-ius); d'altra
parte non si ammetteva nemmeno la possibilità di ricorrere alla norme di
competenza interna.[42]
Si metteva
l'accento infatti sulla netta distinzione esistente tra quest'ultima categoria
di norme e quelle dirette a disciplinare la competenza giurisdizionale civile.
In particolare il riferimento era operato alle norme sulla competenza territoriale
dei giudici ordinari dello Stato, intesa quest'ultima come la competenza in
materia civile di ciascun giudice ordinario rispetto agli altri giudici
ordinari dello stesso Stato. Innanzitutto, si diceva, i due gruppi di norme
esplicano funzioni di natura diversa: mentre le norme sulla competenza
giurisdizionale delimitano i poteri dello Stato, identificato con il complesso,
unitariamente considerato, dei suoi organi giudiziari, le norme sulla vera e
propria competenza provvedono a distribuire tra i singoli organi giudiziari le
liti che risultano sottoposte alla giurisdizione dello Stato in conseguenza del
funzionamento delle norme del primo gruppo. In secondo luogo, si escludeva
qualunque analogia nel modo in cui i due diversi gruppi di norme esplicano le
loro funzioni. Si evidenziava infatti che le norme sulla competenza
giurisdizionale non potevano concepirsi come dirette a distribuire le liti fra
organi giudiziari di Stati diversi, o tra Stati diversi, considerato ciascuno
nel complesso dei propri organi giudiziari. Le norme sulla competenza
giurisdizionale, essendo norme appartenenti all'ordinamento giuridico di un
certo Stato, possono solamente determinare i limiti della giurisdizione dello
Stato di appartenenza; mai invece potrebbero determinare i limiti della
giurisdizione degli Stati stranieri, limiti che possono essere fissati
unicamente dai rispettivi ordinamenti.[43]
Sulla base
di questi rilievi, l'unica norma ritenuta applicabile, in via analogica, era, anche
nel secondo ordine di casi che si prospettavano in relazione alla giurisdizione
volontaria, l'art. 4 cod. proc. civ. che, sebbene posto con riguardo al
processo contenzioso, era specificamente inteso alla determinazione della
giurisdizione italiana. L'applicazione analogica era giustificata, secondo
questa teoria, dall'assimilazione operata dal legislatore, sotto vari aspetti,
tra giurisdizione volontaria e giurisdizione contenziosa (nonostante la loro
diversa natura).[44]
La
soluzione raggiunta affermava in sostanza che, «se il giudice italiano può
conoscere di un dato rapporto in sede contenziosa... non v'è ragione di
escludere che esso, rispetto al medesimo rapporto, eserciti quell'attività in
certo senso meno autoritativa e meno penetrante in cui si concreta la
giurisdizione volontaria».[45]
Una seconda corrente di pensiero si discostava dalla
prima in relazione a quelle ipotesi di procedimenti di volontaria giurisdizione
- la maggior parte - che non potevano essere ricondotti allo schema formale del
procedimento contenzioso.
Secondo
l'opinione in esame, tale categoria di procedimenti non poteva essere riportata
nell'ambito dell'art. 4 cod. proc. civ. poiché questa norma avrebbe avuto come
presupposto indeclinabile di applicabilità, anche in via analogica, la
possibilità di distinguere due parti nel procedimento.[46]
La
soluzione al problema veniva quindi ricercata riferendosi alle disposizioni
riguardanti la competenza territoriale, a cui si attribuiva generalmente
una funzione integrativa delle norme espresse sulla competenza
giurisdizionale.[47] Si riconosceva infatti, contrariamente alla prima
tesi, una correlazione tra competenza giurisdizionale e competenza
territoriale, tutte le volte che la prima non risultasse appositamente ed
autonomamente determinata dal legislatore. Di conseguenza, «in assenza di
un'autonoma e diretta determinazione (espressa o tacita) dell'ambito della
giurisdizione civile dei giudici ordinari dello Stato, tale ambito non potrebbe
comunque essere determinato se non in funzione della c.d. competenza interna -
in particolare della competenza per territorio - dei diversi giudici ordinari
dello Stato»;[48] la competenza
di questi ultimi altro non è infatti che, come si è soliti dire utilizzando una
formula consolidata, «la quantità di giurisdizione a ciascuno di essi
spettante». In assenza di una autonoma e diretta determinazione, perciò «la
giurisdizione dei giudici ordinari dello Stato complessivamente considerati
non... potrebbe presentarsi altrimenti che come... la somma delle competenze e
specialmente delle competenze per territorio di tutti gli organi giudiziari
ordinari in cui si articola l'ordinamento giudiziario dello Stato».[49]
L'estensione analogica dei criteri dettati per delimitare la competenza
territoriale comportava il conferimento alle disposizioni che li prevedevano di
una duplice funzione: una testuale - ripartire tra i vari organi
giudiziari le attività di cui si tratta - ed una seconda implicita, quella cioè
di circoscrivere in ordine alle stesse attività i limiti della giurisdizione
italiana.[50] A questo proposito ci si rifaceva all'esempio di
altri ordinamenti statali - come quello germanico - dove, in assenza di una
autonoma e diretta determinazione della giurisdizione civile dei giudici dello
Stato complessivamente considerati, tale determinazione viene desunta, appunto,
dalla competenza per territorio dei giudici stessi.
Il giudice
nazionale avrebbe dovuto di conseguenza ritenersi giurisdizionalmente
competente a provvedere sulla domanda non rientrante nelle previsioni dell'art.
4 cod. proc. civ. se, e soltanto se, vi fosse stato un qualsiasi giudice
italiano competente per territorio a conoscere di quella domanda.
Un
ulteriore argomento portato a sostegno della tesi era quello che considerava la
natura assoluta della competenza territoriale del giudice italiano nei
procedimenti volontari, in cui si ritrovava una espressione di esigenze
profonde attinenti alla struttura stessa di quei procedimenti ed alle finalità
per cui essi sono predisposti.[51]
Inoltre,
escludendo la possibilità di assumere come criteri di collegamento - al fine di
determinare la giurisdizione del giudice italiano nei procedimenti in esame -
quei criteri desumibili dalle norme sulla competenza interna si sarebbe finito,
secondo questa tesi, col negare l'esistenza di un qualunque limite alla
competenza giurisdizionale dell'organo statuale. In altre parole, data
l'affermata impossibilità di estensione analogica dei criteri dell'art. 4 alle
ipotesi in esame, si sarebbe autorizzato il giudice ad emettere un
provvedimento che nella maggior parte dei casi sarebbe stato privo di ogni
utilità pratica;[52] inutilità dovuta alla mancanza di un qualsiasi
collegamento tra rapporto o situazione giuridica oggetto del provvedimento e
ordinamento statuale.
Si
sottolineava, infine, che se si fosse accettata la competenza giurisdizionale
dell'organo pubblico al di fuori di ogni criterio desunto dalle norme che
regolano la competenza territoriale, sarebbe stato spesso difficoltoso per
l'interprete, una volta stabilita la sussistenza della competenza
giurisdizionale, individuare il giudice territorialmente competente a conoscere
della causa, potendo risultare inesistente il momento di collegamento
contemplato dalle norme che dettano i criteri di competenza territoriale.[53]
Le
conclusioni raggiunte da coloro che sostenevano l'utilizzabilità dei criteri di
competenza territoriale erano confermate, in particolare modo, dalla naturale
limitazione all'ambito del territorio dello Stato del potere di disposizione in
ordine all'oggetto di quella categoria di procedimenti di volontaria
giurisdizione che va sotto il nome di processi esecutivi volontari, i
quali mutuano le loro forme, almeno in parte, dai procedimenti di esecuzione
forzata. In tale ambito infatti sorge la necessità da parte dell'organo
statuale di un potere di disposizione materiale, per sua natura di regola
attuabile soltanto nel territorio in cui lo Stato esercita la propria
sovranità. In questi casi si ha, di conseguenza, l'esigenza pratica di
stabilire in base allo stesso criterio obiettivo - vale a dire la situazione
della cosa - assunto per determinare la competenza territoriale, anche l'ambito
della competenza giurisdizionale del giudice italiano.[54]
Una terza teoria affermava che il problema dell'ambito
della giurisdizione italiana in materia di volontaria giurisdizione andasse
risolto sulla base della constatazione secondo cui i procedimenti volontari
presentanti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano richiedono
necessariamente la realizzazione della c.d. coincidenza tra forum e ius.[55]
Con questa
espressione si intende affermare che le norme dirette alla individuazione
dell'ambito della competenza giurisdizionale e quelle che regolano la
competenza legislativa, vale a dire le norme di conflitto, in un dato
ordinamento devono essere strutturate in maniera tale da condurre
necessariamente alla contemporanea sussistenza - o insussistenza - in
ordine alla medesima fattispecie, sia della competenza giurisdizionale di
quell'ordinamento sia della competenza legislativa dello stesso.
Tale
coincidenza tra forum e ius,[56] da un punto di vista generale, si pone in contrasto
col principio della netta separazione tra l'aspetto della competenza
giurisdizionale e quello della legge applicabile (o competenza legislativa);
separazione a cui si riconduce l'esistenza stessa del diritto internazionale
privato.[57] In un sistema giuridico, il quale preveda la
sussistenza della propria competenza giurisdizionale solamente quando la
situazione o rapporto giuridico oggetto del giudizio risultino soggetti alla
propria legge interna, il giudice si troverebbe infatti ad applicare, ai fini
della decisione, sempre e solo la legge nazionale.
Il
risultato della corrispondenza tra forum e ius è astrattamente
ottenibile tramite tre diversi metodi; i primi due utilizzano un rapporto di
dipendenza tra le norme che regolano i due aspetti, mentre il terzo mantiene
distinte le due categorie di norme e raggiunge il medesimo effetto in modo
indiretto.[58]
Nel primo
caso il legislatore disciplina direttamente la competenza giurisdizionale,
mentre lascia che la competenza legislativa sia regolata indirettamente,
restando assorbita dalla prima. In questo modo la competenza legislativa
risulta essere la variabile dipendente nella funzione che la vincola alla
competenza giurisdizionale: dalla competenza del giudice in ordine ad un
determinato rapporto o situazione giuridica deriva l'applicazione automatica a
questi ultimi della lex fori.[59]
I
sostenitori di questo primo modo di intendere la coincidenza tra forum e
ius nel campo della volontaria giurisdizione affermavano la netta prevalenza
della forma sulla sostanza nei procedimenti ricompresi in detta materia:
gli organi pubblici sarebbero qui investiti di poteri particolari e di funzioni
specifiche, contrapposti alla funzione tendenzialmente universale svolta nella
giurisdizione contenziosa. Gli organi interni, a causa del carattere atipico
delle loro attribuzioni - giustificato dall'eterogeneità dei fenomeni oggetto
delle relative regole processuali - non sarebbero quindi idonei
all'applicazione del diritto straniero. La determinazione della legge
applicabile doveva dunque, secondo quest'angolo visuale, dipendere da quella
dell'organo competente: sarebbe bastato individuare quest'ultimo per ricavarne
poi anche la prima.[60] Rilevando in questa materia gli interessi privati
solo in via mediata, ed essendo l'intervento dell'organo determinato da
esigenze di carattere pubblicistico, si riteneva inammissibile far dipendere
l'attribuzione e l'esercizio di funzioni pubbliche da parte di organi interni
dalle norme di una legge straniera.[61]
Con il
secondo metodo si utilizza il meccanismo inverso: la variabile indipendente della
funzione che lega competenza giurisdizionale e competenza legislativa diventa
quest'ultima: il legislatore pone direttamente le norme sulla legge
applicabile, affermando poi, in dipendenza della applicazione della legge
interna, l'automatica esistenza della giurisdizione dei propri giudici.[62]
Coloro che
concepivano in tale maniera il fenomeno nell'ambito della giurisdizione
volontaria, affermavano che, in analogia con ciò che accade nei procedimenti
costitutivi contenziosi, anche in quelli volontari l'intervento del giudice e
gli effetti che ne discendono non possono farsi risalire ad una norma generale
dell'ordinamento o ad un principio di natura processuale, bensì alla stessa
norma materiale competente; si diceva insomma che l'organo fosse subordinato
alla legge. Il modo in cui un determinato effetto giuridico si produce era
visto come niente più che un momento della previsione normativa che regola il
fatto e, come tale, doveva essere regolato in uno con essa; il provvedimento si
vedeva cioè indissolubilmente connesso con la norma sostanziale che lo prevede.
Tale soluzione permetteva di scongiurare l'eventualità di situazioni e rapporti
c.d. claudicanti, in particolare nel campo degli status personali
e dei rapporti di famiglia,[63] ma essa, anteriormente alla riforma operata dalla
legge num. 218 del 1995, implicava una alterazione considerevole della coerenza
e unità del sistema di diritto internazionale privato: era infatti necessario
partire dal presupposto che le norme di conflitto, indicando la legge
competente a regolare certe situazioni, intendessero affermare,
contemporaneamente, anche la competenza degli organi dell'ordinamento a cui
tale legge appartiene. Mancavano nel nostro ordinamento elementi normativi
idonei a supportare una simile interpretazione.[64]
La terza
tecnica è costituita invece da un approccio indiretto, che consiste nel
disciplinare separatamente le due materie (competenza giurisdizionale e
competenza legislativa), adottando però lo stesso criterio di collegamento per
entrambe; manca in questo caso il rapporto di dipendenza tra le due categorie
di norme (c.d. coincidenza casuale).[65]
Vari sono
i motivi che sono stati addotti a sostegno della coincidenza tra forum e
ius nel campo della volontaria giurisdizione, alcuni dei quali sono già
stati accennati. Essi sono incentrati principalmente sul peculiare rapporto tra
forma e sostanza che si riscontra in questa classe di procedimenti, e risentono
sia della particolare configurazione
dei fenomeni considerati che, come si è visto, sono caratterizzati
dall'intervento a vario titolo di un organo pubblico, sia dal rapporto che
conseguentemente si instaura tra l'attività di questo e la legge che esso è
chiamato ad applicare.[66]
«In questo tipo di situazioni non appare
facile scindere l'attività dell'organo, cioè l'aspetto strumentale o formale
della disciplina, da quello propriamente sostanziale, in quanto l'uno
condiziona l'altro».[67] Quando il giudice italiano è chiamato ad applicare
una norma straniera - oltre alle difficoltà relative alla qualificazione di ciò
che appartiene alla sostanza e di ciò che invece riguarda la procedura - egli
incontra un ulteriore ostacolo, costituito dalla necessità di rispettare da un
lato quanto dispone il diritto straniero competente e, dall'altro, l'effettiva
consistenza degli strumenti tecnici che l'ordinamento del foro offre. Questi
ultimi sono infatti predisposti, innanzitutto, in funzione dell'applicazione
delle norme interne. Nel caso - che è
quello dell'attività di giurisdizione volontaria - in cui l'intervento del
giudice assume un'efficacia costitutiva (e non semplicemente dichiarativa di
una situazione giuridica già venuta in essere) sorgevano quindi dubbi rispetto
alla possibilità di applicare il diritto straniero.
Veniva
sottolineata infatti l'esistenza di situazioni ed istituti giuridici conosciuti
solo da alcuni ordinamenti, e non da altri; e altresì l'esistenza di istituti
che, pur essendo noti a più ordinamenti (come ad esempio l'adozione o la
tutela), risultano poi essere del tutto diversi quanto alla loro costituzione,
ai loro presupposti, ai loro effetti. Inoltre si constatava come, a variare da
ordinamento a ordinamento, fosse talvolta anche il tipo di organo competente (e
come, nell'ambito dello stesso ordinamento, in alcuni casi esso potesse
modificarsi nel tempo).[68]
A
differenza che nella contenziosa, dunque, nella giurisdizione volontaria,
secondo l'opinione in esame, risulterebbe praticamente impossibile scindere gli
aspetti processuali da quelli sostanziali, con la conseguente impossibilità per
l'organo di un certo ordinamento di applicare il diritto straniero. In questa
materia non si potrebbe perciò parlare di fungibilità del tribunale, nel senso
di un organo il cui ruolo non influisce di per sé sulla risoluzione della
questione; qui, al contrario, l'organo svolgerebbe un ruolo determinante e
insostituibile.[69]
La disciplina espressa della competenza
giurisdizionale in materia di volontaria giurisdizione rappresenta una delle
novità introdotte dalla legge 31 maggio 1995 num. 218.
Le
soluzioni oggi codificate sono nuove rispetto alle precedenti risposte fornite
da dottrina e giurisprudenza, e riflettono i mutamenti intervenuti
nell'impostazione generale del problema dei limiti della giurisdizione.[70]
L'art.
9 della legge di riforma (posto nel titolo II, dedicato alla
giurisdizione) è intitolato alla «giurisdizione volontaria».
Esso così testualmente dispone: «In materia di
giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi
specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista
la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento
richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o
quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge
italiana».
Senza
dubbio la norma persegue l'obiettivo di ampliare, piuttosto che restringere, la
sfera d'intervento dell'ordinamento italiano; tale finalità si giustifica in
parte con la considerazione che questo tipo di attività giurisdizionale,
garantendo in anticipo un equo svolgimento dei rapporti privati, assolve il
compito di prevenire l'insorgere delle liti.[71]
In via
preliminare rispetto allo studio della norma occorre precisarne la portata,
rilevando innanzitutto che essa fa correttamente riferimento alla «materia di
giurisdizione volontaria», e non, invece, ai provvedimenti da pronunciarsi in
camera di consiglio. Come si è detto, infatti, non vi è perfetta identità tra
procedimenti volontari e procedimenti in camera di consiglio.[72] L'art. 9, di conseguenza, non troverà applicazione
nelle ipotesi in cui il procedimento, pur svolgendosi secondo il rito camerale
disciplinato dagli artt. 737 e segg. cod. proc. civ., concerne vere e proprie
vicende di tutela giurisdizionale di diritti o status (e non di gestione
di interessi).[73]
Per
converso, «una volta appurato che il provvedimento, pur potendo incidere su
diritti o status, è di per sé preordinato alla gestione degli interessi
di determinati soggetti, deve ritenersi che l'applicazione dell'art. 9 l.
218/1995 non sia esclusa dalla circostanza che il legislatore abbia
eventualmente previsto la definizione del giudizio con sentenza».[74]
In secondo
luogo, è necessario tenere conto del fatto che l'ambito della giurisdizione in
questa materia è oggi definito, oltre che dall'articolo in esame, anche da un
insieme di altre disposizioni. Il legislatore della riforma, infatti, ha
delineato, sia con riguardo alla giurisdizione volontaria che con riguardo a
quella contenziosa, una struttura che prevede, accanto ad una norma di
portata generale, una serie di specifici criteri giurisdizionali dettati in
relazione a determinate categorie di rapporti, in ragione delle particolari
esigenze che essi presentano.[75] Ciò è giustificato, tra l'altro, dal fatto che per
alcune delle ipotesi contemplate dai criteri speciali risulta problematico
stabilirne l'appartenenza al campo della giurisdizione contenziosa o a quello
della giurisdizione volontaria.[76]
Accanto
all'art. 9,[77] che costituisce la disposizione generale in materia
di giurisdizione volontaria, si trovano quindi un gruppo di criteri speciali
per numerose categorie di rapporti.[78] A titolo di esempio si possono ricordare: l'art. 22
per ciò che riguarda le dichiarazioni di scomparsa, di assenza e di morte
presunta; l'art. 32 per l'omologazione della separazione consensuale dei
coniugi e per la fase pregiudiziale della separazione giudiziale; l'art. 37 in
merito all'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di amministrazione
del patrimonio del minore o compiuti in sua rappresentanza ex art. 320
cod. civ.; l'art. 40 in relazione alla dichiarazione di adottabilità e al
decreto di affidamento preadottivo; l'art. 42 per la giurisdizione in materia
di patria potestà; l'art. 44 in relazione alle sentenze di interdizione e di
inabilitazione, alla nomina del curatore e alle autorizzazioni
dell'inabilitato; e, infine, l'art. 50 in merito alla nomina del curatore
dell'eredità giacente.
Le norme
ora citate si riferiscono, in realtà, genericamente alla «giurisdizione», senza
espressamente contemplare l'ipotesi del processo volontario. È dunque lecito
interpretarle nel senso di attribuire loro un carattere di specialità anche in
relazione alla giurisdizione volontaria?
Il fatto
che in tali disposizioni siano presi in considerazione, elevandoli a criteri di
competenza giurisdizionale, degli elementi della fattispecie a carattere
obiettivo, sostanziale, conduce ad una risposta affermativa. Destinatari delle
varie previsioni sono infatti, a seconda dei casi, la persona scomparsa,
assente o presunta morta, i coniugi, i genitori o i figli, l'adottante o
l'adottato, il maggiore incapace o i suoi beni, il defunto. A differenza
dell'art. 3, il quale, con riguardo alla giurisdizione contenziosa, prevede
momenti di collegamento a carattere subiettivo - incentrati cioè sulla figura
del convenuto - gli articoli considerati prescindono dalla possibilità di
individuare all'interno del processo un attore e un convenuto, con ciò
permettendo la loro applicazione, senza problemi, ai procedimenti di natura
volontaria.[79]
Il rapporto
che intercorre tra i criteri speciali di giurisdizione e i criteri generali
dell'art. 9 è di vera e propria specialità, nel senso che, in linea generale le
disposizioni ricordate prevalgono, derogando alla norma generale.
Quando, al contrario, il legislatore ha inteso configurare un rapporto di concorrenza
tra criteri generali e speciali, lo ha fatto richiamando esplicitamente, nelle
norme speciali, le norme a carattere generale.[80]
Si deve
inoltre ricordare che l'art. 9 non è destinato ad operare nemmeno in quelle
ipotesi per le quali il nostro legislatore ha dettato un'apposita norma di
competenza giurisdizionale, al di fuori della legge di riforma. È il caso
dell'art. 169 dell'Ordinamento dello Stato Civile,[81] relativo ai giudizi di rettificazione dello stato
civile; anche se non del tutto pacifica è l'appartenenza di tali procedimenti
alla giurisdizione volontaria. La norma ricordata, che non può ritenersi
tacitamente abrogata dalla successiva entrata in vigore del codice di procedura
civile, attribuisce competenza giurisdizionale ai giudici italiani per i
processi di rettificazione o di formazione di atti dello stato civile ricevuti
da autorità straniere e trascritti nei registri del nostro Stato (o che
avrebbero dovuto essere trascritti in tali registri se formati all'estero), anche
se le parti interessate nei processi stessi siano straniere. La norma è
volta a garantire l'interesse pubblico alla regolare conservazione dei registri
italiani di stato civile e da essa si desume, come mezzo per raggiungere tale
fine, la competenza giurisdizionale dei nostri giudici - quale che sia la
cittadinanza delle parti interessate - a conoscere delle domande riguardanti la
rettificazione (o la formazione) di atti formati (o che avrebbero dovuto essere
formati) in Italia.
La struttura descritta, incentrata sulla previsione di
una norma generale di giurisdizione in materia volontaria, attorniata da una
serie di criteri speciali riferiti a determinate categorie di rapporti, ha,
come conseguenza, l'esclusione dalla disciplina dettata dall'art. 9 di
alcuni dei procedimenti che più caratterizzano la volontaria giurisdizione:
quei procedimenti cioè che non rientrano né nell'ambito di applicazione diretto
della norma, né in quello indiretto determinato dal rinvio effettuato ad essa
da altra speciale.[82]
L'ambito
di applicazione proprio dell'art. 9 risulta quindi essere circoscritto, in
primo luogo, ai procedimenti volontari che si esplicano in materia negoziale:
è il caso ad esempio della richiesta al giudice di un termine per l'adempimento
(art. 1183 cod. civ.); del giudizio di omologazione dell'atto costitutivo delle
società per azioni (art. 2330, commi 3 e 4 cod. civ.); del decreto di ispezione
dell'amministrazione della società, o di revoca degli amministratori a seguito
di gravi irregolarità (art. 2409 commi 2 e 3 cod. civ.).
In secondo
luogo, l'art. 9 troverà applicazione con riguardo ai già menzionati procedimenti
di volontaria giurisdizione c.d. esecutiva, categoria di procedimenti in
cui oltre che alla costituzione di una situazione giuridica, si mira anche alla
realizzazione di una situazione di fatto. A titolo di esempio si ricordano il
procedimento per la liberazione degli immobili dalle ipoteche (artt. 2889-2898
cod. civ. e 792 segg. cod. proc. civ.); i procedimenti per la copia o la
collazione degli atti pubblici (745 seg. cod. proc. civ.); l'ordine di
effettuare iscrizioni o cancellazioni nei pubblici registri (artt. 2189 e 2191
cod. civ.).
Va
rilevato, per inciso, che, in relazione alla struttura congegnata dalla
riforma, è stata sollevata l'obiezione secondo cui tale sistema produrrebbe, soprattutto
in molte tra le materie speciali indicate, una eccessiva dilatazione
dell'estensione della giurisdizione italiana,[83] con ciò creando opportunità di forum shopping.[84] D'altra parte, come detto nella Relazione
ministeriale, le soluzioni accolte dalla riforma avrebbero il vantaggio di fare
in modo che tutte le situazioni, presentanti un qualche interesse per il nostro
ordinamento giuridico, possano essere definite da giudici italiani.[85] Un mezzo per evitare l'eccessiva ampiezza della potestas
iudicandi del nostro giudice avrebbe potuto essere rappresentato
dall'introduzione nella riforma di una clausola di salvaguardia, o di un
correttivo.[86]
Risolta in
questo modo la questione preliminare dell'ambito di applicazione dell'art. 9,
si può passare all'analisi dei criteri di collegamento in esso previsti,
rilevando innanzitutto che l'ambito della giurisdizione italiana in materia di
volontaria giurisdizione è definito dalla norma mediante il ricorso a tre
distinti ordini di criteri tra loro in concorrenza. Due hanno carattere indiretto,
in quanto non determinano immediatamente l'ambito della giurisdizione ma
rinviano a questo scopo ad un'altra categoria di norme: sono il criterio della competenza
territoriale e quello che realizza un parallelismo tra competenza legislativa e
competenza giurisdizionale; il terzo ed ultimo ordine di criteri ha invece
carattere diretto, in quanto idoneo a determinare immediatamente
l'ambito della giurisdizione; esso è imperniato sui due distinti aspetti della
cittadinanza e della residenza.[87]
Degno di
nota è, infine, il fatto che l'articolo in esame non richiama il primo e
generalissimo criterio del legame territoriale qualificato tra convenuto e
territorio italiano posto dall'art. 3 della legge di riforma con riguardo alla
giurisdizione contenziosa.[88] Tale disposto normativo ha una valenza sistematica
ben precisa: accentua e fissa la netta contrapposizione e cesura tra le due
forme di giurisdizione - contenziosa e volontaria.[89]
Questa
scelta normativa ha, da un lato, il pregio di costringere gli interpreti a non
creare figure ambigue di procedimenti, in parte contenziosi in parte volontari,
imponendo al contrario una precisa scelta in un senso o nell'altro; dall'altro
lato, escludendo la rilevanza del foro del convenuto, presenta un risvolto
negativo per quei procedimenti volontari a carattere bilaterale in cui
sussiste comunque la figura di colui che promuove la procedura e di colui
contro il quale la procedura è promossa (ad esempio, i casi di cui all'art. 336
cod. civ.).[90]
Minore
risalto pratico ha invece l'esclusione dai criteri di collegamento previsti per
la giurisdizione volontaria del criterio della esistenza in Italia di un
rappresentante autorizzato[91] dato che le materie più tipiche e proprie di questo
settore della giurisdizione non sono tali da poter essere oggetto di
conferimento di procura e rappresentanza.[92]
Già la dottrina anteriore alla riforma ha sostenuto,
come si è detto,[93] la necessità di fare ricorso ai criteri di competenza
territoriale al fine di determinare la competenza giurisdizionale in materia di
giurisdizione volontaria, necessità allora affermata in assenza di una
disposizione espressa che risolvesse la questione. Nel vigore delle norme
precedenti, tuttavia, tale tesi si trovava in minoranza rispetto all'altra, a
cui aderivano la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, che risolveva il
problema fondandosi sull'applicazione, in via diretta od analogica, dell'art. 4
cod. proc. civ. dettato per la giurisdizione contenziosa.[94]
L'argomento principale sulla cui base veniva esclusa l'utilizzabilità
delle norme sulla competenza territoriale era costituito dalla considerazione
dell'assoluta differenza di funzione e di natura delle due categorie di norme.
La legge num. 218 del 1995 ha introdotto una innovazione radicale su questo
punto: il legislatore ha definitivamente, ed in modo esplicito, sanzionato la doppia
funzione delle norme di competenza territoriale, eliminando così ogni
ostacolo di natura teorica all'impiego di queste ultime in funzione di norme
sulla giurisdizione.[95]
Ciò
d'altra parte non comporta una perdita di identità dei due concetti: nonostante
infatti la stessa norma sia chiamata a svolgere entrambe le funzioni -
individuare quale dei giudici italiani è territorialmente competente a
conoscere della causa, e determinarne la competenza giurisdizionale - essa
opera, come si è detto, con modalità differenti per ognuna di esse.[96]
Riguardo
alle modalità di funzionamento del richiamo effettuato dall'art. 9 alle norme
sulla competenza territoriale del giudice italiano, è necessario innanzitutto
stabilire se esso vada inteso nel senso di affermare la giurisdizione del
nostro giudice in tutti i casi in cui risulti verificato uno qualunque dei
criteri posti per ripartire la competenza interna, oppure se esso vada
interpretato nel senso di rendere utilizzabile, ai fini della giurisdizione,
solamente lo specifico criterio di competenza territoriale previsto per
un determinato procedimento.[97]
Una
interpretazione del primo tipo - richiamo sia dei fori speciali che di quelli
generali - avrebbe come conseguenza, in particolare, l'integrale applicazione,
in ogni caso, dell'art. 18 cod. proc. civ. che, com'è noto, regola il foro
generale delle persone fisiche,[98] anche dove esso prevede, nel caso in cui la residenza
o il domicilio del convenuto siano sconosciuti, la competenza del giudice del
luogo dove il convenuto abbia la dimora ovvero quella del giudice del luogo in
cui risieda l'attore, qualora il convenuto non abbia residenza né domicilio
nella Repubblica o se la sua dimora sia sconosciuta.
Quest'ultimo profilo della norma finisce per elevare la residenza
dell'attore a criterio di giurisdizione, configurando una forma c.d. di
privilegio del foro.[99] Inoltre, vi sarebbe il pericolo di un esercizio della
giurisdizione fondato su legami della causa con lo Stato italiano scarsamente
significativi.
Il secondo
tipo di interpretazione della previsione contenuta nell'art. 9 -
interpretazione restrittiva - parte dalla constatazione che, «in relazione a
quei procedimenti per i quali il legislatore ha esplicitamente disposto un
criterio speciale di competenza interna, è ragionevole presumere che questi
abbia inteso rinviare a quel medesimo criterio anche per determinare la
giurisdizione».[100] Va tenuto presente infatti che una delle ragioni
principali a favore dell'impiego dei criteri di competenza territoriale in
questa materia consiste nel fatto che essi assumono in prevalenza natura di
competenze inderogabili o funzionali: l'intenso legame della fattispecie col
territorio giustifica quindi il fatto che sia proprio il giudice
territorialmente competente secondo la norma interna a esercitare l'attività
giurisdizionale anche nel caso in cui siano presenti elementi di estraneità.[101]
Ad
esempio, nei procedimenti volontari esecutivi, data la natura inderogabile e
funzionale dei criteri speciali di competenza territoriale per essi previsti, e
stante l'affermata inutilizzabilità del foro generale dell'art. 18 cod. proc.
civ., dovrebbe, secondo l'interpretazione restrittiva, accadere che, nel caso
in cui in essi non risulti possibile individuare un giudice italiano
territorialmente competente, il richiamo effettuato dall'art. 9 non dovrebbe
portare alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. In simili
casi quest'ultima andrebbe verificata in relazione agli altri criteri posti
dallo stesso articolo e, al limite, se nessuno di questi risulti verificato, se
ne dovrebbe concludere l'insussistenza della giurisdizione italiana in
relazione alla fattispecie di cui si tratta.[102]
Inoltre,
una interpretazione restrittiva del richiamo, nel senso di intenderlo limitato
agli specifici criteri di competenza territoriale stabiliti per ciascun
procedimento, consentirebbe di evitare l'eccessiva estensione della
giurisdizione del giudice italiano che altrimenti ne deriverebbe, nonché le
accennate conseguenze ad essa collegate.[103]
Il secondo metodo utilizzato dal legislatore della
riforma per disciplinare la competenza giurisdizionale in materia di volontaria
giurisdizione è quello che istituisce un rapporto di dipendenza tra
competenza giurisdizionale e competenza legislativa. È anche questo, come
quello appena esaminato, un criterio indiretto in cui il rinvio è effettuato
alle norme italiane di diritto internazionale privato; tali norme, al contrario
di quelle sulla competenza territoriale (aventi natura processuale), hanno
natura di norme materiali.
L'ultima
parte dell'art. 9 stabilisce infatti che la giurisdizione sussiste anche «quando
esso [il provvedimento richiesto] riguarda situazioni o rapporti ai
quali è applicabile la legge italiana».
Tale
criterio realizza la coincidenza fra diritto applicabile e giurisdizione[104] - vale a dire tra ius e forum - in una
materia, come quella della giurisdizione volontaria, in cui tale
corrispondenza, date le peculiarità che detta materia presenta, risponde ad una
esigenza fortemente sentita nella pratica; tant'è, come si è visto,[105] che la soluzione legislativamente sancita dalla
riforma era stata prospettata in Italia, sul piano dottrinale, in epoca molto
anteriore alla riforma stessa.[106]
Le ragioni
pratiche alla base dell'accoglimento del criterio in esame sono facilmente
intuibili: questa impostazione consente di risolvere le fattispecie con
elementi di estraneità applicando sempre la lex fori, con i conseguenti
vantaggi sia per il giudice che per le parti: l'applicazione della lex fori
è normale e naturale per il giudice, essa è quella che il giudice conosce
meglio e che quindi, si presume, potrà meglio applicare.[107]
Ai
positivi risultati pratici a cui l'approccio in esame conduce, fa però da contrappeso,
come si è già avuto modo di evidenziare,[108] la constatazione che il metodo imperniato sulla
coincidenza tra forum e ius compromette il principio
dell'uguaglianza di trattamento tra lex fori e diritto straniero,
fondamento del diritto internazionale privato.[109]
D'altra
parte, la decisione del legislatore della riforma di formulare il principio
come norma suscettibile di ampliare la giurisdizione italiana - nel senso di
fornire un titolo aggiuntivo - e non come norma limitatrice di essa (nel senso
di escludere la sussistenza della giurisdizione italiana quando il requisito in
esame non risulti soddisfatto) consente di rispettare meglio il principio di
uguaglianza tra diritto straniero e lex fori.[110]
Tra i diversi
modelli disponibili in astratto per realizzare la suddetta coincidenza, il
nostro legislatore ha deciso di servirsi di quello che fa dipendere la
competenza giurisdizionale dal funzionamento delle norme italiane di diritto
internazionale privato. Tale modo di risolvere i problemi dei limiti della
giurisdizione si fonda sulla circostanza che, in genere, la competenza
legislativa è determinata per mezzo di un criterio di collegamento più intenso
di quello necessario a giustificare la competenza giurisdizionale.[111]
«Infatti,
mentre le norme di diritto internazionale privato mirano a determinare con
quale Stato un dato rapporto è prevalentemente collegato, le norme
sui limiti della giurisdizione si propongono il problema di vedere se la
lite è sufficientemente collegata con lo Stato...».[112] Se una certa fattispecie risulta soggetta
all'applicazione delle norme interne, in virtù del collegamento che essa
presenta con il nostro ordinamento, a maggior ragione, perciò, sarà
giustificato l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici italiani.
Dal punto
di vista teorico, la giustificazione centrale per la coincidenza tra forum
e ius è data dal delicato rapporto tra forma e sostanza
che si rinviene all'interno della categoria dei procedimenti volontari. La
maggior parte di questo tipo di procedimenti si concludono con un provvedimento
del giudice di tipo costitutivo: il rapporto sorge perciò per effetto delle
norme sostanziali applicate dal giudice stesso.[113] Si tratta di una funzione normativa molto più
incisiva rispetto a quella esercitata ai fini della pronuncia di provvedimenti
meramente dichiarativi, attribuita al giudice dalla stessa disposizione che
egli è chiamato ad applicare.
Questa
configurazione dell'attività dell'organo giudiziario condurrebbe a ritenere,
secondo parte della dottrina, che quest'ultimo possa esercitare il potere di
costituire un nuovo rapporto giuridico - potere conferitogli dalla norma
materiale - solo quando tale norma appartenga all'ordinamento al quale egli
stesso appartiene. La natura quasi amministrativa della volontaria
giurisdizione e l'impronta pubblicistica di certi suoi istituti - centralità e
preminenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato, il quale rileva
solo in via mediata - comporterebbero una duplice conseguenza: da un lato,
l'ambito di efficacia della norma materiale andrebbe determinato in modo
autonomo rispetto alle restanti norme di conflitto; dall'altro i giudici
sarebbero competenti ad intervenire solo sulla base delle norme interne. L'interesse
ad affermare la competenza dei propri giudici, andrebbe quindi di pari passo
con l'interesse statale ad applicare la legge italiana; e quest'ultimo
interesse sussiste, genericamente, ogni qualvolta si tratti di tutelare
esigenze che si ricollegano direttamente alla collettività.[114]
Vale la
pena di sottolineare, inoltre, come, dal punto di vista pratico, la scelta
operata dal legislatore della riforma di far assorbire la competenza
giurisdizionale in quella legislativa inverte l'ordine nel quale vengono
in genere affrontati e risolti i problemi di diritto internazionale privato e
processuale: il giudice si troverà infatti a dover determinare la legge
applicabile ad una fattispecie ancor prima di sapere se egli sia
competente a conoscerne.[115]
Gli ultimi due titoli di giurisdizione previsti
dall'art. 9 della legge di riforma sono costituiti dai criteri - diretti -
della cittadinanza e della residenza.[116]
La
Relazione al disegno di legge, in merito all'art. 9, precisa che tali due
ultimi criteri sono stati posti allo scopo di «assicurare che tutte le
situazioni interessanti l'ordinamento italiano ricevano una definizione da
parte del nostro giudice».[117] Ad essi è dunque attribuita una funzione di
chiusura: i due criteri in esame sono destinati a coprire le ipotesi
residuali suscettibili di sfuggire all'ambito di applicazione degli altri due
ordini di criteri; nei fatti, però, la loro applicazione risulterà
probabilmente limitata: in molti casi uno dei due ordini di criteri indiretti
utilizzati dall'art. 9 avrà già richiamato almeno uno dei due titoli di
giurisdizione di cui qui si tratta.[118]
La
previsione del criterio della cittadinanza fra i titoli di giurisdizione
effettuata dall'art. 9, nonché da buona parte dei criteri speciali di
giurisdizione del titolo III (in particolare per i rapporti rientranti nel
diritto di famiglia), rappresenta una delle eccezioni alla già rilevata
tendenza, manifestata dal legislatore della riforma, di eliminare la
cittadinanza dal novero dei titoli di giurisdizione.[119]
Per quanto
riguarda, invece, la residenza, il solo modo di attribuire un effetto utile a
questa parte dell'art. 9 è quello di circoscrivere il richiamo, apparentemente
effettuato ai criteri territoriali in generale dalla prima parte dello stesso
articolo, ai soli titoli di competenza territoriale speciale; vale a dire ai
soli criteri di competenza interna disposti specificamente per alcuni
procedimenti.[120] Bisogna ricordare infatti che la residenza configura
uno dei criteri generali di competenza territoriale utilizzati dall'art. 18
cod. proc. civ.: se dal richiamo effettuato dalla prima parte dell'art. 9 non
fossero perciò esclusi i criteri generali di competenza territoriale, la
previsione del criterio della residenza nella sua ultima parte risulterebbe
evidentemente superflua.[121]
Il
generale consenso che circonda il criterio di giurisdizione basato sulla
residenza abituale, con riguardo sia alla giurisdizione contenziosa che a
quella volontaria, nasce dalla constatazione che esso è idoneo ad esprimere un
legame apprezzabile tra la causa e lo Stato.[122] Tale criterio consente infatti di individuare un
giudice qualificato a conoscere di una fattispecie, e si traduce di conseguenza
in una manifestazione di correttezza processuale nei confronti del convenuto o
del soggetto destinatario del provvedimento di volontaria giurisdizione.[123]
Un'ultima
osservazione in merito al criterio della residenza riguarda il significato da
attribuirgli in relazione alle persone giuridiche, alle società ed altri enti.
Il collegamento oggettivo tra una persona ed il luogo in cui essa agisce,
espresso dal criterio della residenza, può essere equiparato, ai fini della
competenza giurisdizionale, al collegamento col territorio costituito dalla sede
della persona giuridica, della società o dell'ente. Il giudice italiano sarà
dunque competente in relazione a tutti gli atti di volontaria giurisdizione
richiesti da una società avente sede in Italia (sede legale od effettiva; cfr.
l'art. 46 cod. civ.).[124]
Ai fini
della applicazione dei due criteri diretti previsti dall'art. 9, è necessario
individuare il soggetto la cui cittadinanza o residenza rileva. A questo proposito,
vista l'inadottabilità in questa materia della dizione correntemente usata nel
resto della legge, vale a dire il riferimento alla posizione processuale del
convenuto, la norma utilizza la locuzione «quando il provvedimento richiesto
concerne...». Ciò significa che è al soggetto passivo del provvedimento che
deve farsi riferimento, a colui cioè che assume una posizione processuale e
sostanziale analoga a quella del convenuto della giurisdizione contenziosa. In
relazione poi a procedimenti bilaterali in cui il provvedimento è richiesto
congiuntamente da più parti, sarà sufficiente che una sola di esse sia
cittadina o residente in Italia.[125]
La disciplina della competenza giurisdizionale in
materia di volontaria giurisdizione, così come disegnata dall'art. 9 della
legge di riforma, non comporta il venire meno in tutti i casi delle questioni
relative alla individuazione del giudice territorialmente competente.
Le ipotesi
a cui si fa riferimento sono quelle che si presenteranno quando, una volta
verificata la sussistenza della competenza giurisdizionale del nostro giudice
sulla base di uno dei criteri posti dall'art. 9 - diverso dal criterio
indiretto del richiamo delle norme sulla competenza territoriale -
risulterà poi mancare, alla luce di quest'ultima categoria di criteri, un
giudice territorialmente competente.
Può
accadere, infatti, che, in sede di applicazione della norma che serve a
stabilire l'esistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il
richiamo ai criteri di competenza interna per territorio da essa effettuato non
conduca a risultati positivi.[126] In un simile caso, al contrario, l'impiego del
criterio che fa dipendere la sussistenza della competenza giurisdizionale
dall'applicabilità alla situazione od al rapporto di cui si tratta della legge
italiana, ovvero l'impiego dei criteri diretti della cittadinanza e della residenza
del soggetto su cui andrà ad incidere il provvedimento da emanare, potrebbe
portare comunque all'affermazione della competenza giurisdizionale del nostro
giudice.
I problemi
connessi alla individuazione del giudice territorialmente competente, nella
materia in esame, sono già stati sollevati dalla dottrina anteriore alla
riforma in veste di argomenti a sostegno dell'uso dei criteri di competenza
territoriale ai fini della risoluzione del problema dei limiti della
giurisdizione italiana nella volontaria giurisdizione, in assenza di una norma
espressa.[127]
Secondo le
soluzioni proposte da tale dottrina, che sembrano, in base a quanto si è detto,
conservare un certo valore anche rispetto alla disciplina odierna, due sono le
alternative di fronte alla situazione ipotizzata: o si ritiene la competenza
territoriale supporto imprescindibile della giurisdizione, con il conseguente
riconoscimento della impossibilità, in circostanze analoghe a quella
prospettata, di rivolgersi ai giudici nazionali, oppure si tiene ferma
l'esistenza della competenza giurisdizionale e si utilizza un qualche principio
che permetta l'individuazione di un giudice territorialmente competente,
nonostante la mancata soddisfazione dei criteri di competenza territoriale
previsti dall'ordinamento.[128]
In accordo
con quest'ultimo ordine di idee si è sostenuto che, «una volta che una data
lite risulti, in base alle norme in materia, soggetta alla giurisdizione dello
Stato, è mediante una razionale interpretazione di tutto il sistema delle norme
di competenza territoriale che si deve superare la difficoltà data dal fatto
che, rispetto al territorio dello Stato, non ricorre alcuno dei criteri
direttamente stabiliti dalla legge».[129]
Secondo
questa impostazione, dunque, la competenza giurisdizionale non verrebbe
meno per il fatto di non trovare un organo territorialmente competente.
Inoltre, parte di questa dottrina, alle cui idee ha aderito anche la
giurisprudenza in alcune decisioni, sosteneva che l'impossibilità di
individuare un giudice competente per territorio, ad esempio nel caso di beni
immobili situati all'estero, non determinerebbe un difetto di giurisdizione,
bensì la competenza di un qualsiasi giudice italiano.[130]
Va
rilevato, infine, che a volte il problema è risolto direttamente dalla legge,
con una specifica indicazione della competenza per territorio svincolata da
ogni riferimento obiettivo o subiettivo alla situazione o rapporto di cui si
tratta. Un esempio di questo tipo di soluzione è rappresentato dalla norma contenuta
nell'art. 29, comma 2, della legge 4 maggio 1983 num. 184 sull'adozione e
l'affidamento dei minori, con riguardo al caso di adozione di minori stranieri
richiesta da «coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero». Dopo
aver previsto che «è competente il tribunale per i minorenni del distretto in
cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi», la norma dispone che,
«in mancanza di precedente domicilio, è competente il tribunale per i minorenni
di Roma». Da ricordare, però, che l'adozione è una di quelle materie regolate
da criteri speciali di giurisdizione (art. 40 l. 218/1995): essa pertanto
rimane fuori dall'ambito di applicazione dell'art 9.[131]
L'art. 9 della legge di riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato e processuale, appena esaminato, pur
prevedendo un criterio idoneo a realizzare la corrispondenza tra forum e
ius nelle fattispecie con elementi di estraneità appartenenti alla
volontaria giurisdizione, permette comunque il verificarsi della situazione per
cui il giudice italiano chiamato a pronunciare il provvedimento si trovi a
dover applicare al rapporto o situazione giuridica sottoposti al suo esame il
diritto straniero.
Si tratta delle ipotesi in cui la sussistenza della
competenza giurisdizionale del nostro giudice è dovuta o al funzionamento delle
norme sulla competenza territoriale, o al fatto che il provvedimento richiesto
concerne un cittadino o un residente.
In simili
ipotesi il giudice[132] si troverà di fronte il problema di distinguere, con
riguardo alla fattispecie, cosa di essa appartiene alla forma, alla procedura,
ed è perciò soggetto alle norme aventi natura pubblicistica e unilaterale della
lex fori,[133] da ciò che di essa appartiene invece alla sostanza,
al diritto materiale, ed è soggetto quindi alla lex causae, vale a dire
alla legge straniera richiamata.
La
dottrina anteriore alla riforma che ammetteva la possibilità di applicare il
diritto straniero nei procedimenti di volontaria giurisdizione riteneva in
proposito sufficiente che il giudice fosse investito di un certo potere perché
questo potesse essere utilizzato anche per situazioni rette dal diritto
straniero, sempre che non vi ostassero motivi particolari i quali rendessero
impraticabile l'applicazione della norma straniera.[134]
Si
sosteneva, cioè, l'estensione su base analogica delle funzioni interne con
riguardo a situazioni non direttamente regolate dalle norme nazionali; fermo
restando il principio per cui le funzioni e gli atti che l'organo può compiere
- così come le azioni proponibili davanti ad esso - sono solo quelli
predisposti dal foro.[135]
Una volta
affermata da questa dottrina la possibilità di applicare il diritto straniero
nella volontaria giurisdizione, diverse soluzioni venivano proposte per
risolvere il conseguente problema della ripartizione tra lex fori e lex
causae dei vari aspetti della giurisdizione volontaria. Alcuni di questi
non rappresentano degli impedimenti particolari: così per le questioni
attinenti alla competenza giurisdizionale e territoriale, ai tipi di azione
proponibili, ai procedimenti ed agli effetti processuali delle decisioni, che
sono tutti pacificamente ricompresi nell'ambito della lex fori. Nessuna
difficoltà nemmeno per ciò che riguarda la sostanziale regolamentazione della
materia e gli effetti sostanziali della decisione, che sono fatti rientrare
nella competenza della lex causae.
Gli altri
profili della giurisdizione volontaria, ai fini della scissione tra forma e
sostanza, rappresentavano, invece, degli ostacoli, i maggiori dei quali
riguardavano il ruolo svolto dall'organo pubblico in relazione alla
realizzazione di un dato risultato. Ci si chiedeva, in altre parole, se doveva
essere la legge interna oppure quella straniera a valutare la necessità o meno
dell'intervento dell'organo pubblico; nonché quale dovesse essere il tipo di
intervento idoneo al conseguimento del risultato voluto.[136]
In linea
generale, due sono gli orientamenti che hanno tentato di dare una risposta a
queste domande.
Il primo
vede l'intervento dell'organo pubblico nella giurisdizione volontaria come
momento della disciplina sostanziale e, come tale, disciplinato dalla lex
causae. La rigidità di tale affermazione viene poi attenuata dalla
riconosciuta necessità della sussistenza della capacità del foro, valutata
secondo la sua legge processuale, di realizzare l'intervento. Quest'ultimo
viene a presentarsi, quindi, come condizionato dalla previsione che di esso fa
la lex causae e dai limiti (condizioni e termini) in cui essa lo
ammette; il momento sostanziale della disciplina prevarrebbe cioè su quello
processuale. Con questa impostazione viene, in definitiva, accentuato il valore
strumentale ed accessorio svolto dal giudice rispetto alla pretesa sostanziale
che egli è chiamato a realizzare: così come il giudice riveste un ruolo
strumentale rispetto all'applicazione del diritto interno, così la sua funzione
non muterebbe di fronte al diritto straniero richiamato dalle norme di diritto
internazionale privato che egli è, ugualmente, tenuto ad applicare.
Una volta
giunti a simili conclusioni, alla dottrina in esame rimaneva il problema di
stabilire entro quali limiti, derivanti dalle norme organizzative del foro, gli
organi interni fossero in grado di realizzare efficacemente la pretesa fondata
sulla norma straniera. Un primo punto di accordo, a questo proposito, era
costituito dalla riconosciuta necessità di una certa corrispondenza tra
il modo di atteggiarsi del foro e quello della lex causae. Spingendosi
oltre questo rilievo, però, le opinioni divergevano: alcuni sostenevano una
corrispondenza a livello di istituti,[137] altri erano invece del parere che la corrispondenza
dovesse andare ricercata a livello di funzioni svolte; a sua volta poi tale
corrispondenza era richiesta in maniera più o meno elastica, nel senso che
mentre alcuni esigevano una perfetta corrispondenza della funzione invocata nel
foro, altri, in accordo con l'esigenza di rispettare la norma applicabile,
giustificavano una interpretazione lata dei poteri del giudice, in modo da
consentirne, in certa misura, l'adattamento alle richieste della norma straniera
(salvo il limite dell'assoluta diversità di costruzione del fenomeno
nell'ordinamento del foro e in quello della lex causae).[138]
Il secondo
orientamento che ha cercato di risolvere i problemi dovuti al rapporto tra procedura
e sostanza in relazione all'intervento del giudice e all'idoneità di questo a
raggiungere il risultato desiderato, si fondava sulla constatazione della
rilevanza pubblicistica delle funzioni svolte dall'organo pubblico nella
giurisdizione volontaria. I sostenitori del punto di vista in esame affermavano
la natura pubblicistica della norma che richiede l'intervento del giudice e che
ad esso assegna il potere di produrre determinati effetti giuridici
sostanziali. Si sosteneva che quando l'ordinamento positivo affida la
formazione di determinati rapporti o stati giuridici all'intervento od al
controllo dell'autorità pubblica, in essi non può che prevalere l'aspetto
pubblicistico dell'interesse da soddisfare, di conseguenza l'attività
sostanziale dell'organo statale ricade nella sfera del diritto pubblico. Pur
non escludendo l'applicabilità del diritto straniero nella materia in esame,
questa interpretazione escludeva qualsiasi elasticità nella valutazione dei
poteri interni e dell'attività degli organi: l'intervento dell'organo risulta
di conseguenza ammissibile se e nei limiti in cui è consentito dal diritto
pubblico interno, e il provvedimento giudiziario del giudice italiano non
potrebbe avere natura e contenuto sostanzialmente diversi da quelli previsti
dal nostro diritto positivo. La corrispondenza tra diritto interno e diritto
straniero, secondo questa impostazione, doveva sussistere quindi sul modo in
cui il foro da un lato e l'ordinamento straniero dall'altro considerano il
ruolo dell'organo ed il tipo di intervento richiesto ai fini della produzione
di determinati effetti. Conseguenza di questo approccio è che, se il diritto
straniero richiamato richiede un tipo di intervento che seppure conosciuto dal
foro è tuttavia diverso da quello previsto, nel caso di specie,
dall'ordinamento, l'organo interno si troverà nella impossibilità di
funzionare.
Questa
seconda impostazione, in definitiva, ammettendo il funzionamento dell'organo
interno solamente nel caso di una perfetta corrispondenza tra il tipo di
intervento richiesto dalla legge straniera competente e quello previsto
dall'ordinamento di appartenenza del giudice, riduce in maniera sensibile
l'esercizio dei poteri giudiziari in tema di volontaria giurisdizione.[139]
Le
soluzioni descritte potranno conservare un certo valore in relazione ai casi di
non corrispondenza tra forum e ius suscettibili di
verificarsi in virtù del funzionamento dell'art. 9 della legge di riforma.
competenza giurisdizionale e
riconoscimento di provvedimenti stranieri
LA DISCIPLINA
DEL RICONOSCIMENTO DI
DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE:
3.1. La nozione di atto straniero di volontaria giurisdizione e la sua qualificazione
3.4. La disciplina
dettata dall'art. 66 della legge 31 maggio 1995 num. 218.
3.5. Segue: il
campo di applicazione dell'art. 66.
3.7. Segue: il
principio della competenza internazionale del giudice straniero.
3.8. Segue:
il limite dell'ordine pubblico.
3.9. Segue: il
rispetto dei diritti essenziali della difesa.
Ai fini del discorso sulla efficacia nel nostro
ordinamento degli atti stranieri di giurisdizione volontaria conviene
innanzitutto cercare di chiarire in cosa consista il carattere di estraneità
dell'atto; nonché in base a quale legge esso vada qualificato.
Con
riguardo al primo punto, la Relazione ministeriale suggerisce che è da considerarsi
straniero il provvedimento il quale «provenga da un'autorità giudiziaria non
italiana o da un organo comune a due o più Stati stranieri [non è, si badi
bene, il caso degli organi di giustizia delle Comunità Europee] e sia
pronunciato fuori dal territorio della Repubblica, oppure anche nel territorio
italiano se emanato da autorità straniere in materie loro riservate o
consentite dalle convenzioni o consuetudini internazionali».[140]
In linea
generale, dunque, la categoria principale di provvedimenti stranieri risulta
essere costituita da quei provvedimenti emessi da organi di Stati esteri
all'interno dei loro rispettivi territori.
In quanto
alla qualificazione dell'atto straniero - sulla base delle conclusioni
raggiunte dalla dottrina con riferimento alla disciplina previgente - essa va
effettuata secondo l'ordinamento italiano, vale a dire ex lege fori.
Oggetto delle norme che contemplano il riconoscimento di atti stranieri di
volontaria giurisdizione sono cioè quegli atti stranieri che, se emanati in
Italia, sarebbero considerati di giurisdizione volontaria; senza, d'altra
parte, esigere identità di questi con la corrispondente figura dell'ordinamento
estero d'origine.[141]
Data la
già rilevata mancanza,[142] nella nostra legge, di un criterio esplicito che
permetta agevolmente di operare la distinzione tra atti volontari da una parte
e atti contenziosi dall'altra, non sempre l'appartenenza di un atto alla
giurisdizione volontaria risulta evidente. L'orientamento prevalente, in
analogia con la comune valutazione dottrinale e giurisprudenziale data al
fenomeno negli ordinamenti simili al nostro, tende a qualificare (come visto in
precedenza) quale atto di volontaria giurisdizione quell'atto promanante da autorità
giudiziaria e costituente amministrazione pubblica del diritto privato;
attività la cui caratteristica fondamentale va ravvisata nell'assenza di una
controversia circa l'esistenza di diritti soggettivi e di stati.[143]
In
relazione alla disciplina dettata prima della riforma dall'art. 801 cod. proc.
civ.[144] - ma le osservazioni rilevano ancora oggi - si è
ammessa generalmente, sulla base delle riportate considerazioni, la possibilità
di riconoscere nel nostro ordinamento l'atto di volontaria giurisdizione così
qualificabile secondo la legge italiana, pur in mancanza di un esatto
corrispondente nel nostro diritto sostanziale; salva restando comunque la
eventuale contrarietà del provvedimento straniero all'ordine pubblico, vale a
dire ai principi fondamentali del nostro ordinamento.[145] Inoltre, e di conseguenza, un atto non considerato
appartenente alla volontaria giurisdizione all'estero era considerato
ugualmente suscettibile di essere fatto valere in Italia (con la procedura
prevista dall'art. 801 cod. proc. civ.) se, per conseguire il medesimo
risultato, era richiesto dal nostro ordinamento un atto di volontaria
giurisdizione.
Quando,
invece, un provvedimento straniero di giurisdizione volontaria non era idoneo a
produrre in Italia gli effetti giuridici ad esso ricollegati - qualora cioè per
ottenere analoghi effetti nel nostro ordinamento sarebbe stato necessario o un
atto di giurisdizione contenziosa o un atto amministrativo - non si riteneva
applicabile la normativa di cui all'art. 801. È il caso, ad esempio, di una
separazione per colpa pronunciata all'estero con un provvedimento reso a
definizione di un procedimento camerale: in questa ipotesi non si poteva
procedere al riconoscimento ed alla dichiarazione di efficacia nel nostro
ordinamento (ex art. 801) in quanto quest'ultimo richiedeva, in questa
materia, una fase contenziosa successiva a quella volontaria; un simile
provvedimento poteva dunque essere delibato dai nostri giudici solamente nel
caso sussistessero tutte le condizioni previste (dall'art. 797 cod. proc. civ.
previgente) per la delibazione delle sentenze.[146]
Allo scopo di chiarire la genesi delle soluzioni
accolte dal legislatore della riforma in tema di riconoscimento di
provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (artt. 66 e 67), ed in
considerazione del fatto che alcune delle conclusioni a cui è giunta la
dottrina anteriore alla riforma non hanno perso di valore con il sopraggiungere
di quest'ultima, è opportuno analizzare ciò che accadeva prima della legge num.
218 del 1995. Questa analisi va effettuata sia con riferimento alla disciplina
posta dall'art. 801 cod. proc. civ. sia in relazione al rapporto che si era
venuto ad instaurare, nel sistema previgente, tra questa norma ed il metodo del
c.d. richiamo internazionalprivatistico in senso stretto.
Riguardo
al primo punto, anteriormente alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato e processuale - ed al di fuori dei casi direttamente contemplati da una
eventuale disciplina speciale dettata da convenzioni internazionali -
l'acquisto di efficacia nell'ordinamento italiano da parte di provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria era regolato, contrariamente a ciò che
accadeva per la competenza giurisdizionale in questa materia,[147] da un'apposita norma, il già ricordato art. 801 cod.
proc. civ. Esso costituiva una delle novità introdotte dal codice di procedura civile
del 1942, ed era l'unica norma del sistema previgente espressamente riferita
alla volontaria giurisdizione.
L'articolo
in questione, così come le altre norme dedicate dal codice di rito al
riconoscimento di atti di autorità straniere (artt. 796-805 cod. proc. civ.), è
stato abrogato dall'art. 73 della legge num. 218 del 1995, più volte
modificato. Tali modifiche, dopo una lunga serie di rinvii «tecnici», hanno
disposto per il 31 dicembre 1996 l'entrata in vigore del titolo quarto della
legge di riforma (artt. 64-71); titolo dedicato appunto all'efficacia
nell'ordinamento italiano di sentenze ed altri atti stranieri.[148]
Il testo
dell'art. 801 stabiliva che, quando si volessero far valere in Italia atti di
giudici stranieri in materia di giurisdizione volontaria, ad essi era
attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli artt. 796 e 797 cod. proc.
civ. (disciplinanti il riconoscimento delle sentenze straniere), in quanto
ritenuti applicabili.
La
dottrina non mancò di rilevare l'incompletezza e ambiguità della lettera della
legge, che diede origine a notevoli difficoltà interpretative.[149]
Riguardo
l'ambito di applicazione della norma, secondo la dottrina e la giurisprudenza
prevalenti, esso andava circoscritto - seguendo una interpretazione aderente
alla lettera della legge - ai soli atti di volontaria giurisdizione emanati da giudici
stranieri; rimanevano quindi esclusi gli atti stranieri di amministrazione
pubblica del diritto privato emanati non da organi giudiziari ma da organi amministrativi.[150] Non mancavano, d'altra parte, opinioni contrarie:
secondo alcuni autori una simile conclusione sarebbe stata idonea a generare
incertezze difficilmente superabili, dato che in certi casi risulta
problematico dire se un atto straniero sia emanato o meno da un giudice.[151] Questi stessi autori rilevavano inoltre come,
seguendo la tesi criticata, si sarebbero prodotte conseguenze inaccettabili: ad
esempio si sarebbe rimessa all'ordinamento straniero la determinazione delle
garanzie che presso di noi devono essere richieste per attribuire valore ad
atti esteri, dato che la necessità del giudizio di delibazione configurato
dall'art. 801 sarebbe venuta a dipendere dalla natura dell'organo
(giudiziaria o amministrativa) a cui l'ordinamento di origine del provvedimento
attribuisce il potere di emanarlo.[152] Si sottolineava infine come, in certi ordinamenti, un
medesimo provvedimento potesse essere adottato, a seconda delle circostanze,
sia in forma giudiziaria che in forma amministrativa.[153]
Si
riteneva, d'altra parte, che nella previsione della norma ricadessero tutti
gli atti dei giudici stranieri aventi obiettivamente la natura di atti di
volontaria giurisdizione, indipendentemente dalla forma di emanazione:
anche perciò quegli atti di volontaria giurisdizione - così qualificati ex
lege fori - aventi, nell'ordinamento d'origine, la forma di sentenza.[154]
Il
problema del riconoscimento si poneva insomma per tutti quei casi in cui
l'autorità straniera compie una propria manifestazione di volontà, costitutiva
essa stessa di specifici effetti; non si riteneva, al contrario, sussistere
problema di riconoscimento per quegli atti di volontaria giurisdizione in cui
l'organo pubblico esplica una funzione meramente recettizia rispetto a
dichiarazioni di volontà privata. In queste ipotesi, si diceva, gli effetti
giuridici sono prodotti non dall'atto statuale bensì dalla dichiarazione di
volontà privata, della quale l'intervento dell'organo pubblico costituisce
semplicemente un requisito formale.[155]
La disciplina
prevista dall'art. 801 era in sostanza quella che risultava dal richiamo da
esso operato agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., allora vigenti, che
regolavano rispettivamente l'organo competente per la dichiarazione di
efficacia e le condizioni necessarie per essa in relazione alle sentenze
straniere; «in quanto applicabili» in materia di giurisdizione volontaria.
Con questa
riserva si intendeva che l'applicazione agli atti stranieri di volontaria
giurisdizione delle norme relative al riconoscimento delle sentenze straniere
doveva essere contenuta nei limiti consentiti dalle affinità esistenti fra
queste due categorie di atti; andava di conseguenza esclusa
l'applicabilità di tutte quelle norme e di tutte quelle condizioni che avevano
come presupposto l'esistenza, nel provvedimento e nel procedimento che ad esso
conduce, di una netta contrapposizione di parti processuali, o comunque
di caratteri che, almeno di regola, mancano negli atti di volontaria
giurisdizione e nel relativo procedimento. Ciò valeva innanzitutto per quei
requisiti che presupponevano un procedimento in contraddittorio ed un
atto idoneo al passaggio in giudicato.[156]
Si
ritenevano, di conseguenza, applicabili agli atti di volontaria giurisdizione
soltanto i requisiti indicati ai numm. 1 e 7 dell'art. 797, relativi
rispettivamente al principio della competenza internazionale del giudice
straniero e al principio di non contrarietà del provvedimento straniero all'ordine
pubblico italiano, elementi che, come si vedrà, sono stati entrambi
mantenuti dalla nuova disciplina.[157]
Competente
per la dichiarazione di efficacia dei provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione era (stante il richiamo all'art. 796 cod. proc. civ.) la Corte
d'appello; non ritenendosi però necessaria la citazione di una controparte
- che nella materia in esame non esiste o può non esistere - dottrina e
giurisprudenza riconoscevano l'applicabilità delle disposizioni relative ai
procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e segg. cod. proc. civ.), cosicché
il provvedimento finale del giudizio di delibazione veniva ad assumere la forma
di decreto, e non quella di sentenza.[158]
Tale
conclusione ha indotto parte della dottrina a ritenere, inoltre, la possibilità
per i nostri giudici di revocare, per motivi determinati, il
provvedimento di delibazione, in modo tale da produrre la conseguente perdita
di efficacia dell'atto straniero (delibato) rispetto al nostro ordinamento - in
perfetta analogia con quanto avviene in relazione al provvedimento nazionale di
volontaria giurisdizione che, com'è noto, rimane sempre revocabile.
Di opposto
parere, ma con riferimento esclusivo alla materia della famiglia e dello stato
delle persone, era la giurisprudenza, la quale sottolineava il carattere
decisorio e definitivo presentato dal provvedimento in questi casi. Per tale
ragione, e sempre secondo la giurisprudenza, a quest'ultimo andava riconosciuta
natura di sentenza, in armonia col principio secondo cui l'attribuzione di uno status
non può essere né provvisoria né suscettibile di modifica.[159]
Al di
fuori delle materie indicate, la giurisprudenza richiedeva comunque la previa
delibazione in Italia del provvedimento straniero di revoca pronunciato dal
giudice competente dell'ordinamento d'origine del provvedimento di
giurisdizione volontaria già delibato.[160] Secondo questa interpretazione, la Corte non ha
dunque il potere di riesaminare il contenuto del provvedimento straniero a cui
essa stessa ha attribuito efficacia nel nostro ordinamento, dovendo limitarsi a
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla nostra legge per il
riconoscimento dell'atto straniero di revoca dello stesso.[161]
Altro
punto rilevante era poi quello costituito dal fatto che, in tema di
riconoscimento di atti stranieri di volontaria giurisdizione, era considerata
esclusa l'applicazione degli artt. 798 e 799 cod. proc. civ., dato che detti
articoli non erano espressamente richiamati dalla norma dedicata alla
giurisdizione volontaria (art. 801). La prima disposizione ricordata concerneva
i casi in cui al giudice della delibazione era consentito il riesame del merito
della sentenza straniera; tale riesame, stante il mancato richiamo, non era mai
permesso in relazione agli atti stranieri di giurisdizione volontaria: l'atto
straniero poteva essere reso efficace o meno, ma non era, in sede di
delibazione, suscettibile di modificazione alcuna. Il divieto del riesame
nel merito è stato mantenuto e ampliato (includendovi anche le sentenze
straniere) dalla legge di riforma.[162]
Meno
comprensibile era invece, secondo parte della dottrina, il mancato richiamo
alla seconda delle disposizioni citate, la quale prevedeva l'istituto della delibazione
incidentale: tale esclusione era dai più considerata ingiustificata. Da
essa conseguiva che l'unico modo utile, in via processuale, per ottenere
l'acquisto di efficacia nel nostro ordinamento degli atti stranieri di
volontaria giurisdizione, era quello di richiedere il relativo provvedimento di
delibazione in via principale.[163] Non si produceva cioè nella volontaria giurisdizione
quella attenuazione del sistema previgente (il quale subordinava l'acquisto di
efficacia da parte dell'atto straniero ad un apposito provvedimento del giudice
italiano) permessa dall'istituto della delibazione incidentale; attenuazione
che avrebbe consentito di avvicinarsi di fatto, così come accadeva per le
sentenze straniere, al diverso metodo - oggi accolto - del riconoscimento
automatico del provvedimento straniero, con i relativi vantaggi.[164]
Un'ultima
osservazione riguarda l'impiego che nella prassi giudiziale si è soliti fare
dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione. L'atto emanato
dall'autorità straniera è infatti per lo più utilizzato per la sua efficacia probatoria;
allo scopo cioè di documentare la situazione giuridicamente rilevante
che da esso può desumersi, nell'ipotesi in cui tale situazione sia oggetto di
una valutazione di natura pregiudiziale o incidentale da parte del nostro
giudice - rilevante in relazione ad un rapporto di natura privatistica
sottoposto al suo esame.
Più che
nella prova dei fatti in esso accertati, il valore probatorio del provvedimento
straniero di volontaria giurisdizione risiede nella sua capacità di provare il
diritto da esso stesso posto in essere nell'ordinamento competente, non
differenziandosi in ciò dalla produzione del testo di legge come prova del
diritto straniero vigente.[165]
Il problema dell'efficacia che, nel sistema anteriore
alla riforma, potevano assumere nel nostro ordinamento gli atti stranieri di
volontaria giurisdizione è uno di quelli intorno ai quali più si sono
affaticate sia la dottrina che la giurisprudenza. Le ragioni sono evidenti: ci
troviamo di fronte ad una categoria di atti fortemente eterogenea, in cui si ha
un concorso di volontà privata e di attività pubblica, con il conseguente
intreccio di norme aventi diverso rilievo internazionale.[166]
La disputa
che storicamente si è combattuta nel tentativo di prospettare valide soluzioni
a questa delicata questione ha condotto la dottrina prevalente alla
formulazione di una tesi, secondo cui il procedimento per la dichiarazione di
efficacia dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria configurato,
prima della riforma, dalle disposizioni degli artt. 801, 796, 797 cod. proc.
civ. non sarebbe stato l'unico modo attraverso cui tali provvedimenti acquistavano
efficacia nell'ordinamento italiano.[167]
Le origini
di tale orientamento risalgono ad un primo filone di pensiero, sorto alla fine
del secolo scorso, secondo cui gli atti di volontaria giurisdizione sarebbero
espressione di una volontà privata: tale loro aspetto avrebbe dovuto
prevalere su tutti gli altri; ci troveremmo quindi di fronte ad atti di diritto
privato, e l'intervento delle autorità pubbliche concernerebbe solamente la
forma di tali atti. Da queste affermazioni si è tratta la conclusione che
la disciplina della loro efficacia dovesse essere ricercata integralmente nelle
norme di diritto internazionale privato, di per se stesse idonee ad
indicare tanto la legge che regola la sostanza che quella che regola la forma
degli atti.
Gli atti
stranieri di volontaria giurisdizione rispondenti ai requisiti indicati da
quest'ultima categoria di norme dovevano perciò essere considerati, secondo
questa impostazione, immediatamente efficaci nel nostro ordinamento.[168] Questa soluzione rispondeva al più generale modo di
concepire allora l'efficacia degli atti stranieri: si ammetteva infatti
l'immediata efficacia delle sentenze straniere nel nostro ordinamento - in
particolare di quelle in materia di stato e capacità - per tutti gli effetti
diversi dall'esecuzione forzata.[169]
Proprio
con riguardo agli atti stranieri aventi natura di sentenza, l'opinione in esame
fu oggetto di un aspro dibattito che si concluse con l'affermazione del diverso
principio per cui, di regola, alle sentenze straniere non doveva
riconoscersi la capacità di spiegare effetti nel nostro ordinamento senza la
dichiarazione giudiziale di efficacia pronunciata dal nostro giudice. Di
conseguenza, in materia di giurisdizione volontaria, si affermò l'idea che
anche in questo campo fosse necessario assoggettare gli atti stranieri al
procedimento previsto per quelli contenziosi.[170]
Una volta
giunti a questo punto varie ragioni portarono all'affermazione che il principio
enunciato non potesse avere portata generale. Un primo motivo era costituito
dalla constatazione che tutti gli ordinamenti attribuiscono ai giudici una
serie di compiti aventi natura schiettamente amministrativa, a loro
attribuiti soprattutto per ragioni di carattere storico e pratico. Richiedere
anche per essi l'exequatur avrebbe voluto dire snaturare la relativa
procedura e creare un inutile impaccio sia allo svolgimento del commercio
internazionale che allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale. D'altra
parte si evidenziava la manifesta impossibilità di richiedere la delibazione
degli atti stranieri di volontaria giurisdizione in ogni caso in cui essi
riguardassero soggetti stranieri che dovessero far valere nel nostro
ordinamento un loro status.[171]
Tali
motivi indussero alla ricerca di una formula capace di distinguere con
chiarezza la categoria degli atti di volontaria giurisdizione la cui efficacia
doveva essere subordinata all'exequatur dalla categoria di essi che, al
contrario, non necessitava di tale procedura.
A questo
scopo si considerarono i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione
sotto due distinti profili: l'aspetto oggettivo e quello soggettivo. Sotto il
primo profilo si sottolineava come in tali atti concorressero due
distinte volontà: quella dei privati e quella degli organi statali. Nel caso in
cui l'organo pubblico intervenisse solo per integrare la capacità del
soggetto privato o per abilitarlo al perfezionamento dell'atto, si riteneva che
l'attività privata fosse l'elemento dominante della complessa fattispecie; ad
essa direttamente dovevano perciò essere ricondotti gli effetti dell'atto. In
altre parole, in simili casi l'atto avrebbe dovuto essere disciplinato dalle
norme straniere richiamate dal diritto internazionale privato e spiegare di
conseguenza i suoi effetti nel nostro ordinamento senza necessità di
delibazione. Quando, al contrario, il provvedimento dell'organo pubblico avesse
nell'atto di volontà privata solo un suo presupposto, l'atto pubblico
era fonte diretta delle conseguenze da esso derivanti; di modo che, per
produrre i propri effetti nel nostro ordinamento. il provvedimento aveva
bisogno di essere dichiarato efficace su richiesta del soggetto che tali
effetti invocava.[172]
Questa
tendenza ha riscosso favore prima dell'emanazione del codice di procedura
civile del 1942 e, data la sua insufficienza, veniva integrata con la
considerazione anche del profilo soggettivo degli atti di volontaria
giurisdizione. Da quest'ultimo punto di vista si reputavano determinanti le
esigenze del diritto internazionale privato il quale, in tutti gli ordinamenti,
contiene apposite norme per determinare la legge regolatrice dello stato e
della capacità dei soggetti, campo in cui è forte la presenza della volontaria giurisdizione.
Si riteneva di conseguenza necessario distinguere i casi in cui lo straniero
conservava presso il nostro ordinamento lo stato e la capacità attribuitegli
dalla legge competente, dai casi in cui invece si rendeva necessario sottoporre
ad exequatur gli atti di giurisdizione volontaria richiesti da
quest'ultima.[173]
Una
soluzione a tale problema era offerta da una teoria, diffusa soprattutto nella
dottrina francese, secondo cui le norme di diritto internazionale privato non
richiamano soltanto la legge regolatrice delle varie fattispecie ma anche gli
atti emanati in base a questa. La sentenza era perciò vista come lex
specialis e ad essa si riconosceva un valore pari a quello attribuito alla lex
generalis.
Di
riflesso, agli atti stranieri di volontaria giurisdizione veniva assegnata
immediata efficacia nel nostro ordinamento nel caso in cui provenissero dallo
Stato la cui legge era richiamata dalle nostre norme di diritto
internazionale privato, in quanto appunto lex specialis di tale
ordinamento.[174]
L'obiezione principale mossa a tale teoria, che condusse ad una sua
diversa formulazione, fu quella incentrata sulle differenze tra atto di
giurisdizione volontaria e legge. Si diceva che la norma di diritto internazionale
privato può ben individuare come regolatrice di un rapporto una legge straniera
che permetta alla volontà privata di conseguire lo scopo desiderato solo quando
a tale volontà si accompagni un atto del pubblico potere; ma in questo caso
l'atto straniero di volontaria giurisdizione verrebbe ad assumere presso il
nostro ordinamento il valore di un qualsiasi fatto al cui verificarsi la
norma di diritto privato straniera - richiamata dalla nostra norma di conflitto
- condiziona la produzione dei suoi stessi effetti. La necessità di essere
sottoposti a giudizio di delibazione rimaneva, di conseguenza, solo per quegli
atti di volontaria giurisdizione provenienti da Stati diversi da quelli
la cui legge era richiamata, in ordine ad una determinata fattispecie, dalle
nostre norme di diritto internazionale privato.[175]
La tesi
descritta - imperniata, nelle sue diverse formulazioni, sulla capacità dei
provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione di spiegare efficacia
automatica in virtù del funzionamento delle nostre norme di diritto
internazionale privato[176] - non ha perso di valore con l'entrata in vigore del
codice di rito del 1942 e del suo art. 801: non si è, infatti, riconosciuta
alla norma la capacità di indicare l'unico procedimento idoneo a conferire
efficacia agli atti stranieri di giurisdizione volontaria.[177] Gli inconvenienti pratici di questa diversa soluzione
- in base alla quale qualsiasi provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione (anche, ad esempio, un semplice decreto che autorizzi
l'alienazione dei beni di un minore) sarebbe stato inidoneo a produrre effetti
nel nostro ordinamento finché non fosse intervenuta l'apposita dichiarazione
giudiziale di efficacia - hanno indotto ad escludere una funzione negativa
dell'art. 801. Ad esso doveva spettare dunque la sola funzione positiva di
configurare un possibile procedimento per l'attribuzione di efficacia
agli atti stranieri di volontaria giurisdizione.[178]
Tale
possibile procedimento doveva pertanto coesistere con l'altro - di
natura automatica - risultante dal funzionamento delle norme straniere
richiamate dalle nostre norme di diritto internazionale privato.
«La
coesistenza dei due sistemi importa che quello predisposto dall'art. 801 non ha
ragione e, quindi, non ha neppure possibilità di essere utilizzato tutte le
volte che l'atto straniero è di già munito di efficacia per il nostro
ordinamento per effetto del funzionamento delle nostre norme di diritto
internazionale privato, cioè tutte le volte che esso proviene dallo Stato le
cui norme sono applicabili alla disciplina del rapporto o della situazione
giuridica».[179]
Si
evidenziava inoltre che, altrimenti, un articolo come il 21 disp. prel. cod.
civ. (allora vigente) avrebbe perso la massima parte del proprio significato
se, nella tutela e negli istituti di protezione degli incapaci, non fossero
stati compresi la costituzione della tutela e l'attività pubblica diretta a
sorvegliare e disciplinare la protezione degli orfani e degli altri incapaci.[180]
Secondo
l'angolo visuale descritto, quindi, presupposto del funzionamento del
procedimento configurato dall'art. 801 cod. proc. civ. era che il rapporto non
fosse collegato con lo Stato di origine dell'atto relativo dall'elemento
considerato decisivo dalla norma italiana di diritto internazionale privato
dalla quale il rapporto stesso era contemplato.
Alcuni
autori, sulla base di tale costruzione teorica, ritenevano di potersi spingere
oltre, affermando la non necessità dell'exequatur neppure per
quegli atti stranieri di volontaria giurisdizione emanati da uno Stato terzo
- rispetto a quello italiano e a quello la cui legge era richiamata dalle
nostre norme di diritto internazionale privato - che avessero creato, per
l'ordinamento nazionale del soggetto destinatario del provvedimento,[181] un suo status.
Quando, si
diceva, il soggetto ha comunque acquistato per la sua legge nazionale un certo status,
normalmente, se non sorge controversia, egli non ha stimolo a chiedere che
l'atto da cui esso sorge venga dichiarato esecutivo; non pareva logico quindi
che situazioni del genere rimanessero sprovviste di ogni valore per il nostro
ordinamento.[182]
Al
procedimento delineato dall'art. 801 si attribuiva, in definitiva, una
posizione subordinata. Esso era richiesto solo quando il collegamento di
diritto internazionale privato non fosse di per sé idoneo a rendere efficace
l'atto nel nostro ordinamento; vale a dire, in relazione ai vari inquadramenti
teorici dati al fenomeno, solo quando l'atto straniero provenisse da uno Stato
diverso da quello le cui norme erano applicabili alla disciplina del rapporto
sostanziale, o quando, secondo alcuni, esso provenisse da uno Stato terzo senza
produrre effetti nell'ordinamento competente secondo le nostre norme di
conflitto, od infine quando l'atto straniero fosse prodotto in Italia per
sostituire un atto interno.
Quest'ultima è l'ipotesi in cui l'atto straniero è fatto valere in
Italia come titolo pubblicistico, per conseguire cioè effetti per
produrre i quali si richiede un atto di volontaria giurisdizione nazionale.[183]
La legge num. 218 del 1995, al suo art. 66,
detta una nuova disciplina per il «riconoscimento di provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria». Tale disciplina, come già
ricordato,[184] a partire dal 31 dicembre 1996 ha preso il posto di
quella prevista dall'ormai abrogato art. 801 del codice di rito.
La norma
testualmente dispone che «i provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in
quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui
legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato,
ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano».
Le
condizioni di cui all'art. 65 della legge di riforma, richiamate dall'art. 66 in
quanto applicabili in materia di volontaria giurisdizione, sono costituite
dalla non contrarietà (del provvedimento straniero) all'ordine
pubblico e dal rispetto dei diritti essenziali della difesa
(nel corso del procedimento che conduce alla sua emanazione).[185]
Prima di
affrontare l'analisi della norma è necessario fare una premessa. La
disposizione in esame, considerata isolatamente o in relazione al sistema
complessivo delineato dalla legge di riforma, è stata fatta da più parti
oggetto di critiche in quanto idonea, assieme alle altre disposizioni che
regolano il riconoscimento di atti stranieri,[186] a produrre disarmonie del sistema in certi casi
insostenibili.[187] Tant'è che è stata espressa l'opinione secondo cui la
norma non è altro che il risultato di un grave misconoscimento della prassi
precedente collegata al meccanismo del richiamo internazionalprivatistico in
senso stretto:[188] essa infatti appare suscettibile di produrre con la
sua applicazione - sia sotto il profilo delle categorie di situazioni prese in
considerazione, che degli ordinamenti stranieri da assumere come punto di
riferimento - delle gravi incongruenze e difficoltà, concretamente superabili,
secondo questa opinione, solo con un intervento del legislatore diretto alla
modificazione di tale norma (e delle altre sopra ricordate).[189]
Come
esempio si possono portare gli ostacoli che possono presentarsi con riguardo al
riferimento operato dalla norma allo Stato la cui legge risulta applicabile
alla situazione od al rapporto in virtù delle nostre norme di conflitto: molte
delle norme di diritto internazionale privato oggi in vigore sono delle
disposizioni «a cascata», o delle disposizioni che utilizzano dei criteri di
collegamento alternativi; delicati problemi interpretativi potranno sorgere di
conseguenza quando si tratti di individuare l'ordinamento straniero da prendere
in considerazione ai fini del riconoscimento di un provvedimento emanato o
comunque efficace all'interno del medesimo.[190]
Passando
all'analisi dell'art. 66, la scelta operata dal legislatore della riforma a
favore del riconoscimento automatico
- vale a dire la non necessità di alcun procedimento di tipo delibativo
ai fini della efficacia in Italia del provvedimento straniero di giurisdizione
volontaria[191] - viene messa in rapporto dalla Relazione
ministeriale al carattere che i provvedimenti di giurisdizione volontaria
posseggono di essere immediatamente costitutivi di situazioni giuridiche
materiali: si è ritenuto opportuno, vista questa loro peculiarità, riconoscere
con modalità semplificate tali provvedimenti - attribuendo rilievo, fra
l'altro, al diritto applicabile secondo le disposizioni italiane di diritto internazionale
privato.[192]
Tale
riconoscimento automatico, sancito dall'art. 66, comporta l'attribuzione nel
nostro ordinamento dell'efficacia costitutiva propria dell'atto
straniero, ma non dei suoi effetti esecutivi o di attuazione i quali,
come si vedrà, si producono invece per mezzo del giudizio configurato dall'art.
67 della legge di riforma.[193]
Così come
avviene in altri ordinamenti processuali e in alcune convenzioni internazionali
(in particolare nelle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano), va infatti tenuto
distinto il riconoscimento del provvedimento straniero dalla sua esecuzione.[194] Il primo si pone come strumento di circolazione, in
generale, del giudicato e costituisce un istituto tipico del diritto
internazionale privato; si ha riconoscimento quando il dato giuridico straniero
è preso in considerazione per produrre effetti nel foro senza che lo Stato del
foro operi alcuna forma di coazione. Si ha, al contrario, esecuzione quando non
solo si fa valere in giudizio l'atto straniero ma è necessario ottenere anche,
in vista dei risultati pratici, la cooperazione della forza pubblica
dello Stato del foro.[195]
A questo
proposito, si ricorda che non si pone in genere il problema di conseguire
effetti esecutivi in concreto, ad esempio, per le decisioni straniere
costitutive di status personali, dato che la loro attuazione si
esaurisce all'interno del processo di cognizione medesimo, senza bisogno di
alcuna forma di coazione o di cooperazione materiale degli organi del foro.[196]
Per determinare il campo di applicazione dell'art. 66
si deve partire dal contesto in cui esso è posto: è necessario perciò
considerare i rapporti intercorrenti tra gli artt. 64 («riconoscimento di
sentenze straniere»), 65 (relativo al riconoscimento di provvedimenti stranieri
in materia di capacità delle persone, di esistenza di rapporti di famiglia e di
diritti della personalità) e 66 («riconoscimento di provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria»).
In primo
luogo va rilevato che la disciplina dettata dagli artt. 65 e 66 si presenta con
carattere di specialità rispetto a quella generale prevista dall'art. 64
con riguardo alle sentenze straniere: non sarà possibile quindi ricorrere a
questa ultima disposizione quando vengano in rilievo situazioni concernenti
materie ricomprese nell'art. 65 o provvedimenti di volontaria giurisdizione.[197]
Riguardo,
invece, i rapporti che legano l'art. 66 all'art. 65 della legge di riforma, varie
interpretazioni sono state prospettate. Un'opinione afferma che le disposizioni
contenute nei due articoli citati, avendo carattere integrativo rispetto alla
norma sul riconoscimento delle sentenze, in qualche misura si sovrappongono tra
loro: in entrambe è usata infatti l'espressione «provvedimenti stranieri»,
suscettibile di ricomprendere tanto le sentenze che gli atti di volontaria
giurisdizione.[198] Secondo la medesima opinione, in accordo con la
lettura suggerita dalla Relazione ministeriale, si può ragionevolmente ritenere
che l'art. 65 intenda riferirsi alle sole sentenze; l'ampia formula legislativa
sarebbe giustificata dall'opportunità di prevenire l'insorgere di difficoltà
interpretative in ordine ad una possibile diversa qualificazione dei provvedimenti
in questione.[199]
Altri
affermano invece che l'art. 65 non intende contemplare soltanto le sentenze,
bensì tutti i provvedimenti adottati da organi giurisdizionali i quali non
rientrino nella volontaria giurisdizione - alla quale andrebbe applicato in
via esclusiva l'art. 66 - nonché gli atti di natura amministrativa
incidenti sulle situazioni giuridiche soggettive nelle materie elencate dalla
norma in questione.[200]
Secondo una
ulteriore interpretazione, infine, l'art. 65 sarebbe suscettibile di essere
applicato anche ai provvedimenti di giurisdizione volontaria rientranti nelle
materie da esso considerate.[201] Tale soluzione però, al contrario della precedente,
non permetterebbe di giustificare l'inciso contenuto nell'art. 66, il quale
subordina il richiamo delle condizioni previste dall'art. 65 alla loro applicabilità
in materia di volontaria giurisdizione: se si accogliesse l'ultima
interpretazione proposta si finirebbe infatti col sottoporre il riconoscimento
di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria a condizioni
potenzialmente differenti a seconda della materia in cui essi sono pronunciati.[202]
L'ambito
di applicazione dell'art. 66, secondo l'opinione che pare preferibile e ferme
restando le incertezze sollevate dalla disposizione, risulterebbe in definitiva
esteso a tutti quei provvedimenti stranieri che abbiano natura volontaria -
sulla base della nostra legge - indipendentemente dalle forme da essi
rivestite all'estero, compresi anche quelli pronunciati nelle materie
contemplate dall'art. 65; nell'ambito di applicazione di quest'ultima norma
ricadrebbero invece quei provvedimenti stranieri, relativi alle suddette
materie, appartenenti alla giurisdizione contenziosa - aventi o meno forma di
sentenza- nonché quelli di natura amministrativa, ugualmente rientranti nelle
materie considerate.
Una importante questione è costituita dal rapporto che
si è stabilito, con l'entrata in vigore dell'art. 66 della legge num. 218 del
1995, tra il sistema configurato dalla norma in esso contenuta ed il meccanismo
di riconoscimento, ugualmente automatico, derivante dal funzionamento delle
(nuove) norme italiane di diritto internazionale privato e processuale.
Tale via
alternativa all'ingresso di dati giuridici stranieri nel nostro ordinamento è
stata - come si è visto con riguardo all'art. 801 cod. proc. civ. previgente[203] - individuata dalla dottrina dominante e fatta
propria dalla giurisprudenza, benché l'esatto inquadramento teorico del
fenomeno rimanga assai discusso.[204]
Il testo
dell'art. 66 sancisce l'efficacia automatica in Italia dell'atto straniero di
volontaria giurisdizione nel caso in cui esso provenga dall'ordinamento la
cui legge è richiamata dalle nostre norme di conflitto, od anche da un
ordinamento terzo, quando il provvedimento produca comunque effetti nello Stato
competente secondo le norme italiane di diritto internazionale privato.[205] La norma in esame (così come l'art. 65), pare
dunque esplicitare e disciplinare in modo esaustivo l'impiego degli ordinari
strumenti di diritto internazionale privato ai fini del riconoscimento.[206]
Questa
soluzione non è reputata però convincente da parte della dottrina: si tratta in
sostanza di vedere se la norma in parola disciplini il solo riconoscimento dei
provvedimenti di volontaria giurisdizione in quanto atti, perciò nei
loro effetti tipici, od anche in quanto origine di situazioni giuridiche.[207]
La norma
in esame, subordinando il richiamo internazionalprivatistico dell'atto
straniero al controllo della non contrarietà di esso all'ordine pubblico ed al
rispetto dei diritti essenziali della difesa, solleva alcune perplessità, in
quanto porta a modificare la natura di tale richiamo fino a farlo coincidere
con il riconoscimento del provvedimento in quanto atto giurisdizionale.[208] Ad esempio, la verifica del rispetto dei diritti
essenziali della difesa - nel senso che a questa espressione si può attribuire
in materia di volontaria giurisdizione[209] - implica una valutazione da parte del nostro giudice
la quale a sua volta comporta il controllo della procedura posta in essere
all'estero, controllo difficilmente proponibile quando si tratti di riconoscere
gli effetti del diritto straniero in quanto tale.[210]
Se si
interpretasse l'art. 66 come richiamo internazionalprivatistico del
provvedimento straniero, risulterebbe d'altra parte superflua la previsione
della non contrarietà di quest'ultimo all'ordine pubblico, in quanto la legge
richiamata dalla norma di conflitto è già soggetta ad un simile
controllo in virtù dell'art. 16 comma 1 della legge num. 218 del 1995. Tale
norma stabilisce infatti che «la legge straniera non è applicata se i suoi
effetti sono contrari all'ordine pubblico».[211]
La
conclusione più convincente sembra essere allora quella secondo cui l'art. 66
della legge num. 218 non si pone come obiettivo la regolamentazione del
fenomeno del riconoscimento «internazionalprivatistico in senso stretto» del
diritto straniero; vale a dire l'attribuzione di effetti ad atti stranieri le
cui situazioni siano riconosciute nel foro in virtù delle tradizionali tecniche
internazionalprivatistiche. La norma in esame si proporrebbe, invece, di
prevedere uno strumento di riconoscimento agevolato ed ulteriore
dell'atto pubblico in quanto tale, in quanto cioè espressione del potere
giurisdizionale dello Stato straniero.[212]
La natura processuale
e non sostanziale del riconoscimento operato dall'art. 66, di conseguenza,
porterebbe all'ipotesi che esso non escluda affatto il richiamo
internazionalprivatistico, il quale potrebbe continuare ad operare, nel
silenzio della legge, in tutte le materie ed in tutti i casi in cui sia
possibile attribuire effetti nel nostro ordinamento a situazioni giuridiche
prodottesi nell'ordinamento legislativamente competente.[213]
Da tempo
infatti non si nega che il sistema sui conflitti di leggi e quello in tema di
riconoscimento delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziali stranieri
costituiscano un unicum.[214] Al diritto internazionale privato va di conseguenza
attribuito il compito non solo di realizzare un mero richiamo del diritto
straniero, ma anche di garantire il coordinamento dell'ordinamento del foro con
gli altri ordinamenti giuridici. Entrambi i regimi - internazionalprivatistico
e processualistico - appartengono perciò ad un medesimo sistema caratterizzato
dalla finalità di garantire forme di collaborazione interstatale, nonché
l'uniformità delle soluzioni.[215]
I due
metodi esaminati - riconoscimento dell'atto giurisdizionale straniero e
richiamo della situazione prodotta all'estero attraverso la norma di conflitto
- vengono dunque a svolgere una funzione concorrente, in quanto, pur
accomunati dagli stessi obiettivi, sono basati su presupposti diversi, corrispondenti
a modi differenti di affrontare e risolvere il coordinamento del foro con gli
altri ordinamenti.[216]
L'art. 66 della legge num. 218 del 1995 prevede
l'automaticità del riconoscimento per i provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria (oltre che nelle ipotesi appena viste) anche nel caso
in cui questi ultimi siano «pronunciati da un'autorità che sia competente in
base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano».[217]
Questa
ulteriore ipotesi di riconoscimento automatico comporta l'ampliamento del
numero degli ordinamenti dai quali può provenire un atto di volontaria giurisdizione,
attribuendo rilevanza anche a quegli atti originari di uno Stato verso cui il
caso concreto presenti collegamenti anche secondari rispetto a quelli
individuati dal richiamo internazionalprivatistico di cui si è trattato in
precedenza.[218]
La norma
si riferisce in sostanza al requisito della c.d. competenza internazionale
del giudice straniero. Questo principio rappresenta una soluzione già posta
in essere nell'ordinamento italiano; il num. 1 dell'art. 797 cod. proc. civ.,
richiamato in materia di volontaria giurisdizione dall'art. 801, stabiliva
infatti il medesimo principio oggi codificato dall'art. 66 della legge di
riforma. Conserveranno la loro validità, perciò, alcune delle soluzioni che si
sono affermate in relazione alla norma vigente anteriormente alla recente
riforma.
Con
l'espressione «competenza internazionale» si vuole mettere in risalto da un
lato il parallelismo con la competenza giurisdizionale del giudice italiano,
dall'altro la differenza tra la valutazione della competenza del giudice
straniero operata secondo i canoni del nostro ordinamento e quella che gli è
propria secondo le norme dell'ordinamento a cui egli stesso appartiene.[219]
La
competenza internazionale del giudice straniero va dunque tenuta distinta dalla
competenza giurisdizionale (a volte detta anch'essa internazionale) dello Stato
straniero così come configurata dalle norme processuali di quello stesso Stato.[220] Le norme sulla vera e propria competenza
giurisdizionale hanno infatti la funzione di determinare, in un certo
ordinamento, le cause sulle quali lo Stato di quello può esercitare il proprio
potere giurisdizionale, mentre le disposizioni concernenti la competenza
internazionale servono a determinare le cause rispetto alle quali le decisioni
emanate da un dato Stato straniero sono suscettibili di spiegare efficacia
nell'ordinamento interno in virtù del collegamento esistente fra la causa
decisa dall'atto straniero e lo Stato che lo ha pronunciato.[221]
Il
legislatore della riforma conferma dunque la necessità di un controllo sulla
provenienza del provvedimento straniero: si richiede cioè che esso provenga dal
giudice di un ordinamento con il quale la causa presenti una connessione
significativa, data dal fatto che tra ordinamento straniero e quest'ultima esiste
uno di quei collegamenti, di carattere oggettivo o soggettivo, che in casi
analoghi sono idonei a determinare la competenza giurisdizionale del giudice
italiano.[222]
Mentre nel
sistema previgente l'applicazione del criterio era resa problematica, com'è
noto, dalla inesistenza di una norma espressa che regolasse la competenza
giurisdizionale in materia di volontaria giurisdizione,[223] oggi la competenza internazionale del giudice
straniero in questa materia va determinata sulla base dei criteri giurisdizionali
che l'art. 9 della legge di riforma pone espressamente: è appunto a questi
titoli di giurisdizione che, mutatis mutandis, il nostro giudice dovrà
rifarsi per verificare la sussistenza della competenza internazionale del
giudice straniero.[224] Si è operata in sostanza una bilateralizzazione
dei criteri di giurisdizione del foro.[225]
In accordo
coi principi enunciati, sarà irrilevante ai fini che interessano la sussistenza
o meno della competenza giurisdizionale secondo le regole proprie
dell'ordinamento straniero al quale il giudice che ha pronunciato il
provvedimento appartiene, essendo - data la indipendenza dei criteri di
competenza internazionale del nostro Stato da quelli di competenza
giurisdizionale dello Stato straniero - sufficiente la sussistenza della
competenza dello Stato straniero secondo i nostri parametri.[226]
Altresì
sarà riconosciuto l'atto pronunciato dal giudice straniero in violazione dei
principi sulla competenza interna sanciti dall'ordinamento di appartenenza.[227] Considerato, inoltre, che le norme sui limiti della
giurisdizione sono finalizzate alla individuazione di un collegamento sufficiente
tra causa e Stato,[228] potrà aversi una concorrenza di competenza tra
più Stati stranieri quando, appunto, la causa risulti essere sufficientemente
collegata con più ordinamenti. Di conseguenza, è possibile che più
provvedimenti stranieri, provenienti da diversi ordinamenti e pronunciati sulla
stessa causa, siano tutti ugualmente suscettibili di riconoscimento nel nostro
Stato.[229]
Il rinvio
che l'art. 66 della legge di riforma fa ai criteri di competenza
giurisdizionale - oggi posti in materia di volontaria giurisdizione dall'art. 9
della stessa legge - dovrebbe essere considerato, così come accadeva nel
sistema previgente, un rinvio mobile: esso avrebbe dunque per oggetto
non esclusivamente le norme sulla competenza giurisdizionale vigenti al momento
dell'entrata in vigore della legge num. 218 del 1995 bensì quelle in vigore,
nei singoli momenti, nell'ordinamento italiano. A qualsiasi variazione
normativa - emanazione, abrogazione, modificazione di norme - dei criteri sulla
competenza giurisdizionale del giudice italiano dovrebbe perciò seguire una
corrispondente variazione nei criteri per la determinazione della competenza
internazionale del giudice straniero; tra le due categorie di norme esisterebbe
cioè una correlazione permanente.[230]
Salve le
deroghe derivanti da convenzioni internazionali, il legislatore ha dettato
dunque una disciplina che, essendo fondata su un parametro mutuato dal nostro
ordinamento interno, evita il rinvio ai singoli ordinamenti stranieri ed alle
diverse regole sulla competenza giurisdizionali in essi accolte.[231]
Va,
infine, tenuto presente che, quando si tratti di determinare la competenza internazionale
del giudice straniero, le norme sui limiti della giurisdizione previste dal
nostro ordinamento rimangono soggette alle regole di interpretazione valevoli
per le norme italiane in genere.[232]
L'art. 66 in esame, ai fini del riconoscimento dei
provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, richiede, oltre alla
sussistenza di uno dei requisiti descritti, il rispetto delle «condizioni di
cui all'art. 65, in quanto applicabili».[233] Tali condizioni sono costituite, come si è già avuto
modo di ricordare, dalla non contrarietà del provvedimento all'ordine pubblico
e dal rispetto dei diritti essenziali della difesa nel corso del procedimento
sfociato nella sua emanazione.
La prima
condizione ripete l'analoga disposizione contenuta nel sistema previgente:
l'art. 797 cod. proc. civ. (richiamato in materia di giurisdizione volontaria
dall'art. 801)[234] prevedeva, infatti, al suo num. 7 - tra le condizioni
richieste per la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento
straniero - l'assenza in esso di disposizioni contrarie all'ordine pubblico
italiano.[235]
A) Nozione e funzione dell'ordine pubblico.
Il nostro, come tutti gli ordinamenti, pur aprendosi
ai valori giuridici ad esso esterni tramite le norme di diritto internazionale
privato e processuale, pone anche degli strumenti idonei a limitare questa
apertura, al fine di preservare l'armonia interna dell'ordinamento stesso.[236]
Il limite
(o eccezione) dell'ordine pubblico è proprio uno dei mezzi principali
attraverso cui si impedisce l'ingresso di dati giuridici stranieri
incompatibili coi valori fondamentali - principi etici e sociali - del
foro, i quali, come tali, sono per quest'ultimo irrinunciabili.[237]
La giurisprudenza
ha avuto modo di puntualizzare, nel corso degli anni, che l'ordine pubblico è
costituito, più che dalle singole norme del nostro ordinamento, dai principi
fondamentali riconosciuti dal legislatore italiano come condizioni necessarie
per l'esistenza stessa della società civile, compresi quei principi desumibili
dalla Costituzione.[238]
Data la
sua funzione, il limite dell'ordine pubblico opera sia con riferimento
all'inserzione di norme straniere nell'ordinamento interno in virtù delle norme
di conflitto (art. 16, legge num. 218 del 1995), sia nei confronti del
riconoscimento e della attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti
giudiziali stranieri.
Per quel
che concerne l'aspetto che qui interessa, si intende generalmente soggetto al
limite dell'ordine pubblico il solo contenuto della decisione straniera
i cui effetti vogliono essere fatti valere nel nostro ordinamento. Tale limite
non riguarderebbe invece, secondo l'opinione che sembra dominare in dottrina e in
giurisprudenza, il processo che ha condotto alla decisione stessa. Ciò in
quanto la legge fissa direttamente e tassativamente i requisiti considerati
indispensabili per la giustizia intrinseca della decisione (nel nostro caso
richiedendo il rispetto dei diritti essenziali della difesa); sottratto al
funzionamento del limite è, sempre secondo l'opinione dominante, anche il modo
in cui il giudice straniero ha esercitato la propria attività logica.[239]
Secondo
altra corrente di pensiero, l'ambito del potere di controllo del giudice del
riconoscimento andrebbe invece esteso anche alle fasi c.d. procedimentali
dell'iter giudiziario che ha condotto alla pronuncia della quale si
tratta di garantire la produzione di effetti nel foro: andrebbe cioè
considerato componente essenziale dell'ordine pubblico il c.d. ordine
pubblico procedurale.[240] Di conseguenza, nel caso in cui dal provvedimento non
emerga con chiarezza la motivazione o siano stati violati diritti procedurali
considerati fondamentali nel foro (ad esempio la difesa), il provvedimento
straniero non potrebbe essere riconosciuto (senza con ciò violare il principio
della lex processus).[241]
Questo
principio è stato accolto in alcune decisioni giurisprudenziali; in questo
senso la Suprema Corte italiana ha richiesto, ai fini della riconoscibilità del
provvedimento, il previo controllo della procedura svoltasi nel paese
d'origine.[242] Oggetto della valutazione deve essere, secondo questo
parere, il possibile contrasto tra procedura straniera - come in concreto si è
svolta - ed i valori accolti nel foro.[243]
Sulla base
della riportata opinione dominante, Il controllo di conformità all'ordine
pubblico andrebbe dunque limitato alle sole statuizioni in cui si sostanzia il decisum
del provvedimento da riconoscere, senza estendersi alla parte motiva di esso.[244] Secondo la Suprema Corte il «controllo deve essere
svolto non solo con riferimento alle norme astratte di natura sostanziale
applicate dal giudice straniero, ma con riferimento anche al risultato cui lo
stesso giudice è pervenuto mediante l'interpretazione e l'applicazione concreta
della norma».[245]
La
verifica della compatibilità con l'ordine pubblico del provvedimento straniero
andrebbe perciò operata raffrontando le disposizioni del prodotto giudiziale
estero senza estendere tale verifica a tutto ciò che sta a monte di quella
decisione e di quelle disposizioni.[246]
Ai valori
di fondo dell'ordinamento a cui, tramite il limite dell'ordine pubblico, si
vuol dare tutela andrebbe rapportato dunque non il provvedimento straniero in
se stesso, ma l'effetto che le sue disposizioni produrrebbero in Italia, senza
soffermarsi sulla regola in base alla quale la decisione straniera è stata
resa.[247] In particolare non rileverebbe il fatto che il
giudice straniero, nel pronunciare il provvedimento, abbia eventualmente
applicato un diritto diverso da quello che sarebbe stato applicato, in forza
delle nostre norme di conflitto, dal giudice italiano direttamente investito
del caso.[248]
Non tutti
gli atti stranieri che applicano norme insuscettibili di ingresso nel nostro
ordinamento perché contrarie all'ordine pubblico (ex art. 16 l.
218/1995) sono dunque, secondo questo angolo visuale, contrari all'ordine
pubblico e quindi non riconoscibili nel nostro ordinamento.[249]
Poiché è
lo stesso provvedimento straniero che, in presenza dei requisiti richiesti
dalla legge, viene ammesso ad operare nell'ordinamento interno, una simile
coincidenza non è necessaria: si determina infatti nei due casi una diversità
di funzionamento del limite dell'ordine pubblico; di modo che si avrà una
maggiore intensità del funzionamento di esso rispetto alle norme straniere.
Partendo
quindi dalla constatazione che l'ordine pubblico perde in qualche modo
di intensità quando il giudice, anziché fare diretta applicazione di un
istituto straniero da noi inammissibile, abbia invece a che fare solo con
talune conseguenze dell'istituto stesso, la dottrina tende a ritenere che in
materia di riconoscimento di sentenze ed altri provvedimenti stranieri l'ordine
pubblico si affievolisca. Ciò sarebbe dovuto alla differenza tra diretta
emanazione di un provvedimento avente un certo contenuto e semplice
riconoscimento degli effetti di un uguale provvedimento emanato all'estero.[250]
Non
mancano d'altra parte opinioni che contestano questa impostazione e,
constatando l'unità del diritto internazionale privato, riconducono anche il
concetto di ordine pubblico ad unità, assegnandogli identica operatività sia di
fronte a dati giuridici stranieri contenuti in specifiche norme di legge sia
nel caso in cui questi ultimi siano contenuti in provvedimenti giudiziali
stranieri.[251]
B) Relatività nel tempo e indeterminatezza dell'ordine
pubblico.
La
determinazione della concreta portata del limite dell'ordine pubblico deve
essere fatta sulla base delle norme che compongono l'ordinamento italiano al
momento del riconoscimento - e non sulla base di quelle vigenti al momento
dell'emanazione del provvedimento - tenendo ugualmente conto delle idee sociali
e morali a cui esse si ispirano.[252] Si tratta della c.d. relatività nel tempo
dell'ordine pubblico.[253] Questo risulta perciò costituito dal complesso dei
principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della
comunità nazionale in un determinato momento storico, dalle regole poste
dalla Costituzione e dai principi inderogabili, immanenti degli istituti
giuridici di maggior rilievo nel nostro ordinamento.[254]
Altra
caratteristica dell'ordine pubblico è la sua indeterminatezza, dovuta alla
opportunità di lasciare al giudice un'ampia misura di discrezionalità: non
sembra infatti possibile prevedere esattamente e con efficacia in quali casi e
secondo quali modalità il giudice potrà esser costretto a ricorrere all'ordine
pubblico; prescrizioni troppo minute potrebbero rivelarsi un inutile impaccio
al momento della applicazione di tale clausola.[255] Nonostante ciò, l'invocazione del limite dell'ordine
pubblico deve avvenire solo in casi estremi, dovendo il giudice farne un uso
cauto e parsimonioso.[256]
C) Ordine pubblico «interno» e ordine pubblico
«internazionale».
Recenti
istanze dottrinali hanno sviluppato la tendenza a considerare in modo più ampio
l'ordine pubblico: esso opererebbe anche a difesa e protezione dei diritti
dell'uomo, quali specificati nei vari strumenti elaborati sotto l'egida
delle Nazioni Unite - Dichiarazione universale del 1948, Patti dei diritti
dell'uomo, ecc. - nonché in ambito europeo - Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, Carta
sociale europea, ecc.[257]
Si
evidenzia cioè il fatto che il concetto di ordine pubblico deve essere
determinato facendo riferimento non solo ai principi fondamentali del foro, ma
anche a quelli sviluppatesi in seno alla società internazionale organizzata; in
considerazione anche dell'art. 10 comma 1 della nostra Costituzione, in base al
quale il nostro Stato si conforma ai valori accettati universalmente o
regionalmente in una società di Stati che condividono una certa civiltà e cultura.[258]
La
giurisprudenza più recente ha accolto in proposito un orientamento piuttosto
criticato, in quanto fondato su di una confusione terminologica che in certo
qual modo fraintende le conclusioni raggiunte in materia dalla dottrina.[259] Tale orientamento della Corte di Cassazione ha
elaborato la distinzione tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale.[260]
Il primo
sarebbe costituito «dal complesso dei principi fondamentali che caratterizzano
la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un certo momento
storico», mentre il secondo comprenderebbe i principi «a carattere universale,
comuni a molte nazioni di civiltà affine, intesi alla tutela di alcuni diritti
fondamentali dell'uomo, spesso sanciti in dichiarazioni o convenzioni
internazionali».[261] L'ordine pubblico internazionale opererebbe dunque
rispetto a situazioni e rapporti, specie di carattere familiare, presentanti
soltanto una tenue connessione con l'ordinamento italiano: per essi
rileverebbero unicamente i principi internazionalmente condivisi.[262]
Secondo
parte della dottrina non sembra tuttavia necessario distinguere tra due tipi di
ordine pubblico, a seconda della provenienza dei relativi principi: in realtà
si tratterebbe di due aspetti del medesimo ed unitario fenomeno, ascrivibili
entrambi al concetto di ordine pubblico internazionale come contrapposto a
quello di ordine pubblico interno (il quale riguarderebbe solo le norme di
diritto privato a cui non è consentito derogare con private stipulazioni);
inoltre, cosa più importante, niente del nostro diritto internazionale privato
autorizza a differenziare la natura e la portata del limite dell'ordine
pubblico in funzione dell'intensità del legame presentato dalle varie
fattispecie con il nostro ordinamento.[263]
L'altra condizione prevista per la riconoscibilità dei
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria - richiesta anch'essa
dall'art. 66 della legge num. 218 del 1995 (tramite il richiamo da quest'ultimo
effettuato all'art. 65 della stessa legge) - è costituita dalla necessità che,
nel procedimento svoltosi all'estero e a conclusione del quale è stato
pronunciato il provvedimento di cui si vuole la produzione di effetti in
Italia, siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.[264]
Tale
condizione, come la precedente, è richiesta solo in quanto applicabile.
Benché nei procedimenti volontari difettino normalmente, come si è visto,[265] i naturalia processus, e risultino di
conseguenza attenuate le garanzie processuali, neppure in essi pare dunque
potersi prescindere dal rispetto dei diritti della difesa.[266]
Tale
requisito rappresenta una delle novità introdotte dalla riforma nell'ambito
dell'aspetto del diritto processuale civile internazionale relativo al
riconoscimento di sentenze e altri provvedimenti stranieri. Con essa il
legislatore manifesta l'intenzione di tutelare nel modo più completo possibile
i diritti della difesa, attraverso il controllo della regolarità non solo della
fase introduttiva del giudizio straniero ma di tutto l'iter
procedimentale.[267] Si vuole cioè garantire l'effettività del
contraddittorio e degli altri valori essenziali della difesa - ancorché diversi
da quelli collegati alla instaurazione del giudice - anche nello svolgimento
del processo.[268]
Questa è
una esigenza sentita, d'altra parte, anche dalla stessa giurisprudenza
comunitaria, con riguardo in particolare all'ambito di operatività dell'art. 27
della Convenzione di Bruxelles del 1968 (dedicato al riconoscimento di sentenze
straniere in materia civile e commerciale).[269]
L'espressa
previsione del controllo del rispetto dei valori essenziali della difesa
operata dalla riforma può essere spiegata soprattutto in relazione alle
incertezze esistenti - nel vigore dell'art. 797 cod. proc. civ. - circa la
capacità della clausola di ordine pubblico (num. 7 di detta norma) di
permettere anche il controllo della procedura seguita in concreto dal giudice
straniero.[270]
Si è
sostenuto infatti, da parte di coloro che non riconoscono l'esistenza del c.d. ordine
pubblico procedurale, che le uniche norme rilevanti in tema di controllo
della procedura estera dovessero essere quelle di cui ai numm. 2 e 3 dell'art.
797, che limitavano tale controllo alla sola fase iniziale del procedimento;[271] queste disposizioni erano peraltro, come si è visto,
ritenute generalmente incompatibili con la struttura del procedimento
volontario.[272]
Secondo
questo orientamento, dominante in dottrina, non sarebbe stato possibile,
attraverso il principio dell'ordine pubblico, operare un controllo della
sentenza e degli altri provvedimenti stranieri neppure in presenza di gravi
violazioni di quei diritti fondamentali della difesa che non fossero
riconducibili ad uno degli altri requisiti espressamente richiesti dall'art.
797.[273] La sfera dei requisiti garantistici essenziali,
attenendosi al dato testuale di quest'ultima norma, ne usciva circoscritta
dunque alla sola fase costitutiva del rapporto processuale. Conseguente era la
riconoscibilità di provvedimenti stranieri non rispondenti al senso di
giustizia processuale del foro: i requisiti richiesti dai numm. 2 e 3 dell'art.
797 cod. proc. civ. non esaurivano infatti tutti gli aspetti concernenti il
rispetto del contraddittorio considerati - in relazione all'art. 24 comma 2
Cost. - dalla nostra giurisprudenza.[274]
L'esigenza
di non lasciare sforniti di tutela quei diritti della difesa non ritenuti
suscettibili di rientrare nella previsione normativa del sistema precedente, ha
condotto alla attuale esplicita previsione contenuta negli artt. 64, 65 e 66
della legge di riforma.
Nel
silenzio della legge, si ritiene che i criteri di valutazione che dovranno
essere impiegati dal giudice italiano per operare il controllo del rispetto dei
diritti essenziali della difesa debbano essere non tanto quelli enucleati dalla
legge processuale italiana, in ordine ai procedimenti che si svolgono davanti
ai nostri giudici, bensì quelli del due process of law, dell'equo
processo, quali emergono dagli strumenti internazionali volti ad assicurare il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.[275]
A questo
proposito vale la pena ricordare che la Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo del 1948 ha elevato a diritto fondamentale le garanzie processuali
sia in materia civile che penale (art. 10); le convenzioni internazionali che
da essa discendono hanno seguito e sviluppato questo principio.[276] In particolare, la Convenzione europea sui diritti
dell'uomo del 1950, avendo ricevuto una definitiva sanzione ad opera del
diritto comunitario, ha costituito una rete di principi di rilevanza
costituzionale, comuni a tutti gli ordinamenti ad essa aderenti. Tali principi
sono venuti dunque a caratterizzare un unico sistema europeo; la loro rilevanza
deve perciò essere ammessa anche eventualmente in deroga a quelle norme
processuali proprie dei vari ordinamenti che non consentano l'esercizio pieno
del diritto di difesa (ovvero ostacolino il ricorso alle magistrature
superiori).[277]
In via di principio, per i provvedimenti stranieri di
volontaria giurisdizione (nonché per le sentenze straniere, secondo l'analoga
disposizione contenuta nell'art. 64 della legge di riforma), il riconoscimento
ha luogo, come si è detto, «senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento» (art. 66).[278]
Sono però
disciplinate dalla legge di riforma, al suo art. 67,[279] anche le eventualità della mancata ottemperanza
e della contestazione del riconoscimento del provvedimento straniero di
cui si vuole la produzione di effetti nel nostro ordinamento; nonché le ipotesi
in cui occorra procedere ad esecuzione forzata o ad attuazione
dello stesso.[280]
L'articolo
stabilisce che: «1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di
volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione
forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'appello del
luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. 2. La
sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono
titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata. 3. Se la contestazione ha
luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia
limitata al giudizio.»
3.10.1. Le
singole ipotesi contemplate dall'art. 67 comma 1.
A) La
prima delle ipotesi di cui all'art. 67 comma 1 della legge di riforma - vale a
dire la previsione della «mancata ottemperanza» del provvedimento
straniero - riguarda innanzitutto i casi di inadempimento dell'obbligazione
accertata o costituita dal provvedimento di cui si tratta.
D'altra
parte, di «inottemperanza» si può parlare anche quando un soggetto si astenga
dallo svolgere un'attività che la legge gli prescriva in relazione al
provvedimento.[281]
Se si
ritenga dunque la previsione della norma in esame come idonea a ricomprendere
tutti i casi in cui si possa parlare di inottemperanza, siano gli atti in
questione suscettibili o meno di esecuzione forzata, si perderebbe la linea di
confine tra l'ipotesi considerata e quella - ugualmente regolata dall'art. 67 -
in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata dell'atto straniero.[282]
Per
riconoscere autonomo e distinto rilievo all'ipotesi della «esecuzione forzata»
del provvedimento straniero rispetto a quella della «inottemperanza» dello stesso,
si deve ritenere quindi che, in quest'ultima, non rientrino i casi in cui
l'atto straniero sia suscettibile di esecuzione forzata.[283]
B) Si avrà, invece, «contestazione del
riconoscimento» nei casi in cui sia negata la sussistenza delle condizioni
richieste per il riconoscimento medesimo dall'art. 66 - provenienza dell'atto
dallo Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni italiane di diritto
internazionale privato ovvero da altro Stato, se produca comunque effetti nel
primo; o, in alternativa, sussistenza della competenza internazionale in capo
al giudice straniero che ha pronunciato l'atto; e, infine (in ogni caso) non
contrarietà del provvedimento all'ordine pubblico e rispetto dei diritti
essenziali della difesa nella sua emanazione.[284]
C) Infine, si dovrà in ogni caso ricorrere
all'autorità giudiziaria italiana «quando sia necessario procedere ad
esecuzione forzata» del provvedimento; ciò vale, naturalmente, per quei
provvedimenti che siano suscettibili di attuazione coattiva.[285]
Pure
secondo la nuova disciplina risulta infatti accolto il principio che condiziona
l'esecuzione forzata di sentenze ed atti stranieri ad un controllo preventivo
da parte dello Stato.[286]
3.10.2. La
natura del giudizio configurato dall'art. 67 ed il relativo procedimento.
L'art. 67
della legge num. 218 del 1995 configura un apposito giudizio, avente lo scopo
di accertare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge - in particolare
dall'art. 66 per la giurisdizione volontaria - per il riconoscimento dei
provvedimenti stranieri contemplati dal medesimo articolo, in relazione alle
ipotesi - inottemperanza, contestazione del riconoscimento, esecuzione forzata
ed attuazione - appena descritte.
Con
riguardo ai casi di inottemperanza e contestazione del riconoscimento, va
rilevato che entrambe le situazioni sono idonee a far sorgere uno stato di obiettiva
incertezza sull'operare nell'ordinamento italiano degli effetti dell'atto
giudiziale straniero, vale a dire sull'esistenza dei requisiti previsti dalla
legge per la sua riconoscibilità. In simili circostanze si configura pertanto
quell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) proprio di un'azione
di mero accertamento.[287]
Anche
nell'ipotesi in cui si voglia l'esecuzione forzata del provvedimento straniero
siamo di fronte ad un processo di mero accertamento, dove non si
richiede però uno stato di obiettiva incertezza circa la riconoscibilità della
sentenza o del provvedimento stranieri suscettibili di esecuzione forzata.
Si tratta
infatti di uno di quei casi in cui l'accertamento giudiziale della
riconoscibilità di provvedimenti stranieri è previsto dalla legge quale presupposto
al quale è ricollegata la produzione di un dato effetto giuridico - in questo
caso l'acquisto di efficacia esecutiva, nell'ordinamento italiano, del
provvedimento straniero.[288]
Per i
provvedimenti suscettibili di esecuzione forzata, dunque, l'attribuzione
dell'efficacia esecutiva non tanto rappresenta il contenuto e l'effetto della
pronuncia del giudice italiano, quanto, piuttosto, un effetto che ex lege
si ricollega al provvedimento di mero accertamento che lo stesso giudice emana
a conclusione del giudizio (ex art. 67).[289]
Particolare è, inoltre, l'oggetto di questo processo di mero
accertamento, in quanto esso è costituito dalla questione relativa
all'esistenza o inesistenza non di un diritto, di un rapporto o di status
(quale è di regola l'oggetto di un accertamento giudiziale), bensì dalla
questione relativa alla esistenza o inesistenza delle condizioni del
riconoscimento (di cui all'art. 66 per i provvedimenti di volontaria
giurisdizione); vale a dire di un mero fatto giuridico.[290]
L'attuale
normativa conferisce dunque al provvedimento della Corte d'appello - competente
ex art. 67 - effetto accertativo e non costitutivo, come accadeva invece col
provvedimento di delibazione previsto dal sistema anteriore alla riforma.[291]
Il
giudizio ex art. 67, infatti, non ha per oggetto l'idoneità del
provvedimento straniero a produrre effetti nell'ordinamento italiano. Esso mira
solo all'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge;
non è quindi una condicio iuris per la manifestazione di tali effetti,
poiché il provvedimento straniero gode nel nostro ordinamento di una efficacia preesistente
al - solo eventuale - provvedimento italiano; efficacia che gli deriva
direttamente dall'art. 66.[292]
L'azione
di mero accertamento che fonda il giudizio in esame può essere tanto positiva
quanto negativa («...chiunque vi abbia interesse può chiedere...»,
art. 67 comma 1).
Essa
infatti può essere promossa sia dalla parte che vuole far valere in Italia un
provvedimento straniero la cui riconoscibilità è contestata dal soggetto
controinteressato sia da quest'ultimo; in quanto interessato ad ottenere
l'accertamento del difetto delle condizioni di riconoscibilità, per escludere
così l'eventualità di iniziative future a proprio danno.[293]
L'art. 67
non disciplina compiutamente le modalità procedimentali da seguire nelle
ipotesi descritte; esso si limita a stabilire, al suo primo comma, che «chiunque
vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'appello del luogo di attuazione
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento».
La norma
quindi consente soltanto di individuare il giudice al quale la domanda deve
essere rivolta: la Corte d'appello del luogo di attuazione.[294] La competenza territoriale risulta quindi chiara, sia
quando si tratti di provvedimento suscettibile di esecuzione forzata nelle
forme del libro terzo del cod. proc. civ., sia quando il provvedimento sia
idoneo ad attuazione in senso lato (trascrizione, iscrizione ipotecaria, ecc.).
[295]
Per il
resto, ci si dovrà rifare al codice di procedura civile.[296] Potranno ripresentarsi, a questo proposito, questioni
analoghe a quelle sorte in relazione al rito da seguire ed alle forme del
provvedimento conclusivo del giudizio nella vigenza dell'art. 801 cod. proc.
civ.:[297] la particolare tipologia dei provvedimenti stranieri
di amministrazione pubblica del diritto privato, per la mancanza di una contrapposizione
di parti e le peculiarità del rito camerale indurrebbero ad individuare nel ricorso
l'atto maggiormente idoneo ad introdurre il giudizio di riconoscimento
configurato dall'art. 67 della legge di riforma.[298]
3.10.3.
Contestazione in giudizio pendente.
La norma
in esame, al suo terzo ed ultimo comma, disciplina - ricalcando l'abrogato art.
799 cod. proc. civ. (delibazione incidentale)[299] - l'eventualità che la questione della
riconoscibilità della decisione straniera si ponga come preliminare in
un procedimento in corso davanti ad un giudice italiano.[300]
Dato che
il riconoscimento delle decisioni straniere è, in linea di principio,
automatico, a sollevare la questione non potrà essere che la parte che
contrasta il riconoscimento (contestazione in giudizio pendente).[301]
La
disposizione dell'art. 67 della legge num. 218 del 1995 introduce, per questa
ipotesi, una deroga alla regola sulla competenza fissata nel primo comma della
stessa norma: la questione preliminare che attiene alla riconoscibilità è
attratta nella sfera di competenza del giudice davanti al quale è in corso il
processo che la deciderà incidenter tantum; la pronuncia dell'organo
pubblico avrà infatti «efficacia limitata al giudizio» (art. 67 comma
3).[302]
La contestazione
incidentale permette dunque ai provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione (ed alle sentenze straniere) di andare oltre il valore
documentale minimo loro proprio: essi saranno oggetto di un accertamento, sia
pure nei limiti del processo di riferimento.[303]
3.10.4. Il
provvedimento della Corte d'appello e le conseguenze che ne derivano per gli
interessati.
La
pronuncia della Corte d'appello sulla domanda proposta (da chiunque vi abbia
interesse) ex art. 67 può essere di accoglimento o di rigetto,
anche parziali.[304]
Qualora si
accerti la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 66,[305] il provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione cessa di avere efficacia in Italia.[306]
Nel caso
in cui il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione venga dichiarato
insuscettibile di produrre effetti per mancanza di uno dei requisiti necessari,
esso perderà dunque quell'efficacia automatica derivatagli dall'art. 66.
Di fronte
a questa situazione, I soggetti interessati ad ottenere in Italia gli stessi
effetti pratici che si sarebbero avuti con l'automatico riconoscimento del
provvedimento straniero, potranno in primo luogo riproporre la domanda ex
art. 67 nell'ipotesi, ad esempio, di mutamento della situazione precedente
che ha determinato l'inefficacia dell'atto straniero.[307]
In secondo
luogo - e sempre eventualmente - gli interessati potranno rimettere in
discussione ex novo il merito della causa davanti al giudice italiano,
il quale deciderà sulla base della legge applicabile secondo le nostre norme di
conflitto, in considerazione anche dell'eventuale contrarietà all'ordine
pubblico delle norme straniere richiamate.
Tale
giudizio di merito potrà, ovviamente, essere promosso davanti al giudice
italiano soltanto quando sussista la giurisdizione italiana che andrà
verificata, per ciò che riguarda i procedimenti volontari, sulla base dell'art.
9 della legge di riforma (o delle norme pattizie eventualmente applicabili).[308]
Il differimento dell'entrata in vigore dell'intero
titolo quarto della legge di riforma, di cui si è parlato,[309] è stato determinato, essenzialmente, dai problemi
inerenti al riconoscimento di provvedimenti stranieri i quali richiedano trascrizione,
iscrizione o annotazione in pubblici registri nazionali.
Eventualità
queste che acquistano particolare rilievo quando vengano costituite situazioni
giuridiche soggettive.[310]
Le
incertezze, da più parti lamentate,[311] sono dovute alla distinzione non compiutamente
rispecchiata dall'art. 67 della legge num. 218 del 1995 (appena esaminato) tra attuazione
ed esecuzione forzata del provvedimento emanato all'estero.[312]
Il secondo
comma della norma[313], infatti, stabilendo che «la sentenza straniera o
il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento
che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per
l'attuazione e per l'esecuzione forzata», distingue - contrariamente a ciò
che accade nella rubrica dell'articolo e nel suo primo comma - tra attuazione
ed esecuzione del provvedimento di cui si tratta.
Alcuni
commentatori sembrano di conseguenza considerare necessaria l'azione di
accertamento ex art. 67 anche ai fini delle forme di pubblicità in
questione.
Si
ritengono dunque ricompresi nella nozione di attuazione i casi in cui spetta ad
una pubblica autorità italiana dare seguito alla decisione straniera mediante
trascrizione o iscrizione in pubblici registri; vale a dire quelle ipotesi in
cui si ha cooperazione della pubblica amministrazione realizzata in forme
diverse dall'impiego della forza pubblica. In forme diverse cioè da quelle
disciplinate per l'esecuzione forzata dal libro terzo del codice di rito.[314]
Secondo
questa interpretazione dell'art. 67, «quando si parla di efficacia esecutiva dei
provvedimenti e degli atti stranieri - e si precisa che essa non è automatica
ma presuppone l'accertamento della loro riconoscibilità - ci si deve riferire a
tutte le ipotesi nelle quali il loro contenuto è suscettibile di essere
realizzato coattivamente e non solo a quelle per le quali siano previste le
forme regolate dal codice di rito in tema di esecuzione forzata».[315]
Secondo
altra opinione è preferibile la tesi che nega, ai fini del giudizio configurato
dall'art. 67, l'equiparazione tra le forme di «attuazione» considerate
(trascrizione, iscrizione e annotazione in pubblici registri) e l'esecuzione
forzata del provvedimento straniero; dal campo di applicazione della norma in
esame resterebbero di conseguenza escluse le forme di pubblicità sopra menzionate.[316]
Per far
fronte alle difficoltà riferite, il Ministro di grazia e giustizia aveva
presentato un disegno di legge, da approvare prima dell'entrata in vigore del
titolo quarto della legge num. 218 del 1995. In base a tale disegno di legge, l'art.
67 era modificato nel senso di richiedere espressamente l'accertamento dei
requisiti del riconoscimento - tramite domanda alla Corte d'appello competente
presentata dall'interessato - anche nelle ipotesi di necessaria trascrizione,
iscrizione e annotazione della sentenza e del provvedimento di volontaria
giurisdizione emanati all'estero nei pubblici registri nazionali.[317]
Come
sappiamo, l'art. 67 è entrato in vigore senza modificazioni. Lo stesso Ministro
ha quindi emanato una circolare di istruzioni agli ufficiali di stato civile
e ai procuratori della Repubblica.[318]
In base a
tale circolare, quando l'ufficiale di stato civile ritenga che il provvedimento
a lui sottoposto presenti i requisiti per il riconoscimento (ex artt.
64-66 l. 218/1995), effettua direttamente la trascrizione, l'iscrizione o
l'annotazione richiesta. Se, al contrario, ritiene assenti i requisiti
richiesti, od in caso di dubbio sulla loro sussistenza, deve trasmettere gli
atti al procuratore della Repubblica.[319] A quest'ultimo compete un ulteriore esame della
sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento. Quando tale verifica
ha esito positivo, il pubblico ministero invita l'ufficiale di stato civile a
provvedere; in caso di esito negativo comunica che non può essere data
ottemperanza alla richiesta di riconoscimento automatico. Spetterà allora alla
parte interessata - che deve essere informata per iscritto a cura
dell'ufficiale di stato civile - chiedere l'accertamento dei requisiti ai sensi
dell'art. 67.[320]
In questo
modo, vengono precisati i presupposti di applicazione della procedura di
accertamento configurata dall'art. 67 della legge di riforma: il comportamento
dell'autorità pubblica viene a
costituire infatti un'ipotesi di mancata ottemperanza (nel caso di semplice
omissione per negligenza o incapacità professionale dell'ufficiale di stato
civile) o di contestazione del riconoscimento (nel caso di rifiuto motivato di
trascrizione). Tali ipotesi, considerate dall'art. 67, non risulterebbero
quindi riferite esclusivamente al comportamento delle parti.[321]
Inoltre,
se confrontata con la proposta di modifica contenuta nel ricordato disegno di
legge, la soluzione posta in essere tramite la circolare ministeriale è idonea
a rispettare il principio di efficacia automatica del provvedimento straniero
disegnato dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato e processuale.[322]
È stata,
d'altra parte, espressa l'opinione secondo cui la circolare in esame appare
criticabile, in quanto impone ai privati l'onere di un allungamento dei tempi
per ottenere l'attuazione del provvedimento; onere conseguente all'interpello
del pubblico ministero, che sarà prevedibilmente frequente.[323]
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[1]
In
generale, sulla natura della giurisdizione volontaria e sui caratteri che la
contraddistinguono, v. COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile,
Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 251 e ss.; MANDRIOLI, Corso di diritto
processuale civile, Torino, G. Giappichelli editore, 1995, I, pp. 27 e ss.,
e autori ivi citati; PAGANO, Competenza giurisdizionale e legge applicabile
nella volontaria giurisdizione, Napoli, 1979, pp. 47 e ss.; PAVANINI, Limiti
della giurisdizione italiana nei procedimenti di giurisdizione volontaria,
in Riv. dir. proc., 1949, I, pp. 181 e ss.
[2]
COMOGLIO-FERRI-TARUFFO,
Lezioni sul processo civile cit., p. 251.
[3]
L'esistenza
di una «giurisdizione volontaria», da contrapporsi con differenze contenutistiche
a quella «contenziosa», è un problema tipico dei sistemi di civil law.
Gli ordinamenti di common law, dove l'oralità e la pubblicità sono
essenziali, preferiscono porre l'accento su elementi puramente estrinseci
- vale a dire sull'esclusione della pubblicità delle udienze, a
prescindere dalle materie trattate - per legittimare l'eccezionale previsione
di procedimenti camerali («in Chambers» o «in Camera») cui solo le parti ed i
rispettivi difensori, ma non il pubblico, abbiano diritto di presenziare.
Nei sistemi dell'Europa continentale, il dato contenutistico essenziale
che differenzia la giurisdizione «volontaria» da quella «contenziosa» si
identifica per lo più nella carenza di lite o di contrasto tra soggetti
in giudizio. Ad esempio, l'art. 25 del nuovo cod. proc. civ. francese
costruisce sull'«absence de litige» la cognizione del giudice ordinario «en
matière gracieuse»; analoghi concetti si ricavano dall'art. 1.811 della LEC
spagnola o, a contrariis, dai parr. 1213 del GVG tedesco.
Sul punto, v. COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, op.
cit., p. 251 e s.
[4]
Ad
esempio, CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile, I,
Padova, 1941, p. 82.
[5]
Così
MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile cit., p. 27 e s.
[6]
MANDRIOLI,
op. cit., p. 28; v. anche COMOGLIO - FERRI -TARUFFO, op. cit., p.
253.
[7]Sul punto, v.
MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile cit., p. 28;
COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile cit., p. 253; infra,
par. 1.2.
[8]
Così
PAVANINI, Limiti della giurisdizione italiana cit., p. 196; v. anche
GIULIANO, La giurisdizione civile italiana e lo straniero, Milano, 1963,
p. 112.
[9]
COMOGLIO-FERRI-TARUFFO,
op. cit., p. 252.
[10]
Così
FRANCHI, Sulla delibazione di atti stranieri di giurisdizione volontaria,
in Riv. dir. proc., 1961, p. 356 e s.
[11] Gli artt. 737-742bis
cod. proc. civ. disciplinano questa tipologia di procedimenti con una serie di
«Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio».
[12] Sulla questione, v.
MARMO, Brevi riflessioni introduttive sui limiti della giurisdizione
italiana relativi ai procedimenti camerali negli affari di volontaria
giurisdizione, in Atti del convegno di studio sui procedimenti in camera
di consiglio, Milano, Giuffrè, 1960, p. 274; secondo alcuni il riferimento
ai procedimenti in camera di consiglio è il solo criterio (indiretto) che, nel
sistema vigente, consente di caratterizzare la giurisdizione volontaria; così
ATTARDI, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di
riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv. dir. civ. , 1995,
I, p. 754.
[13] Regolati dagli artt.
712 e segg. cod. proc. civ.; il provvedimento che li definisce ha forma di
sentenza.
[14] Così MICHELI, Considerazioni
per una riforma della disciplina positiva dei procedimenti camerali negli
affari di volontaria giurisdizione, in Atti del convegno di studio sui
procedimenti in camera di consiglio cit., p. 285.
[15] MANDRIOLI, Corso
di diritto processuale civile cit., III, p. 342 e s.
[16] Sull'argomento, v.
COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile cit., pp. 257 e ss.;
MANDRIOLI, op. cit., III, pp. 344 e ss.; v. anche CIVININI, I
procedimenti in camera di consiglio, Milano, 1994; MALTESE, I
procedimenti in camera di consiglio: profili generali, in Riv. dir. civ.,
1997.
[17] BISCOTTINI, Diritto
amministrativo internazionale, Padova, Cedam, 1964, I, p. 250.
[18] V. art. 738, comma 3
cod. proc. civ.
[19] BISCOTTINI, Diritto
amministrativo internazionale cit., p. 250.
[20] Sul punto, e in
generale sulla legge di riforma, v. BARIATTI, Art. 1, in Nuove leggi
civili commentate, 1996, II, pp. 877 e ss.; DAVÌ, Le questioni generali
del diritto internazionale privato nel progetto di riforma, in Riv. dir.
int., 1990, pp. 556 e ss.; PICONE, La teoria generale del diritto
internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, in Riv.
dir. int., 1996, pp. 289 e ss.; TROCKER, La disciplina dell'ambito della
giurisdizione italiana nella legge di riforma del diritto internazionale
privato, in Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, Milano, Giuffrè, 1996, n. 1, pp.23 e ss.
[21] Sull'argomento, v.
ATTARDI, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di
riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv. dir. civ., 1995, I,
pp. 727 e ss.; BALLARINO, Diritto internazionale privato, Padova, Cedam,
1996, pp. 93 e ss., 147 e ss.; DAVÌ, Le questioni generali cit., pp. 575
e s.; LUZZATTO, Sulla riforma del sistema italiano di diritto processuale
civile internazionale, in Riv. dir. int., 1990, pp. 832 e ss.;
STARACE, La disciplina dell'ambito della giurisdizione italiana nel progetto
di riforma, in Riv. dir. int., 1992, pp. 5 e ss.; TROCKER, La
disciplina dell'ambito della giurisdizione cit., pp. 31 e ss.
[22] Per una più ampia
analisi, v. TROCKER, op. cit., pp. 32 e ss.; DAVÌ, op. cit., pp.
567 e ss.
[23] Si vedano in
proposito gli artt. 2 («Inderogabilità convenzionale della giurisdizione» e 3
(«Pendenza di lite davanti a giudice straniero») cod. proc. civ., oggi abrogati
(ex art. 73 l. 218/1995 e sue successive modifiche).
[24] Per questi rilievi,
v. DAVÌ, Le questioni generali cit., p. 558 e s.
[25] Così accade, ad
esempio, per la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle
autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.
[26] Per un esame delle
incidenze delle norme della Convenzione di Bruxelles sul sistema italiano e
sulla opportunità di tenerne conto in sede di riforma del sistema stesso, v.
GAJA, La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la riforma delle norme italiane
sulla giurisdizione e sul riconoscimento di sentenze straniere, in La
Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile
italiano, Milano, 1985, pp. 13 e ss.
[27] L'eccesso di
astrattezza e di rigidità delle regole tradizionali sono i fattori principali
di invecchiamento e di inadeguatezza della legislazione anteriore alla riforma,
v. DAVÌ, op. cit., pp. 560 e ss., 567.
[28] Così si legge nella relazione
al disegno di legge num. 1192 del 1993; per il testo della Relazione, v. POCAR,
Il nuovo diritto internazionale privato italiano, Milano, Giuffrè, 1997,
pp. 151 e ss.
[29] Tra queste, come si
vedrà, figura l'art. 9 («Giurisdizione volontaria»).
[30] Sull'argomento, v.
LUZZATTO, Sulla riforma cit., pp. 841 e ss.
[31] Si vedano gli artt.
64 («Riconoscimento di sentenze straniere»), 65 («Riconoscimento di
provvedimenti stranieri»), 66 («Riconoscimento di provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria») e 67 («Attuazione di sentenze e di provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento»).
[32] Sulle questioni sollevate dall'assenza di una norma espressa, v.
BISCOTTINI, Diritto amministrativo internazionale cit., pp. 245 e ss.;
CANSACCHI, Nozioni di diritto processuale civile internazionale, Torino,
G. Giappichelli editore, 1970, pp. 48 e ss.; GIULIANO, La giurisdizione
civile italiana cit., pp. 112 e s., 117 e ss., 128 e ss.; MORELLI, Diritto
processuale civile internazionale, Padova, 1954, pp. 104 e ss., 149 e ss.;
PAGANO, Competenza giurisdizionale e legge applicabile nella volontaria
giurisdizione, Napoli, 1979, pp. 59 e ss.; PAVANINI, Limiti della
giurisdizione italiana cit., pp. 175 e ss.
[33] Così PAVANINI, op. cit., p. 246.
[34] V. supra, parr. 1.1. e s.
[35] PAVANINI, op. cit., p. 246 e s.
[36] Norma oggi abrogata dall'art. 73 l. 218/1995 e sue successive
modifiche.
[37] MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit., p. 149.
[38] Ad esempio, MORELLI, op. cit., p. 150; CANSACCHI, Nozioni di
diritto processuale civile internazionale cit., p. 48.
[39] PAVANINI, Limiti della giurisdizione italiana cit., p. 190.
L'autore ritiene che ci si trovasse comunque di fronte ad una applicazione in
via analogica, e non diretta, dell'art. 4.
[40] Per questo esempio, v. MORELLI, Diritto processuale civile
internazionale cit., p. 150; GIULIANO, op. cit., p. 112.
[41] MORELLI, op. cit., p. 150.
[42] Ibidem.
[43] Sull'argomento, v. MORELLI, Diritto processuale civile
internazionale cit., pp. 104 e ss.
[44] L'argomento
principale era tratto dal fatto che l'art. 797 num. 1 cod. proc. civ.,
richiamato dall'art. 801, prevedendo quale condizione per la delibazione del
provvedimento straniero la sussistenza della competenza internazionale in capo
al giudice straniero (sull'argomento v. infra, cap.
3), pareva riferirsi, anche per la volontaria giurisdizione, ai principi
sulla competenza giurisdizionale dettati per la giurisdizione contenziosa. V.
MORELLI, op. cit., p. 150, nota n. 4; PAVANINI, op. cit., p. 189.
Secondo questa opinione dunque, se i
principi dell'ordinamento italiano regolanti la competenza giurisdizionale per
la giurisdizione contenziosa valevano anche per quella volontaria in relazione
al riconoscimento dell'efficacia degli atti stranieri appartenenti a questa
materia (art. 801 e 797 num. 1 cod. proc. civ.) si doveva concludere che gli
stessi principi dovessero valere anche per delimitare la competenza
giurisdizionale del giudice italiano nel processo volontario.
[45] MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit., p. 151;
v. anche VITTA, Corso di diritto internazionale privato e processuale,
UTET, 1994, p. 19 e s.
Una volta affermato l'impiego dell'art. 4
cod. proc. civ. al fine di risolvere il problema della disciplina della
competenza giurisdizionale in materia di volontaria giurisdizione, si poneva la
questione di stabilire quali dei criteri utilizzati dall'art. 4 cod. proc. civ.
per fondare la giurisdizione del giudice italiano in materia contenziosa
fossero compatibili con la peculiare struttura della giurisdizione volontaria.
Non presentava particolari difficoltà
l'adattamento a questa materia di quei criteri che avevano carattere obiettivo,
che cioè, per determinare la sottoposizione della lite alla giurisdizione dello
Stato, avevano riguardo ad un carattere del rapporto controverso considerato in
sé e per sé, e non in relazione alle parti dell'eventuale processo. Ugualmente
possibile si riteneva l'utilizzazione dei criteri di giurisdizione subiettivi,
che cioè prendevano in considerazione direttamente la controversia, assumendo
come titolo di giurisdizione un collegamento che il convenuto presentasse con
lo Stato. Abbastanza agevole si riteneva infatti il passaggio dalla
controversia al rapporto od alla situazione giuridica del soggetto; tenendo
presente che, alla figura del convenuto del processo contenzioso, doveva qui
farsi corrispondere il soggetto della cui situazione giuridica si trattava.
In definitiva, dei criteri previsti
dall'art. 4 cod. proc. civ. si escludeva, generalmente, l'applicabilità alla
volontaria giurisdizione solamente dei criteri dell'accettazione della
giurisdizione e della reciprocità che si ritenevano inscindibilmente correlati
alla contrapposizione tra attore e convenuto tipica del solo processo
contenzioso.
[46] Così GIULIANO, La giurisdizione civile italiana cit., p. 112;
BISCOTTINI, op. cit., pp. 247 e ss.
[47] Sull'argomento, v. BISCOTTINI, Diritto amministrativo internazionale
cit., pp. 245 e ss.; GIULIANO, op. cit., pp. 128 e ss.; PAVANINI, Limiti
della giurisdizione italiana cit., pp. 196 e ss.; TOSATO, La
giurisdizione italiana nel processo volontario, Milano, 1971, pp. 38 e ss.
[48] GIULIANO, La giurisdizione civile italiana cit., p. 118 e s.
[49] GIULIANO, op. cit., p. 119.
[50] PAVANINI, op. cit., p. 200.
[51] La competenza territoriale, per i procedimenti che si svolgono in
camera di consiglio, è inderogabile per accordo di parti ex art. 28 cod.
proc. civ.; v. GIULIANO, La giurisdizione civile italiana cit., p. 122;
v. anche supra, par. 1.2.
[52] Ad esempio, nel caso della tutela offerta ad un cittadino minorenne od incapace
avente i propri beni all'estero e lì residente e domiciliato; v. PAVANINI, Limiti
della giurisdizione italiana cit., p. 201.
[53] Sul punto, v. PAVANINI, op. cit., p. 201 e s. La situazione
prospettata è suscettibile di verificarsi anche oggi, in virtù del
funzionamento dell'art. 9 della legge num. 218 del 1995; sull'argomento, v. infra,
par. 2.10.
[54] Ad esempio, nel processo di liberazione degli immobili da ipoteche,
l'acquirente deve presentare ricorso «al presidente del tribunale competente
per l'espropriazione» (art. 792 cod. proc. civ.), cioè quello del luogo dove è
situato l'immobile (art. 26 cod. proc. civ.), unico ambito territoriale in cui
tale giudice può esercitare i propri poteri di disposizione materiale sulla
cosa oggetto del giudizio; sul punto, v. PAVANINI, Limiti della
giurisdizione italiana cit., pp. 202 e ss.
Va, infine, rilevato che alcuni degli
stessi autori favorevoli all'estensione analogica delle norme sulla competenza
territoriale ammettevano che anche tali principi erano stati posti dal
legislatore con particolare riguardo alla struttura dei procedimenti di
giurisdizione contenziosa; riconoscevano, di conseguenza, la loro non agevole
adattabilità a quei procedimenti di giurisdizione volontaria non assimilabili
in alcun modo, per la loro struttura formale, ai primi. Ad esempio si portava
la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 18 cod. proc. civ. che,
regolando la competenza territoriale tutte le volte che il convenuto non sia
residente, domiciliato o dimorante in Italia (per tutti quei casi in cui
manchino disposizioni particolari in materia), dimostrava come la norma stessa
fosse stata dettata presupponendo l'esistenza di autonome disposizioni sulla
competenza giurisdizionale e presupponendo la possibilità di distinguere nel
processo due parti, qualificabili l'una come attore e l'altra come convenuto;
condizioni entrambe mancanti nei procedimenti volontari.
[55] Sull'argomento, v. PAGANO, Competenza giurisdizionale e legge
applicabile cit., pp. 47 e ss. e autori ivi citati.
[56] C.d. lex fori approach.
[57] Sul punto, v. PAGANO, op. cit., p. 18; HONORATI, Art. 9,
in Nuove leggi civili commentate, 1996, II, p. 978; v. anche GRAVESON, Comparative
Aspects of the General Principles of Private International Law, in Recueil
des Cours, 1963, II, pp. 19 e ss.
[58] Una ulteriore ipotesi di coincidenza tra competenza legislativa e
competenza giurisdizionale, valida a prescindere dalla soluzione adottata per
il problema dell'ambito della competenza giurisdizionale nei procedimenti
volontari, è conseguenza dell'esistenza nel nostro ordinamento di norme di
applicazione necessaria (o norme autolimitate); sull'argomento, v.
HONORATI, Art. 9 cit., pp. 977 e ss; PAGANO, Competenza
giurisdizionale e legge applicabile cit., pp. 22 e ss.
[59] Un sistema simile si ritrova, ad esempio, nell'ordinamento inglese; v.
HONORATI, op. cit., p. 977; PAGANO, op. cit., pp. 23 e ss.
[60] Una simile soluzione è stata accolta da talune convenzioni
internazionali, quali ad esempio la Convenzione dell'Aja sulla tutela del 1902
e quella dell'Aja del 1961 sulla protezione dei minori. In esse alla
determinazione delle regole di competenza giurisdizionale si accompagna
l'applicazione del diritto interno da parte dell'ordinamento competente, secondo
il modello appena descritto.
[61] Per questo primo modo di intendere la coincidenza, v. PAGANO, Competenza
giurisdizionale e legge applicabile cit., pp. 40 e ss.
[62] Questo sistema è stato sostenuto soprattutto nell'ambito
dell'ordinamento tedesco; v. HONORATI, Art. 9 cit., p. 977, nota n. 21.
[63] Sul punto, v. PAGANO, op. cit., p. 54.
[64] Su questo modello, v. PAGANO, Competenza giurisdizionale e legge
applicabile cit., pp. 49 e ss.
[65] V. HONORATI, op. cit., p. 977 e s.
[66] Per questo, e per i rilievi che seguono, v. PAGANO, op. cit.,
pp. 34 e ss.
[67] Ibidem, p. 35.
[68] Nella maggior parte dei casi, l'intervento è di competenza di organi
appartenenti all'ordine giudiziario, ma talvolta esso spetta ad organi della
Pubblica Amministrazione, o addirittura ad organi estranei anche a questa, ad
esempio i notai; sul punto, v. PAGANO, Competenza giurisdizionale e legge
applicabile cit., p. 37 e s.
[69] Ad esempio, nel
caso degli istituti per la protezione dei minori, l'intervento di pubbliche
autorità, spesso richiesto, dovrebbe essere regolato dalla legge nazionale del
minore; era dubbia però la possibilità di conferire ai giudici italiani poteri
che essi non hanno secondo il diritto italiano, in relazione a istituti non
previsti dal nostro ordinamento; per questo esempio, v. VITTA, Nozioni di
diritto internazionale privato, Torino, G. Giappichelli editore, 1963, p.
198 e s.
[71] Così HONORATI, op. cit., p. 982 e s.
[72] Sul punto, v. supra, parr. 1.2. e s.
[73] Ad esempio, è il caso della modificazione delle statuizioni riguardanti
i coniugi e la prole, accessorie alla sentenza di separazione o divorzio (artt.
710 cod. proc. civ. e 9, comma 1 l. 898/1970); sul punto, v. BALENA, I nuovi
limiti della giurisdizione italiana (secondo la legge 31 maggio 1995 n. 218),
in Foro it., 1996, V, p. 225.
[74] BALENA, I nuovi limiti cit., p. 225.
[75] In questo modo va inteso il richiamo effettuato dall'art. 9 ai «casi
specificamente contemplati dalla presente legge»; sul punto e sui criteri
speciali di giurisdizione, v. HONORATI, Art. 9 cit., p. 972 e s.;
CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile internazionale, Padova, Cedam,
1996, pp. 398 e ss.; ATTARDI, La nuova disciplina cit., pp. 736 e ss;
TROCKER, La disciplina dell'ambito della giurisdizione cit., pp. 37 e
ss.; BALENA, op. cit., pp. 225 e ss.
[76] Così ATTARDI, op. cit., pp. 737, 754.
[77] Nonché all'art. 3 per la giurisdizione contenziosa.
[78] Tali criteri speciali sono posti nel titolo III della legge di riforma,
accanto alle norme che regolano la legge applicabile.
[79] Così HONORATI, op. cit., p. 972 e s.; sul tema v. anche ATTARDI,
La nuova disciplina cit., p. 737.
[80] Questa attenuazione del principio generale di specialità si rinviene soprattutto
in tema di rapporti personali tra genitori e figli (art. 37), nonché per i
procedimenti di interdizione e inabilitazione (art. 44).
Dette norme rinviano infatti sia
all'art. 3 che all'art. 9. Resta salva, nel primo caso, la delimitazione dell'ambito
di applicazione della norma da parte delle disposizioni sulla giurisdizione
contenute nella Convenzione dell'Aja del 1961 sulla legge applicabile in
materia di protezione dei minori; v. HONORATI, Art. 9 cit., p. 973.
[81] Approvato con r.d. 9 luglio 1939 num. 1238; per questa ipotesi, v.
ATTARDI, op. cit., p. 754.; GIULIANO, op. cit., p. 132 e s.;
CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile internazionale cit., p. 412.
[82] È il caso, ad esempio, del procedimento
di separazione tra coniugi (art. 32), o di quello di nomina del curatore
dell'eredità giacente (art. 50); sul punto, v. HONORATI, op. cit., p.
973.
[83] In questo senso, PICONE, La teoria generale cit., p. 349;
LUZZATTO, op. cit., p. 840 e s.
[84] Vale a dire la possibilità di
scegliere una determinata giurisdizione al fine di giovarsi dell'applicazione
di un diritto sostanziale e/o processuale ritenuto particolarmente favorevole;
così TROCKER, op. cit., p. 61.
[85] Sul punto, v. MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale
- Parte generale e contratti -, UTET, 1996, p. 62 e s.; per il testo della
Relazione relativo all'art. 9, v. POCAR, Il nuovo diritto internazionale
privato cit., p. 158.
[86] Come quello, ad esempio, previsto nell'ordinamento austriaco, dove
l'interprete trae i titoli della giurisdizione dalla competenza per territorio
soltanto se quest'ultima sia in grado di assicurare un collegamento
significativo tra giudice e causa, considerata nei suoi elementi soggettivi ed
oggettivi; sul punto, in particolare sul ricorso generalizzato ai criteri di
competenza per territorio per la determinazione della giurisdizione, v.
TROCKER, La disciplina dell'ambito della giurisdizione italiana cit., p.
61 e s.
[87] Così HONORATI, Art. 9 cit., p. 973.
[88] L'art. 3, comma 1 della legge num. 218 del 1995 stabilisce che «la
giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente
in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a
norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è
prevista dalla legge».
[89] Per questi rilievi v. LA CHINA, Soggezione ed estraneità alla
giurisdizione italiana (nuove prospettive, nuovi problemi), in Processo
civile e riforma del diritto internazionale privato - Atti del XXI Convegno
nazionale, Parma, 11-12 ottobre 1996, in Quaderni della Associazione fra
gli studiosi del processo civile, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 60 e ss.
[90] Così LA CHINA, Soggezione ed estraneità alla giurisdizione italiana cit.,
p. 61.
Secondo l'autore, sebbene il dato testuale porti a riconoscere in
date procedure la figura e foro dell'intimato o destinatario del ricorso, «non
essa, di per sé, radica la giurisdizione italiana, ma soltanto potrà farlo o se
sia criterio di competenza territoriale - il che, come è noto in specie ai
notai, solleva spesso seri problemi...-, oppure se possa trovare applicazione
uno degli altri criteri di cui all'ultima parte di questo art. 9».
[91] Previsione invece contenuta, come si è visto, nell'art. 3 comma 1 della
legge di riforma per la giurisdizione contenziosa.
[92] LA CHINA, op. cit., p. 62.
[94] Ad esempio, MORELLI, op. cit., pp. 104 e ss., 150; in
giurisprudenza v. Trib. Bologna, 22 gennaio 1977, in Dir. famiglia,
1977, pp. 645 e ss.; Trib. Roma, 24 giugno 1983, in Riv. dir. int. pr. e
proc., 1986, pp. 913 e ss.
[95] Sia con riguardo alla giurisdizione contenziosa (art. 3) che con
riguardo a quella volontaria (art. 9); sul punto, v. HONORATI, op. cit.,
p. 975; sull'impiego, in generale, dei criteri di competenza territoriale, v.
TROCKER, op. cit., pp. 59 e ss.; LUZZATTO, Sulla riforma cit., p.
839 e s.; ATTARDI, La nuova disciplina cit., pp. 731 e ss.; STARACE, La
disciplina dell'ambito della giurisdizione cit., pp. 17 e ss.
[96] Sul punto, v. HONORATI, Art. 9 cit., p. 975; MORELLI, Diritto
processuale civile internazionale cit., p. 89; STARACE, op. cit., p.
20; supra, par. 2.3.
[97] Sull'argomento, v. HONORATI, op. cit., p. 976 e s.
[98] Tale norma andrebbe, ovviamente, adattata alla struttura della
giurisdizione volontaria: il riferimento alla figura del convenuto, in
particolare, andrebbe inteso come fatto al soggetto contemplato dal
provvedimento di volontaria giurisdizione richiesto.
[99] Vale a dire quelle forme di determinazione del giudice competente a
conoscere di una causa con elementi di estraneità fondate su condizioni
personali dell'attore, siano esse la sua nazionalità o altre circostanze che
comunque lo riguardino, come appunto il domicilio o la residenza; sul punto, v.
TROCKER, La disciplina dell'ambito della giurisdizione cit., p. 62 e s.;
nel senso che il riferimento al luogo di residenza dell'attore configura un
caso di giurisdizione c.d. esorbitante, v. ATTARDI, op. cit., p.
732, nota n. 6.
[100] HONORATI, Art. 9 cit., p. 976.
[102] Ibidem, p. 976.
Un'interpretazione restrittiva del richiamo effettuato dall'art. 9 ai
criteri di competenza territoriale dell'ordinamento italiano, permetterebbe
altresì di attribuire rilevanza pratica al criterio diretto della residenza,
contemplato dalla stessa norma (il quale, altrimenti, resterebbe assorbito
dalla previsione dell'art. 18 cod. proc. civ.); sul punto v. infra, par. 2.9.
[104] È questa l'unica
ipotesi esplicita in cui la legge di riforma realizza il c.d. Gleichlauf;
sul punto, v. TROCKER, op. cit., p. 59, e nota n. 78.
[106] Così LUZZATTO, Artt. 3-11, in Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 num. 218 - Commentario,
in Riv. dir. int. pr. e proc., 1995, p. 949; il criterio utilizzato dal
legislatore della riforma è comune ad altri ordinamenti: ad esempio, ai sistemi
anglosassoni; per il caso inglese, v. CAFARI-PANICO, Diritto internazionale
privato inglese e «jurisdiction» con particolare riguardo ai rapporti di
famiglia, Padova, 1979, spec. pp. 28 e ss., 109 e ss.
[107] GRAVESON, Comparative Aspects cit.,
p. 21.
[109] Sul punto, v. GRAVESON, op. cit., p. 20; v. anche VITTA, Il principio
di uguaglianza tra «lex fori» e diritto straniero, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1964, pp. 1578 e ss.
[110] Sul punto, v. HONORATI, Art. 9 cit., p. 980 e s.
[111] Così HONORATI, op.
cit., p. 977.
[112] MORELLI, op. cit., p. 316.
[113] È il c.d. effetto costitutivo diretto; v. supra, par. 1.1. e s.
[114] Sulla differenza tra sentenze meramente dichiarative e sentenze
costitutive, quale fondamento teorico della coincidenza tra forum e ius,
v. HONORATI, Art. 9 cit., pp. 978 e ss.
[115] Così HONORATI, op. cit., p.
980; v. anche STARACE, La disciplina dell'ambito della giurisdizione cit.,
p. 7 e nota n. 6.
[116] Anche sotto questo profilo la giurisdizione volontaria è disciplinata
secondo uno schema simile a quello utilizzato per la giurisdizione contenziosa
(art. 3); v. HONORATI, Art. 9 cit., p. 981 e s.
Non giustificata appare, secondo alcuni,
l'esclusione del criterio del domicilio tra i titoli di giurisdizione
disciplinati dall'art. 9 della legge num. 218 del 1995; ad esempio, v. LA CHINA,
Soggezione ed estraneità alla giurisdizione italiana cit., p. 62.
[117] Così la Relazione al disegno di legge all'art. 9, v. POCAR, op. cit.,
p. 158.
[118] Così HONORATI, op. cit., p. 982; nel senso che sarà il criterio fondato
sul richiamo delle norme sulla competenza territoriale ad avere rilevanza
marginale v. BALENA, I nuovi limiti cit., p. 224 e s.
[120] Sulle questioni sollevate dal criterio diretto del richiamo delle norme
sulla competenza territoriale del giudice italiano, v. supra, par. 2.7.
[121] Così HONORATI, Art. 9 cit., pp. 976, 982.
[122] Il favore accordato al criterio della residenza (congiuntamente o
disgiuntamente a quello del domicilio) per determinare in positivo l'ambito
della competenza giurisdizionale si riscontra anche in altre legislazioni
nazionali (ad esempio Germania federale, Austria, Spagna), e in alcune
convenzioni internazionali, quali ad esempio quelle dell'Aja del 1961 (sulla
protezione dei minori) e del 1973 (sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari).
[123] In questo senso TROCKER, La disciplina dell'ambito della
giurisdizione cit., p. 52 e s.
[124] Sul punto, v. HONORATI, op. cit., p. 982; in questo senso, v.
anche BALENA, op. cit., p. 224; LA CHINA, op. cit., p. 62 e s.
[125] Così HONORATI, Art. 9 cit., p. 982.
[126] Ai fini del discorso attuale, il richiamo operato dall'art. 9 alle
norme che regolano la competenza territoriale del giudice italiano può essere
indifferentemente inteso sia nel senso di ricomprendere anche i criteri
generali di competenza (in particolare l'art. 18 cod. proc. civ.), sia nel
senso più restrittivo, come limitato cioè ai soli criteri speciali previsti per
singole categorie di procedimenti.
[127] Ad esempio, PAVANINI, Limiti della giurisdizione italiana cit.,
p. 201 e s.; sull'argomento v. supra, par. 2.3.
[128] Sull'argomento, v.
PAGANO, Competenza giurisdizionale e legge applicabile cit., pp. 69 e
nota n. 29, 80 e ss.; v. anche BISCOTTINI, Diritto amministrativo
internazionale cit., pp. 245 e
ss.
[129] MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit., p. 106;
v. anche PAVANINI, op. cit., p. 202.
[130] Sul punto, v. PAGANO, op. cit., pp. 69 e ss.; in giurisprudenza,
v. Trib. Milano 18 marzo 1974, in Riv. dir. int. pr. e proc., 1975, p.
332; Trib. Milano, 20 maggio 1976, ibidem, 1977, p. 403.
[131] Sul punto, v. STARACE, op. cit., p. 17 nota n. 31.
[132] Dopo, ovviamente, aver preliminarmente determinato la sussistenza della
propria competenza giurisdizionale applicando l'art. 9 o gli eventuali criteri
speciali di giurisdizione previsti dalla legge di riforma.
[133] Legge regolatrice del processo ex art. 12, l. 218/1995.
[134] Sull'argomento, v. PAGANO, Competenza giurisdizionale e legge
applicabile cit., pp. 91 e ss. e autori ivi citati.
[135] PAGANO, op. cit., p. 93.
[136] PAGANO, op. cit., pp. 95 e ss.
[137] Così, un istituto tipico di un determinato ordinamento, quale potrebbe
essere ad esempio il trust anglosassone, non potrebbe mai essere attuato in un ordinamento straniero, come il
nostro, da suoi organi; v. PAGANO, Competenza giurisdizionale e legge
applicabile cit., p. 102.
[138] Per questo primo orientamento, v. PAGANO, op. cit., pp. 98 e ss.
[139] Sul secondo orientamento, v. PAGANO, op. cit., pp. 104 e ss.
[140] L’ultima ipotesi riguarda essenzialmente gli atti delle autorità
consolari in materia di giurisdizione volontaria, adottati in virtù di regole
di diritto internazionale pubblico; sul tema, v. MOSCONI, Diritto
internazionale privato e processuale cit., p. 154; per il testo della
Relazione ministeriale, v. POCAR, Il nuovo diritto internazionale privato cit.,
pp. 151 e ss.
[141] Così Cass., 28 novembre 1989, num. 5173, in Riv. dir. int. pr. e
proc., 1981, p. 158; sul punto, v. CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile
internazionale cit., p. 432 e nota n. 25bis; v. anche Cass., sez.
un., 8 agosto 1990, num. 8061, in Riv. dir. int., 1990, p. 718; VITTA, Corso
di diritto internazionale privato e processuale, UTET, 1994, p. 77 e s.;
BISCOTTINI, Diritto amministrativo internazionale cit., p. 234.
[142] V. supra, par. 1.1. e s.
[143] Sull'argomento v. FRANCHI, Sulla delibazione di atti stranieri cit.,
pp. 364 e ss.; v. anche supra, par. 1.1.
[145] La sussistenza di tale condizione per il riconoscimento del
provvedimento straniero era richiesta dalla norma previgente (art. 797 num. 7
cod. proc. civ., richiamato in materia di giurisdizione volontaria dall'art.
801) così come è richiesta oggi dall'art. 66, l. 218/1995. Sul limite
dell'ordine pubblico, v. infra, par. 3.8.
[146] Per questa e per le ipotesi precedenti, v. CAMPEIS-DE PAULI, La
procedura civile internazionale cit., p. 432 e s.
[147] V. supra, parr. 2.1. e ss.
[148] Da ultimo l'art. 10 del d.l. 8 agosto 1996 num. 440, e quindi l'art.
10 del d.l. 23 ottobre 1996 num. 542 (G.U. 28 ottobre 1996 num. 249),
sostituendo gli articoli 73 («Abrogazione di norme incompatibili») e 74
(«Entrata in vigore»), hanno differito il termine al 31 dicembre 1996; il d. l.
num. 542 è stato convertito con legge 23 dicembre 1996 num. 649 (G.U. 23
dicembre 1996 num. 300); per i precedenti rinvii, e per la conseguente
disciplina transitoria, v. CARLEVARIS, La disciplina intertemporale del
riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv. dir. int., 1997,
pp. 740 (in part. nota n. 1) e ss.
[149] Sui problemi sollevati dalla norma in esame, v., ad esempio,
CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile internazionale cit., pp. 429 e
ss.; VITTA, Corso di diritto internazionale privato e processuale cit.,
pp. 77 e ss.; BISCOTTINI, Diritto amministrativo internazionale cit.,
pp. 227 e ss.; MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit.,
pp. 351 e ss.
[150] In questo senso, v. CAMPEIS-DE PAULI, op. cit., p. 432;
MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit., p. 352.
[151] Ad esempio, ciò valeva per gli atti che, nell'ordinamento inglese,
sono rimessi al Master; così BISCOTTINI, op. cit., p. 235.
[152] BISCOTTINI, Diritto amministrativo internazionale cit., p. 235
e s.
[153] Ibidem, p. 236.
[154] Così MORELLI, op. cit., p. 352.
[155] Ibidem, p. 351.
[156] Ad esempio, era esclusa in materia di volontaria giurisdizione
l'applicabilità del requisito che richiedeva la notificazione della citazione
al convenuto e l'assegnazione a questi di un congruo termine a comparire (art.
797 num. 2); o di quelli che rendevano necessario l'avvenuto passaggio in
giudicato della sentenza straniera da delibare e la non contrarietà di essa ad
altra sentenza pronunciata dal giudice italiano (art. 797 numm. 4 e 5). Così
MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit., p. 352; v.
anche VITTA, op. ult. cit., p. 78; BISCOTTINI, Diritto amministrativo
internazionale cit., pp. 264 e ss; CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile
internazionale cit., pp. 433 e ss.
[158] Così, ad esempio, Cass., sez. un., 8 agosto 1990, num. 8061 già
citata; v. MORELLI, op. cit., p. 352; v. anche CAMPEIS-DE PAULI, op.
cit., p. 435; VITTA, Corso di diritto internazionale privato e
processuale cit., p. 78; BISCOTTINI, op. cit., pp. 262 e ss. Sulle
caratteristiche fondamentali dei procedimenti camerali v. supra, par. 1.2.
[159] Ad esempio, si è esclusa la revocabilità ex art. 742 cod. proc.
civ. del decreto della Corte d'appello attributivo di efficacia ad un provvedimento
straniero di adozione (Cass., 28 novembre 1989, num. 5173, in Riv. dir. int.
pr. e proc., 1991, p. 158).
[160] In parallelo con la previsione che l'art. 742 cod. proc. civ. fa per
il nostro ordinamento.
[161] Sulle posizioni di dottrina e giurisprudenza in merito alla revocabilità
del provvedimento delibativo, v. CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile
internazionale cit., pp. 435 e ss.
[163] V., ad esempio, Cass., 5 settembre 1959, num. 2566, in Foro pad.,
1959, I, p. 1056; v. anche MORELLI, Diritto processuale civile
internazionale cit., p. 353 e nota n. 1; BISCOTTINI, Diritto
amministrativo internazionale cit., p. 263 e s.; VITTA, op. ult. cit.,
p. 78.
[164] «Del resto, l'attuale esclusione di qualsiasi effetto della sentenza
straniera a prescindere dalla dichiarazione di efficacia in Italia è
affermazione, a ben vedere, ben più teorica che pratica, posto che l'istituto
della c.d. delibazione incidentale (art. 799 cod. proc. civ.) attenua, sino
quasi a farle scomparire, le differenze esistenti fra i due sistemi»; così
LUZZATTO, Sulla riforma cit., p. 842.
Oggi, anche per i provvedimenti
volontari, l'art. 67, l. 218/1995, prevede l'analogo istituto della contestazione
in giudizio pendente (sul quale v. infra, par.
3.10.4).
[165] Il valore fidefacente del documento sarà normalmente condizionato dal
requisito di utilizzabilità costituito dalla legalizzazione del documento
stesso (ex art. 17 comma 2, legge 4 gennaio 1968 num. 15); sul punto, v.
CAMPEIS-DE PAULI, op. cit., p. 431.
[166] Così BISCOTTINI, op. cit., p. 227 e s.
[167] L'analisi dell'origine e dello sviluppo di tale impostazione, nelle
sue varie formulazioni, fornirà argomenti anche per la soluzione del problema
circa il rapporto oggi esistente tra la nuova disciplina dettata dall'art. 66,
l. 218/1995 ed il meccanismo del richiamo internazionalprivatistico.
Sull'argomento v. infra, par. 3.6.
[168] Al massimo, quando si trattava di accordare ad essi esecuzione,
l'opinione in esame sosteneva la necessità del ricorso alla procedura prevista
per gli atti autentici.
[169] Per questo primo filone di pensiero, v. BISCOTTINI, Diritto
amministrativo internazionale cit., p. 228 e s. e autori ivi citati;
sull'argomento v. anche BALLARINO, Diritto internazionale privato cit.,
pp. 147 e ss.; GAJA, Sentenza straniera non delibata e diritto
internazionale privato, in Riv. dir. int., 1964, pp. 409 e ss.
[170] E non, invece, a quello previsto per gli atti autentici.
[171] BISCOTTINI, op. cit., p. 229.
[172] È questo il caso degli atti stranieri di volontaria giurisdizione con
carattere formale di sentenza, o comunque di quelli in cui è prevalente l'elemento
pubblicistico; per questi rilievi, v. BISCOTTINI, Diritto amministrativo
internazionale cit., p. 230 e s.
[173] BISCOTTINI, op. cit., p. 231.
[174] Ibidem, p. 231 e s.
[175] Ibidem, p. 232 e s.
[176] Sull'argomento v. anche MORELLI, op. cit., pp. 353 e ss.;
PAGANO, Competenza giurisdizionale e legge applicabile cit., pp. 136 e
ss.
[177] Ad esempio, nel caso di un provvedimento straniero di rettifica degli
atti di stato civile (stranieri), si è riconosciuto non sussistente l'obbligo
di delibazione - oltre al caso in cui il provvedimento straniero sia prodotto in
giudizio quale documento probatorio dei fatti da esso accertati - anche quando
esso costituisca oggetto di riferimento, quale valore giuridico concreto,
da parte delle norme italiane di diritto internazionale privato (Cass., 24
marzo 1981, num. 1717, in Riv. dir. int. pr. e proc., 1983, p. 844).
Per questa ipotesi v. FUMAGALLI, Sull'efficacia
dei provvedimenti stranieri non delibati, in Riv. dir. int. pr. e proc.,
1984, pp. 269 e ss.
[178] Così MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit., p.
354.
[179] Ibidem, p. 355.
[180] Così FRANCHI, op. cit., p. 362.
[181] Ordinamento richiamato dall'art. 17 disp. prel. cod. civ. previgente.
[182] Così BISCOTTINI, Diritto amministrativo internazionale cit., p.
241.
[183] V., ad esempio, CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile
internazionale cit., p. 430.
[184] V. nota n. 9.
[185] Alcuni autori considerano un refuso il rinvio operato dall'art. 66
della legge di riforma alle condizioni dell'art. 65 e non, invece, a quelle
dell'art. 64 (relativo alle sentenze straniere).
Secondo CARPI, L'efficacia delle
sentenze ed atti stranieri, in La riforma del sistema di diritto
internazionale privato e processuale, in Quaderni della Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, Milano, Giuffrè, 1996, num. 1,
p. 155, al contrario, tale rinvio è intenzionale, stante il contenuto
amministrativo e non giurisdizionale dei provvedimenti di giurisdizione
volontaria.
[186] Ci si riferisce in particolare agli artt. 64 e 65 della legge di
riforma.
[187] Così PICONE, La teoria generale cit., pp. 352 e ss., in part.
p. 355 e s.
[188] Sul meccanismo del c.d. richiamo internazionalprivatistico in senso
stretto v. supra, par. 3.3.; sul rapporto oggi
esistente tra tale sistema e l'art. 66 della legge di riforma, v. infra,
par. 3.5.
[189] In questo senso si esprime PICONE, op. cit., p. 356 e s.
[190] Ibidem, p. 355.
[191] Per la nozione, la qualificazione e l'individuazione delle categorie
di atti rilevanti vale quanto è stato detto in precedenza (v. supra, parr. 3.1. e s.).
[192] Per il testo della Relazione ministeriale relativo all'art. 66 della
legge di riforma, v. POCAR, op. cit., p. 195; v. anche MOSCONI, op.
cit., p. 162.
[193] Sul punto, v. ATTARDI, La nuova disciplina cit., p. 755 e s.,
757 e s., 777. Per il giudizio ex art. 67, l. 218/1995, v. infra,
parr. 3.10. e s.
[194] ATTARDI, op. cit., p. 756, 757.
[195] Sulla distinzione tra funzione del riconoscimento e funzione della
esecuzione dei provvedimenti stranieri, v. MARESCA, Artt. 64-68, in Nuove
leggi civili commentate, 1996, II, pp. 1461 e ss., in part. p. 1462.
Per le questioni relative alla
«esecuzione» ed alla «attuazione» del provvedimento straniero, v. infra,
par. 3.10. e s.
[196] MARESCA, op. cit., p. 1462.
[197] Così MARESCA, Artt. 64-68 cit., p. 1465.
[198] Così MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale cit.,
p. 161.
[199] Ibidem.
[200] Così BARIATTI, Artt. 64-66, in Riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 num. 218 Commentario, in Riv. dir. int. pr. e
proc., 1995, p. 1236; v. anche ATTARDI, op. cit., p. 756 e s., 775;
ANNIBALE, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
(legge 31 maggio 1995, num. 218), Cedam, 1997, p. 321 e s., ma v. p. 325,
in cui si afferma che «l'art. 66 disciplina soltanto una particolare categoria
di provvedimenti di volontaria giurisdizione diversi da quelli in materia di
capacità, famiglia e personalità disciplinati dall'art. 65».
[201] In questo senso, v. CAMPEIS-DE PAULI, op. cit., pp. 438 e ss.;
v. anche ANNIBALE, Riforma del sistema cit., p. 325.
[202] Sul punto, v. PICONE, La teoria generale cit., p. 353, nota n.
194.
Le norme di diritto internazionale privato, intese come operanti un rinvio
materiale, non fanno che attribuire rilevanza nell'ordinamento nazionale
del foro ai valori giuridici propri di ordinamenti stranieri, non solo nella
loro portata generale ed astratta, ma nella loro portata concreta, dettata da
atti giurisdizionali regolatori del caso di specie; così CARPI, L'efficacia
delle sentenze ed atti stranieri cit., p. 154.
[204] Così LUZZATTO, Sulla riforma cit., p. 844 e nota n. 26.
[205] Sempre che, lo si ricorda, siano soddisfatte le due condizioni
richieste: non contrarietà all'ordine pubblico del provvedimento e rispetto dei
diritti essenziali della difesa nella sua emanazione; su tali condizioni, v. infra,
parr. 3.8 e 3.9.
[206] Così MARESCA, op. cit., p. 1464; v. anche BARIATTI, op. cit.,
p. 1232 (con riferimento all'analoga disposizione dell'art. 65).
[207] MARESCA, Artt. 64-68 cit., p. 1465.
[208] Ibidem; v. anche LUZZATTO, op. ult. cit., p. 844 e s.;
BARIATTI, Artt. 64-66 cit., p. 1234 (con riferimento all'analoga
disposizione dell'art. 65); PICONE, op. cit., p. 353 e s.
Secondo POCAR, Il nuovo diritto
internazionale privato italiano cit., p. 76 e s., «anche se la relazione della
Commissione ministeriale afferma che questa disposizione ammette il
riconoscimento automatico delle sentenze straniere nelle materie indicate 'per
il tramite delle norme di conflitto' [il discorso è riferito all'art. 65], ciò
è esatto solo nella misura in cui è richiamata la competenza dell'autorità
d'origine dello Stato la cui legge è competente secondo le norme di conflitto; ma
rimane prevalente il momento della esistenza di condizioni del riconoscimento
che sono estranee all'operare della regola di conflitto.»
[210] Così MARESCA, op. cit., p. 1465.
[211] BARIATTI, op. cit., p. 1234; LUZZATTO, Sulla riforma
cit., p. 845.
[212] MARESCA, Artt. 64-68 cit., pp. 1465, 1484 e s.
[213] BARIATTI, Artt. 64-66 cit., p. 1235; MARESCA, op. cit.,
pp. 1465, 1484; POCAR, op. cit., p. 76 e s.
[214] Così MARESCA, Artt. 64-68 cit., p. 1466.
[215] Ibidem.
[216] BARIATTI, op. cit., p. 1233; v. anche supra, par. 3.3.
Secondo CARPI, L'efficacia delle sentenze
ed atti stranieri cit., p. 154, «mentre nell'art. 64 viene in luce il
provvedimento straniero come atto, nell'art. 65 [e nell'art. 66] viene in
considerazione come diritto applicato, come norma che disciplina concretamente
il rapporto».
[217] Analoga disposizione è prevista per le sentenze straniere (art. 64
lett. a), mentre ciò non accade per i provvedimenti contemplati dall'art 65.
Anche in questo caso, inoltre, resta
ferma la necessità di soddisfare le due condizioni richieste dalla norma in esame
(non contrarietà del provvedimento all'ordine pubblico e rispetto dei diritti
essenziali della difesa nella sua emanazione, sulle quali v. infra, parr. 3.8 e 3.9).
[218] BARIATTI, Artt. 64-66 cit., p. 1241.
[219] Così MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale
cit., p. 156.
[220] Sul tema, v. MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit.,
pp. 313 e ss.
[221] Ibidem, p. 313.
[222] MOSCONI, op. cit., p. 156.
[223] Sull'argomento v., ad esempio, CAMPEIS-DE PAULI, La procedura
civile internazionale cit., p. 434 e s.; v. anche supra, parr. 2.1. e ss.
[224] MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale cit., p.
156.
[225] MARESCA, op. cit., p. 1472.
[226] CAMPEIS-DE PAULI, op. cit., p. 455; v. anche MORELLI, Diritto
processuale civile internazionale cit., p. 315.
[227] CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile internazionale cit., p.
456; l'accertamento della competenza interna del giudice straniero che emanò il
provvedimento da riconoscere si sottrae al controllo del nostro giudice, al
quale risulta indifferente ai fini del riconoscimento; così App. Milano, 14
febbraio 1969, in Riv. dir. int. pr. e proc., 1970, p. 842.
[228] Sul punto, v. MORELLI, op. cit., p. 316.
[229] Ibidem, nota n. 2.
[230] Sul punto, v. MORELLI, op. cit., p. 318.
[231] CAMPEIS-DE PAULI, op. cit., p. 455 e s.
[232] Ciò vuol dire che le espressioni ed i concetti tecnico-giuridici in
esse adoperati - con riguardo in particolare alle circostanze che vengono assunte
a criteri di giurisdizione - vanno intesi col significato che tali espressioni
e concetti hanno nell'ordinamento italiano.
Una
eccezione va però fatta per la nozione di «straniero» e, corrispondentemente,
per quella di «cittadino».
Quando la cittadinanza è assunta quale titolo di giurisdizione da
una norma italiana - cosa che accade proprio con l'art. 9 della legge di
riforma, di cui la cittadinanza costituisce uno dei criteri diretti in materia
di giurisdizione volontaria (v. supra, par. 2.9)
- la relativa determinazione in concreto, ai fini della competenza
internazionale del giudice straniero, non può che essere effettuata sulla base
delle norme sulla cittadinanza vigenti nell'ordinamento dello Stato di origine
del provvedimento.
Sul tema, v. MORELLI, Diritto
processuale civile internazionale cit., p. 324 e s.
[233] Secondo la Relazione ministeriale, l'inciso contenuto nella norma in
esame («in quanto applicabili»), «chiarisce che non tutte le condizioni poste
dall'art. 65 sono in tal caso [vale a dire per i provvedimenti di giurisdizione
volontaria] richieste (ad esempio, il passaggio in giudicato)»; per il
testo della Relazione relativo all'art. 66, v. POCAR, Il nuovo diritto
internazionale privato cit., p. 195; v. anche MOSCONI, Diritto
internazionale privato e processuale cit., p. 162, in nota.
[235] Disposizione analoga a quella dell'art. 66 è prevista dall'art. 64
lett. g in relazione alle sentenze straniere.
In generale, sull'argomento dell'ordine
pubblico, v. MOSCONI, Qualche riflessione in tema d'ordine pubblico nel
progetto di riforma e nella Convenzione di Bruxelles del 1968, in Riv.
dir. int. pr. e proc., 1992, pp. 5 e ss.; PARISI, Spunti in tema di
ordine pubblico e Convenzione giudiziaria di Bruxelles, in Riv. dir.
int. pr. e proc., 1991, pp. 13 e ss.
[236] Così MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale cit.,
p. 128.
[237] Ibidem; sul punto v. anche VITTA, Corso di diritto internazionale
privato e processuale cit., p. 162.
[238] Si veda, ad esempio, Cass., 23 gennaio 1980, num. 543, in Giur. it.,
1981, I, p. 590; Corte Cost., 18 luglio 1983, num. 214, in Foro. it.,
1984, I, p. 2891; v. anche CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile
internazionale cit., p. 462 e nota n. 78bis.
[239] Così MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit.,
p. 330 (con riferimento all'art. 797 num. 7 cod. proc. civ.); v. anche
CAMPEIS-DE PAULI, op. cit., p. 470.
[240] Sul tema, v. MARESCA, Artt. 64-68 cit., p. 1470.
[241] Ibidem; v. anche CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile
internazionale cit., p. 463.
[242] Cass., 23 febbraio 1977, num. 798, in Giust. civ., 1977, I, p.
902.
[243] Sul punto, v. MARESCA, op. cit., p. 1470.
[244] Cass., 9 gennaio 1976, num. 44, in Foro it., 1976, I, p. 626;
v. anche CAMPEIS-DE PAULI, op. cit., p. 467.
[245] Cass., 27 aprile 1968, num. 1317; v. anche VITTA, op. ult. cit.,
p. 169.
[246] CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile internazionale cit., p.
470.
[247] Sul punto, v. VITTA, op. ult. cit., p. 169; MORELLI, op.
cit., p. 330 e s.; BARIATTI, Artt. 6466 cit., p. 1227; MARESCA, Artt.
64-68 cit., p. 1469.
[248] V. MORELLI, Diritto processuale civile internazionale cit., p.
330; CAMPEIS-DE PAULI, op. cit., p. 468.
[249] MORELLI, op. cit., p. 332 e s.; MARESCA, op. cit., p.
1470.
[250] MORELLI, op. cit., p. 333 e s.; VITTA, Corso di diritto
internazionale privato e processuale cit., p. 169; MARESCA, Artt. 64-68 cit.,
p. 1470 e s.
[251] Sul punto, v. MARESCA, op. cit., p. 1470 e s.; v. anche MORELLI,
Diritto processuale civile internazionale cit., p. 332 e s.
Sulla base delle considerazioni svolte nel testo, saranno, ad esempio,
contrari all'ordine pubblico quei provvedimenti stranieri che dispongono un
modo di esecuzione non ammesso dalla legge italiana: i mezzi di esecuzione
della decisione straniera nell'ordinamento italiano non possono essere che
quelli ammessi e disciplinati dalle norme processuali italiane.
In
secondo luogo il limite dell'ordine pubblico esclude il riconoscimento di
quelle statuizioni contenute nel provvedimento straniero la cui assunzione nel
nostro ordinamento urterebbe contro i principi fondamentali ed informatori che
esso pone a base della disciplina di un certo istituto (in perfetta analogia
con quanto avviene in relazione all'inserzione di norme straniere
nell'ordinamento interno).
Così MORELLI, op. cit., p. 331.
[252] V., ad esempio, Cass., 5 maggio 1989, num. 2102, in Giust. civ.
mass., 1989, fasc. num. 5; v. anche BARIATTI, Artt. 64-66 cit., p.
1227; MOSCONI, op. ult. cit., p. 159; MORELLI, Diritto processuale
civile internazionale cit., p. 332.
[253] Così VITTA, op. ult. cit., p. 165; MOSCONI, Diritto
internazionale privato e processuale cit., p. 129 e s.
[254] ass., 14 gennaio 1982, num. 228, in Riv. dir. int. pr. e proc.,
1982, p. 364; v. anche CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile internazionale cit.,
p. 462 e nota n. 79.
[255] VITTA, Corso di diritto internazionale privato e processuale cit.,
p. 165 e s.
[256] Ibidem, p. 166; MOSCONI, op. ult. cit., p. 129.
[257] Prima della riforma a questa interpretazione ostava l'esplicita
previsione dell'art. 797 num. 7 cod. proc. civ., il quale menzionava
espressamente la non contrarietà del provvedimento straniero all'ordine
pubblico italiano; sul tema, v. MOSCONI, Diritto internazionale
privato e processuale cit., p. 130; VITTA, op. ult. cit., p. 162 e
s.
[258] Così MOSCONI, op. ult. cit., p. 130.
[259] Ibidem, p. 132.
[260] Cass., sez. un., 8 gennaio 1981, num. 189; Cass., 24 novembre 1989,
num. 5074, in Giust. civ. mass., 1989, fasc. 11; Cass., 27 febbraio
1985, num. 1714, in Riv. dir. int. pr. e proc., 1986, p. 368; v. però
Cass., 5 aprile 1984, num. 2215, in Giust. civ., 1984, I, p. 3067 che
nega rilievo alla nozione di ordine pubblico internazionale.
[261] Così Cass., sez. un., 8 gennaio 1981, num. 189; v. anche VITTA, Corso
di diritto internazionale privato e processuale cit., p. 163.
[262] V. MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale cit.,
p. 131.
[263] Ibidem, p. 132; v. anche VITTA, op. ult. cit., p. 163 e
s.
[264] Analoga disposizione è stabilita, anche in questo caso, per le
sentenze straniere (art. 64 lett. b).
[265] Sui caratteri dei procedimenti volontari, v. supra, parr. 1.1. e s.
[266] V. MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale cit., p.
162, in nota.
Secondo BARIATTI, op. cit., p.
1240, per ciò che concerne i provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione «pare non del tutto pertinente la condizione del rispetto dei
diritti della difesa»; v. invece MARESCA, Artt. 64-68 cit., p. 1468,
1475 e 1484 dove si dice che «la l. n. 218 garantisce un ambito di operatività
ai diritti essenziali della difesa assai ampio, non solo perché tale condizione
[...] è stata introdotta ex novo, ma perché la stessa è invocabile anche
con riguardo a provvedimenti aventi natura di atti amministrativi e
relativamente ai quali, pertanto, il rispetto dei diritti essenziali della
difesa si pone sicuramente in termini assai pressanti e particolari (e tali
comunque da rendere necessario un controllo del foro».
[267] BARIATTI, Artt. 64-66 cit., p. 1226.
[268] MARESCA, op. cit., p. 1475.
[269] Ad esempio, nel caso Klomps, si è ammesso il riconoscimento del
decreto di ingiunzione pronunciato dal giudice tedesco sulla base del presupposto
che la procedura in parola prevede il contraddittorio (seppur virtuale o
differito), dal momento che all'intimato si assegna un termine per
l'opposizione; v. Corte di giustizia, 16 giugno 1981, in causa 166/80, in Riv.
dir. int. pr. e proc., 1982, p. 141; sul tema v. anche MARESCA, Artt.
64-68 cit., p. 1474.
[271] MARESCA, op. cit., p. 1473.
[272] In quanto difetta normalmente in questa categoria di procedimenti la
presenza di due parti contrapposte; v. supra, par.
3.2.
[273] Ad esempio, la Suprema Corte ha affermato che «l'impossibilità della
difesa, rilevante agli effetti del rifiuto della delibazione, è unicamente
quella relativa alla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio
innanzi all'autorità che ha adottato la decisione delibanda e non anche quella
attinente a situazioni processuali diverse (come l'esercizio del diritto di
impugnazione) non contemplato dalla normativa»; v. Cass., 23 gennaio 1980, num.
543, in Giur. it., 1980, I, 1, c. 590; Cass., 19 gennaio 1992, num. 606,
in Giust. civ., 1993, I, p. 1308; v. anche MARESCA, Artt. 64-68 cit.,
p. 1473.
[274] Sull'argomento, v. SALERNO, Principio del contraddittorio e
riconoscimento di sentenze straniere, in Riv. dir. int., 1979, pp.
66 e ss.
[275] Così MOSCONI, op. ult. cit., p. 157.
[276] Si veda l'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici
(approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966);
nonché l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 dicembre 1950, e
resa esecutiva in Italia in forza della l. 4 agosto 1955 num. 484).
[277] Sul tema, v. MARESCA, op. cit., p. 1474, 1468 nota n. 27; v.
anche MATSHER, La tutela giurisdizionale dei diritti dell'uomo a livello
nazionale e internazionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989,
pp. 661 e ss.
[278] Per la distinzione tra riconoscimento ed esecuzione forzata
del provvedimento straniero, v. supra, par. 3.4.
[279] L'art. 67 della legge 31 maggio 1995 num. 218 è intitolato alla «attuazione
di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e
contestazione del riconoscimento»; ciò che si dirà vale quindi anche
per le sentenze straniere, nonché per l'attuazione ed esecuzione di atti
pubblici ricevuti all'estero, e ivi muniti di forza esecutiva (secondo quanto
disposto dall'art. 68 della stessa legge).
Secondo CAMPEIS-DE PAULI, op. cit.,
p. 438, «nonostante l'art. 66 enunci alquanto solennemente il principio
dell'automaticità del riconoscimento, si porrà assai spesso la necessità di una
verifica giudiziale».
[280] L'ambito di ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 67
non risulta, però, del tutto chiaro; così ATTARDI, La nuova disciplina cit.,
p. 778.
Per le questioni relative alla
«attuazione» del provvedimento straniero di giurisdizione volontaria, v.
infra, par. 3.11.
[281] Così ATTARDI, op. cit., p. 778; «[...] 'inottemperante', quindi
può essere sia il debitore che non adempia all'obbligo accertato nei suoi
confronti dalla sentenza straniera sia il conservatore delle ipoteche che non
proceda alla trascrizione di una sentenza che dichiari la nullità di una
compravendita di un immobile»; ibidem.
[282] ATTARDI, La nuova disciplina cit., p. 778.
«[...] la necessità di
ricorrere all'esecuzione forzata di una sentenza o di un provvedimento
stranieri ricorre, infatti, proprio quando non sia spontaneamente svolta dalla
parte soccombente l'attività che assicuri l'attuazione del contenuto dell'una o
dell'altro: in altre parole, allorché l'obbligato, non compiendo la prestazione
dovuta, sia inadempiente e dia così luogo alla 'inottemperanza' che rientra
nella prima delle ipotesi considerate»; Ibidem.
[283] Ibidem.
Secondo
CARPI, L'efficacia delle sentenze ed atti stranieri cit., p. 151, nella
nozione di «ottemperanza» del provvedimento straniero andrebbero ricomprese: a)
forme di esecuzione non forzata; b) l'attuazione di obbligazioni infungibili;
c) l'applicazione di mezzi di coazione indiretta.
L'autore segnala che proprio le incertezze riguardanti il concetto di
«ottemperanza» hanno causato il differimento dell'entrata in vigore del titolo
IV della legge di riforma: soprattutto in relazione al dubbio, lamentato dagli
uffici tenutari di registri destinati a forme di pubblicità, circa il
comportamento da tenere di fronte al provvedimento straniero di cui si voglia
la produzione di quel tipo di effetti all'interno del nostro Stato. Sulla
questione, v. infra, par. 3.11.
[284] ATTARDI, op. cit., p. 778; per ciò che concerne i requisiti del
riconoscimento richiesti dall'art. 66, v. supra, parr.
3.4 - 3.9. Secondo BARIATTI, op. cit., p. 1226, tali requisiti [il
discorso è riferito alle sentenze straniere] hanno natura di condizioni di
fondatezza della domanda, l'accertamento delle quali costituisce l'oggetto
del giudizio di mero accertamento ex art. 67 (sulla natura di mero
accertamento di tale giudizio, v. infra, par. 3.10.2).
[285] «La 'necessità' dell'esecuzione forzata altro non significa, quindi,
che l'interessato - a seguito dell'inadempimento dell'obbligato - non abbia
altra via che procedere all'esecuzione forzata»; ATTARDI, La nuova
disciplina cit., p. 779.
Per il rapporto esistente tra
«esecuzione» ed «attuazione» del provvedimento straniero, v. infra, par. 3.11.
[286] L'art. 797 u.c. cod. proc. civ. previgente, stabiliva che sentenza
straniera e sentenza (costitutiva) di delibazione costituissero titolo per
l'attuazione in Italia delle situazioni da esse costituite, regolate o estinte.
[287] Sulla natura di processo di mero accertamento del giudizio ex
art. 67, v. ATTARDI, op. cit., pp. 758 e ss., 778 e ss.
[288] Ibidem,
p. 780.
[289] Ibidem,
p. 761.
[290] Ibidem,
p. 760.
[292] Così ANNIBALE, Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato cit., p. 327 e s., in part. note n. 663 e s.; v.
anche BARIATTI, op. cit., p. 1243.
La natura di mero accertamento induce a
ritenere che l'azione di cui all'art. 67 sia imprescrittibile; sul
punto, v. MARESCA, Artt. 64-68 cit., p. 1484; ANNIBALE, op. cit.,
p. 328.
[293] Sui soggetti legittimati e sulla trasmissibilità della legittimazione
ai successori, v. MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale cit.,
p. 162 e s., 164; v. anche ATTARDI, La nuova disciplina cit., p. 781;
TONDO, Appunti sulla efficacia di sentenze e atti stranieri, in Foro
it., 1996, V, p. 199.
[294] Se l'atto può avere esecuzione in più località, sarà competente una
qualsiasi delle Corti d'appello nel cui distretto è compresa una di tali
località. Nel caso non sia
individuabile un luogo specifico di attuazione in Italia - perché ad esempio
sia richiesta solo la conferma dell'efficacia del provvedimento o perché il
provvedimento non necessita di alcuna forma di attuazione - dovranno essere
applicate le norme sulla competenza territoriale del giudice italiano; sul
punto, v. BARIATTI, Artt. 64-66 cit., p. 1246; ANNIBALE, Riforma del
sistema italiano di diritto internazionale cit., p. 327 nota n. 662;
MOSCONI, op. ult. cit., p. 164; ATTARDI, op. cit., p. 781; CARPI,
L'efficacia delle sentenze ed atti stranieri cit., p. 158.
[295] CARPI, L'efficacia delle sentenze ed atti stranieri cit., p.
158.
Sui problemi sollevati dalle ultime
ipotesi menzionate v. però infra, par. 3.11.
[296] Così MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale cit.,
p. 163 e s.
L'unica altra norma relativa alla
disciplina processuale del giudizio in esame è quella che abolisce l'intervento
necessario del pubblico ministero, stante l'abrogazione dell'art. 796 u.c. cod. proc. civ.
[298] Così CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile internazionale cit.,
p. 438; sul punto, v. anche MOSCONI, op. ult. cit., p. 163 e s.
V.
invece CARPI, L'efficacia delle sentenze ed atti stranieri cit., p. 151,
secondo cui - allo stato - in caso di mancato riconoscimento automatico ex art.
66 si deve fare ricorso ad un giudizio ordinario, non semplificato.
Secondo ATTARDI, La nuova disciplina cit., p. 781, il giudizio
delineato dall'art. 67 è un ordinario processo di cognizione, un
processo di mero accertamento che si conclude con una decisione avente forza
di giudicato (arg. ex art. 67 comma 3); non sarebbe sufficiente a
far sorgere dubbi in merito il fatto che l'art. 67 comma 1 parli in maniera
generica di «provvedimento» che accoglie la domanda, lasciando con ciò pensare
che la decisione possa avere una forma diversa da quella della sentenza.
[299] Sulla inapplicabilità di tale norma in materia di volontaria
giurisdizione, v. supra, par. 3.2.
[300] Sul punto, v. ATTARDI, op. cit., p. 760.
[301] Così MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale cit.,
p. 164 e s.
[302] Ibidem; v. anche ANNIBALE, Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato cit., p. 328 e s.
[303] ANNIBALE, op. cit., p. 329 e s.; v. anche MARESCA, op. cit.,
p. 1483.
[304] Le ipotesi dell'accoglimento e del rigetto parziali si presenteranno
quando il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione contenga più
statuizioni - ad esempio perché il giudice straniero ha pronunciato su di una
pluralità di domande - ed i requisiti fissati dall'art. 66 sussistano per
alcune di esse ma manchino per le altre.
Si
tratta di quei requisiti la cui presenza o assenza non si ripercuote
necessariamente sull'intero provvedimento. Quest'ultima situazione si verifica
ad esempio, con la condizione del rispetto dei diritti essenziali della difesa.
Sul punto, v. ATTARDI, op. cit.,
p. 781.
[305] Sui quali v. supra, parr. 3.4 - 3.9.
[306] ANNIBALE, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato cit., p. 328.
[307] ANNIBALE, op. cit., p. 328.
[308] Sui criteri giurisdizionali dettati dall'art. 9, l. 218/1995, v. supra,
parr. 2.7. e ss.
[310] In questo senso, v. POCAR, Il nuovo diritto internazionale privato cit.,
p. 77; CARLEVARIS, La disciplina intertemporale cit., p. 740 e s.
[311] «...nell'incertezza, lamentata dai conservatori dei registri
immobiliari e dagli ufficiali dello stato civile, circa il comportamento da
tenersi da parte loro, e circa la necessità di procedere in tali casi
all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento innanzi alla Corte
d'appello»; CARLEVARIS, op. cit., p. 741.
[312] Si esprime in questo senso, ad esempio, ATTARDI, La nuova
disciplina cit., p. 779, secondo il quale «si nota, anzitutto, infatti,
nelle varie disposizioni una certa imprecisione o approssimazione di
linguaggio. Talvolta si parla indifferentemente di esecuzione forzata o di
attuazione [...] del provvedimento straniero: così nella rubrica come nel comma
1 dell'art. 67. Talaltra si distingue tra l'una e l'altra: si veda il comma 2
dell'art. 67 [...]».
V. anche MOSCONI, op. ult. cit.,
p. 163.
[313] Confermando, sotto questo aspetto, le soluzioni adottate dall'abrogato
art. 797 u.c. cod. proc. civ.
[314] V., ad esempio, MOSCONI, Diritto internazionale privato e
processuale cit., p. 163; CAMPEIS-DE PAULI, op. cit., p. 504 e s.;
v. anche CARLEVARIS, La disciplina intertemporale cit., p. 742, nota n.
7 e autori ivi citati; MARESCA, Artt. 64-68 cit., p. 1483.
[315] ATTARDI, op. cit., p. 779 e s.
V. invece CARPI, L'efficacia delle
sentenze ed atti stranieri cit., p. 151, secondo cui per esecuzione forzata
deve intendersi l'esecuzione in senso stretto del libro terzo del cod. proc.
civ. (espropriazione, esecuzione per obblighi di fare o non fare, consegna e
rilascio).
[316] Così CARLEVARIS, La disciplina intertemporale cit., p. 742.
V.
anche TONDO, Appunti cit., pp. 198 e ss., il quale ammette tuttavia la
possibilità di un «accertamento preventivo» ex art. 67 per coloro che
non desiderino esporsi al rischio di invalidazioni successive, «sempre nella
presupposta idoneità del provvedimento stesso, a prescindere da qualunque
delibazione nel nostro paese, a per sé solo formarvi titolo».
Secondo
una posizione intermedia, inoltre - allo stato attuale - trascrizioni ed
iscrizioni seguirebbero il regime del riconoscimento automatico, salva espressa
disposizione contraria.
Sarebbe il caso, ad esempio, dell'art.
2820 cod. civ., il quale stabilisce che si può iscrivere ipoteca in base a
sentenza straniera, dopo che ne è stata «dichiarata l'efficacia» dall'autorità
giudiziaria; v. CARLEVARIS, op. cit., p. 744; CARPI, L'efficacia
delle sentenze ed atti stranieri cit., p. 151.
[317] Si tratta del d.d.l. presentato alla Camera l'11 settembre 1996, num.
2200; sul punto, v. CARLEVARIS, op. cit., p. 741 e nota n. 4; POCAR, op.
cit., p. 77 e nota n. 154.
[318] Circolare del 7 gennaio 1997, indirizzata ai procuratori generali
delle Corti d'appello.
Per il testo della circolare, v. POCAR, Il
nuovo diritto internazionale privato cit., pp. 147 e ss.
[319] A norma dell'art. 13, comma 2, della legge sull'ordinamento dello
stato civile (r.d. num. 1238 del 1939).
[320] POCAR, op. cit., p. 77 e s.
Secondo CARLEVARIS, La disciplina
intertemporale cit., p. 742, «la circolare sembra consentire
un'interpretazione dell'art. 67, comma 1, tale da escludere dal suo ambito di
applicazione i provvedimenti soggetti a trascrizione: le istruzioni in essa
contenute, infatti, permettono all'ufficiale dello stato civile di dar corso
alla trascrizione in assenza di alcun preventivo giudizio delibativo».
[321] Così POCAR, Il nuovo diritto internazionale cit., p. 78;
CARLEVARIS, op. cit., p. 742 e ss., in part. p. 744, dove si dice che
«la mancata ottemperanza della parte o
del pubblico ufficiale farebbe sorgere l'interesse ad agire in mero
accertamento, secondo i principi generali, essendo tuttavia l'azione necessaria
solo al fine di munire la sentenza straniera di efficacia esecutiva».
[322] POCAR, op. cit., p. 78.